Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/06/2025, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11594 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1 [...]
), in proprio n.q. di coniuge e n.q. di amministratore di so- C.F._1 stegno del Sig. , nato a [...] in data [...] (C.F. Controparte_1
, giusto decreto di nomina R.G. 1289 Tribunale di Pa- C.F._2 lermo, (all. 10) e , nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_2
), in proprio n.q. di figlio del Sig. , C.F._3 Controparte_1 tutti elettivamente domiciliati in AL, Corso Alberto Amedeo, n. 74 pres- so lo studio dell'Avv. Sallustro Emanuela, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
Controparte_2
(C.F. ), in persona del rappresentante legale pro-tempore, rap- P.IVA_1 presentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AL, pres- so i cui uffici, siti in AL, Via Valerio Villareale n. 6, domicilia ex lege;
– parte convenuta –
OGGETTO: Responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 03/03/2025 svolta in modalità c.d. cartolare, le parti concludevano come da come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, in proprio, Parte_1 quale moglie, e n.q. di amministratore di sostegno di e Controparte_1
, quale figlio di quest'ultimo, hanno chiesto la condanna Parte_2 dell' Controparte_3
l risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito
[...] dei trattamenti sanitari cui era stato sottoposto presso Controparte_1
l'Azienda convenuta.
Hanno esposto che in data 11/09/2019 verso le 07.00 del mattino il Sig.
aveva subito una violenta crisi di vertigini e vomito e in- Controparte_1 tervenuto il personale del “118” era stato condotto presso il Policlinico, ma dopo qualche ora, era stato dimesso con consiglio di eseguire esame cocleo- vestibolare (all. 1).
Intorno alle ore 19.00 dello stesso giorno, il Sig. aveva accusato CP_1 una nuova crisi ed era stato nuovamente condotto dal personale del “118” presso il P.S. del Policlinico di AL, ove era stato ricoverato in codice rosso (all.2).
Alle 20.40 l'obiettività neurologica aveva mostrato ptosi in OD, deficit infe- riore del VII nc di sinistra, frenage alle prove indice-naso a sinistra ed il pa- ziente inoltre aveva riferito ipoestesia all'arto superiore di destra.
Sottoposto ad angioTC e contattata la Stroke Unit dell' i Sa- CP_4 nitari del policlinico avevano appurato l'impossibilità di effettuare un even- tuale trattamento endovascolare.
Avevano contattato la Stroke Unit ed il che aveva ri- Controparte_5 chiesto l'esecuzione di RMN encefalo.
Non potendo espletare tale esame presso il Policlinico di AL, i Sanita- ri avevano allertato il Direttore Sanitario reperibile, che aveva preso contatto con il suo omologo dell' di AL, ove il sig. CP_4 Parte_3
era stato sottoposto a RMN encefalo.
[...]
Alla luce delle risultanze di tale esame, era stata ricontattata la Stroke
Unit di che si era resa disponibile ad accogliere il paziente (all.3). CP_5
- 2 - Trasferito in elisoccorso presso l'Unità Operativa Neurochirurgica di Mes- sina, il congiunto degli attori non era stato operato, perché giunto troppo tardivamente, ma era rimasto ivi ricoverato per 9 mesi e poi presso il Centro
Bonini di AL in terapia intensiva (all. 4 e 5).
Gli attori hanno dedotto che, stante la tardività con cui i sanitari era in- tervenuti, il Sig. era ridotto a vivere in stato vegetativo, Controparte_1 avendo riportato “esiti di ictus cerebrale con perdita della capacità cognitive e relazionali già sottoposto a tracheotomia, catetere a permanenza e alimentato con peg».
Ravvisata nella specie imprudenza, negligenza e imperizia nell'operato dei
Sanitari del convenuto anche alla luce della relazione medico le- CP_6 gale a firma del C.T.P. dott. parte attrice ha, quindi, concluso Per_1 chiedendo al Tribunale di «Preliminarmente, sulla scorta di quanto sopra ar- gomentato ed allegato, ritenere e dichiarare che i danni tutti patiti dalla Sig.ra
, dal Sig. e dal Sig. , cosi Parte_1 Parte_2 Controparte_1 come sopra descritti, sono eziologicamente riconducibili all'operato nefasto, imprudente, negligente ed imperito dei
[...]
; - Pertanto, ritenere e dichiara- Controparte_7 re la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale risarcitoria dei CP_7
e dell' Controparte_2 per tutti i fatti specificatamente indicati in questo atto di citazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1176 e 1218 e/o 2043 c.c., riconoscendo in favore de- gli odierni attori in p.p. e n.q. tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti
e patendi per la lesione dell'integrità fisica del Sig. e patrimoniali e CP_1 non patrimoniali degli attori del presente procedimento. - Conseguentemente, in via principale, in base a quanto dedotto in causa petendi, condannare
l' , in Controparte_2 persona del rappresentante legale pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi, dai danneggiati in p.p. e n.q., come specificatamente determinati in parte motiva e complessivamente patiti dalle vittime (primaria e diretta – secondarie e dirette), sotto l'aspetto patrimo-
- 3 - niale e non patrimoniale, con riferimento al pregiudizio biologico, della vita di relazione, al danno morale, esistenziale, ed endofamiliare, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043, 2051,e 2059 c.c., artt. 2 e 32 Cost., con ap- plicazione dei criteri di calcolo elaborati dal Tribunale di Milano, ovvero in uso presso codesto Tribunale;
- Nello specifico, liquidare il danno patrimoniale e non patrimoniale, nella sua più ampia accezione come specificato in diritto nel presente atto introduttivo;
il tutto in base ai parametri in uso presso questo
Tribunale, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 cc), tenendosi conto che, “anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integra- le, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione ", (Cass. n. 29191/2008;
Cass. n. 379/2009, Cass. n. 557/2009 e Cass. n. 11059/2009). Oltre alle vo- ci di danno non patrimoniale esposte, si richiede l'integrale ristoro dei danni patrimoniali subiti, quali il danno emergente e il lucro cessante. Nel caso di specie, è di tutta evidenza che i postumi invalidanti e le menomazioni residuati al Sig. dall'incidente in oggetto, abbiano causato, nella percentuale di CP_1 danno biologico determinata, una diminuzione della capacità lavorativa gene- rica della vittima, la quale dovrà essere considerata quale voce da liquidare nel complessivo danno non patrimoniale dell'attore. In riferimento alla riduzio- ne della capacità lavorativa specifica, intesa quale attività in concreto svolta dal danneggiato, (all. 12) essa costituisce danno patrimoniale risarcibile auto- nomamente poiché ha provocato una riduzione della capacità di guadagno. Ad avviso della giurisprudenza ormai costante, la perdita della capacità lavorati- va specifica si differenzia dalla incapacità lavorativa generica, ricompresa nel danno biologico, che considera la perdita della concorrenzialità della persona, oltre che la sua generale attitudine al lavoro, in relazione alla menomazione della sua integrità psicofisica. Ne consegue la necessità di un'autonoma liqui- dazione di ciascuna delle predette voci di danno, ovvero generica quale com- ponente del danno biologico e non direttamente riconducibile ad una perdita di reddito, e specifica, in quanto riferibile alla attività professionale realmente svolta dal soggetto leso. All'uopo, ed in ragione della superiore richiesta si ri-
- 4 - chiama recente Cassazione secondo cui: “Nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessaria- mente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente proba- bile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio”, (Cassazione civile sez. III,
08/02/2019, n.3724). Da tutto quanto sopra dedotto, quindi, è possibile con- cludere sostenendo la sussistenza di tutti i requisiti idonei ad individuare
l'esistenza del fatto storico come narrato, nonché la riconducibilità del danno alla totale responsabilità risarcitoria dell'odierna convenuta, e la possibilità di raggiungere, alla luce anche della documentazione medica e della perizia pro- dotta, una equa liquidazione del complessivo danno patrimoniale e non patri- moniale subito dagli attori in proprio e n.q.. - Alle suddette somme deve essere aggiunto un importo da determinarsi equitativamente ex art. 2056 c.c., a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di ristoro, somma che – ove posseduta ex tunc – sa- rebbe stata investita per ricavarne un lucro finanziario, così come in Tribunale di Roma, Sezione 12 Civile Sentenza del 26 ottobre 2012, n. 20396). - Infine, si chiede che l'odierno Giudicante, nel calcolo del complessivo danno da ricono- scere e risarcire, tenga in considerazione il risarcimento per l'assistenza legale prestata, stante il diritto costituzionalmente garantito della danneggiata di farsi assistere da un legale di fiducia per ottenere il risarcimento. - Liquidare, pertanto alla Sig.ra in p.p. e alla Sig.ra n.q. Parte_1 Parte_1 di amministratore di sostegno del Sig. e/o al Sig. Controparte_1 CP_1
ed al Sig. in p.p., la somma che il Signor G.I. riter-
[...] Parte_2 rà equa e conforme per la tutela del caso, col favore degli interessi legali e del- la rivalutazione, avendo a parametro il valore reale del potere d'acquisto della moneta. - Voglia L'Ill.mo Tribunale, uniformemente all'orientamento della Su-
- 5 - prema Corte, liquidare l'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito, operando la rivalutazione del credito volta alla trasformazione dell'importo del credito originario in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liqui- dazione giudiziale (Cass. N. 3747/05). Si chiede, altresì, che gli interessi va- dano applicati non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della
Suprema Corte con sentenza 17/02/1995, n. 1712 (ribadito dalla Cassazione sez. II civile sentenza, 3/12/1997 n. 12262) sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge».
Instaurato il contraddittorio si è costituita l'
[...]
ed ha contestato la fondatezza Controparte_8 delle domande attoree, sia in ordine all'an che al quantum, rinviando alla documentazione medica prodotta, dimostrativa dell'esatto adempimento delle prestazioni di assistenza e cura nei confronti del paziente e idonea a confuta- re la tesi attorea ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «nel merito, rigettare tutte le domande avanzate nei confronti dell'
[...]
, in quanto sfornite di pro- Controparte_2 va e comunque manifestamente infondate, per insussistenza e/o mancata prova dell'inadempimento, del danno e del nesso di causalità; - in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, riconoscere l'assenza del danno o, comunque, ridurre al minimo il danno risar- cibile. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014» .
Istruita la causa attraverso indagini medico – legali d'ufficio affidate al col- legio composto dai dott. prof. , Persona_2 Controparte_9
e dott. ,
[...] Persona_3 Controparte_10
la causa è stata posta in decisione all'udienza del
[...]
03/03/2025 svolta in modalità c.d. cartolare sulle conclusioni come sopra rassegnate previa assegnazione dei termini di rito per il deposito delle com-
- 6 - parse conclusionali e delle memorie di replica.
In diritto. La natura della responsabilità della struttura sanitaria.
Essendosi i fatti oggetto di causa verificatisi nell'anno 2019, la vicenda è interamente regolata (ratione temporis) dalla legge n. 24/2017 c.d. Pt_4
, entrata in vigore l'01/04/2017 la quale, di fatto, è recettiva degli
[...] orientamenti giurisprudenziali consolidati in merito alla qualificazione della responsabilità della struttura ospedaliera ed ha sancito la natura contrat- tuale di tale responsabilità (art. 7).
La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adem- pimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la pro- fessione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
La responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente può dunque derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore.
Dalla qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria in termi- ni di responsabilità contrattuale discendono le conseguenze in punto di valu- tazione della diligenza e di ripartizione dell'onere probatorio, illustrate da numerosi recenti arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità, alla luce del cd. principio di vicinanza della prova.
È ormai pacifico, infatti, che spetta al paziente provare l'esistenza del con- tratto o del contatto sociale (allegandone la violazione) e l'evento dannoso – consistente nell'aggravamento (ovvero, in alcuni casi, nella inalterazione) del- la preesistente patologia, oppure nell'insorgenza di una nuova condizione pa- tologica, quale effetto dell'intervento – mentre a carico del sanitario, o della struttura, è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che
- 7 - l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedi- bile (cfr. Cass. civ. n. 975/2009), ovvero causalmente estraneo al suo opera- to, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo a lui imputabile (cfr. Cass. civ. n. 11488/2004).
In ordine alla prova del nesso causale, la giurisprudenza ormai consolida- ta della Suprema Corte ha precisato che: «sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concet- tualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sé, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c. solleva il creditore della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del me- dico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
se, al termine dell'i- struttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata» (in tal senso, il principio di diritto affermato da Cass. n.18392/2017 e n. 26824/2017; conformi le successive Cass.
n.29315/2017, n. 3704/2018, n.19199/2018 e n.26700/2018 cfr. anche
Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 20707 del 17/07/2023 “in tema di responsa- bilità contrattuale del professionista, il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno dev'essere provato dall'attore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fat- tispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio
- 8 - di cd. vicinanza della prova”).
Pertanto, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produ- zione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore con- senta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produ- zione del danno (Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicembre 2013
n. 27875; cfr. inoltre Cass. 10819/2019; Cass. 13107/2023).
Soltanto una volta che il danneggiato abbia dimostrato che il decesso,
l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie è causalmente riconducibile all'operato dei sanitari sorge, per la struttura sa- nitaria e/o per il medico, l'onere di provare che l'inadempimento non sussi- ste o è stato determinato da causa non imputabile (cfr. in questi termini an- che Cass. 28991/2019).
Quanto si è fin qui detto non vale invece né rispetto alla posizione dei con- giunti che pretendano il ristoro dei danni patiti iure proprio (tra le tante,
Cass. 21404/2021; 14615/2020; 14258/2020) in considerazione della natu- ra aquiliana della responsabilità, il paziente è infatti gravato dall'onere di dimostrare la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito extracon- trattuale, ivi compreso l'elemento soggettivo e dunque la colpa.
Il caso di specie.
Ebbene, nel caso di specie, giova osservare che sono incontestate ed emer- gono dalla documentazione medica versata in atti l'instaurazione del rappor- to contrattuale del sig. con la Struttura sanitaria conve- Controparte_1 nuta.
- 9 - I consulenti tecnici d'ufficio incaricati nell'ambito del presente giudizio – esaminata la documentazione prodotta ed eseguiti, nel contraddittorio delle parti, gli accertamenti ritenuti necessari – hanno, in primo luogo, ricostruito l'iter clinico vissuto da evidenziato che l'attore in data Controparte_1
11/09/2019 alle ore 08:06 aveva fatto accesso in codice giallo per il tramite del 118 presso il Pronto Soccorso dell'A.O.U. Policlinico di AL.
Visitato e sottoposto a terapia finalizzata alla riduzione della pressione ar- teriosa e procinetica con regressione della sintomatologia e significativo calo pressorio, il paziente era stato sottoposto a consulenza specialistica neurolo- gica (“iperteso, questa mattina ha avuto un episodio di vertigini oggettive asso- Contr ciate a nausea, vomito e sudorazione. In atto asintomatico. indifferente.
Non emergenze neurologiche in atto”), esami di laboratorio (sostanzialmente nella norma), EGA-EAB (venoso) anche questo normale, con riferimento alla tipologia di sangue analizzato e, in ultimo, a una TC cranio ed era stato di- messo al domicilio alle ore 16:15, con prognosi di giorni tre ed indicazione ad attenersi a quanto contenuto in consulenza neurologica.
A distanza di circa tre ore e mezza dalla precedente dimissione, il sig.
[...]
era ritornato presso il Pronto Soccorso del Policlinico di AL (con Pt_5 mezzo proprio, secondo le risultanze documentali, mediante 118, secondo l'odierno riferito anamnestico), lamentando, al triage, quadro clinico simile a quello che aveva imposto l'accesso mattutino, tuttavia, alle ore 19:49 dell'11.09.2019, in corso di triage, si manifestava “alla fine della valutazione”
“deviazione buccale e deficit visivo”, per cui variato il codice colore da giallo a rosso, intrapreso iter clinico finalizzato a pervenire a una diagnosi ed era sta- ta annotata presenza di “sincope e sudorazione profusa”, disposti gli accer- tamenti di laboratorio, nonché la TC cranica ossea con angioTC eso ed intra- cranica e TC torace (indicata a verbale alle ore 20:35), di cui in atti non si ri- scontra il relativo referto.
I CC.TT.UU. hanno riferito che alle ore 22:15 era stata disposta ed effet- tuata consulenza neurologica dove per “sospetto stroke”, in seno alla quale lo specialista interpellato aveva affermato «“il paziente, iperteso e DM era venuto
- 10 - al PS oggi in quanto, in mattinata, aveva accusato sintomatologia vertiginosa.
Aveva effettuato TC encefalo e consulenza, migliorato e dimesso a domicilio.
Nel tardo pomeriggio nuovo episodio vertiginoso, torna al PS, presente ptosi
OD, paretica la mano di dx e deviazione della rima labiale. EON (incomprensi- bile): ptosi OD, deficit inferiore 7° NC di dx, frenage a sin alla prova indice- naso. Ha effettuato TC encefalo ed angioTAC che ha messo in evidenza (ndr: non compilato!). Contattato Ospedale Civico con (incomprensibile). Contattata stroke unit viene detto che per accettare il paziente ritengono indi- CP_5 spensabile eseguire RMN encefalo prima che il paziente venga inviato. Si aller- ta la Direzione Sanitaria poiché contatti il collega dell'Ospedale Civico per la presa in carico del paziente”» ed hanno fatto notare «come al momento della compilazione della consulenza il sanitario non fosse ancora in possesso del fondamentale referto dell'AngioTAC».
