Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/04/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 10249/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE I CIVILE
Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
P. IVA Parte_1 P.IVA_1 con sede in Torino (TO), Strada della Cebrosa n. 86, rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Piozzo di Rosignano (C.F. ), ed elettivamente domiciliata in , via degli Stampatori C.F._1 Pt_1
n. 21, presso il suo studio;
ATTRICE contro
(P. IVA , con sede legale in Sorso (SS), via Gramsci n. 28, rappresentata e CP_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Carlotta Giordano (C.F. ), ed elettivamente domiciliata in C.F._2
Saluzzo, corso Roma n. 20, presso il suo studio;
CONVENUTA
e contro
(C.F. ), in persona del suo sindaco pro tempore, con sede in via Controparte_2 P.IVA_3
Umberto I n. 69, CONTUMACE CONVENUTO
OGGETTO: pagamento CUP, presupposti,
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA ISTRUTTORIA Si insta per l'ammissione di CTU con il seguente quesito:
“Il CTU, nei limiti di quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti, tenuto conto dei documenti di causa, e con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi ai sensi dell'art. 194, comma 1°, c.p.c.: Previo esperimento di un idoneo tentativo di conciliazione tra le parti fin dall'inizio delle operazioni peritali, risponda ai seguenti quesiti:
pagina 1 di 8
ACCERTARE E DICHIARARE CHE:
(i) la pretesa del (e con esso della sua concessionaria di assoggettare a Controparte_2 CP_1 Canone Unico le aree sottostanti i cavalcavia “occupate” da a seguito della realizzazione Parte_1 della tangenziale torinese è illegittima ed infondata per tutte le ragioni meglio illustrate in narrativa
(ii) In ogni caso nulla è dovuto da al a titolo di canone unico per l'anno Parte_1 Controparte_2
2021 e 2022 (e/o comunque per indennità) per sanzioni e interessi PER L'EFFETTO E IN OGNI CASO ACCERTARE E DICHIARARE: IN PRINCIPALITÀ: nulli, annullare e comunque dichiarare inefficaci e privi di effetti gli avvisi di accertamento di canone unico meglio indicati in narrativa, con irrogazione di sanzioni e interessi.
IN SUBORDINE E SALVO GRAVAME: nel denegato caso di ritenuta sussistenza di un credito del a fini del canone unico Controparte_2 rideterminare al ribasso detto canone/indennità in contestazione e relative sanzioni e interessi considerando le minori aree occupate rispetto a quelle accertate, le limitazioni di uso e sfruttamento cui le stesse risultano gravate a causa e per l'effetto della costruzione autostradale, e la tariffa minore conseguentemente applicabile.
IN OGNI CASO dichiarare tenuti e condannare la Concessionaria per il servizio di accertamento e riscossione del canone unico del Comune di , e il in solido, al rimborso delle CP_2 CP_1 Controparte_2 spese, diritti ed onorari di causa.”
Per la parte convenuta CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito Nel merito:
Accertata la conformità del Regolamento adottato dal Comune di alla norma primaria art.1 CP_2 co. 816 e ss. L. 160/2019
- dichiarare legittimo e corretto l'operato della CP_1
- dichiarare legittimi, validi e pienamente efficaci gli avvisi di accertamento impugnati e per l'effetto, rigettare l'opposizione formulata da parte attrice nei confronti della perché del tutto CP_1 infondata in fatto ed in diritto per le ragioni suesposte.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle doglianze avversarie, condannare parte ricorrente al pagamento delle somme che saranno rideterminate.
In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre CPA e rimborso forfettario come per legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'attrice rappresenta le seguenti circostanze:
pagina 2 di 8 - (di seguito, per brevità, ”) è Parte_1 Pt_1 stata, fino alla scadenza della convenzione, concessionaria di per la costruzione e Controparte_3 gestione delle autostrade A5 da a Quincinetto, A4/A5 Ivrea - Santhià e del Sistema Autostradale Pt_1
Tangenziale di Torino (SATT), comprensivo della Diramazione Autostradale Torino-Pinerolo, e dal
1.9.2016 ha la gestione in proroga del servizio, in attesa del riaffidamento mediante gara pubblica di tale servizio;
- con l'avviso n. 2210076800430527 notificato da concessionaria del CP_1 Controparte_2 per il servizio di riscossione del CUP (Canone Patrimoniale Unico), il 24.3.2023 è stato richiesto il pagamento di complessivi € 13.034,50 per l'anno d'imposta 2021;
- con l'avviso n. 2210076800430528 notificato il 24.3.2023 è stato richiesto il pagamento di complessivi € 12.842,50 per l'anno d'imposta 2022;
- gli avvisi di accertamento si riferiscono alle occupazioni permanenti, da parte di , di spazi Pt_1 sottostanti due cavalcavia siti nelle località d'intersezione A55 con la ex SP 146, per l'area di mq. 910,
e A55 con la strada comunale Buriasco-Piscina, per l'area di mq. 910;
- nel corso della realizzazione dei segmenti della rete autostradale, ha provveduto alla Pt_1 costruzione delle opere di intersezione e attraversamento delle viabilità locali, così come concertate con gli Enti competenti, e, ultimati i lavori, le ha dismesse in favore di questi ai fini della relativa gestione e manutenzione e con i limiti d'uso derivanti dall'occupazione dello spazio sovrastante o sottostante da parte dell'autostrada, con il mantenimento, in capo ad , degli oneri di manutenzione Pt_1 straordinaria dei manufatti.
Su questi presupposti l'attrice afferma l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del CUP, per i seguenti motivi:
- le superfici asseritamente occupate, consistenti nelle colonne d'aria sottostanti ai cavalcavia individuati negli avvisi di accertamento, non appartengono al e quindi al suo Controparte_2 demanio o patrimonio indisponibile, ma alla stessa attrice, che oltretutto sarebbe proprietaria dei cavalcavia stessi, e sono in ogni caso pertinenziali all'autostrada;
- l'uso dei sovrappassi non è in alcun modo impedito dalla presenza dell'autostrada sottostante, e lo scopo pubblico del servizio autostradale garantito è diverso e preminente rispetto a quello comunale, cosicché l'occupazione del sottosuolo si configura come un limite del diritto del sull'area CP_2 sottostante, comunque di proprietà di;
Pt_1
- l'occupazione avviene sulla base di un titolo legale, ossia la concessione da parte dello Stato, per l'uso pubblico e non sottrae alcuna utilità alla collettività comunale, ed è anzi lo Stato stesso ad aver stabilito che del suolo occupato dal tracciato autostradale possa farsi un uso diverso.
Mancherebbe in ogni caso la legittimazione attiva di a richiedere i pagamenti, con CP_1 conseguente nullità degli avvisi di accertamento, e il “verbale di rilevazione della violazione o del fatto materiale” previsto dall'art. 5, lett. a) del Regolamento Comunale quale presupposto dell'emissione degli avvisi stessi. Per i predetti motivi, chiede accertarsi e dichiararsi illegittima la pretesa del Pt_1 Controparte_2
e per esso di al pagamento del CUP e dunque dichiarare nulli, annullare e comunque CP_1 dichiarare inefficaci e privi di effetti gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2021 e 2022. In subordine, l'attrice chiede la rideterminazione, nella misura minore, delle aree occupate rispetto a quelle oggetto di accertamento con applicazione della tariffa relativa.
