TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 9433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9433 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
CO AR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19245/2024 R.G., vertente
TRA
, c.f. , in qualità di procuratore e difensore di sé stesso, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso G. Garibaldi n.156, presso il proprio studio;
Attore
E
, c.f. elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide CP_1 C.F._2
De Gasperi n. 45 presso lo studio dell'avvocato Antonio Palumbo, c.f. che C.F._3
lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Convenuto
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato via pec in data 24/7/2024, , quale proprietario Parte_1 dell'immobile sito in Napoli al quarto piano del condominio di Corso G. Garibaldi n. 156, ha convenuto in giudizio , proprietario dell'immobile posto al piano superiore e del CP_1
lastrico solare, al fine di vedere accertata e dichiarata la responsabilità dello stesso, ex artt. 2043 c.c.
e 2051 c.c., nella generazione delle infiltrazioni che hanno portato al crollo del soffitto dell'immobile dell'attore, avvenuto in data 20.10.2023, e, di conseguenza, ottenere la condanna dell' al risarcimento dei danni, quantificati in base alla perizia di parte nella somma di euro CP_1
14.102,47 oltre IVA.
Si è costituito al solo fine di evidenziare la tardiva costituzione in giudizio dell'attore CP_1
e chiedere la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio. Ha chiesto, inoltre, di rigettare l'altrui domanda di rimessione in termini. La causa, sulla eccezione preliminare, in ragione della mancata adesione dell'attore alla stessa, è stata rinviata per la decisione relativa alla istanza di rimessione in termini al 13/10/2025, all'esito della quale è stata assunta in decisione.
È pacifico che la notifica dell'atto introduttivo è avvenuta il 24/7/2025 e che il termine ultimo per la tempestiva costituzione dell'attore, ex art. 165 c.p.c., era il 3 settembre 2025. L'attore ha iscritto la causa a ruolo solo il giorno 13/9/2024 e ha depositato, come allegato all'atto di citazione, un'istanza con la quale ha genericamente chiesto di essere rimesso in termini per l'iscrizione al ruolo della causa. Il convenuto ha evidenziato, nel costituirsi in giudizio, che l'attore non ha depositato in atti una rituale e valida istanza di rimessione in termini, bensì un mero allegato non firmato digitalmente intestato “istanza di rimessione in termini”.
Tanto chiarito, l'istanza di rimessione in termini così formulata dall'attore si è, comunque, rivelata infondata, in quanto la comunicazione ricevuta dalla cancelleria del tribunale il 4/9/2024 non è di per sé sicuramente riferibile alla mancata iscrizione a ruolo, mentre quella successiva del 9/9/2024 riporta un “errore inatteso” che, in mancanza di altri elementi, è anch'essa inidonea alla prova della correttezza e tempestività dell'operato dell'attore. Come evidenziato dal convenuto, l'attore ha allegato delle schermate attestanti le risposte ricevute il 4 e il 9/9/2024, ma non ha prodotto il file
“.eml” del messaggio p.e.c. di accettazione e del messaggio p.e.c. di avvenuta consegna del deposito dal contenuto ignoto, recante “IDBUSTA: 215099742”, unici documenti idonei a dimostrare il tentativo di deposito nel rispetto del termine di cui all'art. 165 c.p.c.. Resta, infatti, onere del depositante provare, ai fini della rimessione in termini, che il ritardo non è da ascriversi ad una sua condotta colposa, ma ad una problematica esterna, allo stesso non addebitabile. Nella vicenda in esame, poi, in presenza di un primo messaggio di risposta delle ore 16:27 del 4 settembre
2024, cioè del giorno dopo la scadenza del termine dei 10 giorni per la costituzione, non ricorre affatto la prova della spedizione della richiesta di iscrizione quantomeno alla data del 2/9/2024.
L'istanza di rimessione in termini è quindi infondata e, con separata ordinanza, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo.
Nulla per le spese, trattandosi di sentenza non definitiva resasi necessaria solo per decidere sulla contestazione dell'attore relativa alla mancata rimessione in termini.
P.Q.M.
Il tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta l'istanza di rimessione in termini, dichiarando tardiva la costituzione dell'attore in giudizio;
b) provvede con allegata ordinanza alla cancellazione della causa dal ruolo;
c) nulla per le spese. Così deciso in Napoli il 20/10/2025.
Il giudice
dott. CO AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
CO AR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19245/2024 R.G., vertente
TRA
, c.f. , in qualità di procuratore e difensore di sé stesso, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso G. Garibaldi n.156, presso il proprio studio;
Attore
E
, c.f. elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide CP_1 C.F._2
De Gasperi n. 45 presso lo studio dell'avvocato Antonio Palumbo, c.f. che C.F._3
lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Convenuto
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato via pec in data 24/7/2024, , quale proprietario Parte_1 dell'immobile sito in Napoli al quarto piano del condominio di Corso G. Garibaldi n. 156, ha convenuto in giudizio , proprietario dell'immobile posto al piano superiore e del CP_1
lastrico solare, al fine di vedere accertata e dichiarata la responsabilità dello stesso, ex artt. 2043 c.c.
e 2051 c.c., nella generazione delle infiltrazioni che hanno portato al crollo del soffitto dell'immobile dell'attore, avvenuto in data 20.10.2023, e, di conseguenza, ottenere la condanna dell' al risarcimento dei danni, quantificati in base alla perizia di parte nella somma di euro CP_1
14.102,47 oltre IVA.
Si è costituito al solo fine di evidenziare la tardiva costituzione in giudizio dell'attore CP_1
e chiedere la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio. Ha chiesto, inoltre, di rigettare l'altrui domanda di rimessione in termini. La causa, sulla eccezione preliminare, in ragione della mancata adesione dell'attore alla stessa, è stata rinviata per la decisione relativa alla istanza di rimessione in termini al 13/10/2025, all'esito della quale è stata assunta in decisione.
È pacifico che la notifica dell'atto introduttivo è avvenuta il 24/7/2025 e che il termine ultimo per la tempestiva costituzione dell'attore, ex art. 165 c.p.c., era il 3 settembre 2025. L'attore ha iscritto la causa a ruolo solo il giorno 13/9/2024 e ha depositato, come allegato all'atto di citazione, un'istanza con la quale ha genericamente chiesto di essere rimesso in termini per l'iscrizione al ruolo della causa. Il convenuto ha evidenziato, nel costituirsi in giudizio, che l'attore non ha depositato in atti una rituale e valida istanza di rimessione in termini, bensì un mero allegato non firmato digitalmente intestato “istanza di rimessione in termini”.
Tanto chiarito, l'istanza di rimessione in termini così formulata dall'attore si è, comunque, rivelata infondata, in quanto la comunicazione ricevuta dalla cancelleria del tribunale il 4/9/2024 non è di per sé sicuramente riferibile alla mancata iscrizione a ruolo, mentre quella successiva del 9/9/2024 riporta un “errore inatteso” che, in mancanza di altri elementi, è anch'essa inidonea alla prova della correttezza e tempestività dell'operato dell'attore. Come evidenziato dal convenuto, l'attore ha allegato delle schermate attestanti le risposte ricevute il 4 e il 9/9/2024, ma non ha prodotto il file
“.eml” del messaggio p.e.c. di accettazione e del messaggio p.e.c. di avvenuta consegna del deposito dal contenuto ignoto, recante “IDBUSTA: 215099742”, unici documenti idonei a dimostrare il tentativo di deposito nel rispetto del termine di cui all'art. 165 c.p.c.. Resta, infatti, onere del depositante provare, ai fini della rimessione in termini, che il ritardo non è da ascriversi ad una sua condotta colposa, ma ad una problematica esterna, allo stesso non addebitabile. Nella vicenda in esame, poi, in presenza di un primo messaggio di risposta delle ore 16:27 del 4 settembre
2024, cioè del giorno dopo la scadenza del termine dei 10 giorni per la costituzione, non ricorre affatto la prova della spedizione della richiesta di iscrizione quantomeno alla data del 2/9/2024.
L'istanza di rimessione in termini è quindi infondata e, con separata ordinanza, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo.
Nulla per le spese, trattandosi di sentenza non definitiva resasi necessaria solo per decidere sulla contestazione dell'attore relativa alla mancata rimessione in termini.
P.Q.M.
Il tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta l'istanza di rimessione in termini, dichiarando tardiva la costituzione dell'attore in giudizio;
b) provvede con allegata ordinanza alla cancellazione della causa dal ruolo;
c) nulla per le spese. Così deciso in Napoli il 20/10/2025.
Il giudice
dott. CO AR