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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/07/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 361 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Maria Migliaccio) Parte_1 appellante
E
CP_1 appellato contumace
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Rivendicazioni salariali.
Conclusioni: come da atti dell'appellante.
FATTO
1. Il tribunale di Catanzaro ha rigettato le rivendicazioni salariali che, con ricorso del 18.4.2019, aveva azionato nei confronti di alle cui Parte_1 CP_1 dipendenze assumeva di aver lavorato dall'ottobre 2015 al gennaio 2018. Il tribunale, nella contumacia del convenuto, ne ha escluso la legittimazione passiva.
2. Il ricorrente ha impugnata la decisione con atto di appello che ha depositato il
3.4.2024.
Pag. 1 di 3 3. Il 4.4.2024, il suo difensore, munito di apposita procura, ha depositato un atto di rinuncia agli atti del giudizio e all'istanza di ammissione al gratuito patrocinio. Ha ridepositato l'atto di rinuncia il 16.5.2024. Ha ribadito di non aver “più interesse a proseguire nel giudizio” e ha evidenziato che la “la rinunzia al ricorso in appello è efficace di per sé e tale deve essere dichiarata, non necessitando di accettazione, anche perché il ricorso in appello è stato introdotto, ma la controparte non è mai venuta a conoscenza in quanto non v'è stata alcuna attività di notifica né emissione di decreto”.
4. Il 31.5.2024, con l'assistenza di un nuovo difensore, il ricorrente ha dichiarato che “ripensandoci, intende proseguire il giudizio”. Ha dunque notificato a controparte, successivamente, l'atto di appello e il pedissequo decreto di fissazione d'udienza.
5. Il Collegio ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di discussione e, acquisite le note prodotte dal solo ricorrente appellante, nella contumacia dell'appellato, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, è ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
7. La rinuncia agli atti del giudizio che, come nella specie, si accompagni alla manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio (“non ha più interesse ad agire giudizialmente nei confronti del sig. CP_1
”) e faccia altresì esplicito riferimento alla “rinuncia all'atto di appello”, integra
[...] rinuncia all'impugnazione (cfr. Cass. 8387/1999 e, sull'apprezzamento rimesso al giudice del merito, Cass. 20191/2011 in mot.) e, come tale, equivale a rinuncia all'azione che non necessita di accettazione da parte dell'appellato (cfr. Cass. 4499/1996), specie quando, com'è accaduto nel caso in esame, la rinuncia ha preceduto la notifica a quest'ultimo dell'atto di gravame (cfr. Cass. 5250/2018) 1.
Pag. 2 di 3 8. Dall'efficacia immediata della rinuncia consegue l'altrettanto immediata estinzione del giudizio di appello e al Collegio non resta che dichiararla con una pronuncia meramente ricognitiva (Cass. 33761/2019).
9. Poiché la rinuncia è intervenuta in assenza della costituzione di controparte, la sentenza2 dichiarativa dell'estinzione del giudizio non deve statuire sulle spese processuali (Cass. n. 23620/2017).
10. Stante la declaratoria di estinzione del giudizio, non ricorrono i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da T_
, con ricorso depositato il 03/04/2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Catanzaro, giudice del lavoro, n. 219/2024, pubblicata in data 03/03/2024, così provvede:
1. Dichiara estinto per rinuncia il giudizio di appello;
2. Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 07/07/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 3 di 3
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 6442/1998: “La rinuncia all'appello principale comporta l'estinzione del giudizio, non essendo necessaria l'accettazione dell'appellato ove non ancora costituito, atteso che in generale la necessità di un'accettazione da parte del convenuto, quale condizione prescritta dall'art. 306 cod. proc. civ. per l'estinzione del processo, presuppone necessariamente l'acquisizione da parte del convenuto della qualità di parte nel processo …”. 2 Cass. 19124/2004: “Il provvedimento … con il quale il giudice collegiale di appello dichiari l'estinzione del processo … ha natura sostanziale di sentenza …”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 361 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Maria Migliaccio) Parte_1 appellante
E
CP_1 appellato contumace
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Rivendicazioni salariali.
Conclusioni: come da atti dell'appellante.
FATTO
1. Il tribunale di Catanzaro ha rigettato le rivendicazioni salariali che, con ricorso del 18.4.2019, aveva azionato nei confronti di alle cui Parte_1 CP_1 dipendenze assumeva di aver lavorato dall'ottobre 2015 al gennaio 2018. Il tribunale, nella contumacia del convenuto, ne ha escluso la legittimazione passiva.
2. Il ricorrente ha impugnata la decisione con atto di appello che ha depositato il
3.4.2024.
Pag. 1 di 3 3. Il 4.4.2024, il suo difensore, munito di apposita procura, ha depositato un atto di rinuncia agli atti del giudizio e all'istanza di ammissione al gratuito patrocinio. Ha ridepositato l'atto di rinuncia il 16.5.2024. Ha ribadito di non aver “più interesse a proseguire nel giudizio” e ha evidenziato che la “la rinunzia al ricorso in appello è efficace di per sé e tale deve essere dichiarata, non necessitando di accettazione, anche perché il ricorso in appello è stato introdotto, ma la controparte non è mai venuta a conoscenza in quanto non v'è stata alcuna attività di notifica né emissione di decreto”.
4. Il 31.5.2024, con l'assistenza di un nuovo difensore, il ricorrente ha dichiarato che “ripensandoci, intende proseguire il giudizio”. Ha dunque notificato a controparte, successivamente, l'atto di appello e il pedissequo decreto di fissazione d'udienza.
5. Il Collegio ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di discussione e, acquisite le note prodotte dal solo ricorrente appellante, nella contumacia dell'appellato, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, è ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
7. La rinuncia agli atti del giudizio che, come nella specie, si accompagni alla manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio (“non ha più interesse ad agire giudizialmente nei confronti del sig. CP_1
”) e faccia altresì esplicito riferimento alla “rinuncia all'atto di appello”, integra
[...] rinuncia all'impugnazione (cfr. Cass. 8387/1999 e, sull'apprezzamento rimesso al giudice del merito, Cass. 20191/2011 in mot.) e, come tale, equivale a rinuncia all'azione che non necessita di accettazione da parte dell'appellato (cfr. Cass. 4499/1996), specie quando, com'è accaduto nel caso in esame, la rinuncia ha preceduto la notifica a quest'ultimo dell'atto di gravame (cfr. Cass. 5250/2018) 1.
Pag. 2 di 3 8. Dall'efficacia immediata della rinuncia consegue l'altrettanto immediata estinzione del giudizio di appello e al Collegio non resta che dichiararla con una pronuncia meramente ricognitiva (Cass. 33761/2019).
9. Poiché la rinuncia è intervenuta in assenza della costituzione di controparte, la sentenza2 dichiarativa dell'estinzione del giudizio non deve statuire sulle spese processuali (Cass. n. 23620/2017).
10. Stante la declaratoria di estinzione del giudizio, non ricorrono i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da T_
, con ricorso depositato il 03/04/2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Catanzaro, giudice del lavoro, n. 219/2024, pubblicata in data 03/03/2024, così provvede:
1. Dichiara estinto per rinuncia il giudizio di appello;
2. Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 07/07/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 3 di 3
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 6442/1998: “La rinuncia all'appello principale comporta l'estinzione del giudizio, non essendo necessaria l'accettazione dell'appellato ove non ancora costituito, atteso che in generale la necessità di un'accettazione da parte del convenuto, quale condizione prescritta dall'art. 306 cod. proc. civ. per l'estinzione del processo, presuppone necessariamente l'acquisizione da parte del convenuto della qualità di parte nel processo …”. 2 Cass. 19124/2004: “Il provvedimento … con il quale il giudice collegiale di appello dichiari l'estinzione del processo … ha natura sostanziale di sentenza …”.