CA
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Michele De Maria - Presidente relatore
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1386/2022 promossa in grado di appello da n.q. di erede di , rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Parte_1 Persona_1
Grisafi
-APPELLANTE- Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mazzarella CP_1
-APPELLATA-
All'udienza del 19 dicembre 2024 i procuratori delle parti delle parti hanno concluso come nei rispettivi atti IN FATTO Con sentenza n. 712/2022 del 27/09/2022 il Tribunale di Agrigento, in accoglimento dell'eccezione di improponibilità del ricorso sollevata dalla , ha rigettato la CP_1 domanda di -deceduto nelle more del giudizio- di accertamento del diritto Parte_2 alla pensione di vecchiaia unificata con decorrenza dal 1° settembre 2018. In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'istituto, ha condannato nel contempo, la di lui erede alla corresponsione della somma di € 118.868,45 Parte_1
a titolo di contributi, sanzioni ed interessi dovuti e non versati, con compensazione alle spese di lite.
Il G.L., premessa la previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva di , CP_2 Pt_3
e in quanto rinunciatarie dell'eredità del padre e verificata l'assenza Parte_4 dell'obbligatoria domanda amministrativa ha, altresì, disatteso, sotto il profilo della rilevata carenza di interesse a proporla, la richiesta di compensazione delle somme dovute con quelle allo stesso spettanti a titolo di pensione in ragione della mancata analisi della domanda principale prodromica all'accertamento richiesto. La sentenza di primo grado è stata appellata da erede che ne ha Parte_1 Per_1 chiesto la riforma riproponendo sotto forma di doglianza le argomentazioni spiegate nel grado precedente. Ha resistito all'appello chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza di discussione del 19 dicembre 2024, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti. IN DIRITTO In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità promossa da CP_1 relativamente all'asserita assenza di censure specifiche dell'appellante alla sentenza impugnata, poiché il promosso appello presenta -coerentemente con quanto richiesto dalla norma processuale in materia- le caratteristiche della “revisio prioris instantiae”. A tal proposito merita ricordare che i requisiti di ammissibilità dell'appello sono indicati dalle disposizioni contenute negli artt. 342 e 434 cpc e che nel giudizio di appello - che non è un "novum iudicium" - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi;
tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che, "ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice" (Cass. n. 2814/2016). In concreto, all'atto di appello qui in esame è chiara l'indicazione delle ragioni per cui parte appellante non condivide le argomentazioni poste dal giudice a base della sua pronuncia, sì da consentire a questa Corte di valutarne l'eventuale fondatezza. In particolare l'appellante lamenta che il G.L nel recepire l'eccezione di improponibilità della domanda abbia omesso di operare una complessiva valutazione dei fatti a disposizione e di come dalla corrispondenza in atti emergesse la ferma volontà dell'istituto di non dare corso alla richiesta di pensionamento, in guisa da esaurire e soddisfare lo scopo sotteso all'inoltro della preventiva domanda amministrativa. Con separati ulteriori motivi contesta le difese della riguardo la prescrizione CP_1 dell'obbligazione contributiva relativamente alle annualità fino al 1995 e reitera la deduzione in ordine alla computabilità ai fini della anzianità contributiva delle annualità rispetto alle quali era intervenuta una pur parziale contribuzione.
Infine la impugna il capo di sentenza concernente la quantificazione del coacervo Pt_1 debitorio gravante in capo al de cuius stante l'incertezza e l'ambiguità palesata dalla documentazione in atti rispetto ai parametri applicati nella determinazione della sorte capitale, delle sanzioni e degli interessi. Ciò premesso, ragioni di pregiudizialità logica inducono a trattare in via prioritaria, in quanto dirimente, la questione della improponibilità del ricorso di primo grado che parte appellante censura accusando il G.L. di avere male interpretato il corredo istruttorio dal quale avrebbe dovuto evincersi l'ultroneità della domanda amministrativa diretta al riconoscimento della prestazione oggi azionata. In proposito l'arresto costante della giurisprudenza di legittimità è granitico nell'affermare che la domanda amministrativa di prestazione previdenziale prevista dall'art. 7 legge n. 533 del 1973, da non confondere con l'atto introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo di cui all'art. 443 cod. proc. civ., costituisce condizione di ammissibilità (non di sola procedibilità) della domanda giudiziaria ed il suo difetto deve essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché "compatibile" con la prestazione poi richiesta in sede giudiziaria (Cass.n. 4463 del 08/04/2000; Cass. 5149 del 12/03/2004 ).
La domanda ammnistrativa configura, a ben vedere, un presupposto sostanziale della domanda funzionale alla individuazione del bene della vita richiesto e rispetto al quale l'ordinamento pone una tassativa condizione di accesso non altrimenti surrogabile mediante l'esercizio di comportamenti equipollenti. Nella specie, risulta per tabulas che il ebbe a richiedere in via amministrativa solo Per_1 il riconoscimento della pensione di vecchiaia unificata posticipata e non già la pensione di vecchiaia unificata per cui oggi è causa Trattasi di due istituti distinti il cui relativo accesso è subordinato dalla sussistenza di requisiti diversi. Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Generale di Previdenza , infatti, la prima è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ed abbiano maturato almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad . CP_1
La seconda prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva minima ma postula il raggiungimento dell'età anagrafica di almeno settanta anni. Presupposto comune per l'accesso alle prestazioni è che il professionista abbia adempiuto integralmente alla obbligazione contributiva maturata (art. 16 del Regolamento di Previdenza) . Né il carteggio intercorso tra le parti in merito alla sussistenza dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico possono invero, come sostenuto dall'appellante, sopperire alla mancata presentazione della domanda. A tacere del fatto che la disamina della corrispondenza intercorsa palesa essenzialmente l'esistenza di un carteggio finalizzato alla verifica della situazione contributiva del
[...] rispetto alle possibili opzioni pensionistiche da intraprendere , quello che è certo è Per_1 che a seguito di tali interlocuzioni , il reso edotto del fatto che non possedeva i Per_1 requisiti per la pensione anticipata , ebbe a richiedere in via amministrativa il riconoscimento della pensione di vecchiaia unificata posticipata, sollecitando , limitatamente a tale ultima prestazione, l'esercizio del sindacato ammnistrativo dell'istituto. Tale argomento prescinde ed assorbe la disamina degli ulteriori motivi di doglianza - tanto con riferimento alla contestata prescrizione di parte dei contributi previdenziali quanto alla denegata condizione della regolarità contributiva necessaria per l'accesso al trattamento pensionistico – cui correttamente stato negato ingresso nel giudizio di primo grado trattandosi di profili dedotti in chiave compensativa del maggior credito vantato a titolo di trattamento pensionistico il cui accertamento configura pertanto un indefettibile prius logico indispensabile per la disamina dell'eccezione. Quanto poi ai rilievi formulati avverso il capo che ha accolto la domanda riconvenzionale dell'Istituto è appena il caso di evidenziare che la congruità dei calcoli , solo genericamente avversata dal contribuente, risulta asseverata dalla certificazione fidefaciente ricavabile dall'estratto contro contributivo prodotto in causa e risulta peraltro indirettamente confermata dalle istanze di reteizzazione nel tempo avanzate dal professionista siccome significative del riconoscimento della complessiva situazione debitoria attestata. Donde la conferma della sentenza impugnata, anche, relativamente alla domanda riconvenzionale promossa da in primo grado. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 712/2022 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 27 settembre 2022. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell delle spese del presente CP_1 grado del giudizio che liquida in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Palermo 19 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Michele De Maria