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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/10/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3651 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto Titoli di credito, riservata in decisione all'udienza del 27/03/2025 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pellegrino Cavuoto, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Domenico Pignatiello, tutti elettivamente domiciliati in Benevento alla Via E.
TI - Pal. De Matteis nello studio legale del primo, come da procura allegata all'atto di citazione;
Attrice
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difesa e Controparte_1 rappresentata dall'Avv. Cinzia Delli Carri, elettivamente domiciliata presso
[...]
– Filiale di Benevento, Via delle Poste 1 (BN), in virtù di mandato a Controparte_1 margine della comparsa di costituzione;
Convenuta
E
, CF , nata il [...] a Controparte_2 C.F._2
Benevento, rappresentata e difesa dall'Avv. Pellegrino Cavuoto ed elettivamente domiciliata in Benevento alla Via E. TI - Pal. De Matteis presso il suo studio legale, come da procura allegata all'atto di intervento;
Interveniente
1 FATTO
Con l'atto di citazione in esame, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, al fine di vedere: CP_1
- accertato e dichiarato che i contratti di acquisto dei sei buoni fruttiferi postali dell'importo di euro 5.000,00 ognuno, per l'importo totale di euro 30.000,00, contrassegnati dalle seguenti sigle: serie 1A8, 1B8, 1D8, 1D8, 1D8 e 1D8 sono stati posti in essere in violazione di norme imperative, come meglio espresso in narrativa, dichiarare la nullità dei contratti di acquisto e della loro sottoscrizione e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento della somma di euro 30.000,00, oltre interessi legali dalla emissione dei singoli titoli fino al soddisfo nonché interessi ex art. 1284 IV comma cc;
- in via gradata e alternativa, accertato che ha violato gli Controparte_1 obblighi informativi attivi e passivi verso gli attori, che risultano assolutamente omessi
(artt. 21-27-31-34 T.U.F. nonché artt. 3 e 6 del D.M. Tesoro n. 300/2000), dichiarare la risoluzione dei contratti per inadempimento e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in euro 30.000,00 oppure a quella somma maggiore
o minore che l'adito Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi legali, anche ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc, nonché rivalutazione monetaria;
- In alternativa, e solo nella denegata ipotesi di rigetto totale o parziale delle domande indicate, condannare la al pagamento delle somme Controparte_1 dovute, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c..
- Condannare, infine, alla refusione delle spese e competenze di Controparte_1 lite da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.
In particolare, l'attrice riferiva di essersi intestata i seguenti buoni:
1) Buono Fruttifero Postale emesso il 26.02.2008 in favore di – Parte_1
29/07/1968/ Benevento – importo euro 5.000 – serie 1D8 – n. 00001060159210402;
2) Buono Fruttifero Postale emesso il 26.02.2008 in favore di – Parte_1
29/07/1968/ Benevento – importo euro 5.000 – serie 1D8 –n. 00001060159510426;
3) Buono Fruttifero Postale emesso il 26.02.2008 in favore di – Parte_1
29/07/1968/ Benevento – importo euro 5.000 – serie 1D8 – n.00001060159410449;
4) Buono Fruttifero Postale emesso il 26.02.2008 in favore di – Parte_1
29/07/1968/ Benevento – importo euro 5.000 – serie 1D8 – n.00001060159710473;
5) Buono Fruttifero Postale emesso il 26.02.2008 in favore di – Parte_1
2 29/07/1968/ Benevento – importo euro 5.000 – serie 1D8 – n. 00001060159610403;
6) Buono Fruttifero Postale emesso il 26.02.2008 in favore di – Parte_1
29/07/1968/ Benevento – importo euro 5.000 – serie 1D8 – n.00001060159310472 riferendo – poi – che i predetti buoni erano contrassegnati dalle seguenti sigle: serie
1A8 e 1B8, di essersi recata una prima volte all'Ufficio Postale per la loro riscossione in data 12.5.2018, allorquando non aveva potuto procedervi per problemi informatici, di essersi – quindi - - recata successivamente allorquando le veniva negato il rimborso per intervenuta prescrizione.
L'attrice, quindi, lamentava la nullità del contratto di acquisito per violazione dell'art. 117 TUB, nonché per violazione degli obblighi cui sono tenuti gli intermediari bancari e finanziari nella prestazione dei servizi bancari e di investimento (art. 23 TUF), deducendo di aver ricevuto – in sede di sottoscrizione – unicamente i sei documenti di legittimazione alla riscossione, sui quali non era indicata alcuna scadenza, senza alcun contratto e/o foglio informativo che ne disciplinasse la durata e – quindi – di non essere stata messa in condizione di conoscere la decorrenza del termine decennale per la prescrizione.
Si costitutiva in giudizio , contestando ed impugnando le avverse CP_1 domande ed – in particolare - insistendo sull'intervenuta prescrizione dei buoni oggetto di causa, nonchè sul corretto adempimento degli obblighi informativi;
in particolare, la Cont convenuta evidenziava che su tutti i era specificamente indicata l'appartenenza alla serie 1D8 (ragion per cui non si comprendeva il richiamo ad altre serie), che si evinceva anche dal relativo Foglio Informativo, consegnato al cliente in sede di sottoscrizione e, comunque, messo a disposizione presso tutti gli uffici postali.
Con una integrazione depositata a distanza di sette giorni dalla comparsa di costituzione, poi, depositava anche il Modulo di richiesta emissione CP_1
Buoni Fruttiferi Postali “cartacei”, relativo ai BPF azionati, rilevando che dallo stesso si evinceva l'avvenuta consegna del foglio informativo e – soprattutto – si evinceva che i Cont erano stati sottoscritti da in favore dell'attrice, che – quindi – Controparte_2 non aveva alcuna legittimazione in ordine alle domande relative alla dedotta violazione degli obblighi informativi.
Con le prime memorie ex art. 183, VI co., c.p.c., parte attrice contestava le avverse difese (in particolare rilevando l'omessa indicazione anche nel modulo depositato delle condizioni contrattuali e chiedendo, in ogni caso, l'acquisizione dell'originale) e
3 depositava il D.M. 4.7.2006, evidenziando che – contrariamente a quanto ivi disposto – nei titoli azionati non vi era alcuna indicazione della data di scadenza, rilevando anche il conflitto di interesse del doppio ruolo rivestito da quale Controparte_1 intermediaria finanziaria e società emittente.
Dal canto suo, invece, parte convenuta con le note di trattazione scritta depositate in occasione della prima udienza, rilevava la superfluità dell'acquisizione dell'originale del Modulo di richiesta emissione Buoni Fruttiferi Postali “cartacei”, giacchè l'unica che avrebbe potuto disconoscere la firma ivi apposta era la sig. ra , Controparte_2 che – però – non è parte in causa.
Riservata una prima volta la causa in decisione, la stessa veniva rimessa sul ruolo con Cont ordinanza del 7.2.2025, ritenendo necessario acquisire i ed il modulo di richiesta degli stessi in originale per le ragioni ivi argomentate.
Acquisita la citata documentazione, quindi, la causa veniva nuovamente riservata in decisione all'udienza del 27.3.2025, previa precisazione delle conclusioni delle parti
(che si riportavano ai rispettivi atti) ed assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con comparsa depositata il 26.5.2025, interveniva volontariamente in giudizio in qualità di acquirente dei buoni postali oggetto del giudizio, Controparte_2 dichiarando di aderire alla domanda attorea.
DIRITTO
Preliminarmente occorre dichiarare la tardività dell'intervento di;
Controparte_2 nonostante avesse esplicato le proprie difese in merito al difetto di Controparte_4 legittimazione attiva della beneficiaria dei buoni con riferimento alla dedotta violazione degli obblighi informativi sin dalla memoria integrativa depositata il 19.11.2021, infatti, la sottoscrittrice dei BPF azionati interveniva solo successivamente alla seconda udienza di precisazione delle conclusioni, oltre – quindi – il termine di cui all'art. 268 c.p.c.
(come giustamente eccepito da parte convenuta), nonostante non trattasi di una litisconsorte necessaria.
Nel merito, la domanda è infondata e – per l'effetto – deve essere rigettata.
Alla luce del modulo di richiesta emissione dei Buoni Fruttiferi Postali “cartacei” depositato da parte convenuta prima in copia allegata alla memoria del 19.11.2021 e poi in originale (su specifica richiesta della sottoscritta), infatti, non si ravvedono né la nullità del contratto di acquisito per violazione dell'art. 117 TUB, né la violazione degli obblighi cui sono tenuti gli intermediari bancari e finanziari nella prestazione dei servizi
4 bancari e di investimento (art. 23 TUF).
Come è noto, infatti, poiché i rapporti tra investitore e intermediario “sono caratterizzati da un'asimmetria informativa fisiologica tale da porre il primo in una posizione di debolezza contrattuale” (Corte d'Appello di Napoli, sez. VII, 24.09.2024,
n. 3719, citata dall'attrice), al fine di riequilibrare il sinallagma contrattuale nel rispetto dell'art. 47 della nostra Costituzione, l'ordinamento pone in capo alla parte meglio organizzata (l'intermediario) l'adempimento di obblighi informativi, che si sostanziano nella consegna di documenti da cui la parte debole può evincere le condizioni dell'investimento. L'art. 3 del D.M. Tesoro del 19.12.2000, in particolare (ma obblighi simili si rinvengono anche nel T.U.F. e nel T.U.B.), impone a la consegna CP_1 al sottoscrittore del titolo e del foglio informativo contenente le caratteristiche dell'investimento.
