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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, il 12 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. R.G. 3440/2022
TRA
, elettivamente domiciliata in Catania, via via Conte Ruggero n. 115, presso lo studio Parte_1
dell'avv. Pasquale Pappalardo, che la rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
in persona dell'omonimo titolare dell'impresa individuale e legale rappresentante Parte_2
p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Carso, n. 67, presso lo studio degli avv.ti Pasquale Balbi
e Francesca Borriello, che lo rappresentano e difendoni giusta procura congiunta al ricorso.
Resistente
e
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato agli effetti del presente CP_1 giudizio in Catania, piazza della Repubblica n. 26, - avvocatura sede provinciale – presso CP_1
l'avv. Riccardo Vagliasindi, che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti n. 80974 del
21/07/2015, a rogito n. 21569 del Notaio Dott. di Roma, e dall'avv. Alessandra Vetri Persona_1
Litisconsorte necessario
Oggetto: accertamento subordinazione - contratto di apprendistato – licenziamento per giusta causa
– differenze retributive.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria difensiva e da note autorizzate e da conclusioni di cui all'odierno verbale di udienza
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 29 aprile 2022, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione Parte_1
di giudice del lavoro, e, premesso di avere lavorato alle dipendenze di senza soluzione Parte_2
1 di continuità dall'11.02.2018 all'11.01.2022 e, in particolare, dall'11.2.2018 al 15.07.2019 con rapporto di lavoro subordinato irregolare a tempo pieno, dal 16.07.2019 al 04.12.2019 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo pieno, dal 05.12.2019 al 11.01.2022 con contratto di apprendistato professionalizzante triennale a tempo parziale di 30 ore settimanali, ma di fatto a tempo pieno, per il conseguimento del secondo livello CCNL del settore acconciatura estetica, ma di fatto come segretaria e come addetta alle attività di parrucchiera di II livello CCNL, ha impugnato il licenziamento irrogatole in data 11.1.2022 con messaggio whatsapp con cui il datore di lavoro le ha comunicato di avere deciso «di separarci, perché vedo che non ci sono più le basi e
l'interesse di entrambe le parti di andare avanti e per un discorso amministrativo non ho potuto aspettare che uscissi dalla quarantena, quando vuoi ne riparliamo, ma devo andare avanti con le pratiche», deducendo l'insussistenza del fatto contestato, tenuto conto che l'unica assenza dal posto di lavoro effettuata, ossia quella dal 28.12.2021, era stata determinata dalla decisione del di Pt_2
sospenderla fino al 07.01.2022, nonché l'irrilevanza disciplinare del fatto e l'assenza di motivazione ed invocando quindi la tutela di cui all'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015.
In punto di fatto parte ricorrente ha dedotto:
- che il rapporto di lavoro era stato regolarizzato dal 16.07.2019 al 04.12.2019 a seguito del verbale dell'Ispettorato del Lavoro;
- di avere espletato le seguenti mansioni: a) prendere appuntamenti con le clienti per i servizi, gestire la cassa del negozio incassando in contanti o mediante carta di credito o bancomat, redigere le ricevute fiscali e dal 2020, rilasciare scontrini mediante registratore di cassa;
b) di parrucchiera ed estetista addetta ad effettuare lo shampoo, il colore, le pieghe dei capelli, i trattamenti estetici del viso, dei capelli e delle unghie;
- di avere osservato il seguente orario di lavoro: dal 11.02.2018 al 16.05.2019, nei locali di Corso
Italia n.16, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00, da martedì a sabato, effettuando da remoto il lavoro di segretaria su richiesta di;
dal 17.05.2019 al Parte_2
28.12.2021, nei nuovi locali dell'impresa individuale del resistente in Paternò, Corso Italia n.70/74, dalle ore 8,30 alle ore 18,30, con un quarto d'ora di pausa per un panino verso le ore 13,00, da martedì
a sabato;
- che in data 28.12.2021, avendo appreso, verso le ore 13,30, mentre si trovava in negozio, da una cliente del salone, cui il 24.12.2021 aveva fatto colore e piega dei capelli, che la stessa il lunedì
27.12.2021 era risultata positiva al tampone COVID e che, pertanto, già dal 24.12.2021 avrebbe potuto essere positiva e, quindi, contagiosa, aveva avvertito il titolare e aveva ricevuto l'autorizzazione da parte del ad allontanarsi dal salone il tampone;
Pt_2
2 - che, essendo il tampone risultato negativo, alle ore 21.20 aveva comunicato tale dato al datore di lavoro, chiedendogli se avesse fatto il tampone e se gli altri dipendenti si fossero anche essi sottoposti al tampone;
- che il aveva risposto di non voler fare il tampone, ritenendolo non necessario in quanto né lui Pt_2
né l'altra dipendente erano stati a contatto con la cliente;
- di avere insistito, affinché tutti i componenti dello staff del , compreso lo stesso, facessero il Pt_2
tampone per assicurarsi che fossero negativi al covid;
- che il , preso atto della insistente richiesta di essa ricorrente e non intendendo darvi seguito, con Pt_2
messaggio WhatsApp delle 21.34 le aveva comunicato di stare a casa 10 giorni fino al 7.01.2022, chiarendo in un successivo messaggio che tale provvedimento era da considerarsi quale sospensione dal lavoro;
- che in data 3.01.2022, con messaggio WhatsApp, il aveva invitato essa ricorrente presso il Pt_2
negozio per un incontro, non svoltosi per impegni del Pino medesimo;
- che la ricorrente, in data 9.01.2022, avendo appreso di avere avuto contatti nei giorni precedenti con un soggetto risultato positivo, aveva comunicato al di essersi messa in quarantena Pt_2
preventiva;
- che il con messaggio WhatsApp dell'11.1.2022 le aveva comunicato di aver deciso «di Pt_2
separarci, perché vedo che non ci sono più le basi e l'interesse di entrambe le parti di andare avanti
e per un discorso amministrativo non ho potuto aspettare che uscissi dalla quarantena, quando vuoi ne riparliamo, ma devo andare avanti con le pratiche»;
- che con pec del 20.01.2022 aveva impugnato il licenziamento.
Quindi, in punto di diritto la lavoratrice ha dedotto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno sin dall'11.2.2018 e la nullità del contratto di apprendistato per violazione degli artt. 42 ss d.lgs. n. 81/2015, per mancanza piano formativo individuale, per mancanza dell'elemento essenziale costituito dalla formazione e di avere, pertanto, diritto alle differenze retributive dovute per il corretto inquadramento nel II livello CCNL, sì come derivante dalla nullità del contratto di apprendistato e dall'espletamento di mansioni di II livello.
La ricorrente ha poi dedotto l'illegittimità del licenziamento per insussistenza della giusta causa di licenziamento, per irrilevanza disciplinare del fatto contestato e per difetto di motivazione.
Quindi l'istante, argomentato in ordine al diritto a percepire le differenze retributive spettanti a titolo di mansioni superiori, lavoro supplementare, lavoro straordinario, di tredicesima mensilità, ferie e
TFR, effettuati conteggi analitici, ha rassegnato le seguenti conclusioni «
1. Ritenere e dichiarare che tra la ricorrente e il convenuto è intercorso un rapporto di lavoro Parte_1 Parte_2
subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno dall'11.02.2018 all'11.01.2022, nel quale la
3 ricorrente ha svolto le mansioni sia di segretaria e cassiera – profili appartenenti al II livello
CCNL/2011 per i dipendenti da imprese artigiane di barbiere, parrucchiere e acconciatore - che di lavoratrice addetta ad effettuare gran parte delle attività svolte dai parrucchieri – acconciatori, proprie del II livello CCNL/2011;
2. Ritenere e dichiarare illegittimo e nullo il licenziamento intimato alla ricorrente in quanto immotivato e in quanto insussistente o comunque irrilevante alcun fatto materiale addotto dal datore di lavoro a sostegno del licenziamento stesso, e, pertanto, condannare il convenuto Parte_2
alla reintegra della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
3. Ritenere e dichiarare nullo il contratto di apprendistato professionalizzante del 05.12.2019 per i motivi di cui in premessa e ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente a ricevere, per l'intero rapporto di lavoro, la retribuzione prevista per i lavoratori di II livello CCNL citato, la 13ma, la indennità per ferie non godute e la retribuzione per lavoro straordinario prestato oltre le 40 ore settimanali, oltre, in caso di mancata reintegra, il TFR;
4. Condannare, pertanto, al pagamento nei confronti della ricorrente Parte_2 Parte_1 della somma di € 58.306,72 o di quella ritenuta più esatta, per le causali di cui in premessa, oltre al pagamento del TFR, in caso di mancata reintegra.
5. Ritenere e dichiarare l'obbligo del al versamento dei contributi previdenziali in Parte_2
favore della ricorrente , sin dalla costituzione del rapporto di lavoro subordinato a Parte_1 tempo pieno e fino alla risoluzione dello stesso, dal 11.01.2018 all'11.01.2022, avuto riguardo all'inquadramento della stessa nel II livello retributivo del CCNL di settore;
6. Condannare, pertanto, il convenuto al versamento dei contributi dal 11.02.2018 al Parte_2
11.01.2022 nei confronti dell' a favore della ricorrente nella misura che sarà CP_1 Parte_1
stabilita mediante redigenda CTU;
Con spese ed onorario da distrarsi ex art. 93 cpc».
Con memoria depositata il 30.9.2022, si è costituito , eccependo la nullità del ricorso Parte_2
introduttivo, contestando in fatto e in diritto le allegazioni attoree e in punto di fatto deducendo:
- che la ricorrente aveva iniziato la propria attività lavorativa presso l'impresa individuale di esso resistente il 16 luglio 2019, come risultante dal verbale della Guardia di Finanza, recatasi nei locali di Corso Italia nn. 70-74, contenente le dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente;
- che esso resistente aveva iniziato a svolgere la propria attività commerciale nel mese di maggio del
2019 presso i locali di Corso Italia nn. 70-74; mentre, prima di allora, dal 16 febbraio 2017, esso aveva svolto la sua attività di parrucchiere ed estetista presso il salone della zia , Persona_2
sito in Corso Italia n. 16, dove aveva una sola ed unica poltrona in affitto;
4 - che dal controllo svolto dagli agenti della Guardia di Finanza del 29 agosto 2019, effettuato subito dopo l'apertura, era emerso che il personale presente nel salone non era regolarizzato, a causa di un disguido con la precedente consulente del lavoro;
- che la ricorrente agli agenti della Guardia di Finanza aveva dichiarato di «prestare la propria attività lavorativa dal 16 luglio 2019»,come si evince dalla lettura della pagina n. 2 del detto verbale;
- che la ricorrente era stata di conseguenza assunta con contratto di lavoro a tempo pieno, sì come previsto dalla normativa in tema di emersione del lavoro nero;
- che, nel mese di dicembre 2019, era stato sottoscritto dalle parti un contratto di apprendistato professionalizzante part-time;
- che la ricorrente nel corso del rapporto di apprendistato si era sottoposta in maniera continuativa a trattamenti ai capelli ed estetici per un valore di circa € 6.000,00;
- che la ricorrente aveva sempre effettuato mansioni di tipo amministrativo, occupandosi di prendere gli appuntamenti, di accogliere le clienti gestendole all'interno del salone, di rilasciare ricevute fiscali e provvedere a far pagare i clienti, il tutto in assenza di totale autonomia, sempre sotto la supervisione del Pino;
- che la ricorrente aveva svolto, sotto la supervisione del tutor , esclusivamente Parte_2
mansioni amministrative per le quali era stata assunta;
- che era capitato che qualche volta eseguisse pieghe lisce ai capelli oppure lo shampoo a qualche amica che si era recata nel salone, il sabato, quando il salone era più frequentato da clienti, ma non aveva mai avuto le competenze per effettuare altri trattamenti;
- che la ricorrente aveva lavorato dalle 8.30 alle 14:30 con mezz'ora di pausa pranzo e che a volte era capitato che si recasse al salone solo il pomeriggio, dalle 12:00 alle 18:00 circa, assentandosi la mattina;
- che le volte in cui la ricorrente aveva effettivamente svolto un numero di ore di lavoro maggiore rispetto a quello contrattualmente stabilito, le era stato versato il corrispettivo dovuto;
- che la ricorrente non aveva osservato tutte le ore di lavoro richieste né aveva diritto alle ferie richieste, tenuto conto che il salone era stato chiuso nel mese di agosto 2019 dal 6 al 24 agosto, nel mese di agosto 2020, dal giorno 11 al 28 agosto, mentre nel mese di agosto 2021 dal 10 al 21 agosto
2021;
- che l'istante si era solitamente e frequentemente assentata dal luogo di lavoro, senza preavviso;
- che la ricorrente aveva percepito tutto quanto dovuto, ad eccezione della tredicesima e del TFR;
- che le buste paga, regolarmente sottoscritte per ricevuta dalla ricorrente, sono state tutte e, quando a fine mese, quantificando le ore effettivamente svolte, era emerso che la avesse svolto ore in Pt_1
5 eccesso rispetto alle ore contrattualmente previste, il aveva provveduto brevi manu a Pt_2
corrispondere una somma confacente con il maggior impegno profuso nel salone;
- che esso resistente intende offrire alla la somma di 2.774,23, pari a 1.121,23 per TFR e Pt_1
1.653,00 a titolo di tredicesima.
Tanto premesso, parte resistente ha disconosciuto la paternità e la genuinità delle trascrizioni dei messaggi WhatsApp e degli screenshot dei messaggi WhatsApp prodotti da parte ricorrente, allegando specificamente gli elementi da cui desumerne l'alterazione.
Quanto al licenziamento, il resistente ha evidenziato che il 1° dicembre 2021, la aveva ricevuto Pt_1
un richiamo disciplinare per l'atteggiamento assunto all'interno del salone, evincendosi dalla corrispondenza intercorsa che esso resistente aveva ripreso la ricorrente in quanto poco dedita al lavoro, scrivendole «A me non sta bene per niente … da sabato hai un atteggiamento che non mi piace per niente ne con me con le ragazze e con le clienti … stai mantenendo un atteggiamento di arroganza che non mi piace soprattutto con noi ...».
Il resistente, stigmatizzata poi la condotta del difensore di parte ricorrente, consistita nella trascrizione di una missiva trasmessa dai difensori, argomentato sull'infondatezza delle pretese attoree, ha rassegnato le seguenti conclusioni «in via preliminare: accertare l'assoluta genericità dell'atto introduttivo e conseguentemente dichiarare nullo il ricorso redatto ai sensi dell'art. 414 c.p.c.;
- nel merito, in via principale: rigettare la domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto
e in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, accertare e dichiarare che il Sig. è tenuto alla corresponsione, in favore Parte_2 della Sig.ra della somma di € 2.774,23 a titolo di TFR e tredicesime non corrisposte. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge». CP_ Con memoria depositata il 15.6.2022, si è costituito l' rassegnando le seguenti conclusioni «In via preliminare e/o pregiudiziale, verificare la propria giurisdizione, la propria competenza per materia e territorio, nonché l'eventuale nullità e/o inesistenza non sanabile della notifica dell'avverso ricorso.
Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
e per l'effetto disporre l'estromissione dell' resistente dal presente giudizio. CP_2
In via principale, dichiarare, ove venga accertata, l'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto oggetto dell'avversa domanda.
In via principale, dichiarare, l'inammissibilità dell'avversa domanda di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in quanto del tutto generica.
6 In via principale, dichiarare l'infondatezza di ogni domanda ex adverso proposta, a qualsiasi titolo, nei confronti dell' nonché l'inammissibilità di ogni richiesta istruttoria formulata nei confronti CP_1 dell' resistente. CP_2
Spese, competenze ed onorari come per legge».
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione all'udienza del 10.5.2023, è stata ammessa ed espletata la prova per testi e la causa è stata rinviata per discussione all'odierna udienza.
All'odierna udienza la causa è stata discussa dai difensori delle parti e, all'esito della camera di consiglio, viene pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la presente sentenza non definitiva.
2. Il presente giudizio è stato promosso da per l'accertamento dell'esistenza senza Parte_1
soluzione di continuità di un unico rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di Parte_2 dall'11.02.2018 all'11.01.2022, per veder dichiarata la nullità del contratto di apprendistato professionalizzante intercorso tra e dal 5.12.2019 (v. doc. n.
5. fasc. ricorrente), con Pt_1 Pt_2
conseguente condanna del al pagamento delle relative differenze retributive spettanti per aver Pt_2
svolto mansioni di II livello CCNL per i dipendenti da imprese di acconciature estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere, per aver svolto lavoro supplementare e straordinario e dovute a titolo di 13ma mensilità, TFR e indennità sostitutiva delle ferie non godute, nonché per l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole l'11.1.2022 con messaggio WhatsApp con cui il datore di lavoro le aveva comunicato di aver deciso «di separarci, perché vedo che non ci sono più le basi e l'interesse di entrambe le parti di andare avanti e per un discorso amministrativo non ho potuto aspettare che uscissi dalla quarantena, quando vuoi ne riparliamo, ma devo andare avanti con le pratiche» (v. doc. n. 8, ultima pagina, fasc. ricorrente).
3. Appare, quindi, infondata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo avanzata da parte resistente, tenuto conto che dall'esame del corpo del ricorso e delle conclusioni dello stesso è possibile evincere la causa petendi ed il petitum di ciascuna pretesa fatta valere dall'istante nel presente giudizio e sintetizzata nel precedente paragrafo.
Ciò posto, prima di esaminare la domanda di impugnazione del licenziamento occorre ricostruire la natura, la durata e le caratteristiche del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, essendo necessario in primo luogo verificare il momento di inizio del primo rapporto di lavoro intercorso tra Parte_1
e e, successivamente, accertare la genuinità del contratto di apprendistato stipulato tra Parte_2
le parti il 5.12.2019.
4. Procedendo, quindi, anzitutto all'esame della domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dall'11.2.2018, osserva il Tribunale che secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, spetta al lavoratore che agisce in
7 giudizio al fine di ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e per far valere diritti derivanti dal medesimo l'onere di dimostrarne gli elementi costitutivi della pretesa azionata.
Grava, quindi, sul lavoratore l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro con la resistente, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso e, in particolare, grava sul lavoratore l'onere della prova del requisito della subordinazione inteso come vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Ed invero, l'art. 2094 c.c. stabilisce che «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore», con soluzione lessicale che evidenzia la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso «alle dipendenze e sotto la direzione» dell'imprenditore.
L'esame degli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106 c.c. rivela poi gli elementi in cui si estrinseca tale rapporto gerarchico, nell'ambito del quale il lavoratore subordinato è tenuto, oltre che a rispettare l'obbligo di diligenza correlato alla specifica tipologia di attività prestata e l'obbligo di fedeltà, ad osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori cui sia gerarchicamente sotto ordinato per l'esecuzione della prestazione lavorativa, soggiacendo altresì al potere disciplinare del datore di lavoro.
In questa prospettiva, la Corte di cassazione ha più volte affermato che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dall'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, che è inteso quale vincolo di natura personale che lega il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., per tutte, già Cass. n. 5645/2009, Cass. n. 4171/2006).
Il vincolo della subordinazione si estrinseca quindi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di una costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, oltre che nell'inserimento nell'organizzazione datoriale.
Costante è l'insegnamento della Corte di cassazione secondo cui «requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo» (cfr. tra le
8 molte Cass. n. 21074 / 2013; Cass. n. 17127/2016; Cass. n. 24193/2017; Cass. n. 280/2018; Cass. n.
2439 /2019).
In questa prospettiva, è stato affermato che, allorquando il vincolo della subordinazione non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre fare ricorso ad altri criteri, complementari e sussidiari, aventi funzione indiziaria che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, sono atti a rivelare in via indiretta l'esistenza di evidenze sintomatiche di un vincolo non altrimenti evincibile (cfr., Cass. n. 326/1996; Cass. n. 2728/2010).
Tali criteri sussidiari sono stati dalla giurisprudenza individuati nell'assenza di rischio, nella continuità della prestazione, nella localizzazione della prestazione, nell'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita e fissa, nel coordinamento dell'attività all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, nell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (in tal senso tra le molte, Cass. n. 14434/2015, Cass. n. 10004/ 2016,
Cass. n. 11572/2017, Cass. n. 1511/2019).
La Corte di cassazione ha inoltre ritenuto che detti elementi sintomatici, che individualmente considerati sono privi di valore decisivo, ben possono essere valutati, globalmente considerati, come indizi concordanti, gravi e precisi, rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato, soprattutto quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto (v. Cass. n. 4171/2006; Cass. n. 9252/2010), avente ad oggetto una prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione (Cass. n. 9251/2010).
Il predetto procedimento presuntivo impone, quindi, di individuare un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del tipo legale di contratto di lavoro subordinato e ciò attraverso l'opera di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Coordinando, quindi, i suesposti principi con l'illustrata regola di riparto dell'onere probatorio, osserva il Tribunale che grava sulla parte ricorrente l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa ossia dell'esistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata dedotto in giudizio nel periodo e con l'orario di lavoro indicato, nonché dello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto.
Assolto tale onere, spetterà alla parte resistente l'onere di dimostrare di avere adempiuto agli obblighi discendenti da un rapporto di lavoro subordinato e gravanti in capo al datore di lavoro.
9 Ove poi all'esito dell'istruttoria permangano dubbi in ordine alla qualificazione del rapporto giuridico obbligatorio dedotto in giudizio, il mancato assolvimento all'onere della prova condurrà, in applicazione della regola di giudizio fissata dall'art. 2697 c.c., al rigetto della domanda il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice.
4.1. Ora, le risultanze offerte dall'espletata prova testimoniale non hanno offerto elementi fattuali atti a consentire di ritenere l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata sin dall'11.2.2018, in quanto la maggior parte dei testi escussi hanno indicato, quale data di inizio del rapporto di lavoro della ricorrente e quale momento a partire dal quale hanno visto lavorare l'istante nel negozio di parrucchiere del resistente, sito in Paternò, Corso Italia, n. 70, il momento di apertura del menzionato salone di parrucchiere, avvenuto nel corso dell'anno 2019, o addirittura una data successiva.
La teste citata da parte ricorrente ed escussa all'udienza del 19.6.2023, ha Testimone_1 dichiarato di avere conosciuto la ricorrente all'interno del salone del Pino, dove si era recata «verso il 2020 fino al 2021».
La teste , nonna della ricorrente ed escussa all'udienza del 10.7.2023, dopo aver Testimone_2
dichiarato di frequentare il salone di parrucchiere del Pino quale cliente, alla domanda «In che periodo sua nipote ha lavorato per ?» ha risposto «dal 2019 fino al 2020, inizio aprile, nel Parte_2
vecchio negozio e poi nel nuovo negozio».
La teste citata da parte resistente ed escussa all'udienza del 19.6.2024, alla Testimone_3
domanda «Quando la ricorrente ha iniziato a lavorare per il resistente?» ha risposto
«successivamente all'inaugurazione del negozio, quindi mi pare nel 2019».
