TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 24/07/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 606/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nella persona dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 20/03/2025, da:
(C.F. , nata a [...] il [...], e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Bernardino Verbano (VB), via Santino, 13, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra DISABATO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Verbania, piazza San Vittore, 82 giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] in data [...], e Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele
ZACCHERA presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Baveno (VB), piazza IV Novembre,
7, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia il Tribunale III.mo, accertato che la comunione materiale e spirituale non può più esser ricostruita:
➤ pronunziare la separazione inter partes per intollerabilità della convivenza tra i sig.ri Pt_1
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente San
[...] C.F._1 Bernardino Verbano, Via Santino, 13 (VB),e ( ) Parte_2 CodiceFiscale_3 nato a [...] il [...], residente in [...] (VB), del matrimonio celebrato con rito civile in data 02/09/1990 nel Comune di Caprezzo (VB) in regime di separazione dei beni, atto iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune nell'anno
1990, parte II, n.1;
➤ dare atto che la moglie si è già trasferita unitamente alla figlia in altro Parte_1 Per_1
immobile preso in locazione;
➤ affidare la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza della stessa presso Per_1
l'abitazione presa in locazione dalla madre sita a Via Gaudenzio 4, San Bernardino Verbano Rovegro
(VB);
➤ dare atto che i coniugi intendono adottare una modalità di permanenza paritaria in relazione alla figlia presso le rispettive abitazioni, intendendo per tale motivo una forma di mantenimento Per_1 diretto, sicchè nessun contributo al mantenimento della figlia (che come detto ut supra gode della pensione di invalidità) debba essere corrisposto, con le seguenti modalità; a settimane alterne, per sette giorni consecutivi (da lunedi a lunedi), salvo diverso e comune accordo, il giorno di scambio,
verrà accompagnata in Struttura (Istituto Sacra Famiglia) dal genitore che ha terminato la Per_1 settimana di sua spettanza e verrà prelevata dall'altro genitore alle 16.30 circa;
il tutto salvo diverso comune accordo;
le festività comandate seguiranno la regola dell'alternanza.
➤ Per quanto concerne le festività estive le parti si impegnano a coordinarsi tra loro entro il mese di maggio di ogni anno, eventualmente derogando, unicamente per tale periodo, e pur sempre di comune accordo, alle modalità di cui al punto che precede. In mancanza di accordo sul punto le parti si atterranno alle ordinarie modalità di collocamento di cui al punto che precede.
➤ In occasione della domanda di separazione, nell'ambito degli accordi tra i coniugi, atti a regolamentare anche ogni loro rapporto economico in connessione alla stessa, con il presente atto la sig.ra si impegna a riconoscere al sig. , il diritto di usufrutto Parte_1 Parte_2 vitalizio sul secondo plano della casa coniugale, sita in San Bernardino Verbano, Via Santino, 13,
Foglio 25, particella 374, sub. 6, Categoria A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani, rendendosi sin d'ora disponibile a recarsi - per la stipula del rogito - presso il Notaio che verrà indicato dal Sig.
. Parte_2
Le spese notarili necessarie per il riconoscimento del diritto di usufrutto predetto saranno integralmente sostenute dal sig. . Resta inteso che se per cause non imputabili alle parti Parte_2 non fosse tecnicamente possibile, dal punto di vista giuridico, procedere con l'assegnazione del secondo piano in usufrutto, la Sig.ra s'impegna a concedere in uso al Sig. il Pt_1 Parte_2 predetto piano per un periodo non inferiore ad anni trenta, con altra formalità giuridica che verrà individuata concordemente tra le parti.
La sig.ra presta il consenso al sig. di poter usufruire del primo piano Pt_1 Parte_2 dell'abitazione familiare sita in San Bernardino Verbano, Via Santino n. 13, quando è nella Per_1 settimana di collocamento dal padre, solo ed esclusivamente per agevolare quest'ultima; nei giomi in cui sarà con la madre al Sig. sarà consentito recarsi al primo piano al fine Per_1 Parte_2 unico di attivare e disattivare il riscaldamento che risulta essere centralizzato;
➤ La Sig.ra presta il consenso al sig. di poter usufruire della cucina sita in Pt_1 Parte_2
taverna, del ricovero attrezzi e di un posto auto in cortile;
➤ dare atto che il sig. , alla sottoscrizione del presente ricorso, è già subentrato in tutte Parte_2
le utenze relative alla casa coniugale facendosi conseguentemente integralmente carico delle stesse;
resta inteso che tutte le spese ed utenze relative all'immobile maturate dal Novembre 2024 sono e saranno a carico del sig. ; Parte_2
➤ dare atto che i coniugi reciprocamente rinunciano a qualsiasi assegno alimentare e di mantenimento.
➤ dato che le autovetture già intestate a ciascun coniuge, rimarranno in uso e proprietà esclusiva dei medesimi;
➤ dare atto che i coniugi dichiarano di avere già regolato e risolto, in separata sede, ogni altro rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e che, salvo quanto stabilito nelle presenti condizioni, non hanno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro;”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 20/03/2025, e Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio in Caprezzo (VB), in data Parte_2
2.9.1990, hanno chiesto, con domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate. Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e intervenuto il PM, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, atteso che l'accordo raggiunto anche in ordine al mantenimento della figlia maggiorenne , riconosciuta invalida civile al Per_1
100%, destinataria di pensione di invalidità dell'importo di € 2.100,00 mensili, può ritenersi rispondente al suo interesse, provvedendo, i coniugi in ragione della permanenza paritaria della figlia presso le rispettive abitazioni, al mantenimento diretto della stessa. Per_1
In particolare, va dato atto che la madre insieme alla figlia si è trasferita dalla casa coniugale Pt_1 in altro immobile preso in locazione, e che nessun assegno sarà posto a carico dei genitori per la medesima figlia (percettrice di assegno di invalidità); la moglie si impegna a riconoscere al coniuge, il diritto di usufrutto vitalizio sul secondo piano della casa coniugale, sita in San Bernardino Verbano,
Via Santino, 13, Foglio 25, particella 374, sub. 6, Categoria A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani, rendendosi sin d'ora disponibile a recarsi - per la stipula del rogito - presso il Notaio che verrà indicato dal marito;
il marito provvederà a sostenere integralmente le spese notarili necessarie per il riconoscimento del diritto di usufrutto predetto, e se per cause non imputabili alle parti non fosse tecnicamente possibile, dal punto di vista giuridico, procedere con l'assegnazione del secondo piano in usufrutto, la s'impegna a concedere in al il predetto piano per un Pt_1 Parte_2 periodo non inferiore ad anni trenta, con altra formalità giuridica che verrà individuata concordemente tra le parti;
si dà atto, altrettanto, che la presta il consenso al di poter Pt_1 Parte_2 usufruire del primo piano dell'abitazione familiare sita in San Bernardino Verbano, Via Santino n.
13, quando è nella settimana di collocamento dal padre, solo ed esclusivamente per Per_1 agevolare quest'ultima; nei giorni in cui sarà con la madre al sarà consentito Per_1 Parte_2 recarsi al primo piano al fine unico di attivare e disattivare il riscaldamento che risulta essere centralizzato;
la presta il consenso al di poter usufruire della cucina sita Pt_1 Parte_2 in taverna, del ricovero attrezzi e di un posto auto in cortile.
Si dà atto, infine, che alla sottoscrizione del ricorso introduttivo, il marito è già subentrato in tutte le utenze relative alla casa coniugale facendosi conseguentemente integralmente carico delle stesse e resta inteso che tutte le spese ed utenze relative all'immobile maturate dal Novembre 2024 sono e saranno a carico del medesimo;
che i coniugi reciprocamente rinunciano a qualsiasi assegno alimentare e di mantenimento, che le autovetture già intestate a ciascun coniuge, rimarranno in uso e proprietà esclusiva dei medesimi e che i coniugi dichiarano di avere già regolato e risolto, in separata sede, ogni altro rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e che, salvo quanto stabilito nelle presenti condizioni, non hanno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
uniti in matrimonio in Caprezzo (VB), in data 2.9.1990; Parte_2
- colloca la figlia , residente presso la madre, con modalità paritaria, presso Per_1 entrambi i genitori, con le seguenti modalità: a settimane alterne, per sette giorni consecutivi (da lunedi a lunedi), salvo diverso e comune accordo, il giorno di scambio,
verrà accompagnata in Struttura (Istituto Sacra Famiglia) dal genitore che ha Per_1 terminato la settimana di sua spettanza e verrà prelevata dall'altro genitore alle 16.30 circa;
il tutto salvo diverso comune accordo;
le festività comandate seguiranno la regola dell'alternanza; per quanto concerne le vacanze estive le parti si impegnano a coordinarsi tra loro entro il mese di maggio di ogni anno, eventualmente derogando, unicamente per tale periodo, e pur sempre di comune accordo, alle modalità di cui al punto che precede.
In mancanza di accordo sul punto le parti si atterranno alle ordinarie modalità di collocamento di cui al punto che precede;
- dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento diretto della figlia.
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 17/07/2025.
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nella persona dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 20/03/2025, da:
(C.F. , nata a [...] il [...], e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Bernardino Verbano (VB), via Santino, 13, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra DISABATO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Verbania, piazza San Vittore, 82 giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] in data [...], e Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele
ZACCHERA presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Baveno (VB), piazza IV Novembre,
7, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia il Tribunale III.mo, accertato che la comunione materiale e spirituale non può più esser ricostruita:
➤ pronunziare la separazione inter partes per intollerabilità della convivenza tra i sig.ri Pt_1
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente San
[...] C.F._1 Bernardino Verbano, Via Santino, 13 (VB),e ( ) Parte_2 CodiceFiscale_3 nato a [...] il [...], residente in [...] (VB), del matrimonio celebrato con rito civile in data 02/09/1990 nel Comune di Caprezzo (VB) in regime di separazione dei beni, atto iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune nell'anno
1990, parte II, n.1;
➤ dare atto che la moglie si è già trasferita unitamente alla figlia in altro Parte_1 Per_1
immobile preso in locazione;
➤ affidare la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza della stessa presso Per_1
l'abitazione presa in locazione dalla madre sita a Via Gaudenzio 4, San Bernardino Verbano Rovegro
(VB);
➤ dare atto che i coniugi intendono adottare una modalità di permanenza paritaria in relazione alla figlia presso le rispettive abitazioni, intendendo per tale motivo una forma di mantenimento Per_1 diretto, sicchè nessun contributo al mantenimento della figlia (che come detto ut supra gode della pensione di invalidità) debba essere corrisposto, con le seguenti modalità; a settimane alterne, per sette giorni consecutivi (da lunedi a lunedi), salvo diverso e comune accordo, il giorno di scambio,
verrà accompagnata in Struttura (Istituto Sacra Famiglia) dal genitore che ha terminato la Per_1 settimana di sua spettanza e verrà prelevata dall'altro genitore alle 16.30 circa;
il tutto salvo diverso comune accordo;
le festività comandate seguiranno la regola dell'alternanza.
➤ Per quanto concerne le festività estive le parti si impegnano a coordinarsi tra loro entro il mese di maggio di ogni anno, eventualmente derogando, unicamente per tale periodo, e pur sempre di comune accordo, alle modalità di cui al punto che precede. In mancanza di accordo sul punto le parti si atterranno alle ordinarie modalità di collocamento di cui al punto che precede.
➤ In occasione della domanda di separazione, nell'ambito degli accordi tra i coniugi, atti a regolamentare anche ogni loro rapporto economico in connessione alla stessa, con il presente atto la sig.ra si impegna a riconoscere al sig. , il diritto di usufrutto Parte_1 Parte_2 vitalizio sul secondo plano della casa coniugale, sita in San Bernardino Verbano, Via Santino, 13,
Foglio 25, particella 374, sub. 6, Categoria A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani, rendendosi sin d'ora disponibile a recarsi - per la stipula del rogito - presso il Notaio che verrà indicato dal Sig.
. Parte_2
Le spese notarili necessarie per il riconoscimento del diritto di usufrutto predetto saranno integralmente sostenute dal sig. . Resta inteso che se per cause non imputabili alle parti Parte_2 non fosse tecnicamente possibile, dal punto di vista giuridico, procedere con l'assegnazione del secondo piano in usufrutto, la Sig.ra s'impegna a concedere in uso al Sig. il Pt_1 Parte_2 predetto piano per un periodo non inferiore ad anni trenta, con altra formalità giuridica che verrà individuata concordemente tra le parti.
La sig.ra presta il consenso al sig. di poter usufruire del primo piano Pt_1 Parte_2 dell'abitazione familiare sita in San Bernardino Verbano, Via Santino n. 13, quando è nella Per_1 settimana di collocamento dal padre, solo ed esclusivamente per agevolare quest'ultima; nei giomi in cui sarà con la madre al Sig. sarà consentito recarsi al primo piano al fine Per_1 Parte_2 unico di attivare e disattivare il riscaldamento che risulta essere centralizzato;
➤ La Sig.ra presta il consenso al sig. di poter usufruire della cucina sita in Pt_1 Parte_2
taverna, del ricovero attrezzi e di un posto auto in cortile;
➤ dare atto che il sig. , alla sottoscrizione del presente ricorso, è già subentrato in tutte Parte_2
le utenze relative alla casa coniugale facendosi conseguentemente integralmente carico delle stesse;
resta inteso che tutte le spese ed utenze relative all'immobile maturate dal Novembre 2024 sono e saranno a carico del sig. ; Parte_2
➤ dare atto che i coniugi reciprocamente rinunciano a qualsiasi assegno alimentare e di mantenimento.
