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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 29/10/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SULMONA
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 1 luglio 2025 nella causa iscritta al n. 448/2022 R.G.A.L e vertente TRA
, in persona del presidente p.t. della Giunta regionale, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila nei cui uffici è domiciliato ope legis, alla via Buccio da Ranallo OPPONENTE E
, elettivamente domiciliata in Sulmona presso lo studio dell'avv. Valentino Zurlo, che lo Controparte_1 rappresenta e difende giusta procura in atti RESISTENTE CONSORZIO DI BONIFICA ATERNO Visti gli artt. 429 e ss. c.p.c. Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, ha emesso, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA
- Condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 corresponsione, in favore di , della somma di €.3.642,79 a titolo di compenso Controparte_1 ex art.20 co.9 L.R.n.45/2019 ed art. 24 co.3 D.lgs. n.165/01, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo definitivo;
- Condanna la , alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese dell'intero Parte_1 giudizio che si liquidano in complessivi €.2.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Nulla dispone in merito alle spese del presente giudizio tra l'opposto ed il
[...]
; Controparte_2
- Motivi in 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.10.2022, la ha promosso opposizione avverso il D.I. Parte_1
n.69/2022 con il quale le veniva ingiunto, in solido con il Controparte_2
, il pagamento, in favore di , della somma di €.11.843,70, a titolo di indennità di
[...] Controparte_1 carica ex art.20 co. 9 della L. n.45/2019 per l'incarico svolto in favore del nonché per la somma di CP_2
€.540,00 a titolo di spese del procedimento monitorio, oltre spese forfettarie generali, IVA e CAP come per legge.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto la carenza di legittimazione passiva della nel Parte_1 rapporto giuridico controverso;
l'insussistenza di un credito liquido ed esigibile;
l'infondatezza della pretesa in ordine al quantum.
Con memoria difensiva depositata in data 26.01.2023 si è costituito in giudizio il sig. , Controparte_1 respingendo le deduzioni avverse in quanto del tutto infondate e concludeva quindi chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I. opposto.
1 All'odierna udienza, istruita mediante l'acquisizione della documentazione complessivamente versata in atti, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo.
E' documentato in atti che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 14.2.2020,
[...]
all'epoca Dirigente della Giunta Regionale, è stato nominato Commissario regionale del CP_1 [...]
, “con decorrenza dalla data di notifica del presente Decreto al citato Commissario e fino Controparte_2 all'insediamento degli organi consortili rinnovati, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 20, commi 6 e 7, della
L.R. n. 45/2019”.
Neppure è in discussione lo svolgimento, a cura di parte opposta, delle attività inerenti all'incarico di
Commissario del dal febbraio 2020 all'agosto 2020 presso la sua sede di Pratola Peligna. Controparte_2
Ciò chiarito, deve preliminarmente darsi atto che con determina n. 11606/2024 del 25.06.2024 a firma del Dirigente del Servizio del Personale, la ha provveduto a liquidare, in favore dell'opposto, Parte_1
l'importo percentuale previsto dal contratto decentrato pari ad €.11.314,24 comprensivo di oneri riflessi ed
Irap, destinando il rimanente importo al Fondo della Dirigenza, così come previsto dall'art. 60 del CCNL del
17/12/2020.
Residua a questo punto la questione relativa all'esatta determinazione dell'ammontare della somma dovuta a titolo di indennità di carica ex art. 20 co.9 della L.R. 45/2019.
Lamenta infatti parte opposta che la somma effettivamente erogata in busta paga non sia integralmente satisfattiva della pretesa ingiunta poiché dalla somma indicata nella determina regionale (pari ad €.11.314,74) sono stati detratti gli oneri contributivi, sicché la somma lorda effettivamente corrisposta all'opposto risulta pari ad €.7.671,95 (comprensiva di 1.764,55 per IRPEF ed €. 5.907,40 per netto in busta).
La doglianza dell'opposto è fondata.
Il trasferimento delle somme in discussione dal alla è attestato dalla Controparte_2 Pt_1
Delibera del Commissario regionale n. 96 del 13 novembre 2020 in cui si è disposto non solo di “impegnare”
e “liquidare”, ma anche di “pagare” la somma complessiva di €.16.658,00 di cui €.12.210,00 a titolo di indennità di carica ex art. 20 co.9 della L.R. Abruzzo n.45/2019 ed €. 4.448,00 a titolo di rimborso chilometrico ex art. 6 punto 9 della medesima legge regionale.
Orbene, in disparte del fatto che dalla suddetta delibera si ricava la prova documentale che le risorse di cui la aveva necessità per saldare le competenze dell'opposto sono state stanziate perché, per Pt_1
l'appunto, “pagate” dal e che, quindi, l'obbligazione della opponente è venuta in esistenza, CP_2 Pt_1
- circostanza di per sé idonea a superare l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dalla -, si Pt_1 ritiene, altresì, che l'importo lordo “impegnato”, “liquidato” e “impegnato” dal era già comprensivo CP_2 degli oneri contributivi a carico dell'Amministrazione regionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 co. 9 della L.R. 45/2019 in fora del quale “Ai Commissari regionali spetta un compenso lordo pari al trenta per cento della indennità di carica del Consigliere regionale.” Ne inferisce che la è tenuta a Pt_1 corrispondere a titolo di indennità di carica ex art. 20 co.9 della L. n.45/2019, l'importo residuo di €.3.642,79.
2 Per tutte le ragioni su esposte, previa revoca del D.I. opposto, la , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, va condannata alla corresponsione, in favore di , della somma Controparte_1 residua di €.3.642,79, oltre agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta dal dì del dovuto fino al saldo definitivo.
Le spese di lite tra la e l'opposto, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Pt_1
Nulla si dispone in merito alle spese del presente giudizio tra l'opposto ed il
[...]
, rimasto soltanto intimato. Controparte_2
Sulmona, 1 luglio 2025
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
3
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 1 luglio 2025 nella causa iscritta al n. 448/2022 R.G.A.L e vertente TRA
, in persona del presidente p.t. della Giunta regionale, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila nei cui uffici è domiciliato ope legis, alla via Buccio da Ranallo OPPONENTE E
, elettivamente domiciliata in Sulmona presso lo studio dell'avv. Valentino Zurlo, che lo Controparte_1 rappresenta e difende giusta procura in atti RESISTENTE CONSORZIO DI BONIFICA ATERNO Visti gli artt. 429 e ss. c.p.c. Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, ha emesso, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA
- Condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 corresponsione, in favore di , della somma di €.3.642,79 a titolo di compenso Controparte_1 ex art.20 co.9 L.R.n.45/2019 ed art. 24 co.3 D.lgs. n.165/01, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo definitivo;
- Condanna la , alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese dell'intero Parte_1 giudizio che si liquidano in complessivi €.2.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Nulla dispone in merito alle spese del presente giudizio tra l'opposto ed il
[...]
; Controparte_2
- Motivi in 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.10.2022, la ha promosso opposizione avverso il D.I. Parte_1
n.69/2022 con il quale le veniva ingiunto, in solido con il Controparte_2
, il pagamento, in favore di , della somma di €.11.843,70, a titolo di indennità di
[...] Controparte_1 carica ex art.20 co. 9 della L. n.45/2019 per l'incarico svolto in favore del nonché per la somma di CP_2
€.540,00 a titolo di spese del procedimento monitorio, oltre spese forfettarie generali, IVA e CAP come per legge.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto la carenza di legittimazione passiva della nel Parte_1 rapporto giuridico controverso;
l'insussistenza di un credito liquido ed esigibile;
l'infondatezza della pretesa in ordine al quantum.
Con memoria difensiva depositata in data 26.01.2023 si è costituito in giudizio il sig. , Controparte_1 respingendo le deduzioni avverse in quanto del tutto infondate e concludeva quindi chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I. opposto.
1 All'odierna udienza, istruita mediante l'acquisizione della documentazione complessivamente versata in atti, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo.
E' documentato in atti che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 14.2.2020,
[...]
all'epoca Dirigente della Giunta Regionale, è stato nominato Commissario regionale del CP_1 [...]
, “con decorrenza dalla data di notifica del presente Decreto al citato Commissario e fino Controparte_2 all'insediamento degli organi consortili rinnovati, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 20, commi 6 e 7, della
L.R. n. 45/2019”.
Neppure è in discussione lo svolgimento, a cura di parte opposta, delle attività inerenti all'incarico di
Commissario del dal febbraio 2020 all'agosto 2020 presso la sua sede di Pratola Peligna. Controparte_2
Ciò chiarito, deve preliminarmente darsi atto che con determina n. 11606/2024 del 25.06.2024 a firma del Dirigente del Servizio del Personale, la ha provveduto a liquidare, in favore dell'opposto, Parte_1
l'importo percentuale previsto dal contratto decentrato pari ad €.11.314,24 comprensivo di oneri riflessi ed
Irap, destinando il rimanente importo al Fondo della Dirigenza, così come previsto dall'art. 60 del CCNL del
17/12/2020.
Residua a questo punto la questione relativa all'esatta determinazione dell'ammontare della somma dovuta a titolo di indennità di carica ex art. 20 co.9 della L.R. 45/2019.
Lamenta infatti parte opposta che la somma effettivamente erogata in busta paga non sia integralmente satisfattiva della pretesa ingiunta poiché dalla somma indicata nella determina regionale (pari ad €.11.314,74) sono stati detratti gli oneri contributivi, sicché la somma lorda effettivamente corrisposta all'opposto risulta pari ad €.7.671,95 (comprensiva di 1.764,55 per IRPEF ed €. 5.907,40 per netto in busta).
La doglianza dell'opposto è fondata.
Il trasferimento delle somme in discussione dal alla è attestato dalla Controparte_2 Pt_1
Delibera del Commissario regionale n. 96 del 13 novembre 2020 in cui si è disposto non solo di “impegnare”
e “liquidare”, ma anche di “pagare” la somma complessiva di €.16.658,00 di cui €.12.210,00 a titolo di indennità di carica ex art. 20 co.9 della L.R. Abruzzo n.45/2019 ed €. 4.448,00 a titolo di rimborso chilometrico ex art. 6 punto 9 della medesima legge regionale.
Orbene, in disparte del fatto che dalla suddetta delibera si ricava la prova documentale che le risorse di cui la aveva necessità per saldare le competenze dell'opposto sono state stanziate perché, per Pt_1
l'appunto, “pagate” dal e che, quindi, l'obbligazione della opponente è venuta in esistenza, CP_2 Pt_1
- circostanza di per sé idonea a superare l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dalla -, si Pt_1 ritiene, altresì, che l'importo lordo “impegnato”, “liquidato” e “impegnato” dal era già comprensivo CP_2 degli oneri contributivi a carico dell'Amministrazione regionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 co. 9 della L.R. 45/2019 in fora del quale “Ai Commissari regionali spetta un compenso lordo pari al trenta per cento della indennità di carica del Consigliere regionale.” Ne inferisce che la è tenuta a Pt_1 corrispondere a titolo di indennità di carica ex art. 20 co.9 della L. n.45/2019, l'importo residuo di €.3.642,79.
2 Per tutte le ragioni su esposte, previa revoca del D.I. opposto, la , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, va condannata alla corresponsione, in favore di , della somma Controparte_1 residua di €.3.642,79, oltre agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta dal dì del dovuto fino al saldo definitivo.
Le spese di lite tra la e l'opposto, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Pt_1
Nulla si dispone in merito alle spese del presente giudizio tra l'opposto ed il
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, rimasto soltanto intimato. Controparte_2
Sulmona, 1 luglio 2025
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
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