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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/10/2025, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2426/2023 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico dott. MA RI CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2426/2023 promossa da:
( ), nata a [...] il [...], nella Controparte_1 C.F._1 sua qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
), nato a [...] il [...], rappresentata e Per_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Francesca Cattaneo, presso il cui studio in Genova, alla via Granello,
3/2 ha eletto domicilio in virtù di mandato unito al presente atto;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Viale delle
Brigate Partigiane 2, Genova 16129, che lo rappresenta per legge
PARTE CONVENUTA
Conclusioni delle parti rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del
29/05/2025, tenutasi ex art. 127-ter:
per parte attrice nella sua qualità di madre esercente la potestà Controparte_1 genitoriale sul figlio minore Persona_1
“- accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta in ordine alla morte del signor
avvenuta in data 30 giugno 2022 presso la stanza 4, I piano del carcere di Persona_2
RA, per le ragioni espresse in narrativa;
- accertare e dichiarare il diritto di figlio della vittima, ad ottenere il Persona_1 risarcimento del danno non patrimoniale per perdita parentale per le ragioni espresse in narrativa;
pag. 1 - per l'effetto, condannare il , in persona del Ministro pro Controparte_2 tempore, a corrispondere in favore del minore la somma di euro 274.587,60 o altra Persona_1 somma maggiore o minore comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
- vinte le spese del presente procedimento come per legge, confermando e riportandosi, senza alcuna rinuncia, a quanto dedotto, eccepito e richiesto con i propri atti, chiedendo, laddove il Giudice non intenda proseguire l'istruttoria, che la causa venga rimessa in decisione.”
Per parte convenuta : Controparte_2
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito rigettare ogni avversa domanda.
In via istruttoria, fin d'ora, ordinare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Genova la trasmissione di copia degli atti del procedimento penale conseguente al suicidio in data 30 giugno 2023, del sig. in Genova- Casa Circondariale di Genova. Persona_2
Sempre in via istruttoria, ammettersi per quanto occorra prova per testi sulle circostanze di cui ai capitoli da 1 a 17 delle premesse in fatto della comparsa di risposta, espunta ogni espressione valutativa, e anteposta la formula di rito “vero che”. Indica a testimoni: i sigg. dott.ssa Tes_1
su tutti i capitoli di prova;
sui capi 12 e 13 i sigg. e
[...] Testimone_2 Testimone_3
sui capitoli 2, 3, 5, 6, 7 la dott.ssa Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
Con favore delle spese.”
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato in data 13/06/2023, parte attrice nella Controparte_1 qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore ha convenuto in Persona_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Genova il , in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore, chiedendone la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per perdita parentale subito dal minore per la morte del Persona_1 padre verificatasi all'interno della Casa Circondariale di RA il Persona_2
30/06/2022, danno individuato dall'attrice nella misura di euro 274.587,60 o altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, vinte le spese del giudizio.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha evidenziato la responsabilità di parte convenuta per i danni patiti dal minore, rilevando lo stato di fragilità psichiatrica del detenuto (documentato da precedenti accessi ospedalieri, un Persona_2 tentativo di suicidio antecedente all'arresto e la necessità accertata di sottoporre lo stesso a perizia psichiatrica : doc. 2 att.); la manifestazione esplicita dell'intento suicidario da parte del al proprio difensore, avv. Roberto IV, il quale ne Per_1 aveva dato immediata comunicazione al personale penitenziario;
l'omessa attivazione pag. 2 di misure di sorveglianza adeguate, a fronte di un rischio ritenuto suicidario ritenuto concreto, noto e segnalato;
la tolleranza del possesso di materiali potenzialmente pericolosi all'interno della cella, nonostante il detenuto si trovasse in Persona_2 una sezione a sorveglianza speciale.
2. Si è costituito in giudizio, a seguito di autorizzazione alla rinotifica della citazione, il convenuto , il quale ha domandato il rigetto delle domande Controparte_2 attoree contestandole sia nell' an che nel quantum, e negando ogni profilo di responsabilità, invocando altresì l'intervenuta archiviazione del relativo procedimento penale per insussistenza di ipotesi di reato.
3. Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., con ordinanza resa in data 06/03/2024, il Giudice ha ammesso la prova orale per testi dedotta dalle parti, escussi all'udienza del 18/04/2024 (teste avv. IV dedotto da parte attrice;
testi Dott.ssa e Sig. Tes_1 dedotti da parte convenuta). Tes_2
4. All'esito, su istanza di parte attrice è stato acquisito il filmato di videosorveglianza che
è stato visionato all'udienza del 10/10/2024, in contraddittorio con le parti, e con ordinanza emessa in data 14/10/2024, il Giudice ha formulato proposta ex art. 185 bis
c.p.c., avente ad oggetto la corresponsione della somma omnicomprensiva liquidata in moneta attuale in € 80.000 da parte della convenuta in favore di parte attrice a titolo di risarcimento del danno, spese di lite compensate, alla quale ha aderito solo parte attrice, ma non anche il convenuto . CP_2
5. La causa è quindi proseguita con l'istruttoria sul quantum (teste Sig. Tes_7 dedotto da parte attrice); da ultimo, all'udienza del 29/05/2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
6. Depositate dalle parti le rispettive memorie, è stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'an della responsabilità del convenuto . Controparte_2
Parte attrice fonda la propria domanda di accertamento della responsabilità del sul dovere – che si assume violato - gravante sull'amministrazione Controparte_2 penitenziaria di salvaguardare la salute del detenuto. Tale dovere, secondo la prospettazione attorea, si traduce nell'obbligo giuridico di evitare l'evento, dando origine a una vera e propria posizione di garanzia nei confronti dei soggetti detenuti, con conseguente obbligo di apprestare specifiche cautele laddove sussista il rischio di condotte autolesive, anche suicidarie (ex plurimis Cass. pen., 29 dicembre 2008, n. 48292), e questo specialmente quando le persone ristrette siano notoriamente fragili dal punto di vista psichico ed abbiano dato pag. 3 inequivocabili segnali. In particolare a sostegno della domanda, parte attrice nel ritenere sussistente la responsabilità di parte convenuta per i danni patiti dal minore, ha dedotto quanto segue:
- lo stato di fragilità psichiatrica del detenuto (documentato da Persona_2 precedenti accessi ospedalieri, un tentativo di suicidio antecedente all'arresto e la necessità accertata di sottoporre lo stesso a perizia psichiatrica : doc. 2 att.);
- la manifestazione esplicita dell'intento suicidario da parte del al proprio Per_1 difensore, avv. Roberto IV, il quale ne aveva dato immediata comunicazione al personale penitenziario;
- l'omessa attivazione di misure di sorveglianza adeguate, a fronte di un rischio ritenuto suicidario ritenuto concreto, noto e segnalato;
- la tolleranza del possesso di materiali potenzialmente pericolosi all'interno della cella, nonostante il detenuto si trovasse in una sezione a sorveglianza speciale. Persona_2
All'esito dell'istruttoria orale e documentale la domanda risulta fondata e merita accoglimento: come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito (vedi Sent. Tribunale
Firenze sez. II, 17/06/2019, n.1914, di cui si riportano ampi stralci) ben può ritenersi che l'amministrazione penitenziaria assuma, nei confronti dei detenuti, un obbligo di protezione scaturente dal contatto sociale qualificato che si verifica appena questi fanno il proprio ingresso nella struttura carceraria: si tratta di un contatto sociale qualificato, ossia idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico ex art. 1173 c.c. ultima parte, poiché, da quel momento, l'amministrazione e il ristretto cessano di essere due estranei e fra loro si instaura un rapporto funzionale a realizzare una finalità costituzionalmente rilevante, precisamente la rieducazione del detenuto di cui all'art. 27 comma 3 Cost.
Il contatto in questione è qualificato, oltreché dalla disposizione costituzionale da ultimo citata, da tutte quelle norme che pongono in capo all'amministrazione penitenziaria obblighi di protezione a vantaggio dei detenuti: oltre all'art. 1 della legge 354 del
1975 (contenente l'Ordinamento Penitenziario), attuativo dell'art. 27 comma 3 Cost., che ribadisce l'obbligo di un trattamento rieducativo tendente al reinserimento sociale degli internati, vengono in luce l'art. 11, che sottolinea le esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti, gli artt. 13 e 14, relativi alla necessità di un trattamento penitenziario individualizzato, anche sotto il profilo dell'assegnazione agli istituti e del raggruppamento fra internati, gli artt. 23 e 27 del D.P.R. 230/2000, nuovo regolamento di esecuzione della legge di Ordinamento Giudiziario, che, per garantire l'individualizzazione del trattamento, pongono la necessità dell'osservazione della personalità, diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun internato connessi alle eventuali carenze psico- fisiche.
pag. 4 Tutte le norme suddette sono tali da ingenerare un ragionevole affidamento, sia da parte del detenuto che della sua famiglia, sull'impegno e sulla professionalità con cui l'amministrazione realizzerà il trattamento penitenziario in modo da proteggere lo stesso individuo .
Fra gli obblighi di protezione che l'amministrazione penitenziaria assume nei confronti dei detenuti e delle loro famiglie rientra, senza dubbio, anche quello di impedire i gesti di autolesionismo che i soggetti ristretti eventualmente si infliggano: l'art. 41 O.P., infatti, prevede l'uso di mezzi di coercizione fisica al fine di evitare danni a persone o cose e di garantire l'incolumità degli stessi detenuti;
numerosissime, poi, sono le circolari in cui il
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha affrontato il tema dei suicidi in carcere, dettando linee guida per ridurne l'entità , valorizzando il ruolo dell'equipe multidisciplinare (n. 3173/5623 del 7 aprile 1986, n. 3182/5632 del 21 luglio 1986, n.
3233/5683 del 30 dicembre 1987, n. 2844 del 17 giugno 1997, n. 3524/5974 del 2 maggio 2000,
n. 177644 del 26 aprile 2010, n. 3594/6044 del 25 novembre 2011).
La Corte Europea dei Diritti Umani, nella sentenza del 16 ottobre 2008, relativa al ricorso n. 5608/2005 "
contro
Francia", già richiamata dalla scrivente nella proposta Pt_1 conciliativa avanzata in corso di causa, ha evidenziato che sull'Amministrazione della
Giustizia “grava l'obbligo positivo di adottare misure operative preventive per proteggere una persona da altri o, in alcune circostanze, da sé stessa” (v. sentenze CEDU c. Francia, n. Pt_1
5608/05, § 80, CEDU 2008, , sopra citata, § 108, e § Persona_3 Persona_4
136). Tale obbligo, nel caso specifico del suicidio in carcere, con valutazione prima facie può ritenersi sussistere quando, come nel caso di specie, “le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere che esisteva un rischio reale e immediato che una determinata persona attentasse alla sua vita”
(v. sentenze CEDU De ER e De PE c. Belgio, n. 8595/06, § 69, 6 dicembre 2011,
[...]
, § 110, e , § 71); dall'istruttoria sono emersi elementi specifici sia in ordine alla Persona_3 Per_5 conoscenza in capo all'amministrazione dell'aggravamento del rischio suicidario sia in merito alla possibilità in ogni caso, attraverso la attenta visione delle immagini riprese dalla telecamera, di intervenire ad impedire la specifica condotta.”, rilevando come la condizione detentiva renda più pregnante l'obbligo dello stato nazionale di adottare misure effettive per proteggere il diritto alla vita, a maggior ragione ove si tratti di soggetto ritenuto a rischio di pratiche autolesionistiche.
Nel caso quale quello in esame di richiesta di risarcimento del danno "parentale" avanzata dagli stretti congiunti di un soggetto ristretto , il regime probatorio non è però riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il contatto sociale qualificato è intercorso solo tra la amministrazione penitenziaria e il soggetto ristretto;
ne consegue che la domanda deve essere inquadrata e valutata alla stregua di una domanda di accertamento pag. 5 della responsabilità extracontrattuale volta al riconoscimento di un danno ingiusto, con il conseguente maggiore onere della prova a carico del danneggiato, atteso che i parenti della vittima non sono nella specie qualificabili come "terzi protetti dal contratto" (vedi ex pluris:
Civ., sez. III, 21 febbraio 2025, n. 4644, Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 14258 del 08/07/2020; Cass.
Sez. 3, sent. n. 6914 dell'8 maggio 2012: «In relazione alla richiesta di risarcimento del danno patito
"iure proprio", per perdita del rapporto parentale, dagli stretti congiunti di un paziente affetto da problemi psichici, l'iniziativa autolesionistica del malato, risoltasi in un atto suicidario portato a compimento a causa dell'omessa vigilanza da parte della struttura sanitaria presso la quale era ricoverato, non è riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il paziente;
ne consegue che l'ambito risarcitorio è necessariamente di natura extracontrattuale, poiché gli stretti congiunti non rientrano nella specie dei
"terzi protetti dal contratto", se non quando sono portatori di un interesse strettamente connesso a quello già regolato nella programmazione negoziale intercorsa tra il nosocomio ed il paziente.
(Fattispecie relativa ad un suicidio verificatosi, a causa dell'omessa vigilanza, in una struttura riabilitativa per disabili psichici, convenzionata con la ASL).»
Con riferimento al caso in esame, all'esito dell'istruttoria orale e documentale gli addebiti svolti da parte attrice hanno trovato giudiziale conferma;
in fatto può ritenersi raggiunta la prova in merito alle seguenti circostanze (gran parte delle quali non contestate, ovvero provate dai documenti in atti):
- In data 22/06/2022 arrestato in quasi flagranza di reato per le Persona_2 fattispecie di cui agli artt. 56, 575 e 577, commessi a SO (Genova) per aver colpito con corpo contundente la convivente, attingendola ripetutamente al capo e procurandole ferite lacero- contuse che imponevano il ricovero della vittima in prognosi riservata, è giunto presso la
Casa Circondariale di Genova – RA (vedi doc. 7 Ministero)
- In seguito alla visita di primo ingresso, conclusasi con richiesta di visita psichiatrica, e al colloquio con funzionario giuridico pedagogico delegato dalla Direzione, Persona_2
è stato collocato in I sezione, piano terra- Prima accoglienza, in camera multipla e sottoposto alla misura dell'attenta sorveglianza custodiale;
pag. 6 pag. 7 Viene quindi sottoposto a valutazione medica per cui si conferma la attenta sorveglianza in attesa di visita psichiatrica prioritaria pag. 8 In conformità a detta indicazione in data 22.6.2022 viene disposta l'attenta sorveglianza per domiciliazione fiduciaria , con specifiche prescrizioni idonee a prevenire il rischio suicidario (vedi p. 3)
pag.
9 - In data 23 /06/2023 è stato sottoposto a visita psichiatrica. Lo Persona_2 psichiatra, rilevando che il paziente era già in attenta sorveglianza, ha confermato la misura e ha consigliato il trasferimento presso il reparto dedicato al sostegno integrato o al terzo piano del SAI non appena conclusa la domiciliazione fiduciaria, che sarebbe terminata in data 28/06/2022 (pag. 40 file zip prod. da 1 a 15 Ministero di cui si riporta estratto );
- In data 25/06/2022, all'esito dell'udienza di convalida celebrata dinanzi al Gip-
Tribunale Genova, dott.ssa Camposaragna, gli veniva notificata ordinanza di convalida dell'arresto e applicazione della misura cautelare, con quale il Giudice disponeva anche il monitoraggio delle condizioni psichiche di nel reparto di osservazione Persona_2 psichiatrica dell'istituto per le patologie psichiatriche (“ in attesa degli opportuni approfondimenti che il PM svolgerà con urgenza nel prosieguo delle indagini in ordine alle patologie fisiche che affliggono l'indagato e sulla loro eventuale incidenza sulla capacità di intendere e di volere rispetto al fatto, nonché in ordine alla pericolosità sociale”)
- in data 28.6.2022 cessa la domiciliazione fiduciaria per VI;
pag. 10 - In data 29/06/2022 risulta aver effettuato colloquio con il proprio Persona_2 difensore, Avv. Roberto IV. Detta circostanza è stata confermata dal teste avv.
IV e dal teste dott. (vedi verbale ud. del 18/04/2024). In occasione di tale Tes_1 colloquio, ha lamentato di non essere stato trasferito - come prescritto dal giudice Per_1
- nel reparto psichiatrico e di essere ancora in una sezione ordinaria, affermando che se non fosse stato trasferito nel reparto psichiatrico entro la giornata, si sarebbe suicidato. Al termine del colloquio il difensore ha riferito quanto gli era stato detto, dapprima al piantone addetto alla sala colloquio, poi all'ufficio matricola del carcere e poi alla comandante Dott.ssa , venendo in quest'ultima sede rassicurato sul fatto Testimone_1 che il trasferimento prescritto dal giudice sarebbe stato fatto al più tardi entro la giornata;
- nella medesima data del 29/06/2022, alle ore 12,30 risulta il “ricovero presso centro clinico IV sez I piano sostegno integrato per periodo di terapia e monitoraggio “ (vedi doc.
10 ), CP_2
- a seguito di ciò in data 29.6.2022 risulta essere stato disposto il regime di sorveglianza in conformità alla certificazione sanitaria (vedi doc. 10 ) e quindi CP_2 di sostegno integrato, senza ulteriore specificazione;
viene ristretto in una cella ove è attivo un sistema di videosorveglianza pag. 11 pag. 12 - dalla visione del video estrapolato dal sistema di video sorveglianza interna , acquisito in atti, si evince che in data 30/06/2022 alle ore 14:58 circa, , da solo in Per_1 cella , ha estratto una cordicella di tessuto occultata sotto le lenzuola del letto dove era sdraiato e si è avvicinato ad una delle finestre, posizionando una sedia a ridosso della parete.Dalle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza non è visibile il momento, verosimilmente intorno alle 15:02, in cui ha compiuto il gesto Persona_2 anticonservativo: si intuisce che si sia lasciato cadere verso il basso dopo aver annodato l'estremità del cappio alle sbarre dall'improvvisa apertura dell'anta opposta, dovuta con probabilmente a un colpo assestato dal corpo al momento della caduta;
sempre dalle immagini riprese delle videocamere si constata che alle ore 15.13 il personale di polizia ha aperto la camera per farvi accedere uno dei compagni di stanza del e ha Per_1 rinvenuto il corpo di quest'ultimo appeso alla finestra, all'esito del gesto anticonservativo sopra descritto;
- alle ore 15:50, a seguito dell'intervento del personale carcerario e sanitario e dei tentativi infruttuosi posti in essere, è stato constatato l'avvenuto decesso del detenuto
Persona_2
Ricostruita nei termini di cui sopra la vicenda carceraria del occorre Per_1 verificare se, con valutazione ex ante, qualora fossero stati rispettati i protocolli e le prescrizioni previste in capo all'Amministrazione penitenziaria per la tutela dei soggetti ristretti e la prevenzione dal rischio suicidario come riscontrato in capo ad esso, si sarebbe potuto impedire l'evento per cui è causa.
La risposta a parere della scrivente è positiva.
Possono individuarsi due distinti periodi relativi alla detenzione del un Per_1 primo periodo, dal momento del suo ingresso in carcere fino alla data del 28.6.2022 in cui lo stesso risulta essere stato sottoposto alla domiciliazione fiduciaria con attenta sorveglianza, e poi fino al 29.6.2022 quando viene trasferito di reparto.
Correttamente nei confronti del era stata fin da subito individuata la Per_1 esistenza di patologia psichiatrica;
come sopra detto era stata disposta all'ingresso la visita psichiatrica e all'esito era stata attivata nei suoi confronti l'attenta sorveglianza .
Come si evince dal doc. 15 (ordine di servizio 802 del 27.6.2016) fra le CP_2 prescrizioni indirizzate al personale di vigilanza figura quella per cui si deve “mantenere un livello di attenzione nei controlli superiore all'ordinario” e in particolare vi è l'obbligo di
“riferire ai superiori e ai sanitari qualsiasi eventuale nuovo elemento, utile a comprendere i comportamenti del soggetto, relazionando in merito se necessario”; è altresì previsto (vedi prescrizioni individuate a verbale riunione attenta sorveglianza
21.10.2016) che l'organo collegiale così composto : “Funzionario della professionalità
pag. 13 giuridica pedagogica, un appartenente al corpo di polizia penitenziaria delegato dal comandante, uno psichiatra individuato di volta in volta dalla salute mentale e se ritenuto opportuno necessario uno psicologo un medico individuato di volta in volta dall'area sanitaria” (su ciascuno dei quali grava l'obbligo di “acquisire preventivamente informazioni su tutti i casi … “) proceda a verifiche periodiche per la possibilità di revoca/conferma della sottoposizione al regime suddetto.
Avuto riguardo al caso in esame rispetto al momento dell'ingresso in carcere del risulta essere intervenuto un nuovo elemento che a parere della scrivente ben Per_1 avrebbe potuto essere portato a conoscenza dell'organo collegiale per la valutazione del caso (a cui poteva conseguire, se del caso, il mutamento del regime di sorveglianza, da attenta sorveglianza a grande sorveglianza); di ciò non vi è traccia in atti . Come fatti nuovi meritevoli di valutazione a parere della scrivente si pone sia la prescrizione contenuta nell'ordinanza di custodia cautelare, di procedere con urgenza a monitoraggio delle condizioni psichiche , sia la segnalazione operata dal difensore del all'uscita Per_1 dal colloquio con lo stesso circa i propositi suicidari manifestati al difensore;
in particolare il difensore, escusso come teste, ha riferito di aver prontamente informato gli operatori carcerari in merito all'oggetto del colloquio e ai propositi suicidari manifestati (vedi verbale in atti : “ “adr. nell'occasione del colloquio con gli operatori penitenziari io mi sono focalizzato sul riferire l'allarme e l'urgenza che avevo percepito in merito all'intento suicidario manifestato dal ho riferito le parole di;
ho messo l'accento Per_1 Per_1 sul fatto che si trattava di un soggetto disturbato e come tale riconosciuto e che si trovava all'interno del carcere in una cella ordinaria e invece doveva essere vigilato non mi sono soffermato su altro . il colloquio fu breve mi fu detto che erano a conoscenza del caso e che lo avrebbero trasferito”).
Se è pur vero che i propositi suicidari nella loro manifestazione verbale dal al Per_1 difensore 1 potevano prima facie essere intesi come strettamente correlati al mancato trasferimento da una sezione all'altra, effettivamente poi disposto a breve, nondimeno, trattandosi di soggetto sottoposto ad attenta sorveglianza, detta manifestazione di volontà
a parere della scrivente doveva essere annotata e riferita per le dovute valutazione da parte dell'organo collegiale2, che avrebbe potuto tener conto di questo fatto unitamente 1 Vedi verbale cit. “lo ricevetti nella sala colloqui del carcere di RA e lui come prima cosa mi disse che non era stato trasferito nella sezione psichiatrica ma era stato recluso in una cella ordinaria;
mi disse che se il trasferimento non avveniva entro la stessa giornata si sarebbe tolto la vita . fu estremamente chiaro io sapevo che aveva tentativi pregressi infatti avevo nei giorni precedenti chiesto copia della cartella clinica relativa a precedente ricovero al per assunzione incontrollata di farmaci” Pt_2 alle prescrizioni provenienti dalla AG, già evidenziate dall'Isp. (vedi doc. 27 dei 31 Tes_4 di cui all'allegato 17: dichiarazioni in sede di indagine amministrativa, da cui emerge la segnalazione operata dallo stesso– all'esito della “lettura degli atti relativi alla custodia cautelare” ove “era presente una annotazione del pubblico ministero e dava indicazioni della Par necessità di una osservazione psichiatrica maggiore” di allocare “ presso il ove sono Per_1 presenti delle telecamere all'interno delle camere di pernottamento”.
Questo per quanto attiene la fase precedente al trasferimento del avvenuto in Per_1 data 29.6.2022, risultando prescritto (solo) per il periodo della domiciliazione fiduciaria causa Covid il regime di attenta sorveglianza;
per il periodo successivo si evidenzia come, dalla documentazione in atti sopra riportata risulta che il da detta data era Per_1 sottoposto alla vigilanza “sostegno integrato”; in relazione ad essa è stato prodotto in atti l'elenco dei compiti del personale addetto alla vigilanza, sotto riportato , fra i quali
(punto 3 ) risulta prescritto “il controllo costante anche con il sistema di videosorveglianza delle camere”.
Come riferito dalla teste “il reparto a sostegno integrato che è la sede presso cui è Tes_1 operativo il protocollo per la prevenzione del rischio suicidario che comporta la effettuazione di una serie di interventi principalmente a carattere sanitario (presa in carico da parte di specialisti psichiatri e psicologi che lavorano in carcere della Asl più intensificata rispetto al resto delle sezioni detentive) e dal punto di vista dell'ubicazione delle misure di vigilanza in camere di pernotto dotate di un sistema di video sorveglianza ; questa è l'assistenza di base;
nel momento in cui la persona fa accesso a questo piano detentivo le misure di vigilanza sono adattate secondo le certificazioni sanitarie rilasciate dai professioni che hanno in carico la persona.”
Si riporta di seguito il documento contenente i compiti del personale addetto alla vigilanza “ sostegno integrato”
controlli superiore all'ordinario” e in particolare vi è l'obbligo di “ riferire ai superiori e ai sanitari qualsiasi eventuale nuovo elemento, utile a comprendere i comportamenti del soggetto, relazionando in merito se necessario
pag. 15 pag. 16 Se effettivamente fosse stato osservato il precetto del controllo costante con utilizzazione del sistema di videosorveglianza (regolarmente predisposto e attivo nella cella ove il era stato allocato), risulta più probabile che non che il non Per_1 Per_1 avrebbe potuto portare a termine la sua volontà suicidaria, in quanto sarebbe stato colto nell'atto di maneggiare le cordicine formate da pezzi di lenzuola utilizzate come cappio e sarebbero quindi intervenuti gli operatori penitenziari a prontamente sequestrare i predetti pezzi di lenzuola, così impedendo al di portare a compimento il suo gesto Per_1 estremo. Dall'esame del video risulta quanto segue:
E ancora pag. 17 Dalla scansione temporale di cui sopra risulta che il ha maneggiato le Per_1 cordicine in distinte occasioni per almeno 3 minuti , ripreso dalla telecamera;
che dal primo momento in cui le ha prese in mano a quando ha confezionato e utilizzato il cappio sono trascorsi 15 minuti circa, un tempo più che congruo per consentire l'intervento degli operatori che ben avrebbero potuto essere allertati dal personale che avrebbe dovuto essere preposto al controllo costante del attraverso la visione delle telecamere. Per_1
Anche in merito all'esistenza di cordicine di lenzuola (idonee ad essere utilizzate come cappio ) nella cella occupata dal , può essere mosso un rimprovero Per_1 all'amministrazione, ben potendo ritenersi un obbligo di attenta vigilanza volto ad impedire il possesso di materiale che ben poteva essere utilizzato per gesti autolesionistici (vedi sul punto deposizione del teste : “posso solo dire che il cappio utilizzato dal era fatto con un pezzo di lenzuolo ed era attaccato alla finestra adr.: è comune per i Per_1 detenuti fare a pezzi le lenzuola per ricavare delle cordicine per appendere gli abiti bagnati;
quando li troviamo nelle celle li togliamo subito , le perquisizioni si effettuano a campione ovvero per i soggetti sottoposti a grande sorveglianza con maggiore frequenza . non aveva la grande Per_1 sorveglianza”)
La difesa di parte convenuta , facendo leva sulla testimonianza della dott. e Tes_1 della distinzione da essa riferita in merito a due diversi regimi di custodiali , di attenta vigilanza ovvero di grande vigilanza3, ritiene che la responsabilità dell'amministrazione debba essere vagliata ( e quindi esclusa) alla luce delle prescrizioni ( di minore intensità) della attenta sorveglianza, in forza delle quali non ci sarebbe stata la prescrizione della sorveglianza continua a mezzo telecamere;
tale difesa non può essere condivisa . Come sopra detto dagli atti risulta che fosse sottoposto a sostegno integrato così come Per_1 da indicazione medica, e si sono già evidenziate le omissioni riscontrate nel caso concreto rispetto alle prescrizioni esistenti in merito a detta categoria;
non vi è traccia documentale di quanto riferito dalla teste in merito al fatto che “nel caso specifico del , dopo Per_1
l'ultima visita effettuata la mattina del 30 con psichiatri e psicologi in sede di colloquio congiunto, arrivò la richiesta di attivare la attenta sorveglianza e non la grande sorveglianza (quindi mediante frequenti passaggi ma non in via continuativa;
anche l'uso della videosorveglianza in questo caso è limitato ad ausilio ma non è prescritto in via continuativa) in quel momento erano sottoposti a grande sorveglianza 4 persone ma non il . Per_1
Il diario clinico non riporta alcunchè ed è presumibile che la valutazione del caso del e le necessarie valutazioni in merito alle ulteriori necessarie prescrizioni di Per_1 attenta o grande sorveglianza (la attenta sorveglianza era stata disposta solo per il periodo di domicliazione fiduciaria) avrebbero dovuto svolgersi proprio nelle ore in cui lo stesso si è tolto la vita ; la teste sul punto ha riferito “queste indicazioni solitamente sono trascritte nel diario clinico del detenuto e viene rilasciata separata certificazione;
nel foglio di ricovero presso il sostegno integrato (atto redatto al momento dell'ingresso a detta area e che viene consegnato al preposto che lo sottoscrive viene sbarrato specifica casella ) ; riconosco detto documento nel doc. 10 riportare indicazioni che mi viene rammostrato dal giudice ove è barrata la casella sostegno integrato”. Sul punto si evidenzia che il documento al quale la teste ha fatto riferimento reca la data del 29.6.2022 e che quindi non può contenere certamente menzione della indicazione asseritamente proveniente dall'equipe preposta, di applicare la modalità attenuata dell'attenta sorveglianza , indicazione che secondo quanto riferito dalla teste sarebbe intervenuta il 30.6 .
Neppure si può accedere alla ricostruzione operata dalla teste che sovrappone rendendole omogenee le categorie del ricovero a sostegno integrato alla attenta sorveglianza , risultando ciò in contrasto con la specifica separata indicazione contenuta nel modulo compilato per il (in data 29.6) ove risulta barrata la casella Per_1 corrispondente al ricovero a sostegno integrato (implicante l'osservanza delle prescrizioni già indicate) e non anche la casella relativa alla attenta sorveglianza ( disposta nella fase iniziale della carcerazione per un periodo di tempo limitato), ovvero quella della grande sorveglianza , frutto delle valutazioni della equipe che per quanto risulta dagli atti non risultano essere state adottate prima del decesso.
Sul quantum.
L'attrice agisce in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio Controparte_1 minore per ottenere dal convenuto il risarcimento del danno non Persona_1 CP_2 patrimoniale subito da quest'ultimo in conseguenza della morte del padre il cd. Persona_2 danno da perdita del rapporto parentale.
Sul punto, si osserva quanto segue.
È pacifico e non contestato che il defunto era il padre di nato Persona_2 Persona_1 il 21/06/2011 da lui e da (v. doc. 1 attrice). Controparte_1
pag. 19 Per giurisprudenza consolidata, la morte di un prossimo congiunto determina per i prossimi congiunti superstiti un danno iure proprio (v., Cass., 30/8/2019, n. 21837) di carattere patrimoniale e non patrimoniale, in particolare in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale) anzitutto (anche se non solo) nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale
(cura, amore) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro, che per del figlio con il genitore è identificato nell'art. 315 c.c. (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).
Come la Suprema Corte ha più volte posto in rilievo, tale evento determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (v. Cass., 9/5/2011, n. 10107), con conseguente violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2,29 e 30 Cost. (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).
Il danno parentale, diversamente dal danno patrimoniale, il cui ristoro deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223,1224,1225 e 1227 c.c.) valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e a restituire al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso, non può invece mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto sempre la valutazione equitativa (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828.
E già Cass., 5/4/1963, n. 872. Cfr. altresì Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 1 /4/1980, n. 2112;
Cass., 11/7/1977, n. 3106).
Attenendo alla qualificazione e non già all'individuazione del danno la valutazione equitativa è volta a determinare "la compensazione economica socialmente adeguata" del pregiudizio, quella che "l'ambiente sociale accetta come compensazione equa" e deve essere dal giudice condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione
Con riferimento alle caratteristiche concrete del rapporto parentale tra e il Persona_1 padre si osserva quanto segue. Persona_2
È agli atti e non contestato che e genitori di Persona_2 Controparte_1 [...]
si sono separati nel 2016 e hanno divorziato nel 2018, quando dunque il figlio aveva Per_1
pag. 20 sette anni. Da quel momento, ha vissuto con la madre e il di lei compagno e Per_1 Tes_7 non più con il padre . Per_2
Seppure agli atti risulta che e la sono rimasti in buoni rapporti dopo Persona_2 CP_1 la separazione, e che vedeva il padre in diverse occasioni (andando di rado anche a Persona_1 dormire da lui), non si può ritenere che tale frequentazione derivasse una condivisione del quotidiano pari a quella di una convivenza. A ciò si aggiunge che dall'istruttoria è emerso che molto spaventato dal Covid-19 e convinto che la diffusione del virus avvenisse Persona_2 principalmente attraverso i bambini e ragazzi, “non si è fatto vedere” per tutto quel periodo (v. verbale udienza 19/03 Angelo Viola).
Si ritiene quindi che la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale subito da debba tenere conto di tutti questi fattori, e cioè l'avvenuta separazione e poi Persona_1 divorzio dei genitori quando il figlio era ancora piccolo, la fine della convivenza con il padre e l'inizio della convivenza con la madre e il nuovo compagno della madre, il periodo in cui il padre è sparito del tutto dalle frequentazioni del figlio.
Infine, tenuto anche conto da una parte della tipologia di reato per cui è Persona_2 stato arrestato (tentato omicidio della compagna con utilizzo di un corpo contundente, con numerose ferite lacero-contuse che hanno imposto il ricovero della vittima in prognosi riservata), indicativo di una certa pericolosità sociale del soggetto, dall'altra del lasso di tempo all'interno della struttura carceraria che quest'ultimo avrebbe dovuto quasi certamente scontare, è verosimile ritenere che, in assenza dell'evento morte, la frequentazione del padre con il figlio sarebbe andata comunque diminuendo.
Per tutte queste ragioni si ritiene che il danno patito da per la perdita del padre Persona_1 possa e debba essere liquidato discostandosi dalle Tabelle di Milano;
tenuto Persona_2 conto di tuti gli elementi sopra indicati il danno patito dal minore in via equitativa può essere liquidato in € 90.000 in moneta attuale (liquidazione prossima a quella oggetto della proposta ex art. 185 bis c.p.c, alla quale parte attrice aveva aderito) ; su detta somma dovranno essere riconosciuti gli interessi dalla data della presente sentenza fino al saldo
Le spese per la soccombenza sono poste a carico di parte convenuta nella misura infra liquidata con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, per tutte le fasi del procedimento
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
pag. 21 Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 14.103,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 2.115,45
COMPENSO LIQUIDATO € 16.218,45
PQM
Il Tribunale di Genova , definitivamente pronunciando , contrariis reiectis;
1) In accoglimento della domanda svolta da parte attrice, accertata la responsabilità della convenuta, dichiara tenuto e condanna il convenuto al risarcimento CP_2 del danno in favore di parte attrice, nella qualità indicata, danno che liquida in €
90.000;
2) dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in € 14.103,00 per compenso tabellare oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e CU come da esborso
Genova 9 ottobre 2025
Il Giudice
MA RI CA
pag. 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Come sopra evidenziato ciò si evince dal doc. 15 (ordine di servizio 802 del 27.6.2016) che fra le CP_2 prescrizioni indirizzate al personale di vigilanza prevede quella per cui si deve “mantenere un livello di attenzione nei
pag. 14 3 vedi sul punto in via riassuntiva dichiarazione della teste : “le modalità sono di due tipi: la attenta sorveglianza Tes_1 che prevede una vigilanza che di fatto comporta la effettuazione di giri di controllo più frequenti rispetto all'ordinario, (non in via continuativa) e la grande sorveglianza che comporta la vigilanza continuativa della persona sia con accessi avanti alla camera ogni 15 minuti sia in via continuativa a mezzo videosorveglianza”,
pag. 18
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico dott. MA RI CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2426/2023 promossa da:
( ), nata a [...] il [...], nella Controparte_1 C.F._1 sua qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
), nato a [...] il [...], rappresentata e Per_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Francesca Cattaneo, presso il cui studio in Genova, alla via Granello,
3/2 ha eletto domicilio in virtù di mandato unito al presente atto;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Viale delle
Brigate Partigiane 2, Genova 16129, che lo rappresenta per legge
PARTE CONVENUTA
Conclusioni delle parti rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del
29/05/2025, tenutasi ex art. 127-ter:
per parte attrice nella sua qualità di madre esercente la potestà Controparte_1 genitoriale sul figlio minore Persona_1
“- accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta in ordine alla morte del signor
avvenuta in data 30 giugno 2022 presso la stanza 4, I piano del carcere di Persona_2
RA, per le ragioni espresse in narrativa;
- accertare e dichiarare il diritto di figlio della vittima, ad ottenere il Persona_1 risarcimento del danno non patrimoniale per perdita parentale per le ragioni espresse in narrativa;
pag. 1 - per l'effetto, condannare il , in persona del Ministro pro Controparte_2 tempore, a corrispondere in favore del minore la somma di euro 274.587,60 o altra Persona_1 somma maggiore o minore comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
- vinte le spese del presente procedimento come per legge, confermando e riportandosi, senza alcuna rinuncia, a quanto dedotto, eccepito e richiesto con i propri atti, chiedendo, laddove il Giudice non intenda proseguire l'istruttoria, che la causa venga rimessa in decisione.”
Per parte convenuta : Controparte_2
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito rigettare ogni avversa domanda.
In via istruttoria, fin d'ora, ordinare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Genova la trasmissione di copia degli atti del procedimento penale conseguente al suicidio in data 30 giugno 2023, del sig. in Genova- Casa Circondariale di Genova. Persona_2
Sempre in via istruttoria, ammettersi per quanto occorra prova per testi sulle circostanze di cui ai capitoli da 1 a 17 delle premesse in fatto della comparsa di risposta, espunta ogni espressione valutativa, e anteposta la formula di rito “vero che”. Indica a testimoni: i sigg. dott.ssa Tes_1
su tutti i capitoli di prova;
sui capi 12 e 13 i sigg. e
[...] Testimone_2 Testimone_3
sui capitoli 2, 3, 5, 6, 7 la dott.ssa Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
Con favore delle spese.”
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato in data 13/06/2023, parte attrice nella Controparte_1 qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore ha convenuto in Persona_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Genova il , in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore, chiedendone la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per perdita parentale subito dal minore per la morte del Persona_1 padre verificatasi all'interno della Casa Circondariale di RA il Persona_2
30/06/2022, danno individuato dall'attrice nella misura di euro 274.587,60 o altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, vinte le spese del giudizio.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha evidenziato la responsabilità di parte convenuta per i danni patiti dal minore, rilevando lo stato di fragilità psichiatrica del detenuto (documentato da precedenti accessi ospedalieri, un Persona_2 tentativo di suicidio antecedente all'arresto e la necessità accertata di sottoporre lo stesso a perizia psichiatrica : doc. 2 att.); la manifestazione esplicita dell'intento suicidario da parte del al proprio difensore, avv. Roberto IV, il quale ne Per_1 aveva dato immediata comunicazione al personale penitenziario;
l'omessa attivazione pag. 2 di misure di sorveglianza adeguate, a fronte di un rischio ritenuto suicidario ritenuto concreto, noto e segnalato;
la tolleranza del possesso di materiali potenzialmente pericolosi all'interno della cella, nonostante il detenuto si trovasse in Persona_2 una sezione a sorveglianza speciale.
2. Si è costituito in giudizio, a seguito di autorizzazione alla rinotifica della citazione, il convenuto , il quale ha domandato il rigetto delle domande Controparte_2 attoree contestandole sia nell' an che nel quantum, e negando ogni profilo di responsabilità, invocando altresì l'intervenuta archiviazione del relativo procedimento penale per insussistenza di ipotesi di reato.
3. Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., con ordinanza resa in data 06/03/2024, il Giudice ha ammesso la prova orale per testi dedotta dalle parti, escussi all'udienza del 18/04/2024 (teste avv. IV dedotto da parte attrice;
testi Dott.ssa e Sig. Tes_1 dedotti da parte convenuta). Tes_2
4. All'esito, su istanza di parte attrice è stato acquisito il filmato di videosorveglianza che
è stato visionato all'udienza del 10/10/2024, in contraddittorio con le parti, e con ordinanza emessa in data 14/10/2024, il Giudice ha formulato proposta ex art. 185 bis
c.p.c., avente ad oggetto la corresponsione della somma omnicomprensiva liquidata in moneta attuale in € 80.000 da parte della convenuta in favore di parte attrice a titolo di risarcimento del danno, spese di lite compensate, alla quale ha aderito solo parte attrice, ma non anche il convenuto . CP_2
5. La causa è quindi proseguita con l'istruttoria sul quantum (teste Sig. Tes_7 dedotto da parte attrice); da ultimo, all'udienza del 29/05/2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
6. Depositate dalle parti le rispettive memorie, è stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'an della responsabilità del convenuto . Controparte_2
Parte attrice fonda la propria domanda di accertamento della responsabilità del sul dovere – che si assume violato - gravante sull'amministrazione Controparte_2 penitenziaria di salvaguardare la salute del detenuto. Tale dovere, secondo la prospettazione attorea, si traduce nell'obbligo giuridico di evitare l'evento, dando origine a una vera e propria posizione di garanzia nei confronti dei soggetti detenuti, con conseguente obbligo di apprestare specifiche cautele laddove sussista il rischio di condotte autolesive, anche suicidarie (ex plurimis Cass. pen., 29 dicembre 2008, n. 48292), e questo specialmente quando le persone ristrette siano notoriamente fragili dal punto di vista psichico ed abbiano dato pag. 3 inequivocabili segnali. In particolare a sostegno della domanda, parte attrice nel ritenere sussistente la responsabilità di parte convenuta per i danni patiti dal minore, ha dedotto quanto segue:
- lo stato di fragilità psichiatrica del detenuto (documentato da Persona_2 precedenti accessi ospedalieri, un tentativo di suicidio antecedente all'arresto e la necessità accertata di sottoporre lo stesso a perizia psichiatrica : doc. 2 att.);
- la manifestazione esplicita dell'intento suicidario da parte del al proprio Per_1 difensore, avv. Roberto IV, il quale ne aveva dato immediata comunicazione al personale penitenziario;
- l'omessa attivazione di misure di sorveglianza adeguate, a fronte di un rischio ritenuto suicidario ritenuto concreto, noto e segnalato;
- la tolleranza del possesso di materiali potenzialmente pericolosi all'interno della cella, nonostante il detenuto si trovasse in una sezione a sorveglianza speciale. Persona_2
All'esito dell'istruttoria orale e documentale la domanda risulta fondata e merita accoglimento: come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito (vedi Sent. Tribunale
Firenze sez. II, 17/06/2019, n.1914, di cui si riportano ampi stralci) ben può ritenersi che l'amministrazione penitenziaria assuma, nei confronti dei detenuti, un obbligo di protezione scaturente dal contatto sociale qualificato che si verifica appena questi fanno il proprio ingresso nella struttura carceraria: si tratta di un contatto sociale qualificato, ossia idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico ex art. 1173 c.c. ultima parte, poiché, da quel momento, l'amministrazione e il ristretto cessano di essere due estranei e fra loro si instaura un rapporto funzionale a realizzare una finalità costituzionalmente rilevante, precisamente la rieducazione del detenuto di cui all'art. 27 comma 3 Cost.
Il contatto in questione è qualificato, oltreché dalla disposizione costituzionale da ultimo citata, da tutte quelle norme che pongono in capo all'amministrazione penitenziaria obblighi di protezione a vantaggio dei detenuti: oltre all'art. 1 della legge 354 del
1975 (contenente l'Ordinamento Penitenziario), attuativo dell'art. 27 comma 3 Cost., che ribadisce l'obbligo di un trattamento rieducativo tendente al reinserimento sociale degli internati, vengono in luce l'art. 11, che sottolinea le esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti, gli artt. 13 e 14, relativi alla necessità di un trattamento penitenziario individualizzato, anche sotto il profilo dell'assegnazione agli istituti e del raggruppamento fra internati, gli artt. 23 e 27 del D.P.R. 230/2000, nuovo regolamento di esecuzione della legge di Ordinamento Giudiziario, che, per garantire l'individualizzazione del trattamento, pongono la necessità dell'osservazione della personalità, diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun internato connessi alle eventuali carenze psico- fisiche.
pag. 4 Tutte le norme suddette sono tali da ingenerare un ragionevole affidamento, sia da parte del detenuto che della sua famiglia, sull'impegno e sulla professionalità con cui l'amministrazione realizzerà il trattamento penitenziario in modo da proteggere lo stesso individuo .
Fra gli obblighi di protezione che l'amministrazione penitenziaria assume nei confronti dei detenuti e delle loro famiglie rientra, senza dubbio, anche quello di impedire i gesti di autolesionismo che i soggetti ristretti eventualmente si infliggano: l'art. 41 O.P., infatti, prevede l'uso di mezzi di coercizione fisica al fine di evitare danni a persone o cose e di garantire l'incolumità degli stessi detenuti;
numerosissime, poi, sono le circolari in cui il
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha affrontato il tema dei suicidi in carcere, dettando linee guida per ridurne l'entità , valorizzando il ruolo dell'equipe multidisciplinare (n. 3173/5623 del 7 aprile 1986, n. 3182/5632 del 21 luglio 1986, n.
3233/5683 del 30 dicembre 1987, n. 2844 del 17 giugno 1997, n. 3524/5974 del 2 maggio 2000,
n. 177644 del 26 aprile 2010, n. 3594/6044 del 25 novembre 2011).
La Corte Europea dei Diritti Umani, nella sentenza del 16 ottobre 2008, relativa al ricorso n. 5608/2005 "
contro
Francia", già richiamata dalla scrivente nella proposta Pt_1 conciliativa avanzata in corso di causa, ha evidenziato che sull'Amministrazione della
Giustizia “grava l'obbligo positivo di adottare misure operative preventive per proteggere una persona da altri o, in alcune circostanze, da sé stessa” (v. sentenze CEDU c. Francia, n. Pt_1
5608/05, § 80, CEDU 2008, , sopra citata, § 108, e § Persona_3 Persona_4
136). Tale obbligo, nel caso specifico del suicidio in carcere, con valutazione prima facie può ritenersi sussistere quando, come nel caso di specie, “le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere che esisteva un rischio reale e immediato che una determinata persona attentasse alla sua vita”
(v. sentenze CEDU De ER e De PE c. Belgio, n. 8595/06, § 69, 6 dicembre 2011,
[...]
, § 110, e , § 71); dall'istruttoria sono emersi elementi specifici sia in ordine alla Persona_3 Per_5 conoscenza in capo all'amministrazione dell'aggravamento del rischio suicidario sia in merito alla possibilità in ogni caso, attraverso la attenta visione delle immagini riprese dalla telecamera, di intervenire ad impedire la specifica condotta.”, rilevando come la condizione detentiva renda più pregnante l'obbligo dello stato nazionale di adottare misure effettive per proteggere il diritto alla vita, a maggior ragione ove si tratti di soggetto ritenuto a rischio di pratiche autolesionistiche.
Nel caso quale quello in esame di richiesta di risarcimento del danno "parentale" avanzata dagli stretti congiunti di un soggetto ristretto , il regime probatorio non è però riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il contatto sociale qualificato è intercorso solo tra la amministrazione penitenziaria e il soggetto ristretto;
ne consegue che la domanda deve essere inquadrata e valutata alla stregua di una domanda di accertamento pag. 5 della responsabilità extracontrattuale volta al riconoscimento di un danno ingiusto, con il conseguente maggiore onere della prova a carico del danneggiato, atteso che i parenti della vittima non sono nella specie qualificabili come "terzi protetti dal contratto" (vedi ex pluris:
Civ., sez. III, 21 febbraio 2025, n. 4644, Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 14258 del 08/07/2020; Cass.
Sez. 3, sent. n. 6914 dell'8 maggio 2012: «In relazione alla richiesta di risarcimento del danno patito
"iure proprio", per perdita del rapporto parentale, dagli stretti congiunti di un paziente affetto da problemi psichici, l'iniziativa autolesionistica del malato, risoltasi in un atto suicidario portato a compimento a causa dell'omessa vigilanza da parte della struttura sanitaria presso la quale era ricoverato, non è riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il paziente;
ne consegue che l'ambito risarcitorio è necessariamente di natura extracontrattuale, poiché gli stretti congiunti non rientrano nella specie dei
"terzi protetti dal contratto", se non quando sono portatori di un interesse strettamente connesso a quello già regolato nella programmazione negoziale intercorsa tra il nosocomio ed il paziente.
(Fattispecie relativa ad un suicidio verificatosi, a causa dell'omessa vigilanza, in una struttura riabilitativa per disabili psichici, convenzionata con la ASL).»
Con riferimento al caso in esame, all'esito dell'istruttoria orale e documentale gli addebiti svolti da parte attrice hanno trovato giudiziale conferma;
in fatto può ritenersi raggiunta la prova in merito alle seguenti circostanze (gran parte delle quali non contestate, ovvero provate dai documenti in atti):
- In data 22/06/2022 arrestato in quasi flagranza di reato per le Persona_2 fattispecie di cui agli artt. 56, 575 e 577, commessi a SO (Genova) per aver colpito con corpo contundente la convivente, attingendola ripetutamente al capo e procurandole ferite lacero- contuse che imponevano il ricovero della vittima in prognosi riservata, è giunto presso la
Casa Circondariale di Genova – RA (vedi doc. 7 Ministero)
- In seguito alla visita di primo ingresso, conclusasi con richiesta di visita psichiatrica, e al colloquio con funzionario giuridico pedagogico delegato dalla Direzione, Persona_2
è stato collocato in I sezione, piano terra- Prima accoglienza, in camera multipla e sottoposto alla misura dell'attenta sorveglianza custodiale;
pag. 6 pag. 7 Viene quindi sottoposto a valutazione medica per cui si conferma la attenta sorveglianza in attesa di visita psichiatrica prioritaria pag. 8 In conformità a detta indicazione in data 22.6.2022 viene disposta l'attenta sorveglianza per domiciliazione fiduciaria , con specifiche prescrizioni idonee a prevenire il rischio suicidario (vedi p. 3)
pag.
9 - In data 23 /06/2023 è stato sottoposto a visita psichiatrica. Lo Persona_2 psichiatra, rilevando che il paziente era già in attenta sorveglianza, ha confermato la misura e ha consigliato il trasferimento presso il reparto dedicato al sostegno integrato o al terzo piano del SAI non appena conclusa la domiciliazione fiduciaria, che sarebbe terminata in data 28/06/2022 (pag. 40 file zip prod. da 1 a 15 Ministero di cui si riporta estratto );
- In data 25/06/2022, all'esito dell'udienza di convalida celebrata dinanzi al Gip-
Tribunale Genova, dott.ssa Camposaragna, gli veniva notificata ordinanza di convalida dell'arresto e applicazione della misura cautelare, con quale il Giudice disponeva anche il monitoraggio delle condizioni psichiche di nel reparto di osservazione Persona_2 psichiatrica dell'istituto per le patologie psichiatriche (“ in attesa degli opportuni approfondimenti che il PM svolgerà con urgenza nel prosieguo delle indagini in ordine alle patologie fisiche che affliggono l'indagato e sulla loro eventuale incidenza sulla capacità di intendere e di volere rispetto al fatto, nonché in ordine alla pericolosità sociale”)
- in data 28.6.2022 cessa la domiciliazione fiduciaria per VI;
pag. 10 - In data 29/06/2022 risulta aver effettuato colloquio con il proprio Persona_2 difensore, Avv. Roberto IV. Detta circostanza è stata confermata dal teste avv.
IV e dal teste dott. (vedi verbale ud. del 18/04/2024). In occasione di tale Tes_1 colloquio, ha lamentato di non essere stato trasferito - come prescritto dal giudice Per_1
- nel reparto psichiatrico e di essere ancora in una sezione ordinaria, affermando che se non fosse stato trasferito nel reparto psichiatrico entro la giornata, si sarebbe suicidato. Al termine del colloquio il difensore ha riferito quanto gli era stato detto, dapprima al piantone addetto alla sala colloquio, poi all'ufficio matricola del carcere e poi alla comandante Dott.ssa , venendo in quest'ultima sede rassicurato sul fatto Testimone_1 che il trasferimento prescritto dal giudice sarebbe stato fatto al più tardi entro la giornata;
- nella medesima data del 29/06/2022, alle ore 12,30 risulta il “ricovero presso centro clinico IV sez I piano sostegno integrato per periodo di terapia e monitoraggio “ (vedi doc.
10 ), CP_2
- a seguito di ciò in data 29.6.2022 risulta essere stato disposto il regime di sorveglianza in conformità alla certificazione sanitaria (vedi doc. 10 ) e quindi CP_2 di sostegno integrato, senza ulteriore specificazione;
viene ristretto in una cella ove è attivo un sistema di videosorveglianza pag. 11 pag. 12 - dalla visione del video estrapolato dal sistema di video sorveglianza interna , acquisito in atti, si evince che in data 30/06/2022 alle ore 14:58 circa, , da solo in Per_1 cella , ha estratto una cordicella di tessuto occultata sotto le lenzuola del letto dove era sdraiato e si è avvicinato ad una delle finestre, posizionando una sedia a ridosso della parete.Dalle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza non è visibile il momento, verosimilmente intorno alle 15:02, in cui ha compiuto il gesto Persona_2 anticonservativo: si intuisce che si sia lasciato cadere verso il basso dopo aver annodato l'estremità del cappio alle sbarre dall'improvvisa apertura dell'anta opposta, dovuta con probabilmente a un colpo assestato dal corpo al momento della caduta;
sempre dalle immagini riprese delle videocamere si constata che alle ore 15.13 il personale di polizia ha aperto la camera per farvi accedere uno dei compagni di stanza del e ha Per_1 rinvenuto il corpo di quest'ultimo appeso alla finestra, all'esito del gesto anticonservativo sopra descritto;
- alle ore 15:50, a seguito dell'intervento del personale carcerario e sanitario e dei tentativi infruttuosi posti in essere, è stato constatato l'avvenuto decesso del detenuto
Persona_2
Ricostruita nei termini di cui sopra la vicenda carceraria del occorre Per_1 verificare se, con valutazione ex ante, qualora fossero stati rispettati i protocolli e le prescrizioni previste in capo all'Amministrazione penitenziaria per la tutela dei soggetti ristretti e la prevenzione dal rischio suicidario come riscontrato in capo ad esso, si sarebbe potuto impedire l'evento per cui è causa.
