Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 25/11/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02166/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00035/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 35 del 2024, proposto da
VR GU TT DI, AR CH TT DI, rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Domenichelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Michele Pozzato, Federica Stecca, Danilo Lo Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
EA ZU, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Garofalo, Charlotte Chevalier, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
CA IS, rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Lorigiola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Padova del 30.5.2023, prot. 2023-0246923, di riscontro alle segnalazioni del 3.08.2021 e del 13.02.2023, con cui il Comune nega intervento in autotutela sulla SCIA n. 5066/2017;
nonché di tutti gli atti presupposti e successivi, ivi compreso, per quanto possa occorrere, il provvedimento di archiviazione del 30.1.2023, prot.0042029 emesso dall'amministrazione alla luce della SCIA 2021/11300 del 26.10.2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Padova e di EA ZU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2025 il dott. Marco LD e uditi per le parti i difensori Domenichelli, Bottega, su delega dell'avv. Garofalo, Lo Conti e Lorigiola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. CA IS, proprietario di un manufatto ubicato a Padova in via Umberto I, civ. 46, presentava, tramite tecnico incaricato la SCIA n. 5066/2017, prot. n. 260350 del 27.7.2017.
Detta SCIA veniva in seguito sostituita e trasformata nella SCIA Alternativa al permesso di costruire, presentata in data 18.1.2018, prot. 22913 avente ad oggetto opere di “demolizione e costruzione con creazione di unità abitativa” ai sensi della L.R. n. 14/2009 s.m.i., “Piano Casa”.
L’intervento edilizio riguardava un fabbricato posto all’interno di un complesso immobiliare del Centro Storico, in un’area censita in C.T. Foglio 125, mappale 320, con destinazione urbanistica a Zona Centro Storico – Unità di Piano della Classe “D” – modalità di intervento di tipo “D” – ristrutturazione edilizia.
Con nota prot. n. 421676 del 20.10.2020 il sig. IS comunicava ai sensi dell’art. 10, comma 4, D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, la proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui alla SCIA Alternativa al permesso di costruire presentata in data 18.1.2018.
Successivamente la sig.ra AR CH, proprietaria dell’immobile confinante, presentava, tramite il tecnico incaricato, istanza di accesso prot. n. 429693 del 26.10.2020 con la quale chiedeva copia del “Progetto Reg. n. 5066 dell’anno 2017 (SCIA del 27.07.2017)”. Detta istanza veniva evasa dall’ufficio con riscontro prot. n. 538017 del 31.12.2020.
In data 3.8.2021 i sig.ri FA CA, SA GU, GH OT, comproprietari di alcune unità immobiliari del complesso di via Umberto I, civ. 14, sollecitavano l’Amministrazione, tramite il proprio legale, ad esercitare l’autotutela ai sensi dell’art. 19, comma 6 ter, L. 241/1990.
In particolare il legale riteneva che la SCIA presentata il 27.7.2017 sarebbe decaduta per decorso del termine annuale ex art. 15 D.P.R. 380/2001. Inoltre venivano rilevate pretese irregolarità edilizie dell’intervento in questione e lesioni all’interesse storico artistico del limitrofo Collegio Barbarigo. Al sollecito in esame veniva allegato anche il verbale di sopralluogo eseguito in data 13.10.2020 da personale della Polizia Locale nel quale si legge che “i lavori erano iniziati il giorno precedente (12.10.2020) mediante abbattimento delle strutture esistenti poste a ridosso del muro dell’immobile confinante”.
In data 8.9.2021 personale del Settore Edilizia Privata e della Polizia Locale eseguiva un sopralluogo presso l’immobile, all’esito del quale veniva accertato che le dimensioni planimetriche dell’edificio in costruzione risultavano corrispondenti con le misure di progetto. Venivano riscontrate alcune incongruenze in ordine alle altezze della costruzione e alla distanza tra il muro perimetrale del nuovo edificio e la rete di confine di altra proprietà.
Pertanto, con comunicazione prot. n. 457193 del 12.10.2021 veniva avviato il procedimento per l’accertamento della conformità delle opere edilizie realizzate in parziale difformità.
In data 26.10.2021, a mezzo del proprio tecnico incaricato, il sig. IS depositava la SCIA n. 2021/11300, Variante in corso d’opera alla SCIA Alternativa al permesso di costruire, con aggiornamento delle tavole di progetto e del calcolo dei volumi.
In considerazione della regolarizzazione della pratica, il Settore Edilizia Privata del Comune di Padova, con nota prot. n. 42029 del 30.1.2023, disponeva l’archiviazione del procedimento di accertamento di conformità delle opere nei confronti dell’allora proprietario sig. IS e del sig. EA ZU che nel frattempo era subentrato nella proprietà dell’immobile.
Successivamente in data 9.3.2023 veniva eseguito un nuovo sopralluogo congiunto nel corso del quale veniva accertata la conformità delle dimensioni plano-volumetriche del fabbricato agli elaborati grafici allegati alla SCIA n. 2021/11300. Inoltre, venivano rilevate alcune variazioni della conformazione interna dei locali ed altre incongruenze rispetto al progetto depositato presso l’ufficio comunale.
Con SCIA n. 2023/4626 del 29.05.2023, Variante in corso d’opera alla SCIA Alternativa al permesso di costruire ed alla SCIA n. 2021/11300, presentata dal tecnico del sig. ZU, veniva aggiornata la documentazione progettuale dell’intervento alla luce dello stato di fatto.
Nel frattempo, con nota prot. n. 92031 del 27.02.2023 l’ufficio comunale aveva preventivamente notiziato del sopralluogo anzidetto i sig.ri CA FA, GU SA e OT GH, comproprietari che avevano segnalato le presunte irregolarità edilizie.
All’esito del sopralluogo e delle verifiche istruttorie il Comune comunicava ai suddetti comproprietari con nota prot. n. 246923 del 30.05.2023, che: “a seguito del sopralluogo effettuato in data 9.3.2023 non emergono ulteriori elementi rispetto a quanto già oggetto di Avvio del procedimento per l’accertamento di conformità delle opere prot. 0457193 del 12/10/2021, archiviato con prot. 0042029 del 30/01/2023” (provvedimento impugnato).
Con istanza di accesso prot. n. 217577 del 12.05.2023 detti comproprietari chiedevano copia del verbale di sopralluogo del 9.3.2023. La richiesta veniva evasa dall’Ente Civico con nota di riscontro prot. n. 240019 del 24.5.2023. Seguiva ulteriore istanza di accesso prot. n. 289009 del 23.6.2023, anch’essa. riscontrata dalla P.A.
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 27.9.2023, VR GU e AR CH impugnavano gli atti in epigrafe per l’annullamento deducendo tre motivi di diritto.
Con atto di opposizione, notificato in data 13.11.2023, il controinteressato EA ZU chiedeva la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 1199/1971.
Con atto notificato in data 11.1.2024 VR GU e AR CH si costituivano avanti al TAR;
Si costituivano in giudizio il Comune di Padova e il controinteressato chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile, irricevibile e comunque infondato.
Interveniva ad oppopnendum CA IS.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa passava in decisione
DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente sostiene che il titolo edilizio per cui è causa sarebbe decaduto in quanto i lavori sarebbero iniziati il 12.10.2020, oltre il termine annuale di inizio lavori previsto dall’art. 15.
La censura è infondata, atteso che il titolo edilizio che legittima l’intervento in esame non è rappresentato da un permesso di costruire, ma dalla SCIA Alternativa al permesso di costruire presentata in data 18.1.2018, ai sensi dell’art. 23 D.P.R. 380/2001.
Quest’ultima disposizione, nel disciplinare gli interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività alternativa al permesso di costruire, stabilisce che i lavori possono essere iniziati dopo trenta giorni dalla presentazione della SCIA e che la stessa è sottoposta al termine di efficacia di tre anni.
A differenza dell'art. 15 del medesimo decreto che disciplina l'efficacia temporale del permesso di costruire e che prevede il termine massimo di un anno per iniziare i lavori (pena la decadenza del titolo), l'art. 23 non stabilisce alcun termine per l'inizio dei lavori ma – come detto – prescrive solo un termine complessivo di tre anni di efficacia della SCIA.
