Sentenza 13 marzo 2001
Commentario • 1
- 1. Responsabilità amministrativa delle società: reati presuppostoAndrea Baldini · https://fiscomania.com/ · 28 marzo 2023
Linee guida per l'elaborazione di modelli organizzativi di gestione e controllo ex DLgs n 231/01 riguardante la responsabilità amministrativa delle società. Responsabilità societaria per reati commessi nel loro interesse o vantaggio. Negli ultimi anni ha assunto sempre maggiore importanza per le imprese dotarsi di una buona struttura di Corporate Governance. Un sistema di amministrazione e controllo affidabile è fondamentale sia per una corretta gestione finalizzata alla redditività ed alla creazione di valore, sia per aumentare la fiducia degli investitori. Infatti, un adeguato sistema dei controlli interni, ovvero “quell'insieme di regole, procedure e strutture organizzative volte ad …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2001, n. 3615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3615 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2001 |
Testo completo
03 6 1 5 / 0 1 Aula A REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.2697/98 7561 Dott. Ettore Mercurio Presidente -Cron. " Erminio Ravagnani - Consigliere -Rep. Bruno Battimiello " Rel. -Ud. 18.1.2001 Florindo Minichiello " -Oggetto: LA OL Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rap- presentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di via dei Portoghesi n. 12 in Ro- ma è per legge domiciliato ricorrente
contro
SO SI intimato per l'annullamento della sentenza del Pretore di Pisa n° 283/96 in data 20 novembre/17 dicembre 1996 (R.G. 1826/95). 218 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 gennaio 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per l'estinzione del giudizio ex art. 16 legge n. 83/2000. ん 2 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Pretore di Pisa, accogliendo l'opposizione di SO SI cui il Ministro dell'Interno aveva irrogato la sanzione amministrativa di lire centoventimila ai sensi dell'art. 9 della legge 12 giugno 1990 n.146, per non aver egli (vigile del fuoco) ottemperato all'ordinanza (cd. di precettazione) del 2 agosto 1995, annullava il provvedimento impugnato, in quanto l'irrogazione della sanzione non era stata preceduta dalla contestazione o dalla tempestiva notifica della violazione, come invece sarebbe stato necessario, ai sensi dell'art. 14 della legge n.689 del 1981, data la natura amministrativa della i sanzione prevista dall'art. 9 suddetto. Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione Con un unico motivo di ricorso, l'Amministrazione ricorrente -denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. .civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge 12 giugno 1990 n.146, degli artt. 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981 1.689 nonché del principio generale di "specialità"- deduce (in estrema sintesi) che alla violazione 3 in oggetto, per ragioni di ordine letterale logico-sistematico, non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 14 e seguenti delle legge n. 689 del 1981, non dalla norma (di carattere speciale) contenuta richiamate nell'art. 9, quarto comma, della legge n.146 del 1990, senza che da ciò derivi violazione del diritto di difesa dell'ingiunto, non sussistendo alcuna norma di rango costituzionale che imponga il contraddittorio in sede amministrativa ove questo non sia legislativamente previsto. Ciò premesso, rileva il Collegio che la legge 11 aprile 2000 n.83 (modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n.146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati), sopravvenuta nelle more del giudizio di legittimità, dispone, all'art. 16, quanto segue: "1. Le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n.146, non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999. 2. Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte.
3. I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state sanzioni per le violazioni di cui al comma 1,comminate commesse anteriormente al 31 dicembre 1999, pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti con compensazione delle spese.
4. In nessun caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni." Pertanto, poiché il ricorso per cassazione in esame, pendente alla data di entrata in vigore della legge n.83 del 2000, concerne una sentenza che ha deciso un giudizio di opposizione ad un atto comminativo di sanzione ai sensi A dell'art. 9 della legge 12 giugno 1990 n.146 per violazione commessa anteriormente al 31 dicembre 1999, il Collegio, ai 16, deve dichiarare sensi del terzo comma del citato art. . compensazione delle spese l'estinzione del giudizio con dell'intero processo. Invero è appena il caso di notarlo- il fatto che la norma (a differenza di altre previsioni di estinzione, come, per quinto comma, della legge 36, esempio, quella dell'art. 1998/n.448 relativa a controversie in tema di applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.495 del 1993 e 240 del 1994) non accenni in modo esplicito ad una pronuncia del giudice dichiarativa dell'estinzione, prevedendo che i giudizi automaticamente estinti", non esclude che tale"I sono dichiarazione debba essere resa dal giudice investito del 5 giudizio, atteso che, nella formulazione della norma, l'avverbio "automaticamente" vuole solo indicare che l'estinzione va rilevata e dichiarata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta delle parti. Alla pronuncia di estinzione consegue -nonostante la mancanza di un'espressa previsione in tal senso- la caducazione della impugnata sentenza di merito, essendo ciò in particolare, concoerente con la ratio dell'intera norma e, la previsione (del secondo comma dello stesso art. 16) di estinzione delle sanzioni comminate prima del 31 dicembre 1999.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara estinto il giudizio e compensa le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 18 gennaio 2001 Mr . BurnsIl Cons. Est.Baltimiell Il, Presidente I D A 0 , S 1 3 S O 3 . A L 5 T L T , R O . IL CANCELLIERE A A B Depositato in Cancelleria ' N S I L E D L P 3 oggi, 13 MAR 2001 E S 7 A I - D T MA F N 8 I S - S E G O 1 R N P O 1 P U E C IL CANCEL MERÉ A M S I E D I G A E A , G D O O E E T R L T T T I S N I R A E I G S L D E E L R E O D 6