A parere del Collegio «Maggiori chiarimenti sul momento di gestione del pa- ziente in corso di consulenza specialistica neurologica provengono dalla rela- zione redatta dal dott. per il trasferimento del paziente a , Per_4 CP_5 dove si legge “contattata la Stroke Unit dell' si appurava CP_4
l'impossibilità di effettuare lì un eventuale trattamento endovascolare. Si contattava allora la Stroke Unit del Policlinico di (dr. ) veniva CP_5 Per_5 richiesta l'effettuazione di RMN encefalo prima di valutare l'opportunità di trattamento. Non potendo espletare da noi tale esame, si allertava allora il
Direttore Sanitario reperibile (dr. che prendeva contatto con il suo Per_6 omologo dell' Si effettuava RM encefalo ...”». CP_4
Alle ore 22:53 il sig. risulta essere stato inviato presso l' CP_1 CP_4
per l'esecuzione della RM del cervello e del tronco encefalico «(attivata
[...] in flusso Z), evidentemente non disponibile presso l' Controparte_12
(come confermato, poi, dalla relazione di trasferimento del dott. Per_4 con chiara evidenza di “in sede emisferica cerebellare sinistra e pontina omo- laterale, con parziale coinvolgimento della porzione inferiore del verme, si de- finisce area di restrizione del segnale nelle sequenze in diffusione, a cui cor- rispondenza iperintensità di segnale in T2 e Flair, compatibile con il sospetto
- 11 - clinico di lesione ischemica di recente insorgenza, in sede di circolo posterio- re. Allo studio angio mancata rappresentazione del segnale di flusso a carico del tratto V4 dell'arteria vertebrale di sinistra e del tratto prossimale della a. basilare che appare comunque di calibro ridotto nei restanti tratti. Asimme- tria di calibro dei tratti A1 delle arterie cerebrali anteriori per maggiore rap- presentazione della sinistra. Regolare il segnale di flusso a carico dei restanti principali diramazioni arteriose intracraniche. Coesistono multiple areole di iperintensità di segnale, nelle sequenze a lungo TR, a carico della sostanza bianca sottocorticale, periventricolare posteriore sinistra e nel centro semio- vale omolaterale, aspecifiche, di verosimile significato ipossico-ischemico. Si- stema ventricolare in asse, nei limiti morfovolumetrici. Ampliamento degli spazi liquorali periencefalici”».
Il paziente veniva ricoverato presso il Policlinico per la prosecuzione dell'iter diagnostico-terapeutico.
Il Collegi ha riferito che «alle ore 23:00 il referto dell'angioTAC non risultava ancora disponibile;
alle ore 00:45 (secondo la relazione di trasferimento dal Po- liclinico di AL a quello di , ore 00:55 da scheda di centrale del CP_5
SUES 118) del 12.09.2019 veniva attivato il 118 per l'elisoccorso, con la se- guente annotazione, in relazione di trasferimento: “si contatta il 118, viene ri- ferito che l'elicottero al momento non si trova a AL (dovrebbe rientrare entro mezz'ora) e che sarò da loro ricontattato per concordare trasferimento”.
Alle ore 01:20 l'elisoccorso si rendeva disponibile ed alle 01:45 spiccava il volo da AL alla volta di , pervenendo in Policlinico a alle ore CP_5 CP_5
03:20, dopo un trasporto caratterizzato da un “lieve picco ipertensivo” trattato con Catapresan. Alle ore 03:23 il paziente accedeva presso la Stroke Unit del
Policlinico di con diagnosi di “ictus cerebri” con obiettività di ingresso CP_5 caratterizzata da “EN: vigile, orientato e collaborante, pupille miotiche, para- lisi del VI NC a dx, Ny spontaneo rotatorio in O sin, ptosi in O dx, paralisi nucleare del VII NC a sinistra, dismetria, severa disartria, paresi moderata
AA di destra, ipoestesia destra, s. di a destra. NIHSS 10”. Condotto Per_7 in sala angiografica (ore 03:50) la procedura non andava a buon fine» e il sig.
- 12 - «esperiva un ulteriore peggioramento del quadro clinico, veniva sotto- CP_1 posto a TC encefalo» ” e RM cervello, tronco encefalo e relativo distretto va- scolare e, quindi, «trasferito presso la Rianimazione dell'Ospedale Piemonte di
, dove permaneva ricoverato sino al 30.09.2019, ma di cui non si ri- CP_5 scontra in atti la relativa documentazione, ad eccezione di una AngioRM ence- falica del 16.09.2019».
In data 01/10/2019 era stato «trasferito per competen- Controparte_1 za neuroriabilitativa presso l'IRCCS Bonino-Pulejo di dove permaneva CP_5 ricoverato sino al 03.07.2020 (…) per essere trasferito presso la sede seconda- ria dello stesso nosocomio sita in AL. Qui permaneva ricoverato sino al
06.07.2020, quando insorgeva quello che poi è stato diagnosticata come “in- sufficienza respiratoria acuta su cronica in paziente tracheostomizzato, pol- monite dx, portatore di PEG, pregresso ictus cerebri ischemico con residua emiplegia dx, glaucoma occhio sinistro e lagoftalmo paralitico con cherato- congiuntivite batterica acuta, ipertensione arteriosa”, che imponeva il ricovero del paziente presso l' di AL sino al 10.08.2020. Parrebbe CP_4 che il paziente sia stato dimesso per essere ricoverato presso il Reparto di
Riabilitazione Cerebrolesi del P.O. , da cui il sig. Persona_8 CP_13 rebbe stato dimesso al domicilio (“in scadenti condizioni generali e in stato preterminale, in accordo coi familiari veniva inviato presso il proprio domici- lio. Dopo qualche ora, miglioravano le condizioni cliniche del paziente e chiamato il 118 è stato trasportato e ricoverato presso il reparto di Medicina
Interna dell'Ospedale Policlinico per shock settico con insufficienza respira- toria acuta ipossiemica e ipercapnica”). Effettivamente, tra il 06.09 ed il
14.09.2020 l'uomo è stato ricoverato presso il Policlinico di AL, reparto
Medicina Interna, per “shock settico secondario a polmonite nosocomiale se- vera complicata da insufficienza respiratoria di tipo 2 in paziente con malat- tia cerebrovascolare cronica con esiti irreversibili (Emiparesi dx, afasia moto- ria, disfagia, disfunzione autonomica), portatore di tracheostomia, PEG e ca- tetere vescicale a permanenza”. Da qui, risolta l'acuzie, veniva nuovamente dimesso per trasferimento presso la Riabilitazione Cerebrolesi del P.O. Buc-
- 13 - cheri , ove il sig. permaneva ricoverato sino al 16.12.2020 Per_8 CP_1 con diagnosi di “emiplegia dx in postumi di ictus ischemico, insufficienza re- spiratoria globale in OLT + ventilazione meccanica, disfagia neurogena in portatore di PEG, glaucoma occhio sinistro, lagoftalmo paralitico, cataratta destra”».
I CC.TT.UU. hanno riferito che «da allora il paziente permane in condizioni di allettamento obbligato e totalmente dipendente da terzi, come accertato nel corso dell'odierna valutazione peritale» ed all'esito della valutazione clinico- documentale hanno posto la «diagnosi di postumi irreversibili di ictus ische- mico-trombotico della metà sinistra del bulbo, dell'emiponte di sinistra e di gran parte della porzione inferiore dell'emisfero cerebellare sinistro da occlu- sione della basilare e della vertebrale sinistra».
Dopo una descrizione di carattere generale sull'ictus, in particolare nella sua variante ischemica, e sulla relativa gestione, il Collegio peritale ha rite- nuto esaminare l'iter clinico, suddividendolo stessa in due momenti: il pri- mo, relativo all'accesso in Pronto Soccorso dell'11/09/2019 ore 08:06 –
16:15, ed il secondo, relativo all'accesso in Pronto Soccorso dell'11/09/2019 ore 19:45.
I CC.TT.UU. hanno osservato che, durante il primo acceso presso il Pronto
Soccorso del Policlinico di AL la condizione clinica di Parte_3
«è stata gestita correttamente dal punto di vista farmacologico (…), labora-
[...] toristico (…) della richiesta di consulenze (…) e di accertamenti strumentali (…).