2) La convenuta contesta la domanda e deduce che: CP_1
- essa è attualmente concessionaria del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali del affidato con determina n. 309 del 16.12.2019 con scadenza iniziale Controparte_2 al 2022, successivamente prorogata con delibera n. 75/2020, e confermata dall'art. 50, comma 2, del Regolamento Comunale per la gestione del CUP approvato il 28.12.2020;
pagina 3 di 8 - le aree occupate dall'autostrada e individuate dagli avvisi di accertamento impugnati sono attualmente in gestione ad e hanno punti di interferenza con i cavalcavia facenti parte di strade locali, Pt_1 cosicché si realizza il presupposto applicativo del CUP di occupazione del suolo pubblico, in particolare del sottosuolo;
- le strade interferite sono strade comunali, e di conseguenza appartengono al demanio pubblico, in virtù della dismissione in favore degli Enti locali cui si è proceduto a seguito dell'ultimazione dei lavori svolti da e che prevede l'assunzione da parte degli Enti competenti di “tutti i poteri e i compiti Pt_1 dell'ente proprietario della strada di cui all'art. 14 del codice della strada”;
- gestisce autonomamente il suolo occupato e non quale concessionaria dello Stato, sebbene Pt_1 quest'ultimo sia il proprietario delle opere dalla scadenza della convenzione originaria avvenuta nel 2016, e le aree gestite occupate dall'autostrada costituiscono sottosuolo comunale, non rilevando il fatto che vi siano aree pertinenziali all'autostrada;
- è irrilevante che l'occupazione avvenga per lo svolgimento di un servizio pubblico “diverso e preminente rispetto a quello comunale”, poiché rilevanti ai fini dell'imposizione sono l'attività di gestione economica del bene e le finalità di lucro dell'impresa che la esercita.
3) Il regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_2
4) A seguito del deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c., in sede di prima udienza, sono state rigettate le istanze istruttorie delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza cartolare per il trattenimento della causa in decisione, con assegnazione dei termini a ritroso per le memorie di cui all'art. 189 c.p.c. All'esito, con ordinanza del 31.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5) In primo luogo, dev'essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di CP_1
Infatti, il con determina n. 309 del 16.12.2019 ha disposto l'affidamento alla stessa del CP_2 servizio di accertamento e riscossione “dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritto pubbliche affissioni e Tosap” per il triennio 2020-2022 (v. doc. 2 conv.). Successivamente, è intervenuta la l. n. 160/2019, il cui art. 1, comma 816, per quanto qui d'interesse, prevede la sostituzione a decorrere dal 2021 dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e Tosap con il CUP.
Tali disposizioni sono state recepite dal Regolamento Comunale del Comune di adottato con CP_2 deliberazione n. 38 del 28.12.2020 (doc. 7 conv.), il cui art. 5, comma 2, lett. d) prevede l'attribuzione
“della funzione e dei poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone al concessionario” in caso di concessione, e il cui art. 50, comma 2, dispone l'affidamento della gestione dell'accertamento e riscossione del CUP al titolare della concessione per il servizio di al momento della delibera fino alla scadenza del relativo contratto. Infine, con deliberazione 75 del 31/12/2020 è stata disposta la proroga fino al 31/12/2024 dell'affidamento alla (v. doc. 3 conv.). CP_1
Con l'adozione del Regolamento Comunale si intendeva proseguire l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione a fino alla scadenza del contratto, prorogato poi fino al CP_1 31.12.2024 con deliberazione del 31.12.2020, di pochi giorni successiva all'approvazione del Regolamento stesso. È evidente, perciò, che la disposizione del Regolamento Comunale deve essere integrata con la volontà espressa dalla Giunta comunale con la seconda deliberazione, e la mera proroga del contratto ha la sola funzione di differirne il termine finale, cosicché il contratto prorogato è lo stesso cui il Regolamento si riferisce. Sussiste dunque la legittimazione di all'emissione degli avvisi di accertamento relativi al CUP. CP_1
pagina 4 di 8 6) Non essendo in discussione la giurisdizione del giudice ordinario, posto che l'odierna controversia ha ad oggetto una pretesa di natura puramente patrimoniale avente natura privatistica, deve analizzarsi il merito della questione proposta.
7) Con legge n. 160/2019 è stato introdotto il canone unico patrimoniale, disciplinato all'art. 1, commi da 816 a 836, istituito dai comuni, province e città metropolitane con decorrenza dal 2021 in sostituzione, tra gli altri, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del d.lgs. n. 285/1992. Le contestazioni di ATIVA vertono sulla mancanza, a vario titolo, dei presupposti di applicazione del CUP di cui all'art. 1, comma 819, l. n. 160/2019, che, per quanto d'interesse ai fini del presente giudizio, così dispone: «Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico […]».