Ad analoga domanda, la teste cognata del e cliente del negozio, Testimone_4 Pt_2 all'udienza del 10.7.2023, ha risposto «da quando ha aperto il negozio, dal 2019 mi pare». Pt_3
4.2. D'altra parte, è la stessa ricorrente ad aver dichiarato durante il controllo della Guardia di Finanza eseguito il 29.8.2019 (v. doc. n. 1, fasc. resistente) agli agenti verbalizzanti di avere iniziato a lavorare il 16.7.2019 e di espletare le mansioni di segretaria per 45 ore settimanali dal martedì al sabato.
Della genuinità di tali dichiarazioni non è possibile dubitare, tenuto conto che parte ricorrente non ha esitato nel riferire agli agenti della Guardia di Finanza, che era tenuta ad osservare un orario di lavoro superiore al normale orario di lavoro previsto dal CCNL del settore di riferimento.
4.3. Non vi sono, quindi, in atti elementi sufficienti per retrodatare l'inizio del rapporto di lavoro della ricorrente all'11.2.2018, né all'1.1.2019, tenuto conto che le uniche dichiarazioni vertenti in tale direzione, ossia quelle rese dalla teste , nonna della ricorrente, sono rimaste Testimone_2 isolate, oltre che essere risultate contrastanti con il tempo dell'inaugurazione del salone di parrucchiere del Pino, in Corso Italia, n. 70, Paternò, da farsi risalire ad un'epoca tra la fine del mese
10 di maggio 2019 e l'inizio di giugno 2019 (v. LUL resistente in atti e vedi dichiarazioni di
[...]
. In senso contrario, non può tenersi conto della circostanza che la teste Testimone_4 Tes_2
avrebbe sbagliato a riferire la data di inizio del rapporto di lavoro della nipote in ragione della tensione dovuta al momento dell'escussione, circostanza quest'ultima solo labialmente affermata in data odierna dal difensore della parte ricorrente, dovendosi per contro tenere in considerazione il dato testuale delle dichiarazioni rese dalla teste.
4.4. Neppure giova alla tesi di parte ricorrente l'istanza di esercizio dei poteri officiosi ex art. 421
c.p.c. in relazione alla teste , essendo parte ricorrente decaduta dalla relativa prova e non Tes_5 potendo il Tribunale supplire attraverso i poteri istruttori d'ufficio alle decadenze in cui sono incorse le parti. Ed invero, posto che manca in atti la citazione della teste per l'udienza del Testimone_6
12.2.2024, considerato poi che parte ricorrente non ha tempestivamente richiesto la rimessione in termini per citare la detta teste e rilevato inoltre che parte ricorrente non ha dimostrato di non aver potuto citare la teste né prima dell'infortunio dell'1.2.2024, né nei giorni successivi, essendo Tes_5 rimasta labiale l'affermazione relativa all'assenza di collaboratori di studio, anche tenuto conto che l'udienza del 12.2.2024 era stata fissata già il 10.7.2023 e posto che non è stata presentata istanza di rimessione in termini, parte ricorrente è – ai sensi dell'art. 104 disp. att. c.p.c. – decaduta dalla prova e in particolare dalla prova per testi ammessa all'esito dell'udienza del 10.7.2023 (v. verbale udienza del 6.5.2024)
4.5. A tali considerazioni si aggiunge quella per cui, trattandosi, invero, di accertamento che deve essere compiuto secondo la regola di cui all'art. 2697 c.c. per cui spetta al lavoratore, che agisce in giudizio per chiedere l'accertamento di una modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato diversa da quella contrattualmente stabilita tra le parti, di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (cfr., per tutte, Cass. n. 16150/2018; Cass. n. 12434 /2006, Cass. n. 1389 /2003; Cass.
n. 3714/2019), la pretesa attorea è rimasta invero sfornita di prova, non essendo neppure sufficienti i fatti rappresentati nelle asserite conversazioni intercorse tramite l'applicativo WhatsApp con la parte datoriale.
4.5.1 Tali conversazioni sono state trascritte e non è possibile pertanto né ricondurle ad una specifica utenza telefonica a sua volta imputabile a soggetto espressione della parte datoriale, né verificarne l'integrità in relazione all'originale, né ancora la genuinità, tenuto peraltro conto che è stessa parte ricorrente ad aver dichiarato di avere smarrito il telefono ove tali conversazioni erano incorporate (v. doc. n. 7, fasc. ricorrente;
v. verbale odierna udienza).
4.5.2. Al fine di ritenere sussistente un rapporto di lavoro di natura subordinata sin dall'11.2.2018 non soccorrono neppure gli screenshotsde delle conversazioni WhatsApp prodotte da parte ricorrente al documento n. 8, non solo in quanto parte resistente in memoria ha tempestivamente contestato la
11 provenienza delle dichiarazioni ivi rappresentate, che risultano essere state trasmesse, sì, da un'utenza telefonica salvata sul telefono della ricorrente con il nome , ma di cui non risulta visibile Per_3
proprio il numero dell'utenza telefonica, con la conseguenza che non è possibile ricondurre tale utenza al , e non solo ha eccepito l'alterazione di detti messaggi in ragione della parzialità delle Pt_2
conversazioni ivi rappresentante, non più verificabili neppure tramite CTU per aver la ricorrente smarrito il proprio telefono (v. verbale odierna udienza), ma anche in quanto, pur volendo superare il profilo relativo alla paternità di tali dichiarazioni, dal contenuto delle stesse non è possibile evincere gli elementi anche solo sintomatici dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, evincendosi un coordinamento tra coloro che appaiono come due collaboratori in relazione ad un periodo non precisamente collocabile nel tempo.
Per tali ragioni, detti documenti non possono essere poste a base della decisione della quaestio facti relativa all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti sin dall'11.2.2018.
4.6. Infine, non soccorrono a comprovare l'esistenza di un rapporto di tipo subordinato sin dal febbraio 2018, né gli attestati di partecipazione ad un corso di formazione da parte della ricorrente nel mese di luglio 2019, non rappresentando gli stessi all'evidenza alcuno degli elementi sintomatici della subordinazione, né le conversazioni prodotte da parte resistente ai documenti nn. 6, 7 e 8, essendo state le stesse trascritte ed essendosi le stesse all'apparenza svolte in periodi temporali successivi.
4.7. La relativa domanda deve, pertanto, essere respinta.
5. Così esclusa l'esistenza di un rapporto di lavoro sin dall'11.2.2018, occorre ora esaminare distintamente la pretesa attorea avente ad oggetto il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato il 16.7.2019 con durata sino al 4.12.2019 e quella avente ad oggetto il successivo contratto di apprendistato stipulato il 5.12.2019, essendo i detti rapporti sorretti da due diversi titoli e non potendosi quindi considerare – anche ai meri fini del calcolo delle differenze retributive richieste da parte ricorrente – come unitario il rapporto di lavoro, seppure a livello fattuale lo stesso si sia svolto senza soluzione di continuità.
5.1. Con riferimento al rapporto intercorso dal 16.7.2019 al 4.12.2019 parte ricorrente ha nella sostanza dedotto di avere svolto mansioni superiori a quelle di inquadramento contrattuale per essersi occupata di a) prendere appuntamenti con le clienti per i servizi, gestire la cassa del negozio incassando in contanti o mediante carta di credito o bancomat, redigere le ricevute fiscali e dal 2020, rilasciare scontrini mediante registratore di cassa;
b) espletare l'attività di parrucchiera ed estetista, effettuando shampoo, colore, pieghe dei capelli, trattamenti estetici del viso, dei capelli e delle unghie.
12 Parte ricorrente ha inoltre dedotto di avere osservato un orario di lavoro maggiore rispetto a quello a tempo pieno dedotto in contratto per aver prestato la propria attività lavorativa dalle ore 8,30 alle ore
18,30, con un quarto d'ora di pausa per un panino verso le ore 13,00, dal martedì al sabato.
5.2. Consolidato è l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il lavoratore che agisce in giudizio per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento contrattuale ha l'onere di allegare e provare gli elementi posti a base della sua domanda. In particolare, il ricorrente deve specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte, raffrontandole in concreto con i profili caratterizzanti le mansioni della superiore qualifica richiesta, nonché con le mansioni descritte con riguardo alla qualifica riconosciutagli dal datore di lavoro.
