Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 755
TAR
Decreto cautelare 22 novembre 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 13 dicembre 2024
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TAR
Sentenza 14 aprile 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Non corrispondenza dei mezzi messi a disposizione dall’aggiudicataria rispetto a quanto dichiarato in sede di gara

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'art. 19 del CSA descriva le caratteristiche dei veicoli polifunzionali attrezzati (VPA) ma non vieti l'utilizzo di altre tipologie di veicoli (VOS, veicoli operativi speciali). La verifica dei mezzi da parte della stazione appaltante ha avuto esito positivo e le contestazioni sulla conformità e utilizzabilità dei mezzi sono state ritenute infondate o inammissibili.

  • Rigettato
    Errata attribuzione del punteggio tecnico relativo al sub-criterio 4

    Il Consiglio di Stato ha confermato che i criteri valutativi ammettevano l'offerta di veicoli diversi dai VPA e che la quantificazione del punteggio è espressione della discrezionalità della commissione giudicatrice. Le doglianze relative alla classe ambientale e alla conduzione dei mezzi sono state respinte.

  • Rigettato
    Offerta economica non sostenibile e fittizia

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il motivo, affermando che il calcolo dei ricavi medi proposto dall'appellante era arbitrario e non basato sui criteri di gara. Il ricavo medio unitario indicato da ZI IO (€ 455,50) è stato ritenuto attendibile e non superiore al costo per intervento (€ 351,36). Le giustificazioni fornite da ZI IO sono state ritenute sufficienti e non configurano una modifica dell'offerta.

  • Rigettato
    Inidoneità di alcune unità locali (CLO) offerte da ZI IO

    Il Consiglio di Stato ha respinto la censura, ritenendo che il codice ATECO dell'attività prevalente di ZI IO includesse anche il ripristino stradale. L'iscrizione camerale delle sedi secondarie con lo stesso codice non esclude l'idoneità, soprattutto considerando la verifica positiva effettuata dalla stazione appaltante tramite sopralluogo. Il punteggio attribuito è espressione della discrezionalità della commissione.

  • Rigettato
    Illegittima determinazione del criterio di aggiudicazione (prezzo)

    Il Consiglio di Stato ha respinto la censura, affermando che la gratuità non sussiste in quanto vi è un rapporto remunerativo tra gestore e amministrazione. La predeterminazione tariffaria è ragionevole per calmierare i costi e stimolare la concorrenza. Il decreto MIT n. 2753/2024, invocato dall'appellante, ha natura consultiva e non vincolante.

  • Rigettato
    Mancato recepimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto i CAM invocati inapplicabili al servizio di ripristino stradale post-incidente, in quanto concepiti per attività di igiene urbana ordinarie e continuative. La natura occasionale e finalizzata al ripristino della sicurezza del servizio rende i CAM non pertinenti e la loro applicazione integrale contraria al principio di proporzionalità. La legge di gara ha comunque previsto criteri ambientali premiali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 755
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 755
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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