TRIB
Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/05/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6079/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6079/2029 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
C.F. nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
06.07.1987, residente a [...], rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Veronica Costanzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Lentini (SR) in Via
Erice n. 1;
- ricorrente contro
C.F. nato a [...] il [...] elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Siracusa V.le Teracati 63/b, presso lo studio dell'avv. Carmelo Tardonato che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- resistente con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 17/07/2020); in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle note conclusive depositata dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato il 3.12.2019 ha chiesto la separazione dal marito, Parte_1
con il quale ha contratto matrimonio in Lentini l'11.12.2015 (atto n.40, Parte I Anno Controparte_1
2015 del reg. atti del Comune di Lentini).
Ha esposto che dalla loro unione è nata l'[...] la figlia e che il rapporto coniugale Persona_1
è andato deteriorandosi a causa del carattere accentratore ed eccessivamente geloso del che ha CP_1
reso intollerabile la convivenza, di fatto già cessata.
Ha precisato al riguardo che il a causa del livello elevato di disgregazione del rapporto CP_1
affettivo ha abbandonato la casa coniugale disinteressandosi delle sorti della stessa e della loro figlia.
Ha dedotto che il marito lavora presso l'aeroporto di Catania e percepisce una retribuzione mensile di €
1.500, mentre lei è disoccupata e non dispone di mezzi propri.
Ha chiesto quindi l'affidamento condiviso della figlia, con collocazione della stessa presso di sé e con assegnazione a sé della casa familiare;
la regolamentazione del diritto di visita del padre;
l'assegno mensile di € 850 a carico del per il mantenimento della stessa e della figlia. CP_1
Si è costituito contestando la prospettazione della moglie in ordine alle dinamiche Controparte_1
della crisi coniugale. Ha imputato alla stessa di averlo estromesso dalla casa familiare.
Ha eccepito che la moglie lavora come massaggiatrice e pubblicizza la propria attività di libero professionista sui social media;
che egli ha contribuito al mantenimento della figlia versando € 350 al mese;
che la ricorrente non abita più la casa familiare.
Ha aderito quindi alla domanda di separazione proposta dalla moglie, all'affidamento condiviso della figlia, alla sua collocazione presso la madre;
ha chiesto inoltre la regolamentazione del proprio diritto di visita, il rigetto dell'assegnazione della casa familiare e dell'assegno di mantenimento per la moglie, la determinazione in € 350 al mese dell'assegno di mantenimento per la figlia, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione del 6.7.2020 il Presidente delegato ha tentato, senza riuscirvi, la conciliazione dei coniugi. Con separata ordinanza emessa in pari data il Presidente ha quindi adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti e della minore.
Si è dato quindi corso alla fase del giudizio con il compimento di attività istruttoria –mediante assunzione di prove orali e accertamenti della polizia tributaria- e con reiterati procedimenti incidentali volti ad incidere sulla regolamentazione economica e sui rapporti con la minore.
La causa è stata quindi assunta una prima volta in decisione e quindi rimessa sul ruolo in considerazione della trasmissione, da parte del tribunale minorile, degli atti del procedimento per limitazione della responsabilità genitoriale promosso dalla nei confronti del marito. Parte_1
La causa è stata infine rimessa all'udienza del 22.10.2024 e indi assunta in decisione.
pagina 2 di 6 xxx
Domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Ricorrono, invero, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Va osservato che la separazione personale è un istituto diretto a rimediare alla crisi coniugale e si concretizza nella sospensione dei doveri derivanti dal matrimonio, fatto salvo il dovere di assistenza materiale e di collaborazione nell'interesse della prole.
Presupposto imprescindibile della separazione è il verificarsi di fatti che abbiano reso obiettivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza, tali da determinare un'insanabile compromissione della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
Nel caso di specie le acquisizioni processuali evidenziano univocamente l'intollerabilità della convivenza coniugale –del resto da tempo cessata- e, conseguentemente, la sussistenza dei requisiti fondanti la domanda di separazione personale dei coniugi.
Peraltro, il fatto stesso che le parti concordino sulla loro separazione è indice inequivoco dell'impossibilità di una loro convivenza.
Affidamento e collocamento figlia
In premessa va evidenziato che dopo la rimessione della causa sul ruolo in esito alla trasmissione degli atti da parte del le parti hanno mutato maturato la comune volontà di accedere alla mediazione Pt_2
familiare allo scopo di superare le loro conflittualità di coppia nei rapporti con la minore.
Il percorso intrapreso –ed ancora in atto- ha dato risultati positivi sebbene non ancora definitivamente consolidatisi.
Di ciò danno conto le relazioni del 26.10.2023 e del 10.4.2024 a firma della psicologa, dott.ssa
[...]
responsabile della società cooperativa incaricata dal Comune di Carlentini, da cui emerge lo Per_2
spirito di collaborazione e di reciproca comprensione manifestata dalla coppia genitoriale nel superamento delle situazioni di conflitto e nell'organizzazione degli assetti familiari, sebbene tale positivo impegno vacilli di fronte ad impuntature e a certe condotte disfunzionali della – di Parte_1
cui riferisce la relazione del 10.4.2024- che lasciano permanere la necessità di prosecuzione dell'intervento di mediazione.
Considerato il fattivo comportamento delle parti - che intendono cooperare per il bene della figlia pur con asperità ancora non del tutto appianate- e considerato altresì che in tale ottica le parti concordano sull'affidamento condiviso della figlia e sulla collocazione della stessa presso la madre, il collegio pagina 3 di 6 reputa di disporre in conformità non emergendo elementi univocamente e irreversibilmente rivelatori di inadeguatezze genitoriali.
Domanda ex art. 333 c.c.
Quanto alla domanda ex art. 333 c.c. proposta dalla nei confronti del va rilevato Parte_1 CP_1
che la predetta non vi ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni cosicchè detta domanda deve ritenersi rinunciata e, peraltro, non meritevole comunque di accoglimento alla luce delle risultanze sopra richiamate che confermano la positiva condotta genitoriale del CP_1
Casa familiare
In considerazione del fatto che la e la figlia minore non abitano più nella casa familiare Parte_1
nulla va disposto in tal senso, come del resto si desume anche dalle richieste conclusive delle parti.
Regime di visita
Quanto al regime di visita del alla figlia – attualmente fissato in 3 volte alla settimana secondo CP_1
la regolamentazione da ultimo precisata con ordinanza del 22.2.2023- va osservato che nelle more del giudizio la minore ha quasi raggiunto i dieci anni d'età. Per_1
Appare quindi rispondente all'interesse della minore a consolidare il rapporto di frequentazione con il padre, prevedere il pernottamento della stessa presso il padre, come del resto prospettato anche dalla ricorrente.
Gli incontri infrasettimanali della minore con il padre possono mantenersi in numero di due – il Per_1
martedì e il giovedì – con le modalità e gli orari già fissati dal giudice istruttore da ultimo con ordinanza del 22.2.2023, prevedendo però che a settimane alterne il possa stare con la figlia CP_1
dal sabato mattina ore 9 alla domenica sera ore 21, fatti salvi diversi accordi tra le parti e fermo restando il recupero degli incontri nei giorni o nei fine settimana successivi nel caso in cui i turni di lavoro del padre - da comunicarsi preventivamente alla madre come già stabilito dal G.I.- siano incompatibili con i giorni o gli orari stabiliti.
Per le festività dell'anno si seguirà il regime dell'alternanza cosicché se un anno la minore starà con il padre la vigilia di Natale e con la madre il giorno di Natale l'anno successivo si farà al contrario e così anche per l'ultimo dell'anno e per il capodanno e per il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo.
Per il periodo estivo la minore potrà stare con il padre per 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il mese di maggio.
Mantenimento della figlia
pagina 4 di 6 Richiamati i parametri indicati dall'art. 337 ter c.c., il collegio osserva che dalla CU 2023 del CP_1 risulta che lo stesso ha un reddito annuo che al netto delle ritenute di legge ascende a circa € 19.113 che suddiviso nelle dodici mensilità è pari a circa € 1.590 al mese.
Posto che il rapporto di lavoro dipendente del non è variato è presumibile che detto reddito CP_1 non abbia subito nell'ultimo periodo sensibili oscillazioni.
Va tenuto conto, inoltre, dei costi di trasferta che il predetto deve sostenere per raggiungere il posto di lavoro e delle sue necessità di vita.
Ciò considerato il tribunale stima di determinare in € 350 al mese l'assegno che il deve CP_1
corrispondere alla per il mantenimento della figlia con decorrenza dalla presente Parte_1 Per_1
sentenza e con rivalutazione annua su base Istat.
Le spese straordinarie relative alla figlia vanno poste a carico di entrambi i genitori per metà ciascuno.
Mantenimento della moglie.
