Articolo 36 del Codice del Terzo settore
Articolo 35Articolo 37
Versione
3 agosto 2017
>
Versione
3 agosto 2024
Art. 36. Risorse 1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando cio' sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attivita' di interesse generale e al perseguimento delle finalita'. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attivita' non puo' essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al ((venti)) per cento del numero degli associati ((, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attivita' di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati)) .
Entrata in vigore il 3 agosto 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente