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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/05/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 7232/2018 di R.G. avente ad oggetto: contratto bancario.
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Maurizio Maiello, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, domiciliata come in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo De Falco, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva, domiciliato come in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 06.03.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per procedimento sommario di cognizione, la sig.ra Pt_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, il sig.
[...]
, per sentirlo condannare al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente di euro 20.000,00, oltre interessi dal 29.01.2018, previo accertamento dell'inadempimento del convenuto in relazione al prestito infruttifero concesso dall'attrice in data 11.12.2015, a mezzo bonifico bancario.
Il sig. , costituitosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza Controparte_1
della pretesa creditoria di parte attrice, affermando di non avere alcun tipo di rapporto con la ricorrente, tale da poter giustificare l'erogazione di un prestito infruttifero di cotanto ammontare.
Secondo il convenuto, in particolare, il bonifico effettuato dalla sig.ra
[...]
avrebbe trovato la sua giustificazione in un debito contratto Parte_1
dall'allora coniuge sig. , il quale aveva acquistato, per il Controparte_2
prezzo di euro 20.000,00, dal sig. , un quadro a firma del Controparte_1 noto pittore Persona_1
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
Questo Tribunale ritiene che la domanda formulata da parte attrice sia fondata e debba essere accolta per le motivazioni che verranno esposte di seguito.
Parte attrice afferma di aver concesso un prestito infruttifero al sig.
e allega il bonifico effettuato, per la somma di euro Controparte_1
20.000,00 con indicazione specifica della causale, “prestito infruttifero”.
Come stabilito ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e, dunque, chi agisce per ottenere la condanna al pagamento di una somma,
è tenuto a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto mentre deve limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, la quale è gravata dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr., su tutte,
Cass. civ., sez. un., 30.10.2001, n. 13533).
La sig.ra ha dato prova del suo credito, in quanto, come Parte_1
anticipato, ha depositato in giudizio copia di disposizione bonifico effettuata in data 11.12.2015 per la cifra di euro 20.000,00 con causale
“prestito infruttifero” (doc. prod. attrice). Inoltre, parte convenuta non nega di aver ricevuto la cifra per cui è
causa, bensì si limita a contestare l'obbligo di restituzione della stessa.
La dazione della somma di euro 20.000,00 risulta dunque incontestata,
ciò che si contesta è il titolo da cui tale dazione deriva.
Ebbene, mentre parte attrice ha confermato il rapporto in base al quale ha effettuato il pagamento suddetto, producendo in giudizio il bonifico con l'indicazione specifica della causale “prestito infruttifero”, parte convenuta si è limitata ad allegare la circostanza che le cifre per cui è causa sarebbero state corrisposte per il pagamento del prezzo del quadro dell'artista e, in merito, ha allegato due foto.
Dalla documentazione versata in atti, tuttavia, non è possibile evincere alcun collegamento tra il quadro oggetto della foto e la cifra per cui è causa, atteso che parte convenuta non ha dimostrato con idonea documentazione (anche ad es una perizia giurata di parte) né l'autenticità dell'opera né la sua quotazione, anche approssimativa, per il mercato dell'arte, con la conseguenza che, anche in ragione della consistenza della somma in oggetto, non appare plausibile che la cessione del predetto quadro possa essersi realizzata senza alcun accordo scritto e in assenza di una garanzia di autenticità. Al contrario risulta evidente il collegamento tra il versamento effettuato dall'attrice e la causale indicata nella disposizione di bonifico depositata.
Sul punto va citato il costante orientamento della Cassazione, la quale ha statuito che è pur vero che secondo il consolidato orientamento della stessa Corte di legittimità, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e che l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro;
tuttavia, il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi fondanti quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio a un altro.
Di conseguenza, ha statuito la Cassazione, “Allorché si rigetta la domanda di
restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di
una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, di
trattenere la somma ricevuta, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla
base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a
trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va
argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso
giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri” (Cass. civ., sez. II, ordinanza 08.10.2021, n.27372).
Nella fattispecie, manca la dimostrazione di una diversa e plausibile giustificazione causale del versamento effettuato dalla sig.ra Pt_1
dal momento che la tesi di parte convenuta è supportata sul
[...]
piano probatorio, soltanto daa due fotografie, rispetto alle quali non è
stata fornita alcuna prova del collegamento con la cifra conseguita, a fronte di una causale contenuta nella disposizione di bonifico depositata,
che è invece di estremo dettaglio.
Conclusivamente, per le plurime motivazioni sopra esposte, la domanda formulata da parte attrice deve essere accolta, in quanto fondata e il sig.
va condannato alla restituzione a favore della sig.ra Controparte_1 [...]
della cifra di euro 20.000,00, oltre interessi dal 29.01.2018, Parte_1
data in cui risulta effettuata la richiesta di restituzione (doc. 3 – prod.
attrice). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 7232/2018, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il convenuto, il sig. , al pagamento nei confronti della sig.ra Controparte_1 Pt_1
della cifra di euro 20.000,00, oltre interessi legali dal 29.01.2018 e
[...]
rivalutazione monetaria;
- condanna il sig. al pagamento delle spese processuali Controparte_1
del presente giudizio a favore dell'attrice, la sig.ra che Parte_1
liquida come da motivazione in € 145,50 per esborsi ed euro 1.955,00 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%, con attribuzione al difensore di parte attrice, l'avv. Maurizio Maiello. Così deciso in Nola, lì 30.05.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 7232/2018 di R.G. avente ad oggetto: contratto bancario.
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Maurizio Maiello, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, domiciliata come in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo De Falco, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva, domiciliato come in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 06.03.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per procedimento sommario di cognizione, la sig.ra Pt_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, il sig.
[...]
, per sentirlo condannare al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente di euro 20.000,00, oltre interessi dal 29.01.2018, previo accertamento dell'inadempimento del convenuto in relazione al prestito infruttifero concesso dall'attrice in data 11.12.2015, a mezzo bonifico bancario.
Il sig. , costituitosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza Controparte_1
della pretesa creditoria di parte attrice, affermando di non avere alcun tipo di rapporto con la ricorrente, tale da poter giustificare l'erogazione di un prestito infruttifero di cotanto ammontare.
Secondo il convenuto, in particolare, il bonifico effettuato dalla sig.ra
[...]
avrebbe trovato la sua giustificazione in un debito contratto Parte_1
dall'allora coniuge sig. , il quale aveva acquistato, per il Controparte_2
prezzo di euro 20.000,00, dal sig. , un quadro a firma del Controparte_1 noto pittore Persona_1
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
Questo Tribunale ritiene che la domanda formulata da parte attrice sia fondata e debba essere accolta per le motivazioni che verranno esposte di seguito.
Parte attrice afferma di aver concesso un prestito infruttifero al sig.
e allega il bonifico effettuato, per la somma di euro Controparte_1
20.000,00 con indicazione specifica della causale, “prestito infruttifero”.
Come stabilito ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e, dunque, chi agisce per ottenere la condanna al pagamento di una somma,
è tenuto a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto mentre deve limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, la quale è gravata dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr., su tutte,
Cass. civ., sez. un., 30.10.2001, n. 13533).
La sig.ra ha dato prova del suo credito, in quanto, come Parte_1
anticipato, ha depositato in giudizio copia di disposizione bonifico effettuata in data 11.12.2015 per la cifra di euro 20.000,00 con causale
“prestito infruttifero” (doc. prod. attrice). Inoltre, parte convenuta non nega di aver ricevuto la cifra per cui è
causa, bensì si limita a contestare l'obbligo di restituzione della stessa.
La dazione della somma di euro 20.000,00 risulta dunque incontestata,
ciò che si contesta è il titolo da cui tale dazione deriva.
Ebbene, mentre parte attrice ha confermato il rapporto in base al quale ha effettuato il pagamento suddetto, producendo in giudizio il bonifico con l'indicazione specifica della causale “prestito infruttifero”, parte convenuta si è limitata ad allegare la circostanza che le cifre per cui è causa sarebbero state corrisposte per il pagamento del prezzo del quadro dell'artista e, in merito, ha allegato due foto.
Dalla documentazione versata in atti, tuttavia, non è possibile evincere alcun collegamento tra il quadro oggetto della foto e la cifra per cui è causa, atteso che parte convenuta non ha dimostrato con idonea documentazione (anche ad es una perizia giurata di parte) né l'autenticità dell'opera né la sua quotazione, anche approssimativa, per il mercato dell'arte, con la conseguenza che, anche in ragione della consistenza della somma in oggetto, non appare plausibile che la cessione del predetto quadro possa essersi realizzata senza alcun accordo scritto e in assenza di una garanzia di autenticità. Al contrario risulta evidente il collegamento tra il versamento effettuato dall'attrice e la causale indicata nella disposizione di bonifico depositata.
Sul punto va citato il costante orientamento della Cassazione, la quale ha statuito che è pur vero che secondo il consolidato orientamento della stessa Corte di legittimità, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e che l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro;
tuttavia, il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi fondanti quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio a un altro.
Di conseguenza, ha statuito la Cassazione, “Allorché si rigetta la domanda di
restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di
una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, di
trattenere la somma ricevuta, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla
base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a
trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va
argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso
giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri” (Cass. civ., sez. II, ordinanza 08.10.2021, n.27372).
Nella fattispecie, manca la dimostrazione di una diversa e plausibile giustificazione causale del versamento effettuato dalla sig.ra Pt_1
dal momento che la tesi di parte convenuta è supportata sul
[...]
piano probatorio, soltanto daa due fotografie, rispetto alle quali non è
stata fornita alcuna prova del collegamento con la cifra conseguita, a fronte di una causale contenuta nella disposizione di bonifico depositata,
che è invece di estremo dettaglio.
Conclusivamente, per le plurime motivazioni sopra esposte, la domanda formulata da parte attrice deve essere accolta, in quanto fondata e il sig.
va condannato alla restituzione a favore della sig.ra Controparte_1 [...]
della cifra di euro 20.000,00, oltre interessi dal 29.01.2018, Parte_1
data in cui risulta effettuata la richiesta di restituzione (doc. 3 – prod.
attrice). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 7232/2018, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il convenuto, il sig. , al pagamento nei confronti della sig.ra Controparte_1 Pt_1
della cifra di euro 20.000,00, oltre interessi legali dal 29.01.2018 e
[...]
rivalutazione monetaria;
- condanna il sig. al pagamento delle spese processuali Controparte_1
del presente giudizio a favore dell'attrice, la sig.ra che Parte_1
liquida come da motivazione in € 145,50 per esborsi ed euro 1.955,00 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%, con attribuzione al difensore di parte attrice, l'avv. Maurizio Maiello. Così deciso in Nola, lì 30.05.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura