Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2900 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 10771/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10771 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata per la decisione in data 25.11.2024, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...] alla Parte_1
via Gradoni Sopramonte n. 26 (cf. ), C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...] e residente in [...] alla via Axel
[...]
Munthe n. 2 (cf. ), nato ad [...] C.F._2 CP_1
San Felice (CE) l'1.12.1946 e residente in [...] (cf. e nata ad C.F._3 CP_2
Arienzo San Felice (CE) il 2.1.1950 e residente in [...] (cf. ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. C.F._4
Romilda Giuffrè (cf. ) ed elettivamente domiciliati C.F._5
presso il suo studio in Napoli alla via Palepoli n. 21, giusta procura;
- ATTORI -
E
(C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 dell'Amministratore p.t., Avv. (C.F. Controparte_4
, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Barbagallo C.F._6
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._7
studio sito in Napoli alla Via S. Lucia n. 15 giusta procura;
- CONVENUTO –
Oggetto: comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare, spese condom.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 22.11.2024 e da comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, gli attori convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il al fine di fare Controparte_3
accertare e dichiarare l'annullabilità della delibera assembleare del 27.1.2021, in relazione al capo 5 all'ordine del giorno.
A sostegno delle proprie ragioni, gli attori deducevano: - di essere proprietari di unità immobiliari site nel fabbricato in Napoli alla via Martucci n. 40; - che, con avviso inviato a mezzo mail il 13.1.2021, l'Amministratore, avv.
convocava un'assemblea per il giorno 27.1.2021 con il Controparte_4 seguente ordine del giorno: “1) Consuntivo anno 2019 e relativo riparto millesimale. 2) Conferma amministratore o nomina nuovo amministratore. 3)
Lavori condominiali resisi necessari a seguito di ordinanza comunale.
Relazione sullo stato di fatto attuale, con riferimento all'intervento di urgenza con cestello elevatore, esaminato da un proprio tecnico di fiducia e non ancora eseguito per alcuni mancati versamenti. Adozione di ogni altra eventuale deliberazione relativa e conseguenziale. 4) Atto di citazione notificato dall'Ing. Freda per le attività professionali svolte in nome e per conto del condominio. Nomina di un legale di fiducia per la difesa in giudizio del , con scelta del professionista. 5) Stato di fatiscenza del CP_3
fabbricato. Discussione in ordine ad una ipotesi di rifacimento delle facciate anche alla luce delle opere di cui al capo 3). Eventuale piano di
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accantonamento economico e deliberazioni relative e conseguenziali. 6) Varie ed eventuali”; - che, relativamente ai capi 3 e 5, discussi unitamente,
l'assemblea, in assenza degli istanti e con l'astensione dell'avv. Ascione, così deliberava: “invita l'amministratore a contattare l'ing. per CP_5
realizzare lo studio di fattibilità teso alla partecipazione al bonus facciate secondo la normativa vigente. L'assemblea invita altresì a risolvere anche la problematica L'amministratore informa che in ogni caso l'intervento Per_1 di urgenza verrà effettuato teso alla eliminazione del pericolo esistente”; - che il verbale veniva comunicato agli odierni istanti a mezzo mail il 28.1.2021; - che essi attori contestavano il deliberato assembleare, rilevandone la difformità rispetto all'ordine del giorno di cui al punto 5, non contemplando quest'ultimo né l'affidamento di incarichi a tecnici né, tantomeno, la discussione circa l'ipotetica fruizione delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente;
- che, in mancanza di riscontro a tale nota, parte attrice si vedeva costretta ad impugnare il predetto deliberato, promuovendo procedimento di mediazione che si concludeva con verbale negativo per la mancata adesione del condominio.
Si costituiva in giudizio il il quale Controparte_3
eccepiva il difetto di interesse ad agire degli attori, alla luce del carattere meramente programmatico del contenuto della delibera impugnata la quale, peraltro, non veniva successivamente eseguita;
l'infondatezza nel merito della pretesa attorea, deducendo la correttezza e validità del deliberato del
27.1.2021 anche alla luce delle precedenti delibere;
la cessazione della materia del contendere, non avendo avuto, l'impugnata delibera, alcun seguito.