In premessa va ricordato che per consolidato orientamento del S.C. la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato ai sensi dell'art. 156 c.c. l'assegno di mantenimento a favore del coniuge (in assenza della condizione ostativa dell'addebito) sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (v. Cass. Civ., sez. I, sent. n. 8254 del 22/03/2023).
In altri termini, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente medesimo.
Condizione essenziale per l'insorgenza del diritto al mantenimento è che il coniuge richiedente sia privo di adeguati redditi propri e che vi sia una disparità economica tra i coniugi, di guisa che l'assegno sia determinato in misura tale da consentire al coniuge richiedente di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nel caso di specie risulta che la ricorrente ha competenze lavorative nel campo del wellness –come documentato anche dal resistente- e che anche dopo la cessazione della convivenza ha dimostrato di potersi collocare lavorativamente. La stessa inoltre è in giovane età e dispone allo stato dell'assegno di inclusione di € 450 al mese oltre a percepire la quota dell'assegno unico per la figlia di circa € 100 al mese.
pagina 5 di 6 Va inoltre evidenziato che la convivenza matrimoniale è durata meno di quattro anni e quindi un lasso di tempo alquanto breve ai fini del consolidamento di uno stabile tenore di vita.
Va tenuto conto inoltre che, per le ragioni sopra esposte, il dispone di modeste risorse. CP_1
Alla luce delle superiori considerazioni deve quindi ritenersi che non sussistano i presupposti per porre a carico del un assegno per il mantenimento della moglie. CP_1
Spese di lite
Tenuto conto dell'esito complessivo della causa le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: dichiara, ai sensi dell'art. 151 c.c, la separazione personale dei coniugi Parte_1
e unitisi in matrimonio in Lentini l'11.12.2015 (Atto n.40, Parte I,
[...] Controparte_1
Anno 2015 reg. atti del Comune di Lentini); rigetta la domanda ex art. 333 c.c.; affida la figlia minore ad entrambi i genitori e la colloca presso la madre;
Per_1
regola il diritto di visita del padre come in parte motiva;
pone a carico di l'assegno mensile di € 350 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese Controparte_1
alla per il mantenimento della figlia , con decorrenza dalla data odierna e con Parte_1 Per_1
rivalutazione annua su base Istat;
pone a carico di entrambi i genitori, per metà ciascuno, le spese straordinarie relative alla minore
; Per_1
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LENTINI, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso, in Siracusa 22/05/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6079/2029 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
C.F. nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
06.07.1987, residente a [...], rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Veronica Costanzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Lentini (SR) in Via
Erice n. 1;
- ricorrente contro
C.F. nato a [...] il [...] elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Siracusa V.le Teracati 63/b, presso lo studio dell'avv. Carmelo Tardonato che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- resistente con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 17/07/2020); in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle note conclusive depositata dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato il 3.12.2019 ha chiesto la separazione dal marito, Parte_1
con il quale ha contratto matrimonio in Lentini l'11.12.2015 (atto n.40, Parte I Anno Controparte_1
2015 del reg. atti del Comune di Lentini).
Ha esposto che dalla loro unione è nata l'[...] la figlia e che il rapporto coniugale Persona_1
è andato deteriorandosi a causa del carattere accentratore ed eccessivamente geloso del che ha CP_1
reso intollerabile la convivenza, di fatto già cessata.
Ha precisato al riguardo che il a causa del livello elevato di disgregazione del rapporto CP_1
affettivo ha abbandonato la casa coniugale disinteressandosi delle sorti della stessa e della loro figlia.
Ha dedotto che il marito lavora presso l'aeroporto di Catania e percepisce una retribuzione mensile di €
1.500, mentre lei è disoccupata e non dispone di mezzi propri.
Ha chiesto quindi l'affidamento condiviso della figlia, con collocazione della stessa presso di sé e con assegnazione a sé della casa familiare;
la regolamentazione del diritto di visita del padre;
l'assegno mensile di € 850 a carico del per il mantenimento della stessa e della figlia. CP_1
Si è costituito contestando la prospettazione della moglie in ordine alle dinamiche Controparte_1
della crisi coniugale. Ha imputato alla stessa di averlo estromesso dalla casa familiare.
Ha eccepito che la moglie lavora come massaggiatrice e pubblicizza la propria attività di libero professionista sui social media;
che egli ha contribuito al mantenimento della figlia versando € 350 al mese;
che la ricorrente non abita più la casa familiare.
Ha aderito quindi alla domanda di separazione proposta dalla moglie, all'affidamento condiviso della figlia, alla sua collocazione presso la madre;
ha chiesto inoltre la regolamentazione del proprio diritto di visita, il rigetto dell'assegnazione della casa familiare e dell'assegno di mantenimento per la moglie, la determinazione in € 350 al mese dell'assegno di mantenimento per la figlia, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione del 6.7.2020 il Presidente delegato ha tentato, senza riuscirvi, la conciliazione dei coniugi. Con separata ordinanza emessa in pari data il Presidente ha quindi adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti e della minore.
Si è dato quindi corso alla fase del giudizio con il compimento di attività istruttoria –mediante assunzione di prove orali e accertamenti della polizia tributaria- e con reiterati procedimenti incidentali volti ad incidere sulla regolamentazione economica e sui rapporti con la minore.
La causa è stata quindi assunta una prima volta in decisione e quindi rimessa sul ruolo in considerazione della trasmissione, da parte del tribunale minorile, degli atti del procedimento per limitazione della responsabilità genitoriale promosso dalla nei confronti del marito. Parte_1
La causa è stata infine rimessa all'udienza del 22.10.2024 e indi assunta in decisione.
pagina 2 di 6 xxx
Domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Ricorrono, invero, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Va osservato che la separazione personale è un istituto diretto a rimediare alla crisi coniugale e si concretizza nella sospensione dei doveri derivanti dal matrimonio, fatto salvo il dovere di assistenza materiale e di collaborazione nell'interesse della prole.
Presupposto imprescindibile della separazione è il verificarsi di fatti che abbiano reso obiettivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza, tali da determinare un'insanabile compromissione della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
Nel caso di specie le acquisizioni processuali evidenziano univocamente l'intollerabilità della convivenza coniugale –del resto da tempo cessata- e, conseguentemente, la sussistenza dei requisiti fondanti la domanda di separazione personale dei coniugi.
Peraltro, il fatto stesso che le parti concordino sulla loro separazione è indice inequivoco dell'impossibilità di una loro convivenza.
Affidamento e collocamento figlia
In premessa va evidenziato che dopo la rimessione della causa sul ruolo in esito alla trasmissione degli atti da parte del le parti hanno mutato maturato la comune volontà di accedere alla mediazione Pt_2
familiare allo scopo di superare le loro conflittualità di coppia nei rapporti con la minore.
Il percorso intrapreso –ed ancora in atto- ha dato risultati positivi sebbene non ancora definitivamente consolidatisi.
Di ciò danno conto le relazioni del 26.10.2023 e del 10.4.2024 a firma della psicologa, dott.ssa
[...]
responsabile della società cooperativa incaricata dal Comune di Carlentini, da cui emerge lo Per_2
spirito di collaborazione e di reciproca comprensione manifestata dalla coppia genitoriale nel superamento delle situazioni di conflitto e nell'organizzazione degli assetti familiari, sebbene tale positivo impegno vacilli di fronte ad impuntature e a certe condotte disfunzionali della – di Parte_1
cui riferisce la relazione del 10.4.2024- che lasciano permanere la necessità di prosecuzione dell'intervento di mediazione.
Considerato il fattivo comportamento delle parti - che intendono cooperare per il bene della figlia pur con asperità ancora non del tutto appianate- e considerato altresì che in tale ottica le parti concordano sull'affidamento condiviso della figlia e sulla collocazione della stessa presso la madre, il collegio pagina 3 di 6 reputa di disporre in conformità non emergendo elementi univocamente e irreversibilmente rivelatori di inadeguatezze genitoriali.
Domanda ex art. 333 c.c.
Quanto alla domanda ex art. 333 c.c. proposta dalla nei confronti del va rilevato Parte_1 CP_1
che la predetta non vi ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni cosicchè detta domanda deve ritenersi rinunciata e, peraltro, non meritevole comunque di accoglimento alla luce delle risultanze sopra richiamate che confermano la positiva condotta genitoriale del CP_1
Casa familiare
In considerazione del fatto che la e la figlia minore non abitano più nella casa familiare Parte_1
nulla va disposto in tal senso, come del resto si desume anche dalle richieste conclusive delle parti.
Regime di visita
Quanto al regime di visita del alla figlia – attualmente fissato in 3 volte alla settimana secondo CP_1
la regolamentazione da ultimo precisata con ordinanza del 22.2.2023- va osservato che nelle more del giudizio la minore ha quasi raggiunto i dieci anni d'età. Per_1
Appare quindi rispondente all'interesse della minore a consolidare il rapporto di frequentazione con il padre, prevedere il pernottamento della stessa presso il padre, come del resto prospettato anche dalla ricorrente.
Gli incontri infrasettimanali della minore con il padre possono mantenersi in numero di due – il Per_1
martedì e il giovedì – con le modalità e gli orari già fissati dal giudice istruttore da ultimo con ordinanza del 22.2.2023, prevedendo però che a settimane alterne il possa stare con la figlia CP_1
dal sabato mattina ore 9 alla domenica sera ore 21, fatti salvi diversi accordi tra le parti e fermo restando il recupero degli incontri nei giorni o nei fine settimana successivi nel caso in cui i turni di lavoro del padre - da comunicarsi preventivamente alla madre come già stabilito dal G.I.- siano incompatibili con i giorni o gli orari stabiliti.
Per le festività dell'anno si seguirà il regime dell'alternanza cosicché se un anno la minore starà con il padre la vigilia di Natale e con la madre il giorno di Natale l'anno successivo si farà al contrario e così anche per l'ultimo dell'anno e per il capodanno e per il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo.
Per il periodo estivo la minore potrà stare con il padre per 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il mese di maggio.
Mantenimento della figlia
pagina 4 di 6 Richiamati i parametri indicati dall'art. 337 ter c.c., il collegio osserva che dalla CU 2023 del CP_1 risulta che lo stesso ha un reddito annuo che al netto delle ritenute di legge ascende a circa € 19.113 che suddiviso nelle dodici mensilità è pari a circa € 1.590 al mese.
Posto che il rapporto di lavoro dipendente del non è variato è presumibile che detto reddito CP_1 non abbia subito nell'ultimo periodo sensibili oscillazioni.
Va tenuto conto, inoltre, dei costi di trasferta che il predetto deve sostenere per raggiungere il posto di lavoro e delle sue necessità di vita.
Ciò considerato il tribunale stima di determinare in € 350 al mese l'assegno che il deve CP_1
corrispondere alla per il mantenimento della figlia con decorrenza dalla presente Parte_1 Per_1
sentenza e con rivalutazione annua su base Istat.
Le spese straordinarie relative alla figlia vanno poste a carico di entrambi i genitori per metà ciascuno.
Mantenimento della moglie.
In premessa va ricordato che per consolidato orientamento del S.C. la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato ai sensi dell'art. 156 c.c. l'assegno di mantenimento a favore del coniuge (in assenza della condizione ostativa dell'addebito) sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (v. Cass. Civ., sez. I, sent. n. 8254 del 22/03/2023).
In altri termini, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente medesimo.
Condizione essenziale per l'insorgenza del diritto al mantenimento è che il coniuge richiedente sia privo di adeguati redditi propri e che vi sia una disparità economica tra i coniugi, di guisa che l'assegno sia determinato in misura tale da consentire al coniuge richiedente di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nel caso di specie risulta che la ricorrente ha competenze lavorative nel campo del wellness –come documentato anche dal resistente- e che anche dopo la cessazione della convivenza ha dimostrato di potersi collocare lavorativamente. La stessa inoltre è in giovane età e dispone allo stato dell'assegno di inclusione di € 450 al mese oltre a percepire la quota dell'assegno unico per la figlia di circa € 100 al mese.
pagina 5 di 6 Va inoltre evidenziato che la convivenza matrimoniale è durata meno di quattro anni e quindi un lasso di tempo alquanto breve ai fini del consolidamento di uno stabile tenore di vita.
Va tenuto conto inoltre che, per le ragioni sopra esposte, il dispone di modeste risorse. CP_1
Alla luce delle superiori considerazioni deve quindi ritenersi che non sussistano i presupposti per porre a carico del un assegno per il mantenimento della moglie. CP_1
Spese di lite
Tenuto conto dell'esito complessivo della causa le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: dichiara, ai sensi dell'art. 151 c.c, la separazione personale dei coniugi Parte_1
e unitisi in matrimonio in Lentini l'11.12.2015 (Atto n.40, Parte I,
[...] Controparte_1
Anno 2015 reg. atti del Comune di Lentini); rigetta la domanda ex art. 333 c.c.; affida la figlia minore ad entrambi i genitori e la colloca presso la madre;
Per_1
regola il diritto di visita del padre come in parte motiva;
pone a carico di l'assegno mensile di € 350 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese Controparte_1
alla per il mantenimento della figlia , con decorrenza dalla data odierna e con Parte_1 Per_1
rivalutazione annua su base Istat;
pone a carico di entrambi i genitori, per metà ciascuno, le spese straordinarie relative alla minore
; Per_1
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LENTINI, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso, in Siracusa 22/05/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6