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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 01/10/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1010/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lucia Schiaretti Presidente relatore dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1010 /2025 tra le parti:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Simona Parte_1 C.F._1
Manganiello
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_2 C.F._2
Faranda
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Parti Ricorrenti congiuntamente: hanno concluso “affinché venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes contratto, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Ostuni di procedere alle prescritte annotazioni a margine dell'estratto dell'atto di
1 matrimonio, alle seguenti e sotto specificate CONDIZIONI 1. I coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2. i figli minori e restano affidati Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della prole, mentre potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione;
3. l'abitazione coniugale posta in Prato, via T.
Pini, 50, in comproprietà tra i ricorrenti, resta assegnata a in ragione del Parte_2 collocamento prevalente dei figli minori presso la stessa;
4. le parti hanno determinato di comune accordo il diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, se non in base a diversi accordi, a fine settimana alterni dal giovedì all'uscita della scuola al lunedì mattina, allorquando la prole verrà accompagnata a scuola dal padre;
due pomeriggi a settimana (in difetto di accordo il martedì e il giovedì), dall'uscita da scuola seguito da pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno seguente nella settimana in cui i figli trascorreranno il week-end presso la madre;
negli anni pari i figli trascorreranno metà delle vacanze natalizie, dal 23 al 30 dicembre compresi, con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi, con il padre;
negli anni dispari, dal 23 al 30 dicembre compresi, con il padre e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi, con la madre, e così per le successive annualità; durante le festività pasquali negli anni pari i figli trascorreranno i primi tre giorni di sospensione delle lezioni scolastiche, compresa la domenica di Pasqua, con il padre e i successivi tre giorni, a partire dal Lunedì dell'Angelo, con la madre, negli anni dispari i figli trascorreranno i primi tre giorni di sospensione delle lezioni scolastiche, compresa la domenica di Pasqua, con la madre e i successivi tre giorni, a partire dal
Lunedì dell'Angelo, con il padre e così alternativamente per gli anni successivi;
laddove la sospensione delle lezioni scolastiche sia disposta dal calendario di Istituto per un periodo inferiore,
i giorni verranno ripartiti in parti uguali tra i genitori;
le ulteriori festività religiose e civili
(comprensive di eventuali “ponti”) saranno ripartite parimenti, ad anni alterni, tra i genitori;
per un periodo di 15 giorni durante le vacanze estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di accordo, i primi 15 giorni di agosto con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
gli ultimi 15 giorni di agosto con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari).
Durante i periodi di spettanza esclusiva della prole, deve ritenersi sospeso il regime di incontri con l'altro genitore sopra stabilito, ma devono, comunque, essere garantite le comunicazioni telefoniche tra questi e la prole;
conseguentemente il genitore temporaneamente collocatario deve fornire all'altro almeno un recapito telefonico fisso o mobile presso il quale la prole sarà raggiungibile. Le parti si accordano sin d'ora, che il giorno della Cresima del figlio e il giorno della Per_1
2 Comunione della figlia , anche in deroga all'eventuale calendario di visita sopra indicato i Per_2 bambini trascorreranno la giornata che precede la cerimonia con la madre per dedicarsi alla preparazione dell'evento (anche qualora tale giornata dovesse ricadere in un giorno di spettanza del padre), mentre il giorno stesso dell'evento, ferma la libera partecipazione alle funzioni religiose da parte di entrambi i genitori, i bambini staranno con la madre per il pranzo sino alle ore 17.00, e con il padre per la cena a decorrere dalle ore 17.00. 5. il sig. verserà in favore della sig.ra , Pt_1 Pt_2 entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, la somma mensile complessiva pari a € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto indicato nel
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato. Di seguito si riporta il testo del predetto Protocollo di
Intesa: a) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
b) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
c) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo
3 di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); d) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
6. le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute nell'interesse dei figli spetteranno a ciascun genitore al 50%;
7. gli assegni per il nucleo familiare relativi ai figli continueranno ad essere percepiti da entrambi i genitori in misura paritaria;
8. le parti manifestano espressamente il proprio assenso al rinnovo o rilascio del passaporto e/o carta di identità valida per l'espatrio in favore dei figli minori, le cui spese saranno da ripartirsi al 50% tra i genitori;
9. i ricorrenti si dichiarano pienamente autosufficienti ed in possesso di adeguati redditi propri, rinunciando quindi a reciproche richieste di assegno divorzile”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 05.08.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.07.2025, i ricorrenti hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Ostuni (BR) in data 09.08.2010, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella procedura RG
805/2019 di separazione giudiziale definita con sentenza n. 291/2022 passata in giudicato, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori nato il [...] e nata il [...], al loro collocamento e mantenimento, Per_1 Per_2 nonché in ordine all'assegnazione della casa coniugale alla madre presso la quale continueranno a
4 vivere i minori, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto delle minori che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi e , in Ostuni (BR), in data 09.08.2010, con atto Parte_1 Parte_2 trascritto al predetto Comune nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2010 al n. 61,
Parte II, Serie A;
2) omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni sopra riportate ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9.
3) prende atto dell'accordo delle parti raggiunto sulla condizione sopra riportata al n. 8.
4) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Ostuni di provvedere alle annotazioni di legge;
5) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 1.10.2025 su relazione della dott. Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lucia Schiaretti Presidente relatore dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1010 /2025 tra le parti:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Simona Parte_1 C.F._1
Manganiello
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_2 C.F._2
Faranda
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Parti Ricorrenti congiuntamente: hanno concluso “affinché venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes contratto, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Ostuni di procedere alle prescritte annotazioni a margine dell'estratto dell'atto di
1 matrimonio, alle seguenti e sotto specificate CONDIZIONI 1. I coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2. i figli minori e restano affidati Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della prole, mentre potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione;
3. l'abitazione coniugale posta in Prato, via T.
Pini, 50, in comproprietà tra i ricorrenti, resta assegnata a in ragione del Parte_2 collocamento prevalente dei figli minori presso la stessa;
4. le parti hanno determinato di comune accordo il diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, se non in base a diversi accordi, a fine settimana alterni dal giovedì all'uscita della scuola al lunedì mattina, allorquando la prole verrà accompagnata a scuola dal padre;
due pomeriggi a settimana (in difetto di accordo il martedì e il giovedì), dall'uscita da scuola seguito da pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno seguente nella settimana in cui i figli trascorreranno il week-end presso la madre;
negli anni pari i figli trascorreranno metà delle vacanze natalizie, dal 23 al 30 dicembre compresi, con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi, con il padre;
negli anni dispari, dal 23 al 30 dicembre compresi, con il padre e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi, con la madre, e così per le successive annualità; durante le festività pasquali negli anni pari i figli trascorreranno i primi tre giorni di sospensione delle lezioni scolastiche, compresa la domenica di Pasqua, con il padre e i successivi tre giorni, a partire dal Lunedì dell'Angelo, con la madre, negli anni dispari i figli trascorreranno i primi tre giorni di sospensione delle lezioni scolastiche, compresa la domenica di Pasqua, con la madre e i successivi tre giorni, a partire dal
Lunedì dell'Angelo, con il padre e così alternativamente per gli anni successivi;
laddove la sospensione delle lezioni scolastiche sia disposta dal calendario di Istituto per un periodo inferiore,
i giorni verranno ripartiti in parti uguali tra i genitori;
le ulteriori festività religiose e civili
(comprensive di eventuali “ponti”) saranno ripartite parimenti, ad anni alterni, tra i genitori;
per un periodo di 15 giorni durante le vacanze estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di accordo, i primi 15 giorni di agosto con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
gli ultimi 15 giorni di agosto con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari).
Durante i periodi di spettanza esclusiva della prole, deve ritenersi sospeso il regime di incontri con l'altro genitore sopra stabilito, ma devono, comunque, essere garantite le comunicazioni telefoniche tra questi e la prole;
conseguentemente il genitore temporaneamente collocatario deve fornire all'altro almeno un recapito telefonico fisso o mobile presso il quale la prole sarà raggiungibile. Le parti si accordano sin d'ora, che il giorno della Cresima del figlio e il giorno della Per_1
2 Comunione della figlia , anche in deroga all'eventuale calendario di visita sopra indicato i Per_2 bambini trascorreranno la giornata che precede la cerimonia con la madre per dedicarsi alla preparazione dell'evento (anche qualora tale giornata dovesse ricadere in un giorno di spettanza del padre), mentre il giorno stesso dell'evento, ferma la libera partecipazione alle funzioni religiose da parte di entrambi i genitori, i bambini staranno con la madre per il pranzo sino alle ore 17.00, e con il padre per la cena a decorrere dalle ore 17.00. 5. il sig. verserà in favore della sig.ra , Pt_1 Pt_2 entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, la somma mensile complessiva pari a € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto indicato nel
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato. Di seguito si riporta il testo del predetto Protocollo di
Intesa: a) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
b) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
c) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo
3 di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); d) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
6. le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute nell'interesse dei figli spetteranno a ciascun genitore al 50%;
7. gli assegni per il nucleo familiare relativi ai figli continueranno ad essere percepiti da entrambi i genitori in misura paritaria;
8. le parti manifestano espressamente il proprio assenso al rinnovo o rilascio del passaporto e/o carta di identità valida per l'espatrio in favore dei figli minori, le cui spese saranno da ripartirsi al 50% tra i genitori;
9. i ricorrenti si dichiarano pienamente autosufficienti ed in possesso di adeguati redditi propri, rinunciando quindi a reciproche richieste di assegno divorzile”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 05.08.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.07.2025, i ricorrenti hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Ostuni (BR) in data 09.08.2010, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella procedura RG
805/2019 di separazione giudiziale definita con sentenza n. 291/2022 passata in giudicato, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori nato il [...] e nata il [...], al loro collocamento e mantenimento, Per_1 Per_2 nonché in ordine all'assegnazione della casa coniugale alla madre presso la quale continueranno a
4 vivere i minori, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto delle minori che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi e , in Ostuni (BR), in data 09.08.2010, con atto Parte_1 Parte_2 trascritto al predetto Comune nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2010 al n. 61,
Parte II, Serie A;
2) omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni sopra riportate ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9.
3) prende atto dell'accordo delle parti raggiunto sulla condizione sopra riportata al n. 8.
4) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Ostuni di provvedere alle annotazioni di legge;
5) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 1.10.2025 su relazione della dott. Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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