Il convenuto chiedeva, pertanto, il rigetto nel merito della domanda, con vittoria delle spese di lite.
In prima udienza, la causa veniva rinviata, pendendo trattative di bonario componimento.
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Con ordinanza del 20.5.22, venivano assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
All'udienza del 19.9.23, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, alla successiva udienza del
22.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è procedibile essendo stato esperito il procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo come da verbale depositato in allegato all'atto di citazione.
Ciò premesso, si ritiene che non sussista un interesse degli attori ad impugnare la delibera in oggetto.
Per impugnare una decisione di un'assemblea di condominio è necessario un interesse concreto ed effettivo, valutabile in termini economici.
L'interesse all'azione è un principio previsto dal codice di procedura civile all'articolo 100: “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”; occorre pertanto avere interesse ad ottenere il provvedimento giurisdizionale richiesto, provvedimento indispensabile per evitare un danno ingiusto.
Nell'ambito di un'impugnativa di delibera assembleare tale norma determina una carenza di interesse in capo all'attore il quale, con la sua azione, non ottenga alcun beneficio. L'interesse ad agire deve infatti apprezzarsi e valutarsi in ragione dell'utilità concreta che può conseguire la parte per effetto dell'eventuale accoglimento dell'impugnazione e non può consistere in un mero interesse astratto.
Nel caso di specie, va detto che il con delibera del 22.1.2020 CP_3 aveva già nominato l'Ing. al quale era stato affidato l'incarico CP_5
“predisposizione di relazione sullo stato delle facciate esterne del fabbricato, con particolare riferimento alla facciata prospiciente il civico n. 34, oggetto di diffida per la messa in sicurezza, nonché di ordinanza esecutiva del
Tribunale di Napoli. Si invita il tecnico a relazionare tenuto conto di tutti gli
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atti pubblici predetti. Questi, all'esito predisponga computo metrico e capitolato per le opere ritenute necessarie ed opportune sulle sole facciate da mettere eventualmente in sicurezza, suddiviso in singole facciate. Inoltre, dovrà completare detto computo metrico, con altro relativo sempre alle facciate, con previsione di messa in sicurezza e ripristino…”.
Premesso che è palese che l'Ing. fosse già il tecnico di fiducia del CP_5
in quanto nominato nell'assemblea del 22.1.2020, non si ravvisa CP_3 un interesse degli attori all'annullamento della delibera in primo luogo perché la delibera non conteneva un impegno di spesa per il in secondo CP_3
luogo in quanto, qualora lo studio di fattibilità per accedere ai bonus avesse avuto esito positivo, tutti i condomini, gli attori inclusi, ne avrebbero beneficiato economicamente, tenuto conto comunque della necessità di eseguire i lavori alla luce dell'ordinanza comunale e dei procedimenti giudiziari pendenti.
La scelta di un tecnico diverso, poi, avrebbe comportato solo costi ulteriori per i condomini.
In ogni caso, si osserva che la delibera non si discosti dal punto 3 all'ordine del giorno, trattato congiuntamente al punto 5, laddove in esso era riportato, con riferimento ai lavori a farsi, “Adozione di ogni altra eventuale deliberazione relativa e conseguenziale”.
Si ritiene invero che lo studio di fattibilità per accedere ai bonus ben può considerarsi uno sviluppo logico e conseguenziale dei lavori da eseguirsi. In definitiva, non sussiste alcun interesse degli attori ad impugnare la delibera in quanto nessun incremento dei costi è stato deliberato dall'assemblea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00) applicando i parametri medi ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Il va tuttavia condannato ai sensi del secondo comma dell'art. 12 CP_3
bis del D.lgs. 28/2010 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una
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somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, stante la mancata partecipazione alla mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta le domande proposte dagli attori.
- condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, in favore del che si Controparte_3
liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
- condanna il ai sensi del Controparte_3 secondo comma dell'art. 12 bis del D.lgs. 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 21.3.2025
Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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