Il quadro clinico-laboratoristico-strumentale, come detto, non era coerente con
l'ipotesi di un accidente cerebrovascolare in atto, né i sintomi lamentati posso- no essere considerati prodromi significativi, certi e patognomonici per una sin- drome vascolare cerebrale ostruttiva trombotica (…) Essendo, dunque, certa
l'assenza di sintomi e segni neurologici suggestivi per ictus cerebri in atto, si ritiene non censurabile la dimissione del sig. al proprio domicilio». CP_1
Il Collegio è pervenuto, invece, a differenti conclusioni relativamente al se- condo accesso del paziente presso il Pronto Soccorso del Policlinico di CP_3
[...]
- 14 - Ed infatti, sebbene «al momento dell'accesso in Pronto Soccorso, il sig.
[...]
presentasse un quadro clinico simile a quello che ne ha motivato Pt_5
l'accesso mattutino», tuttavia, «in corso di valutazione del triage tale quadro clinico è mutato, per comparsa di “deviazione buccale e deficit visivo”, tanto da motivare il cambiamento del codice colore triage da giallo a rosso. Per cui, si può affermare che alle ore 19:49 dell'11.09.2019, testimoniato, si è verosimil- mente verificato l'esordio dell'ictus cerebri. A questo punto, la corretta gestione del paziente avrebbe dovuto prevedere, nel caso di gestione clinica all'interno di una struttura con Stroke Unit, l'immediata esecuzione della TC encefalo e la successiva attivazione dello specialista neurologo;
nel caso di struttura senza
Stroke Unit, l'attivazione tramite rete ICTUS del trasferimento del paziente presso struttura idonea alla gestione del paziente».
Gli Ausiliari dell'ufficio hanno riferito che «La TC, peraltro in modalità An- gioTC, risulta essere stata prontamente richiesta (annotata alle ore 20:35), pe- rò fino alle ore 22:15 (momento della effettuazione della consulenza speciali- stica neurologica) tale accertamento non risultava eseguito (o quanto meno, non refertato), tanto che lo specialista neurologo lascia volutamente in bianco lo spazio relativo al contenuto dell'esame radiologico, e che lo stesso, nel pro- sieguo della consulenza, alle ore 23:00 annota l'indisponibilità di tale referto.
La consulenza specialistica neurologica, invece, risulta essere stata eseguita alle ore 22:15, ed ha posto in evidenza inequivocabili segni clinici di evento ce- rebrovascolare acuto in atto (“ptosi OD, deficit inferiore 7° NC di dx, frenage a sin alla prova indice-naso”), motivo per cui, lo stesso specialista neurologo, nell'attesa del responso dell'angioTAC (fondamentale non solo per dirimere la natura ischemica od emorragica dell'ictus in corso, ma soprattutto per eviden- ziare con certezza l'esistenza e la sede di un'occlusione arteriosa cerebrale), si attivava per contattare una Stroke Unit, ricevendo una risposta negativa da di AL per motivi non ben precisati nella documentazione in CP_4 atti (nella relazione di trasferimento del paziente verso il Policlinico di CP_5 si faceva menzione a una generica “l'impossibilità di effettuare lì – ndr: presso
– un eventuale trattamento endovascolare”), ricevendo, invece, CP_4
- 15 - disponibilità da parte di , a patto che il paziente ve- Controparte_14 nisse sottoposto a una RM dell'encefalo (verosimilmente per l'assenza del re- sponso dell'angioTAC, al fine di comprendere se la lesione presentata dal sig.
potesse essere passibile di un trattamento trombolitico o endovasco- CP_1 lare). AOU Policlinico di AL, tuttavia, non aveva possibilità di effettuare la
RMN dell'encefalo (anche in questo caso, per motivi non chiariti nella documen- tazione sanitaria in atti), per cui, alle ore 22:53, il paziente doveva essere in- viato presso di AL, con ulteriore perdita di prezioso tempo CP_4 della finestra terapeutica, per l'espletamento di tale accertamento».
I CC.TT.UU. hanno osservato che «Tenuto conto che, per quanto desumibile dagli atti, l'esordio, quanto meno clinico, dell'ictus si è verificato alle ore 19:49
(tanto da imporre in corso di triage di Pronto Soccorso in Policlinico da codice giallo a codice rosso), mal si comprende come mai il personale medico di AOU
Policlinico abbia indirizzato il sig. ad per “un eventuale CP_1 CP_4 trattamento endovascolare” e non, come sarebbe stato logico, stante la perma- nenza in finestra terapeutica per trombolisi del paziente, per eseguire tale pro- cedura. Tale erronea indicazione ha contribuito in maniera decisiva ad incana- lare l'iter clinico del sig. verso la necessità di contattare, senza che ve CP_1 ne fosse effettiva necessità, una stroke unit di II livellohub (unica abilitata per eseguire il trattamento endovascolare) che, in assenza di disponibilità presso
non poteva che localizzarsi presso il Policlinico di , CP_4 CP_5
l' o il P.O. S. Elia di Caltanissetta, con ovvia necessità Controparte_15 di attivare l'elisoccorso».
A questo punto i CC.TT.UU. «anche grazie alle sollecitazioni provenute in tal senso dai rappresentanti Parte Convenuta nel corso delle operazioni perita- li» si sono interrogati sul perché «al netto delle gravi defaillances organizzative
(eccessiva perdita di tempo nella esecuzione/refertazione/messa a disposizio- ne del referto dell'AngioTAC cerebrale;
immotivata impossibilità di esecuzione di una RM encefalo in urgenza) e mediche (nonostante il paziente fosse in pie- na finestra terapeutica per trombolisi, veniva indicata esecuzione di trattamen- to endovascolare) emergenti dallo studio della documentazione relativa alla
- 16 - permanenza del sig. presso il Policlinico di AL (…) lo specialista CP_1 neurologo chiamato in consulenza, non si sia attivato quanto meno per predi- sporre una eventuale trombolisi, chiedendo invece l'intervento di altre Stroke
Units per la gestione del paziente» ed hanno dedotto che la ragione «risiede nella “riorganizzazione della Rete per le emergenze delle malattie cerebro- vascolari” con decreto assessoriale n° 141 del 04.02.2019, che ha, di fatto, eliminato la Stroke Unit dal , lasciando, nel bacino Paler- Controparte_2 mo-Trapani, come Stroke Unit di I livello (spoke), l'AOOR Villa Sofia-Cervello ed il P.O. S. Antonio Abate di Trapani, con Stroke Unit di II livello (hub) l' CP_4
di AL. Si ricorda che con decreto assessoriale n° 2186/2012, il Po-
[...] liclinico di AL era stato incluso tra le Stroke Unit di II livello (con riferi- mento alla vecchia classificazione su 3 livelli, precedente alla revisione secon- do il modello Hub/spoke su 2 livelli operato con DM 2 aprile 2015 n° 70), ossia struttura che doveva garantire la terapia fibrinolitica endovenosa, la pronta disponibilità neurochirurgica, la TC cerebrale e/o l'angioTC H24 (e/o RM ence- falo, RM DWI, angioRM), la diagnostica neurosonologica epiaortica e intracra- nica, l'ecocardiografia TT e TE. È, verosimilmente, da ascrivere a tale motiva- zione la mancata predisposizione, presso il di AL, delle attività CP_2 finalizzate alla trombolisi endovenosa sul paziente. Ne discende che, allora,
l' , all'epoca in cui è avvenuta la vicenda sanitaria in Controparte_12 valutazione, non fosse una struttura ospedaliera adeguata (quanto meno dal punto di vista formale/organizzativo) per la gestione di un ictus cerebrale. A questo punto, una volta manifestatosi, in corso di accesso in Pronto Soccorso, il fondato sospetto di un evento cerebrovascolare acuto mal si comprende come mai tale situazione sia stata gestita ab origine all'interno di una struttura sen- za i requisiti formali per l'eventuale effettuazione delle terapie necessarie per
l'efficace trattamento di un episodio ischemico, e non si sia optato per
l'attivazione della rete ICTUS, anche mediante servizio 118 (che non risulta essere mai stato contattato nelle prime fasi della vicenda clinica, quanto meno per quanto è desumibile dalla lettura della documentazione fornita) ed il con- seguente trasferimento del sig. presso una Stroke Unit come quelle vi- CP_1
- 17 - Per_ cine site presso (hub, praticamente adiacente al Policlinico) o CP_4 la Sofia-Cervello (spoke, a pochi minuti d'ambulanza) a AL. La mancata attivazione del SUES 118 (quanto meno, per quanto si legge e desume dalla documentazione in atti) per l'individuazione della Stroke Unit più vicina con posto disponibile e il conseguente mancato immediato trasferimento del pa- ziente ha comportato che il sig. sia stato gestito presso una struttura CP_1 ospedaliera risultata carente dal punto di vista strumentale (da intendersi co- me tempistiche di esecuzione/refertazione/messa a disposizione del referto dell'AngioTAC e di disponibilità e funzionamento di apparecchio RM) e dove sarebbe già stata nota l'impossibilità di procedere all'eventuale trombolisi en- dovenosa, ove necessaria. Inoltre, nonostante l'esordio dei sintomi sia stato registrato dallo stesso personale sanitario del alle ore Controparte_2
19:49, mal si comprende come mai dal personale medico del Parte_6
, sia partita, nei confronti di l'indicazione verso una “pro-
[...] CP_4 cedura endovascolare” e non, come sarebbe stato lecito attendersi, verso una trombolisi endovenosa».
A parere del Collegio «Tutto ciò ha comportato una inutile dilatazione dei tempi diagnostici e terapeutici, fino a sforare non solo il limite massimo per la somministrazione dell'alteplasi (4,5 ore), ma finanche il tempo massimo perché la trombectomia endovenosa risultasse efficace».
Dopo aver ricostruito i passaggi cronologici della vicenda occorsa al sig.
i Tecnici hanno affermato «che una più accorta gestione clinica del CP_1 paziente da parte del , attivando immedia- Controparte_2 tamente la rete ICTUS mediante Centrale Operativa del 118, evitando incom- prensibili perdite di tempo nella esecuzione/refertazione/messa a disposizione dell'AngioTAC, evitando ulteriori perdite di tempo legate alla indisponibilità per Parte_ motivi non precisati della avrebbe certamente abbattuto i tempi di ge- stione dell'ictus ischemico, consentendo verosimilmente al paziente di arrivare al lettino della trombolisi entro le fatidiche 4,5 ore dall'esordio dell'ictus indica- te dalle linee guida di riferimento. Inoltre, appare incomprensibile come mai dal Policlinico, nel caso di impossibilità di eseguire una trombolisi endovenosa,
- 18 - sia stata posta ad ARNAS Civico AL l'indicazione alla procedura endova- scolare, quando il paziente, in quel momento, fosse in piena finestra terapeuti- ca per trombolisi endovenosa.
Alla luce di ciò, in ordine al nesso causale, gli ausiliari hanno posto in ri- levo che «le defaillances organizzative e gestionali appalesatesi nel corso della permanenza del sig. presso il CP_1 Controparte_16 biano avuto un ruolo causale nell'aggravamento ed estensione dell'area ischemica cerebrale, aggravando gli esiti dell'evento ischemico occorso al pa- ziente» e concluso affermando che «Si rinvengono, dunque, profili di responsa- bilità professionale a carico dell' . I com- Controparte_17 portamenti virtuosi precedentemente descritti avrebbero evitato, con grado di probabilità superiore alle ipotesi alternative, l'estensione dell'ictus cerebri e, conseguentemente, il contenimento dei postumi da questo derivanti».
In ordine ai postumi da porre in derivazione causale con i trattamenti sa- nitari praticati al paziente, il Collegio ha affermato che «Certamente lo stroke accusato dal sig. non è derivato da azioni od omissioni mediche, per CP_1 cui risulta evidente che, comunque, a tale accidente cerebrovascolare sarebbe comunque conseguito un periodo di inabilità temporanea, assoluta o parziale nelle sue varie gradazioni, e che sarebbero comunque residuati dei postumi invalidanti legati all'infarto del parenchima “core”. Altrettanto certamente, pe- rò, la subottimale gestione clinica con conseguente impossibilità di procedere a trombolisi e trombectomia (per superamento colposo della finestra terapeutica) hanno favorito la necrosi della zona di penombra rendendo più severe le lesio- ni ischemiche e la compromissione funzionale dell'emilato destro, dell'emivolto sinistro e delle funzioni vegetative del paziente. Dal punto di vista della quanti- ficazione del danno biologico temporaneo, si ritiene che la maggiore estensione dell'ictus cerebrale (che comunque avrebbe interessato bulbo e cervelletto) ab- bia comportato l'allettamento obbligato del paziente e un netto prolungamento del periodo di degenza ospedaliera, sia in reparto per acuti che, soprattutto, in ambiente neuroriabilitativo;
per tale motivo, appare corretto quantificare un maggior danno jatrogeno temporaneo assoluto pari a giorni 270 (per prolun-
- 19 - gamento dei periodi di ricovero ospedaliero, rispetto a quanto si sarebbe reso necessario nel caso di gestione di un ictus di dimensioni ed impatto clinico si- curamente ridotti). Per la quantificazione del danno biologico permanente, le odierne menomazioni presentate dal sig. , estesamente descritte nella CP_1 sezione relativa all'esame obiettivo, sono inquadrabili come sindrome da allet- tamento in soggetto con spiccata emiplegia destra, emipostenia sinistra con marcato ipertono, grave paralisi del facciale a sinistra, con lagoftalmo e cecità
OS, adiadococinesia, incontinenza bisfinterica, disartria, disfonia, presenza di cannula tracheale e PEG. Nei testi comunemente utilizzati a scopo valutativo, le voci maggiormente adeguate a quantificare l'odierno danno biologico per- manente si riscontrano nella “Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente” di , dove per Per_10 Persona_11 Per_12
“emiplegia spastica con possibilità di deambulare con appoggio, ma con arto superiore funzionalmente perduto” viene proposto un danno biologico del 75% per arto dominante, per “paralisi periferica totale monolaterale del nervo fac- ciale, comprensiva del danno estetico” è previsto un danno biologico del 20%, per “afasia motoria o dell'area di Broca, dalla forma media alla forma grave” viene proposto un range compreso tra 21-45%, per “lagoftalmo, a seconda dell'entità dell'esposizione corneale e dell'eventuale presenza di lesioni alla cornea” è proposto un range valutativo tra 2-5%, per “tracheotomia con cannu- la a permanenza compreso il danno estetico ma con esclusione di eventuali de- ficit respiratori” è previsto un danno biologico permanente pari al 15%, mentre
l'applicazione di PEG può essere tutelata con riferimento analogico alla voce
“tratto gastro-enterico (classe I)” con range valutativo 10-15%. È evidente che il danno biologico permanente attuale residuato nel sig. si attesti su CP_1 una percentuale del 100%. Ovviamente il danno biologico permanente oggi re- siduato deve essere scorporato dalla quota parte che sarebbe comunque resi- duato all'evento cerebrovascolare (come detto, indipendente da malpractice medica); tenuto conto del coinvolgimento del tronco basilare e dell'arteria ver- tebrale sinistra, nel caso di trattamento tempestivo, non è possibile ipotizzare, con criterio di maggior probabilità, il pieno raggiungimento della restitutio ad
- 20 - integrum grazie alla trombolisi, ma è ragionevole ipotizzare che sarebbe co- munque residuata una sfumata compromissione del territorio cerebellare, in- quadrabile in seno al valore minimo del range di riferimento per “sindrome ce- rebellare, dalle forme monolaterali meno rilevanti, ma con disturbi della stati- ca, della deambulazione e della coordinazione, sino alla sindrome cerebellare grave” (range valutativo 30-80%, con attribuzione di una stima percentuale di danno biologico del 30%) Per tale motivo, il danno biologico permanente jatro- geno scaturito dalla odierna malpractice medica è commisurabile in percentua- le del 70% (danno differenziale tra l'odierno 100% e il 30% che sarebbe co- munque residuato nella paziente anche in caso di diagnosi e trattamento pra- ticati a regola d'arte), suscettibile di eventuale personalizzazione»,
La struttura sanitaria, dal canto suo, non ha fornito la prova dell'inesistenza, dell'irrilevanza e/o della non imputabilità dell' inadempi- mento dedotto dalla attrice a fondamento delle domande risarcitorie, così come acclarato all'esito dell'accertamento peritale espletato in via preventiva.
Alle conclusioni rassegnate dai CC.TT.UU. questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un percorso argomentativo lineare e rigoroso.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, risulta, quindi, fondata, sot- to il profilo dell'an debeatur, la domanda risarcitoria spiegata dalla parte at- trice nei confronti dell' Controparte_2
.
[...]
La liquidazione del danno non patrimoniale subito da . Controparte_1
In ordine al quantum dei danni risarcibili ed alla relativa liquidazione, dal- la lettura dell'elaborato peritale risulta che i CC.TT.UU. hanno stimato una inabilità temporanea assoluta di 270 giorni.
Per quanto attiene alla stima del danno biologico è stato riconosciuto un danno iatrogeno pari al 70%.
In mancanza di specifici rilievi, le valutazioni operate dagli ausiliari vanno condivise dal Decidente.
Passando alla liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico del-
- 21 - la Suprema Corte di Cassazione,- condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del ri- sarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere au- mentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita ester- na del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto ano- male, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costi- tuisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico"
e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno al- la stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento al- la sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” (in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme
Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve es- sere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicom- prensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmen- te protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze
"in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria fi- nalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazio- ne del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneg- giato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della
- 22 - vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito del- le relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare inte- ramente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di pro- cedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valu- tando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, si ritiene che debbano essere assunte a parametro di riferimento le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011, in quanto il calcolo del danno differenziale – per le ragioni esplicate in seguito – è il risultato della differenza tra il danno dell'invalidità in atto e quello derivante dall'invalidità che sarebbe presunti- vamente residuata senza l'errore medico.
Sulla base della Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, il danno non patrimoniale di carattere permanente in atto residuato a
[...]
, avuto riguardo all'invalidità del 100% ed all'età del soggetto Parte_8 all'epoca del fatto (56 anni compiuti), va quantificato nella somma di €
1.041.695,00 secondo i valori attuali, utilizzando il valore punto del danno non patrimoniale, comprensivo dell'aumento per danno morale, da moltipli- care per il grado di invalidità e per il coefficiente corrispondente all'età della persona danneggiata.
Si ritiene, infatti, di riconoscere integralmente la percentuale di danno
- 23 - morale in considerazione della sofferenza interiore per l'incidenza negativa delle limitazioni funzionali sulla qualità della vita quotidiana.
Non si ritiene, invece, di applicare al danno biologico permanente alcun aumento per personalizzazione, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive del ricorrente che fuoriescano dalle conseguenze ordi- nariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Ora, in assenza dell'errore medico ascrivibile all'Ospedale convenuto,
[...]
avrebbe patito un danno non patrimoniale permanente li- Parte_8 quidabile in € 159.001,00, tenuto conto della percentuale di invalidità (30%)
e del corrispondente valore punto comprensivo della percentuale per danno morale.
Appare corretto, in considerazione dei peculiari connotati dei criteri di li- quidazione tabellari sopra richiamati (che garantiscono un incremento della misura del risarcimento in misura più che proporzionale al crescere della gravità dei postumi invalidanti a carattere permanente in concreto accertati), riconoscere a , a titolo di ristoro del danno non patrimo- Controparte_1 niale di carattere permanente, la somma di € 882.694,00 risultante dalla dif- ferenza tra il valore di liquidazione di un'invalidità permanente pari al 100%
(in effetti residuata in capo al ricorrente) ed il valore di liquidazione di un'invalidità permanente pari al 30% (che sarebbe comunque residuata al paziente).
Sarebbe, infatti, erroneo – perché non aderente ai postumi effettivamente ascrivibili all'errore medico - calcolare direttamente un danno da postumi permanenti del 70%, che non è equivalente alla differenza tra il danno da postumi del 100% e quello da postumi del 30%.
Detta soluzione è quella più idonea – alla stregua delle peculiari modalità applicative del criterio di liquidazione tabellare prescelto – al fine di indivi- duare un valore che restituisca l'equivalente pecuniario della parte del pre- giudizio patito da effettivamente e concretamente ascri- Controparte_1 vibile a responsabilità della struttura ospedaliera convenuta.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea totale va liquidata per
- 24 - danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 31.050,00.
Spetta, infine, alla parte attrice il ristoro del danno rappresentato dalla mancata disponibilità del quantum dovutogli a titolo risarcitorio, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la li- quidazione viene effettuata per equivalente – e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione – è dovuto – se adeguatamente allegato dal creditore - anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pa- gamento della somma, danno che, in considerazione dell'entità delle presta- zioni risarcitorie dovute, può in via presuntiva ravvisarsi nell'impossibilità di investire proficuamente il danaro.
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalu- tata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reinte- grazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.
Tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negati- vo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferi- mento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto o di specifi- che allegazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi cui le somme sarebbero state destinate ove tempestivamente conseguite, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Inoltre, secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica solu- zione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel
- 25 - giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Supre- ma Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96,
2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale degli importi liquidati in valuta attuale (nel caso di specie, quelli relativi al danno non patrimoniale), sì da rapportarli all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione sì da conteggiare gli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con caden- za annuale alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Operati i conteggi secondo gli esposti criteri parte resistente va condanna- ta a pagare alla parte attrice l'importo di € 1.000.724,18.
Su tale importo decorreranno interessi, nella misura prevista dalla legge, dalla decisione all'effettivo pagamento.
Danno patrimoniale subito da . Controparte_1
L'attore ha domandato il ristoro del danno patrimoniale attuale e futuro per spese sostenute e da sostenere per la conduzione, con eventuale assi- stenza domiciliare, di ogni attività di vita quotidiana oltre che per cicli di te- rapia, riabilitazione o fisioterapie.
Parte attrice ha chiesto, altresì, in considerazione della elevata percentuale di invalidità permanente residuata in capo a , il risarci- Controparte_1 mento del danno da menomazione della capacità lavorativa specifica, invo- candone la liquidazione equitativa con ricorso alla prova presuntiva della sussistenza della assenza della capacità di produrre reddito intesa come proiezione futura del danno da perdita della capacità lavorativa.
Orbene, con riferimento alla riduzione della capacità lavorativa, la Corte di cassazione ha posto in rilievo che essa «non attiene alla produzione del reddi- to ma si sostanzia in un danno alla persona, in quanto lesione di un'attitudine
o di un modo d'essere del soggetto in una menomazione dell'integrità psico-
- 26 - fisica risarcibile quale danno biologico» (v. Cass., 25/8/2014, n. 18161;
Cass., 6/8/2004, n. 15187). Il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica è, viceversa, generalmente ricondotto nell'ambito non già del danno biologico bensì del danno patrimoniale (cfr. in particolare Cass., 9/8/2007, n.
17464 e Cass., 27/1/2011, n. 1879), precisandosi, peraltro, al riguardo che
l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del dan- no patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso» (cfr. Cass. 26641/2023; Cass., 25/8/2006, n. 18489, Cass.,
8/8/2007, n. 17397, e Cass., 21/4/2010, n. 9444).
La Corte ha anche aggiunto che “l'elevata percentuale di invalidità perma- nente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue”, danno che può essere liquidato in via equitativa.
Ora, un grado di invalidità permanente come quella, nella specie, riportata dall'attore consente senza ombra di dubbio di ritenere che essa avrà inevita- bili ripercussioni sul futuro della vita lavorativa della persona posto che, co- me chiaramente emerge dalla C.T.U. l'attore, non solo non è in grado di svol- gere alcuna attività lavorativa, ma neppure potrà mai svolgerla in futuro.
Per la determinazione del danno patrimoniale, deve assumersi a parame- tro il reddito effettivo percepito da prima del sinistro (ve- Controparte_1 di estratto conto previdenziale allegato n.12 all'atto di citazione) e non il tri- plo della pensione sociale.
Invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione – condivisa da questo giudice - “La liquidazione del danno patrimoniale da in- capacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un sog- getto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione so- ciale. Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 c. ass., può essere
- 27 - consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio go- deva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato” (in termini la mas- sima di Cass. n. 8896/2016)
Inoltre, nella sentenza n. 2463/2000, la Corte ha chiarito che “nell'art. 137 cod. ass. — trattandosi, secondo costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, di norma eccezionale che si riferisce solo all'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore e non anche all'azione, quale quella di specie, che il danneggiato proponga nei confronti del responsabile (Cass.
21/02/2001, n. 2512; 11/02/1999, n. 1166; 11/06/1990, n. 5672; v. già, con riferimento all'art. 4 d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito dalla legge
26 febbraio 1977, n. 39, di cui l'art. 137 cod. ass. costituisce trasposizione quasi integrale, Cass. 20/02/1982, n. 1084) — ma vada piuttosto ricercato nell'art. 1226 cod. civ., che impone al giudice di liquidare il danno con valuta- zione equitativa, quando lo stesso non possa essere provato nel suo preciso ammontare, sebbene il risultato pratico non cambi atteso che il triplo della pensione (recte: assegno) sociale ben può costituire, anche in tale diverso am- bito applicativo, valido parametro di riferimento. Ebbene in tema può dirsi con- solidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l'accer- tamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di gua- dagno — derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica — e, quindi, di produzione di reddito. Detto danno patrimoniale da invalidità deve, perciò, es- sere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o — trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa
— presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito. Tale prin- cipio è però temperato dal rilievo — legato evidentemente alla previsione di cui alla lett. c) del menzionato art. 137 cod. ass. ma applicabile, per la sua intrin- seca forza logica, anche all'ipotesi qui considerata — per cui il ricorso al triplo
- 28 - della pensione sociale può essere consentito quando il giudice di merito accer- ti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente mode- sto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un di- soccupato (v. in tal senso, da ultimo, Cass. 12/10/2018, n. 25370). Il senso e la portata di tale ultimo sotto-principio vanno tuttavia correttamente intesi.
