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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/06/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 20 GIUGNO 2025
N.R.G. 1525/2025
All'udienza del 20 Giugno 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 9:05 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del 28 Maggio 2025.
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Pasquale Aquino, collegato tramite piattaforma team;
Per è presente l'avv. Maria Stella Pileio, per CP_1
delega dell'avv. A. Laganà, collegato tramite piattaforma team;
Per è presente l'avv. Patrizia Cianci, collegata CP_2
tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. L'Avv. Aquino, preliminarmente eccepisce che si è CP_2
costituita tardivamente, con ogni conseguenza in ordine alle decadenze ed eccezioni dedotte, ivi compresa quella di prescrizione;
In ordine alle cartelle ed avvisi deduce la mancanza di prova degli atti CP_1
prodromici, conseguentemente la prescrizione, avuto riguardo all'annualità dei tributi è maturata prima della notifica degli atti interruttivi.
I procuratori precisano, quindi, le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali e chiedono che la causa venga decisa. Il procuratore di deduce, che, in ogni, caso la documentazione CP_2
allegata, costituisce un principio di prova per la ditta, che, è comunque un evasore.
I procuratori infine danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza. il G.O.P.
Alle ore 9:12,
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 15:20 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
2 Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,30;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP Avv. Maria D.
Romeo, all'udienza del 20/06/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
1525/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Pasquale Aquino, giusta procura in atti;
ricorrente
E
3 in persona del legale rappresentante pro- CP_2
tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Patrizia
Paola Cianci ed A. M. Nucera;
resistente
E
Controparte_3
, in persona del suo presidente pro-tempore,
[...]
rappresentato e difeso dagli avv. ti A. Laganà e D.
Adornato; resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:22 dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09420249015446080/000, notificata da
[...]
, ente di riscossione per la provincia Controparte_4
di Reggio Calabria, per la somma complessiva di euro
€ 520.642,01, limitatamente alle sottese cartelle CP_2
: n.09420170017354034000;
n.09420170009627047000;
n.09420070038215029000, nonché in relazione alle seguenti cartelle avviso di addebito n. CP_1
39420160000544187000, relativo a contributi I.V.S.
4 artigiani sul reddito eccedente il minimale e somme aggiuntive, anno 2015; avviso di addebito n.
39420160002947029000, emesso per contributi I.V.S. artigiani sul reddito eccedente il minimale e somme aggiuntive, anno 2016; avviso di addebito n.
39420170001150286000, inerente a contributi I.V.S. artigiani sul reddito eccedente il minimale e somme aggiuntive, anno 2016 ed avviso di addebito n.
39420180000671727000, contenente contributi I.V.S. artigiani sul reddito eccedente il minimale e somme aggiuntive, anno 2017.
eccepiva l'omessa notifica degli Parte_1
atti opposti, nonché la prescrizione del credito vantato dall e dall ai sensi dell'art. 3, comma 9, CP_1 Pt_2
Legge n. 335/1995, in quanto, sarebbero decorsi oltre cinque anni, dalla data di presunta notifica delle suddette cartelle, senza, che, venisse posto in essere un idoneo atto, interruttivo della prescrizione.
Chiedeva, pertanto, che, venisse dichiarato estinto il diritto dell , dell e dell CP_1 CP_2 Controparte_4
a riscuotere la somma riportata
[...]
nell'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, annullate sia l'intimazione di pagamento che le cartelle di pagamento sottese.
Si costituivano in giudizio i resistenti, che, deducevano, l'improcedibilità della domanda e la definitività della cartella di pagamento per decorrenza
5 del termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs 46/99.
Non essendo proposta l'impugnazione nei 40 giorni successivi alla notifica della cartella, quest'ultima era divenuta titolo irretrattabile. Per tal motivo non era possibile far valere, sotto forma di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, motivi di merito.
Una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella, non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo formatosi.
inoltre, deduceva il proprio difetto di CP_5
legittimazione passiva.