La giurisprudenza ha, più volte, chiarito che “la SCIA alternativa al permesso di costruire non preveda lo stesso iter procedurale del permesso di costruire in quanto ha una disciplina specifica, che opera esclusivamente un riferimento al termine triennale di efficacia” (cfr. da ultimo, T.A.R. Veneto, Venezia n. 2985 del 17.12.2024) In tal senso il Consiglio di Stato ha affermato che: "La specifica disciplina dell'attività edilizia assoggettata al regime della d.i.a. o s.c.i.a. non reca alcuna indicazione relativa a un termine decadenziale di avvio dei lavori. In tale contesto normativo, l'assenza di una previsione e tenuto conto della ispirazione liberalizzatrice dell'attività edilizia che informa le disposizioni sulla d.i.a. e s.c.i.a., non può essere colmata con l'applicazione in via di analogia legis di disposizione testualmente e precipuamente riferita al permesso di costruire, che, riguardando interventi edilizi di maggiore consistenza e incidenza sotto il profilo urbanistico-edilizio, è assoggettato razionalmente a una disciplina diversa e specifica, con ciò dovendosi quindi revocare in dubbio, in ragione della differenziazione delle fattispecie regolate, anche la eadem ratio invocata dal giudice amministrativo di primo grado" (Cons. Stato, Sent. n. 3124/2019; in termini Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2025, n. 4933; Cons. Stato, Sez. II, 30 gennaio 2024, n. 947).
Inconferenti sono le sentenze invocate dai ricorrenti, che si riferiscono a specifici casi in cui il Legislatore regionale, diversamente da quello del Veneto, ha introdotto una disciplina di dettaglio stabilendo un termine di inizio lavori anche per la SCIA alternativa al permesso di costruire.
Non trova, pertanto, applicazione nel caso in esame l’art. 15 D.P.R. 380/2001, con conseguente rigetto del primo motivo d’impugnazione.
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la violazione delle norme poste a tutela dei beni culturali, sulla base del presupposto che la ricostruzione dell’edificio sarebbe avvenuta in aderenza al seminario vescovile Collegio Barbarigo, immobile dichiarato di interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004.
Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
Inammissibile per difetto delle condizioni dell’azione (legittimazione a ricorrere interesse ad agire) in quanto il pregiudizio fatto valere avrebbe dovuto eventualmente essere lamentato dai proprietari del bene assoggettato al vincolo di interesse culturale (che nulla hanno opposto al riguardo) e non dagli odierni ricorrenti, che non vantano alcun diritto su tale bene.
Infondata in quanto l’autorizzazione, ex art. 21, co. 4, d.lgs. n. 42/2004, da parte della Soprintendenza, è necessaria solo in caso di opere e lavori eseguiti “su beni culturali”, mentre l’immobile oggetto di intervento non è mai stato oggetto di una dichiarazione d’interesse culturale, né risulta ricompreso nel decreto di vincolo del complesso del Seminario Vescovile e del Collegio Barbarigo.
E, invero, come risulta dal Decreto di vincolo di “Palazzo Venturini CH” del 20.7.1996 depositato da parte ricorrente (doc. 5 - II elenco documenti) e dalla planimetria ivi allegata, è stato assoggettato a tutela esclusivamente il palazzo che si trova in fregio a via Umberto I.
Pertanto alcun vincolo nemmeno indiretto risulta apposto sul cortile interno e sull’immobile di proprietà del sig. ZU (C.T. al Fg. 125, mappale 320) che è collocato al di fuori dell’area soggetta a tutela e distante dal palazzo Venturini.
La stessa Soprintendenza ha, del resto, apertis verbis escluso qualunque interferenza dell’immobile oggetto d’intervento – non vincolato – con l’adiacente Seminario vescovile e di conseguenza escluso la necessità di qualsivoglia autorizzazione (doc 17 del controinteressato).
Infondato è altresì il terzo ed ultimo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione dell’atto impugnato.
La censura è infondata, avendo il Comune di Padova provveduto ad accertare gli eventuali requisiti per procedere all’esercizio dei poteri inibitori, repressivi e di autotutela, previa puntuale istruttoria con l’effettuazione di ben due sopralluoghi rispettivamente in data 8 settembre 2021 dopo la prima segnalazione del 23 luglio 2021 (doc. 10 del controinteressato) e in data 9 marzo 2023 dopo il sollecito del 10 febbraio 2023 (doc. 13 del controinteressato) e ad avviare un apposito procedimento per l’accertamento della conformità delle opere edilizie realizzate; procedimento questo che è stato concluso con l’adozione dell’impugnato provvedimento di archiviazione, che ha fatto propri, ritenendoli esaustivi e condivisibili, i chiarimenti forniti con la S.C.I.A. integrativa del 2021.
Alla luce delle considerazioni sopra sinteticamente esposte – assorbita, per ragioni di economia processuale, ogni ulteriore eccezione o difesa svolta dalla P.A., dal controinteressato e dall’interveniente - il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 6000 (euro duemila/00 in favore di ciascuna parte costituita), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA IM, Presidente
Marco LD, Consigliere, Estensore
EA Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco LD | RA IM |
IL SEGRETARIO