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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3456 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. con l'Avv. MACRÌ Parte_1 C.F._1
FRANCESCO; parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1
l'Avv. FEBBRARO FRANCESCA;
parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Corso Vittorio Emanuele n. 377, Napoli;
nonché
(C.F. ) con l'Avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA;
CP_2 P.IVA_2 parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Piazza
Missori n. 8/10, Milano;
- RESISTENTI -
Oggetto: intimazione di pagamento
1. Con ricorso depositato il 21/3/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
e , per sentir accogliere Controparte_3 CP_2 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e per l'effetto, previa sospensione dell'esecuzione, dichiarare la nullità e
l'infondatezza per intervenuta prescrizione dell'Intimazione di pagamento
n. 09420259000056886000 di euro 1641,18 relativamente alle cartelle: cartella n. 09420020052178462000 relativa a contributi del CP_4
1999”. Con vittoria di spese e compensi di causa.
2. Con l'odierno ricorso, eccepisce l'intervenuta Parte_1 prescrizione dei contributi indicati nell'intimazione di pagamento n.
09420259000056886000 notificata in data 18.02.2025 dall'
[...]
e d'importo di € 1.641,18 in relazione alla cartella Controparte_5
n. 09420020052178462000 relativa a contributi IVS del 1999. CP_2
3. Si sono costituite ritualmente in giudizio
[...]
e , eccependo l'infondatezza in fatto e in Controparte_3 CP_2 diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
4. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il
Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata da e per CP_2 Controparte_3 tardività rispetto al termine di cui all'art. 24 D.lgs. n. 46/1999. Al riguardo, è ben noto che qualora si intenda far valere, come nel caso in esame, la prescrizione successiva alla notifica dei titoli, l'opposizione va qualificata come proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione: “Occorre premettere che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs.
n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni
2 attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art.
615 c.p.c., comma 2, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia «nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto» per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)”
(Cassazione civile sez. VI, 18/12/2014, n.26670).
2. Deve disattendersi, inoltre, anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da in Controparte_3 quanto, sebbene non sussista un litisconsorzio necessario, l'intimazione di pagamento è atto formato e notificato da tale ente e, pertanto, sussiste l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia opponibile anche nei suoi confronti.
3. Passando al merito del ricorso, il credito portato dall'intimazione di pagamento con riferimento alla cartella n. 09420020052178462000 notificata in data 25.2.2003 risulta estinto per intervenuta prescrizione
(doc. 3 memoria ). CP_3
4. Il termine prescrizionale applicabile al caso di specie è, infatti, di 5 anni e risulta ampiamente decorso quantomeno successivamente alla notifica della cartella del 2003. Il primo atto prodotto dall CP_3 per evidenziare l'interruzione del termine prescrizionale è la
[...] comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476201700001352000 (doc. 3) la cui notifica sarebbe avvenuta in data 2.5.2017, a distanza di oltre 13 anni dalla notifica originaria della cartella e, dunque, in un momento in cui il credito doveva già ritenersi prescritto.
3 5. In ossequio al principio della ragione più liquida, ogni ulteriore questione relativa alla regolarità della notifica della cartella originaria pare dunque assorbita, risultandone superflua la verifica.
6. In conclusione, va accertata l'intervenuta estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella n. 09420020052178462000 indicata nella intimazione di pagamento n. 09420259000056886000.
7. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, e devono Controparte_3 CP_2 essere condannati in solido al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 tenuto conto del pregio dell'attività prestata nonché della complessità delle questioni giuridiche affrontate.
8. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta l'intervenuta estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella n. 09420020052178462000 indicata nella intimazione di pagamento n. 09420259000056886000;
2) condanna e in solido alla Controparte_3 CP_2 rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi €886,00 oltre I.V.A. e C.P.A e 15% spese generali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 11/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. con l'Avv. MACRÌ Parte_1 C.F._1
FRANCESCO; parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1
l'Avv. FEBBRARO FRANCESCA;
parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Corso Vittorio Emanuele n. 377, Napoli;
nonché
(C.F. ) con l'Avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA;
CP_2 P.IVA_2 parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Piazza
Missori n. 8/10, Milano;
- RESISTENTI -
Oggetto: intimazione di pagamento
1. Con ricorso depositato il 21/3/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
e , per sentir accogliere Controparte_3 CP_2 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e per l'effetto, previa sospensione dell'esecuzione, dichiarare la nullità e
l'infondatezza per intervenuta prescrizione dell'Intimazione di pagamento
n. 09420259000056886000 di euro 1641,18 relativamente alle cartelle: cartella n. 09420020052178462000 relativa a contributi del CP_4
1999”. Con vittoria di spese e compensi di causa.
2. Con l'odierno ricorso, eccepisce l'intervenuta Parte_1 prescrizione dei contributi indicati nell'intimazione di pagamento n.
09420259000056886000 notificata in data 18.02.2025 dall'
[...]
e d'importo di € 1.641,18 in relazione alla cartella Controparte_5
n. 09420020052178462000 relativa a contributi IVS del 1999. CP_2
3. Si sono costituite ritualmente in giudizio
[...]
e , eccependo l'infondatezza in fatto e in Controparte_3 CP_2 diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
4. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il
Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata da e per CP_2 Controparte_3 tardività rispetto al termine di cui all'art. 24 D.lgs. n. 46/1999. Al riguardo, è ben noto che qualora si intenda far valere, come nel caso in esame, la prescrizione successiva alla notifica dei titoli, l'opposizione va qualificata come proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione: “Occorre premettere che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs.
n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni
2 attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art.
615 c.p.c., comma 2, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia «nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto» per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)”
(Cassazione civile sez. VI, 18/12/2014, n.26670).
2. Deve disattendersi, inoltre, anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da in Controparte_3 quanto, sebbene non sussista un litisconsorzio necessario, l'intimazione di pagamento è atto formato e notificato da tale ente e, pertanto, sussiste l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia opponibile anche nei suoi confronti.
3. Passando al merito del ricorso, il credito portato dall'intimazione di pagamento con riferimento alla cartella n. 09420020052178462000 notificata in data 25.2.2003 risulta estinto per intervenuta prescrizione
(doc. 3 memoria ). CP_3
4. Il termine prescrizionale applicabile al caso di specie è, infatti, di 5 anni e risulta ampiamente decorso quantomeno successivamente alla notifica della cartella del 2003. Il primo atto prodotto dall CP_3 per evidenziare l'interruzione del termine prescrizionale è la
[...] comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476201700001352000 (doc. 3) la cui notifica sarebbe avvenuta in data 2.5.2017, a distanza di oltre 13 anni dalla notifica originaria della cartella e, dunque, in un momento in cui il credito doveva già ritenersi prescritto.
3 5. In ossequio al principio della ragione più liquida, ogni ulteriore questione relativa alla regolarità della notifica della cartella originaria pare dunque assorbita, risultandone superflua la verifica.
6. In conclusione, va accertata l'intervenuta estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella n. 09420020052178462000 indicata nella intimazione di pagamento n. 09420259000056886000.
7. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, e devono Controparte_3 CP_2 essere condannati in solido al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 tenuto conto del pregio dell'attività prestata nonché della complessità delle questioni giuridiche affrontate.
8. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta l'intervenuta estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella n. 09420020052178462000 indicata nella intimazione di pagamento n. 09420259000056886000;
2) condanna e in solido alla Controparte_3 CP_2 rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi €886,00 oltre I.V.A. e C.P.A e 15% spese generali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 11/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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