Chiedevano, pertanto, che, la domanda venisse rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
In primo luogo, va detto che si è costituito CP_2
tardivamente, in data 11 giugno 2025, senza osservare il termine di cui all'art. 416 c.p.c., ciò ha comportato per lo stesso la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito, non rilevabili di ufficio, tra le quali, l'eccepita prescrizione, pertanto, nella motivazione della presente sentenza non si terrà conto della documentazione prodotta tardivamente dall . Controparte_4
Sempre in via preliminare, occorre dare atto dell'ammissibilità della domanda giudiziale, in quanto,
6 non rientra tra il novero dei limiti di impugnazione previste dall'art. 3 bis del DL n. 146/2021 convertito con Legge n. 215/2021 anche per come statuito dalla
Sentenza n. 26283/2022 della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite (vedasi punto 24 e 24.1 della stessa) atteso che il presente giudizio verte sulla attività di azionata dall CP_4 Controparte_4
a mezzo di notificazione di intimazione di
[...]
pagamento, impugnabile ai sensi dell'articolo 615 del
Codice di Procedura Civile.
Esaminando, poi, l'eccezione, secondo cui la cartella è divenuta ormai titolo irretrattabile per mancata opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 24 del D.lgs 46/1999, la stessa non può ritenersi fondata, ciò in quanto, se è vero che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e l'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale,
l'inammissibilità dell'opposizione.
E' vero anche che, spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile, neppure con un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione.
7 Ma è altrettanto vero che se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso deve essere rilevato d'ufficio dal giudizio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Passando al merito della questione il ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione per il decorso del termine di cinque anni come previsto dalla legge 335/95, in quanto dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo.
Ed invero, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L.
335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (17.08.95). I nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di
8 entrata in vigore della legge 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
In particolare, la Suprema Corte in tema di prescrizione contributiva ha fissato i seguenti principi, ai quali questo giudice ritiene di dover aderire: “in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del
1995, art. 3, comma 9, si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell' evasione contributiva;
c) la sospensione triennale della prescrizione, di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 19, convertito con modificazioni nella L. n. 638 del 1983, è stata soppressa dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, con effetto dall'entrata in vigore della legge stessa, ma continua ad applicarsi qualora, prima del 17 agosto 1995, siano stati emessi atti
9 interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte dell'art. 3 cit., comma 10.” (Cass. n.
4672/2006).
Ed il termine prescrizione di cinque anni applicabile alle cartelle di pagamento è stato di recente confermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n.
23397/2016.
La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione della cartella di non è sufficiente perCP_6
consentire la trasformazione del termine di prescrizione, da breve a decennale, questo perché la cartella è un atto amministrativo che non può acquisire efficacia di giudicato.
La cartella di non può essere paragonata ad CP_6
un provvedimento giudiziale definitivo, pertanto, l'art. 2953 c.c. non può essere applicato.
Invece, tale conversione produce effetti nei casi di definitività di sentenze, di decreti ingiuntivi o di sentenze o decreti penali di condanna.
Più precisamente, nella suddetta sentenza si legge “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lg. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie,
10 quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Tuttavia, considerando a questo punto il caso di specie, per le cartelle avuto riguardo alla CP_1
annualità dei tributi ( in mancanza di prova di notifica degli atti opposti), ovvero gli anni dal 2015 al 2017, occorre dare atto che alla data di notifica degli atti successivi, per gli stessi era già decorso il termine prescrizionale. Per quanto riguardo gli atti a CP_2
seguito della tardiva costituzione dell'Ente, non si vaglieranno le allegazione documentali allegati, e, considerata l' annualità dei tributi, ovvero dal 2001 al
2007 e 2016-2017, alla data di comunicazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa, avvenuta il 4 Febbraio 2025, deve ritenersi la prescrizione del credito opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste in solido ai resistenti nella misura del 50% cadauno, con possibilità di rivalsa per la parte che ha corrisposto l'intero.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara prescritto il credito oggetto di lite;
2) Condanna in solido i resistenti, come indicato in parte motiva, a rifondere in favore di parte istante le spese di lite che liquida in €. 1.305,50, per onorari, €.
43,00 per spese, oltre accessori come per legge, ove dovuti, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Palmi, lì 20 Giugno 2025.
Il G.O.P.