Come questa Corte ha rimarcato, «l'art. 137 cod. ass. non contiene alcuna rego- la secondo la quale se il reddito della vittima è modesto, il danno si liquida col triplo della pensione sociale. Anche un reddito modesto, infatti, può essere stabile e permanente, e costituire effettivamente il massimo frutto possibile delle potenzialità produttive del danneggiato. «Il corretto principio in iure è un altro: ovvero che il reddito modesto o saltuario può costituire un fatto noto, dal quale risalire al fatto ignorato che il danneggiato, se fosse rimasto sano, non avrebbe continuato a percepire quel reddito per tutta la vita, ma avrebbe prima
o poi beneficiato di un reddito maggiore» (così Cass. 04/05/2016, n. 8896).
Indicazioni pienamente convergenti si traggono del resto anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 445 del 24 ottobre 1995 che ha di-chiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e terzo com- ma, d.l. n. 857 del 1976, sollevata dalla Corte d'appello di Trieste, per contra- sto con l'art. 3 Cost., sul rilievo che detta norma (poi trasfusa nell'art. 137 cod. ass.), interpretata alla lettera, consentirebbe ad un lavoratore danneggiato che abbia un reddito inferiore al triplo della pensione sociale, di omettere di depo- sitare la dichiarazione dei redditi, ed invocare così il più alto risarcimento che gli sarebbe spettato in base al triplo della pensione sociale. In quella occasio- ne la Corte, nell'evidenziare l'irrazionalità di quell'esito interpretativo, ha os- servato in particolare, per quel che maggiormente interessa in questa sede, che la norma di cui al terzo comma dell'art. 4 d.l. n. 857 del 1976 «è applicabi- le anche ai lavoratori dipendenti o autonomi non solo nell'ipotesi ... di reddito attuale negativo in relazione a particolari contingenze, ma in tutte le ipotesi di reddito, anche positivo, con caratteristiche (esiguità, discontinuità o precarietà del lavoro, livello di mansioni inferiore alle capacità professionali del lavorato-
- 29 - re, ecc.) tali da escludere che esso possa costituire la componente di base del calcolo probabilistico delle possibilità di reddito futuro, e sempre che il materia- le probatorio non fornisca altri elementi di calcolo più favorevole di quello ope- rato sulla base convenziona-le del triplo annuo della pensione sociale». Può dunque concludersi che, come è stato condivisibilmente affermato, la regula iu- ris dettata dall'art. 137, comma 3, cod. ass. «non è ... "il danno alla capacità di lavoro si liquida col triplo della pensione sociale se la vittima è un lavoratore dal reddito esiguo"; ma è la seguente: "il danno alla capacità di lavoro si liqui- da col triplo della pensione sociale quando la vittima al momento del sinistro ha un reddito che non esprime la reale capacità lavorativa della vittima, e sia quindi impossibile stabilire o presumere il reddito reale della vitti-ma"» (Cass.
n. 8896 del 2016, cit.). Va da sé, poi, che stabilire nel caso concreto se il reddi- to percepito dalla vittima al momento dell'infortunio era o no destinato a cre- scere, era o no saltuario, era o no occasionale, costituisce oggetto d'un apprez- zamento di fatto riservato al giudice di merito” (in termini la motivazione di
Cass. n. 2463/2020).
Quindi, volendo riassumere, la norma di cui all'art.137 CdA è norma ecce- zionale che non trova applicazione diretta alla responsabilità sanitaria, stan- te il mancato richiamo nella legge Gelli, a differenza degli art.138 e 139 del
C.d.A.
Pertanto, la norma cui fare riferimento è l'art.1226 c.c., in cui il triplo del- la pensione sociale può trovare ingresso come criterio equitativo di riferimen- to.
Bisogna, tuttavia, tenere ben presente che il criterio del triplo della pen- sione sociale non soccorre in ragione del mero fatto che il reddito del dan- neggiato sia esiguo, ma soltanto quando la vittima, al momento del sinistro, ha un reddito che non esprime la sua reale capacità lavorativa, e sia quindi impossibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima.
Nella specie, il danneggiato svolgeva l'attività di benzinaio aveva già com- piuto l'età di 56 anni, ossia un'età in cui può presumersi che producesse un reddito che esprimeva la sua reale e definitiva capacità lavorativa.
- 30 - Passando alla quantificazione, sebbene il reddito perduto dal sinistro fino alla data odierna costituisca già un danno attuale emergente, mentre quello successivo alla odierna liquidazione un danno futuro da lucro cessante, si ri- tiene in via equitativa di calcolare l'intero danno con il metodo della capita- lizzazione della rendita alla data della condotta medica erronea (settembre
2019) applicando le Tabelle di Milano 2024, per tenere conto, anche con rife- rimento al danno patrimoniale emergente già maturato dall'infortunio ad og- gi, della rivalutazione e degli interessi compensativi spettanti all'attore per non avere potuto fruire del reddito anno per anno.
In base all'età dell'attore alla data del sinistro (56 anni compiuti) e al nu- mero di anni di perdita del reddito dal sinistro fino all'età pensionabile con- siderata in anni 67 (n. 11 anni), si applica il coefficiente del 10,16, per il quale va moltiplicato il reddito annuo medio degli ultimi tre anni (2017-
2019) pari a circa € 11.000,00.
Si ottiene così la somma di € 111.760,00 che costituisce la capitalizzazio- ne (rectius: l'attualizzazione) della rendita dal sinistro all'età pensionabile.
Sul danno patrimoniale non vanno calcolati rivalutazione e interessi, per- ché già considerati nel procedimento di calcolo.
In merito alla domanda intesa ad ottenere il ristoro del danno patrimonia- le futuro, sub specie di costi che gli attori dovranno sostenere per procurarsi le prestazioni di assistenza alla persona, delle quali il congiunto avrà inevi- tabilmente bisogno per l'intera durata della sua vita alla luce delle gravissi- me condizioni in cui versa come descritte in seno alla Controparte_1
C.T.U., si ritiene sussistente la prova che il danneggiato, per l'intera durata della sua esistenza, sarà bisognevole di cure mediche e, alla luce delle gravi patologie, non solo di assistenza infermieristica, ma alla persona per il com- pimento dei più elementari atti della vita quotidiana (mangiare, lavarsi, ve- stirsi).
Ed infatti, i CC.TT.UU. hanno osservato che è oggi af- Controparte_1 fetto da «postumi irreversibili di ictus ischemico-trombotico della metà sinistra del bulbo, dell'emiponte di sinistra e di gran parte della porzione inferiore
- 31 - dell'emisfero cerebellare sinistro da occlusione della basilare e della vertebrale sinistra»– ed è «in condizione di allettamento obbligato, totalmente dipendente da terzi per gli atti della vita quotidiana;
indossa pannolone;
non è autonomo nei passaggi posturali;
è portatore di tracheostomia;
non è in grado di parlare».
Giova, quindi, ricordare che la corretta stima di tale danno deve avvenire
“capitalizzando, al momento della liquidazione, le spese che si dovranno ra- gionevolmente sostenere in futuro”, tenendo presente, però, che "il danno fu- turo è un danno non ancora prodottosi al momento della liquidazione", per cui, "condannandosi il debitore a pagare oggi una somma che la vittima per- derà tra “n” anni, si arrecherebbe un pregiudizio al primo e un vantaggio al secondo" (Cass., n. 7774/2016).
Ciò comporta la necessità di procedere alla liquidazione con meccanismi
(saggio di sconto ovvero un coefficiente di capitalizzazione), tali da ridurre l'entità della somma dovuta per compensare il fatto che essa viene pagata immediatamente, mentre il danno effettivo si determinerà in futuro.
Mette conto, ancora rammentare, che “Si può indubbiamente tenere conto in certa misura del contributo dei familiari alla cura dell'infortunato, ma la somma attribuita in risarcimento deve essere comunque adeguata a coprire le spese indispensabili per il personale di supporto, anche in presenza dei geni- tori, ed in particolare in previsione degli anni in cui questi potrebbero venire a mancare. A tale scopo la somma spettante in risarcimento va determinata con riferimento ai dati desumibili dalle leggi e dal mercato in ordine all'entità delle retribuzioni spettanti al personale di assistenza” (cfr. Cass. Civ. n.
16197/15).
Pertanto, considerato, che il costo medio mensile per assistenza domicilia- re di persona non autosufficiente, comprensivo degli oneri previdenziali do- vuti al lavoratore dipendente, si attesta all'incirca sui 1.200,00 euro mensili, deve ipotizzarsi una spesa annua di € 15.600,00, tredicesima inclusa.
Poiché , di anni 61 ad oggi, ha, in assenza di contrarie Controparte_1 indicazioni emergenti dalle risultanze di causa, un'aspettativa di vita di pre- sumibili 20 anni (così determinata: anni 81, che è la normale aspettativa di
- 32 - vita media per gli uomini, in Italia, nell'anno 2025), le spese di assistenza fu- tura da parte di terza persona, possono essere determinate come segue: euro
15.600,00 x 18,50 (coefficiente di capitalizzazione corrispondente ad un indi- viduo di sesso maschile di anni 61 ricavato dalle già citate Tabelle).
Secondo l'indicato conteggio si ottiene, quindi, l'importo di € 288.600,00 che gli attori hanno diritto di vedersi riconosciuto, a titolo di danno patrimo- niale per le spese che dovranno sopportare per l'assistenza a CP_18
per il resto della sua vita.
[...]
Su tale importo, non vanno calcolati interessi e rivalutazione perché la spesa costituisce voce di danno futuro e la rendita è stata già capitalizzata come sopra illustrato.
Vanno disattese, invece, le pretese afferenti alle ulteriori voci di danno pa- trimoniale, consistenti nelle spese per cure, in quanto dette cure vengono erogate dal SSN.
Infatti, sebbene non sempre le cure del SSN possano ritenersi sufficienti, tuttavia, depone per l'esclusione del riconoscimento di spese ulteriori,
l'assoluta carenza di prove documentali volte a dimostrare spese mediche o similari in ipotesi già sostenute dagli attori.
Danno non patrimoniale subito dai congiunti.
e hanno invocato il ristoro del danno Parte_1 Parte_2 consistente nella sofferenza d'animo per le lesioni patite dal congiunto a causa del totale sconvolgimento delle abitudini di vita del nucleo familiare ol- tre che del danno biologico.
Orbene, non è dubitabile che spetti loro il risarcimento del danno non pa- trimoniale per la lesione del rapporto parentale con il congiunto.
In presenza dell'allegazione del fatto-base costituito dalla gravità delle le- sioni dalla severità delle lesioni patite dal congiunto (Cass. 13.11.2020 n.
25843) - come accertato dal Collegio di CC.TT.UU. - non possono, invero, che ritenersi provati la sofferenza interiore e lo sconvolgimento dell'esistenza del coniuge e del figlio, le ripercussioni di tale situazione sulla loro serenità psi- chica nonché l'idoneità dei molteplici disagi cui andranno quotidianamente
- 33 - incontro per tutta la durata vita del congiunto, quali effetti normali, secondo l'id quod plerunque accidit, di una situazione siffatta.
Risponde a una regola di esperienza di difficile smentita che familiari del nucleo primario abbiano sofferto, soffrano e soffriranno per sempre di una simile condizione e che la loro vita non sarà più la stessa dal punto di vista dinamico relazionale (che comprende ogni profilo di danno lamentato dagli attori).
È in ragione di ciò che il danno va riconosciuto nella misura massima.
Nessuna presunzione può, tuttavia, essere ammessa rispetto al danno alla salute che i superstiti asseriscono di aver risentito in conseguenza della lesi- ne del rapporto affettivo e solidale con il congiunto, occorrendo, per tale pre- giudizio, secondo la definizione offertane dagli artt. 138 e 139 D. Lgs.
209/05, cui è stata riconosciuta portata generale, l'accertamento e la valuta- zione medico – legali, che ne presuppongono la compiuta allegazione e la di- mostrazione attraverso documenti (in primis, referti e certificazioni sanitarie)
o testimonianze (che tendenzialmente riguarderanno le manifestazioni este- riori, la sintomatologia delle affezioni fisiche o psichiche).
In difetto di prova alcuna, nulla può essere riconosciuto agli attori a tale titolo.
Quanto ai criteri di liquidazione “Per rideterminare secondo i principi indi- cati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del sog- getto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che preve- dano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le ta- belle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un qua- dro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte pre- vedendo una liquidazione "a punti " in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso" in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo
- 34 - di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio” (Cass.
13540/2023).
Orbene, le tabelle del Tribunale di Roma del 2025 prevedono un valore punto massimo di € 7.066,12 che comprende due diverse componenti: il danno “morale” vale a dire l'aspetto interiore del danno sofferto (danno mora- le sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ansia e incertezza in ordine al futuro del congiunto) e il danno dinamico- relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vi- ta esterne del soggetto.
Per la prima componente del danno “riflesso” patito dai familiari del ma- croleso, l'importo è fissato in € 3.533,06; per la seconda, nella somma com- presa tra 3.533,06 ed € 2.491,65, in funzione della presenza di riconosci- mento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici
(la cd indennità di accompagnamento) o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro, con la precisazione che tale seconda voce è riconoscibile solo ai soggetti titolari dell'obbligo di provvedere all'assistenza del congiunto.
I parametri che vengono presi in considerazione per il calcolo del danno sono la relazione di parentela con il danneggiato, il numero dei familiari te- nuti all'assistenza, l'età del danneggiato, l'età del parente da risarcire e la percentuale di invalidità del danneggiato (più precisamente, il danno viene calcolato sulla base dei fattori di influenza x il valore del punto base x la per- centuale di invalidità del soggetto leso).
Alla luce di tali criteri si ha, per il coniuge , valore punto Parte_1
(che si determina nella misura massima) di € 7.066,12, punti 28, 0,8 coeffi- ciente in base al numero dei soggetti (2) tenuti all'assistenza; punteggio tota- le (28 x 0,8) = 22,4 totale danno: € 110.796,76 (€ 7.066,12 x 22,4 x 70%), ol- tre rivalutazione ed interessi secondo i criteri sopra esposti (Cass. sez. Un.
1712/1995).
Si perviene, così, alla somma di € 121.343,61 per sulla Parte_1 quale spettano gli interessi legali dalla data della presente decisione al sod-
- 35 - disfo.
Per il figlio , valore punto (che si determina nella misura Parte_2 massima) di € 7.066,12, punti 24, 0,8 coefficiente in base al numero dei sog- getti (2) tenuti all'assistenza; punteggio totale (24 x 0,8) = 19,2 totale danno:
€ 94.968,65 (€ 7.066,12 x 22,4 x 70%), oltre rivalutazione ed interessi se- condo i criteri sopra esposti (Cass. sez. Un. 1712/1995).
Si perviene, così, alla somma di € 104.008,80 per sulla Parte_2 quale spettano gli interessi legali dalla data della presente decisione al sod- disfo.
Le spese di lite.
Infine, in ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la
Controparte_2 deve essere, altresì, condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte attrice.
Le spese vengono liquidate – come in dispositivo – secondo i parametri in- trodotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L.
247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con
D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta in relazione al decisum con applicazione dei valori medi per tute le fasi ad eccezione di quel- la istruttoria esauritasi nelle indagini medico legali per la quale va applicato il valore minimo, con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Le spese occorse per la C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di par- te convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definiti- vamente pronunciando così provvede: condanna la Controparte_19
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al paga-
[...] mento:
- 36 - in favore di n.q. di amministratore di sostegno di Parte_1 [...]
della somma di € 1.000.724,18 a titolo di danno non patrimo- Parte_9 niale subito quest'ultimo, oltre interessi dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
in favore di n.q. di amministratore di sostegno di Parte_1 [...]
della somma di € 111.760,00 a titolo di danno patrimoniale da Parte_9 lucro cessante, oltre interessi dalla data della presente decisione fino al sod- disfo;
in favore di n.q. di amministratore di sostegno di Parte_1 [...]
della somma di € 288.600,00 per spese future di assistenza, Parte_9 oltre interessi dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
in favore di in proprio della somma di € 121.343,61 per Parte_1 danno non patrimoniale, oltre interessi dalla data della presente decisione al soddisfo;
in favore di in proprio della somma di € 104.008,80 per Parte_2 danno non patrimoniale, oltre interessi dalla data della presente decisione al soddisfo;
condanna l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...] delle spese di lite di parte attrice che si liquidano in € 32.652,48, oltre CU marca, spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore con distrazione in fa-
[...] vore del procuratore antistatario.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a AL, lì 12/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott. Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 37 -