TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 21/07/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in persona del giudice dott. Marcello Cozzolino, all'esito dell'udienza di rimessione in decisione del 9.4.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Termoli in via Germania n. 6, quale titolare della UC CA (P. IVA ), rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Angelo Sbrocca del Foro di Larino
attrice e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, con sede a Borgaro Torinese (TO) in via Lanzo n. 29, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Di Cesare del Foro di Pescara
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Leopardi n. 5
convenuti
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione di veicoli
Conclusioni dell'attrice: “1) Accertata la esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro de quo del Sig.
e, dunque, ai sensi dell'art. 149 CdA, della , condannare Controparte_2 Controparte_1
i convenuti in via solidale al pagamento a favore della della complessiva somma di Parte_2 Parte_1
euro 56.000,00 oltre rivalutazione secondo gli indici istat ed interessi sulle somme così come rivalutate o altra somma
che l'Ill.mo Giudice riterrà giusta ed equa anche previa CTU;
2) Condannare i convenuti al pagamento delle spese di
giustizia del presente giudizio”
Conclusioni della convenuta “Voglia l'On.le Tribunale di Chieti Controparte_1
adito, contrariis reiectis, rigettare integralmente la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto per tutte le
motivazioni esposte nel corso del giudizio, stante l'insussistenza del sinistro nelle modalità descritte nell'atto di
citazione, rimaste prive di riscontro probatorio e, comunque, incompatibili con i danni rilevati sui veicoli interessati.
Con vittoria di spese e competenze di lite”
Conclusioni del convenuto sig. : // Controparte_2
FATTO E DIRITTO
La sig.ra , proprietaria dell'autovettura Lamborghini CA AN targata Parte_1
FM416JY, la cui targa prova PA 3RON3 era assicurata per la responsabilità civile con la
[...]
e che era rimasta danneggiata in data 14.1.2023 in occasione di un tamponamento da Controparte_1
parte della Fiat Panda 4x4 targata AD 62205 di proprietà del sig. , ha convenuto in Controparte_2
giudizio quest'ultimo, chiedendo che ne fosse accertata l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro, e la predetta compagnia di assicurazione, chiedendone la condanna, in solido con il sig. CP_2
al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 56.000,00.
Si è costituita in giudizio la contestando l'effettiva verificazione Controparte_1
del sinistro, e la quantificazione dei danni lamentati dall'attrice, chiedendo il rigetto della domanda.
Dichiarata la contumacia del convenuto sig. , la causa è stata istruita mediante la Controparte_2
prova testimoniale, e, respinta la richiesta di c.t.u., è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25.6.2025.
1. Non vi sono testimoni del tamponamento tra l'autovettura Fiat Panda, condotta dal sig. e la CP_2
Lamborghini CA AN, condotta dal sig. . CP_3
1.2 Gli unici elementi di prova del tamponamento stesso sono costituiti dal modulo di constatazione amichevole di incidente, e dalla dichiarazione scritta rilasciata dal sig. in data 28.2.2023, ma CP_2
la loro rilevanza probatoria è sensibilmente ridimensionata dalle seguenti considerazioni.
1.3 In primo luogo il modulo predetto è stato riempito in tempi diversi, ossia dapprima dal sig. CP_2
nella parte relativa ai suoi dati, e soltanto in un secondo momento dal sig. Bucci, nella parte relativa ai suoi dati, ed in mancanza del sig. circostanza decisamente anomala, data la notoria valenza CP_2
confessoria del modulo, e le sue rilevanti conseguenze in termini economici per il sig. visto CP_2
il valore economico dell'autovettura Lamborghini che egli ha dichiarato di avere tamponato.