Grava inoltre sul lavoratore l'onere di dimostrare che lo svolgimento delle mansioni superiori è stato continuo e prevalente ed ha comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio delle attività proprie del livello di inquadramento rivendicato in maniera conforme alle modalità descritte esemplificativamente nelle declaratorie dei singoli livelli. Tali elementi sono infatti funzionali all'opera di sussunzione cui il giudice è chiamato per verificare l'effettivo e continuativo svolgimento in concreto di compiti inquadrabili in un livello superiore rispetto a quello di inquadramento contrattuale. Ed invero «il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass.
26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015,
11037/2006)» (cfr. Cass. n. 30580/2019). Pertanto, condizione essenziale per l'applicazione dell'art. 2103 c.c., che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore, è l'adibizione in maniera piena alle più elevate mansioni, nel senso che detta adibizione abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass. n. 11125/2001).
In questa prospettiva, la giurisprudenza ha qualificato come svolgimento di mansioni superiori soltanto quello derivante dall'assegnazione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve
13 procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. n. 20692/2004).
Con particolare riferimento allo svolgimento di mansioni promiscue è stata poi ritenuta necessaria la dimostrazione che l'esercizio dei compiti connotanti la qualifica superiore sia prevalente sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, tanto da assurgere a mansione primaria e caratterizzante la prestazione lavorativa del dipendente (Cass. n. 9/2001; Cass. n. 4561/1995).
In questa prospettiva e tracciando le fila della posizione della giurisprudenza di legittimità sulla questione giuridica che ci occupa, il lavoratore che agisce in giudizio per l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di allegare specificamente e provare le mansioni svolte (sia sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, sia sotto il profilo degli aspetti qualitativi in termini di prevalenza e continuatività), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello preteso, così come delineate dalle norme legali e contrattuali.
5.2.1. Al riguardo reputa il Tribunale assorbente la considerazione relativa al compimento da parte della ricorrente delle operazioni di cassa e di accoglienza ai clienti, come dichiarato dalle testimoni escusse.
Ed invero, la declaratoria relativa alle imprese di acconciatura, in cui rientra l'impresa del resistente, prevede che nel secondo livello rientrino «quei lavoratori che sappiano eseguire permanenti su capelli lunghi e corti, nei diversi sistemi di uso, applicazione di tinture e decolorazioni, meches, pettinature fantasia su capelli lunghi e corti, ondulazioni a ferro e ad acqua, acconciature a phon, piega fissa, messa in piega, ricci piatti, su capelli di diversa lunghezza, lavatura dei capelli, massaggio normale della cute, taglio e frizione.
Ovvero vi appartengono quei lavoratori che sappiano eseguire correttamente il taglio dei capelli e della barba con rasatura ai lati e con le sole forbici sul mento, e con perfezione la rasatura della barba, taglio dei capelli a rasoio, cachet e massaggio normale della cute.
Vi appartengono inoltre gli impiegati con mansioni amministrative, non inquadrati nel livello superiore, il cassiere e l'addetto/addetta alla reception/vendita di prodotti cosmetici».
Diversamente la declaratoria contrattuale relativa al terzo livello, in cui è stata dal datore di lavoro inquadrata la ricorrente nel periodo dal 16.7.2019 al 4.12.2019, non contempla alcuna figura amministrativa, sì come si evince dal tenore letterale della medesima, secondo cui «Vi appartengono quei lavoratori in grado di offrire completa assistenza ed eventualmente di eseguire permanenti, tinture e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli lunghi e corti, taglio e sfumatura dei capelli lunghi e corti, lavatura dei capelli, frizione, che
14 abbiano nozioni di carattere generale, prestazioni semplici di manicure e pedicure esclusivamente estetico.
Ovvero vi appartengono quei lavoratori che sappiano eseguire il taglio semplice dei capelli, le frizioni, la rasatura della barba, pettinatura ad aria calda».
5.2.2. I risultati dell'espletata prova per testi sono chiari nell'evidenziare che parte ricorrente, oltre alle mansioni di segretaria, si occupava di gestire la cassa e di accogliere le clienti.
La teste ha dichiarato che la ricorrente gestiva la cassa, si occupava di incassare Testimone_1
il corrispettivo versato dai clienti e rilasciare scontrini e ricevute fiscali (v. verbale udienza del
19.6.2023).
Del pari, la teste ha dichiarato che sua nipote «si occupava della cassa, anche Testimone_2
mediante pagamenti con carta di credito, poi faceva lo shampoo e la piega» e che «predisponeva e rilasciava le ricevute fiscali e incassava i pagamenti» (v. verbale udienza 10.7.2023).
La teste ha dichiarato che l'istante «prendeva gli appuntamenti per le volte Testimone_3
successive in cui sarei dovuta andare, poi sotto supervisione di mi faceva pagare», precisando Pt_3
che il «le diceva cosa avevo fatto, i trattamenti fatti, poi le indicava quanto dovevo pagare» (v. Pt_2
verbale udienza 19.6.2023).
La teste ha dal canto suo riferito che la ricorrente «prendeva gli Testimone_4
appuntamenti e faceva pagare i clienti, sempre sotto la supervisione di », precisando che «ad Pt_3
esempio, se doveva farmi pagare, la ricorrente chiedeva a quanto dovevo pagare, le Pt_3 Pt_3 indicava il dovuto e quindi lei procedeva all'incasso del pagamento» (v. verbale udienza del
10.7.2023).
5.2.3. Non vi è, quindi, dubbio che la ricorrente abbia svolto mansioni di impiegata amministrativa e di cassiera.
5.2.4. Sussiste, quindi, il diritto di parte ricorrente alle differenze retributive spettanti per lo svolgimento di mansioni superiori di secondo livello per il periodo dal 16.7.2019 al 4.12.2019.
5.3. Venendo ora all'esame della parte di domanda avente ad oggetto lo svolgimento di lavoro straordinario, osserva il Tribunale che trattasi di accertamento che deve essere compiuto secondo la regola di cui all'art. 2697 c.c. per cui spetta al lavoratore, che agisce in giudizio per chiedere l'accertamento di una modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato diversa da quella contrattualmente stabilita tra le parti, di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata. Grava invero in capo al lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare la prestazione di lavoro oltre il normale orario di lavoro dedotto in contratto e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass. n. 16150/2018; Cass.n. 12434 /2006,
Cass. n. 1389 /2003).
15 In tema di riparto dell'onere della prova della prestazione di lavoro straordinario, consolidato è il principio, a mente del quale «è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto, senza che eventuali ma non decisive ammissioni del datore di lavoro possano portare ad un'inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. 1° settembre 1995 n. 9231 e 21 gennaio
1993 n. 739)» (così Cass. n. 3714/2019).
5.3.1. Al fine di ritenere comprovato lo svolgimento di orario di lavoro straordinario, non sono sufficienti le dichiarazioni della teste che ha dichiarato che la ricorrente Testimone_1 lavorava «dal martedì al sabato, dalle 8.30 alle 18.30», in quanto la stessa teste all'inizio della deposizione aveva specificato di recarsi presso il salone del per fare «la piega ogni due o tre Pt_2
settimane» e per fare i «trattamenti più impegnativi ci andavo ogni quattro mesi o cinque mesi», con la conseguenza che appare chiaro che la teste non ha potuto avere conoscenza diretta dell'orario di lavoro osservato quotidianamente dalla ricorrente, stante la durata di permanenza presso il salone del pari al tempo di una piega, fatta ogni due o tre settimane, o al più del trattamento denominato Pt_2 cheratina della durata «all'incirca quattro o cinque ore», richiesto ogni quattro o cinque mesi (v. verbale del 19.6.2024).
