TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/04/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3139/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3139/2022 promossa da:
RESIDENCE , in persona del suo legale rappresentan- Parte_1 te pro tempore, con sede legale in Rosignano Marittimo (LI), Via Stradone del Lupo n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. Simone Rossi presso il cui studio sito in Cecina, Corso Matteotti n. 65 è elettivamente domiciliata
OPPONENTE/attrice in riconvenzionale/convenuta sulla reconventio reconventionis
Contro
, corrente in in Piombino (LI), Piazza Controparte_1
Verdi n.14 (P.I.: n.129428 di iscrizione al REA della Maremma e del Tirre- P.IVA_1 no), in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rapp.p.t., non in Contr proprio, ma quale Capogruppo e mandataria dell' Associazione temporanea di im- prese) costituita in data 18.7.18 unitamente a “ , corrente in Follonica, Via del CP_3
Fonditore n.849 (P.I.: n.135284 di iscrizione al REA della Maremma e del P.IVA_2 Tirreno) e , con sede in Grosseto, Piazza Dante Alighieri n.17, Controparte_4
(P.I.: ; n.136586 di iscrizione al REA della Maremma e del Tirreno) rappre- P.IVA_3 sentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Enzo Banducci e Raul Benassi presso il cui studio sito n Piombino, Via Volta n. 3 è elettivamente domiciliata
OPPOSTA/convenuta in riconvenzionale/attrice in reconventio reconventionis
nonché nei confronti di
1 (P.I.: con sede legale in Bologna Via Controparte_5 P.IVA_4
Stalingrado n.45, in persona del suo procuratore ad negotia Dr. , muni- Parte_2 to di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 17.02.2023 per atto Notaio Dr. di Bologna rep./racc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1 P.IVA_5
Niccolò Niccoli Vallesi presso il cui studio sito in Firenze, Via XX Settembre n. 78 è elet- tivamente domiciliata terza chiamata
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 16 gennaio 2025
Per parte opponente Parte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, ogni contraria richiesta, istanza ed eccezione respinta:
-NEL RITO:
- in via preliminare ed in principale: disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente processo per i motivi meglio specificati al punto 1) del presente atto;
- in via sempre preliminare ma subordinata: disporre la chiamata in giudizio ex art. 107 c.p.c. del provvedendo altresì a rimettere la causa sul ruolo e procedere con l'istruttoria Pt_4 come meglio descritto sia in narrativa che nel corso di tutto il processo;
-in via istruttoria, disporre la chiamata a chiarimenti del TU, Ing. , nominato Persona_2 ed incaricato all'interno del procedimento per istruzione preventiva ex art. 696 – bis, c.p.c., R.G. n. 1463/2022, Tribunale di Livorno, od, in subordine, la rinnovazione della TU sulle questioni e per le ragioni di cui sia alla memoria ex art. 183, 6 comma. n. 3, c.p.c. , sia alle no- te udienza del 20/06/2024, sia al punto 2) del presente atto;
-sempre in via istruttoria: ammettersi prove per testi come capitolate ed elencate in sede di memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2, c.p.c., nonché disporre l'acquisizione al presente fascicolo di tutti gli atti e la documentazione prodotta, perlomeno da questa difesa, sino ad oggi nel pro- cedimento R.G. n. 2141/2024, Trib. Livorno;
NEL MERITO:
- In via principale: revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il D.I. n. 944/2022 (R.G. n.
2382/2022), Tribunale di Livorno, oggi opposto, in quanto del tutto infondato e/o illegittimo per le ragioni meglio descritte e specificate nel corso del giudizio, con ogni e consequenziale pronuncia di legge da parte del Giudice adito, anche in punto di eventuale compensazione tra i crediti dell'opponente ed i controcrediti di parte avversa ritenuti se del caso sussistenti;
-SEMPRE NEL MERITO ED IN VIA RICONVENZIONALE:
-condannare la “ , corrente in Piombino (LI), Piazza Verdi Controparte_1
n. 14 (P. IVA n. ; n. 129428 di iscrizione al REA della Maremma e del Tirreno), P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, non in proprio, ma quale Capogruppo e mandataria dell' ) costituita in data 18/07/2018 uni- Controparte_6 tamente a , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, corrente in CP_3
Follonica (GR), Via del Fonditore n. 849 (P. IVA n. ; n. 135284 di iscrizione al P.IVA_2 REA della Maremma e del Tirreno) ed “ , in persona del suo legale rappre- Controparte_7
2 sentante pro-tempore, anche in solido con la Compagnia Assicurativa terza CP_5 chiamata in causa dalla stessa parte opposta, al pagamento della somma di Euro 2.350.000,00 (o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito del giudizio) spettante in favore della società comparente , in persona del suo lega- Parte_3 le rappresentante pro-tempore, Sig.ra a titolo di risarcimento dei danni tut- Parte_5 ti da essa subiti e subendi per le ragioni e le motivazioni sia in fatto che in diritto da essa ad- dotte nel corso del processo;
- SULLA “RECONVENTIO RECONVENTIONIS”: respingere detta domanda in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto per quanto argomentato in corso di causa;
- SULLA DOMANDA DI COMPENSAZIONE: respingere detta domanda in quanto del tutto priva di fondamento perché collegata eziologicamente alla reconventio reconventionis che me- rita per le ragioni già espresse il totale respingimento a priori;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Per parte opposta Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza disattesa, in via istruttoria, a titolo cautelativo, si insiste nelle istanze istruttorie di cui alla seconda memoria ex art.183, sesto comma, c.p.c. datata 23.4.24; in tesi, nel merito,
- dichiarare infondata, non provata, ed inammissibile l'opposizione spiegata dal
[...]
[...] avverso il D.I. n.944/22 del Tribunale di Livorno e, conseguentemente, con- Parte_3 fermare integralmente il D.I. opposto;
- condannare, in ogni caso, il a dare e pagare in favore Parte_3 dell'ATI l'importo di €.112.842,31 (centododiciottocentoquarantadue e trentuno centesimi), oltre in- teressi di mora ex D.L.vo n.231/02 al tasso corrispondente a quello contrattualmente previsto per gli interessi corrispettivi sulle esposizioni debitorie, a far data dal 31.5.2022 alla data dell'effettivo pa- gamento;
- rigettare la domanda riconvenzionale a titolo di risarcimento danni spiegata dal Residen- ce nei confronti dell'ATI in quanto totalmente infondata, inammis- Parte_3 sibile, e, comunque, sfornita di qualsivoglia supporto probatorio;
- dichiarare, in ogni caso, non dovuto il risarcimento del danno ai sensi dell'art.1227, se- condo comma, c.c., ovvero diminiurne l'entità ai sensi dell'art.1227, primo comma, c.c.;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'ATI condannare il
[...]
a titolo di risarcimento del danno subito, al pagamento dell'im- Controparte_8 porto di €.720.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento di quella somma, maggiore
o minore, che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell''epletanda istruttoria;
- dichiarare compensato, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, l'importo che sarà ri- conosciuto all'ATI a titolo di risarcimento del danno con l'importo che eventualmente sarà riconosciuto all'opponente per la spiegata domanda riconvenzionale;
3 - dichiarare in ogni caso tenuta la compagnia a manlevare e rilevare inden- CP_5 ne l'ATI da ogni e qualsivoglia pretesa di pagamento avanzata dall'opponente a titolo di ri- sarcimento danni per i lamentati gravi vizi e difetti dell'opera.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per Legge”.
Per la terza chiamata Controparte_9
“(...) si riporta a tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri atti e scritti difensivi e conclude come da comparsa di costituzione e risposta chiedendo la concessione dei termini per memorie e repliche ex art. 190 c.p.c”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso per decreto ingiuntivo , (di Controparte_1
Contr seguito, per brevità, anche solo “ ” o “ ” o l' “ ) non in proprio, ma CP_10 CP_10
Contr quale Capogruppo e mandataria dell' Associazione temporanea di imprese costitui- tasi in data 19.12.2018 con , e ) adiva l'intestato Tribunale al- CP_3 CP_4
legando: i) di aver sottoscritto in data 19 gennaio 2019 con la società
[...]
un contratto di appalto per la realizzazione di una residenza Controparte_11 turistica alberghiera “in attuazione del comparto 3 Iru 1- stralci 1, 2 , 3 per i soli parcheggi in Via Stradone del Lupo n.13”; ii) che in data 17.5.21 il Direttore dei Lavori, Arch.
[...]
nominato ed alla dipendenze della committente , aveva ri- Per_3 Parte_3
lasciato certificato l'ultimazione dei lavori;
iii) che ai sensi dell'art. 5 del contratto di appal- to per cui è causa era prevista la determinazione del corrispettivo a SAL secondo le quote spettanti alla singole società costituite in ATI, nonché un importo trattenuto a garanzia, pari al 10% del 10% dl corrispettivo che sarebbe stato “svincolato dalla Committente entro 6 mesi dalla data di emissione da parte del Direttore dei Lavori del Certificato di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori”; iv) che con pec del 19.4.2022 il D.L. Arch. Pt_4 avrebbe emesso, a seguito di collaudo tecnico funzionale, il “certificato di regolare esecu- zione dei lavori” così autorizzato lo svincolo delle somme a garanzia per un importo pari ad
€ 95.580,34 oltre IVA;
v) che, nonostante i ripetuti solleciti, la Committente non aveva provveduto al richiesto svincolo e che, pertanto, l'ATI ricorrente avrebbe avuto diritto a procedere al recupero del credito per l'importo complessivo di € 112.842,31.
4 1.1. Il Tribunale di Livorno, in accoglimento della domanda monitoria, in data 19 luglio
2022 ingiungeva con decreto n. 944/2022 (R.G. 2382/2022) all'odierna opponente di paga- re alla non in proprio ma quale mandataria dell'ATI la som- Controparte_1 ma di € 112.842,31 oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura moni- toria liquidate in € 2.135,00 per compensi oltre accessori, € 406,50 per esborsi e d alle suc- cessive spese occorrende.
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_3
(di seguito per brevità anche solo “ ” o la “Committente”) ha proposto
[...] Parte_3
opposizione contro il suindicato decreto ingiuntivo n. 944/2022, convenendo
[...]
non in proprio ma quale mandataria dell'ATI e chiedendo Controparte_12
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel rito ed in via preliminare: autorizzare e disporre (ex artt. 106 e 269 c.p.c.) la chiamata in causa del terzo, ...) per le ragioni meglio espresse nel Controparte_13 presente atto e, comunque, per rilevare sin d'ora indenne la società Parte_3
(...) da ogni e qualsivoglia pretesa di pagamento di cui al D.I. n. 944/2022
[...]
(R.G. n. 2382/2022), Tribunale di Livorno, oggi opposto ed emesso in favore della “
[...]
(...); - Nel merito: Parte_6
In via principale: revocare e/o dichiarare nullo e /o illegittimo il D.I . n. 944 /2022 (R.G. n.
2382/2022) , Tribunale di Livorno, oggi opposto, in quanto del tutto infondato e /o illegit- timo per le ragioni meglio descritte e specificate nel corso della presente opposizione, con ogni e consequenziale pronuncia di legge da parte del Giudice adito, anche in punto di eventuale compensazione tra i crediti dell'opponente ed i controcrediti di parte avversa ri- tenuti se del caso sussistenti;
-SEMPRE NEL MERITO ED IN VIA RICONVENZIONALE:
- condannare la “ ” (...) non in proprio, ma quale Capo- Controparte_1
CP_ gruppo e mandataria costituita in data Controparte_6
18/07/2018 unitamente a ” (...) ed (...), in solido con CP_3 Controparte_7
l' (...), previa sua chiamata in causa come terzo, al pa- Controparte_13
gamento della somma di Euro 2.350.000,00 (o quella somma maggiore o minore che risul- terà di giustizia all'esito del giudizio) spettante in favore della società comparente “Resi- dence Podere Il Querciolo Srl” in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra
5 a titolo di risarcimento dei danni tutti da essa subiti e subendi per le ra- Parte_5
gioni e le motivazioni sia in fatto che in diritto da essa addotte nel corso del presente atto.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
A tal fine, parte opponente ha allegato ed eccepito: - di essere proprietaria del complesso si- to nel Comune di Rosignano M.mo, loc. Vada, Stradone del Lupo meglio identificato cata- stalmente in atti;
- di aver stipulato in data 11 gennaio 2019 con l'ATI opposto un con- tratto d'appalto per la realizzazione di una residenza turistico alberghiera “in attuazione del Comparto 3 Iru 1- Stralci 1, 2 e 3 per i soli parcheggi in Vada Stradone del Lupo n. 13”;
- di aver nominato quale Direttore dei Lavori l'Arch. (che ricopriva anche il Persona_3
ruolo di Progettista); - che in relazione alle tempistiche (art. 4 del contratto de quo) era stato convenuto inizio dei lavori alla consegna del cantiere (21 gennaio 2019), termine delle la- vorazioni per hall e relative sistemazioni esterne entro il 12 aprile 2019, termine delle la- vorazioni per unità abitative e relative sistemazioni esterne entro il 31 maggio 2019 con previsione per cui “il termine per la consegna delle opere finite ed a regola d'arte è essen- ziale nell'interesse della Committente”; - che il prezzo complessivo dell'appalto ammon- tava ad € 971.000,00 oltre IVA (art. 5) da corrispondersi alle singole ditte componenti dell'ATI Orizzontale a stato avanzamenti lavori mensile attestato dal D.L. e con tratteni- mento a garanzia per ogni SAL del 10%; - che ogni mese (scadenza dei singoli SAL) il DL avrebbe dovuto verificare l'esecuzione a regola d'arte dei lavori ed il rispetto del cronopro- gramma vigente (con mancato conteggio della porzione non a regola d'arte nel SAL); - che l'importo complessivo della somma trattenuta a garanzia poteva essere svincolato dalla
Committente entro 6 mesi dalla emissione da parte della Direzione Lavori del certificato di ultimazione lavori e di regolare esecuzione “ed a condizione dell'esito favorevole del col- laudo tecnico-funzionale, emesso dal Direttore dei Lavori” e previa certificazione sempre da parte del DL dell'insussistenza di difetti, incompletezze, errori;
- che la ditta esecutrice dei lavori avrebbe dovuto attenersi alle disposizioni del D.L. e si sarebbe obbligata ad ese- guire i lavori secondo gli standard previsti negli allegati tecnici e secondo le migliori regole dell'arte di costruzione (art. 9); - che per ogni giorno di ritardo dopo la scadenza pattuita come “essenziale” sarebbe scattato l'obbligo per l'ATI di corrispondere alla Committenza una penale giornaliera fissata in percentuali ed a scaglioni temporali crescenti (art. 13) con
6 espressa autorizzazione dell'ATI alla Committente a decurtare l'importo delle penali dalla rata a saldo finale dovuto;
- che in deroga all'art. 1666 c.c. e nonostante fosse stato previsto il pagamento a stato di avanzamento lavori, i paciscenti avrebbero stabilito che l'accettazione del singolo SAL da parte del DL non avrebbe comportato accettazione della singola partita nel senso di ricognizione dell'assenza di vizi anche palesi;
che in sede di ve- rifica finale, il collaudatore avrebbe potuto validamente censurare e denunziare vizi non so- lo occulti presenti nel segmento di lavorazione di pertinenza di ogni SAL accettato (art. 18); - che in data 31 ottobre 2019 all'esito di abbondanti piogge si sarebbe verificato l'allagamento degli appartamenti siti al piano terra con gravi danni (ammaloramento) agli arredi ricoverati al loro interno (danno quantificato nell'ammontare di € 16.120,47 come da fattura elettronica in atti di acquisto dei beni de quibus); - che le società appaltatrici per ri- solvere il problema riconosciuto essere sussistente avrebbero installato nella parte prospi- ciente la facciata/entrata degli appartamenti siti al primo piano del fabbricato delle canalette di scolo di acqua piovana;
- che tale soluzione, oltre a deturpare l'estetica del complesso tu- ristico ed il “paesaggio” non avrebbe risolto definitivamente il problema del deflusso delle acque meteoriche verificandosi successivamente un nuovo episodio di allagamento;
- che la problematica de qua costituirebbe prova dell'esistenza di un maggior danno, vale a dire, la presenza di un grave difetto di quota di imposta del fabbricato;
- di aver con raccomandata
A.R. del 27 gennaio 2021, a mezzo del proprio legale, contestato sia all'ATI che al D.L. il vizio de quo con relativa richiesta risarcitoria;
- che solo l'ATI avrebbe replicato a distanza di circa 3 mesi adducendo che l'opera era stata eseguita a regola d'arte; - che nel Certifica- to attestante l'ultimazione dei lavori il D.L. nel giugno 2021 dava atto della presenza di alcuni vizi e difetti che comunque non avrebbero impedito di definire non terminati i lavori ma soltanto di certificare “come l'opera conclusa sia interessata da vizi e difetti, danni (...)” ed attestava la sussistenza del “difetto di quota di imposta del fabbricato” che, nonostante la posa in opera della canaletta, avrebbe lasciato in opera “una andamento diverso del terreno rispetto al progetto generale approvato con Conferenza dei Servizi ed allegato al contatto”; circostanza quest'ultima che avrebbe condotto alla necessaria “redazione di una variante di consistenza finale in paesistica per i lotti in oggetto, oltre ad una variante per i realizzandi nuovi lotti funzionali, con maggiori costi per la realizzazione degli stessi”; - che nel Certifi- cato di Regolare Esecuzione (di seguito, per brevità “CRE”) emesso il 4 febbraio 2022 il
7 DL osservava che durante i lavori erano stati commessi “errori di stacco delle quote rispet- to al progetto concessionato” e che tale errore dell'ATI avrebbe provocato l'allagamento di alcuni ambienti in custodia dell'ATI stesso e che il Progettista avrebbe dovuto fornire nuovi elaborati “per risolvere in modo posticcio il danno generato”; - sempre nel CRE il DL, do- po aver attestato che la Committenza aveva sostenuto una spesa di € 16.120,47 per la ripa- razione dei beni danneggiati, certificava lo svincolo delle somme a garanzia “per un impor- to pari ad Euro 111.700,81 meno Euro 16.120,47 per un netto avere pari ad Euro
95.580,34”; - che la compagnia Assicurativa in data 16 marzo 2022, Controparte_9
Contr a chiusura del sinistro aperto su denunzia dell'assicurata seguito della ricezione della missiva del gennaio 2021, avrebbe negato la corresponsione dell'indennizzo per essere il danno conseguenza di un errore di progettazione (realizzazione del fabbricato ad una quota più bassa rispetto a quella conforme) che non avrebbe impegnato la responsabilità dell'assicurato; - che nel progetto dell'opera era prevista la costruzione anche di un secondo fabbricato per il quale erano stati ottenuti i relativi permessi amministrativi ma che, in ra- gione del vizio/difetto di quota del primo fabbricato, avrebbero potuto profilarsi “ripercus- sioni” in termini sia di necessaria variante di progettazione che in termini di sua realizza- zione in concreto;
- di aver sottoscritto il CRE ma formulando una ampia riserva (“Si prov- vede, in qualità di proprietario - committente le opere di cui al contratto d'appalto in data
11/01/2019, alla sottoscrizione del presente certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori, per accettazione con riserva in ordine ai vizi permanenti
(in primo rilievo l'errata quota d'imposta del fabbricato) e non, all'incompletezza di alcu- ne lavorazioni, ai gravi ritardi nello svolgimento, nell'effettuazione e nell'ultimazione delle opere oggetto del contratto, alle conseguenze dannose tutte che rispetto a quanto qui esposto ne sono derivate e/o ne deriveranno, ed, infine, ad eventuali ulteriori vizi occulti che si dovessero venire a manifestare e che saranno oggetto di eventuale denunzia / conte- stazione nei termini di legge”); - di aver instaurato dinanzi all'intestato Tribunale in rela- zione ai fatti di causa un procedimento per istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (R.G.
n. 1463/2022); - che in tale procedimento la stessa ATI avrebbe riconosciuto formalmente l'esistenza del vizio del difetto di quota di imposta del fabbricato prospettando una respon- sabilità del D.L.; - che il D.L. sia nel Certificato di avvenuta ultimazione dei lavori che nel
CRE avrebbe attestato la presenza di una serie di vizi ed errori tra cui il difetto di quota di
8 Contr imposta del fabbricato da imputarsi, a suo dire, esclusivamente all' - di aver diritto ad Contr avanzare domanda riconvenzionale nei confronti dell' er ottenere il ristoro dei danni subiti e subendi;
- che andrebbero considerati anche i “gravosi ritardi” maturati dall'ATI ri- spetto agli impegni contrattuali assunti;
- che sul punto sarebbe contraddittoria la posizione assunta dal DL il quale in sede di Certificato di ultimazione lavori aveva certificato un ri- tardo di 766 giorni rispetto alla hall ed un ritardo di 717 giorni rispetto alle unità abitative mentre nel successivo CRE, dopo aver comunque confermato che la “fine dei lavori previsti per la hall e le relative sistemazioni esterne era entro il 12 aprile 2019 …. e per le unità abitative e relative sistemazioni esterne era il 31 maggio 2019” e dopo aver riconosciuto che i lavori sono terminati il 17 maggio 2021, del tutto inspiegabilmente, dopo aver analizzato il dettaglio dell'andamento dei lavori (dia- gramma di GENT), concludeva per la mancata applicazione di penali all'ATI; - che i ritardi si sarebbero verificati per causa imputabile alle appaltatrici ed all'ATI e/o allo stesso DL;
- che la quantificazione del relativo danno sarebbe pari ad € 1.926.405,00 per la hall ed €
1.803.176,00 per le unità abitative.