La risposta a parere della scrivente è positiva.
Possono individuarsi due distinti periodi relativi alla detenzione del un Per_1 primo periodo, dal momento del suo ingresso in carcere fino alla data del 28.6.2022 in cui lo stesso risulta essere stato sottoposto alla domiciliazione fiduciaria con attenta sorveglianza, e poi fino al 29.6.2022 quando viene trasferito di reparto.
Correttamente nei confronti del era stata fin da subito individuata la Per_1 esistenza di patologia psichiatrica;
come sopra detto era stata disposta all'ingresso la visita psichiatrica e all'esito era stata attivata nei suoi confronti l'attenta sorveglianza .
Come si evince dal doc. 15 (ordine di servizio 802 del 27.6.2016) fra le CP_2 prescrizioni indirizzate al personale di vigilanza figura quella per cui si deve “mantenere un livello di attenzione nei controlli superiore all'ordinario” e in particolare vi è l'obbligo di
“riferire ai superiori e ai sanitari qualsiasi eventuale nuovo elemento, utile a comprendere i comportamenti del soggetto, relazionando in merito se necessario”; è altresì previsto (vedi prescrizioni individuate a verbale riunione attenta sorveglianza
21.10.2016) che l'organo collegiale così composto : “Funzionario della professionalità
pag. 13 giuridica pedagogica, un appartenente al corpo di polizia penitenziaria delegato dal comandante, uno psichiatra individuato di volta in volta dalla salute mentale e se ritenuto opportuno necessario uno psicologo un medico individuato di volta in volta dall'area sanitaria” (su ciascuno dei quali grava l'obbligo di “acquisire preventivamente informazioni su tutti i casi … “) proceda a verifiche periodiche per la possibilità di revoca/conferma della sottoposizione al regime suddetto.
Avuto riguardo al caso in esame rispetto al momento dell'ingresso in carcere del risulta essere intervenuto un nuovo elemento che a parere della scrivente ben Per_1 avrebbe potuto essere portato a conoscenza dell'organo collegiale per la valutazione del caso (a cui poteva conseguire, se del caso, il mutamento del regime di sorveglianza, da attenta sorveglianza a grande sorveglianza); di ciò non vi è traccia in atti . Come fatti nuovi meritevoli di valutazione a parere della scrivente si pone sia la prescrizione contenuta nell'ordinanza di custodia cautelare, di procedere con urgenza a monitoraggio delle condizioni psichiche , sia la segnalazione operata dal difensore del all'uscita Per_1 dal colloquio con lo stesso circa i propositi suicidari manifestati al difensore;
in particolare il difensore, escusso come teste, ha riferito di aver prontamente informato gli operatori carcerari in merito all'oggetto del colloquio e ai propositi suicidari manifestati (vedi verbale in atti : “ “adr. nell'occasione del colloquio con gli operatori penitenziari io mi sono focalizzato sul riferire l'allarme e l'urgenza che avevo percepito in merito all'intento suicidario manifestato dal ho riferito le parole di;
ho messo l'accento Per_1 Per_1 sul fatto che si trattava di un soggetto disturbato e come tale riconosciuto e che si trovava all'interno del carcere in una cella ordinaria e invece doveva essere vigilato non mi sono soffermato su altro . il colloquio fu breve mi fu detto che erano a conoscenza del caso e che lo avrebbero trasferito”).
Se è pur vero che i propositi suicidari nella loro manifestazione verbale dal al Per_1 difensore 1 potevano prima facie essere intesi come strettamente correlati al mancato trasferimento da una sezione all'altra, effettivamente poi disposto a breve, nondimeno, trattandosi di soggetto sottoposto ad attenta sorveglianza, detta manifestazione di volontà
a parere della scrivente doveva essere annotata e riferita per le dovute valutazione da parte dell'organo collegiale2, che avrebbe potuto tener conto di questo fatto unitamente 1 Vedi verbale cit. “lo ricevetti nella sala colloqui del carcere di RA e lui come prima cosa mi disse che non era stato trasferito nella sezione psichiatrica ma era stato recluso in una cella ordinaria;
mi disse che se il trasferimento non avveniva entro la stessa giornata si sarebbe tolto la vita . fu estremamente chiaro io sapevo che aveva tentativi pregressi infatti avevo nei giorni precedenti chiesto copia della cartella clinica relativa a precedente ricovero al per assunzione incontrollata di farmaci” Pt_2 alle prescrizioni provenienti dalla AG, già evidenziate dall'Isp. (vedi doc. 27 dei 31 Tes_4 di cui all'allegato 17: dichiarazioni in sede di indagine amministrativa, da cui emerge la segnalazione operata dallo stesso– all'esito della “lettura degli atti relativi alla custodia cautelare” ove “era presente una annotazione del pubblico ministero e dava indicazioni della Par necessità di una osservazione psichiatrica maggiore” di allocare “ presso il ove sono Per_1 presenti delle telecamere all'interno delle camere di pernottamento”.
Questo per quanto attiene la fase precedente al trasferimento del avvenuto in Per_1 data 29.6.2022, risultando prescritto (solo) per il periodo della domiciliazione fiduciaria causa Covid il regime di attenta sorveglianza;
per il periodo successivo si evidenzia come, dalla documentazione in atti sopra riportata risulta che il da detta data era Per_1 sottoposto alla vigilanza “sostegno integrato”; in relazione ad essa è stato prodotto in atti l'elenco dei compiti del personale addetto alla vigilanza, sotto riportato , fra i quali
(punto 3 ) risulta prescritto “il controllo costante anche con il sistema di videosorveglianza delle camere”.
Come riferito dalla teste “il reparto a sostegno integrato che è la sede presso cui è Tes_1 operativo il protocollo per la prevenzione del rischio suicidario che comporta la effettuazione di una serie di interventi principalmente a carattere sanitario (presa in carico da parte di specialisti psichiatri e psicologi che lavorano in carcere della Asl più intensificata rispetto al resto delle sezioni detentive) e dal punto di vista dell'ubicazione delle misure di vigilanza in camere di pernotto dotate di un sistema di video sorveglianza ; questa è l'assistenza di base;
nel momento in cui la persona fa accesso a questo piano detentivo le misure di vigilanza sono adattate secondo le certificazioni sanitarie rilasciate dai professioni che hanno in carico la persona.”
Si riporta di seguito il documento contenente i compiti del personale addetto alla vigilanza “ sostegno integrato”
controlli superiore all'ordinario” e in particolare vi è l'obbligo di “ riferire ai superiori e ai sanitari qualsiasi eventuale nuovo elemento, utile a comprendere i comportamenti del soggetto, relazionando in merito se necessario
pag. 15 pag. 16 Se effettivamente fosse stato osservato il precetto del controllo costante con utilizzazione del sistema di videosorveglianza (regolarmente predisposto e attivo nella cella ove il era stato allocato), risulta più probabile che non che il non Per_1 Per_1 avrebbe potuto portare a termine la sua volontà suicidaria, in quanto sarebbe stato colto nell'atto di maneggiare le cordicine formate da pezzi di lenzuola utilizzate come cappio e sarebbero quindi intervenuti gli operatori penitenziari a prontamente sequestrare i predetti pezzi di lenzuola, così impedendo al di portare a compimento il suo gesto Per_1 estremo. Dall'esame del video risulta quanto segue:
E ancora pag. 17 Dalla scansione temporale di cui sopra risulta che il ha maneggiato le Per_1 cordicine in distinte occasioni per almeno 3 minuti , ripreso dalla telecamera;
che dal primo momento in cui le ha prese in mano a quando ha confezionato e utilizzato il cappio sono trascorsi 15 minuti circa, un tempo più che congruo per consentire l'intervento degli operatori che ben avrebbero potuto essere allertati dal personale che avrebbe dovuto essere preposto al controllo costante del attraverso la visione delle telecamere. Per_1
Anche in merito all'esistenza di cordicine di lenzuola (idonee ad essere utilizzate come cappio ) nella cella occupata dal , può essere mosso un rimprovero Per_1 all'amministrazione, ben potendo ritenersi un obbligo di attenta vigilanza volto ad impedire il possesso di materiale che ben poteva essere utilizzato per gesti autolesionistici (vedi sul punto deposizione del teste : “posso solo dire che il cappio utilizzato dal era fatto con un pezzo di lenzuolo ed era attaccato alla finestra adr.: è comune per i Per_1 detenuti fare a pezzi le lenzuola per ricavare delle cordicine per appendere gli abiti bagnati;
quando li troviamo nelle celle li togliamo subito , le perquisizioni si effettuano a campione ovvero per i soggetti sottoposti a grande sorveglianza con maggiore frequenza . non aveva la grande Per_1 sorveglianza”)
La difesa di parte convenuta , facendo leva sulla testimonianza della dott. e Tes_1 della distinzione da essa riferita in merito a due diversi regimi di custodiali , di attenta vigilanza ovvero di grande vigilanza3, ritiene che la responsabilità dell'amministrazione debba essere vagliata ( e quindi esclusa) alla luce delle prescrizioni ( di minore intensità) della attenta sorveglianza, in forza delle quali non ci sarebbe stata la prescrizione della sorveglianza continua a mezzo telecamere;
tale difesa non può essere condivisa . Come sopra detto dagli atti risulta che fosse sottoposto a sostegno integrato così come Per_1 da indicazione medica, e si sono già evidenziate le omissioni riscontrate nel caso concreto rispetto alle prescrizioni esistenti in merito a detta categoria;
non vi è traccia documentale di quanto riferito dalla teste in merito al fatto che “nel caso specifico del , dopo Per_1
l'ultima visita effettuata la mattina del 30 con psichiatri e psicologi in sede di colloquio congiunto, arrivò la richiesta di attivare la attenta sorveglianza e non la grande sorveglianza (quindi mediante frequenti passaggi ma non in via continuativa;
anche l'uso della videosorveglianza in questo caso è limitato ad ausilio ma non è prescritto in via continuativa) in quel momento erano sottoposti a grande sorveglianza 4 persone ma non il . Per_1
Il diario clinico non riporta alcunchè ed è presumibile che la valutazione del caso del e le necessarie valutazioni in merito alle ulteriori necessarie prescrizioni di Per_1 attenta o grande sorveglianza (la attenta sorveglianza era stata disposta solo per il periodo di domicliazione fiduciaria) avrebbero dovuto svolgersi proprio nelle ore in cui lo stesso si è tolto la vita ; la teste sul punto ha riferito “queste indicazioni solitamente sono trascritte nel diario clinico del detenuto e viene rilasciata separata certificazione;
nel foglio di ricovero presso il sostegno integrato (atto redatto al momento dell'ingresso a detta area e che viene consegnato al preposto che lo sottoscrive viene sbarrato specifica casella ) ; riconosco detto documento nel doc. 10 riportare indicazioni che mi viene rammostrato dal giudice ove è barrata la casella sostegno integrato”. Sul punto si evidenzia che il documento al quale la teste ha fatto riferimento reca la data del 29.6.2022 e che quindi non può contenere certamente menzione della indicazione asseritamente proveniente dall'equipe preposta, di applicare la modalità attenuata dell'attenta sorveglianza , indicazione che secondo quanto riferito dalla teste sarebbe intervenuta il 30.6 .
Neppure si può accedere alla ricostruzione operata dalla teste che sovrappone rendendole omogenee le categorie del ricovero a sostegno integrato alla attenta sorveglianza , risultando ciò in contrasto con la specifica separata indicazione contenuta nel modulo compilato per il (in data 29.6) ove risulta barrata la casella Per_1 corrispondente al ricovero a sostegno integrato (implicante l'osservanza delle prescrizioni già indicate) e non anche la casella relativa alla attenta sorveglianza ( disposta nella fase iniziale della carcerazione per un periodo di tempo limitato), ovvero quella della grande sorveglianza , frutto delle valutazioni della equipe che per quanto risulta dagli atti non risultano essere state adottate prima del decesso.
Sul quantum.
L'attrice agisce in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio Controparte_1 minore per ottenere dal convenuto il risarcimento del danno non Persona_1 CP_2 patrimoniale subito da quest'ultimo in conseguenza della morte del padre il cd. Persona_2 danno da perdita del rapporto parentale.
Sul punto, si osserva quanto segue.
È pacifico e non contestato che il defunto era il padre di nato Persona_2 Persona_1 il 21/06/2011 da lui e da (v. doc. 1 attrice). Controparte_1
pag. 19 Per giurisprudenza consolidata, la morte di un prossimo congiunto determina per i prossimi congiunti superstiti un danno iure proprio (v., Cass., 30/8/2019, n. 21837) di carattere patrimoniale e non patrimoniale, in particolare in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale) anzitutto (anche se non solo) nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale
(cura, amore) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro, che per del figlio con il genitore è identificato nell'art. 315 c.c. (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).
Come la Suprema Corte ha più volte posto in rilievo, tale evento determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (v. Cass., 9/5/2011, n. 10107), con conseguente violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2,29 e 30 Cost. (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).
Il danno parentale, diversamente dal danno patrimoniale, il cui ristoro deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223,1224,1225 e 1227 c.c.) valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e a restituire al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso, non può invece mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto sempre la valutazione equitativa (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828.
E già Cass., 5/4/1963, n. 872. Cfr. altresì Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 1 /4/1980, n. 2112;
Cass., 11/7/1977, n. 3106).
Attenendo alla qualificazione e non già all'individuazione del danno la valutazione equitativa è volta a determinare "la compensazione economica socialmente adeguata" del pregiudizio, quella che "l'ambiente sociale accetta come compensazione equa" e deve essere dal giudice condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione
Con riferimento alle caratteristiche concrete del rapporto parentale tra e il Persona_1 padre si osserva quanto segue. Persona_2
È agli atti e non contestato che e genitori di Persona_2 Controparte_1 [...]
si sono separati nel 2016 e hanno divorziato nel 2018, quando dunque il figlio aveva Per_1
pag. 20 sette anni. Da quel momento, ha vissuto con la madre e il di lei compagno e Per_1 Tes_7 non più con il padre . Per_2
Seppure agli atti risulta che e la sono rimasti in buoni rapporti dopo Persona_2 CP_1 la separazione, e che vedeva il padre in diverse occasioni (andando di rado anche a Persona_1 dormire da lui), non si può ritenere che tale frequentazione derivasse una condivisione del quotidiano pari a quella di una convivenza. A ciò si aggiunge che dall'istruttoria è emerso che molto spaventato dal Covid-19 e convinto che la diffusione del virus avvenisse Persona_2 principalmente attraverso i bambini e ragazzi, “non si è fatto vedere” per tutto quel periodo (v. verbale udienza 19/03 Angelo Viola).
Si ritiene quindi che la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale subito da debba tenere conto di tutti questi fattori, e cioè l'avvenuta separazione e poi Persona_1 divorzio dei genitori quando il figlio era ancora piccolo, la fine della convivenza con il padre e l'inizio della convivenza con la madre e il nuovo compagno della madre, il periodo in cui il padre è sparito del tutto dalle frequentazioni del figlio.
Infine, tenuto anche conto da una parte della tipologia di reato per cui è Persona_2 stato arrestato (tentato omicidio della compagna con utilizzo di un corpo contundente, con numerose ferite lacero-contuse che hanno imposto il ricovero della vittima in prognosi riservata), indicativo di una certa pericolosità sociale del soggetto, dall'altra del lasso di tempo all'interno della struttura carceraria che quest'ultimo avrebbe dovuto quasi certamente scontare, è verosimile ritenere che, in assenza dell'evento morte, la frequentazione del padre con il figlio sarebbe andata comunque diminuendo.
Per tutte queste ragioni si ritiene che il danno patito da per la perdita del padre Persona_1 possa e debba essere liquidato discostandosi dalle Tabelle di Milano;
tenuto Persona_2 conto di tuti gli elementi sopra indicati il danno patito dal minore in via equitativa può essere liquidato in € 90.000 in moneta attuale (liquidazione prossima a quella oggetto della proposta ex art. 185 bis c.p.c, alla quale parte attrice aveva aderito) ; su detta somma dovranno essere riconosciuti gli interessi dalla data della presente sentenza fino al saldo
Le spese per la soccombenza sono poste a carico di parte convenuta nella misura infra liquidata con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, per tutte le fasi del procedimento
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
pag. 21 Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 14.103,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 2.115,45
COMPENSO LIQUIDATO € 16.218,45
PQM
Il Tribunale di Genova , definitivamente pronunciando , contrariis reiectis;
1) In accoglimento della domanda svolta da parte attrice, accertata la responsabilità della convenuta, dichiara tenuto e condanna il convenuto al risarcimento CP_2 del danno in favore di parte attrice, nella qualità indicata, danno che liquida in €
90.000;
2) dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in € 14.103,00 per compenso tabellare oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e CU come da esborso
Genova 9 ottobre 2025
Il Giudice
MA RI CA
pag. 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Come sopra evidenziato ciò si evince dal doc. 15 (ordine di servizio 802 del 27.6.2016) che fra le CP_2 prescrizioni indirizzate al personale di vigilanza prevede quella per cui si deve “mantenere un livello di attenzione nei
pag. 14 3 vedi sul punto in via riassuntiva dichiarazione della teste : “le modalità sono di due tipi: la attenta sorveglianza Tes_1 che prevede una vigilanza che di fatto comporta la effettuazione di giri di controllo più frequenti rispetto all'ordinario, (non in via continuativa) e la grande sorveglianza che comporta la vigilanza continuativa della persona sia con accessi avanti alla camera ogni 15 minuti sia in via continuativa a mezzo videosorveglianza”,
pag. 18