5.3.2. Del pari la deposizione della zia della ricorrente, che ha dichiarato che la ricorrente osservava un orario di lavoro «dalle 8.30 alle 18.30», precisando di conoscere tale orario «perché mi davano
l'appuntamento alle 8.00 del mattino, ad ora di pranzo o quando c'era posto per farmi i capelli» (v. verbale udienza del 10.7.2023), non è idonea a comprovare l'effettiva quotidiana osservanza da parte della ricorrente dell'orario di lavoro indicato dalla teste, in quanto quest'ultima si tratteneva presso il salone di parrucchiere del il tempo necessario per il trattamento dei capelli di volta in volta Pt_2
effettuato, che secondo una massima di comune esperienza non risulta poter durare dieci ore.
5.3.3. Nulla hanno saputo riferire sull'orario di lavoro della ricorrente le testi Testimone_3
e (v. verbale udienza del 19.6.2023 e del 10.7.2023). Testimone_4
5.3.4. È quindi infondata la parte di domanda volta a conseguire le differenze retributive per lo svolgimento di lavoro straordinario.
5.4. Venendo ora all'esame della parte di domanda relativa al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 16.7.2019 al 4.12.2019 e avente ad oggetto la condanna della parte datoriale al pagamento dei ratei di tredicesima mensilità, del TFR, dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, va evidenziato che trattasi di accertamento che deve essere condotto sulla base della regola dell'onere della prova.
5.4.1. In conformità ai principi di cui agli artt. 2697 e 1218 c.c. – grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare il fatto costitutivo del diritto, rappresentato dall'esistenza del rapporto di lavoro
16 subordinato, e l'onere di allegare l'inadempimento del datore di lavoro, mentre sul datore di lavoro pesa l'onere di provare il fatto estintivo della pretesa del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, ossia l'avvenuto versamento delle rispettive somme.
Ciò anche con riferimento all'indennità sostitutiva del periodo di riposo annuale costituzionalmente garantito e goduto in ciascun anno dal ricorrente per la durata indicata in ricorso. Infatti, secondo i principi espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità in tema di indennità sostitutiva delle ferie non godute, le conseguenze sfavorevoli derivanti dal mancato raggiungimento della prova in ordine al godimento delle ferie gravano sul datore di lavoro (Cass. 25 luglio 2022, n. 23153).
5.4.2. Ciò posto sul piano generale, nel caso di specie, a fronte dell'allegazione attorea in ordine all'inadempimento datoriale e della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di dal 16.7.2019 al 4.12.2019 il resistente ha ammesso di non aver versato Parte_2 alla ricorrente la tredicesima mensilità e il TFR e non ha dimostrato di aver corrisposto l'indennità sostitutiva per ferie non godute.
5.4.3. L'assenza di prova di detto fatto estintivo e l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro per il periodo al quale si riferiscono le pretese creditorie azionate portano, quindi, a ritenere esistente il diritto di credito del lavoratore ai predetti emolumenti.
6. Per quanto poi concerne la domanda avente ad oggetto la nullità del contratto di apprendistato, osserva in punto di diritto il Tribunale che occorre nel caso di specie accertare se, in concreto e al di là di quanto formalmente convenuto tra le parti, sia stato predisposto il piano formativo individuale e, ove tale piano sia stato articolato, se l'istante abbia ricevuto nel corso del rapporto per cui è causa la formazione oggetto del contratto.
La ricorrente è stato infatti assunto il 5.12.2019 alle dipendenze di con contratto di Parte_2
apprendistato professionalizzante per il conseguimento delle mansioni di 2 livello del CCNL settore acconciatura ed estetica (v. doc. n. 1, fasc. ricorrente).
6.1. Viene, quindi, in rilievo la disciplina dettata dagli artt. 41 ss. d.lgs. n. 81/2015.
In particolare, l'art. 44 d.lgs. n. 81/2015, rubricato «apprendistato professionalizzante», stabilisce che
«Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di
17 inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento».
La norma rimette quindi alla contrattazione collettiva l'individuazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione necessaria all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche per il conseguimento delle quali il contratto è stipulato, di guisa che siano le parti sociali, più vicine a ciascuna realtà lavorativa di settore, a modulare la formazione da impartire in relazione a ciascuna qualifica professionale.
Nel caso a mano ed essendo il rapporto di lavoro dell'istante regolato dal CCNL commercio e terziario
(v. buste paga e certificato Unilav in atti) occorre fare riferimento al disposto dell'art. 25 del CCNL per i dipendenti delle imprese di acconciatura ed estetica.
L'art. 25 al punto n. 8, rubricato «Piano formativo individuale», stabilisce che « Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da raggiungere e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso.
Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor nell'ambito del contratto di apprendistato.
Il piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutor, ferma restando la durata di formazione formale pari a 120 ore annuali».
Il CCNL prescrive, per il conseguimento di quelle specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche funzionali all'inquadramento finale al 2˚ livello, destinato al ricorrente secondo le previsioni contrattuali, l'erogazione da parte del datore di lavoro di 120 ore di formazione.
6.2. Trattasi di obbligazione, quella formativa, che grava sul datore di lavoro e che tipizza la causa del contratto di apprendistato professionalizzante stipulato con il lavoratore.
6.3. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «Il contratto di apprendistato è costantemente definito dalla giurisprudenza (Cass.n. 14754/2014; Cass. n.
10075/2013) come un contratto a causa mista caratterizzato, oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un'effettiva formazione,
18 finalizzata al conseguimento da parte dell'apprendista di una qualificazione professionale.
Nell'ipotesi in cui, pertanto, manchi la formazione (e, in giudizio, la prova della stessa) il contratto di apprendistato è da ritenersi nullo per mancanza di causa ex 1418 comma 2, c.c.
Conseguentemente, l'omessa formazione professionale nel contratto di apprendistato determina la sussistenza di un ordinario contratto di lavoro subordinato ab origine» (v. Tribunale Roma sez. lav.,
n. 3156 del 10/06/2020; Cass. n. 16571/2018; Cass. n. 14754/2014).
6.4. Pertanto, ai fini del giudizio sulla genuinità e validità della causa del contratto di apprendistato, occorre verificare se nell'attuazione concreta del rapporto di apprendistato sia stata o meno alterata la funzione economico-individuale del medesimo e, in particolare, se sia stata frustrata la funzione di scambio fra lavoro retribuito e addestramento finalizzato alla acquisizione di una più definita professionalità.
Nella specie, occorre verificare a) se l'apprendista-lavoratore sia stato adibito allo svolgimento delle stesse mansioni di quelle descritte nel contratto e in virtù delle quali è stato predisposto il piano formativo, b) se lo stesso non era, al momento dell'assunzione, in possesso della professionalità che, secondo gli accordi intervenuti con il datore di lavoro, avrebbe dovuto essere conseguita attraverso il piano formativo, c) se sussisteva un progetto formativo individuale, preordinato a garantire il conseguimento delle competenze professionali del lavoratore e d) se sia stata effettivamente impartita al lavoratore la formazione prevista dal contratto individuale e collettivo di lavoro, non essendo sufficiente al fine dell'attuazione della funzione economico-individuale del contratto la mera predisposizione formale di un piano formativo individuale, che poi in concreto non venga attuato.
6.5. Trattasi come visto di obbligazione che grava sul datore di lavoro, sul quale pertanto grava - in ossequio alla regola di cui all'art. 2697 c.c. cristallizzante il principio di semplificazione della fattispecie – l'onere della prova del suo adempimento.
6.6. Ebbene, nel caso di specie, tale onere non è stato adempiuto dal datore di lavoro, il quale, nel costituirsi in giudizio, si è limitato ad allegare l'esistenza di un piano formativo individuale, senza tuttavia documentare l'esistenza di detto piano, che non risulta prodotto in atti, e senza comprovare l'effettiva erogazione della formazione in favore della ricorrente, nella misura delle previste 120 ore.