1.4 In secondo luogo il sig. in occasione della dichiarazione che ha sottoscritto in data 28.2.2023, CP_2
appena un mese e mezzo dopo il tamponamento, non era in grado di ricordare il tipo di autovettura tamponata (“ero preceduto da una macchina sportiva, forse una Lamborghini”), di cui -nonostante la
Lamborghini CA AN non sia autovettura che passa facilmente inosservata- addirittura si sarebbe avveduto dopo averla tamponata (“mi sono avveduto della macchina dopo averla tamponata”), né
ricordava se a bordo della Lamborghini vi fossero passeggeri, né se avesse esposta la targa prova.
1.5 In terzo luogo la valenza del modulo c.a.i. e della dichiarazione sottoscritta il 28.2.2023 è fortemente ridotta anche dal fatto che il sig. rimasto contumace, non si è presentato all'udienza che era CP_2 stata fissata per il suo interrogatorio, nonostante gli sia stata regolarmente notificata l'ordinanza ex art. 292 c.p.c., in tal modo sottraendosi all'esame da parte della compagnia di assicurazione, nei confronti della quale le dichiarazioni auto accusatorie del sig. non possono avere efficacia confessoria, CP_2
essendo soggette al libero apprezzamento giudiziale.
1.6 In quarto luogo, assolutamente singolare è la circostanza che il sig. abbia tamponato il CP_2
14.1.2023 la stessa Lamborghini CA AN che appena una settimana prima aveva visto in occasione di un raduno di autovetture d'epoca e sportive, svoltosi a Moscufo il 7.1.2023, raduno nel corso del quale il sig. è stato più volte ritratto vicinissimo all'autovettura (in varie fotografie CP_2
il sig. è ritratto chino, rivolto verso l'abitacolo dell'autovettura, che ha lo sportello lato CP_2
conducente aperto), anche in compagnia del suo amico di lunga data sig. titolare Persona_1
dell'officina che ha riparato sia la che la Panda, circostanza che induce a rendere CP_4
assolutamente incredibile la dichiarazione del medesimo convenuto sottoscritta il 28.2.2023, con cui ha dichiarato di non ricordare il tipo di autovettura tamponata.
1.7 Infine osserva il Tribunale come sia decisamente anomalo il fatto che il sig. Bucci, che pure ha avuto il tempo di tornare, successivamente al sinistro, sul luogo in cui è avvenuto il tamponamento, e girare più
video con cui ha inteso documentare la condotta di marcia che ha tenuto in occasione dell'incidente,
video che ha allegato e prodotto agli atti, non abbia effettuato, in occasione del tamponamento del
14.1.2023, neanche una semplice fotografia delle autovetture coinvolte, anzi allontanandosi dal luogo in cui quest'ultimo si era verificato ancor prima di riempire il modulo di constatazione amichevole di incidente (che ha completato soltanto in un successivo momento).
2 Tutte tali considerazioni, valutate nel loro complesso, impongono la reiezione della domanda, non avendo l'attrice dato adeguata prova del fatto posto a fondamento della stessa.
3 L'intrinseca scarsa credibilità delle dichiarazioni del sig. contenute sia nel modulo c.a.i. a CP_2
sua firma che nella dichiarazione che ha sottoscritto il 28.2.2023, impone la trasmissione degli atti,
unitamente alla presente sentenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, ai fini della valutazione della sussistenza di possibili indizi del delitto di cui all'art. 642 c.p.
4 Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dei valori di liquidazione stabiliti dalla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014 (fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria € 5.670,00, fase decisionale € 4.253,00), ridotti del 30%, essendo il valore della causa prossimo al limite inferiore dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra Parte_1
, quale titolare della Bucci Cars, nei confronti della e del
[...] Controparte_1
sig. , così decide: Controparte_2
• respinge la domanda;
• condanna l'attrice a rifondere le spese di lite sostenute dalla convenuta costituita in giudizio, liquidate in complessivi € 9.872,10 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
• dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, per le valutazioni di sua competenza in merito alla possibile sussistenza di indizi del delitto di cui all'art. 642 c.p.
Chieti, 21.7.2025
Il giudice
Marcello Cozzolino