8) La prima questione sollevata dall'attrice riguarda il difetto del requisito dell'appartenenza al demanio e al patrimonio comunale dei due sovrappassi della SP 146 e della strada comunale Buriasco –
d'intersezione con l'autostrada A55 gestita da per i quali si richiede il pagamento. CP_2 Pt_1 In seguito ad un'ampia ricostruzione delle vicende storiche che hanno interessato i tratti stradali in questione, parte attrice afferma di essere titolare dei cavalcavia, dopo che essi sono stati, al termine dei lavori, restituiti in uso alla Provincia di Torino e al Controparte_2 In verità, entrambi i verbali di “presa in uso e manutenzione” di cui ai docc. 19 e 20 prodotti dall'attrice non dimostrano la titolarità di ATIVA, che è anzi individuata come concessionaria di Controparte_3 dei tratti stradali della SP 146 e della S.C. Buriasco – Piscina, né a tale conclusione si giunge dalla lettura del “verbale di consegna provvisoria di nuove strade provinciali e comunali” del 22.5.2007 (doc.
21 att. e doc. 9 conv.), dal quale risulta nuovamente che è concessionaria di e Pt_1 Controparte_3 che ha effettuato i lavori di realizzazione dell'autostrada A55 e dei sovrappassi necessari a garantire la prosecuzione della viabilità locale.
ha quindi costruito i sovrappassi al fine di modificare i tracciati delle strade locali per Pt_1 consentire il passaggio dell'autostrada, e li ha poi dismessi al e alla Provincia di Controparte_2
Torino, che ha a sua volta dismesso il tratto di SP 146 al Comune di . CP_2 All'art. 5 del verbale, “Consegna delle opere”, si legge che «[…] La consegna definitiva delle opere avverrà dopo il collaudo definitivo delle opere stesso e dopo che l'ATIVA abbia trasferito in capo alla Provincia ed al di il sedime delle rispettive strade di competenza. A tal fine l' CP_2 CP_2 Pt_1 con il presente atto si impegna a perfezionare entro due anni dalla data del collaudo provvisorio, le procedure catastali necessarie per regolarizzare il trasferimento di proprietà del sedime stradale e delle sue pertinenze, in capo alla Provincia di ed al Comune di Piscina, con le indicazioni sopra Pt_1 indicate, fatto salvi eventuali ritardi non dipendenti dalla volontà dell' medesima». Pt_1 Gli artt. 1, 2 e 4, rispettivamente “Dismissione da ATIVA a , “Dismissione da Controparte_2 ATIVA a Provincia di Torino” e “Dismissione da Provincia di Torino a , prevedono Controparte_2 che l'ente assume «tutti i poteri ed i compiti dell'ente proprietario della strada di cui all'articolo 14 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i.)». Il fatto che per la costruzione dell'autostrada abbia dovuto, nel periodo 2003-2005, occupare Pt_1 l'intera superficie dei terreni occorrenti procedendo ad espropriare quelli privati e concertando il passaggio al demanio statale autostradale dei beni appartenenti agli altri enti territoriali interessati dall'opera, niente ha a che vedere con l'odierna controversia, in aggiunta al fatto che, in ogni caso, dalla scadenza della concessione nel 2016 l'attrice non è più proprietaria dell'infrastruttura autostradale, essendo questa stata trasferita in capo all'ente concedente, cioè (art. 4 Controparte_3
Convenzione 7.11.2007, doc. 1 att.).
pagina 5 di 8 La nota del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 2.12.2021 (doc. 42 att.), prodotta dall'attrice a sostegno dell'affermazione della titolarità in capo a sé del sovrappasso, decreta l'approvazione dell'elenco delle infrastrutture ed individuazione dei relativi enti titolari ai sensi dell'articolo 25, commi 1bis e 1ter, del Nuovo Codice della strada. Il riferimento all'art. 25 del d.lgs. n. 285/1992 come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a- quinquies), del d.l. n. 121/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 156/2021, tuttavia, non è pertinente poiché l'articolo citato riguarda le strutture di sottopassi e sovrappassi, cioè le opere che sostengono o che sono necessarie al funzionamento del viadotto, come ad esempio i piloni e le barriere di sicurezza, ma che non possono certamente ricomprendere un tratto di strada sovrastante.
I tratti di strada provinciale, dismessa al e di strada comunale costituiti dai sovrappassi per cui CP_2
è richiesto il pagamento devono perciò considerarsi appartenenti al demanio pubblico come da combinato disposto degli artt. 822 e 824 c.c., in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 819, lett. a), l. n. 160/2019, così come gli spazi sottostanti o soprastanti ad essi.
9) Non è fondata neppure la tesi attorea secondo la quale mancherebbero i presupposti applicativi del
CUP perché non vi è nel caso di specie sottrazione all'uso pubblico dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito, in casi riguardanti le diverse fattispecie di COSAP e
TOSAP ma con motivazioni applicabili anche al CUP, che «Il COSAP, pertanto, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo;
il presupposto applicativo del COSAP è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico (Cass. n. 17296 del 27/06/2019; Cass. n. 18037 del
06/08/2009; Cass. n. 3710 dell'8/02/2019; Cass. n. 10733 del 04/05/2018; Cass. n. 1435 del
19/01/2018; in motivazione, Cass. n. 9240 del 20/05/2020). Tale principio è stato espresso anche dalla decisione del 7/1/2016 n. 61 delle Sezioni Unite, in tema di riparto di giurisdizione, che ha ribadito che il COSAP è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, e non già dovuto per la sottrazione al sistema della viabilità di un'area o spazio pubblico» (Cass. civ, sez. I, 10/6/2021 n. 16395; nello stesso senso, per esempio: Corte Appello Torino, sez. I, 29/12/2021 n. 1444: «Il canone per l'occupazione di suolo pubblico è il corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in virtù della limitazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare
(o eccezionale) che ne trae il singolo. Dunque il presupposto per l'obbligo di pagamento di CP_4 non è un uso escludente, ma è sufficiente un utilizzo speciale, anche più intenso, del suolo […]»). È irrilevante, pertanto, la contestazione attorea circa l'assenza di una effettiva sottrazione dell'area all'uso pubblico, nella fattispecie alla viabilità comunale, dal momento che la costruzione di viadotti e impianti autostradali, con le relative pertinenze, senz'altro limita l'utilizzo del soprassuolo/sottosuolo e che, comunque, il canone è dovuto non in virtù della limitazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo.
10) Non pertinenti risultano, infine, i rifermenti alla sussistenza di una concessione come presupposto del CUP in quanto «Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni, sicché la società, concessionaria statale, che abbia realizzato e gestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone, non assumendo
pagina 6 di 8 rilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività d'impresa. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito, ritenendo obbligata al pagamento del COSAP la concessionaria autostradale che aveva realizzato, e utilizzato, dei "pontoni" sovrastanti tratti di strada provinciale)» (Cass. civ, sez. I, 10/6/2021 n. 16395), risultando sufficiente l'occupazione di fatto dello spazio, in questo caso, sottostante il suolo pubblico, nello svolgimento dell'attività di impresa dell'occupante. Altrettanto irrilevanti sono i riferimenti di parte attrice all'esenzione dal pagamento del CUP a norma dell'art. 1, comma 833, l. n. 160/2019 che dispone «Sono esenti dal canone: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica […]», che ricalca il dettato dell'art. 49, lett. a) del d.lgs. n. 507/1993 in materia di
TOSAP. L'occupazione del sottosuolo pubblico è effettuata dalla società concessionaria della costruzione e della gestione del tratto autostradale e delle relative pertinenze, e non direttamente dallo Stato, e il CUP funge da corrispettivo, controprestazione dello sfruttamento economico delle opere realizzate dal concessionario gestore (Cass. 16395/2021: «La decisione impugnata è immune da vizi laddove ha ravvisato il presupposto soggettivo passivo dell'obbligazione nell'occupazione di fatto realizzata dalla società, concessionaria per la gestione dell'infrastruttura autostradale per un lungo periodo di tempo, destinata a ritrarre dalla gestione un proprio utile economico calcolato sulla differenza tra il canone concessorio corrisposto all'ente concedente e gli utili provenienti dalla gestione della infrastruttura stessa, con l'effetto di escludere, alla luce dei ricordati principi la applicabilità dell'esenzione prevista in favore dello Stato…) ed è irrilevante che la proprietà dell' e del viadotto in esame Parte_1 appartenga allo Stato, dal momento che appunto il canone/corrispettivo è imposto al soggetto che gestisce il manufatto in qualità di concessionario, anche solo di fatto (Cass. 16395/2021: «Per quanto attiene alla individuazione del soggetto passivo obbligato a corrispondere il COSAP, ciò che interessa è proprio il presupposto costituito della condotta integrante l'"occupazione" degli spazi e delle aree demaniali (non rilevando la capacità contributiva)»; v. anche Cass. 10345/2023 in motivazione: «[…] l'esenzione postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato, o nel demanio comunale e provinciale, da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che
l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione (Cass.
11886/2017; Cass. 19693/2018)»).
11) Sul tema della sussistenza di una servitù di uso pubblico non occorre soffermarsi, in quanto non solo le parti convenute non ne allegano l'esistenza, ma la titolarità della strada in capo al di CP_2
è accertata in conseguenza di quanto sopra riportato. CP_2
12) Infine, non è condivisibile neppure l'ultimo argomento delle difese di , e che si fonda sulla Pt_1 tesi per cui nella fattispecie non sia ipotizzabile alcuna occupazione di sottosuolo, perché in realtà ciò che si trova sotto le porzioni di strada comunale comprese nei sovrappassi è solo l'aria libera che le separa dal sedime autostradale sottostante, mentre l'occupazione del sottosuolo si avrebbe solo quando è occupata una porzione di terreno sottostante all'area pubblica e unita al suolo. Tale prospettazione però non è convincente.
pagina 7 di 8 Si è già osservato che «Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico […]». La norma quindi non fa alcun riferimento al sottosuolo, inteso come porzione di terra unita al suolo e che si sviluppa in profondità sotto di esso. Al contrario, fa riferimento agli “spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”, e quindi inevitabilmente comprende sia lo spazio libero sottostante il cavalcavia fino al sedime autostradale sia il sedime autostradale. D'altra parte, che vi sia occupazione di tale porzione di spazio, è indubitabile, come si può facilmente dedurre dal fatto che il non potrebbe occuparlo a sua volta decidendo, ad esempio, di CP_2 abbassare l'altimetria della strada comunale.
13) Da ultimo, gli avvisi di accertamento impugnati non possono essere ritenuti nulli e/o illegittimi per mancanza di previa redazione di “verbale di rilevazione della violazione o del fatto materiale” poiché, se è vero che l'art. 5, lett. a) del Regolamento Comunale preveda la necessità di tale verbale nei casi in cui non vi è un atto di concessione che quantifichi la superficie occupata, nessuna norma vieta che la rilevazione sia effettuata direttamente nell'avviso di accertamento con cui si intima all'occupante il pagamento del canone.
14) Le istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni devono essere respinte perché superflue. In particolare, l'istanza di disporre CTU non può essere accolta dal momento che parte attrice si è limitata a contestare in modo del tutto generico le misurazioni svolte da e riportate nell'avviso di accertamento, senza specificare i motivi per i quali queste non CP_1 potrebbero considerarsi esatte e senza fornire misurazioni alternative, sicché non è dato comprendere se le contestazioni attengano a specifici errori di calcolo, all'errata individuazione delle aree interessate dall'occupazione o ad altri motivi.
15) In conclusione, accertata la legittimità dell'operato della concessionaria del Controparte_5
le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento e gli avvisi di accertamento
[...]
n. 2210076800430527 e n. 2210076800430528 devono pertanto essere confermati.
16) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in prossimità ai valori minimi previsti per il valore di riferimento, tenuto conto della serialità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accerta la legittimità degli avvisi di accertamento n. 2210076800430527 e n. 2210076800430528 notificati il 24.3.2023 e, per l'effetto, respinge integralmente le domande svolte da
[...]
Parte_1 Condanna parte attrice a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 3.000 oltre i.v.a., c.p.a. CP_1
e 15% per spese generali. Torino, 3.4.2025
Il Giudice
Stefano Demontis
pagina 8 di 8