La società resistente, su cui come detto gravava l'onere di dimostrare di avere impartito la formazione al ricorrente, non ha sul punto articolato alcuna istanza di prova orale volta a corroborare non solo l'esistenza del piano individuale formativo, solo labialmente invocato, ma in concreto non prodotto,
e volta a corroborare l'erogazione completa della formazione.
Ed invero, i capitoli di prova orale formulati dalla resistente non avevano ad oggetto l'impartizione della formazione in favore della ricorrente e la documentazione in atti rivela la partecipazione dell'istante due corsi di formazione della durata di un giorno e di cinque giorni, seguiti peraltro prima
19 ed in vista dell'assunzione (v. doc. n. 4, fasc. resistente), comunque all'evidenza inidonei a raggiungere il monte orario di 120 ore indicato dal CCNL applicato al rapporto per cui è causa.
6.7. Il resistente, quindi, non ha dimostrato di aver predisposto un piano formativo individuale e di aver impartito la formazione alla ricorrente, concernendo la formazione profilo ben diverso da quello del tutoraggio eseguito sul luogo di lavoro, ed ha, invece, utilizzato la professionalità già posseduta dalla stessa come fosse un lavoratore operante in forza di un ordinario contratto di lavoro subordinato, impiegandola in attività in concreto non corrispondenti a quelle per le quali era stato concluso il contratto di apprendistato.
6.8. Ritiene pertanto il Tribunale che nel caso di specie la funzione economico-individuale del contratto di apprendistato sia stata alterata in ragione del fatto che al lavoratore non è stata impartita la formazione funzionale a conseguire il possesso di quelle specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche funzionali all'inquadramento finale al 2˚ livello in vista del quale era stato stipulato il contratto per cui è causa.
Di qui l'inevitabile nullità del contratto di apprendistato stipulato tra le parti.
7. Stante l'accertata nullità del contratto di apprendistato per cui è causa, risulta fondata l'ulteriore domanda formulata dal ricorrente e avente ad oggetto le differenze retributive maturate, considerato il diritto a vedersi riconoscere sin dall'assunzione il livello 2° del CCNL per i dipendenti da imprese di acconciature, ossia il livello di inquadramento in vista del conseguimento del quale era stato stipulato il contratto di apprendistato.
7.1. Sempre in tema di differenze retributive, deve poi aggiungersi che è documentalmente provata e non contestata tra le parti la durata del rapporto di lavoro che ci occupa in questo paragrafo, ossia quello di cui al contratto del 5.12.2019, cessato l'11.1.2022.
7.2. Risultano peraltro dalla documentazione in atti anche gli altri elementi del rapporto di lavoro
(orario di lavoro, ferie, permessi).
Sul punto, osserva il Tribunale che la tesi attorea in ordine ad una maggior durata oraria della prestazione lavorativa, rispetto all'orario part-time dedotto in contratto non ha trovato riscontro nelle risultanze dell'espletata istruttoria orale.
7.3. Trattasi – come già evidenziato - di accertamento che deve essere compiuto secondo la regola di cui all'art. 2697 c.c. per cui spetta al lavoratore, che agisce in giudizio per chiedere l'accertamento di una modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato diversa da quella contrattualmente stabilita tra le parti, di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata. Grava invero in capo al lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare la prestazione di lavoro oltre il normale orario di lavoro dedotto in contratto e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass. n. 16150/2018; Cass.n. 12434 /2006, Cass. n. 1389
20 /2003). In tema di riparto dell'onere della prova della prestazione di lavoro straordinario, consolidato
è il principio, applicabile – per identità di ratio – anche alla materia della distribuzione dell'onere della prova dello svolgimento di lavoro supplementare e, dunque, prestato oltre il normale orario di lavoro dedotto in contratto, a mente del quale «è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto, senza che eventuali ma non decisive ammissioni del datore di lavoro possano portare ad un'inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. 1° settembre 1995 n. 9231 e 21 gennaio
1993 n. 739)» (così Cass. n. 3714/2019).
7.4. Ora, le risultanze offerte dall'espletata prova testimoniale non hanno fornito elementi sufficienti per poter ritenere provata l'esistenza di un orario di lavoro diverso da quello stabilito in contratto.
Reputa sul punto il Tribunale di richiamare le dichiarazioni delle testimoni riportate al § 5.3. ss., cui si rinvia, tenuto conto che le testimoni escusse non hanno fatto distinzione tra il rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso tra le parti dal 16.7.2019 al 4.12.2019 e il successivo rapporto intercorso tra le parti (dal 5.12.2019 all'11.1.2022) ed in esame nel presente paragrafo.
7.5. Alla luce del suesposto labile quadro probatorio e considerato che il lavoratore che agisce per ottenere il compenso per il lavoro supplementare e straordinario «ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr. Cass.
n.3714 del 16 febbraio 2009)» non risulta assolto nel caso di specie dal ricorrente l'onere probatorio sullo stesso gravante.
7.6. Venendo, quindi, ora all'esame della parte di domanda relativa al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 5.12.2019 all'11.1.2022 avente ad oggetto la condanna della parte datoriale al pagamento dei ratei di tredicesima mensilità, del TFR, dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, va evidenziato che trattasi di accertamento che deve – anche questa volta – essere condotto sulla base della regola dell'onere della prova, sulla base dei principi già illustrati al § 5.4.1., cui si rinvia.
7.6.1. Ora, a fronte dell'allegazione attorea in ordine all'inadempimento datoriale e della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di dal 5.12.2019 Parte_2 all'11.1.2022, il resistente ha ammesso di non aver versato alla ricorrente la tredicesima mensilità e il TFR e non ha dimostrato di aver corrisposto l'indennità sostitutiva per ferie non godute.
7.6.2. L'assenza di prova di detti fatti estintivi e l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro per il periodo al quale si riferiscono le pretese creditorie azionate portano, quindi, a ritenere esistente il diritto di credito del lavoratore ai predetti emolumenti.
21 8. Al fine di procedere all'accertamento delle differenze retributive dovute alla ricorrente sia in relazione al rapporto di lavoro intercorso dal 16.7.2019 al 4.12.2019 sia in relazione al rapporto di lavoro intercorso dal 5.12.2019 all'11.1.2022 la causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per l'espletamento di consulenza tecnico contabile, in quanto i conteggi di parte ricorrente, sebbene non specificamente contestati da parte resistente, sono riferiti ad un diverso arco temporale e ad una diversa durata oraria della prestazione lavorativa della ricorrente, con la conseguenza che non possono essere posti a base della decisione in ordine alla quantificazione delle pretese creditorie.
9. Va infine riconosciuto il diritto della ricorrente alla regolarizzazione contributiva con versamento in favore dell' della contribuzione non versata e connessa con l'accertato diritto alle differenze CP_1
retributive (maturate in relazione al II livello) per il periodo dal 16.7.2019 al 4.12.2019 e per il periodo dal 5.12.2019 all'11.1.2022 (v. Cass. n. 701/2024), entro i limiti della eccepita prescrizione dei contributi maturati in data antecedente al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo all'Ente previdenziale.
10. Così accertata la fondatezza della domanda volta ad accertare la nullità del contratto di apprendistato e la parziale fondatezza delle domande volte ad ottenere le differenze retributive, occorre ora precedere al vaglio della domanda di impugnazione del licenziamento intimato alla ricorrente l'11.1.2022.
La ricorrente ha addotto che il datore di lavoro con messaggio WhatsApp dell'11.1.2022 le aveva comunicato che aveva deciso di « di separarci, perché vedo che non ci sono più le basi e l'interesse di entrambe le parti di andare avanti e per un discorso amministrativo non ho potuto aspettare che uscissi dalla quarantena, quando vuoi ne riparliamo, ma devo andare avanti con le pratiche».
La lavoratrice ha dedotto l'illegittimità del licenziamento per insussistenza della giusta causa, per irrilevanza disciplinare del fatto e per difetto di motivazione.
Al riguardo, parte resistente ha addotto che «Il Sig. ha legittimamente licenziato la Sig.ra Pt_2 Pt_1
per giustificato motivo oggettivo e per giusta causa» (pag. 21 memoria difensiva), tenuto conto delle difficoltà economico-finanziarie correlate all'emergenza epidemiologica e del comportamento della ricorrente, che si era più volte assentata dal lavoro e alla quale già era stato rivolto un richiamo il
1.12.2021 del seguente tenore « A me non sta bene per niente … da sabato hai un atteggiamento che non mi piace per niente ne con me con le ragazze e con le clienti … stai mantenendo un atteggiamento di arroganza che non mi piace soprattutto con noi ... » (v. pagina n. 22, memoria difensiva).
10.1. In disparte la violazione della procedura fissata dall'art. 7 l. n. 300/1970, tuttavia non dedotta da parte ricorrente, assume rilievo assorbente la totale carenza di prova del fatto posto a base del licenziamento e ciò tanto nel caso in cui si voglia far riferimento al messaggio WhatsApp dell'11.1.2022, quanto nel caso in cui si voglia far riferimento alla motivazione addotta in memoria
22 dal , in quanto la parte resistente, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha sul Pt_2
punto articolato alcun capitolato di prova orale.
10.2. Sulla scorta delle superiori considerazioni deve ritenersi illegittimo il licenziamento intimato in data 11.1.2022 a con conseguente applicazione del regime di tutele di cui agli artt. 3, Parte_1
comma 1, e 9 d.lgs. n. 23/2015, non raggiungendo l'impresa individuale del resistente i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, commi 8 e 9, l. n. 300/1970, sì come evincibile dal LUL prodotto in atti il 6.3.2023.
Il rinvio operato dall'art. 9 d.lgs., n. 23/2015 all'art. 3 d.lgs. n. 23/2015, come modificato dall'art. 3, comma 1, del d.l. 87/2018, convertito, con modificazioni, nella l. n. 96/18, impone pertanto di dichiarare estinto il rapporto di lavoro dedotto in giudizio con effetto dall'11.1.2022, data del licenziamento, e di condannare la società resistente a pagare in favore della ricorrente l'indennità risarcitoria ivi prevista.
10.3. A tal ultimo proposito, osserva il Tribunale che l'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 /2015 (sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, cit., applicabile ratione temporis alla fattispecie, trattandosi di licenziamento intimato l'11.1.2023, ossia dopo l'entrata in vigore della modifica legislativa), al quale fa rinvio l'art. 9 d.lgs. n. 23/2015 per la determinazione dell'ammontare dell'indennità, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio» (cfr. Corte cost. n. 194/2018).
Ai fini del computo dell'indennità occorre, quindi, fare riferimento anche alle motivazioni del Giudice delle leggi.
In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che «Nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio – criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n.23 del
2015 – nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)» (Corte cost. n. 194/2018).
L'art.3, comma 1, del d.lgs. n.23/2015, all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale avvenuta con sentenza n. 194/2018, consente, pertanto, al giudice di quantificare l'indennità nel rispetto del limite minimo e massimo stabilito dal legislatore, tenendo in considerazione non solo il criterio dell'anzianità di servizio, ma anche gli altri criteri desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti, individuati dal Giudice delle leggi nei
23 parametri già indicati dall'art. 8 della legge n. 604/1966, ossia il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell'attività economica, i comportamenti e le condizioni delle parti.
10.4. Ritiene, tuttavia, il Tribunale che «il parametro dell'anzianità di servizio del lavoratore conservi tuttora un rilievo prioritario, giusta quanto affermato dallo stesso Giudice delle leggi, e serva a determinare - entro il limite minimo ed il limite massimo fissati dalla legge, le cui previsioni non sono state incise dalla declaratoria di illegittimità costituzionale- la base di partenza della quantificazione dell'indennità in parola, che potrà essere elevata dal giudice nel caso concreto tenendo conto di tutti gli altri parametri desumibili dal sistema e considerati dalla Corte
Costituzionale. In tale senso depone anche il rilievo secondo cui, avendo la Corte Costituzionale dichiarato inammissibile la relativa questione di legittimità costituzionale (v. punto 5.2. dei
Considerato in diritto della sentenza n. 194/2018), rimane in vigore la previsione di cui all'art. 1, comma 7, lett. c), della legge delega n. 183 del 2014, che impone non solo al legislatore delegato ma anche all'interprete di determinare “un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio”. D'altro canto, la Corte Costituzionale, nel dichiarare la illegittimità del solo primo comma dell'art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015, non ha affatto censurato il rilievo prioritario dell'anzianità di servizio del lavoratore, che è parametro la cui rilevanza è desumibile dal sistema ( v. art. 8 legge n.
604 del 1966 e art. 18, comma 5, legge n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1 legge n. 92 del2012), ma ha inteso soltanto escludere che detto criterio possa essere l'unico rigido e non graduabile parametro di valutazione del giudice» (così Trib. Roma, nella sentenza pronunciata nel procedimento R.G. n. 44501/2019, est. dott. Giovanni Pascarella).
10.5. Alla luce di tale quadro normativo, delle dimensioni dell'attività economica, nonché del comportamento delle parti, ritiene il Tribunale che l'indennità risarcitoria, la quale in base al solo parametro dell'anzianità di servizio (2 anni e 1 mese) - che resta comunque quello prioritario - dovrebbe essere quantificata in due mensilità, possa essere ulteriormente aumentata di due mensilità, sì da dover essere quantificata in complessive quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
11. Le spese di lite verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
A. dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di impiegata inquadrata nel 2° livello CCNL per i dipendenti dalle imprese di Acconciatura, , non curativ e Pt_4 Parte_5 Parte_6
Centri Benessere dal 16.7.2019 al 4.12.2019, con orario di lavoro a tempo pieno, con godimento di soli 10 giorni di ferie retribuiti e, per l'effetto, dichiara il diritto di Pt_1
24 a percepire le relative differenze retributive maturate, comprensive di quelle Pt_1
spettanti per le mansioni superiori espletate, della tredicesima mensilità, del TFR e dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli emolumenti al saldo, il tutto detratto quanto già percepito da , nella misura indicata in ricorso;
Parte_1
B. dichiara la nullità del contratto di apprendistato stipulato tra le parti il 5.12.2019 e, per l'effetto, dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per lo svolgimento di mansioni di impiegata amministrativa inquadrata nel 2° livello
CCNL per i dipendenti dalle imprese Parte_7
sin dal 5.12.2019, con l'osservanza di un orario
[...]
di lavoro di 30 ore settimanali e con godimento di soli 10 giorni di ferie retribuiti e, per l'effetto, dichiara il diritto di di percepire le relative differenze retributive Parte_1
maturate in conseguenza di detta nullità, comprensive di tredicesima mensilità, TFR e indennità sostitutiva delle ferie non godute, calcolate sulla base dell'osservanza di un orario di lavoro di 30 ore settimanali, dal martedì al sabato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli emolumenti al saldo, il tutto detratto quanto già percepito da nella misura indicata in ricorso;
Parte_1
C. ordina a , per il periodo dal 16.7.2019 al 4.12.2019 e per il periodo dal Parte_2
5.12.2019 all'11.1.2022, di versare i contributi previdenziali e assistenziali dovuti in conseguenza del superiore accertamento di cui ai punti A e B;
D. dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da a Parte_2 Parte_1
l'11.1.2022;
E. dichiara estinto il rapporto di lavoro dall'11.1.2022;
F. condanna al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione Parte_2 previdenziale pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione dall'11.1.2022 al saldo;
G. rigetta per il resto il ricorso;
H. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la quantificazione delle differenze retributive di cui ai punti A e B;
I. dispone che le spese di lite siano liquidate con la sentenza definitiva.
Così deciso in Catania, il 12 febbraio 2025
La giudice
Federica Porcelli
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