Radicatosi il contraddittorio, parte opposta Controparte_1
con la costituzione di comparsa depositata in data 13 gennaio 2023 ha contestato la
[...]
domanda di parte opponente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare,
- concedere la provvisoria esecutorietà al D.I. n.944/22 ai sensi ed effetti di cui all'art.648
c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- autorizzare la chiamata in causa della compagnia assicurativa “ ”, ex artt. CP_5
106 e 269 c.p.c., disponendo il differimento dell'udienza allo scopo di consentire la citazio- ne del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art.163 bis c.p.c. al fine di rilevare indenne
l'ATI da ogni eventuale pretesa di pagamento che venisse riconosciuta in favore del Resi- dence Parte_3
in tesi, nel merito,
- dichiarare infondata, non provata, ed inammissibile l'opposizione spiegata dal
[...]
avverso il D.I. n.944/22 del Tribunale di Livorno e, conseguente- Parte_3
mente, confermare integralmente il D.I. opposto;
9 - condannare, in ogni caso, il a dare e pagare in favore Parte_3 dell'ATI l'importo di €.112.842,31 (centododiciottocentoquarantadue e trentuno centesimi), oltre interessi di mora ex D.L.vo n.231/02 al tasso corrispondente a quello contrattualmen- te previsto per gli interessi corrispettivi sulle esposizioni debitorie, a far data dal 31.5.2022 alla data dell'effettivo pagamento;
- rigettare la domanda riconvenzionale a titolo di risarcimento danni spiegata dal Residen- ce nei confronti dell'ATI in quanto totalmente infondata, inammis- Parte_3
sibile, e, comunque, sfornita di qualsivoglia supporto probatorio;
- dichiarare, in ogni caso, non dovuto il risarcimento del danno ai sensi dell'art.1227, se- condo comma, c.c., ovvero diminiurne l'entità ai sensi dell'art.1227, primo comma, c.c.;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'ATI condannare il
[...]
a titolo di risarcimento del danno subito come esposto nel pre- CP_8 Parte_3
sente atto, al pagamento dell'importo di €.720.000,00, oltre interessi e rivalutazione mone- taria, ovvero al pagamento di quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giu- stizia all'esito dell''epletanda istruttoria;
- dichiarare compensato, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, l'importo che sarà ri- conosciuto all'ATI a titolo di risarcimento del danno con l'importo che eventualmente sarà riconosciuto all'opponente per la spiegata domanda riconvenzionale;
- dichiarare in ogni caso tenuta la compagnia a manlevare e rilevare inden- CP_5
ne l'ATI da ogni e qualsivoglia pretesa di pagamento avanzata dall'opponente a titolo di ri- sarcimento danni per i lamentati gravi vizi e difetti dell'opera.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
A tal fine parte opposta ha dedotto: - la genericità dell'opposizione in punto di allegazioni circa il grave difetto di quota nella realizzazione del fabbricato non risultando ivi specifica- to se l'errore contestato fosse da riferirsi al Progetto (quota errata) o alla materiale realizza- zione dell'opera (rispetto al progetto); - di aver accettato (art. 1 contratto appalto)
l'esecuzione dei lavori “analiticamente descritti e graficamente rappresentati nei doc.2...”, ossia nel “Progetto concessionato” fornito direttamente dalla Committente/ricorrente, nel quale non vi sarebbe stata la minima traccia di una quota diversa, maggiore o minore, ri- spetto al piano di campagna naturale, ove realizzare il fabbricato;
- che l'unico soggetto, da
10 contratto, in grado di accordare le modifiche al progetto concessionato sarebbe stato il D.L.;
- che le ditte appaltatrici si sarebbero dovute attenere scrupolosamente al Progetto de quo con conseguente di una loro responsabilità per i danni lamentati dalla Committenza;
- che durante lo svolgimento delle lavorazioni, (segnatamente in data 22 marzo 2019) l'ATI, tramite la capogruppo IGECO SRL, avrebbe eseguito “un rilievo dei piani di campagna del terreno originale registrando una differenza dei piani quotati rispetto a quelli di progetto
(doc.3)”; - di aver trasmesso tale rilievo alla Committenza ed alla D.L. “evidenziando il problema relativo alla discrepanza dei piani quotati avvertendo, addirittura, circa la possi- bilità di eventuali allagamenti in caso ingenti piogge ma, ciò nonostante, durante le succes- sive riunioni svolte in cantiere, la Direzione Lavori” avrebbe sempre confermato di esegui- re le opere secondo quanto riportato nel progetto esecutivo; - che del tutto generico sarebbe anche il presunto danno reclamato dalla Committenza da ritardo nella realizzazione degli altri lotti di cui era composto il progetto approvato dalla Conferenza dei Servizi non venen- do specificato dall'opponente in cosa consisterebbero le asserite modifiche tecniche e pro- gettuali alla nuova variante di progettazione con i loro eventuali costi di realizzazione;
- che il Progetto concessionato sarebbe stato congegnato sia dal punto di vista urbanistico che co- struttivo, in modo tale da consentire la realizzazione dei singoli lotti indipendentemente l'u- no dagli altri come certificato dagli autonomi permessi a costruire riferiti ai lotti 1, 2 e 3; - che nulla avrebbe impedito alla Committenza di iniziare i lavori degli altri lotti;
- quanto ai presunti ritardi nella consegna dell'opera la Committenza avrebbe sottoscritto ed accettato il
CRE predisposto dal DL da essa nominato non essendo concepibile l'addebito all'ATI di ri- tardi laddove la stessa Committenza, tramite il suo DL, ne avrebbe escluso l'esistenza; - che, peraltro, sarebbe stata la Committente stessa, a progetto approvato e lavori iniziati nonché a seguito di problematiche tecniche rilevate da a richiedere di installare una CP_15
diversa tipologia di cabina elettrica (più grande) ed a modificare il progetto di accesso ad essa con variante presentata nell'aprile 2019 (ergo prima della data di fine lavori prevista per il 31.5.2019); - che ciò avrebbe comportato ritardi in attesa dei pareri degli organi pre- posti e diverse e maggiori opere e costi che, di fatto, avrebbero bloccato il cantiere per fatto imputabile esclusivamente all'opponente stessa o, al più, ad - l'infondatezza CP_15 dell'opposizione in punto di quantificazione dei danni anche tenendo conto del fatto che le lavorazioni sarebbero risultate già terminate nel maggio 2019 tanto è vero che la commit-
11 tente/odierna opponente, sin dalla data di sospensione lavori (24.6.2019) avrebbe utilizzato la struttura aprendola al pubblico come risulterebbe dalla recensioni dei clienti versate in at- ti;
- che dalle domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente sarebbe sorto l'interesse
Contr dell' proporre, a propria volta, domanda riconvenzionale (reconventio reconventionis) per i danni dalla stessa subiti (diseconomie e carenze produttive dell'ATI) a seguito della sospensione dei lavori ordinata dalla D.L. dal 24.6.19 al 1.10.19 e comunque sino al 9.2.21, CP_1 data di allacciamento della cabina - che il prolungamento dei termini contrattuali
(quantificato in 609 giorni, decorrenti dall'11 giugno 2019 sino al 9 febbraio 2022) avrebbe determinato per l'appaltatore un costo essendo lo stesso costretto a mantenere la propria struttura produttiva per un periodo superiore a quello contrattualmente previsto;
- che all'ATI spetterebbe il risarcimento del danno relativo al “mancato utilizzo dei macchi- nari e delle attrezzature tenendo conto del valore di acquisto e del coefficiente di ammor- tamento da cui il valore giornaliero deve essere moltiplicato per il numero dei giorni di ri- tardo, oltre, ovviamente, i costi per il personale improduttivo”; - che tale danno di inadem- pimento contrattuale da parte della Committenza, analiticamente descritto e determinato nelle riserve 1 e 2 contenute nelle controdeduzioni al Certificato di ultimazione dei lavori sarebbe da quantificarsi in € 670.000,00 per costi di retribuzione manodopera, spese genera- li, interessi moratori, costi di materiali e di attrezzature ed in € 50.000,00 per l'esecuzione dell'opera (canaletta di raccolta delle acque) non prevista in progetto.
L'ATI opposta infine ha insistito per la chiamata in causa della propria compagnia assicura- tiva per essere dalla stessa manlevata “nella non creduta ipotesi in cui, Controparte_5
all'esito dell'espletanda istruttoria, emergano gravi vizi e difetti dell'opera commissionata dalla società “ addebitabili all'ATI”. Parte_7
Con provvedimento emesso dal precedente Giudicante assegnatario del fascicolo
(Dott.ssa Nicoletta Marino) del 17 gennaio 2023, il Tribunale, preso atto della chiamata in causa formulata dall'opponente e tenuto Parte_3 conto che la stessa aveva chiesto lo spostamento dell'udienza già fissata, fissava ex art. 269
c.p.c. la nuova udienza del 7 settembre 2023 per gli incombenti di ci all'art. 183 c.p.c. man- dando alla parte opponente di notificare la citazione al terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
12 Lo scrivente Giudicante – divenuto medio tempore assegnatario del fascicolo in virtù di va- riazione tabellare avente efficacia dal 12 giugno 2023 – con decreto del 31 agosto 2023 co- sì provvedeva: “considerato che il precedente Giudicante con provvedimento del 17 gen- naio 2023 preso atto della richiesta di chiamata in causa formulata dalla parte opponente
RESIDENCE PODERE IL fissava udienza del 7 settembre 2023 senza Parte_3
prendere posizione sulla richiesta di chiamata in causa tempestivamente formulata da parte opposta tenuto conto che quest'ultima ha Controparte_1
chiesto al giudice lo spostamento dell'udienza già fissata, AUTORIZZA La chiamata di ter- zo formulata da parte opposta FISSA la nuova udienza per gli incombenti di cui all'art. 183 del codice di procedura civile alla data del 22/02/2024 alle ore 9.45. Manda alla cancelle- ria di comunicare il presente decreto a tutte le parti costituite. Onera parte opposta
[...]
di procedere alla notifica della citazione al terzo, Controparte_16
nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.”.
All'udienza del 22 febbraio 2024, lo scrivente Giudicante, rilevata la ritualità della notifica della citazione del terzo effettuata dalla convenuta CP_5 [...]
su istanza del legale dell'ATI opposta, dichiarava la contumacia Controparte_17
della terza chiamata CP_5
Il legale dell'opponente rappresentava al Tribunale di non aver provveduto alla citazione del terzo Arch. nel termine allo stesso assegnato dal precedente Giudicante Persona_4
assegnatario del fascicolo. Chiedeva, pertanto, di poter esser rimessa nei termini per esegui- re nuova notifica della citazione al citato terzo o, in subordine, affinché il Giudice provve- desse ad ordinare ex art. 107 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'arch. anche tenuto conto del fatto lo stesso risultava parte costituita nel procedimento per Pt_4
ATP in tal momento ancora pendente tra le stesse parti dinanzi all'intestato Tribunale
(Dott.ssa Marino) e radicato al n. R.G. 1463/2022.
L'opponente formulava altresì istanza ex art. 295 c.p.c. di sospensione del procedimento in attesa della definizione del procedimento di ATP. Parte opposta si dichiarava remissiva sull'istanza iussu iudicis e si opponeva all'istanza immotivata di remissione in termini per la notifica della citazione al terzo Arch. Rilevava, peraltro, l'insussistenza Persona_4 dei presupposti di cui all'istanza ex art. 295 c.p.c. ed insisteva nella istanza ex art. 648 c.p.c. come formulata nei propri scritti difensivi.
13 A scioglimento della riserva assunta in tale udienza, lo scrivente Giudicante, “Ritenuta
l'insussistenza dei presupposti per la richiesta remissione in termini ai fini del-la notifica della chiamata in causa del terzo Arch. da parte dell'opponente non avendo Pt_4 quest'ultimo provato di essere incorso in decadenza per causa ad esso non imputabile;
ri- tenuta l'insussistenza dei presupposti in ordine alla richiesta di integrazione del contraddit- torio iussu iudicis ex art 107 c.p.c. in mancanza di litisconsorzio necessario e tenuto conto di esigenze di speditezza del processo;
ritenuta l'insussistenza dei presupposti per accorda- re la richiesta sospensione ex art. 295 c.p.c. atteso l'insussistenza di pregiudizialità giuri- dica tra il presente contenzioso e quello di cui al procedimento per accertamento tecnico preventivo radicato dinanzi all'intestato Tribunale con R.G. 1463/2022; ritenuta
l'insussistenza dei presupposti per la concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecu- torietà del decreto ingiuntivo opposto atteso che nel certificato attestante l'avvenuta ulti- mazione lavori e nel certificato di regolare esecuzione delle opere risulta l'apposizione di riserve da parte della Committente oltre che l'indicazione da parte dello stesso Direttore dei Lavori di vizi e tenuto conto dell'espresso dato letterale dell'art. 5 del contratto di ap- palto intercorso tra le parti”, rigettava le istanze e concedeva alle parti i termini per memo- rie istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. con rinvio all'udienza del 20 giugno 2024 per la prosecuzione del processo.
Con comparsa di costituzione tardivamente depositata (14 giugno 2024) si costituiva in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_5
conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, G.U.,
Sulla domanda principale svolta dalla attrice opponente Parte_8 nei confronti dell'
[...] Controparte_18 CP_3
[...]
Respingere la domanda attrice poiché infondata in fatto e diritto per quanto evidenziato nella comparsa di costituzione depositata nell'interesse della convenuta opposta
[...]
capogruppo dell' costituita con le Controparte_19 CP_2 Controparte_20
e Con vittoria delle spese anche del procedimento di ATP.
[...] CP_3
14 Sulla richiesta di manleva svolta da parte della Società Controparte_1 capogruppo dell' costituita con e nei confronti di CP_2 Controparte_7 CP_3 [...]
CP_21
In via preliminare
Dichiarare l'improponibilità della domanda di indennizzo in presenza di clausola compro- missoria per l'accertamento del danno di cui all'art. 7 delle C.G.A.
In tesi
Dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza decennale postu- ma n. 164875393 poiché gli asseriti vizi e difformità lamentate dalla Società attrice non rientrano fra quelli oggetto di garanzia assicurativa e per l'effetto respingere la domanda di manleva avanzata nei confronti di . Vittoria di spese ed onorari del pre- CP_5
sente giudizio.
In ipotesi denegata
Nella denegata ipotesi che dovesse essere ritenuta operante la garanzia assicurativa, di- chiarare obbligata , esclusa ogni ipotesi di solidarietà con eventuali altri CP_5 chiamati in causa, a manlevare l' nei limiti delle garanzie assicurative e previa Parte_9 detrazione degli scoperti e franchigie stabiliti”.
All'udienza del 20 giugno 2024, lo scrivente Giudicante, “ritenuta la necessità di acquisire il fascicolo d'ufficio di cui al procedimento ATP svoltosi dinanzi all'intestato Tribunale
(R.G. 1463/2022), ritenuta l'inammissibilità, superfluità e comunque irrilevanza delle pro- ve orali articolate da parte opponente in sede di 2° memoria atteso che i capitoli 1-2 atten- gono a circostanze fattuali non oggetto di tempestiva allegazione in sede di primo scritto difensivo, il capitolo 3 oltre che a condividere la criticità di cui sopra è anche relativo a fatti comprovabili documentalmente, il capitolo 4 è generico e valutativo, i capitoli 5-7 so- no documentali;
ritenuta l'inammissibilità, superfluità e comunque irrilevanza delle prove orali articolate da parte opposta in sede di 2° memoria integrativa atteso che i capitoli 1 e
3 sono documentali ed il capitolo 2 è valutativo;
ritenuto che
le istanze di TU articolate dal- le parti sono inammissibili perché esplorative nonché superflue anche alla luce della disposta acquisizione dell'elaborato peritale di cui al procedimento per ATP (R.G. 1463/2022)” dispo- neva l'acquisizione a cura della Cancelleria del fascicolo d'ufficio (comprensivo dell'elaborato peritale e relativi allegati) relativo al procedimento di istruzione preventiva
15 ex art. 696 bis c.p.c. svoltosi dinanzi all'intestato Tribunale, recante R.G. 1463/2022; riget- tava le restanti istanze istruttorie articolate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la deci- sione, fissava l'udienza del 16 gennaio 2025 ore 8.30 per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva, quindi, istruita documentalmente e mediante formale acquisizione della
TU disposta nel citato procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. e all'udienza del 16 gennaio 2025, sostituita mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 comma 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e tratteneva la causa in decisione1. 1 Per completezza, si dà atto che nel corpo dell'ordinanza de qua, lo scrivente Giudicante così provvedeva sul- la richiesta di sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c. formulata da parte opponente in sede di note scritte:
“lette ed integralmente richiamate le note scritte depositate dalle parti;
con riferimento alla richiesta di so- spensione ex art. 295 c.p.c. del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento recante R.G. 2141/2024 pendente dinanzi all'intestato Tribunale e dinanzi ad altro magistrato persona fisica (Dott. Orlando) si precisa quanto segue;
se si può convenire con parte opponente RESIDENCE PODERE IL nella parte in cui Parte_3 correttamente dà atto dell'insussistenza dei presupposti per procedere alla riunione ex artt. 273-274 c.p.c. delle due cause in ragione dello stato dei due procedimenti (per essere il presente giudizio, introdotto peral- tro con rito pre Riforma Cartabia, pervenuto a maturazione per la decisione tant'è che l'odierno incombente processuale è la precisazione delle conclusioni e per essere il procedimento R.G. 2141/2024, introdotto con rito post Riforma Cartabia, ancora in fase antecedente allo svolgimento della prima udienza ex art. 183
c.p.c.), non può, per contro, essere accolta la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente processo (che presenta connessione oggettiva e parziale connessione soggettiva con l'altro processo pendente di fronte al dott. Orlando) avanzata da parte opponente;
ed invero, la sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha sì lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, ma può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa, con efficacia di giudicato, una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra con- troversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico;
ciò si verifica quando la decisione del pro- cesso dipenda dall'esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata non sembra superfluo rammen- tare che la norma processuale, nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio, quando la decisione di- penda dalla definizione di altra causa, allude a un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e dunque, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non a un mero collegamento fra diverse statuizioni per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, ma a un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, pe- nale o amministrativo), oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile ante- cedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospende- re, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti (Cass., 6844/2012; Cass. 17235/2014; da ul- timo, in motivazione Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 32996 del 28/11/2023, RV. 669642-01); in altri termini, per disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. è necessario un rapporto di pregiudizialità giu- ridica, che ricorre soltanto quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dell'altra il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato;
ciò premesso ad avviso dello scrivente Giudicante tra il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
(R.G. 3139/2022) ed il giudizio pendente dinanzi al dott. Orlando (R.G.2141/2024 – giudizio di merito suc- cessivo all'espletamento dell'ATP ex art. 696 bis c.p.c. ed in cui l'odierna parte opponente RESIDENCE IL
16 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'opposizione a d.i. e la domanda riconvenzionale ivi articolata merita parziale accogli- mento nei limiti della seguente motivazione che segue.
La domanda riconvenzionale articolata da parte opposta merita invece reiezione.
Infine, la domanda di manleva formulata dall'ATI opposta merita accoglimento.
1.1.In via preliminare, anche in questa sede, si conferma il rigetto dell'istanza formulata dall'opponente volta ad ottenere la riconvocazione a chiarimenti del TU.
Ed invero, atteso che è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice l'opzione di acco- gliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza quando risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine ri- chiesta (vds in tal senso Cass. Civ. Sez. III, 15.7.2011 n 15666), va dato atto che, nel caso di specie, sulla base degli atti prodotti dalle parti e all'esito della espletata TU, la richiesta
ha convenuto, oltre all'ATI odierna parte opposta e la sua compagnia assicurativa Parte_3 CP_22
anche il Direttore dei Lavori Arch. per accertare gli inadempimenti contrattuali con re-
[...] Persona_3 lative pretese risarcitorie rispetto al medesimo contratto di appalto per la realizzazione di residenza turistica alberghiera nel Comune di Rosignano M.mo, Loc. Vada, Stradone del Lupo) non sussiste un nesso di pregiu- dizialità tecnico giuridica ma al più pregiudizialità logica;
in altri termini, l'accertamento della responsabilità del Direttore dei Lavori (che non è parte nel pre- Pt_4 sente procedimento) non riveste un indispensabile antecedente logico-giuridico per la definizione della pre- sente opposizione a decreto ingiuntivo ad ogni modo, anche laddove si volesse ravvisare il nesso di pregiudizialità tecnico giuridica – impregiudica- ta ovviamente ogni diversa valutazione sul punto da parte del Giudice assegnatario del fascicolo RG.
2141/2024 – si evidenzia che non sussisterebbero comunque un presupposto per disporre da parte di questo Giudice la richiesta sospensione ex art. 295 c.p.c.; ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legit- timità, ai fini dell'applicabilità dell'art. 295 c.p.c. è richiesto che i due giudizi si svolgano tra le stesse parti e coinvolgere le stesse parti (Cass., 6844/2012; Cass. 17235/2014; da ultimo, in motivazione Cass. Sez. 1, Or- dinanza n. 32996 del 28/11/2023, RV. 669642-01), in ragione della influenza che la decisione assunta nel giudizio che ha connotazioni di pregiudizialità deve assumere nel giudizio sospeso;
l'orientamento giurispru- denziale (Cassazione civile sez. II, 18/02/2008, n.3936) citato nelle note d'udienza da
[...]
e che, a suo avviso, consentirebbe la deroga alla regola della necessario svolgimento Parte_3 tra i due giudizi tra le stesse parti non conduce alle auspicate conclusioni di parte opponente atteso che l'unico correttivo previsto a tale regola ricorre nel solo caso in cui, ferma la necessità della presenza in en- trambi i giudizi delle stesse parti, in quello sospeso ve ne sia anche un'altra ed il titolo dedotto come legitti- mante all'azione sia oggetto del giudizio pregiudiziale(Cass. 3936/2008); considerato che, ferma la presenza sia nel presente procedimento (in fase di precisazione delle conclusioni) che in quello pendente dinanzi al dott. Orlando (RG.G. 2141/2024) della committente , dell' Parte_3 [...]
e della compagnia assicurativa dell'ATI, nel presente procedimento Controparte_23 (di cui parte opponente chiede la sospensione ex art. 295 c.p.c.) non è parte né l'arch. né la di lui Pt_4 compagnia assicurativa e che, pertanto, stando al citato orientamento della Suprema Corte non potrà essere il presente procedimento quello eventualmente oggetto di sospensione necessaria;
ribadito quanto alla ri- chiesta di integrazione del contraddittorio ex art. 107 c.p.c. dell'arch. quanto già espresso a suo Pt_4 tempo con ordinanza del 22 febbraio 2024”.
17 di convocazione del TU Ing. appare superflua e rischierebbe di tradursi in un in- Per_2
giustificato prolungamento della ragionevole durata del processo.
1.2 Quanto alle istanze istruttorie formulate sia da parte opponente che da parte opposta, stante il richiamo generico ai precedenti scritti difensivi, devono intendersi parimenti rinun- ciate.
Ed invero, all'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la difesa della committente opponente ha così concluso: “ammettersi prove per testi come capi- tolate ed elencate in sede di memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2, c.p.c.” mentre la difesa della ditta esecutrice dei lavori opposta ha così concluso: “in via istruttoria, a titolo cautelativo, si insiste nelle istanze istruttorie di cui alla seconda memoria ex art.183, sesto comma, c.p.c. datata 23.4.24”.
Tali formule sono eccessivamente generiche per la individuazione dei mezzi effettivamente e realmente insistiti (cfr., in motivazione, Corte d'Appello di Firenze, Terza Sezione Civile,
n. 1578 del 22.7.2022). Trova dunque applicazione, a sfavore sia dell'opponente che dell'opposta, il seguente principio: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusio- ni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impu- gnazione” (cfr Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv 645492 – 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv 605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534; da ultimo Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022).
1.3 Quanto alla richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del pro- cedimento successivamente iscritto dall'opponente dinanzi all'intestato Tribunale (G.I. Dott.
Massimo Orlando – R.G. 2141/2024) nonché alla richiesta di chiamata in causa iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. del D.L. Arch. avanzata dalla Committente opponente si rinvia integral- Pt_4 mente sia all'ordinanza emessa in data 22 febbraio 2024 che all'ordinanza del 16 gennaio 2025.
2. Sempre in via preliminare è appena il caso di inquadrare le domande spiegate dalle parti.
La presente causa, come esposto nella ricostruzione processuale, origina dal ricorso monito-
Contr rio depositato dall' odierna opposta) esecutrice delle opere relative al contatto di appal-
18 to in atti sottoscritto tra le parti l'11 gennaio 2019 ed attinenti alla realizzazione di una resi- denza turistica alberghiera.
L'opposta, in virtù del disposto di cui all'art. 5 del contratto d'appalto che oggi ci occupa, ha chiesto emettersi d.i. avente ad oggetto le somme (trattenute a garanzia ad ogni SAL nel- la misura del 10%) ed oggetto di svincolo all'esito dell'emissione da parte del Direttore dei
Lavori Arch. del Certificato di ultimazione lavori (emesso il 1° giugno 2021 Persona_4
-all. 6 parte opponente) e del Certificato di regolare esecuzione di lavori (emesso il 4 feb- braio 2022 – all. 7 parte opponente).
Con l'opposizione a d.i., la committente Parte_3 oltre a dare atto dell'insussistenza dei presupposti per la concessione del d.i. opposto stante la puntuale riserva apposta dalla committenza, ha introdotto il tema principale del presente contenzioso: la responsabilità contrattuale della ditta esecutrice nell'esecuzione delle opere affidate soprattutto in relazione ai danni connessi all'errore di quota di imposta delle fonda- zioni (che hanno condotto all'allagamento di alcuni alloggi nell'ottobre 2019) nonché ai danni relativi al ritardo della consegna delle opere.
Va detto che parte opponente inizialmente ha spiegato la domanda nei confronti sia della
ATI esecutrice dei lavori sia nei confronti del Progettista nonché Direttore di Lavori Arch. chiedendo la condanna in solido di entrambi al ristoro dei danni subiti e su- Persona_4
bendi.
Tuttavia, non avendo l'opponente – per quanto a ciò autorizzata dal precedente Giudicante
– provveduto alla citazione in causa del citato Progettista e D.L., la Committente ha nel cor- so del giudizio raddrizzato il “tiro” incentrando le sue difese e doglianze nonché rassegnan- do le conclusioni nei confronti della sola odierna ditta (capogruppo mandataria CP_10
Contr dell' così da imporre allo scrivente Giudicante – anche tenuto conto degli esiti cui è pervenuta medio tempore la TU disposta nel “parallelo” giudizio di accertamento tecnico preventivo svolto tra le medesime parti (nonché nei confronti del Progettista e CP_24
e della di lui compagnia assicurativa) dinanzi all'intestato Tribunale e recante R.G.
[...]
1463/2022 – di procedere in questa sede all'accertamento e ripartizione delle rispettive quo- te di responsabilità dei soggetti involti nell'appalto per cui è causa al fine di pervenire alla condanna della ditta appaltatrice unicamente per le conseguenze dannose derivanti da con- dotte dell'ATI a cui è stata riconosciuta efficienza causale.
19 Il Tribunale non ignora l'orientamento secondo cui in tema di contratto di appalto, il vinco- lo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui ri- spettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 cod. civ., il quale, an- che se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass., Sez. II,
27/08/2012, n. 14650; Cass., Sez. II, 23/07/2013, n. 17874; Cass., Sez. III, 31/05/2006, n.
12995). Tuttavia, è altresì noto che la responsabilità solidale dell'appaltatore e del progetti- sta e direttore dei lavori per l'intero danno arrecato al committente, ricavabile dal combina- to disposto degli artt. 2055, 1° comma, e 1292 cod. civ., obbliga il Giudice, quando sia stata a tal fine formulata apposita domanda, all'accertamento e all'attribuzione delle rispettive quote di ripartizione della colpa, potendosi applicare il criterio sussidiario della parità delle cause, di cui all'ultimo comma dello stesso art. 2055 (il quale prevede che “nel dubbio le singole colpe si presumono uguali”), solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali e residui perciò una situazione di dubbio oggettivo e reale (Cass., ord.
22672/2017).
In conclusione, qualificata la domanda dell'opponente come volta a far valere in questa se- de, tramite la citata domanda riconvenzionale, la responsabilità della sola ATI opposta e ri- tenuto, pertanto, che la Committente ha in sede di precisazione delle conclusioni, azionato una responsabilità parziaria della sola appaltatrice opposta, si avrà riguardo all'accertamento dei soli apporti causali in merito all'evento dannoso verificatosi (errore di quota di imposta delle fondazioni e danno da ritardo come previsto da apposita penale con- trattuale) riferibili alla ATI opposta.
3. Ciò premesso, la perizia redatta dal TU Ing. nell'ambito del giudizio di accer- Per_2
tamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. 1463/2022), ritualmente acquisita agli atti del presente giudizio e sulla quale le parti hanno potuto formulare sia in tale sede che nel presente giudizio osservazioni critiche e/o adesive, può porsi a fondamento, per quanto di ragione, della presente decisione.
Con riferimento ai danni verificatisi nell'ottobre 2019 (segnatamente 31 ottobre 2019) agli alloggi del compendio immobiliare dell'opponente (allagamento dei locali con ammalora-
20 mento della mobilia ivi contenuta), può dirsi provato sia l'accadimento, sia la sussistenza dei pregiudizi lamentati dalla committente sia l'entità dei danni dalla stessa patiti (e docu- mentati da apposita fattura – segnatamente fattura elettronica di acquisto dei beni de quibus
Contr da parte della “BERNI SRL”), sia la realizzazione da parte dell' di un intervento di messa in sicurezza idraulica a riparazione degli stessi (id est, la installazione di appositi ca- nali di regimazione delle acque;
segnatamente canaletta/griglia di scolo dell'acqua piovana realizzata sul prato antistante gli immobili oggetto di allagamento nonché all'interno dei giardini di pertinenza dei singoli alloggi – cfr. compendio fotografico di cui alle pagg. 48 –
51 dell'elaborato peritale).
Per contro, con riferimento al successivo episodio di allagamento verificatosi il 17 aprile
2024 si evidenzia sia la tardività che la genericità delle relative allegazioni della committen- te anche tenuto conto della contestazione del compendio fotografico (doc. 15) attoreo da parte dell'ATI opposta.
Il tutto, non obliterando il fatto che il TU Ing. , ha dato atto dell'insussistenza di Per_2
“evidenze documentali o fotografiche che evidenzino chiaramente che successivamente all'installazione delle canaline di intercettazione delle acque piovane, installate nella zona prospiciente agli alloggi documentati come allagati, vi sia stato un altro allagamento” (cfr. pag. 47 elaborato peritale).
La domanda risarcitoria in parte qua (danni relativi all'episodio di allagamento del 17 apri- le 2024) è pertanto infondata e sprovvista di prova.
Venendo alla disamina dei danni verificatisi nell'ottobre 2019 e che hanno portato all'accertamento del ben più grave errore del difetto di quota di cui si è detto, si deve dare atto che non coglie nel segno la tesi difensiva dell'ATI secondo cui la responsabilità di tale errore e dei conseguenti pregiudizi sia da ascriversi esclusivamente all'errore di progetta- zione del Direttore dei Lavori.
A tal fine, la ditta esecutrice dei lavori richiama una nota dalla stessa emessa in data 27 maggio 2020 (doc. 3 di parte opposta) in cui vi sarebbe un richiamo ad una precedente mis-
Contr siva del 22 marzo 2019 con cui l' vrebbe sottoposto sia alla proprietà committente che alla Direzione Lavori una discrepanza dei piani di quota.
Non avendo il D.L. né la committenza preso posizione sui rilievi critici dell'ATI ed avendo, per contro, il D.L. deciso di mantenere l'ordine di servizio del 4 febbraio 2019, ad avviso di
21 parte opposta, la ditta appaltatrice avrebbe operato quale nudus minister attenendosi scrupo- losamente alle direttive del D.L., unico soggetto, peraltro, in grado di apportare modifiche al Progetto concessionato (cfr. art. 1 contatto di appalto – doc. 1 parte opponente).
Tale tesi, per quanto suggestiva e ben articolata, non è accoglibile atteso che le ditta che compongono l'ATI nel contratto de quo avevano dichiarato: i) di aver attentamente visiona- to gli elaborati grafici e le schede tecniche allegati dalla Committente a corredo del progetto depositato presso il Comune di Rosignano Marittimo al fine dell'attivazione della Confe- renza di Servizi necessaria per ottenere il rilascio del titolo edilizio abilitativo dell'intervento residenza turistica alberghiera nonché di disporre, inter alia, delle capacità tecniche, macchine ed attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione in sicu- rezza ed a regola d'arte delle opere oggetto dell'appalto (art. 2); ii) che i progetti esecutivi ed i documenti allegati al contatto d'appalto erano corretti ed adeguati al fine della realizza- zione dell'intervento oggetto d'appalto (art. 3).
A ciò si aggiunga che se è vero che già dal 22 marzo 2019 (ergo a neanche 3 mesi dall'inizio dei lavori appaltati) la ditta appaltatrice aveva già rilevato una discrepanza dei piani di quota, la stessa avrebbe dovuto arrestare la propria attività in attesa di una formale presa di posizione da parte della Committenza e/o della Direzione Lavori e della autorizza- zione da parte di questi ultimi a “procedere” con le lavorazioni nonostante il segnalato vizio di particolare pregnanza.
Continuando la propria attività, in assenza di tali necessari formali e documentati riscontri,
Contr l' a accettato il rischio del verificarsi delle problematiche che la stessa aveva segnalato alla committenza (id est, l'allagamento dei locali in caso di intense precipitazioni/bombe d'acqua).
Pertanto, lo si anticipa sin da ora, del tutto corretta è la determinazione del TU - che il
Tribunale intende fare propria – secondo cui un concorso causale pari ad 1/3 è da ascriversi alla parte opposta (e per i restanti 2/3 a carico del Progettista e Direttore dei Lavori).
Il TU, con metodo meticoloso, previa effettuazione di svariati sopralluoghi presso il com- pendio immobiliare che ci occupa nonché tramite accurati rilievi altimetrici eseguiti sull'intera zona di interesse da un esperto tecnico a ciò autorizzato dal Tribunale, ha per- messo di rilevare il grave difetto di imposta del fabbricato che oggi ci occupa.
22 Va detto che il TU, nel pervenire ai risultati di cui si darà conto, ha previamente provve- duto ad una accurata disamina sia del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. introdotto dall'odierna opponente (il cui contenuto è di fatto sovrapponibile a quello di cui alla opposizione a d.i. per la parte relativa alla domanda riconvenzionale formulata dalla committente) e della con- sulenza tecnica di parte a firma dell'Ing. CP_25
La verificazione dell'allagamento dell'ottobre 2019, oltre a non essere, di fatto, contestato dall'opposta stessa, è risultato provato i) da apposito compendio fotografico (richiamato nella perizia a pagg. 34 e ss.), ii) dalla già citata fattura della BERNI SRL dell'importo di €
16.120,47 (IVA inclusa) avente ad oggetto i ripristini della mobilia danneggiata nonché iii) dal verbale di primo sopralluogo del 23 luglio 2021 della società GSA SRL inviata dalla compagnia assicurativa Ed invero, in tale verbale si attesta la verificazione di ta- CP_5
le evento dannoso e la sussistenza di danni alla muratura ed alla mobilia nonché
l'emersione di “varie problematiche riportate nel verbale di chiusura lavori firmato dalle parti (ATI, Arch. ”. Persona_3 Parte_3
Proprio con riferimento a tale ultimo documento, si deve date atto che nel Certificato di
Ultimazione dei Lavori del 1° giugno 2021 (doc. 6 parte opponente), il D.L. nel dare atto che i lavori erano terminati il 17 maggio 2021 e nel certificare, altresì, che il cantiere era stato terminato con 766 giorni di ritardo rispetto alla hall e con 717 giorni di ritardo rispetto alle unità abitative, attestava in apposito “allegato” 1 (ove venivano riportati alcuni “vizi e difetti, la mancanza di alcune parti d'opera, ed alcuni danni a beni materiali avvenuti du- rante la realizzazione” delle opere;
vizi che comunque non impedivano di definire come
“non terminati i lavori, ma soltanto di certificare come l'opera conclusa” fosse “interessata da vizi e difetti, danni e da alcune lavorazioni o forniture mancanti”) il danneggiamento della mobilia causato dall'allagamento oltre che la riconducibilità eziologica del predetto al- lagamento al rilevato difetto di quota di imposta del fabbricato:
23 Appurata, dunque, la sussistenza dell'allagamento nell'ottobre 2019 dei locali dedicati agli alloggi e la sussistenza dei danni agli arredi ivi collocati, il TU ha, poi, analiticamente de- scritto il funzionamento delle canaline di intercettazione dell'acqua piovana installate, su ri- chiesta della committenza, dall'ATI opposta.
Previa effettuazione di verifiche sulla funzionalità del deflusso dell'acqua nella canalina principale verso lo scarico, il TU con condivisibili valutazioni, ha ritenuto la natura non definitivamente risolutiva del rimedio adottato: “con la conformazione del terreno in contropendenza verso gli alloggi con il solo posizionamento della canalina non si possa avere certezza del suo perfetto funzionamento in caso di bombe d'acqua importanti ed il non allagamento degli alloggi” (pag. 52 perizia).
Il TU, come anticipato, previo accurato rilievo altimetrico di tutto il lotto oggetto di causa, ha avuto modo di rilevare con precisione le quote del terreno in modo da poterle comparare con il rilievo depositato in atti del Comune di Rosignano Marittimo nella pratica del per- messo a costruire e nelle successive integrazioni e pratiche edilizie depositate.
L'ausiliario ha così potuto chiaramente accertare che “le quote della soglia di ingresso di un alloggio oggetto di allagamento” sono risultate pari a -0.48 m rispetto allo 0.00 preso a riferimento, “e la quota dell'estradosso della fondazione, valutata a mezzo saggio eseguito in loco, è risultata pari a -0.81m, sempre rispetto allo 0.00. Inoltre, come si evince dal ri-
24 lievo eseguito, la quota del terreno antistante gli alloggi, in zona limitrofa alle soglie di in- gresso varia tra - 0.48 e - 0.51 m” (pag. 69 elaborato peritale).
Anche facendo riferimento ad altri punti (es. quote indicate per la strada pubblica) il TU ha potuto rilevare che “comunque il piano quotato allegato al progetto architettonico risul- ta non coerente nelle quote con quanto rilevato con accurato rilievo strumentale dall'ausiliario del TU”.
Avuto riguardo alle “tavole strutturali delle fondazioni” il TU ha dato atto che il riferi- mento alle quote è indicato in una sola delle tavole strutturali (segnatamente, quella relativa alla sezione dell'ascensore) laddove nelle altre tavole delle fondazioni non si evincerebbe il riferimento alle quote di imposta delle fondazioni e, in generale, alle quote da rispettare.
Il TU ha analizzato anche le tavole architettoniche relative al permesso di costruire (ove, in una sezione risulta evidenziata la quota 0.00 indicata come quota della pavimentazione interna finita).
L'ausiliario ha richiamato, poi, quanto già sopra evidenziato dal D.L. nel certificato di ulti- mazione lavori in punto di difetto di quota di imposta di parte dei fabbricati realizzati:
Il TU, alla luce della piana disamina della documentazione in atti prodotta dalle parti non- ché alla luce dell'accertamento personalmente effettuato tramite confronto tra lo stato di progetto concessionato e quanto rilevato strumentalmente dal suo ausiliario, ha potuto dare atto della effettiva sussistenza di un difetto di quota di imposta;
difetto di quota che con ri- ferimento alla pavimentazione interna di uno degli alloggi colpiti dall'allagamento dell'ottobre 2019 si è attestato su circa 48-50 cm di dislivello rispetto allo 0.00 metri indica-
25 to nelle tavole di progetto (cfr. pag. 83 perizia “si conferma che la quota di imposta errata è un fatto verificato mediante rilievo strumentale eseguito dall'ausiliario del TU e confron- to con progetto concessionato”).
Si consideri che anche nel Certificato di regolare esecuzione (CER del 4.2.2022 – doc. 7 opponente – firmato con riserva da parte della Committente: “Si provvede, in qualità di proprietario - committente le opere di cui al contratto d'appalto in data 11/01/2019, alla sottoscrizione del presente certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal Diretto- re dei Lavori, per accettazione con riserva in ordine ai vizi permanenti (in primo rilievo
l'errata quota d'imposta del fabbricato) e non, all'incompletezza di alcune lavorazioni, ai gravi ritardi nello svolgimento, nell'effettuazione e nell'ultimazione delle opere oggetto del contratto, alle conseguenze dannose tutte che rispetto a quanto qui esposto ne sono deriva- te e/o ne deriveranno, ed, infine, ad eventuali ulteriori vizi occulti che si dovessero venire a manifestare e che saranno oggetto di eventuale denunzia / contestazione nei termini di leg- ge”) il D.L. aveva modo di attestare la commissione, in sede di esecuzione dei lavori, di
“errori di stacco delle quote rispetto al progetto concessionato” che avevano generato l'allagamento degli alloggi ed aveva attribuito tale errore all'ATI.
Si ritiene, tuttavia, condivisibile quanto affermato e valutato dal TU in sede di operazioni peritali sulla corretta individuazione sia delle cause del dedotto vizio (difetto di quota di imposta con andamento del terreno con pendenze verso gli alloggi della committente) sia della ripartizione delle relative responsabilità.
Ed invero, il TU, con ampia, congrua e logica motivazione, ha riferito che “i fabbricati in- teressati dalla differente quota di imposta (come da rilievi circa 48 cm più bassi rispetto a quanto previsto in progetto - si vedano sezione strutturale e sezione architettonica prece- dentemente riportate), siano stati realizzati a tale quota a causa di più problematiche, in quanto, secondo lo scrivente, l'impresa esecutrice non ha impostato il fabbricato tenendo conto della quota 0.00 m indicata nella planimetria di progetto, ma, probabilmente, secon- do lo scrivente, semplicemente realizzando rispetto alla quota esterna del terreno, ritenen- do che la quota 0.00 m fosse quella del terreno (come sostanzialmente risulterebbe dalla planimetria dello stato attuale allegata al permesso a costruire ndr), di contro, a giudizio dello scrivente, la tavola di progetto relativa allo stato attuale, non risulta accurata nelle quote e queste non trovano riscontro nel rilievo eseguito dall'ausiliario del TU, come evi-
26 dente nel confronto tra i rilievi eseguiti dall'ausiliario del TU e le tavole allegate al pro- getto concessionato”.
A giudizio del TU – giudizio integralmente fatto proprio dallo scrivente Giudicante stante la logicità e correttezza dell'apparato motivazionale posto a suo fondamento e corroborato dai rilievi altimetrici dallo stesso effettuati - l'impresa esecutrice dei lavori, “qualora aves- se avuto un dubbio, avrebbe dovuto richiedere spiegazione alla DL e non proseguire nel commettere l'errore di imposta, come d'altra parte la DL avrebbe dovuto (...) sovrainten- dere al momento più importante, secondo lo scrivente, della realizzazione di un fabbricato, ovvero la definizione della corretta quota di imposta delle fondazioni” (cfr. pag. 85 perizia).
Più cause sono, dunque, da individuarsi nell'errore di quota di imposta delle fondazioni: 1) la mancata corretta indicazione da parte della Direzione dei Lavori della quota di imposta unitamente alla di lei mancata supervisione dei lavori in tale fondamentale momento di rea- lizzazione del fabbricato;
2) la mancata esecuzione di rilievi strumentali di verifica da parte della impresa esecutrice dei lavori al fine dell'impostazione delle fondazioni.
Conseguentemente, come ha correttamente rilevato il TU, va individuata una “correspon- sabilità da parte della ditta appaltatrice, DL e progettista” con riferimento all'errore di quota di imposta delle fondazioni (e di conseguenza, del piano finito degli alloggi).
Ed invero, per come ha potuto puntualmente verificare il TU nel piano quotato facente parte del progetto concessionato e delle integrazioni, le quote relative dello stato attuale non rispecchiano di fatto le quote evidenziate dai rilievi eseguiti dall'ausiliario.
Il D.L. avrebbe, quindi, dovuto controllare che le quote di imposta delle fondazioni, e di conseguenza quelle del piano finito, fossero coerenti con quanto progettato, verificando che il piano pavimento corrispondesse al punto 0.00 indicato in progetto.
L'impresa esecutrice avrebbe dovuto verificare strumentalmente la coerenza della quota
0.00 indicata nelle sezioni strutturale ed architettonica ed avrebbe dovuto confrontarsi ade- guatamente con progettista e DL. (cfr. pag. 97 perizia).
Il TU ha così fatto correttamente discendere una ripartizione del costo dei ripristini dovuti all'allagamento dell'ottobre 2019 (imputati dal D.L. stesso all'errore di quota di imposta delle fondazioni) nella misura paritaria di 1/3 a carico dell'odierna parte opposta ATI;
1/3 a carico del progettista ed 1/3 a carico del D.L.
27 L'ausiliario, dopo aver puntualmente accertato l'errore di quota (errore che ha “comportato che il piano di calpestio degli alloggi si trovasse a quota - 0.48 m circa rispetto allo 0.00 m indicato nel piano quotato di progetto, nella sezione allegata al permesso a costruire e nel- la sezione strutturale del vano ascensore, come rilevato strumentalmente dall'ausiliario del
TU” cfr. pag. 101 perizia;
“Lo scrivente ritiene inoltre che l'errore di quota nella realiz- zazione degli alloggi abbia generato una pendenza del terreno verso gli alloggi, la quale inevitabilmente, mette, secondo lo scrivente, a rischio di allagamento gli alloggi stessi in caso di bombe d'acqua” cfr. pag.103 perizia), ha dato atto che per “regolarizzare” tale si- tuazione è stata presentata una pratica paesaggistica dal DL e Progettista Arch. Pt_4
Il TU ha, peraltro, individuato una soluzione che potrebbe definirsi definitivamente ri- solutiva delle problematiche di allagamento.
Se è vero che la canalina realizzata dall'ATI risulta un presidio molto importante al fine di scongiurare gli allagamenti degli alloggi in caso di bombe d'acqua, la stessa non sarebbe comunque sufficiente per risolvere definitivamente la predetta problematica.
Non risultando attuabile una modifica della quota degli alloggi (se non a prezzo della demo- lizione dei fabbricati), potrebbe modificarsi la pendenza del terreno abbassando la quota della canalina di intercettazione in modo da poter modellare il terreno con pendenza dagli alloggi verso la canalina stessa: “il terreno antistante gli alloggi dovrebbe essere rimodella- to in modo da creare una pendenza verso la canalina di intercettazione, la quale dovrebbe essere abbassata e maggiorata nelle dimensioni, secondo apposita progettazione idraulica, per consentire di creare una pendenza dagli alloggi verso la canalina. Rimodellando il ter- reno pertanto la canalina si verrebbe a trovare, abbassandola di quota, in un compluvio che porterebbe allo scarico le acque provenienti dagli alloggi e dal terreno limitrofo, da qua la necessità, secondo lo scrivente, di installazione di canalina maggiorata secondo progettazione idraulica” (cfr. pag. 105 perizia).
I costi di tale rimedio sono da ripartirsi equamente ed in pari misura tra la Direzione Lavori, il Progettista e l'ATI.
Venendo ad una quantificazione dei danni accertati e patiti dall'odierna opponente si preci- sa quanto segue.
Con riferimento alla c.d. “Stima economica del danno subito per i vizi permanenti sul fab- bricato causati da errori tecnici/costruttivi (quota d'imposta errata)”, il TU ha avuto mo-
28 do di prendere in considerazione – diversamente da quanto dedotto dall'opponente in sede di comparsa conclusionale (da cui l'invocata e rigettata richiesta di convocazione a chiari- menti) – anche il danno prodotto a livello “estetico” dalle presenza delle canaline installate
(canaline, peraltro, che a giudizio del TU dovranno rimanere anche in futuro, per quanto a quota più bassa e con aumento di misura secondo apposito progetto idraulico, previa risa- gomatura del terreno per favorire l'afflusso delle acque verso le canaline stesse).
Ed invero, tale danno (opera chiaramente percepibile in loco e consistente nell'eventuale costo necessario alla rimozione della canalina) “estetico” dovuto “alla presenza della cana- lina in acciaio (indubbiamente visibile, ma potenzialmente più “mascherabile” anche me- diante pitturazione di colore verde ad esempio)” possa essere congruamente valutato e li- quidato utilizzando il parametro adottato dal TU, vale a dire “nel 1.5% del costo immobile stimato in € 1.961.964,60, ovvero in € 29.429,46 IVA 10% esclusa”.
A tale danno vanno aggiunti i costi per l'effettuazione della risagomatura del terreno – sti- mati congruamente dal TU in € 50.000,00 + IVA 10% - ed il danno per la necessità di va- riante di consistenza finale con riferimento al fabbricato/lotto realizzato– stimati congrua- mente dal TU in € 27.938,62 – ed il danno da mancato affitto dei 15 alloggi per il periodo di esecuzione di tali lavori;
periodo quest'ultimo stimato prudenzialmente in giorni 30 e per l'importo complessivo di € 40.909,05 + IVA 10% (€ 2.727,272 + IVA x n° 15 alloggi).
Quanto ai danni relativi alla redazione della nuova variante progettuale per i realizzandi nuovi lotti funzionali a causa della rettifica delle differenze di quota rispetto al progetto ge- nerale approvato, il TU ha stimato tale costo in € 122.129,09 + IVA.
Tuttavia, diversamente da quanto statuito dal TU, sul punto si ritengono condivisibili ed Contr accoglibili le eccezioni difensive dell' opposta (corroborate dagli allegati 14 e 15) se- condo cui le costruzioni sugli altri lotti, e quindi anche quella sul lotto n.2, non sono a tutt'oggi neanche cominciate, a distanza di oltre tre anni dalla certificata ultimazione dei la- vori, a causa di problematiche relative alla mancanza dei permessi a costruire e per diverse scelte commerciali operate dalla Committenza come, del resto, affermato dal
29 D.L./Progettista, incaricato anche di progettare la nuova variante relativa agli altri lotti non oggetto di contratto con l'ATI.
Pertanto, non trova accoglimento la voce risarcitoria indicata dal TU sub specie di danni relativi alla redazione della nuova variante progettuale per i realizzandi nuovi lotti funzio- nali.
Per contro, del tutto correttamente il TU non ha provveduto alla stima del danno da man- cato incasso relativo al blocco ristorante non realizzato ed al mancato incasso sulle locazio- ni delle unità abitative non realizzate.
E ciò, sia perché la relativa stima non era parte dell'originario quesito posto dal Giudicante nel relativo procedimento ATP, sia – ed a fortiori – perché non si può ravvisare, diversa- mente da quanto allegato dall'opponente, alcun nesso causale tra il difetto di quota e la mancata edificazione/realizzazione degli altri lotti.
Anzi, come ha puntualmente affermato parte opposta, proprio la circostanza che l'opponente non sia in possesso di un regolare permesso a costruire per gli altri lotti (unità abitative non realizzate e blocco ristorante non realizzato), esclude in radice la sussistenza di un danno ri- sarcibile.
In conclusione, l'odierna committente opponente ha un credito – al netto di ogni valutazio- ne sulle penali richieste anche in questa sede – nei confronti dell'ATI nonché del DL e del
Progettista per € € 161.490,63.
Tale importo è così composto: € 13.213,50 + IVA (danni alla mobilia occorsi nell'allagamento dell'ottobre 2019 come da fattura in atti) + € 29.429,46 (danno estetico canaline) + € 50.000,00 (risagomatura del terreno e risoluzione definitiva problematica al- lagamento) + 27.938,62 (costi della variante di consistenza finale con riferimento al fabbri- cato/lotto realizzato) + 40.909,05 (danno da mancato utilizzo di 15 alloggi per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori 30 giorni).
La quota (1/3) da porsi a carico dell'ATI opposta è di € 53.830,21.
Deve a questo punto prendersi in esame l'applicabilità all'odierna opposta delle penali pat- tuite in contratto all'art. 13 che si trascrive: “Per ogni giorno di ritardo dopo la scadenza essenziale come sopra fissata [n.d.r. per la il 12 aprile 2019 e per le unità abitative il CP_26
31 maggio 2019] l'ATI dovrà corrispondere alla Committente una penale giornaliera così configurata: 0,64 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo fino al tren-
30 tesimo; 1,29 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre il trentesi- mo;
2,59 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre il sessantesi- mo”.
Il TU, previa puntuale disamina del diagramma di GANT allegato alla certificazione del
D.L. che riporta nel dettaglio l'andamento dei lavori con spiegazione dei tempi di conclu- sione degli stessi, ha scomposto ogni singolo periodo di esecuzione dei lavori andando, per quanto più attiene ai nostri fini, ad individuare i giorni di ritardo ascrivibili all'ATI ed a fa- vore della Committente (segnatamente n. 37 giorni dal 27.12.2019 al 1.02.2020 tempo tra-
Contr scorso per ripresa lavori da parte di n. 106 giorni dal 6.2.2021 al 1.6.2021 lavori per ultimazione dei lavori relativi ad attivazione cabina e conclusione di tutte le lavora- CP_15
zioni).
Individuati nel numero complessivo di 143 i giorni di ritardo addebitabili all'ATI e vi- sto il disposto di cui all'art.13 del contratto per cui è causa, il TU ha compiutamente illu- strato, con motivazione puntuale ed esente da vizi logici e che il Tribunale ritiene di dover fa propria, che “le penali per il ritardo dei lavori da riconoscere alla Committenza, secon- do quanto emerso dall'analisi degli atti e dell'andamento dei lavori, risultano essere le se- guenti: ((€ 971.000,00 x 0.64)/1000) x 30 = € 18.643,20 + IVA((€ 971.000,00 x 1.29)/1000)
x 30 = € 37.577,70 + IVA ((€ 971.000,00 x 2.59)/1000) x 83 = € 208.735,87 + IVA Ovvero in totale relativamente alle penali : € 264.956,77 + IVA”.
Alla luce anche delle penali applicate e sommando l'importo di € 264.956,77 all'importo di
€ 53.830,21 relativo ai danni complessivamente patiti dall'opponente per l'errore/difetto di quota, si perviene al credito finale di nei confron- Parte_3 ti dell'odierna parte opposta pari ad € 318.786,98 (arrotondato per eccesso ad €
318.790,00).
Tuttavia tale importo è da porsi in compensazione con il credito portato dall'ATI con rife- rimento allo svincolo delle somme alla stessa spettante per l'esecuzione dei lavori affidatili
– pari ad € 103.661,34 (= € 95.580,34 importo indicato dal D.L. nel CRE + € 8.081,00 vale a dire la parte delle spese di cui alla fattura ripristino danni ala mobilia di cui all'allagamento dell'ottobre 2019 non attribuibile all'ATI bensì alla concorrente responsabi- lità del Progettista e Direzione Lavori).
31 Si perviene così alla individuazione del credito finale dell'opponente nei confronti dell'opposta per € 215.128,66.
4. Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall'opposta (reconventio reconventio- nis) ed argomentata sui costi da c.d. fermo cantiere con riferimento ai periodi di sospensio- ne delle lavorazioni disposte dalla Direzione Lavori e ascrivibili prevalentemente alle pro- blematiche relative all'installazione della cabina si precisa quanto segue. CP_15
La domanda de qua è ammissibile – del resto, secondo la Suprema Corte, in via generale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre una do- manda nuova, diversa da quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l'oppo- nente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a sollevare eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto” (cfr. Cass. Civ. Sez. I, Ordi- nanza Interlocutoria 17 luglio 2023 n. 20476) - ma infondata.
Per quanto l'ATI in sede di certificazione di ultimazione lavori abbia apposto una riserva a fondamento della pretesa de qua – l'altra riserva (relativa ai lavori di installazione della ca- nalina a seguito dell'allagamento dell'ottobre 2019) merita integrale reiezione stante, come esposto, la responsabilità della ditta esecutrice nella integrazione del vizio/difetto di quota e considerata l'accertata natura non definitivamente risolutiva della riparazione de qua –
l'odierna opposta ha avanzato una richiesta per costi e spese di cantiere del tutto sfornita di prova.
Non vi è prova in atti – ed a tal fine non può la TU esperita colmare tale lacuna probatoria
– circa l'allegato mantenimento da parte dell'opposta dell'organizzazione di cantiere.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la ditta esecutrice dei lavori non è riuscita a provare di aver sopportato il costo del personale improduttivo (direttore del cantiere), la presenza dello stesso in cantiere per il periodo di asserita ingiustificata protrazione.
L'ATI ha fatto riferimento nella riserva e nel presente giudizio di opposizione a conteggi ed a valori inseriti in maniera del tutto unilaterale.
Si consideri peraltro che l'opposta avanza richiesta di ristoro di danni per spese di cantiere con riferimento ad un periodo in cui il cantiere non esisteva più allorquando l'opponente aveva deciso di svolgere attività turistico ricettiva come risultante dalla stessa documenta- zione prodotta da parte opposta (cfr. pec D.L. del 24.6.2019 con cui viene comunicata la
“sospensione dei lavori del cantiere in oggetto da oggi 24 giugno 2019 al 01 ottobre 2019,
32 salvo diverse comunicazioni, per permettere la regolare attività nella struttura ricettiva esi- stente in adiacenza della stessa proprietà”; sospensione dei lavori resasi necessaria per evi- tare attività rumorose legate alle lavorazioni e finalizzata a permettere la regolare attività nella struttura ricettiva).
Coglie nel segno l'eccezione dell'opponente nella parte in cui afferma che alcun ritardo sia validamente alla stessa imputabile (cfr. pag. 4 memoria di replica parte opponente: “Ci si pone invero una domanda: quali macchinari dell'ATI, quali strutture / materiali dell'ATI, quale responsabile della sicurezza, ecc., se vi era in pieno svolgimento un'attività turistico ricettiva con la presenza di turisti in loco!!?? E soprattutto, dove è la prova documentale
e/o orale di siffatti costi/danni?”).
A ciò si aggiunga che non può attribuirsi alla Committenza, come ha puntualmente rilevato anche il TU nell'elaborato peritale, il ritardo per le scelte relative alle modifiche tecniche alla cabina (e da stessa richieste). Di fronte a modifiche tecniche non previste CP_15 CP_15
e, quindi, di fronte alla necessità per la Committenza di dover valutare nuovi prezzi da so- stenere, l'opponente aveva certamente la necessità di concordare nuovi prezzi (cfr. pag. 108 perizia). In altri termini, ben ha rilevato l'opponente il proprio diritto a prendere il tempo necessario nell'effettuazione delle “giuste valutazioni economiche riguardo a spese da so- stenere non previste causate o da un'errata valutazione tecnica in fase di progettazione im- CP_1 piantistica oppure da particolari esigenze tecniche richieste da parte dell'ente .
Come ha puntualizzato il TU le problematiche legate alla progettazione della cabina sono strettamente connesse alla necessità di presentazione di “una variante al Co- CP_15 mune di Rosignano Marittimo per poter proseguire con i lavori e l'Iter autorizzativo relati- CP_1 vi alla realizzazione della cabina Una variante che a giudizio dello scrivente, per quanto desumibile dagli atti, non sarebbe probabilmente stata necessaria qualora la cabina
CP_1 fosse stata completa dal punto di vista progettuale e progettata secondo le richieste di
(da acquisire secondo lo scrivente preventivamente alla presentazione del progetto)” CP_15
(cfr. pag. 116 perizia). Non si condivide, per contro, il successivo assunto del TU nella parte in cui apoditticamente – e soprattutto in contrasto con quanto precedentemente antici- pato a pag. 108 della perizia – afferma una corresponsabilità della Committenza insieme al- la Progettazione nella sospensione lavori.
In conclusione, la reconventio reconventionis formulata dall'ATI merita integrale reiezione.
33 5. Quanto alla domanda di manleva formulata dalla opposta nei confronti della terza chia- mata, la stessa merita accoglimento avendo l'ATI puntualmente prodotto il contratto assicu- rativo, provato la sua efficacia e l'inclusione dello specifico rischio avveratosi nel caso di specie tra i rischi coperti dalla polizza in atti.
L'opera assicurata di cui alla Polizza decennale postuma danni diretti all'opera è proprio la realizzazione di n. 2 edifici adibiti a residenza turistico alberghiera ubicata in Vada, Strado- ne del lupo n. 13. Le somme assicurate sono l'opera (valore di costruzione a nuovo dell'opera compresi fissi Euro 1.200.000,00 ed infissi, escluso il valore dell'area ), le spese di demolizione e sgombero e RCT postuma del costruttore.
Non merita accoglimento l'eccezione della terza chiamata secondo cui i vizi lamentati dall'opponente non rientrerebbero fra quelli oggetto di garanzia assicurativa sottoscritta dall' in virtù della polizza “Postuma decennale danni di- Controparte_1 retti all'opera” n.164875393 prodotta unitamente alle CGA.
Ed invero, i danni lamentati dalla committente rientrano senza alcun dubbio nella garanzia in quanto i dedotti vizi (difetto di quota del fabbricato che, diversamente da quanto assunto dalla terza chiamata non può certamente integrare un “vizio minore” ex art. 1667 c.c.) rien- trano nel punto b) dell'art.1 delle CGA (gravi difetti dell'opera, destinata per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera) e sono stati conosciuti dall'assicurato (cioè dall'ATI) successivamente alla decorrenza dell'assicu- razione (v., art.2 paragrafo A) delle C.G.A.).
Parimenti meritevole di reiezione è l'eccezione di improcedibilità della domanda per asseri- ta presenza di clausola compromissoria di perizia contrattuale (art. 7 delle Condizioni di as- sicurazione) per la valutazione e/o quantificazione del danno.
Ed invero, come ha puntualmente osservato la difesa dell'opposta gli art.7 e ss. delle condi- zioni di polizza non prevedono affatto una deroga alla competenza dell'Autorità Giudiziaria
Ordinaria per la risoluzione delle controversie relative all'operatività della garanzia, essendo espressamente previsto, all'art.21 delle CG che il foro competente è quello dell'autorità giu- diziaria ove è stato concluso il contratto.
Si deve applicare, per contro, lo scoperto del 10% (con il minimo di € 10.000,00 a carico dell' ) contrattualmente previsto in polizza. Parte_9
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
34 L'evidente peculiarità della vicenda sostanziale e processuale di cui al presente giudizio, la soccombenza reciproca, l'accoglimento solo parziale della pretesa creditoria dell'opponente
(e per importi decisamente minori rispetto a quelli richiesti in via riconvenzionale dalla committente), il rigetto di molte delle poste risarcitorie articolate dalla stessa e, per contro,
l'accertata sussistenza di ragioni di credito in capo all'ATI opposta integrano quelle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., come integrato dalla sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti, ivi inclusa la terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
2) previa compensazione tra i rispettivi crediti, condanna Controparte_1
, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione
[...]
e legale rapp.p.t., non in proprio, ma quale Capogruppo e mandataria dell'ATI
(Associazione temporanea di imprese) costituita in data 18.7.18 unitamente a “
[...]
e a corrispondere, per le ragioni di cui in parte motiva, a CP_27 Controparte_4
l'importo di € 215.128,66 oltre Parte_3 interessi legali dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio sino al sal- do;
3) in accoglimento della manleva formulata dalla opposta Controparte_1
, condanna a manle-
[...] Controparte_5
vare e tenere indenne , in persona Controparte_1
del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rapp.p.t., non in proprio, ma quale Capogruppo e mandataria dell'ATI (Associazione temporanea di im- prese) costituita in data 18.7.18 unitamente a “ e da CP_3 Controparte_4
tutti gli effetti della condanna di cui al precedente capo 2) del presente dispositivo con applicazione, tuttavia, dello scoperto contrattualmente previsto del 10% che ri- marrà a carico dell'assicurato;
4) compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
35 Così deciso in data 29 aprile 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
36 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Si consideri quanto puntualmente precisato dal TU a seguito delle osservazioni dei CTP in parte qua: “il valore dell'affitto di un alloggio è stato dedotto da ricerca di mercato on line dalla quale è emerso che per un alloggio per due persone la cifra giornaliera risulta essere circa € 100,00/giornaliere iva inclusa e pertanto riportando a 30 giorni circa 3.000,00 €/30 giorni, ovvero 2.727,27 + IVA/30 giorni”.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3139/2022 promossa da:
RESIDENCE , in persona del suo legale rappresentan- Parte_1 te pro tempore, con sede legale in Rosignano Marittimo (LI), Via Stradone del Lupo n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. Simone Rossi presso il cui studio sito in Cecina, Corso Matteotti n. 65 è elettivamente domiciliata
OPPONENTE/attrice in riconvenzionale/convenuta sulla reconventio reconventionis
Contro
, corrente in in Piombino (LI), Piazza Controparte_1
Verdi n.14 (P.I.: n.129428 di iscrizione al REA della Maremma e del Tirre- P.IVA_1 no), in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rapp.p.t., non in Contr proprio, ma quale Capogruppo e mandataria dell' Associazione temporanea di im- prese) costituita in data 18.7.18 unitamente a “ , corrente in Follonica, Via del CP_3
Fonditore n.849 (P.I.: n.135284 di iscrizione al REA della Maremma e del P.IVA_2 Tirreno) e , con sede in Grosseto, Piazza Dante Alighieri n.17, Controparte_4
(P.I.: ; n.136586 di iscrizione al REA della Maremma e del Tirreno) rappre- P.IVA_3 sentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Enzo Banducci e Raul Benassi presso il cui studio sito n Piombino, Via Volta n. 3 è elettivamente domiciliata
OPPOSTA/convenuta in riconvenzionale/attrice in reconventio reconventionis
nonché nei confronti di
1 (P.I.: con sede legale in Bologna Via Controparte_5 P.IVA_4
Stalingrado n.45, in persona del suo procuratore ad negotia Dr. , muni- Parte_2 to di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 17.02.2023 per atto Notaio Dr. di Bologna rep./racc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1 P.IVA_5
Niccolò Niccoli Vallesi presso il cui studio sito in Firenze, Via XX Settembre n. 78 è elet- tivamente domiciliata terza chiamata
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 16 gennaio 2025
Per parte opponente Parte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, ogni contraria richiesta, istanza ed eccezione respinta:
-NEL RITO:
- in via preliminare ed in principale: disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente processo per i motivi meglio specificati al punto 1) del presente atto;
- in via sempre preliminare ma subordinata: disporre la chiamata in giudizio ex art. 107 c.p.c. del provvedendo altresì a rimettere la causa sul ruolo e procedere con l'istruttoria Pt_4 come meglio descritto sia in narrativa che nel corso di tutto il processo;
-in via istruttoria, disporre la chiamata a chiarimenti del TU, Ing. , nominato Persona_2 ed incaricato all'interno del procedimento per istruzione preventiva ex art. 696 – bis, c.p.c., R.G. n. 1463/2022, Tribunale di Livorno, od, in subordine, la rinnovazione della TU sulle questioni e per le ragioni di cui sia alla memoria ex art. 183, 6 comma. n. 3, c.p.c. , sia alle no- te udienza del 20/06/2024, sia al punto 2) del presente atto;
-sempre in via istruttoria: ammettersi prove per testi come capitolate ed elencate in sede di memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2, c.p.c., nonché disporre l'acquisizione al presente fascicolo di tutti gli atti e la documentazione prodotta, perlomeno da questa difesa, sino ad oggi nel pro- cedimento R.G. n. 2141/2024, Trib. Livorno;
NEL MERITO:
- In via principale: revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il D.I. n. 944/2022 (R.G. n.
2382/2022), Tribunale di Livorno, oggi opposto, in quanto del tutto infondato e/o illegittimo per le ragioni meglio descritte e specificate nel corso del giudizio, con ogni e consequenziale pronuncia di legge da parte del Giudice adito, anche in punto di eventuale compensazione tra i crediti dell'opponente ed i controcrediti di parte avversa ritenuti se del caso sussistenti;
-SEMPRE NEL MERITO ED IN VIA RICONVENZIONALE:
-condannare la “ , corrente in Piombino (LI), Piazza Verdi Controparte_1
n. 14 (P. IVA n. ; n. 129428 di iscrizione al REA della Maremma e del Tirreno), P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, non in proprio, ma quale Capogruppo e mandataria dell' ) costituita in data 18/07/2018 uni- Controparte_6 tamente a , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, corrente in CP_3
Follonica (GR), Via del Fonditore n. 849 (P. IVA n. ; n. 135284 di iscrizione al P.IVA_2 REA della Maremma e del Tirreno) ed “ , in persona del suo legale rappre- Controparte_7
2 sentante pro-tempore, anche in solido con la Compagnia Assicurativa terza CP_5 chiamata in causa dalla stessa parte opposta, al pagamento della somma di Euro 2.350.000,00 (o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito del giudizio) spettante in favore della società comparente , in persona del suo lega- Parte_3 le rappresentante pro-tempore, Sig.ra a titolo di risarcimento dei danni tut- Parte_5 ti da essa subiti e subendi per le ragioni e le motivazioni sia in fatto che in diritto da essa ad- dotte nel corso del processo;
- SULLA “RECONVENTIO RECONVENTIONIS”: respingere detta domanda in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto per quanto argomentato in corso di causa;
- SULLA DOMANDA DI COMPENSAZIONE: respingere detta domanda in quanto del tutto priva di fondamento perché collegata eziologicamente alla reconventio reconventionis che me- rita per le ragioni già espresse il totale respingimento a priori;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Per parte opposta Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza disattesa, in via istruttoria, a titolo cautelativo, si insiste nelle istanze istruttorie di cui alla seconda memoria ex art.183, sesto comma, c.p.c. datata 23.4.24; in tesi, nel merito,
- dichiarare infondata, non provata, ed inammissibile l'opposizione spiegata dal
[...]
[...] avverso il D.I. n.944/22 del Tribunale di Livorno e, conseguentemente, con- Parte_3 fermare integralmente il D.I. opposto;
- condannare, in ogni caso, il a dare e pagare in favore Parte_3 dell'ATI l'importo di €.112.842,31 (centododiciottocentoquarantadue e trentuno centesimi), oltre in- teressi di mora ex D.L.vo n.231/02 al tasso corrispondente a quello contrattualmente previsto per gli interessi corrispettivi sulle esposizioni debitorie, a far data dal 31.5.2022 alla data dell'effettivo pa- gamento;
- rigettare la domanda riconvenzionale a titolo di risarcimento danni spiegata dal Residen- ce nei confronti dell'ATI in quanto totalmente infondata, inammis- Parte_3 sibile, e, comunque, sfornita di qualsivoglia supporto probatorio;
- dichiarare, in ogni caso, non dovuto il risarcimento del danno ai sensi dell'art.1227, se- condo comma, c.c., ovvero diminiurne l'entità ai sensi dell'art.1227, primo comma, c.c.;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'ATI condannare il
[...]
a titolo di risarcimento del danno subito, al pagamento dell'im- Controparte_8 porto di €.720.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento di quella somma, maggiore
o minore, che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell''epletanda istruttoria;
- dichiarare compensato, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, l'importo che sarà ri- conosciuto all'ATI a titolo di risarcimento del danno con l'importo che eventualmente sarà riconosciuto all'opponente per la spiegata domanda riconvenzionale;
3 - dichiarare in ogni caso tenuta la compagnia a manlevare e rilevare inden- CP_5 ne l'ATI da ogni e qualsivoglia pretesa di pagamento avanzata dall'opponente a titolo di ri- sarcimento danni per i lamentati gravi vizi e difetti dell'opera.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per Legge”.
Per la terza chiamata Controparte_9
“(...) si riporta a tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri atti e scritti difensivi e conclude come da comparsa di costituzione e risposta chiedendo la concessione dei termini per memorie e repliche ex art. 190 c.p.c”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso per decreto ingiuntivo , (di Controparte_1
Contr seguito, per brevità, anche solo “ ” o “ ” o l' “ ) non in proprio, ma CP_10 CP_10
Contr quale Capogruppo e mandataria dell' Associazione temporanea di imprese costitui- tasi in data 19.12.2018 con , e ) adiva l'intestato Tribunale al- CP_3 CP_4
legando: i) di aver sottoscritto in data 19 gennaio 2019 con la società
[...]
un contratto di appalto per la realizzazione di una residenza Controparte_11 turistica alberghiera “in attuazione del comparto 3 Iru 1- stralci 1, 2 , 3 per i soli parcheggi in Via Stradone del Lupo n.13”; ii) che in data 17.5.21 il Direttore dei Lavori, Arch.
[...]
nominato ed alla dipendenze della committente , aveva ri- Per_3 Parte_3
lasciato certificato l'ultimazione dei lavori;
iii) che ai sensi dell'art. 5 del contratto di appal- to per cui è causa era prevista la determinazione del corrispettivo a SAL secondo le quote spettanti alla singole società costituite in ATI, nonché un importo trattenuto a garanzia, pari al 10% del 10% dl corrispettivo che sarebbe stato “svincolato dalla Committente entro 6 mesi dalla data di emissione da parte del Direttore dei Lavori del Certificato di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori”; iv) che con pec del 19.4.2022 il D.L. Arch. Pt_4 avrebbe emesso, a seguito di collaudo tecnico funzionale, il “certificato di regolare esecu- zione dei lavori” così autorizzato lo svincolo delle somme a garanzia per un importo pari ad
€ 95.580,34 oltre IVA;
v) che, nonostante i ripetuti solleciti, la Committente non aveva provveduto al richiesto svincolo e che, pertanto, l'ATI ricorrente avrebbe avuto diritto a procedere al recupero del credito per l'importo complessivo di € 112.842,31.
4 1.1. Il Tribunale di Livorno, in accoglimento della domanda monitoria, in data 19 luglio
2022 ingiungeva con decreto n. 944/2022 (R.G. 2382/2022) all'odierna opponente di paga- re alla non in proprio ma quale mandataria dell'ATI la som- Controparte_1 ma di € 112.842,31 oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura moni- toria liquidate in € 2.135,00 per compensi oltre accessori, € 406,50 per esborsi e d alle suc- cessive spese occorrende.
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_3
(di seguito per brevità anche solo “ ” o la “Committente”) ha proposto
[...] Parte_3
opposizione contro il suindicato decreto ingiuntivo n. 944/2022, convenendo
[...]
non in proprio ma quale mandataria dell'ATI e chiedendo Controparte_12
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel rito ed in via preliminare: autorizzare e disporre (ex artt. 106 e 269 c.p.c.) la chiamata in causa del terzo, ...) per le ragioni meglio espresse nel Controparte_13 presente atto e, comunque, per rilevare sin d'ora indenne la società Parte_3
(...) da ogni e qualsivoglia pretesa di pagamento di cui al D.I. n. 944/2022
[...]
(R.G. n. 2382/2022), Tribunale di Livorno, oggi opposto ed emesso in favore della “
[...]
(...); - Nel merito: Parte_6
In via principale: revocare e/o dichiarare nullo e /o illegittimo il D.I . n. 944 /2022 (R.G. n.
2382/2022) , Tribunale di Livorno, oggi opposto, in quanto del tutto infondato e /o illegit- timo per le ragioni meglio descritte e specificate nel corso della presente opposizione, con ogni e consequenziale pronuncia di legge da parte del Giudice adito, anche in punto di eventuale compensazione tra i crediti dell'opponente ed i controcrediti di parte avversa ri- tenuti se del caso sussistenti;
-SEMPRE NEL MERITO ED IN VIA RICONVENZIONALE:
- condannare la “ ” (...) non in proprio, ma quale Capo- Controparte_1
CP_ gruppo e mandataria costituita in data Controparte_6
18/07/2018 unitamente a ” (...) ed (...), in solido con CP_3 Controparte_7
l' (...), previa sua chiamata in causa come terzo, al pa- Controparte_13
gamento della somma di Euro 2.350.000,00 (o quella somma maggiore o minore che risul- terà di giustizia all'esito del giudizio) spettante in favore della società comparente “Resi- dence Podere Il Querciolo Srl” in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra
5 a titolo di risarcimento dei danni tutti da essa subiti e subendi per le ra- Parte_5
gioni e le motivazioni sia in fatto che in diritto da essa addotte nel corso del presente atto.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
A tal fine, parte opponente ha allegato ed eccepito: - di essere proprietaria del complesso si- to nel Comune di Rosignano M.mo, loc. Vada, Stradone del Lupo meglio identificato cata- stalmente in atti;
- di aver stipulato in data 11 gennaio 2019 con l'ATI opposto un con- tratto d'appalto per la realizzazione di una residenza turistico alberghiera “in attuazione del Comparto 3 Iru 1- Stralci 1, 2 e 3 per i soli parcheggi in Vada Stradone del Lupo n. 13”;
- di aver nominato quale Direttore dei Lavori l'Arch. (che ricopriva anche il Persona_3
ruolo di Progettista); - che in relazione alle tempistiche (art. 4 del contratto de quo) era stato convenuto inizio dei lavori alla consegna del cantiere (21 gennaio 2019), termine delle la- vorazioni per hall e relative sistemazioni esterne entro il 12 aprile 2019, termine delle la- vorazioni per unità abitative e relative sistemazioni esterne entro il 31 maggio 2019 con previsione per cui “il termine per la consegna delle opere finite ed a regola d'arte è essen- ziale nell'interesse della Committente”; - che il prezzo complessivo dell'appalto ammon- tava ad € 971.000,00 oltre IVA (art. 5) da corrispondersi alle singole ditte componenti dell'ATI Orizzontale a stato avanzamenti lavori mensile attestato dal D.L. e con tratteni- mento a garanzia per ogni SAL del 10%; - che ogni mese (scadenza dei singoli SAL) il DL avrebbe dovuto verificare l'esecuzione a regola d'arte dei lavori ed il rispetto del cronopro- gramma vigente (con mancato conteggio della porzione non a regola d'arte nel SAL); - che l'importo complessivo della somma trattenuta a garanzia poteva essere svincolato dalla
Committente entro 6 mesi dalla emissione da parte della Direzione Lavori del certificato di ultimazione lavori e di regolare esecuzione “ed a condizione dell'esito favorevole del col- laudo tecnico-funzionale, emesso dal Direttore dei Lavori” e previa certificazione sempre da parte del DL dell'insussistenza di difetti, incompletezze, errori;
- che la ditta esecutrice dei lavori avrebbe dovuto attenersi alle disposizioni del D.L. e si sarebbe obbligata ad ese- guire i lavori secondo gli standard previsti negli allegati tecnici e secondo le migliori regole dell'arte di costruzione (art. 9); - che per ogni giorno di ritardo dopo la scadenza pattuita come “essenziale” sarebbe scattato l'obbligo per l'ATI di corrispondere alla Committenza una penale giornaliera fissata in percentuali ed a scaglioni temporali crescenti (art. 13) con
6 espressa autorizzazione dell'ATI alla Committente a decurtare l'importo delle penali dalla rata a saldo finale dovuto;
- che in deroga all'art. 1666 c.c. e nonostante fosse stato previsto il pagamento a stato di avanzamento lavori, i paciscenti avrebbero stabilito che l'accettazione del singolo SAL da parte del DL non avrebbe comportato accettazione della singola partita nel senso di ricognizione dell'assenza di vizi anche palesi;
che in sede di ve- rifica finale, il collaudatore avrebbe potuto validamente censurare e denunziare vizi non so- lo occulti presenti nel segmento di lavorazione di pertinenza di ogni SAL accettato (art. 18); - che in data 31 ottobre 2019 all'esito di abbondanti piogge si sarebbe verificato l'allagamento degli appartamenti siti al piano terra con gravi danni (ammaloramento) agli arredi ricoverati al loro interno (danno quantificato nell'ammontare di € 16.120,47 come da fattura elettronica in atti di acquisto dei beni de quibus); - che le società appaltatrici per ri- solvere il problema riconosciuto essere sussistente avrebbero installato nella parte prospi- ciente la facciata/entrata degli appartamenti siti al primo piano del fabbricato delle canalette di scolo di acqua piovana;
- che tale soluzione, oltre a deturpare l'estetica del complesso tu- ristico ed il “paesaggio” non avrebbe risolto definitivamente il problema del deflusso delle acque meteoriche verificandosi successivamente un nuovo episodio di allagamento;
- che la problematica de qua costituirebbe prova dell'esistenza di un maggior danno, vale a dire, la presenza di un grave difetto di quota di imposta del fabbricato;
- di aver con raccomandata
A.R. del 27 gennaio 2021, a mezzo del proprio legale, contestato sia all'ATI che al D.L. il vizio de quo con relativa richiesta risarcitoria;
- che solo l'ATI avrebbe replicato a distanza di circa 3 mesi adducendo che l'opera era stata eseguita a regola d'arte; - che nel Certifica- to attestante l'ultimazione dei lavori il D.L. nel giugno 2021 dava atto della presenza di alcuni vizi e difetti che comunque non avrebbero impedito di definire non terminati i lavori ma soltanto di certificare “come l'opera conclusa sia interessata da vizi e difetti, danni (...)” ed attestava la sussistenza del “difetto di quota di imposta del fabbricato” che, nonostante la posa in opera della canaletta, avrebbe lasciato in opera “una andamento diverso del terreno rispetto al progetto generale approvato con Conferenza dei Servizi ed allegato al contatto”; circostanza quest'ultima che avrebbe condotto alla necessaria “redazione di una variante di consistenza finale in paesistica per i lotti in oggetto, oltre ad una variante per i realizzandi nuovi lotti funzionali, con maggiori costi per la realizzazione degli stessi”; - che nel Certifi- cato di Regolare Esecuzione (di seguito, per brevità “CRE”) emesso il 4 febbraio 2022 il
7 DL osservava che durante i lavori erano stati commessi “errori di stacco delle quote rispet- to al progetto concessionato” e che tale errore dell'ATI avrebbe provocato l'allagamento di alcuni ambienti in custodia dell'ATI stesso e che il Progettista avrebbe dovuto fornire nuovi elaborati “per risolvere in modo posticcio il danno generato”; - sempre nel CRE il DL, do- po aver attestato che la Committenza aveva sostenuto una spesa di € 16.120,47 per la ripa- razione dei beni danneggiati, certificava lo svincolo delle somme a garanzia “per un impor- to pari ad Euro 111.700,81 meno Euro 16.120,47 per un netto avere pari ad Euro
95.580,34”; - che la compagnia Assicurativa in data 16 marzo 2022, Controparte_9
Contr a chiusura del sinistro aperto su denunzia dell'assicurata seguito della ricezione della missiva del gennaio 2021, avrebbe negato la corresponsione dell'indennizzo per essere il danno conseguenza di un errore di progettazione (realizzazione del fabbricato ad una quota più bassa rispetto a quella conforme) che non avrebbe impegnato la responsabilità dell'assicurato; - che nel progetto dell'opera era prevista la costruzione anche di un secondo fabbricato per il quale erano stati ottenuti i relativi permessi amministrativi ma che, in ra- gione del vizio/difetto di quota del primo fabbricato, avrebbero potuto profilarsi “ripercus- sioni” in termini sia di necessaria variante di progettazione che in termini di sua realizza- zione in concreto;
- di aver sottoscritto il CRE ma formulando una ampia riserva (“Si prov- vede, in qualità di proprietario - committente le opere di cui al contratto d'appalto in data
11/01/2019, alla sottoscrizione del presente certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori, per accettazione con riserva in ordine ai vizi permanenti
(in primo rilievo l'errata quota d'imposta del fabbricato) e non, all'incompletezza di alcu- ne lavorazioni, ai gravi ritardi nello svolgimento, nell'effettuazione e nell'ultimazione delle opere oggetto del contratto, alle conseguenze dannose tutte che rispetto a quanto qui esposto ne sono derivate e/o ne deriveranno, ed, infine, ad eventuali ulteriori vizi occulti che si dovessero venire a manifestare e che saranno oggetto di eventuale denunzia / conte- stazione nei termini di legge”); - di aver instaurato dinanzi all'intestato Tribunale in rela- zione ai fatti di causa un procedimento per istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (R.G.
n. 1463/2022); - che in tale procedimento la stessa ATI avrebbe riconosciuto formalmente l'esistenza del vizio del difetto di quota di imposta del fabbricato prospettando una respon- sabilità del D.L.; - che il D.L. sia nel Certificato di avvenuta ultimazione dei lavori che nel
CRE avrebbe attestato la presenza di una serie di vizi ed errori tra cui il difetto di quota di
8 Contr imposta del fabbricato da imputarsi, a suo dire, esclusivamente all' - di aver diritto ad Contr avanzare domanda riconvenzionale nei confronti dell' er ottenere il ristoro dei danni subiti e subendi;
- che andrebbero considerati anche i “gravosi ritardi” maturati dall'ATI ri- spetto agli impegni contrattuali assunti;
- che sul punto sarebbe contraddittoria la posizione assunta dal DL il quale in sede di Certificato di ultimazione lavori aveva certificato un ri- tardo di 766 giorni rispetto alla hall ed un ritardo di 717 giorni rispetto alle unità abitative mentre nel successivo CRE, dopo aver comunque confermato che la “fine dei lavori previsti per la hall e le relative sistemazioni esterne era entro il 12 aprile 2019 …. e per le unità abitative e relative sistemazioni esterne era il 31 maggio 2019” e dopo aver riconosciuto che i lavori sono terminati il 17 maggio 2021, del tutto inspiegabilmente, dopo aver analizzato il dettaglio dell'andamento dei lavori (dia- gramma di GENT), concludeva per la mancata applicazione di penali all'ATI; - che i ritardi si sarebbero verificati per causa imputabile alle appaltatrici ed all'ATI e/o allo stesso DL;
- che la quantificazione del relativo danno sarebbe pari ad € 1.926.405,00 per la hall ed €
1.803.176,00 per le unità abitative.
Radicatosi il contraddittorio, parte opposta Controparte_1
con la costituzione di comparsa depositata in data 13 gennaio 2023 ha contestato la
[...]
domanda di parte opponente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare,
- concedere la provvisoria esecutorietà al D.I. n.944/22 ai sensi ed effetti di cui all'art.648
c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- autorizzare la chiamata in causa della compagnia assicurativa “ ”, ex artt. CP_5
106 e 269 c.p.c., disponendo il differimento dell'udienza allo scopo di consentire la citazio- ne del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art.163 bis c.p.c. al fine di rilevare indenne
l'ATI da ogni eventuale pretesa di pagamento che venisse riconosciuta in favore del Resi- dence Parte_3
in tesi, nel merito,
- dichiarare infondata, non provata, ed inammissibile l'opposizione spiegata dal
[...]
avverso il D.I. n.944/22 del Tribunale di Livorno e, conseguente- Parte_3
mente, confermare integralmente il D.I. opposto;
9 - condannare, in ogni caso, il a dare e pagare in favore Parte_3 dell'ATI l'importo di €.112.842,31 (centododiciottocentoquarantadue e trentuno centesimi), oltre interessi di mora ex D.L.vo n.231/02 al tasso corrispondente a quello contrattualmen- te previsto per gli interessi corrispettivi sulle esposizioni debitorie, a far data dal 31.5.2022 alla data dell'effettivo pagamento;
- rigettare la domanda riconvenzionale a titolo di risarcimento danni spiegata dal Residen- ce nei confronti dell'ATI in quanto totalmente infondata, inammis- Parte_3
sibile, e, comunque, sfornita di qualsivoglia supporto probatorio;
- dichiarare, in ogni caso, non dovuto il risarcimento del danno ai sensi dell'art.1227, se- condo comma, c.c., ovvero diminiurne l'entità ai sensi dell'art.1227, primo comma, c.c.;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'ATI condannare il
[...]
a titolo di risarcimento del danno subito come esposto nel pre- CP_8 Parte_3
sente atto, al pagamento dell'importo di €.720.000,00, oltre interessi e rivalutazione mone- taria, ovvero al pagamento di quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giu- stizia all'esito dell''epletanda istruttoria;
- dichiarare compensato, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, l'importo che sarà ri- conosciuto all'ATI a titolo di risarcimento del danno con l'importo che eventualmente sarà riconosciuto all'opponente per la spiegata domanda riconvenzionale;
- dichiarare in ogni caso tenuta la compagnia a manlevare e rilevare inden- CP_5
ne l'ATI da ogni e qualsivoglia pretesa di pagamento avanzata dall'opponente a titolo di ri- sarcimento danni per i lamentati gravi vizi e difetti dell'opera.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
A tal fine parte opposta ha dedotto: - la genericità dell'opposizione in punto di allegazioni circa il grave difetto di quota nella realizzazione del fabbricato non risultando ivi specifica- to se l'errore contestato fosse da riferirsi al Progetto (quota errata) o alla materiale realizza- zione dell'opera (rispetto al progetto); - di aver accettato (art. 1 contratto appalto)
l'esecuzione dei lavori “analiticamente descritti e graficamente rappresentati nei doc.2...”, ossia nel “Progetto concessionato” fornito direttamente dalla Committente/ricorrente, nel quale non vi sarebbe stata la minima traccia di una quota diversa, maggiore o minore, ri- spetto al piano di campagna naturale, ove realizzare il fabbricato;
- che l'unico soggetto, da
10 contratto, in grado di accordare le modifiche al progetto concessionato sarebbe stato il D.L.;
- che le ditte appaltatrici si sarebbero dovute attenere scrupolosamente al Progetto de quo con conseguente di una loro responsabilità per i danni lamentati dalla Committenza;
- che durante lo svolgimento delle lavorazioni, (segnatamente in data 22 marzo 2019) l'ATI, tramite la capogruppo IGECO SRL, avrebbe eseguito “un rilievo dei piani di campagna del terreno originale registrando una differenza dei piani quotati rispetto a quelli di progetto
(doc.3)”; - di aver trasmesso tale rilievo alla Committenza ed alla D.L. “evidenziando il problema relativo alla discrepanza dei piani quotati avvertendo, addirittura, circa la possi- bilità di eventuali allagamenti in caso ingenti piogge ma, ciò nonostante, durante le succes- sive riunioni svolte in cantiere, la Direzione Lavori” avrebbe sempre confermato di esegui- re le opere secondo quanto riportato nel progetto esecutivo; - che del tutto generico sarebbe anche il presunto danno reclamato dalla Committenza da ritardo nella realizzazione degli altri lotti di cui era composto il progetto approvato dalla Conferenza dei Servizi non venen- do specificato dall'opponente in cosa consisterebbero le asserite modifiche tecniche e pro- gettuali alla nuova variante di progettazione con i loro eventuali costi di realizzazione;
- che il Progetto concessionato sarebbe stato congegnato sia dal punto di vista urbanistico che co- struttivo, in modo tale da consentire la realizzazione dei singoli lotti indipendentemente l'u- no dagli altri come certificato dagli autonomi permessi a costruire riferiti ai lotti 1, 2 e 3; - che nulla avrebbe impedito alla Committenza di iniziare i lavori degli altri lotti;
- quanto ai presunti ritardi nella consegna dell'opera la Committenza avrebbe sottoscritto ed accettato il
CRE predisposto dal DL da essa nominato non essendo concepibile l'addebito all'ATI di ri- tardi laddove la stessa Committenza, tramite il suo DL, ne avrebbe escluso l'esistenza; - che, peraltro, sarebbe stata la Committente stessa, a progetto approvato e lavori iniziati nonché a seguito di problematiche tecniche rilevate da a richiedere di installare una CP_15
diversa tipologia di cabina elettrica (più grande) ed a modificare il progetto di accesso ad essa con variante presentata nell'aprile 2019 (ergo prima della data di fine lavori prevista per il 31.5.2019); - che ciò avrebbe comportato ritardi in attesa dei pareri degli organi pre- posti e diverse e maggiori opere e costi che, di fatto, avrebbero bloccato il cantiere per fatto imputabile esclusivamente all'opponente stessa o, al più, ad - l'infondatezza CP_15 dell'opposizione in punto di quantificazione dei danni anche tenendo conto del fatto che le lavorazioni sarebbero risultate già terminate nel maggio 2019 tanto è vero che la commit-
11 tente/odierna opponente, sin dalla data di sospensione lavori (24.6.2019) avrebbe utilizzato la struttura aprendola al pubblico come risulterebbe dalla recensioni dei clienti versate in at- ti;
- che dalle domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente sarebbe sorto l'interesse
Contr dell' proporre, a propria volta, domanda riconvenzionale (reconventio reconventionis) per i danni dalla stessa subiti (diseconomie e carenze produttive dell'ATI) a seguito della sospensione dei lavori ordinata dalla D.L. dal 24.6.19 al 1.10.19 e comunque sino al 9.2.21, CP_1 data di allacciamento della cabina - che il prolungamento dei termini contrattuali
(quantificato in 609 giorni, decorrenti dall'11 giugno 2019 sino al 9 febbraio 2022) avrebbe determinato per l'appaltatore un costo essendo lo stesso costretto a mantenere la propria struttura produttiva per un periodo superiore a quello contrattualmente previsto;
- che all'ATI spetterebbe il risarcimento del danno relativo al “mancato utilizzo dei macchi- nari e delle attrezzature tenendo conto del valore di acquisto e del coefficiente di ammor- tamento da cui il valore giornaliero deve essere moltiplicato per il numero dei giorni di ri- tardo, oltre, ovviamente, i costi per il personale improduttivo”; - che tale danno di inadem- pimento contrattuale da parte della Committenza, analiticamente descritto e determinato nelle riserve 1 e 2 contenute nelle controdeduzioni al Certificato di ultimazione dei lavori sarebbe da quantificarsi in € 670.000,00 per costi di retribuzione manodopera, spese genera- li, interessi moratori, costi di materiali e di attrezzature ed in € 50.000,00 per l'esecuzione dell'opera (canaletta di raccolta delle acque) non prevista in progetto.
L'ATI opposta infine ha insistito per la chiamata in causa della propria compagnia assicura- tiva per essere dalla stessa manlevata “nella non creduta ipotesi in cui, Controparte_5
all'esito dell'espletanda istruttoria, emergano gravi vizi e difetti dell'opera commissionata dalla società “ addebitabili all'ATI”. Parte_7
Con provvedimento emesso dal precedente Giudicante assegnatario del fascicolo
(Dott.ssa Nicoletta Marino) del 17 gennaio 2023, il Tribunale, preso atto della chiamata in causa formulata dall'opponente e tenuto Parte_3 conto che la stessa aveva chiesto lo spostamento dell'udienza già fissata, fissava ex art. 269
c.p.c. la nuova udienza del 7 settembre 2023 per gli incombenti di ci all'art. 183 c.p.c. man- dando alla parte opponente di notificare la citazione al terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
12 Lo scrivente Giudicante – divenuto medio tempore assegnatario del fascicolo in virtù di va- riazione tabellare avente efficacia dal 12 giugno 2023 – con decreto del 31 agosto 2023 co- sì provvedeva: “considerato che il precedente Giudicante con provvedimento del 17 gen- naio 2023 preso atto della richiesta di chiamata in causa formulata dalla parte opponente
RESIDENCE PODERE IL fissava udienza del 7 settembre 2023 senza Parte_3
prendere posizione sulla richiesta di chiamata in causa tempestivamente formulata da parte opposta tenuto conto che quest'ultima ha Controparte_1
chiesto al giudice lo spostamento dell'udienza già fissata, AUTORIZZA La chiamata di ter- zo formulata da parte opposta FISSA la nuova udienza per gli incombenti di cui all'art. 183 del codice di procedura civile alla data del 22/02/2024 alle ore 9.45. Manda alla cancelle- ria di comunicare il presente decreto a tutte le parti costituite. Onera parte opposta
[...]
di procedere alla notifica della citazione al terzo, Controparte_16
nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.”.
All'udienza del 22 febbraio 2024, lo scrivente Giudicante, rilevata la ritualità della notifica della citazione del terzo effettuata dalla convenuta CP_5 [...]
su istanza del legale dell'ATI opposta, dichiarava la contumacia Controparte_17
della terza chiamata CP_5
Il legale dell'opponente rappresentava al Tribunale di non aver provveduto alla citazione del terzo Arch. nel termine allo stesso assegnato dal precedente Giudicante Persona_4
assegnatario del fascicolo. Chiedeva, pertanto, di poter esser rimessa nei termini per esegui- re nuova notifica della citazione al citato terzo o, in subordine, affinché il Giudice provve- desse ad ordinare ex art. 107 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'arch. anche tenuto conto del fatto lo stesso risultava parte costituita nel procedimento per Pt_4
ATP in tal momento ancora pendente tra le stesse parti dinanzi all'intestato Tribunale
(Dott.ssa Marino) e radicato al n. R.G. 1463/2022.
L'opponente formulava altresì istanza ex art. 295 c.p.c. di sospensione del procedimento in attesa della definizione del procedimento di ATP. Parte opposta si dichiarava remissiva sull'istanza iussu iudicis e si opponeva all'istanza immotivata di remissione in termini per la notifica della citazione al terzo Arch. Rilevava, peraltro, l'insussistenza Persona_4 dei presupposti di cui all'istanza ex art. 295 c.p.c. ed insisteva nella istanza ex art. 648 c.p.c. come formulata nei propri scritti difensivi.
13 A scioglimento della riserva assunta in tale udienza, lo scrivente Giudicante, “Ritenuta
l'insussistenza dei presupposti per la richiesta remissione in termini ai fini del-la notifica della chiamata in causa del terzo Arch. da parte dell'opponente non avendo Pt_4 quest'ultimo provato di essere incorso in decadenza per causa ad esso non imputabile;
ri- tenuta l'insussistenza dei presupposti in ordine alla richiesta di integrazione del contraddit- torio iussu iudicis ex art 107 c.p.c. in mancanza di litisconsorzio necessario e tenuto conto di esigenze di speditezza del processo;
ritenuta l'insussistenza dei presupposti per accorda- re la richiesta sospensione ex art. 295 c.p.c. atteso l'insussistenza di pregiudizialità giuri- dica tra il presente contenzioso e quello di cui al procedimento per accertamento tecnico preventivo radicato dinanzi all'intestato Tribunale con R.G. 1463/2022; ritenuta
l'insussistenza dei presupposti per la concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecu- torietà del decreto ingiuntivo opposto atteso che nel certificato attestante l'avvenuta ulti- mazione lavori e nel certificato di regolare esecuzione delle opere risulta l'apposizione di riserve da parte della Committente oltre che l'indicazione da parte dello stesso Direttore dei Lavori di vizi e tenuto conto dell'espresso dato letterale dell'art. 5 del contratto di ap- palto intercorso tra le parti”, rigettava le istanze e concedeva alle parti i termini per memo- rie istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. con rinvio all'udienza del 20 giugno 2024 per la prosecuzione del processo.
Con comparsa di costituzione tardivamente depositata (14 giugno 2024) si costituiva in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_5
conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, G.U.,
Sulla domanda principale svolta dalla attrice opponente Parte_8 nei confronti dell'
[...] Controparte_18 CP_3
[...]
Respingere la domanda attrice poiché infondata in fatto e diritto per quanto evidenziato nella comparsa di costituzione depositata nell'interesse della convenuta opposta
[...]
capogruppo dell' costituita con le Controparte_19 CP_2 Controparte_20
e Con vittoria delle spese anche del procedimento di ATP.
[...] CP_3
14 Sulla richiesta di manleva svolta da parte della Società Controparte_1 capogruppo dell' costituita con e nei confronti di CP_2 Controparte_7 CP_3 [...]
CP_21
In via preliminare
Dichiarare l'improponibilità della domanda di indennizzo in presenza di clausola compro- missoria per l'accertamento del danno di cui all'art. 7 delle C.G.A.
In tesi
Dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza decennale postu- ma n. 164875393 poiché gli asseriti vizi e difformità lamentate dalla Società attrice non rientrano fra quelli oggetto di garanzia assicurativa e per l'effetto respingere la domanda di manleva avanzata nei confronti di . Vittoria di spese ed onorari del pre- CP_5
sente giudizio.
In ipotesi denegata
Nella denegata ipotesi che dovesse essere ritenuta operante la garanzia assicurativa, di- chiarare obbligata , esclusa ogni ipotesi di solidarietà con eventuali altri CP_5 chiamati in causa, a manlevare l' nei limiti delle garanzie assicurative e previa Parte_9 detrazione degli scoperti e franchigie stabiliti”.
All'udienza del 20 giugno 2024, lo scrivente Giudicante, “ritenuta la necessità di acquisire il fascicolo d'ufficio di cui al procedimento ATP svoltosi dinanzi all'intestato Tribunale
(R.G. 1463/2022), ritenuta l'inammissibilità, superfluità e comunque irrilevanza delle pro- ve orali articolate da parte opponente in sede di 2° memoria atteso che i capitoli 1-2 atten- gono a circostanze fattuali non oggetto di tempestiva allegazione in sede di primo scritto difensivo, il capitolo 3 oltre che a condividere la criticità di cui sopra è anche relativo a fatti comprovabili documentalmente, il capitolo 4 è generico e valutativo, i capitoli 5-7 so- no documentali;
ritenuta l'inammissibilità, superfluità e comunque irrilevanza delle prove orali articolate da parte opposta in sede di 2° memoria integrativa atteso che i capitoli 1 e
3 sono documentali ed il capitolo 2 è valutativo;
ritenuto che
le istanze di TU articolate dal- le parti sono inammissibili perché esplorative nonché superflue anche alla luce della disposta acquisizione dell'elaborato peritale di cui al procedimento per ATP (R.G. 1463/2022)” dispo- neva l'acquisizione a cura della Cancelleria del fascicolo d'ufficio (comprensivo dell'elaborato peritale e relativi allegati) relativo al procedimento di istruzione preventiva
15 ex art. 696 bis c.p.c. svoltosi dinanzi all'intestato Tribunale, recante R.G. 1463/2022; riget- tava le restanti istanze istruttorie articolate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la deci- sione, fissava l'udienza del 16 gennaio 2025 ore 8.30 per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva, quindi, istruita documentalmente e mediante formale acquisizione della
TU disposta nel citato procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. e all'udienza del 16 gennaio 2025, sostituita mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 comma 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e tratteneva la causa in decisione1. 1 Per completezza, si dà atto che nel corpo dell'ordinanza de qua, lo scrivente Giudicante così provvedeva sul- la richiesta di sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c. formulata da parte opponente in sede di note scritte:
“lette ed integralmente richiamate le note scritte depositate dalle parti;
con riferimento alla richiesta di so- spensione ex art. 295 c.p.c. del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento recante R.G. 2141/2024 pendente dinanzi all'intestato Tribunale e dinanzi ad altro magistrato persona fisica (Dott. Orlando) si precisa quanto segue;
se si può convenire con parte opponente RESIDENCE PODERE IL nella parte in cui Parte_3 correttamente dà atto dell'insussistenza dei presupposti per procedere alla riunione ex artt. 273-274 c.p.c. delle due cause in ragione dello stato dei due procedimenti (per essere il presente giudizio, introdotto peral- tro con rito pre Riforma Cartabia, pervenuto a maturazione per la decisione tant'è che l'odierno incombente processuale è la precisazione delle conclusioni e per essere il procedimento R.G. 2141/2024, introdotto con rito post Riforma Cartabia, ancora in fase antecedente allo svolgimento della prima udienza ex art. 183
c.p.c.), non può, per contro, essere accolta la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente processo (che presenta connessione oggettiva e parziale connessione soggettiva con l'altro processo pendente di fronte al dott. Orlando) avanzata da parte opponente;
ed invero, la sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha sì lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, ma può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa, con efficacia di giudicato, una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra con- troversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico;
ciò si verifica quando la decisione del pro- cesso dipenda dall'esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata non sembra superfluo rammen- tare che la norma processuale, nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio, quando la decisione di- penda dalla definizione di altra causa, allude a un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e dunque, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non a un mero collegamento fra diverse statuizioni per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, ma a un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, pe- nale o amministrativo), oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile ante- cedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospende- re, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti (Cass., 6844/2012; Cass. 17235/2014; da ul- timo, in motivazione Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 32996 del 28/11/2023, RV. 669642-01); in altri termini, per disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. è necessario un rapporto di pregiudizialità giu- ridica, che ricorre soltanto quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dell'altra il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato;
ciò premesso ad avviso dello scrivente Giudicante tra il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
(R.G. 3139/2022) ed il giudizio pendente dinanzi al dott. Orlando (R.G.2141/2024 – giudizio di merito suc- cessivo all'espletamento dell'ATP ex art. 696 bis c.p.c. ed in cui l'odierna parte opponente RESIDENCE IL
16 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'opposizione a d.i. e la domanda riconvenzionale ivi articolata merita parziale accogli- mento nei limiti della seguente motivazione che segue.
La domanda riconvenzionale articolata da parte opposta merita invece reiezione.
Infine, la domanda di manleva formulata dall'ATI opposta merita accoglimento.
1.1.In via preliminare, anche in questa sede, si conferma il rigetto dell'istanza formulata dall'opponente volta ad ottenere la riconvocazione a chiarimenti del TU.
Ed invero, atteso che è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice l'opzione di acco- gliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza quando risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine ri- chiesta (vds in tal senso Cass. Civ. Sez. III, 15.7.2011 n 15666), va dato atto che, nel caso di specie, sulla base degli atti prodotti dalle parti e all'esito della espletata TU, la richiesta
ha convenuto, oltre all'ATI odierna parte opposta e la sua compagnia assicurativa Parte_3 CP_22
anche il Direttore dei Lavori Arch. per accertare gli inadempimenti contrattuali con re-
[...] Persona_3 lative pretese risarcitorie rispetto al medesimo contratto di appalto per la realizzazione di residenza turistica alberghiera nel Comune di Rosignano M.mo, Loc. Vada, Stradone del Lupo) non sussiste un nesso di pregiu- dizialità tecnico giuridica ma al più pregiudizialità logica;
in altri termini, l'accertamento della responsabilità del Direttore dei Lavori (che non è parte nel pre- Pt_4 sente procedimento) non riveste un indispensabile antecedente logico-giuridico per la definizione della pre- sente opposizione a decreto ingiuntivo ad ogni modo, anche laddove si volesse ravvisare il nesso di pregiudizialità tecnico giuridica – impregiudica- ta ovviamente ogni diversa valutazione sul punto da parte del Giudice assegnatario del fascicolo RG.