Nel caso di specie, però, come già rilevato, documentava di aver CP_1 regolarmente consegnato il F.I.A. (cfr. specifica clausola sottoscritta dall'acquirente nel modulo di richiesta emissione), di talchè – pur volendo prescindere dalla legittimazione attiva dell'odierna attrice – in ogni caso nessuna violazione degli obblighi informativi è imputabile a parte convenuta.
Sin dalla propria prima memoria istruttoria, però, parte attrice invocava l'applicazione del D.M. 4/7/2006 (allegato alla citata memoria), che – tra l'altro – prevede che la data di scadenza del buono postale fruttifero debba essere specificamente indicata nel titolo stesso.
Acquisiti in virtù della citata ordinanza i titoli in originale, dal loro esame si evinceva che gli stessi sono stati emessi il 26.2.2008, appartengono alla serie 1D8, sono disciplinati dalle condizioni generali di cui al D.M. del 19.12.2008, nonché a quelle specificamente previste per la serie sottoscritta e devono essere consegnati unitamente al , non si rinviene – invece – alcuna data di scadenza. Parte_2
Come già rilevato nella citata ordinanza, però, il secondo comma del D.M. del
4.7.2006 (invocato e depositato da parte attrice) prevedeva espressamente che i precedenti buoni potevano continuare ad essere utilizzati fino al 31.12.2008, di talchè al momento dell'emissione di quelli oggetto di causa (26.2.2008) potevano essere utilizzati i precedenti titoli cartacei, sui quali non era richiesta anche l'indicazione della data di scadenza (cfr. D.M. 7.1.2003), bastando la semplice consegna del Foglio Informativo
(documentata nel caso in esame).
5 Accertata, quindi, la regolarità dell'emissione dei buoni postali azionati nel rispetto della normativa ratione temporis applicabile, gli stessi devono considerarsi irrimediabilmente prescritti.
Dall'art. 3 del F.I.A. relativo alla serie 1D8 (depositato da sin dalla sua CP_1 costituzione in giudizio), infatti, si evinceva che trattavasi di buoni a 18 mesi, di talchè ai sensi dell'art. 8 delle condizioni generali di cui al D.M. del 19.12.2000 (e dell'art. 10 Cont del FIA), i azionati - scaduti il 26.8.2009 (18 mesi dopo l'emissione avvenuta il
26.2.2008) - risultano esser prescritti trascorsi 10 anni da detta scadenza, quindi dal
27.8.2019 (come argomentato dalla convenuta sin dalla propria costituzione in giudizio), senza che risulti alcun tempestivo atto interruttivo.
Dall'esame degli atti a disposizione, infatti, si evince che la prima volta che parte attrice richiedeva la riscossione dei buoni azionati era in occasione del reclamo, che veniva respinto il 4.3.2021 (cfr. reclamo allegato all'atto di citazione).
Come già anticipato nella ordinanza del 7.2025, infatti, la circostanza secondo la quale una prima richiesta di riscossione sarebbe avvenuta il 12.5.2018 (e non sarebbe andata a buon fine a causa della interruzione dei servizi informatici), non solo non veniva corroborata da alcuna prova documentale, né testimoniale (mai articolata) e veniva fortemente contestata da parte convenuta (ragion per cui appariva irrilevante una eventuale acquisizione ex art. 210 c.p.c. di attestazione di interruzione dei servizi informatici relativi al giorno 12.05.2018), ma – soprattutto – pur se fosse stata provata una eventuale richiesta orale di riscossione dei buoni alla predetta data, comunque, la stessa non sarebbe stata sufficiente per considerare interrotti i termini prescrizionali, alla luce delle argomentazioni giuridiche rese da parte convenuta, che di seguito si riportano sia perché condivise dalla sottoscritta sia perché mai contestate da parte attrice:
“le cause di interruzione della prescrizione del diritto sono individuate, esclusivamente e tassativamente, dall'art. 2943 c.c. (notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio o che valga a costituire in mora il debitore) e, in ogni caso, deve trattarsi di atto formalmente notificato a tal scopo. Un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo).
6 Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della forma scritta.
Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione (Cass. Civ. Ord. 14/06/2018, n. 15714).” (cfr. pag. 5 di comparsa di costituzione e risposta).
La domanda attorea attorea, quindi, deve essere rigettata, ma - considerato che l'odierna attrice, quale mera beneficiaria dei titoli, non riceveva anche il F.I.A. e non poteva, quindi, avvedersi della scadenza dei titoli ricevuti (sui quali non si rinviene neanche la dicitura “a termine”) - si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 92
c.p.c. (come integrato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/18) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Benevento, 16/10/2025
Il Giudice (dott. ssa Ida Moretti)
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