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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/02/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4039/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08.04.2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 7 novembre 1970
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 10 aprile 1969
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
entrambi con l'Avv. Amal Abu Awwad (C.F. ; PEC: C.F._3
presso il quale hanno eletto domicilio telematico Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 16 dicembre 2000
(anno 2001 atto n. 284 reg. R01 parte 2 serie A)
In regime di separazione dei beni.
separati con sentenza n. 681/2024 pubblicata il 20 giugno 2024 del Tribunale di Milano
(passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli: (C.F: , nata a [...], il 13 ottobre Parte_3 C.F._4
2003 e ivi residente in [...], e (C.F.: Parte_4
), nata a [...], il [...] e ivi residente in [...] C.F._5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 aprile 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“a) il mantenimento ordinario diretto da parte dei ricorrenti della figlia minore e della Pt_4 figlia maggiore economicamente non autosufficiente , fintanto che non raggiungeranno Pt_3
l'autosufficienza economica;
b) l'anticipazione da parte della sig.ra delle spese necessarie al mantenimento straordinario Pt_5 della figlia minore e della figlia maggiore economicamente non autosufficiente , Pt_4 Pt_3 con rimborso da parte del sig. nella misura del 50%, fintanto che le figlie non Parte_2 raggiungeranno entrambe l'autosufficienza economica;
c) la presa in carico, da parte del sig. , di ogni spesa relativa al rapporto di lavoro con la Parte_2 collaboratrice domestica sig.ra , ivi compresa la corresponsione del Controparte_1 trattamento di fine rapporto ed eventuali pregresse retribuzioni non pagate fino alla data della sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 19.06.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 16 dicembre 2000 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 15.01.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08.04.2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 7 novembre 1970
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 10 aprile 1969
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
entrambi con l'Avv. Amal Abu Awwad (C.F. ; PEC: C.F._3
presso il quale hanno eletto domicilio telematico Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 16 dicembre 2000
(anno 2001 atto n. 284 reg. R01 parte 2 serie A)
In regime di separazione dei beni.
separati con sentenza n. 681/2024 pubblicata il 20 giugno 2024 del Tribunale di Milano
(passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli: (C.F: , nata a [...], il 13 ottobre Parte_3 C.F._4
2003 e ivi residente in [...], e (C.F.: Parte_4
), nata a [...], il [...] e ivi residente in [...] C.F._5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 aprile 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“a) il mantenimento ordinario diretto da parte dei ricorrenti della figlia minore e della Pt_4 figlia maggiore economicamente non autosufficiente , fintanto che non raggiungeranno Pt_3
l'autosufficienza economica;
b) l'anticipazione da parte della sig.ra delle spese necessarie al mantenimento straordinario Pt_5 della figlia minore e della figlia maggiore economicamente non autosufficiente , Pt_4 Pt_3 con rimborso da parte del sig. nella misura del 50%, fintanto che le figlie non Parte_2 raggiungeranno entrambe l'autosufficienza economica;
c) la presa in carico, da parte del sig. , di ogni spesa relativa al rapporto di lavoro con la Parte_2 collaboratrice domestica sig.ra , ivi compresa la corresponsione del Controparte_1 trattamento di fine rapporto ed eventuali pregresse retribuzioni non pagate fino alla data della sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 19.06.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 16 dicembre 2000 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 15.01.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG