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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/07/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 534/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro NA EC, all'esito dell'udienza del
12.6.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 534/23 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. , Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7
(C.F. ), Parte_8 C.F._8
(C.F. ), Parte_9 C.F._9
(C.F. , Parte_10 C.F._10
(C.F. ), Parte_11 C.F._11
(C.F. ), Parte_12 C.F._12
(C.F. ), Parte_13 C.F._13
(C.F. , Parte_14 C.F._14
(C.F. ), Parte_15 C.F._15
(C.F. ), Parte_16 C.F._16
(C.F. ), Parte_17 C.F._17
(C.F. , Parte_18 C.F._18
(C.F. , Parte_19 C.F._19
Pagina 1 di 24 (C.F. ), Parte_20 C.F._20
con il patrocinio dell'avv. Moira Zanatta, elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Concorezzo (MB), Via Varisco, 5;
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore,
, in persona del dirigente pro tempore, Controparte_2
, in persona del dirigente pro tempore, CP_3 tutti rappresentati, difesi e domiciliati ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa Giuseppina
LC e dalla dott.ssa Fabiana De Donato, funzionari in servizio presso l'
[...]
con domicilio telematico pec Controparte_4
Email_1
CONVENUTI
Oggetto: carta elettronica del docente.
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 17.03.2023, , Parte_1
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , , , , , Pt_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 [...]
, , e hanno adito il Tribunale di Pt_21 Parte_18 Parte_19 Parte_20
in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il loro diritto ad usufruire del CP_4
beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione all'attività lavorativa prestata quali docenti assunti a tempo determinato come supplenti su organico di fatto o di diritto negli anni scolastici compresi tra il 2016/2017 e il 2022/2023; i ricorrenti hanno pertanto chiesto il riconoscimento del loro diritto a conseguire per ciascun anno di servizio l'importo di € 500,00 mediante messa a disposizione in loro favore di tale importo sulla c.d. carta elettronica del docente. In particolare, i ricorrenti - dopo aver dato atto di essere ancora inseriti nell'ambito del comparto scuola - hanno richiesto l'accredito sulla carta del docente in ragione di € 500,00 annui per i seguenti anni scolastici:
a. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_1
b. per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_2
2021/2022 e 2022/2023;
c. per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_3
Pagina 2 di 24 per gli anni scolastici 2016/2017, 2018/2019, Parte_22
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
e. per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; Parte_5
f. per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_6
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
g. per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_7
2021/2022 e 2022/2023;
h. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_8
2022/2023;
i. per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_9
2021/2022 e 2022/2023;
j. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; Parte_10
per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Controparte_5
2021/2022 e 2022/2023;
l. per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_12
m. per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_13
2021/2022 e 2022/2023;
n. per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_14
2021/2022 e 2022/2023;
o. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_15
p. per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020; Parte_16
q. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_21
2022/2023;
r. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_18
2022/2023;
s. per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_19
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
t. per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_20
2021/2022 e 2022/2023.
A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno rilevato che le disposizioni legislative impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, hanno evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione sia dei principi
Pagina 3 di 24 costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97, sia del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, hanno richiamato la giurisprudenza comunitaria, amministrativa e ordinaria a sostegno della propria domanda.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato le domande CP_1
attoree e ne ha chiesto in via principale il rigetto, in via subordinata ha invece argomentato che l'eventuale riconoscimento in favore dei ricorrenti dei benefici di cui alla c.d. carta del docente deve avvenire alle medesime condizioni previste per i docenti di ruolo e solo per le supplenze svolte su organico di diritto.
In particolare il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1 normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale.
Ha dedotto che, eventualmente, nelle ipotesi di soccombenza, la erogazione della c.d. carta elettronica del docente nei confronti dei ricorrenti deve avvenire alle medesime condizioni e con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo.
Con segnato riferimento alle istanze presentate da , , Pt_1 Pt_2 Pt_4 Parte_23
Pt_1 Pt_ Pt_1
, , , , , , e per gli anni Pt_7 Pt_9 Pt_10 Pt_14 Pt_16 Pt_18 Pt_20
scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, ha eccepito che il diritto a ricevere l'erogazione della carta docente è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c., sicché risultano prescritte le pretese relative agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.
Con segnato riferimento alle istanze presentate da per l'anno scolastico 2020/2021, Pt_1
Pt_1 Pt_2 er l'anno scolastico 2021/2022, per l'anno scolastico 2019/2020, per gli Pt_12
anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, il convenuto ha CP_1
contestato la debenza della carta docente ai ricorrenti in ragione dello svolgimento di supplenze brevi e saltuarie.
Ha inoltre eccepito, con riferimento alle istanze presentate dai ricorrenti per l'anno scolastico
2022/2023, che l'assegnazione in favore dei docenti non di ruolo della c.d. carta del docente è stata espressamente prevista dall'art. 15 del D.L. 69/2023, con richiesta di cessazione della materia del contendere.
Pagina 4 di 24 Disposta la trattazione scritta delle controversie ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e rilevato in udienza, all'esito della camera di consiglio, che le cause vertendo su questioni di mero diritto ed essendo incontestati i fatti posti dai ricorrenti a fondamento delle loro domande, risultano mature per la decisione allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
La c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati poi regolati dapprima con il d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e poi con il d.p.c.m. del 28 novembre
2016.
In particolare, il d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in
Pagina 5 di 24 posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3).
A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la c.d. carta del docente si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in attività didattica annua - onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione.
Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-
450/21, ove è stato affermato il seguente principio: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nel medesimo senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del
16.03.2022, che ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della c.d. CP_1
carta del docente il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della p.a., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un
Pagina 6 di 24 sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non CP_1
giova invece il richiamo alla clausola 6 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della c.d. carta del docente debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha stabilito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.
4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
" (così Cass., sentenza n. 29961 del 27.10.2023,). CP_1
In definitiva quindi l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla c.d. carta del docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, L. n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, comma 2, L. n. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass.,
27.10.2023, n. 29961).
Passando quindi all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la Corte di legittimità ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. n.
107/2015 e dell'attuativo d.p.c.m. del novembre 2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione).
Con condivisibile iter argomentativo, la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione
Pagina 7 di 24 da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'a.s. in cui ha svolto attività di servizio annuale.
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi
"interno" al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione. E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. n.
69 del 2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege tenuto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico. Azione giudiziaria che “si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (così Cass., n. 29961 del
27.10.2023 cit.).
Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi "interno" al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta. Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio “nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio” (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Trattasi infatti di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Pagina 8 di 24 Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra le parti e risulta anche documentalmente quanto segue:
a. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_1 scolastici 2018/2019, 2019/2020 e con termine al 31 agosto negli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di diritto (cfr. stato matricolare).
b. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 31 agosto negli anni Parte_2
scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di diritto (cfr. stato matricolare).
c. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_3
scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e con termine al 31 agosto nell'anno scolastico
2020/2021, depositando, per il vigente anno scolastico, copia delle g.p.s. nelle quali è inserita (cfr. documenti 30 e 31).
ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 Parte_22 giugno negli anni scolastici 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
e con termine al 31 agosto nell'anno scolastico 2022/2023. Parte ricorrente, secondo le risultanze dello stato matricolare depositato dallo stesso convenuto, è stata assunta in ruolo con decorrenza dal 1.9.2023.
e. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_5
scolastici 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di diritto (cfr. stato matricolare).
f. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli Parte_6
anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con termine al 31 agosto nell'anno scolastico
2022/2023, con termine al 8 giugno negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 e con termine al 11.6.2019 nell'anno scolastico 2018/2019. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di diritto (cfr. stato matricolare).
ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_24
scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 con termine al
31 agosto nell'anno scolastico 2021/2022. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto
Pagina 9 di 24 un incarico di supplenza su organico di fatto e con ciò comprovando il proprio valido inserimento nelle g.p.s. per il biennio 2024/2026 (cfr. stato matricolare).
h. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli Parte_8 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico
2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di fatto e con ciò provando il proprio valido inserimento nelle attuali g.p.s. (cfr. stato matricolare).
i. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 31 agosto negli anni Parte_9
scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di diritto (cfr. stato matricolare).
ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 31 agosto negli anni Controparte_6
scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Parte ricorrente, secondo le risultanze dello stato matricolare depositato dallo stesso convenuto, è stata assunta in ruolo con decorrenza dal 1.9.2022.
ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Controparte_5 scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di diritto (cfr. stato matricolare).
l. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 8 giugno Parte_12
nell'anno scolastico 2021/2022, con termine al 31 agosto nell'anno scolastico
2022/2023 e con termine al 30 giugno nell'anno scolastico 2020/2021. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico
2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di diritto (cfr. stato matricolare).
m. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 29 giugno nell'anno Parte_13
scolastico 2017/2018, con termine al 30 giugno negli anni scolastici 2018/2019 e
2019/2020 e con termine al 31 agosto negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di fatto e risultando perciò inserita nelle g.p.s. vigenti (cfr. stato matricolare).
n. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_14
scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 con termine al
Pagina 10 di 24 31 agosto nell'anno scolastico 2018/2019. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di fatto e risultando pertanto iscritta nelle vigenti g.p.s. (cfr. stato matricolare).
o. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 8 giugno nell'anno Parte_15
scolastico 2019/2020, e con termine al 30 giugno negli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di fatto e risultando perciò iscritta nelle vigenti g.p.s. (cfr. stato matricolare).
p. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_16
scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Parte ricorrente, secondo le risultanze dello stato matricolare depositato dallo stesso convenuto, è stata assunta in ruolo con decorrenza dal 1.9.2022.
q. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 15 giugno nell'anno Parte_21
scolastico 2019/2020, con termine al 8 giugno nell'anno scolastico 2020/2021, con termine al 9 giugno nell'anno scolastico 2021/2022 e con termine al 16 giugno nell'anno scolastico 2022/2023. Il ricorrente ha altresì dato prova di essere inserito nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza sino al 6 giugno 2025 e con ciò comprovando il suo inserimento nelle g.p.s. vigenti (cfr. stato matricolare).
r. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno nell'anno Parte_18
scolastico 2018/2019 e con termine al 31 agosto negli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il ricorrente ha altresì dato prova di essere inserito nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di diritto (cfr. stato matricolare).
s. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 31 agosto Parte_19
negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023. Il ricorrente ha altresì dato prova di essere inserito nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di diritto (cfr. stato matricolare).
t. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_20
scolastici 2017/2018 e 2019/2020 e con termine al 31 agosto negli anni scolastici
2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha altresì dato prova di
Pagina 11 di 24 essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di diritto (cfr. stato matricolare).
Orbene, nella presente controversia, è pacifica la comparabilità con i docenti a tempo indeterminato dei ricorrenti, assunti a tempo determinato negli anni scolastici per i quali è formulata la domanda (sia pure ciascuno per differenti anni scolastici), considerato che tutti i ricorrenti risultano ancora inseriti nel sistema scolastico, tanto che Parte_4
, , sono stati assunti in ruolo, mentre ,
[...] Parte_10 Parte_16 Parte_1
[...
, , , , , Parte_2 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , , , Parte_9 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , e hanno ottenuto Parte_21 Parte_18 Parte_19 Parte_20 incarichi di supplenza anche nel corso dell'anno scolastico 2024/2025, mentre è Parte_3
inserita nelle g.p.s. Pt_1 Pt_2 Con segnato riferimento alla posizione dei ricorrenti e Parte_6 Pt_12
deve rilevarsi che – nonostante costoro in taluni degli anni oggetto di domanda abbiano svolto attività di supplenza breve e saltuaria – deve essere comunque riconosciuto il loro diritto a conseguire il beneficio oggetto di domanda alla luce della recentissima pronuncia della Corte di
Giustizia nella causa C‑268/24, che ha rilevato come anche nell'ambito di tali tipologia di contratti i supplenti siano comunque chiamati a svolgere attività didattiche e formative, con la conseguenza che, in difetto di specifici elementi di fatto che distinguono la loro prestazione rispetto a quella svolta dagli altri docenti, la provvidenza richiesta deve comunque essere attribuita.
Ne consegue che la carta del docente deve essere attribuita alla ricorrente anche per Parte_6
Pt_2 gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 e al ricorrente per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Non si ravvisano invece i presupposti per il riconoscimento del diritto delle ricorrenti Pt_12
Pt_1 per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2019/2020, poiché esse in tali periodi non hanno eseguito le attività di supplenza per oltre un bimestre (l'istante Pt_12
Pt_1 rimasta priva di incarichi nel periodo dal 7.11.2021 al 9.1.2022 e l'istante è rimasta privi di incarichi dal 1.11.2019 al 7.1.2020), considerato che le attività didattiche si compongono non solo delle lezioni svolte in classe a beneficio dei discenti, ma anche quantomeno della partecipazione agli scrutini, alle riunioni, alle attività di programmazione e organizzazione da eseguirsi sia all'inizio delle attività didattiche, sia in corso di anno.
Con riferimento all'istanza presentata dai ricorrenti per l'anno scolastico 2022/2023, il convenuto ha eccepito che l'assegnazione in favore dei docenti non di ruolo della CP_1
Pagina 12 di 24 c.d. carta del docente è stata espressamente prevista dall'art. 15 del D.L. 69/2023, con richiesta di cessazione della materia del contendere.
Circa la configurabilità del diritto dei ricorrenti a ricevere la c.d. carta del docente per l'anno scolastico 2022/2023, l'eccezione ministeriale di operatività dell'art. 15 del D.L. 69/2023 non è dirimente, poiché tale norma non trova applicazione per l'anno scolastico 2022/2023 essendo entrata in vigore solo dopo l'inizio di tale anno scolastico e non essendo ad esso applicabile.
In ragione di tutto quanto esposto, dunque, il Controparte_1
deve essere condannato ad erogare in favore delle parti ricorrenti la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della c.d. carta elettronica del docente ed accredito in favore di ciascuna della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di domanda, e nei limiti della prescrizione quinquennale, eccepita nel caso di specie con segnato riferimento alla posizione dei ricorrenti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_4
, , , , , Parte_6 Parte_7 Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, , , , e Pt_13 Parte_14 Parte_16 Parte_18 Parte_19 Parte_20
in relazione agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.
Con riferimento alla eccepita prescrizione quinquennale degli importi di cui i ricorrenti richiedono l'accredito sulla carta docente, deve innanzi tutto rilevarsi che l'art. 3 del d.p.c.m. del 23.9.2015, rubricato “importo della carta”, dispone che “
1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2
e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 é reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare
l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Dalla lettura della norma richiamata appare evidente che l'importo di € 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico, ossia dal 1 settembre ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo;
la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della carta per l'anno scolastico successivo;
in ogni caso, ogni anno scolastico la carta viene ricaricata dell'importo di € 500,00. Ciò significa che l'importo di € 500,00 annui viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad
Pagina 13 di 24 anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. A tal proposito la Corte di legittimità, nella richiamata sentenza n.
29961/2023 ha espressamente statuito che “il pagamento 'di scopo' di cui consiste la Carta
Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e CP_1
rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non
è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito”.
La Corte di legittimità ha altresì chiarito che il diritto alla percezione del bonus è assoggettato al termine prescrizionale quinquennale, il quale inizia a decorrere dall'assunzione dell'incarico o dal successivo momento in cui il diritto potesse essere esercitato: “la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola
4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta
l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. […] la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità”, sicché “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ritiene dunque il Tribunale - in adesione alla recente pronuncia della Corte di
Cassazione n. 29961/2023 cit. - che l'eccezione è fondata solo parzialmente:
Pagina 14 di 24 - con riferimento alla posizione di l'eccezione di prescrizione non risulta Parte_1
fondata. La ricorrente, in relazione all'anno scolastico 2018/2019 ha concluso il relativo contratto di supplenza con decorrenza dal 18.10.2018 ed ha inviato a mezzo raccomandata a/r una diffida ad adempiere interruttiva della prescrizione in data
10.10.2022 (cfr. doc. 21 parte ricorrente), sicché il termine di prescrizione quinquennale non è affatto decorso tra la data di stipula del contratto (18.10.2018), il successivo invio di atto interruttivo (il 10.10.2022) e la data di deposito del ricorso (il
17.3.2023).
- con riferimento alla posizione di l'eccezione di prescrizione risulta Parte_2 fondata per il solo anno scolastico 2017/2018, poiché il contratto di supplenza è stato stipulato con decorrenza dal 1.9.2017. La ricorrente , infatti, in Parte_2
relazione all'anno scolastico 2018/2019 ha concluso il relativo contratto di supplenza con decorrenza dal 1.9.2018.
Risulta documentalmente che la docente in data 17.1.2023 ha inviato a mezzo Pt_2
raccomandata a/r una diffida ad adempiere al convenuto (cfr. doc. 21 parte CP_1
ricorrente); ne consegue che il diritto all'accredito della carta del docente per l'anno scolastico 2017/2018 è sorto già il 1 settembre 2017 al momento del conferimento dell'incarico per la supplenza e si è prescritto il 31 agosto 2022, laddove il primo atto di interruzione del termine prescrizionale è intervenuto solo il 17.1.2023, quando la prescrizione quinquennale era ormai maturata;
al contrario, con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, non risulta fondata l'eccezione di prescrizione avendo la ricorrente concluso il contratto a termine con decorrenza dal Parte_2
1.9.2018.
- con riferimento alla posizione di l'eccezione di Parte_4
prescrizione risulta fondata per il solo anno scolastico 2016/2017, poiché il contratto di supplenza è stato stipulato con decorrenza dal 13.12.2016. La ricorrente
[...]
, infatti, in relazione all'anno scolastico 2018/2019 ha concluso il Parte_4
relativo contratto di supplenza con decorrenza dal 29.10.2018.
Risulta documentalmente che la docente in data 7.9.2022 ha inviato a mezzo Pt_4
raccomandata a/r una diffida ad adempiere al convenuto (cfr. doc. 21 parte CP_1 ricorrente); ne consegue che il diritto all'accredito della carta del docente per l'anno scolastico 2016/2017 è sorto già il 13 dicembre 2016 al momento del conferimento dell'incarico per la supplenza e si è prescritto il 12 dicembre 2021, laddove il primo atto di interruzione del termine prescrizionale è intervenuto solo il 7.9.2022, quando la prescrizione quinquennale era ormai maturata;
al contrario, con riferimento all'anno
Pagina 15 di 24 scolastico 2018/2019, non risulta fondata l'eccezione di prescrizione avendo la ricorrente concluso il contratto a termine con Parte_4 decorrenza dal 29.10.2018.
- con riferimento alla posizione di l'eccezione di prescrizione risulta Parte_6
fondata per il solo anno scolastico 2016/2017, poiché il contratto di supplenza è stato stipulato con decorrenza dal 21.09.2016. La ricorrente , infatti, in Parte_6
relazione agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 ha concluso i relativi contratti di supplenza con decorrenza rispettivamente dal 1.11.2017 e dal 24.09.2018.
Risulta documentalmente che la docente in data 14.4.2022 ha inviato a mezzo Parte_6 raccomandata a/r una diffida ad adempiere al convenuto (cfr. doc. 21 parte CP_1 ricorrente); ne consegue che il diritto all'accredito della carta del docente per l'anno scolastico 2016/2017 è sorto già il 21 settembre 2016 al momento del conferimento dell'incarico per la supplenza e si è prescritto il 20 settembre 2021, laddove il primo atto di interruzione del termine prescrizionale è intervenuto solo il 14.4.2022, quando la prescrizione quinquennale era ormai maturata;
al contrario, con riferimento agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, non risulta fondata l'eccezione di prescrizione avendo la ricorrente concluso il contratto a termine con Parte_6 decorrenza rispettivamente dal 1.11.2017 e dal 24.09.2018.
- con riferimento alla posizione di l'eccezione di prescrizione risulta Parte_7
fondata per il solo anno scolastico 2017/2018, poiché il contratto di supplenza è stato stipulato con decorrenza dal 13.10.2017. La ricorrente , infatti, in Parte_7
relazione all'anno scolastico 2018/2019 ha concluso il relativo contratto di supplenza con decorrenza dal 17.09.2018.
Risulta documentalmente che la docente in data 22.12.2022 ha Parte_7
inviato a mezzo raccomandata a/r una diffida ad adempiere al convenuto CP_1
(cfr. doc. 21 parte ricorrente); ne consegue che il diritto all'accredito della carta del docente per l'anno scolastico 2017/2018 è sorto già il 13 ottobre 2017 al momento del conferimento dell'incarico per la supplenza e si è prescritto il 12 ottobre 2022, laddove il primo atto di interruzione del termine prescrizionale è intervenuto solo il
22.12.2022, quando la prescrizione quinquennale era ormai maturata;
al contrario, con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, non risulta fondata l'eccezione di prescrizione avendo la ricorrente concluso il contratto a termine con Parte_7
decorrenza dal 17.09.2018.
- con riferimento alla posizione di l'eccezione di prescrizione risulta Parte_9
fondata per il solo anno scolastico 2017/2018, poiché il contratto di supplenza è stato
Pagina 16 di 24 stipulato con decorrenza dal 1.09.2017. La ricorrente , infatti, in Parte_9
relazione all'anno scolastico 2018/2019 ha concluso il relativo contratto di supplenza con decorrenza dal 1.09.2018.
Risulta documentalmente che la docente in data 22.9.2022 ha inviato Parte_9
a mezzo raccomandata a/r una diffida ad adempiere al convenuto (cfr. doc. CP_1
21 parte ricorrente); ne consegue che il diritto all'accredito della carta del docente per l'anno scolastico 2017/2018 è sorto già il 1 settembre 2017 al momento del conferimento dell'incarico per la supplenza e si è prescritto il 31 agosto 2022, laddove il primo atto di interruzione del termine prescrizionale è intervenuto solo il 22.9.2022, quando la prescrizione quinquennale era ormai maturata;
al contrario, con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, non risulta fondata l'eccezione di prescrizione avendo la ricorrente concluso il contratto a termine con decorrenza dal Parte_9
1.9.2018.
- con riferimento alla posizione della ricorrente , la stessa ha concluso il Parte_10
contratto a termine per l'anno scolastico 2018/2019 con decorrenza dal 17.9.2018 ed ha inviato a mezzo raccomandata a/r una diffida ad adempiere interruttiva della prescrizione in data 19.1.2023 (cfr. doc. 21 parte ricorrente), sicché il termine di prescrizione quinquennale non è affatto decorso tra la data di stipula del contratto
(17.9.2018), il successivo invio dell'atto interruttivo (il 19.1.2023) e la data di deposito del ricorso (il 17.3.2023).
- con riferimento alla posizione della ricorrente , la stessa ha concluso i Parte_11
contratti a termine per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 con decorrenza rispettivamente dal 05.10.2017 e dal 19.9.2018 ed ha inviato a mezzo raccomandata a/r una diffida ad adempiere interruttiva della prescrizione in data 26.4.2022 (cfr. doc.
21 parte ricorrente), sicché il termine di prescrizione quinquennale non è affatto decorso tra la data di stipula dei contratti (05.10.2017 e 19.9.2018), il successivo invio dell'atto interruttivo (il 26.4.2022) e la data di deposito del ricorso (il 17.3.2023).
- con riferimento alla posizione della ricorrente , la stessa ha concluso i Parte_13
contratti a termine per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 con decorrenza rispettivamente dal 31.10.2017 e dal 9.10.2018 ed ha inviato a mezzo raccomandata a/r una diffida ad adempiere interruttiva della prescrizione in data 11.7.2022 (cfr. doc.
21 parte ricorrente), sicché il termine di prescrizione quinquennale non è affatto decorso tra la data di stipula dei contratti (31.10.2017 e 9.10.2018), il successivo invio dell'atto interruttivo (il 11.7.2022) e la data di deposito del ricorso (il 17.3.2023).
Pagina 17 di 24 - con riferimento alla posizione di l'eccezione di prescrizione risulta Parte_14
fondata per il solo anno scolastico 2017/2018, poiché il contratto di supplenza è stato stipulato con decorrenza dal 26.09.2017. La ricorrente infatti, in Parte_14 relazione all'anno scolastico 2018/2019 ha concluso il relativo contratto di supplenza con decorrenza dal 12.10.2018.
Risulta documentalmente che la docente in data 06.02.2023 ha inviato a Parte_14
mezzo raccomandata a/r una diffida ad adempiere al convenuto (cfr. doc. 21 CP_1
parte ricorrente); ne consegue che il diritto all'accredito della carta del docente per l'anno scolastico 2017/2018 è sorto già il 26 settembre 2017 al momento del conferimento dell'incarico per la supplenza e si è prescritto il 25 settembre 2022, laddove il primo atto di interruzione del termine prescrizionale è intervenuto solo il
6.2.2023, quando la prescrizione quinquennale era ormai maturata;
al contrario, con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, non risulta fondata l'eccezione di prescrizione avendo la ricorrente concluso il contratto a termine con Parte_14
decorrenza dal 12.10.2018.
- con riferimento alla posizione di l'eccezione di prescrizione risulta Parte_16 fondata per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 poiché i contratti di supplenza sono stati stipulati con decorrenza rispettivamente dal 29.11.2016 e dal 13.10.2017. La ricorrente , infatti, in relazione agli anni scolastici 2018/2019 ha Parte_16
concluso i relativi contratti di supplenza con decorrenza dal 11.10.2018.