2141/2024 – si evidenzia che non sussisterebbero comunque un presupposto per disporre da parte di questo Giudice la richiesta sospensione ex art. 295 c.p.c.; ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legit- timità, ai fini dell'applicabilità dell'art. 295 c.p.c. è richiesto che i due giudizi si svolgano tra le stesse parti e coinvolgere le stesse parti (Cass., 6844/2012; Cass. 17235/2014; da ultimo, in motivazione Cass. Sez. 1, Or- dinanza n. 32996 del 28/11/2023, RV. 669642-01), in ragione della influenza che la decisione assunta nel giudizio che ha connotazioni di pregiudizialità deve assumere nel giudizio sospeso;
l'orientamento giurispru- denziale (Cassazione civile sez. II, 18/02/2008, n.3936) citato nelle note d'udienza da
[...]
e che, a suo avviso, consentirebbe la deroga alla regola della necessario svolgimento Parte_3 tra i due giudizi tra le stesse parti non conduce alle auspicate conclusioni di parte opponente atteso che l'unico correttivo previsto a tale regola ricorre nel solo caso in cui, ferma la necessità della presenza in en- trambi i giudizi delle stesse parti, in quello sospeso ve ne sia anche un'altra ed il titolo dedotto come legitti- mante all'azione sia oggetto del giudizio pregiudiziale(Cass. 3936/2008); considerato che, ferma la presenza sia nel presente procedimento (in fase di precisazione delle conclusioni) che in quello pendente dinanzi al dott. Orlando (RG.G. 2141/2024) della committente , dell' Parte_3 [...]
e della compagnia assicurativa dell'ATI, nel presente procedimento Controparte_23 (di cui parte opponente chiede la sospensione ex art. 295 c.p.c.) non è parte né l'arch. né la di lui Pt_4 compagnia assicurativa e che, pertanto, stando al citato orientamento della Suprema Corte non potrà essere il presente procedimento quello eventualmente oggetto di sospensione necessaria;
ribadito quanto alla ri- chiesta di integrazione del contraddittorio ex art. 107 c.p.c. dell'arch. quanto già espresso a suo Pt_4 tempo con ordinanza del 22 febbraio 2024”.
17 di convocazione del TU Ing. appare superflua e rischierebbe di tradursi in un in- Per_2
giustificato prolungamento della ragionevole durata del processo.
1.2 Quanto alle istanze istruttorie formulate sia da parte opponente che da parte opposta, stante il richiamo generico ai precedenti scritti difensivi, devono intendersi parimenti rinun- ciate.
Ed invero, all'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la difesa della committente opponente ha così concluso: “ammettersi prove per testi come capi- tolate ed elencate in sede di memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2, c.p.c.” mentre la difesa della ditta esecutrice dei lavori opposta ha così concluso: “in via istruttoria, a titolo cautelativo, si insiste nelle istanze istruttorie di cui alla seconda memoria ex art.183, sesto comma, c.p.c. datata 23.4.24”.
Tali formule sono eccessivamente generiche per la individuazione dei mezzi effettivamente e realmente insistiti (cfr., in motivazione, Corte d'Appello di Firenze, Terza Sezione Civile,
n. 1578 del 22.7.2022). Trova dunque applicazione, a sfavore sia dell'opponente che dell'opposta, il seguente principio: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusio- ni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impu- gnazione” (cfr Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv 645492 – 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv 605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534; da ultimo Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022).
1.3 Quanto alla richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del pro- cedimento successivamente iscritto dall'opponente dinanzi all'intestato Tribunale (G.I. Dott.
Massimo Orlando – R.G. 2141/2024) nonché alla richiesta di chiamata in causa iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. del D.L. Arch. avanzata dalla Committente opponente si rinvia integral- Pt_4 mente sia all'ordinanza emessa in data 22 febbraio 2024 che all'ordinanza del 16 gennaio 2025.
2. Sempre in via preliminare è appena il caso di inquadrare le domande spiegate dalle parti.
La presente causa, come esposto nella ricostruzione processuale, origina dal ricorso monito-
Contr rio depositato dall' odierna opposta) esecutrice delle opere relative al contatto di appal-
18 to in atti sottoscritto tra le parti l'11 gennaio 2019 ed attinenti alla realizzazione di una resi- denza turistica alberghiera.
L'opposta, in virtù del disposto di cui all'art. 5 del contratto d'appalto che oggi ci occupa, ha chiesto emettersi d.i. avente ad oggetto le somme (trattenute a garanzia ad ogni SAL nel- la misura del 10%) ed oggetto di svincolo all'esito dell'emissione da parte del Direttore dei
Lavori Arch. del Certificato di ultimazione lavori (emesso il 1° giugno 2021 Persona_4
-all. 6 parte opponente) e del Certificato di regolare esecuzione di lavori (emesso il 4 feb- braio 2022 – all. 7 parte opponente).
Con l'opposizione a d.i., la committente Parte_3 oltre a dare atto dell'insussistenza dei presupposti per la concessione del d.i. opposto stante la puntuale riserva apposta dalla committenza, ha introdotto il tema principale del presente contenzioso: la responsabilità contrattuale della ditta esecutrice nell'esecuzione delle opere affidate soprattutto in relazione ai danni connessi all'errore di quota di imposta delle fonda- zioni (che hanno condotto all'allagamento di alcuni alloggi nell'ottobre 2019) nonché ai danni relativi al ritardo della consegna delle opere.
Va detto che parte opponente inizialmente ha spiegato la domanda nei confronti sia della
ATI esecutrice dei lavori sia nei confronti del Progettista nonché Direttore di Lavori Arch. chiedendo la condanna in solido di entrambi al ristoro dei danni subiti e su- Persona_4
bendi.
Tuttavia, non avendo l'opponente – per quanto a ciò autorizzata dal precedente Giudicante
– provveduto alla citazione in causa del citato Progettista e D.L., la Committente ha nel cor- so del giudizio raddrizzato il “tiro” incentrando le sue difese e doglianze nonché rassegnan- do le conclusioni nei confronti della sola odierna ditta (capogruppo mandataria CP_10
Contr dell' così da imporre allo scrivente Giudicante – anche tenuto conto degli esiti cui è pervenuta medio tempore la TU disposta nel “parallelo” giudizio di accertamento tecnico preventivo svolto tra le medesime parti (nonché nei confronti del Progettista e CP_24
e della di lui compagnia assicurativa) dinanzi all'intestato Tribunale e recante R.G.
[...]
1463/2022 – di procedere in questa sede all'accertamento e ripartizione delle rispettive quo- te di responsabilità dei soggetti involti nell'appalto per cui è causa al fine di pervenire alla condanna della ditta appaltatrice unicamente per le conseguenze dannose derivanti da con- dotte dell'ATI a cui è stata riconosciuta efficienza causale.
19 Il Tribunale non ignora l'orientamento secondo cui in tema di contratto di appalto, il vinco- lo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui ri- spettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 cod. civ., il quale, an- che se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass., Sez. II,
27/08/2012, n. 14650; Cass., Sez. II, 23/07/2013, n. 17874; Cass., Sez. III, 31/05/2006, n.
12995). Tuttavia, è altresì noto che la responsabilità solidale dell'appaltatore e del progetti- sta e direttore dei lavori per l'intero danno arrecato al committente, ricavabile dal combina- to disposto degli artt. 2055, 1° comma, e 1292 cod. civ., obbliga il Giudice, quando sia stata a tal fine formulata apposita domanda, all'accertamento e all'attribuzione delle rispettive quote di ripartizione della colpa, potendosi applicare il criterio sussidiario della parità delle cause, di cui all'ultimo comma dello stesso art. 2055 (il quale prevede che “nel dubbio le singole colpe si presumono uguali”), solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali e residui perciò una situazione di dubbio oggettivo e reale (Cass., ord.
22672/2017).
In conclusione, qualificata la domanda dell'opponente come volta a far valere in questa se- de, tramite la citata domanda riconvenzionale, la responsabilità della sola ATI opposta e ri- tenuto, pertanto, che la Committente ha in sede di precisazione delle conclusioni, azionato una responsabilità parziaria della sola appaltatrice opposta, si avrà riguardo all'accertamento dei soli apporti causali in merito all'evento dannoso verificatosi (errore di quota di imposta delle fondazioni e danno da ritardo come previsto da apposita penale con- trattuale) riferibili alla ATI opposta.
3. Ciò premesso, la perizia redatta dal TU Ing. nell'ambito del giudizio di accer- Per_2
tamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. 1463/2022), ritualmente acquisita agli atti del presente giudizio e sulla quale le parti hanno potuto formulare sia in tale sede che nel presente giudizio osservazioni critiche e/o adesive, può porsi a fondamento, per quanto di ragione, della presente decisione.
Con riferimento ai danni verificatisi nell'ottobre 2019 (segnatamente 31 ottobre 2019) agli alloggi del compendio immobiliare dell'opponente (allagamento dei locali con ammalora-
20 mento della mobilia ivi contenuta), può dirsi provato sia l'accadimento, sia la sussistenza dei pregiudizi lamentati dalla committente sia l'entità dei danni dalla stessa patiti (e docu- mentati da apposita fattura – segnatamente fattura elettronica di acquisto dei beni de quibus
Contr da parte della “BERNI SRL”), sia la realizzazione da parte dell' di un intervento di messa in sicurezza idraulica a riparazione degli stessi (id est, la installazione di appositi ca- nali di regimazione delle acque;
segnatamente canaletta/griglia di scolo dell'acqua piovana realizzata sul prato antistante gli immobili oggetto di allagamento nonché all'interno dei giardini di pertinenza dei singoli alloggi – cfr. compendio fotografico di cui alle pagg. 48 –
51 dell'elaborato peritale).
Per contro, con riferimento al successivo episodio di allagamento verificatosi il 17 aprile
2024 si evidenzia sia la tardività che la genericità delle relative allegazioni della committen- te anche tenuto conto della contestazione del compendio fotografico (doc. 15) attoreo da parte dell'ATI opposta.
Il tutto, non obliterando il fatto che il TU Ing. , ha dato atto dell'insussistenza di Per_2
“evidenze documentali o fotografiche che evidenzino chiaramente che successivamente all'installazione delle canaline di intercettazione delle acque piovane, installate nella zona prospiciente agli alloggi documentati come allagati, vi sia stato un altro allagamento” (cfr. pag. 47 elaborato peritale).
La domanda risarcitoria in parte qua (danni relativi all'episodio di allagamento del 17 apri- le 2024) è pertanto infondata e sprovvista di prova.
Venendo alla disamina dei danni verificatisi nell'ottobre 2019 e che hanno portato all'accertamento del ben più grave errore del difetto di quota di cui si è detto, si deve dare atto che non coglie nel segno la tesi difensiva dell'ATI secondo cui la responsabilità di tale errore e dei conseguenti pregiudizi sia da ascriversi esclusivamente all'errore di progetta- zione del Direttore dei Lavori.
A tal fine, la ditta esecutrice dei lavori richiama una nota dalla stessa emessa in data 27 maggio 2020 (doc. 3 di parte opposta) in cui vi sarebbe un richiamo ad una precedente mis-
Contr siva del 22 marzo 2019 con cui l' vrebbe sottoposto sia alla proprietà committente che alla Direzione Lavori una discrepanza dei piani di quota.
Non avendo il D.L. né la committenza preso posizione sui rilievi critici dell'ATI ed avendo, per contro, il D.L. deciso di mantenere l'ordine di servizio del 4 febbraio 2019, ad avviso di
21 parte opposta, la ditta appaltatrice avrebbe operato quale nudus minister attenendosi scrupo- losamente alle direttive del D.L., unico soggetto, peraltro, in grado di apportare modifiche al Progetto concessionato (cfr. art. 1 contatto di appalto – doc. 1 parte opponente).
Tale tesi, per quanto suggestiva e ben articolata, non è accoglibile atteso che le ditta che compongono l'ATI nel contratto de quo avevano dichiarato: i) di aver attentamente visiona- to gli elaborati grafici e le schede tecniche allegati dalla Committente a corredo del progetto depositato presso il Comune di Rosignano Marittimo al fine dell'attivazione della Confe- renza di Servizi necessaria per ottenere il rilascio del titolo edilizio abilitativo dell'intervento residenza turistica alberghiera nonché di disporre, inter alia, delle capacità tecniche, macchine ed attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione in sicu- rezza ed a regola d'arte delle opere oggetto dell'appalto (art. 2); ii) che i progetti esecutivi ed i documenti allegati al contatto d'appalto erano corretti ed adeguati al fine della realizza- zione dell'intervento oggetto d'appalto (art. 3).
A ciò si aggiunga che se è vero che già dal 22 marzo 2019 (ergo a neanche 3 mesi dall'inizio dei lavori appaltati) la ditta appaltatrice aveva già rilevato una discrepanza dei piani di quota, la stessa avrebbe dovuto arrestare la propria attività in attesa di una formale presa di posizione da parte della Committenza e/o della Direzione Lavori e della autorizza- zione da parte di questi ultimi a “procedere” con le lavorazioni nonostante il segnalato vizio di particolare pregnanza.
Continuando la propria attività, in assenza di tali necessari formali e documentati riscontri,
Contr l' a accettato il rischio del verificarsi delle problematiche che la stessa aveva segnalato alla committenza (id est, l'allagamento dei locali in caso di intense precipitazioni/bombe d'acqua).
Pertanto, lo si anticipa sin da ora, del tutto corretta è la determinazione del TU - che il
Tribunale intende fare propria – secondo cui un concorso causale pari ad 1/3 è da ascriversi alla parte opposta (e per i restanti 2/3 a carico del Progettista e Direttore dei Lavori).
Il TU, con metodo meticoloso, previa effettuazione di svariati sopralluoghi presso il com- pendio immobiliare che ci occupa nonché tramite accurati rilievi altimetrici eseguiti sull'intera zona di interesse da un esperto tecnico a ciò autorizzato dal Tribunale, ha per- messo di rilevare il grave difetto di imposta del fabbricato che oggi ci occupa.
22 Va detto che il TU, nel pervenire ai risultati di cui si darà conto, ha previamente provve- duto ad una accurata disamina sia del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. introdotto dall'odierna opponente (il cui contenuto è di fatto sovrapponibile a quello di cui alla opposizione a d.i. per la parte relativa alla domanda riconvenzionale formulata dalla committente) e della con- sulenza tecnica di parte a firma dell'Ing. CP_25
La verificazione dell'allagamento dell'ottobre 2019, oltre a non essere, di fatto, contestato dall'opposta stessa, è risultato provato i) da apposito compendio fotografico (richiamato nella perizia a pagg. 34 e ss.), ii) dalla già citata fattura della BERNI SRL dell'importo di €
16.120,47 (IVA inclusa) avente ad oggetto i ripristini della mobilia danneggiata nonché iii) dal verbale di primo sopralluogo del 23 luglio 2021 della società GSA SRL inviata dalla compagnia assicurativa Ed invero, in tale verbale si attesta la verificazione di ta- CP_5
le evento dannoso e la sussistenza di danni alla muratura ed alla mobilia nonché
l'emersione di “varie problematiche riportate nel verbale di chiusura lavori firmato dalle parti (ATI, Arch. ”. Persona_3 Parte_3
Proprio con riferimento a tale ultimo documento, si deve date atto che nel Certificato di
Ultimazione dei Lavori del 1° giugno 2021 (doc. 6 parte opponente), il D.L. nel dare atto che i lavori erano terminati il 17 maggio 2021 e nel certificare, altresì, che il cantiere era stato terminato con 766 giorni di ritardo rispetto alla hall e con 717 giorni di ritardo rispetto alle unità abitative, attestava in apposito “allegato” 1 (ove venivano riportati alcuni “vizi e difetti, la mancanza di alcune parti d'opera, ed alcuni danni a beni materiali avvenuti du- rante la realizzazione” delle opere;
vizi che comunque non impedivano di definire come
“non terminati i lavori, ma soltanto di certificare come l'opera conclusa” fosse “interessata da vizi e difetti, danni e da alcune lavorazioni o forniture mancanti”) il danneggiamento della mobilia causato dall'allagamento oltre che la riconducibilità eziologica del predetto al- lagamento al rilevato difetto di quota di imposta del fabbricato:
23 Appurata, dunque, la sussistenza dell'allagamento nell'ottobre 2019 dei locali dedicati agli alloggi e la sussistenza dei danni agli arredi ivi collocati, il TU ha, poi, analiticamente de- scritto il funzionamento delle canaline di intercettazione dell'acqua piovana installate, su ri- chiesta della committenza, dall'ATI opposta.
Previa effettuazione di verifiche sulla funzionalità del deflusso dell'acqua nella canalina principale verso lo scarico, il TU con condivisibili valutazioni, ha ritenuto la natura non definitivamente risolutiva del rimedio adottato: “con la conformazione del terreno in contropendenza verso gli alloggi con il solo posizionamento della canalina non si possa avere certezza del suo perfetto funzionamento in caso di bombe d'acqua importanti ed il non allagamento degli alloggi” (pag. 52 perizia).
Il TU, come anticipato, previo accurato rilievo altimetrico di tutto il lotto oggetto di causa, ha avuto modo di rilevare con precisione le quote del terreno in modo da poterle comparare con il rilievo depositato in atti del Comune di Rosignano Marittimo nella pratica del per- messo a costruire e nelle successive integrazioni e pratiche edilizie depositate.
L'ausiliario ha così potuto chiaramente accertare che “le quote della soglia di ingresso di un alloggio oggetto di allagamento” sono risultate pari a -0.48 m rispetto allo 0.00 preso a riferimento, “e la quota dell'estradosso della fondazione, valutata a mezzo saggio eseguito in loco, è risultata pari a -0.81m, sempre rispetto allo 0.00. Inoltre, come si evince dal ri-
24 lievo eseguito, la quota del terreno antistante gli alloggi, in zona limitrofa alle soglie di in- gresso varia tra - 0.48 e - 0.51 m” (pag. 69 elaborato peritale).
Anche facendo riferimento ad altri punti (es. quote indicate per la strada pubblica) il TU ha potuto rilevare che “comunque il piano quotato allegato al progetto architettonico risul- ta non coerente nelle quote con quanto rilevato con accurato rilievo strumentale dall'ausiliario del TU”.
Avuto riguardo alle “tavole strutturali delle fondazioni” il TU ha dato atto che il riferi- mento alle quote è indicato in una sola delle tavole strutturali (segnatamente, quella relativa alla sezione dell'ascensore) laddove nelle altre tavole delle fondazioni non si evincerebbe il riferimento alle quote di imposta delle fondazioni e, in generale, alle quote da rispettare.
Il TU ha analizzato anche le tavole architettoniche relative al permesso di costruire (ove, in una sezione risulta evidenziata la quota 0.00 indicata come quota della pavimentazione interna finita).
L'ausiliario ha richiamato, poi, quanto già sopra evidenziato dal D.L. nel certificato di ulti- mazione lavori in punto di difetto di quota di imposta di parte dei fabbricati realizzati:
Il TU, alla luce della piana disamina della documentazione in atti prodotta dalle parti non- ché alla luce dell'accertamento personalmente effettuato tramite confronto tra lo stato di progetto concessionato e quanto rilevato strumentalmente dal suo ausiliario, ha potuto dare atto della effettiva sussistenza di un difetto di quota di imposta;
difetto di quota che con ri- ferimento alla pavimentazione interna di uno degli alloggi colpiti dall'allagamento dell'ottobre 2019 si è attestato su circa 48-50 cm di dislivello rispetto allo 0.00 metri indica-
25 to nelle tavole di progetto (cfr. pag. 83 perizia “si conferma che la quota di imposta errata è un fatto verificato mediante rilievo strumentale eseguito dall'ausiliario del TU e confron- to con progetto concessionato”).
Si consideri che anche nel Certificato di regolare esecuzione (CER del 4.2.2022 – doc. 7 opponente – firmato con riserva da parte della Committente: “Si provvede, in qualità di proprietario - committente le opere di cui al contratto d'appalto in data 11/01/2019, alla sottoscrizione del presente certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal Diretto- re dei Lavori, per accettazione con riserva in ordine ai vizi permanenti (in primo rilievo
l'errata quota d'imposta del fabbricato) e non, all'incompletezza di alcune lavorazioni, ai gravi ritardi nello svolgimento, nell'effettuazione e nell'ultimazione delle opere oggetto del contratto, alle conseguenze dannose tutte che rispetto a quanto qui esposto ne sono deriva- te e/o ne deriveranno, ed, infine, ad eventuali ulteriori vizi occulti che si dovessero venire a manifestare e che saranno oggetto di eventuale denunzia / contestazione nei termini di leg- ge”) il D.L. aveva modo di attestare la commissione, in sede di esecuzione dei lavori, di
“errori di stacco delle quote rispetto al progetto concessionato” che avevano generato l'allagamento degli alloggi ed aveva attribuito tale errore all'ATI.
Si ritiene, tuttavia, condivisibile quanto affermato e valutato dal TU in sede di operazioni peritali sulla corretta individuazione sia delle cause del dedotto vizio (difetto di quota di imposta con andamento del terreno con pendenze verso gli alloggi della committente) sia della ripartizione delle relative responsabilità.
Ed invero, il TU, con ampia, congrua e logica motivazione, ha riferito che “i fabbricati in- teressati dalla differente quota di imposta (come da rilievi circa 48 cm più bassi rispetto a quanto previsto in progetto - si vedano sezione strutturale e sezione architettonica prece- dentemente riportate), siano stati realizzati a tale quota a causa di più problematiche, in quanto, secondo lo scrivente, l'impresa esecutrice non ha impostato il fabbricato tenendo conto della quota 0.00 m indicata nella planimetria di progetto, ma, probabilmente, secon- do lo scrivente, semplicemente realizzando rispetto alla quota esterna del terreno, ritenen- do che la quota 0.00 m fosse quella del terreno (come sostanzialmente risulterebbe dalla planimetria dello stato attuale allegata al permesso a costruire ndr), di contro, a giudizio dello scrivente, la tavola di progetto relativa allo stato attuale, non risulta accurata nelle quote e queste non trovano riscontro nel rilievo eseguito dall'ausiliario del TU, come evi-
26 dente nel confronto tra i rilievi eseguiti dall'ausiliario del TU e le tavole allegate al pro- getto concessionato”.
A giudizio del TU – giudizio integralmente fatto proprio dallo scrivente Giudicante stante la logicità e correttezza dell'apparato motivazionale posto a suo fondamento e corroborato dai rilievi altimetrici dallo stesso effettuati - l'impresa esecutrice dei lavori, “qualora aves- se avuto un dubbio, avrebbe dovuto richiedere spiegazione alla DL e non proseguire nel commettere l'errore di imposta, come d'altra parte la DL avrebbe dovuto (...) sovrainten- dere al momento più importante, secondo lo scrivente, della realizzazione di un fabbricato, ovvero la definizione della corretta quota di imposta delle fondazioni” (cfr. pag. 85 perizia).