Maria D. Romeo
12
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 20 GIUGNO 2025
N.R.G. 1525/2025
All'udienza del 20 Giugno 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 9:05 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del 28 Maggio 2025.
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Pasquale Aquino, collegato tramite piattaforma team;
Per è presente l'avv. Maria Stella Pileio, per CP_1
delega dell'avv. A. Laganà, collegato tramite piattaforma team;
Per è presente l'avv. Patrizia Cianci, collegata CP_2
tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. L'Avv. Aquino, preliminarmente eccepisce che si è CP_2
costituita tardivamente, con ogni conseguenza in ordine alle decadenze ed eccezioni dedotte, ivi compresa quella di prescrizione;
In ordine alle cartelle ed avvisi deduce la mancanza di prova degli atti CP_1
prodromici, conseguentemente la prescrizione, avuto riguardo all'annualità dei tributi è maturata prima della notifica degli atti interruttivi.
I procuratori precisano, quindi, le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali e chiedono che la causa venga decisa. Il procuratore di deduce, che, in ogni, caso la documentazione CP_2
allegata, costituisce un principio di prova per la ditta, che, è comunque un evasore.
I procuratori infine danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza. il G.O.P.
Alle ore 9:12,
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 15:20 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
2 Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,30;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP Avv. Maria D.
Romeo, all'udienza del 20/06/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
1525/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Pasquale Aquino, giusta procura in atti;
ricorrente
E
3 in persona del legale rappresentante pro- CP_2
tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Patrizia
Paola Cianci ed A. M. Nucera;
resistente
E
Controparte_3
, in persona del suo presidente pro-tempore,
[...]
rappresentato e difeso dagli avv. ti A. Laganà e D.
Adornato; resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:22 dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09420249015446080/000, notificata da
[...]
, ente di riscossione per la provincia Controparte_4
di Reggio Calabria, per la somma complessiva di euro
€ 520.642,01, limitatamente alle sottese cartelle CP_2
: n.09420170017354034000;
n.09420170009627047000;
n.09420070038215029000, nonché in relazione alle seguenti cartelle avviso di addebito n. CP_1
39420160000544187000, relativo a contributi I.V.S.
4 artigiani sul reddito eccedente il minimale e somme aggiuntive, anno 2015; avviso di addebito n.
39420160002947029000, emesso per contributi I.V.S. artigiani sul reddito eccedente il minimale e somme aggiuntive, anno 2016; avviso di addebito n.
39420170001150286000, inerente a contributi I.V.S. artigiani sul reddito eccedente il minimale e somme aggiuntive, anno 2016 ed avviso di addebito n.
39420180000671727000, contenente contributi I.V.S. artigiani sul reddito eccedente il minimale e somme aggiuntive, anno 2017.
eccepiva l'omessa notifica degli Parte_1
atti opposti, nonché la prescrizione del credito vantato dall e dall ai sensi dell'art. 3, comma 9, CP_1 Pt_2
Legge n. 335/1995, in quanto, sarebbero decorsi oltre cinque anni, dalla data di presunta notifica delle suddette cartelle, senza, che, venisse posto in essere un idoneo atto, interruttivo della prescrizione.
Chiedeva, pertanto, che, venisse dichiarato estinto il diritto dell , dell e dell CP_1 CP_2 Controparte_4
a riscuotere la somma riportata
[...]
nell'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, annullate sia l'intimazione di pagamento che le cartelle di pagamento sottese.
Si costituivano in giudizio i resistenti, che, deducevano, l'improcedibilità della domanda e la definitività della cartella di pagamento per decorrenza
5 del termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs 46/99.
Non essendo proposta l'impugnazione nei 40 giorni successivi alla notifica della cartella, quest'ultima era divenuta titolo irretrattabile. Per tal motivo non era possibile far valere, sotto forma di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, motivi di merito.
Una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella, non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo formatosi.
inoltre, deduceva il proprio difetto di CP_5
legittimazione passiva.
