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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1239/2023 del R.G. di questa Corte di Appello vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Agrigento, nella via Plebis Rea n. 66, presso lo studio dell'avv. Antonino Maria Cremona che lo rappresenta e difende, per mandato in atti
Attore in riassunzione
CONTRO
, nato ad [...] il [...] (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
Convenuto in riassunzione contumace
******
Conclusioni delle parti: , con note di trattazione scritta per l'udienza del 06.06.2025, Parte_1 ha concluso chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con note scritte per l'udienza del 10 maggio 2024 ha depositato un atto denominato Parte_1
“atto di transazione immobiliare” esponendo che “con atto notarile repertorio 9320, raccolta 5841, rogato dal Notaio il 29/01/2024, denominato “transazione immobiliare, Persona_1 registrata ad Agrigento il 05/02/2024 al n. 728 serie 1T”, le parti hanno statuito la perdita di efficacia di tutte le sentenze che hanno preceduto l'ordinanza di Cassazione n. 10767/2023 rinunziando alla riassunzione dinanzi la Corte di Appello portante il NRG 1239/2023 avendo le parti raggiunto l'accordo come dal predetto atto pubblico, ed essendosi impegnato il Dott. Pt_1
a depositare l'atto chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo con firma dei legali che
[...] avevano assistito le parti nei gradi precedenti con compensazione delle spese legali”.
A fronte di ciò, la Corte prende atto del venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. A tale riguardo, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti
o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e l'assoluta inidoneità della sentenza ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio” (Cass. SS.UU. n. 1048/2000).
Le spese vengono interamente compensate, come richiesto dall'attore in riassunzione con note autorizzate.
L'esito del giudizio preclude all'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 (v. Cass. 3542/2017, 15042/18).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 490/2017 emessa dalla Corte di Appello di Palermo, Sezione Seconda Civile, il 15/03/2017 all'esito del giudizio n.r.g. 1072/2011;
1. Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 10/07/2025.
Palermo, 14/07/2025.
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1239/2023 del R.G. di questa Corte di Appello vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Agrigento, nella via Plebis Rea n. 66, presso lo studio dell'avv. Antonino Maria Cremona che lo rappresenta e difende, per mandato in atti
Attore in riassunzione
CONTRO
, nato ad [...] il [...] (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
Convenuto in riassunzione contumace
******
Conclusioni delle parti: , con note di trattazione scritta per l'udienza del 06.06.2025, Parte_1 ha concluso chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con note scritte per l'udienza del 10 maggio 2024 ha depositato un atto denominato Parte_1
“atto di transazione immobiliare” esponendo che “con atto notarile repertorio 9320, raccolta 5841, rogato dal Notaio il 29/01/2024, denominato “transazione immobiliare, Persona_1 registrata ad Agrigento il 05/02/2024 al n. 728 serie 1T”, le parti hanno statuito la perdita di efficacia di tutte le sentenze che hanno preceduto l'ordinanza di Cassazione n. 10767/2023 rinunziando alla riassunzione dinanzi la Corte di Appello portante il NRG 1239/2023 avendo le parti raggiunto l'accordo come dal predetto atto pubblico, ed essendosi impegnato il Dott. Pt_1
a depositare l'atto chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo con firma dei legali che
[...] avevano assistito le parti nei gradi precedenti con compensazione delle spese legali”.
A fronte di ciò, la Corte prende atto del venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. A tale riguardo, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti
o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e l'assoluta inidoneità della sentenza ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio” (Cass. SS.UU. n. 1048/2000).
Le spese vengono interamente compensate, come richiesto dall'attore in riassunzione con note autorizzate.
L'esito del giudizio preclude all'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 (v. Cass. 3542/2017, 15042/18).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 490/2017 emessa dalla Corte di Appello di Palermo, Sezione Seconda Civile, il 15/03/2017 all'esito del giudizio n.r.g. 1072/2011;
1. Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 10/07/2025.
Palermo, 14/07/2025.
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo