Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 28/04/2025, n. 8184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8184 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08184/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13896/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13896 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Emanuele Condo', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gaetano De Ruvo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria, 29;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio serbato dall’INPS avverso l’istanza di accesso agli atti formulata dal
ricorrente in data 08/10/2024, proposta al fine di acquisire la documentazione afferente la pensione CAT INVCIV 07393503.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S.;
Vista la memoria del 19 marzo 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente ha dedotto, con memoria depositata in data 19 marzo 2025, che “in corso di causa, e precisamente con pec del 13/02/2025, è stato fornito il riscontro richiesto”, chiedendo nel contempo la declaratoria della cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese di lite;
Preso atto che l’INPS ha confermato la cessazione della materia del contendere, chiedendo però la compensazione delle spese di lite;
Visto l’art.74 c.p.a, per il quale “ Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ”;
Ritenuto che il giudizio debba conseguentemente essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere;
Atteso che l’adempimento tardivo giustifica la condanna dell’INPS al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Elefante | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.