Chiedevano, pertanto, che, la domanda venisse rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
In primo luogo, va detto che si è costituito CP_2
tardivamente, in data 11 giugno 2025, senza osservare il termine di cui all'art. 416 c.p.c., ciò ha comportato per lo stesso la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito, non rilevabili di ufficio, tra le quali, l'eccepita prescrizione, pertanto, nella motivazione della presente sentenza non si terrà conto della documentazione prodotta tardivamente dall . Controparte_4
Sempre in via preliminare, occorre dare atto dell'ammissibilità della domanda giudiziale, in quanto,
6 non rientra tra il novero dei limiti di impugnazione previste dall'art. 3 bis del DL n. 146/2021 convertito con Legge n. 215/2021 anche per come statuito dalla
Sentenza n. 26283/2022 della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite (vedasi punto 24 e 24.1 della stessa) atteso che il presente giudizio verte sulla attività di azionata dall CP_4 Controparte_4
a mezzo di notificazione di intimazione di
[...]
pagamento, impugnabile ai sensi dell'articolo 615 del
Codice di Procedura Civile.
Esaminando, poi, l'eccezione, secondo cui la cartella è divenuta ormai titolo irretrattabile per mancata opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 24 del D.lgs 46/1999, la stessa non può ritenersi fondata, ciò in quanto, se è vero che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e l'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale,
l'inammissibilità dell'opposizione.
E' vero anche che, spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile, neppure con un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione.
7 Ma è altrettanto vero che se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso deve essere rilevato d'ufficio dal giudizio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Passando al merito della questione il ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione per il decorso del termine di cinque anni come previsto dalla legge 335/95, in quanto dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo.
Ed invero, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L.
335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (17.08.95). I nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di
8 entrata in vigore della legge 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
In particolare, la Suprema Corte in tema di prescrizione contributiva ha fissato i seguenti principi, ai quali questo giudice ritiene di dover aderire: “in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del
1995, art. 3, comma 9, si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell' evasione contributiva;
c) la sospensione triennale della prescrizione, di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 19, convertito con modificazioni nella L. n. 638 del 1983, è stata soppressa dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, con effetto dall'entrata in vigore della legge stessa, ma continua ad applicarsi qualora, prima del 17 agosto 1995, siano stati emessi atti
9 interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte dell'art. 3 cit., comma 10.” (Cass. n.
4672/2006).
Ed il termine prescrizione di cinque anni applicabile alle cartelle di pagamento è stato di recente confermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n.
23397/2016.
La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione della cartella di non è sufficiente perCP_6
consentire la trasformazione del termine di prescrizione, da breve a decennale, questo perché la cartella è un atto amministrativo che non può acquisire efficacia di giudicato.
La cartella di non può essere paragonata ad CP_6
un provvedimento giudiziale definitivo, pertanto, l'art. 2953 c.c. non può essere applicato.
Invece, tale conversione produce effetti nei casi di definitività di sentenze, di decreti ingiuntivi o di sentenze o decreti penali di condanna.
Più precisamente, nella suddetta sentenza si legge “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lg. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie,
10 quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Tuttavia, considerando a questo punto il caso di specie, per le cartelle avuto riguardo alla CP_1
annualità dei tributi ( in mancanza di prova di notifica degli atti opposti), ovvero gli anni dal 2015 al 2017, occorre dare atto che alla data di notifica degli atti successivi, per gli stessi era già decorso il termine prescrizionale. Per quanto riguardo gli atti a CP_2
seguito della tardiva costituzione dell'Ente, non si vaglieranno le allegazione documentali allegati, e, considerata l' annualità dei tributi, ovvero dal 2001 al
2007 e 2016-2017, alla data di comunicazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa, avvenuta il 4 Febbraio 2025, deve ritenersi la prescrizione del credito opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste in solido ai resistenti nella misura del 50% cadauno, con possibilità di rivalsa per la parte che ha corrisposto l'intero.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara prescritto il credito oggetto di lite;
2) Condanna in solido i resistenti, come indicato in parte motiva, a rifondere in favore di parte istante le spese di lite che liquida in €. 1.305,50, per onorari, €.
43,00 per spese, oltre accessori come per legge, ove dovuti, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Palmi, lì 20 Giugno 2025.
Il G.O.P.
Maria D. Romeo
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