Risulta documentalmente che la docente in data 24.1.2023 ha inviato Parte_16
a mezzo raccomandata a/r una diffida ad adempiere al convenuto (cfr. doc. CP_1
21 parte ricorrente); ne consegue che il diritto all'accredito della carta del docente per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 è sorto già il 29 novembre 2016 ed il 13 ottobre 2017 al momento del conferimento dell'incarico per la supplenza e si è prescritto rispettivamente il 28 novembre 2021 ed il 12 ottobre 2022, laddove il primo atto di interruzione del termine prescrizionale è intervenuto solo il 24.1.2023, quando la prescrizione quinquennale era ormai maturata;
al contrario, con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, non risulta fondata l'eccezione di prescrizione avendo la ricorrente concluso il contratto a termine con decorrenza dal Parte_16
11.10.2018.
- con riferimento alla posizione del ricorrente , lo stesso ha concluso il Parte_18
contratto a termine per l'anno scolastico 2018/2019 con decorrenza dal 3.10.2018 ed ha inviato a mezzo raccomandata a/r una diffida ad adempiere interruttiva della prescrizione in data 10.1.2023 (cfr. doc. 21 parte ricorrente), sicché il termine di
Pagina 18 di 24 prescrizione quinquennale non è affatto decorso tra la data di stipula del contratto
(3.10.2018), il successivo invio dell'atto interruttivo (il 10.1.2023) e la data di deposito del ricorso (il 17.3.2023).
- con riferimento alla posizione di l'eccezione di prescrizione Parte_19
risulta fondata per il solo anno scolastico 2017/2018, poiché il contratto di supplenza è stato stipulato con decorrenza dal 1.9.2017. Il ricorrente , Parte_19
infatti, in relazione all'anno scolastico 2018/2019 ha concluso il relativo contratto di supplenza con decorrenza dal 1.09.2018.
Risulta documentalmente che il docente in data 17.1.2023 ha Parte_19 inviato a mezzo raccomandata a/r una diffida ad adempiere al convenuto CP_1
(cfr. doc. 21 parte ricorrente); ne consegue che il diritto all'accredito della carta del docente per l'anno scolastico 2017/2018 è sorto già il 1 settembre 2017 al momento del conferimento dell'incarico per la supplenza e si è prescritto il 31 agosto 2022, laddove il primo atto di interruzione del termine prescrizionale è intervenuto solo il
17.1.2023, quando la prescrizione quinquennale era ormai maturata;
al contrario, con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, non risulta fondata l'eccezione di prescrizione avendo il ricorrente concluso il contratto a Parte_19 termine con decorrenza dal 1.09.2018.
- con riferimento alla posizione di l'eccezione di prescrizione risulta fondata Parte_20
per il solo anno scolastico 2017/2018, poiché il contratto di supplenza è stato stipulato con decorrenza dal 25.9.2017. La ricorrente , infatti, in relazione all'anno Parte_20
scolastico 2018/2019 ha concluso il relativo contratto di supplenza con decorrenza dal
29.8.2018.
Risulta documentalmente che la docente in data 10.01.2023 ha inviato a Parte_20
mezzo raccomandata a/r una diffida ad adempiere al convenuto (cfr. doc. 21 CP_1
parte ricorrente); ne consegue che il diritto all'accredito della carta del docente per l'anno scolastico 2017/2018 è sorto già il 25 settembre 2017 al momento del conferimento dell'incarico per la supplenza e si è prescritto il 24 settembre 2022, laddove il primo atto di interruzione del termine prescrizionale è intervenuto solo il
10.01.2023, quando la prescrizione quinquennale era ormai maturata;
al contrario, con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, non risulta fondata l'eccezione di prescrizione avendo la ricorrente ha concluso il contratto a termine con Parte_20
decorrenza dal 29.8.2018.
Pagina 19 di 24 In definitiva, in virtù delle considerazioni in diritto e in fatto in precedenza espresse e a mente del quadro fattuale così rappresentato, deve essere accertato il diritto dei ricorrenti a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, secondo quanto di seguito indicato:
a. per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e Parte_1
2022/2023;
b. per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_2
2021/2022 e 2022/2023;
c. per per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_3
d. per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_4
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
e. per per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; Parte_5
f. per per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, Parte_6
2021/2022 e 2022/2023;
g. per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_7
2021/2022 e 2022/2023;
h. per per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_8
2022/2023;
i. per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_9
2021/2022 e 2022/2023;
j. per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; Parte_10
k. per per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_11
2021/2022 e 2022/2023;
l. per per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023; Parte_12
m. per per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_13
2021/2022 e 2022/2023;
n. per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Parte_14
e 2022/2023;
o. per per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_15
p. per per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020; Parte_16
q. per per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_17
2022/2023;
r. per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_18
2021/2022 e 2022/2023;
s. per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_19
2021/2022 e 2022/2023;
Pagina 20 di 24 t. per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_20
2022/2023.
Da tutto quanto evidenziato discende che le domande del ricorso, nei limiti sopra evidenziati, devono essere accolte, con conseguente accertamento del diritto di ciascun ricorrente a ricevere, previa emissione ora per allora, la c.d. carta del docente e del conseguente diritto a ricevere l'accredito della somma indicata (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, in relazione agli anni scolastici sopra partitamente indicati per ciascuno.
Per ogni importo dovuto in favore di ogni richiedente spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, ma non anche la rivalutazione monetaria: ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge
724/1994, nell'ambito del pubblico impiego l'importo dovuto a titolo di interessi - stante il divieto di cumulo - è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame i ricorrenti non hanno né allegato, né provato di aver subìto un maggior danno per la riduzione del valore del loro credito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo in considerazione del valore della causa, senza la considerazione dell'attività istruttoria (non svolta) sulla base dei valori minimi in considerazione della serialità del contenzioso, della decisione della controversia su mera base documentale e dell'attività semplificata svolta in udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara che hanno diritto a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015:
a. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e Parte_1
2022/2023;
b. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_2
2021/2022 e 2022/2023;
c. per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_3
per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_22
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
Pagina 21 di 24 e. per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; Parte_5
f. per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, Parte_6
2021/2022 e 2022/2023;
g. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_7
2021/2022 e 2022/2023;
h. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_8
2022/2023;
i. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_9
2021/2022 e 2022/2023;
per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; Controparte_6 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_5
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
l. per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023; Parte_12
m. per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_13
2021/2022 e 2022/2023;
n. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Parte_14
e 2022/2023;
o. per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_15
p. per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020; Parte_16
q. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_17
2022/2023
r. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_18
2021/2022 e 2022/2023;
s. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_19
2021/2022 e 2022/2023;
t. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_20
2022/2023.
2. Condanna il a mettere a disposizione dei Controparte_1
ricorrenti mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente (o altro equipollente), per consentir loro di fruirne nel rispetto dei vincoli di legge, i seguenti importi:
a. € 2.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, Parte_1
2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023;
b. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, Parte_2
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
Pagina 22 di 24 c. € 1.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2020/2021, Parte_3
2021/2022 e 2022/2023;
d. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici Parte_4
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
e. € 1.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2021/2022 e Parte_5
2022/2023;
f. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2017/2018, Parte_6
2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
g. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, Parte_7
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
h. € 2.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_8
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
i. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, Parte_9
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
j. € 1.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 Parte_10
e 2020/2021;
k. € 3.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2017/2018, Parte_11
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
l. € 1.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2020/2021 e Parte_12
2022/2023;
m. € 3.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, Parte_13
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
n. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_14
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
o. € 1.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e Parte_15
2022/2023;
p. € 1.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019 e Parte_16
2019/2020;
q. € 2.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_17
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
r. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, Parte_18
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
s. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, Parte_19
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
Pagina 23 di 24 t. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_20
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
3. Dichiara prescritte e dunque rigetta la pretesa di:
- in relazione all'anno scolastico 2017/2018; Parte_2
- in relazione all'anno scolastico 2016/2017; Parte_4
- in relazione all'anno scolastico 2016/2017; Parte_6
- in relazione all'anno scolastico 2017/2018; Parte_7
- in relazione all'anno scolastico 2017/2018; Parte_9
- in relazione all'anno scolastico 2017/2018; Parte_14
- in relazione agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018; Parte_16
- in relazione all'anno scolastico 2017/2018; Parte_19
- in relazione all'anno scolastico 2017/2018; Parte_20
4. Dichiara infondata e dunque rigetta la pretesa di
- in relazione all'anno scolastico 2021/2022; Parte_12
- in relazione all'anno scolastico 2019/2020; Parte_15
5. Condanna il a rifondere ai ricorrenti le spese di Controparte_1 lite, liquidate in misura già ridotta in € 4.944,00, oltre € 259,00 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 5 luglio 2025 Il Giudice
NA EC
Pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro NA EC, all'esito dell'udienza del
12.6.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 534/23 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. , Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7
(C.F. ), Parte_8 C.F._8
(C.F. ), Parte_9 C.F._9
(C.F. , Parte_10 C.F._10
(C.F. ), Parte_11 C.F._11
(C.F. ), Parte_12 C.F._12
(C.F. ), Parte_13 C.F._13
(C.F. , Parte_14 C.F._14
(C.F. ), Parte_15 C.F._15
(C.F. ), Parte_16 C.F._16
(C.F. ), Parte_17 C.F._17
(C.F. , Parte_18 C.F._18
(C.F. , Parte_19 C.F._19
Pagina 1 di 24 (C.F. ), Parte_20 C.F._20
con il patrocinio dell'avv. Moira Zanatta, elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Concorezzo (MB), Via Varisco, 5;
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore,
, in persona del dirigente pro tempore, Controparte_2
, in persona del dirigente pro tempore, CP_3 tutti rappresentati, difesi e domiciliati ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa Giuseppina
LC e dalla dott.ssa Fabiana De Donato, funzionari in servizio presso l'
[...]
con domicilio telematico pec Controparte_4
Email_1
CONVENUTI
Oggetto: carta elettronica del docente.
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 17.03.2023, , Parte_1
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , , , , , Pt_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 [...]
, , e hanno adito il Tribunale di Pt_21 Parte_18 Parte_19 Parte_20
in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il loro diritto ad usufruire del CP_4
beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione all'attività lavorativa prestata quali docenti assunti a tempo determinato come supplenti su organico di fatto o di diritto negli anni scolastici compresi tra il 2016/2017 e il 2022/2023; i ricorrenti hanno pertanto chiesto il riconoscimento del loro diritto a conseguire per ciascun anno di servizio l'importo di € 500,00 mediante messa a disposizione in loro favore di tale importo sulla c.d. carta elettronica del docente. In particolare, i ricorrenti - dopo aver dato atto di essere ancora inseriti nell'ambito del comparto scuola - hanno richiesto l'accredito sulla carta del docente in ragione di € 500,00 annui per i seguenti anni scolastici:
a. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_1
b. per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_2
2021/2022 e 2022/2023;
c. per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_3
Pagina 2 di 24 per gli anni scolastici 2016/2017, 2018/2019, Parte_22
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
e. per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; Parte_5
f. per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_6
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
g. per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_7
2021/2022 e 2022/2023;
h. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_8
2022/2023;
i. per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_9
2021/2022 e 2022/2023;
j. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; Parte_10
per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Controparte_5
2021/2022 e 2022/2023;
l. per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_12
m. per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_13
2021/2022 e 2022/2023;
n. per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_14
2021/2022 e 2022/2023;
o. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_15
p. per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020; Parte_16
q. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_21
2022/2023;
r. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_18
2022/2023;
s. per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_19
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
t. per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_20
2021/2022 e 2022/2023.
A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno rilevato che le disposizioni legislative impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, hanno evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione sia dei principi
Pagina 3 di 24 costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97, sia del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, hanno richiamato la giurisprudenza comunitaria, amministrativa e ordinaria a sostegno della propria domanda.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato le domande CP_1
attoree e ne ha chiesto in via principale il rigetto, in via subordinata ha invece argomentato che l'eventuale riconoscimento in favore dei ricorrenti dei benefici di cui alla c.d. carta del docente deve avvenire alle medesime condizioni previste per i docenti di ruolo e solo per le supplenze svolte su organico di diritto.
In particolare il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1 normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale.
Ha dedotto che, eventualmente, nelle ipotesi di soccombenza, la erogazione della c.d. carta elettronica del docente nei confronti dei ricorrenti deve avvenire alle medesime condizioni e con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo.
Con segnato riferimento alle istanze presentate da , , Pt_1 Pt_2 Pt_4 Parte_23
Pt_1 Pt_ Pt_1
, , , , , , e per gli anni Pt_7 Pt_9 Pt_10 Pt_14 Pt_16 Pt_18 Pt_20
scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, ha eccepito che il diritto a ricevere l'erogazione della carta docente è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c., sicché risultano prescritte le pretese relative agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.
Con segnato riferimento alle istanze presentate da per l'anno scolastico 2020/2021, Pt_1
Pt_1 Pt_2 er l'anno scolastico 2021/2022, per l'anno scolastico 2019/2020, per gli Pt_12
anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, il convenuto ha CP_1
contestato la debenza della carta docente ai ricorrenti in ragione dello svolgimento di supplenze brevi e saltuarie.
Ha inoltre eccepito, con riferimento alle istanze presentate dai ricorrenti per l'anno scolastico
2022/2023, che l'assegnazione in favore dei docenti non di ruolo della c.d. carta del docente è stata espressamente prevista dall'art. 15 del D.L. 69/2023, con richiesta di cessazione della materia del contendere.
Pagina 4 di 24 Disposta la trattazione scritta delle controversie ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e rilevato in udienza, all'esito della camera di consiglio, che le cause vertendo su questioni di mero diritto ed essendo incontestati i fatti posti dai ricorrenti a fondamento delle loro domande, risultano mature per la decisione allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
La c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati poi regolati dapprima con il d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e poi con il d.p.c.m. del 28 novembre
2016.
In particolare, il d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in
Pagina 5 di 24 posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3).
A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la c.d. carta del docente si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in attività didattica annua - onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione.
Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-
450/21, ove è stato affermato il seguente principio: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nel medesimo senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del
16.03.2022, che ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della c.d. CP_1
carta del docente il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della p.a., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un
Pagina 6 di 24 sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non CP_1
giova invece il richiamo alla clausola 6 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della c.d. carta del docente debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha stabilito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.
4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
" (così Cass., sentenza n. 29961 del 27.10.2023,). CP_1
In definitiva quindi l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla c.d. carta del docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, L. n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, comma 2, L. n. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass.,
27.10.2023, n. 29961).
Passando quindi all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la Corte di legittimità ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. n.
107/2015 e dell'attuativo d.p.c.m. del novembre 2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione).
Con condivisibile iter argomentativo, la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione
Pagina 7 di 24 da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'a.s. in cui ha svolto attività di servizio annuale.
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi
"interno" al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione. E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. n.
69 del 2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege tenuto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico. Azione giudiziaria che “si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (così Cass., n. 29961 del
27.10.2023 cit.).
Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi "interno" al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta. Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio “nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio” (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Trattasi infatti di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Pagina 8 di 24 Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra le parti e risulta anche documentalmente quanto segue:
a. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_1 scolastici 2018/2019, 2019/2020 e con termine al 31 agosto negli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di diritto (cfr. stato matricolare).
b. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 31 agosto negli anni Parte_2
scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di diritto (cfr. stato matricolare).
c. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_3
scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e con termine al 31 agosto nell'anno scolastico
2020/2021, depositando, per il vigente anno scolastico, copia delle g.p.s. nelle quali è inserita (cfr. documenti 30 e 31).
ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 Parte_22 giugno negli anni scolastici 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
e con termine al 31 agosto nell'anno scolastico 2022/2023. Parte ricorrente, secondo le risultanze dello stato matricolare depositato dallo stesso convenuto, è stata assunta in ruolo con decorrenza dal 1.9.2023.
e. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_5
scolastici 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di diritto (cfr. stato matricolare).
f. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli Parte_6
anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con termine al 31 agosto nell'anno scolastico
2022/2023, con termine al 8 giugno negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 e con termine al 11.6.2019 nell'anno scolastico 2018/2019. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di diritto (cfr. stato matricolare).
ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_24
scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 con termine al
31 agosto nell'anno scolastico 2021/2022. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto
Pagina 9 di 24 un incarico di supplenza su organico di fatto e con ciò comprovando il proprio valido inserimento nelle g.p.s. per il biennio 2024/2026 (cfr. stato matricolare).
h. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli Parte_8 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico
2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di fatto e con ciò provando il proprio valido inserimento nelle attuali g.p.s. (cfr. stato matricolare).
i. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 31 agosto negli anni Parte_9
scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di diritto (cfr. stato matricolare).
ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 31 agosto negli anni Controparte_6
scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Parte ricorrente, secondo le risultanze dello stato matricolare depositato dallo stesso convenuto, è stata assunta in ruolo con decorrenza dal 1.9.2022.
ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Controparte_5 scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di diritto (cfr. stato matricolare).
l. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 8 giugno Parte_12
nell'anno scolastico 2021/2022, con termine al 31 agosto nell'anno scolastico
2022/2023 e con termine al 30 giugno nell'anno scolastico 2020/2021. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico
2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di diritto (cfr. stato matricolare).
m. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 29 giugno nell'anno Parte_13
scolastico 2017/2018, con termine al 30 giugno negli anni scolastici 2018/2019 e
2019/2020 e con termine al 31 agosto negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di fatto e risultando perciò inserita nelle g.p.s. vigenti (cfr. stato matricolare).
n. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_14
scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 con termine al
Pagina 10 di 24 31 agosto nell'anno scolastico 2018/2019. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di fatto e risultando pertanto iscritta nelle vigenti g.p.s. (cfr. stato matricolare).
o. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 8 giugno nell'anno Parte_15
scolastico 2019/2020, e con termine al 30 giugno negli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di fatto e risultando perciò iscritta nelle vigenti g.p.s. (cfr. stato matricolare).
p. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_16
scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Parte ricorrente, secondo le risultanze dello stato matricolare depositato dallo stesso convenuto, è stata assunta in ruolo con decorrenza dal 1.9.2022.
q. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 15 giugno nell'anno Parte_21
scolastico 2019/2020, con termine al 8 giugno nell'anno scolastico 2020/2021, con termine al 9 giugno nell'anno scolastico 2021/2022 e con termine al 16 giugno nell'anno scolastico 2022/2023. Il ricorrente ha altresì dato prova di essere inserito nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza sino al 6 giugno 2025 e con ciò comprovando il suo inserimento nelle g.p.s. vigenti (cfr. stato matricolare).
r. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno nell'anno Parte_18
scolastico 2018/2019 e con termine al 31 agosto negli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il ricorrente ha altresì dato prova di essere inserito nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di diritto (cfr. stato matricolare).
s. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 31 agosto Parte_19
negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023. Il ricorrente ha altresì dato prova di essere inserito nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di diritto (cfr. stato matricolare).
t. ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_20
scolastici 2017/2018 e 2019/2020 e con termine al 31 agosto negli anni scolastici
2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha altresì dato prova di
Pagina 11 di 24 essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di diritto (cfr. stato matricolare).
Orbene, nella presente controversia, è pacifica la comparabilità con i docenti a tempo indeterminato dei ricorrenti, assunti a tempo determinato negli anni scolastici per i quali è formulata la domanda (sia pure ciascuno per differenti anni scolastici), considerato che tutti i ricorrenti risultano ancora inseriti nel sistema scolastico, tanto che Parte_4
, , sono stati assunti in ruolo, mentre ,
[...] Parte_10 Parte_16 Parte_1
[...
, , , , , Parte_2 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , , , Parte_9 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , e hanno ottenuto Parte_21 Parte_18 Parte_19 Parte_20 incarichi di supplenza anche nel corso dell'anno scolastico 2024/2025, mentre è Parte_3
inserita nelle g.p.s. Pt_1 Pt_2 Con segnato riferimento alla posizione dei ricorrenti e Parte_6 Pt_12
deve rilevarsi che – nonostante costoro in taluni degli anni oggetto di domanda abbiano svolto attività di supplenza breve e saltuaria – deve essere comunque riconosciuto il loro diritto a conseguire il beneficio oggetto di domanda alla luce della recentissima pronuncia della Corte di
Giustizia nella causa C‑268/24, che ha rilevato come anche nell'ambito di tali tipologia di contratti i supplenti siano comunque chiamati a svolgere attività didattiche e formative, con la conseguenza che, in difetto di specifici elementi di fatto che distinguono la loro prestazione rispetto a quella svolta dagli altri docenti, la provvidenza richiesta deve comunque essere attribuita.
Ne consegue che la carta del docente deve essere attribuita alla ricorrente anche per Parte_6
Pt_2 gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 e al ricorrente per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Non si ravvisano invece i presupposti per il riconoscimento del diritto delle ricorrenti Pt_12
Pt_1 per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2019/2020, poiché esse in tali periodi non hanno eseguito le attività di supplenza per oltre un bimestre (l'istante Pt_12
Pt_1 rimasta priva di incarichi nel periodo dal 7.11.2021 al 9.1.2022 e l'istante è rimasta privi di incarichi dal 1.11.2019 al 7.1.2020), considerato che le attività didattiche si compongono non solo delle lezioni svolte in classe a beneficio dei discenti, ma anche quantomeno della partecipazione agli scrutini, alle riunioni, alle attività di programmazione e organizzazione da eseguirsi sia all'inizio delle attività didattiche, sia in corso di anno.
Con riferimento all'istanza presentata dai ricorrenti per l'anno scolastico 2022/2023, il convenuto ha eccepito che l'assegnazione in favore dei docenti non di ruolo della CP_1
Pagina 12 di 24 c.d. carta del docente è stata espressamente prevista dall'art. 15 del D.L. 69/2023, con richiesta di cessazione della materia del contendere.
Circa la configurabilità del diritto dei ricorrenti a ricevere la c.d. carta del docente per l'anno scolastico 2022/2023, l'eccezione ministeriale di operatività dell'art. 15 del D.L. 69/2023 non è dirimente, poiché tale norma non trova applicazione per l'anno scolastico 2022/2023 essendo entrata in vigore solo dopo l'inizio di tale anno scolastico e non essendo ad esso applicabile.
In ragione di tutto quanto esposto, dunque, il Controparte_1
deve essere condannato ad erogare in favore delle parti ricorrenti la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della c.d. carta elettronica del docente ed accredito in favore di ciascuna della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di domanda, e nei limiti della prescrizione quinquennale, eccepita nel caso di specie con segnato riferimento alla posizione dei ricorrenti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_4
, , , , , Parte_6 Parte_7 Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, , , , e Pt_13 Parte_14 Parte_16 Parte_18 Parte_19 Parte_20
in relazione agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.
Con riferimento alla eccepita prescrizione quinquennale degli importi di cui i ricorrenti richiedono l'accredito sulla carta docente, deve innanzi tutto rilevarsi che l'art. 3 del d.p.c.m. del 23.9.2015, rubricato “importo della carta”, dispone che “
1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2
e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 é reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare
l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Dalla lettura della norma richiamata appare evidente che l'importo di € 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico, ossia dal 1 settembre ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo;
la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della carta per l'anno scolastico successivo;
in ogni caso, ogni anno scolastico la carta viene ricaricata dell'importo di € 500,00. Ciò significa che l'importo di € 500,00 annui viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad
Pagina 13 di 24 anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. A tal proposito la Corte di legittimità, nella richiamata sentenza n.
29961/2023 ha espressamente statuito che “il pagamento 'di scopo' di cui consiste la Carta
Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e CP_1
rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non
è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito”.
La Corte di legittimità ha altresì chiarito che il diritto alla percezione del bonus è assoggettato al termine prescrizionale quinquennale, il quale inizia a decorrere dall'assunzione dell'incarico o dal successivo momento in cui il diritto potesse essere esercitato: “la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola
4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta
l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. […] la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità”, sicché “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ritiene dunque il Tribunale - in adesione alla recente pronuncia della Corte di
Cassazione n. 29961/2023 cit. - che l'eccezione è fondata solo parzialmente:
Pagina 14 di 24 - con riferimento alla posizione di l'eccezione di prescrizione non risulta Parte_1
fondata. La ricorrente, in relazione all'anno scolastico 2018/2019 ha concluso il relativo contratto di supplenza con decorrenza dal 18.10.2018 ed ha inviato a mezzo raccomandata a/r una diffida ad adempiere interruttiva della prescrizione in data
10.10.2022 (cfr. doc. 21 parte ricorrente), sicché il termine di prescrizione quinquennale non è affatto decorso tra la data di stipula del contratto (18.10.2018), il successivo invio di atto interruttivo (il 10.10.2022) e la data di deposito del ricorso (il
17.3.2023).
- con riferimento alla posizione di l'eccezione di prescrizione risulta Parte_2 fondata per il solo anno scolastico 2017/2018, poiché il contratto di supplenza è stato stipulato con decorrenza dal 1.9.2017. La ricorrente , infatti, in Parte_2
relazione all'anno scolastico 2018/2019 ha concluso il relativo contratto di supplenza con decorrenza dal 1.9.2018.
Risulta documentalmente che la docente in data 17.1.2023 ha inviato a mezzo Pt_2
raccomandata a/r una diffida ad adempiere al convenuto (cfr. doc. 21 parte CP_1
ricorrente); ne consegue che il diritto all'accredito della carta del docente per l'anno scolastico 2017/2018 è sorto già il 1 settembre 2017 al momento del conferimento dell'incarico per la supplenza e si è prescritto il 31 agosto 2022, laddove il primo atto di interruzione del termine prescrizionale è intervenuto solo il 17.1.2023, quando la prescrizione quinquennale era ormai maturata;
al contrario, con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, non risulta fondata l'eccezione di prescrizione avendo la ricorrente concluso il contratto a termine con decorrenza dal Parte_2
1.9.2018.
- con riferimento alla posizione di l'eccezione di Parte_4
prescrizione risulta fondata per il solo anno scolastico 2016/2017, poiché il contratto di supplenza è stato stipulato con decorrenza dal 13.12.2016. La ricorrente
[...]
, infatti, in relazione all'anno scolastico 2018/2019 ha concluso il Parte_4
relativo contratto di supplenza con decorrenza dal 29.10.2018.
Risulta documentalmente che la docente in data 7.9.2022 ha inviato a mezzo Pt_4
raccomandata a/r una diffida ad adempiere al convenuto (cfr. doc. 21 parte CP_1 ricorrente); ne consegue che il diritto all'accredito della carta del docente per l'anno scolastico 2016/2017 è sorto già il 13 dicembre 2016 al momento del conferimento dell'incarico per la supplenza e si è prescritto il 12 dicembre 2021, laddove il primo atto di interruzione del termine prescrizionale è intervenuto solo il 7.9.2022, quando la prescrizione quinquennale era ormai maturata;
al contrario, con riferimento all'anno
Pagina 15 di 24 scolastico 2018/2019, non risulta fondata l'eccezione di prescrizione avendo la ricorrente concluso il contratto a termine con Parte_4 decorrenza dal 29.10.2018.
- con riferimento alla posizione di l'eccezione di prescrizione risulta Parte_6
fondata per il solo anno scolastico 2016/2017, poiché il contratto di supplenza è stato stipulato con decorrenza dal 21.09.2016. La ricorrente , infatti, in Parte_6
relazione agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 ha concluso i relativi contratti di supplenza con decorrenza rispettivamente dal 1.11.2017 e dal 24.09.2018.
Risulta documentalmente che la docente in data 14.4.2022 ha inviato a mezzo Parte_6 raccomandata a/r una diffida ad adempiere al convenuto (cfr. doc. 21 parte CP_1 ricorrente); ne consegue che il diritto all'accredito della carta del docente per l'anno scolastico 2016/2017 è sorto già il 21 settembre 2016 al momento del conferimento dell'incarico per la supplenza e si è prescritto il 20 settembre 2021, laddove il primo atto di interruzione del termine prescrizionale è intervenuto solo il 14.4.2022, quando la prescrizione quinquennale era ormai maturata;
al contrario, con riferimento agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, non risulta fondata l'eccezione di prescrizione avendo la ricorrente concluso il contratto a termine con Parte_6 decorrenza rispettivamente dal 1.11.2017 e dal 24.09.2018.
- con riferimento alla posizione di l'eccezione di prescrizione risulta Parte_7
fondata per il solo anno scolastico 2017/2018, poiché il contratto di supplenza è stato stipulato con decorrenza dal 13.10.2017. La ricorrente , infatti, in Parte_7
relazione all'anno scolastico 2018/2019 ha concluso il relativo contratto di supplenza con decorrenza dal 17.09.2018.
Risulta documentalmente che la docente in data 22.12.2022 ha Parte_7
inviato a mezzo raccomandata a/r una diffida ad adempiere al convenuto CP_1
(cfr. doc. 21 parte ricorrente); ne consegue che il diritto all'accredito della carta del docente per l'anno scolastico 2017/2018 è sorto già il 13 ottobre 2017 al momento del conferimento dell'incarico per la supplenza e si è prescritto il 12 ottobre 2022, laddove il primo atto di interruzione del termine prescrizionale è intervenuto solo il
22.12.2022, quando la prescrizione quinquennale era ormai maturata;
al contrario, con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, non risulta fondata l'eccezione di prescrizione avendo la ricorrente concluso il contratto a termine con Parte_7
decorrenza dal 17.09.2018.
- con riferimento alla posizione di l'eccezione di prescrizione risulta Parte_9
fondata per il solo anno scolastico 2017/2018, poiché il contratto di supplenza è stato
Pagina 16 di 24 stipulato con decorrenza dal 1.09.2017. La ricorrente , infatti, in Parte_9
relazione all'anno scolastico 2018/2019 ha concluso il relativo contratto di supplenza con decorrenza dal 1.09.2018.
Risulta documentalmente che la docente in data 22.9.2022 ha inviato Parte_9
a mezzo raccomandata a/r una diffida ad adempiere al convenuto (cfr. doc. CP_1
21 parte ricorrente); ne consegue che il diritto all'accredito della carta del docente per l'anno scolastico 2017/2018 è sorto già il 1 settembre 2017 al momento del conferimento dell'incarico per la supplenza e si è prescritto il 31 agosto 2022, laddove il primo atto di interruzione del termine prescrizionale è intervenuto solo il 22.9.2022, quando la prescrizione quinquennale era ormai maturata;
al contrario, con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, non risulta fondata l'eccezione di prescrizione avendo la ricorrente concluso il contratto a termine con decorrenza dal Parte_9
1.9.2018.
- con riferimento alla posizione della ricorrente , la stessa ha concluso il Parte_10
contratto a termine per l'anno scolastico 2018/2019 con decorrenza dal 17.9.2018 ed ha inviato a mezzo raccomandata a/r una diffida ad adempiere interruttiva della prescrizione in data 19.1.2023 (cfr. doc. 21 parte ricorrente), sicché il termine di prescrizione quinquennale non è affatto decorso tra la data di stipula del contratto
(17.9.2018), il successivo invio dell'atto interruttivo (il 19.1.2023) e la data di deposito del ricorso (il 17.3.2023).
- con riferimento alla posizione della ricorrente , la stessa ha concluso i Parte_11
contratti a termine per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 con decorrenza rispettivamente dal 05.10.2017 e dal 19.9.2018 ed ha inviato a mezzo raccomandata a/r una diffida ad adempiere interruttiva della prescrizione in data 26.4.2022 (cfr. doc.
21 parte ricorrente), sicché il termine di prescrizione quinquennale non è affatto decorso tra la data di stipula dei contratti (05.10.2017 e 19.9.2018), il successivo invio dell'atto interruttivo (il 26.4.2022) e la data di deposito del ricorso (il 17.3.2023).
- con riferimento alla posizione della ricorrente , la stessa ha concluso i Parte_13
contratti a termine per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 con decorrenza rispettivamente dal 31.10.2017 e dal 9.10.2018 ed ha inviato a mezzo raccomandata a/r una diffida ad adempiere interruttiva della prescrizione in data 11.7.2022 (cfr. doc.
21 parte ricorrente), sicché il termine di prescrizione quinquennale non è affatto decorso tra la data di stipula dei contratti (31.10.2017 e 9.10.2018), il successivo invio dell'atto interruttivo (il 11.7.2022) e la data di deposito del ricorso (il 17.3.2023).
Pagina 17 di 24 - con riferimento alla posizione di l'eccezione di prescrizione risulta Parte_14
fondata per il solo anno scolastico 2017/2018, poiché il contratto di supplenza è stato stipulato con decorrenza dal 26.09.2017. La ricorrente infatti, in Parte_14 relazione all'anno scolastico 2018/2019 ha concluso il relativo contratto di supplenza con decorrenza dal 12.10.2018.
Risulta documentalmente che la docente in data 06.02.2023 ha inviato a Parte_14
mezzo raccomandata a/r una diffida ad adempiere al convenuto (cfr. doc. 21 CP_1
parte ricorrente); ne consegue che il diritto all'accredito della carta del docente per l'anno scolastico 2017/2018 è sorto già il 26 settembre 2017 al momento del conferimento dell'incarico per la supplenza e si è prescritto il 25 settembre 2022, laddove il primo atto di interruzione del termine prescrizionale è intervenuto solo il
6.2.2023, quando la prescrizione quinquennale era ormai maturata;
al contrario, con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, non risulta fondata l'eccezione di prescrizione avendo la ricorrente concluso il contratto a termine con Parte_14
decorrenza dal 12.10.2018.
- con riferimento alla posizione di l'eccezione di prescrizione risulta Parte_16 fondata per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 poiché i contratti di supplenza sono stati stipulati con decorrenza rispettivamente dal 29.11.2016 e dal 13.10.2017. La ricorrente , infatti, in relazione agli anni scolastici 2018/2019 ha Parte_16
concluso i relativi contratti di supplenza con decorrenza dal 11.10.2018.
Risulta documentalmente che la docente in data 24.1.2023 ha inviato Parte_16
a mezzo raccomandata a/r una diffida ad adempiere al convenuto (cfr. doc. CP_1
21 parte ricorrente); ne consegue che il diritto all'accredito della carta del docente per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 è sorto già il 29 novembre 2016 ed il 13 ottobre 2017 al momento del conferimento dell'incarico per la supplenza e si è prescritto rispettivamente il 28 novembre 2021 ed il 12 ottobre 2022, laddove il primo atto di interruzione del termine prescrizionale è intervenuto solo il 24.1.2023, quando la prescrizione quinquennale era ormai maturata;
al contrario, con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, non risulta fondata l'eccezione di prescrizione avendo la ricorrente concluso il contratto a termine con decorrenza dal Parte_16
11.10.2018.
- con riferimento alla posizione del ricorrente , lo stesso ha concluso il Parte_18
contratto a termine per l'anno scolastico 2018/2019 con decorrenza dal 3.10.2018 ed ha inviato a mezzo raccomandata a/r una diffida ad adempiere interruttiva della prescrizione in data 10.1.2023 (cfr. doc. 21 parte ricorrente), sicché il termine di
Pagina 18 di 24 prescrizione quinquennale non è affatto decorso tra la data di stipula del contratto
(3.10.2018), il successivo invio dell'atto interruttivo (il 10.1.2023) e la data di deposito del ricorso (il 17.3.2023).
- con riferimento alla posizione di l'eccezione di prescrizione Parte_19
risulta fondata per il solo anno scolastico 2017/2018, poiché il contratto di supplenza è stato stipulato con decorrenza dal 1.9.2017. Il ricorrente , Parte_19
infatti, in relazione all'anno scolastico 2018/2019 ha concluso il relativo contratto di supplenza con decorrenza dal 1.09.2018.
Risulta documentalmente che il docente in data 17.1.2023 ha Parte_19 inviato a mezzo raccomandata a/r una diffida ad adempiere al convenuto CP_1
(cfr. doc. 21 parte ricorrente); ne consegue che il diritto all'accredito della carta del docente per l'anno scolastico 2017/2018 è sorto già il 1 settembre 2017 al momento del conferimento dell'incarico per la supplenza e si è prescritto il 31 agosto 2022, laddove il primo atto di interruzione del termine prescrizionale è intervenuto solo il
17.1.2023, quando la prescrizione quinquennale era ormai maturata;
al contrario, con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, non risulta fondata l'eccezione di prescrizione avendo il ricorrente concluso il contratto a Parte_19 termine con decorrenza dal 1.09.2018.
- con riferimento alla posizione di l'eccezione di prescrizione risulta fondata Parte_20
per il solo anno scolastico 2017/2018, poiché il contratto di supplenza è stato stipulato con decorrenza dal 25.9.2017. La ricorrente , infatti, in relazione all'anno Parte_20
scolastico 2018/2019 ha concluso il relativo contratto di supplenza con decorrenza dal
29.8.2018.
Risulta documentalmente che la docente in data 10.01.2023 ha inviato a Parte_20
mezzo raccomandata a/r una diffida ad adempiere al convenuto (cfr. doc. 21 CP_1
parte ricorrente); ne consegue che il diritto all'accredito della carta del docente per l'anno scolastico 2017/2018 è sorto già il 25 settembre 2017 al momento del conferimento dell'incarico per la supplenza e si è prescritto il 24 settembre 2022, laddove il primo atto di interruzione del termine prescrizionale è intervenuto solo il
10.01.2023, quando la prescrizione quinquennale era ormai maturata;
al contrario, con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, non risulta fondata l'eccezione di prescrizione avendo la ricorrente ha concluso il contratto a termine con Parte_20
decorrenza dal 29.8.2018.
Pagina 19 di 24 In definitiva, in virtù delle considerazioni in diritto e in fatto in precedenza espresse e a mente del quadro fattuale così rappresentato, deve essere accertato il diritto dei ricorrenti a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, secondo quanto di seguito indicato:
a. per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e Parte_1
2022/2023;
b. per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_2
2021/2022 e 2022/2023;
c. per per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_3
d. per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_4
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
e. per per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; Parte_5
f. per per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, Parte_6
2021/2022 e 2022/2023;
g. per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_7
2021/2022 e 2022/2023;
h. per per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_8
2022/2023;
i. per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_9
2021/2022 e 2022/2023;
j. per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; Parte_10
k. per per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_11
2021/2022 e 2022/2023;
l. per per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023; Parte_12
m. per per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_13
2021/2022 e 2022/2023;
n. per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Parte_14
e 2022/2023;
o. per per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_15
p. per per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020; Parte_16
q. per per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_17
2022/2023;
r. per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_18
2021/2022 e 2022/2023;
s. per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_19
2021/2022 e 2022/2023;
Pagina 20 di 24 t. per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_20
2022/2023.
Da tutto quanto evidenziato discende che le domande del ricorso, nei limiti sopra evidenziati, devono essere accolte, con conseguente accertamento del diritto di ciascun ricorrente a ricevere, previa emissione ora per allora, la c.d. carta del docente e del conseguente diritto a ricevere l'accredito della somma indicata (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, in relazione agli anni scolastici sopra partitamente indicati per ciascuno.
Per ogni importo dovuto in favore di ogni richiedente spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, ma non anche la rivalutazione monetaria: ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge
724/1994, nell'ambito del pubblico impiego l'importo dovuto a titolo di interessi - stante il divieto di cumulo - è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame i ricorrenti non hanno né allegato, né provato di aver subìto un maggior danno per la riduzione del valore del loro credito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo in considerazione del valore della causa, senza la considerazione dell'attività istruttoria (non svolta) sulla base dei valori minimi in considerazione della serialità del contenzioso, della decisione della controversia su mera base documentale e dell'attività semplificata svolta in udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara che hanno diritto a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015:
a. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e Parte_1
2022/2023;
b. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_2
2021/2022 e 2022/2023;
c. per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_3
per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_22
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
Pagina 21 di 24 e. per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; Parte_5
f. per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, Parte_6
2021/2022 e 2022/2023;
g. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_7
2021/2022 e 2022/2023;
h. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_8
2022/2023;
i. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_9
2021/2022 e 2022/2023;
per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; Controparte_6 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_5
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
l. per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023; Parte_12
m. per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_13
2021/2022 e 2022/2023;
n. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Parte_14
e 2022/2023;
o. per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_15
p. per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020; Parte_16
q. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_17
2022/2023
r. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_18
2021/2022 e 2022/2023;
s. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_19
2021/2022 e 2022/2023;
t. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_20
2022/2023.
2. Condanna il a mettere a disposizione dei Controparte_1
ricorrenti mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente (o altro equipollente), per consentir loro di fruirne nel rispetto dei vincoli di legge, i seguenti importi:
a. € 2.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, Parte_1
2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023;
b. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, Parte_2
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
Pagina 22 di 24 c. € 1.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2020/2021, Parte_3
2021/2022 e 2022/2023;
d. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici Parte_4
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
e. € 1.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2021/2022 e Parte_5
2022/2023;
f. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2017/2018, Parte_6
2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
g. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, Parte_7
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
h. € 2.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_8
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
i. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, Parte_9
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
j. € 1.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 Parte_10
e 2020/2021;
k. € 3.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2017/2018, Parte_11
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
l. € 1.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2020/2021 e Parte_12
2022/2023;
m. € 3.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, Parte_13
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
n. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_14
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
o. € 1.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e Parte_15
2022/2023;
p. € 1.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019 e Parte_16
2019/2020;
q. € 2.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_17
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
r. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, Parte_18
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
s. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, Parte_19
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
Pagina 23 di 24 t. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_20
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
3. Dichiara prescritte e dunque rigetta la pretesa di:
- in relazione all'anno scolastico 2017/2018; Parte_2
- in relazione all'anno scolastico 2016/2017; Parte_4
- in relazione all'anno scolastico 2016/2017; Parte_6
- in relazione all'anno scolastico 2017/2018; Parte_7
- in relazione all'anno scolastico 2017/2018; Parte_9
- in relazione all'anno scolastico 2017/2018; Parte_14
- in relazione agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018; Parte_16
- in relazione all'anno scolastico 2017/2018; Parte_19
- in relazione all'anno scolastico 2017/2018; Parte_20
4. Dichiara infondata e dunque rigetta la pretesa di
- in relazione all'anno scolastico 2021/2022; Parte_12
- in relazione all'anno scolastico 2019/2020; Parte_15
5. Condanna il a rifondere ai ricorrenti le spese di Controparte_1 lite, liquidate in misura già ridotta in € 4.944,00, oltre € 259,00 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 5 luglio 2025 Il Giudice
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