Più cause sono, dunque, da individuarsi nell'errore di quota di imposta delle fondazioni: 1) la mancata corretta indicazione da parte della Direzione dei Lavori della quota di imposta unitamente alla di lei mancata supervisione dei lavori in tale fondamentale momento di rea- lizzazione del fabbricato;
2) la mancata esecuzione di rilievi strumentali di verifica da parte della impresa esecutrice dei lavori al fine dell'impostazione delle fondazioni.
Conseguentemente, come ha correttamente rilevato il TU, va individuata una “correspon- sabilità da parte della ditta appaltatrice, DL e progettista” con riferimento all'errore di quota di imposta delle fondazioni (e di conseguenza, del piano finito degli alloggi).
Ed invero, per come ha potuto puntualmente verificare il TU nel piano quotato facente parte del progetto concessionato e delle integrazioni, le quote relative dello stato attuale non rispecchiano di fatto le quote evidenziate dai rilievi eseguiti dall'ausiliario.
Il D.L. avrebbe, quindi, dovuto controllare che le quote di imposta delle fondazioni, e di conseguenza quelle del piano finito, fossero coerenti con quanto progettato, verificando che il piano pavimento corrispondesse al punto 0.00 indicato in progetto.
L'impresa esecutrice avrebbe dovuto verificare strumentalmente la coerenza della quota
0.00 indicata nelle sezioni strutturale ed architettonica ed avrebbe dovuto confrontarsi ade- guatamente con progettista e DL. (cfr. pag. 97 perizia).
Il TU ha così fatto correttamente discendere una ripartizione del costo dei ripristini dovuti all'allagamento dell'ottobre 2019 (imputati dal D.L. stesso all'errore di quota di imposta delle fondazioni) nella misura paritaria di 1/3 a carico dell'odierna parte opposta ATI;
1/3 a carico del progettista ed 1/3 a carico del D.L.
27 L'ausiliario, dopo aver puntualmente accertato l'errore di quota (errore che ha “comportato che il piano di calpestio degli alloggi si trovasse a quota - 0.48 m circa rispetto allo 0.00 m indicato nel piano quotato di progetto, nella sezione allegata al permesso a costruire e nel- la sezione strutturale del vano ascensore, come rilevato strumentalmente dall'ausiliario del
TU” cfr. pag. 101 perizia;
“Lo scrivente ritiene inoltre che l'errore di quota nella realiz- zazione degli alloggi abbia generato una pendenza del terreno verso gli alloggi, la quale inevitabilmente, mette, secondo lo scrivente, a rischio di allagamento gli alloggi stessi in caso di bombe d'acqua” cfr. pag.103 perizia), ha dato atto che per “regolarizzare” tale si- tuazione è stata presentata una pratica paesaggistica dal DL e Progettista Arch. Pt_4
Il TU ha, peraltro, individuato una soluzione che potrebbe definirsi definitivamente ri- solutiva delle problematiche di allagamento.
Se è vero che la canalina realizzata dall'ATI risulta un presidio molto importante al fine di scongiurare gli allagamenti degli alloggi in caso di bombe d'acqua, la stessa non sarebbe comunque sufficiente per risolvere definitivamente la predetta problematica.
Non risultando attuabile una modifica della quota degli alloggi (se non a prezzo della demo- lizione dei fabbricati), potrebbe modificarsi la pendenza del terreno abbassando la quota della canalina di intercettazione in modo da poter modellare il terreno con pendenza dagli alloggi verso la canalina stessa: “il terreno antistante gli alloggi dovrebbe essere rimodella- to in modo da creare una pendenza verso la canalina di intercettazione, la quale dovrebbe essere abbassata e maggiorata nelle dimensioni, secondo apposita progettazione idraulica, per consentire di creare una pendenza dagli alloggi verso la canalina. Rimodellando il ter- reno pertanto la canalina si verrebbe a trovare, abbassandola di quota, in un compluvio che porterebbe allo scarico le acque provenienti dagli alloggi e dal terreno limitrofo, da qua la necessità, secondo lo scrivente, di installazione di canalina maggiorata secondo progettazione idraulica” (cfr. pag. 105 perizia).
I costi di tale rimedio sono da ripartirsi equamente ed in pari misura tra la Direzione Lavori, il Progettista e l'ATI.
Venendo ad una quantificazione dei danni accertati e patiti dall'odierna opponente si preci- sa quanto segue.
Con riferimento alla c.d. “Stima economica del danno subito per i vizi permanenti sul fab- bricato causati da errori tecnici/costruttivi (quota d'imposta errata)”, il TU ha avuto mo-
28 do di prendere in considerazione – diversamente da quanto dedotto dall'opponente in sede di comparsa conclusionale (da cui l'invocata e rigettata richiesta di convocazione a chiari- menti) – anche il danno prodotto a livello “estetico” dalle presenza delle canaline installate
(canaline, peraltro, che a giudizio del TU dovranno rimanere anche in futuro, per quanto a quota più bassa e con aumento di misura secondo apposito progetto idraulico, previa risa- gomatura del terreno per favorire l'afflusso delle acque verso le canaline stesse).
Ed invero, tale danno (opera chiaramente percepibile in loco e consistente nell'eventuale costo necessario alla rimozione della canalina) “estetico” dovuto “alla presenza della cana- lina in acciaio (indubbiamente visibile, ma potenzialmente più “mascherabile” anche me- diante pitturazione di colore verde ad esempio)” possa essere congruamente valutato e li- quidato utilizzando il parametro adottato dal TU, vale a dire “nel 1.5% del costo immobile stimato in € 1.961.964,60, ovvero in € 29.429,46 IVA 10% esclusa”.
A tale danno vanno aggiunti i costi per l'effettuazione della risagomatura del terreno – sti- mati congruamente dal TU in € 50.000,00 + IVA 10% - ed il danno per la necessità di va- riante di consistenza finale con riferimento al fabbricato/lotto realizzato– stimati congrua- mente dal TU in € 27.938,62 – ed il danno da mancato affitto dei 15 alloggi per il periodo di esecuzione di tali lavori;
periodo quest'ultimo stimato prudenzialmente in giorni 30 e per l'importo complessivo di € 40.909,05 + IVA 10% (€ 2.727,272 + IVA x n° 15 alloggi).
Quanto ai danni relativi alla redazione della nuova variante progettuale per i realizzandi nuovi lotti funzionali a causa della rettifica delle differenze di quota rispetto al progetto ge- nerale approvato, il TU ha stimato tale costo in € 122.129,09 + IVA.
Tuttavia, diversamente da quanto statuito dal TU, sul punto si ritengono condivisibili ed Contr accoglibili le eccezioni difensive dell' opposta (corroborate dagli allegati 14 e 15) se- condo cui le costruzioni sugli altri lotti, e quindi anche quella sul lotto n.2, non sono a tutt'oggi neanche cominciate, a distanza di oltre tre anni dalla certificata ultimazione dei la- vori, a causa di problematiche relative alla mancanza dei permessi a costruire e per diverse scelte commerciali operate dalla Committenza come, del resto, affermato dal
29 D.L./Progettista, incaricato anche di progettare la nuova variante relativa agli altri lotti non oggetto di contratto con l'ATI.
Pertanto, non trova accoglimento la voce risarcitoria indicata dal TU sub specie di danni relativi alla redazione della nuova variante progettuale per i realizzandi nuovi lotti funzio- nali.
Per contro, del tutto correttamente il TU non ha provveduto alla stima del danno da man- cato incasso relativo al blocco ristorante non realizzato ed al mancato incasso sulle locazio- ni delle unità abitative non realizzate.
E ciò, sia perché la relativa stima non era parte dell'originario quesito posto dal Giudicante nel relativo procedimento ATP, sia – ed a fortiori – perché non si può ravvisare, diversa- mente da quanto allegato dall'opponente, alcun nesso causale tra il difetto di quota e la mancata edificazione/realizzazione degli altri lotti.
Anzi, come ha puntualmente affermato parte opposta, proprio la circostanza che l'opponente non sia in possesso di un regolare permesso a costruire per gli altri lotti (unità abitative non realizzate e blocco ristorante non realizzato), esclude in radice la sussistenza di un danno ri- sarcibile.
In conclusione, l'odierna committente opponente ha un credito – al netto di ogni valutazio- ne sulle penali richieste anche in questa sede – nei confronti dell'ATI nonché del DL e del
Progettista per € € 161.490,63.
Tale importo è così composto: € 13.213,50 + IVA (danni alla mobilia occorsi nell'allagamento dell'ottobre 2019 come da fattura in atti) + € 29.429,46 (danno estetico canaline) + € 50.000,00 (risagomatura del terreno e risoluzione definitiva problematica al- lagamento) + 27.938,62 (costi della variante di consistenza finale con riferimento al fabbri- cato/lotto realizzato) + 40.909,05 (danno da mancato utilizzo di 15 alloggi per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori 30 giorni).
La quota (1/3) da porsi a carico dell'ATI opposta è di € 53.830,21.
Deve a questo punto prendersi in esame l'applicabilità all'odierna opposta delle penali pat- tuite in contratto all'art. 13 che si trascrive: “Per ogni giorno di ritardo dopo la scadenza essenziale come sopra fissata [n.d.r. per la il 12 aprile 2019 e per le unità abitative il CP_26
31 maggio 2019] l'ATI dovrà corrispondere alla Committente una penale giornaliera così configurata: 0,64 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo fino al tren-
30 tesimo; 1,29 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre il trentesi- mo;
2,59 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre il sessantesi- mo”.
Il TU, previa puntuale disamina del diagramma di GANT allegato alla certificazione del
D.L. che riporta nel dettaglio l'andamento dei lavori con spiegazione dei tempi di conclu- sione degli stessi, ha scomposto ogni singolo periodo di esecuzione dei lavori andando, per quanto più attiene ai nostri fini, ad individuare i giorni di ritardo ascrivibili all'ATI ed a fa- vore della Committente (segnatamente n. 37 giorni dal 27.12.2019 al 1.02.2020 tempo tra-
Contr scorso per ripresa lavori da parte di n. 106 giorni dal 6.2.2021 al 1.6.2021 lavori per ultimazione dei lavori relativi ad attivazione cabina e conclusione di tutte le lavora- CP_15
zioni).
Individuati nel numero complessivo di 143 i giorni di ritardo addebitabili all'ATI e vi- sto il disposto di cui all'art.13 del contratto per cui è causa, il TU ha compiutamente illu- strato, con motivazione puntuale ed esente da vizi logici e che il Tribunale ritiene di dover fa propria, che “le penali per il ritardo dei lavori da riconoscere alla Committenza, secon- do quanto emerso dall'analisi degli atti e dell'andamento dei lavori, risultano essere le se- guenti: ((€ 971.000,00 x 0.64)/1000) x 30 = € 18.643,20 + IVA((€ 971.000,00 x 1.29)/1000)
x 30 = € 37.577,70 + IVA ((€ 971.000,00 x 2.59)/1000) x 83 = € 208.735,87 + IVA Ovvero in totale relativamente alle penali : € 264.956,77 + IVA”.
Alla luce anche delle penali applicate e sommando l'importo di € 264.956,77 all'importo di
€ 53.830,21 relativo ai danni complessivamente patiti dall'opponente per l'errore/difetto di quota, si perviene al credito finale di nei confron- Parte_3 ti dell'odierna parte opposta pari ad € 318.786,98 (arrotondato per eccesso ad €
318.790,00).
Tuttavia tale importo è da porsi in compensazione con il credito portato dall'ATI con rife- rimento allo svincolo delle somme alla stessa spettante per l'esecuzione dei lavori affidatili
– pari ad € 103.661,34 (= € 95.580,34 importo indicato dal D.L. nel CRE + € 8.081,00 vale a dire la parte delle spese di cui alla fattura ripristino danni ala mobilia di cui all'allagamento dell'ottobre 2019 non attribuibile all'ATI bensì alla concorrente responsabi- lità del Progettista e Direzione Lavori).
31 Si perviene così alla individuazione del credito finale dell'opponente nei confronti dell'opposta per € 215.128,66.
4. Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall'opposta (reconventio reconventio- nis) ed argomentata sui costi da c.d. fermo cantiere con riferimento ai periodi di sospensio- ne delle lavorazioni disposte dalla Direzione Lavori e ascrivibili prevalentemente alle pro- blematiche relative all'installazione della cabina si precisa quanto segue. CP_15
La domanda de qua è ammissibile – del resto, secondo la Suprema Corte, in via generale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre una do- manda nuova, diversa da quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l'oppo- nente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a sollevare eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto” (cfr. Cass. Civ. Sez. I, Ordi- nanza Interlocutoria 17 luglio 2023 n. 20476) - ma infondata.
Per quanto l'ATI in sede di certificazione di ultimazione lavori abbia apposto una riserva a fondamento della pretesa de qua – l'altra riserva (relativa ai lavori di installazione della ca- nalina a seguito dell'allagamento dell'ottobre 2019) merita integrale reiezione stante, come esposto, la responsabilità della ditta esecutrice nella integrazione del vizio/difetto di quota e considerata l'accertata natura non definitivamente risolutiva della riparazione de qua –
l'odierna opposta ha avanzato una richiesta per costi e spese di cantiere del tutto sfornita di prova.
Non vi è prova in atti – ed a tal fine non può la TU esperita colmare tale lacuna probatoria
– circa l'allegato mantenimento da parte dell'opposta dell'organizzazione di cantiere.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la ditta esecutrice dei lavori non è riuscita a provare di aver sopportato il costo del personale improduttivo (direttore del cantiere), la presenza dello stesso in cantiere per il periodo di asserita ingiustificata protrazione.
L'ATI ha fatto riferimento nella riserva e nel presente giudizio di opposizione a conteggi ed a valori inseriti in maniera del tutto unilaterale.
Si consideri peraltro che l'opposta avanza richiesta di ristoro di danni per spese di cantiere con riferimento ad un periodo in cui il cantiere non esisteva più allorquando l'opponente aveva deciso di svolgere attività turistico ricettiva come risultante dalla stessa documenta- zione prodotta da parte opposta (cfr. pec D.L. del 24.6.2019 con cui viene comunicata la
“sospensione dei lavori del cantiere in oggetto da oggi 24 giugno 2019 al 01 ottobre 2019,
32 salvo diverse comunicazioni, per permettere la regolare attività nella struttura ricettiva esi- stente in adiacenza della stessa proprietà”; sospensione dei lavori resasi necessaria per evi- tare attività rumorose legate alle lavorazioni e finalizzata a permettere la regolare attività nella struttura ricettiva).
Coglie nel segno l'eccezione dell'opponente nella parte in cui afferma che alcun ritardo sia validamente alla stessa imputabile (cfr. pag. 4 memoria di replica parte opponente: “Ci si pone invero una domanda: quali macchinari dell'ATI, quali strutture / materiali dell'ATI, quale responsabile della sicurezza, ecc., se vi era in pieno svolgimento un'attività turistico ricettiva con la presenza di turisti in loco!!?? E soprattutto, dove è la prova documentale
e/o orale di siffatti costi/danni?”).
A ciò si aggiunga che non può attribuirsi alla Committenza, come ha puntualmente rilevato anche il TU nell'elaborato peritale, il ritardo per le scelte relative alle modifiche tecniche alla cabina (e da stessa richieste). Di fronte a modifiche tecniche non previste CP_15 CP_15
e, quindi, di fronte alla necessità per la Committenza di dover valutare nuovi prezzi da so- stenere, l'opponente aveva certamente la necessità di concordare nuovi prezzi (cfr. pag. 108 perizia). In altri termini, ben ha rilevato l'opponente il proprio diritto a prendere il tempo necessario nell'effettuazione delle “giuste valutazioni economiche riguardo a spese da so- stenere non previste causate o da un'errata valutazione tecnica in fase di progettazione im- CP_1 piantistica oppure da particolari esigenze tecniche richieste da parte dell'ente .
Come ha puntualizzato il TU le problematiche legate alla progettazione della cabina sono strettamente connesse alla necessità di presentazione di “una variante al Co- CP_15 mune di Rosignano Marittimo per poter proseguire con i lavori e l'Iter autorizzativo relati- CP_1 vi alla realizzazione della cabina Una variante che a giudizio dello scrivente, per quanto desumibile dagli atti, non sarebbe probabilmente stata necessaria qualora la cabina
CP_1 fosse stata completa dal punto di vista progettuale e progettata secondo le richieste di
(da acquisire secondo lo scrivente preventivamente alla presentazione del progetto)” CP_15
(cfr. pag. 116 perizia). Non si condivide, per contro, il successivo assunto del TU nella parte in cui apoditticamente – e soprattutto in contrasto con quanto precedentemente antici- pato a pag. 108 della perizia – afferma una corresponsabilità della Committenza insieme al- la Progettazione nella sospensione lavori.
In conclusione, la reconventio reconventionis formulata dall'ATI merita integrale reiezione.
33 5. Quanto alla domanda di manleva formulata dalla opposta nei confronti della terza chia- mata, la stessa merita accoglimento avendo l'ATI puntualmente prodotto il contratto assicu- rativo, provato la sua efficacia e l'inclusione dello specifico rischio avveratosi nel caso di specie tra i rischi coperti dalla polizza in atti.
L'opera assicurata di cui alla Polizza decennale postuma danni diretti all'opera è proprio la realizzazione di n. 2 edifici adibiti a residenza turistico alberghiera ubicata in Vada, Strado- ne del lupo n. 13. Le somme assicurate sono l'opera (valore di costruzione a nuovo dell'opera compresi fissi Euro 1.200.000,00 ed infissi, escluso il valore dell'area ), le spese di demolizione e sgombero e RCT postuma del costruttore.
Non merita accoglimento l'eccezione della terza chiamata secondo cui i vizi lamentati dall'opponente non rientrerebbero fra quelli oggetto di garanzia assicurativa sottoscritta dall' in virtù della polizza “Postuma decennale danni di- Controparte_1 retti all'opera” n.164875393 prodotta unitamente alle CGA.
Ed invero, i danni lamentati dalla committente rientrano senza alcun dubbio nella garanzia in quanto i dedotti vizi (difetto di quota del fabbricato che, diversamente da quanto assunto dalla terza chiamata non può certamente integrare un “vizio minore” ex art. 1667 c.c.) rien- trano nel punto b) dell'art.1 delle CGA (gravi difetti dell'opera, destinata per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera) e sono stati conosciuti dall'assicurato (cioè dall'ATI) successivamente alla decorrenza dell'assicu- razione (v., art.2 paragrafo A) delle C.G.A.).
Parimenti meritevole di reiezione è l'eccezione di improcedibilità della domanda per asseri- ta presenza di clausola compromissoria di perizia contrattuale (art. 7 delle Condizioni di as- sicurazione) per la valutazione e/o quantificazione del danno.
Ed invero, come ha puntualmente osservato la difesa dell'opposta gli art.7 e ss. delle condi- zioni di polizza non prevedono affatto una deroga alla competenza dell'Autorità Giudiziaria
Ordinaria per la risoluzione delle controversie relative all'operatività della garanzia, essendo espressamente previsto, all'art.21 delle CG che il foro competente è quello dell'autorità giu- diziaria ove è stato concluso il contratto.
Si deve applicare, per contro, lo scoperto del 10% (con il minimo di € 10.000,00 a carico dell' ) contrattualmente previsto in polizza. Parte_9
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
34 L'evidente peculiarità della vicenda sostanziale e processuale di cui al presente giudizio, la soccombenza reciproca, l'accoglimento solo parziale della pretesa creditoria dell'opponente
(e per importi decisamente minori rispetto a quelli richiesti in via riconvenzionale dalla committente), il rigetto di molte delle poste risarcitorie articolate dalla stessa e, per contro,
l'accertata sussistenza di ragioni di credito in capo all'ATI opposta integrano quelle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., come integrato dalla sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti, ivi inclusa la terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
2) previa compensazione tra i rispettivi crediti, condanna Controparte_1
, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione
[...]
e legale rapp.p.t., non in proprio, ma quale Capogruppo e mandataria dell'ATI
(Associazione temporanea di imprese) costituita in data 18.7.18 unitamente a “
[...]
e a corrispondere, per le ragioni di cui in parte motiva, a CP_27 Controparte_4
l'importo di € 215.128,66 oltre Parte_3 interessi legali dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio sino al sal- do;
3) in accoglimento della manleva formulata dalla opposta Controparte_1
, condanna a manle-
[...] Controparte_5
vare e tenere indenne , in persona Controparte_1
del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rapp.p.t., non in proprio, ma quale Capogruppo e mandataria dell'ATI (Associazione temporanea di im- prese) costituita in data 18.7.18 unitamente a “ e da CP_3 Controparte_4
tutti gli effetti della condanna di cui al precedente capo 2) del presente dispositivo con applicazione, tuttavia, dello scoperto contrattualmente previsto del 10% che ri- marrà a carico dell'assicurato;
4) compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
35 Così deciso in data 29 aprile 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
36 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Si consideri quanto puntualmente precisato dal TU a seguito delle osservazioni dei CTP in parte qua: “il valore dell'affitto di un alloggio è stato dedotto da ricerca di mercato on line dalla quale è emerso che per un alloggio per due persone la cifra giornaliera risulta essere circa € 100,00/giornaliere iva inclusa e pertanto riportando a 30 giorni circa 3.000,00 €/30 giorni, ovvero 2.727,27 + IVA/30 giorni”.