➤ dato che le autovetture già intestate a ciascun coniuge, rimarranno in uso e proprietà esclusiva dei medesimi;
➤ dare atto che i coniugi dichiarano di avere già regolato e risolto, in separata sede, ogni altro rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e che, salvo quanto stabilito nelle presenti condizioni, non hanno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro;”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 20/03/2025, e Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio in Caprezzo (VB), in data Parte_2
2.9.1990, hanno chiesto, con domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate. Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e intervenuto il PM, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, atteso che l'accordo raggiunto anche in ordine al mantenimento della figlia maggiorenne , riconosciuta invalida civile al Per_1
100%, destinataria di pensione di invalidità dell'importo di € 2.100,00 mensili, può ritenersi rispondente al suo interesse, provvedendo, i coniugi in ragione della permanenza paritaria della figlia presso le rispettive abitazioni, al mantenimento diretto della stessa. Per_1
In particolare, va dato atto che la madre insieme alla figlia si è trasferita dalla casa coniugale Pt_1 in altro immobile preso in locazione, e che nessun assegno sarà posto a carico dei genitori per la medesima figlia (percettrice di assegno di invalidità); la moglie si impegna a riconoscere al coniuge, il diritto di usufrutto vitalizio sul secondo piano della casa coniugale, sita in San Bernardino Verbano,
Via Santino, 13, Foglio 25, particella 374, sub. 6, Categoria A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani, rendendosi sin d'ora disponibile a recarsi - per la stipula del rogito - presso il Notaio che verrà indicato dal marito;
il marito provvederà a sostenere integralmente le spese notarili necessarie per il riconoscimento del diritto di usufrutto predetto, e se per cause non imputabili alle parti non fosse tecnicamente possibile, dal punto di vista giuridico, procedere con l'assegnazione del secondo piano in usufrutto, la s'impegna a concedere in al il predetto piano per un Pt_1 Parte_2 periodo non inferiore ad anni trenta, con altra formalità giuridica che verrà individuata concordemente tra le parti;
si dà atto, altrettanto, che la presta il consenso al di poter Pt_1 Parte_2 usufruire del primo piano dell'abitazione familiare sita in San Bernardino Verbano, Via Santino n.
13, quando è nella settimana di collocamento dal padre, solo ed esclusivamente per Per_1 agevolare quest'ultima; nei giorni in cui sarà con la madre al sarà consentito Per_1 Parte_2 recarsi al primo piano al fine unico di attivare e disattivare il riscaldamento che risulta essere centralizzato;
la presta il consenso al di poter usufruire della cucina sita Pt_1 Parte_2 in taverna, del ricovero attrezzi e di un posto auto in cortile.
Si dà atto, infine, che alla sottoscrizione del ricorso introduttivo, il marito è già subentrato in tutte le utenze relative alla casa coniugale facendosi conseguentemente integralmente carico delle stesse e resta inteso che tutte le spese ed utenze relative all'immobile maturate dal Novembre 2024 sono e saranno a carico del medesimo;
che i coniugi reciprocamente rinunciano a qualsiasi assegno alimentare e di mantenimento, che le autovetture già intestate a ciascun coniuge, rimarranno in uso e proprietà esclusiva dei medesimi e che i coniugi dichiarano di avere già regolato e risolto, in separata sede, ogni altro rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e che, salvo quanto stabilito nelle presenti condizioni, non hanno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
uniti in matrimonio in Caprezzo (VB), in data 2.9.1990; Parte_2
- colloca la figlia , residente presso la madre, con modalità paritaria, presso Per_1 entrambi i genitori, con le seguenti modalità: a settimane alterne, per sette giorni consecutivi (da lunedi a lunedi), salvo diverso e comune accordo, il giorno di scambio,
verrà accompagnata in Struttura (Istituto Sacra Famiglia) dal genitore che ha Per_1 terminato la settimana di sua spettanza e verrà prelevata dall'altro genitore alle 16.30 circa;
il tutto salvo diverso comune accordo;
le festività comandate seguiranno la regola dell'alternanza; per quanto concerne le vacanze estive le parti si impegnano a coordinarsi tra loro entro il mese di maggio di ogni anno, eventualmente derogando, unicamente per tale periodo, e pur sempre di comune accordo, alle modalità di cui al punto che precede.
In mancanza di accordo sul punto le parti si atterranno alle ordinarie modalità di collocamento di cui al punto che precede;
- dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento diretto della figlia.
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 17/07/2025.
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO