Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00717/2026REG.PROV.COLL.
N. 00131/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 131 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco Ceoletta, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Grazioli, n. 5;
contro
Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Trentino - Alto Adige, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - Sezione autonoma della provincia di Bolzano - n.123/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. DA MB e dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - L’appellante, maresciallo dei Carabinieri in f.v. quadriennale, ha impugnato avanti il TRGA per la Provincia autonoma di Bolzano il rapporto informativo n. 12, concernente il periodo di servizio intercorrente tra l’11 marzo 2023 e il 18 giugno dello stesso anno, nonché la successiva lettera di ammonizione del 14 ottobre 2023.
2 - La stessa riferisce che il Comandante della Stazione, quale compilatore del documento, le aveva attribuito alle qualità e al rendimento aggettivazioni che si possono riconoscere “nella media”. Il Comandante della Compagnia, in qualità di I ° e unico revisore ha, invece, espresso non concordanza sulle seguenti voci: n. 13 - PREPARAZIONE PROFESSIONALE, n. 16 - CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO, n. 18 - MOTIVAZIONE AL LAVORO E DEDIZIONE, AFFIDABILITÀ, n. 20 - INIZIATIVA, n. 22 - PREDISPOSIZIONE AL COMANDO E RENDIMENTO, valutandole con una aggettivazione immediatamente inferiore a quella del compilatore, mentre per la voce n. 24 - SENSO DELLA DISCIPLINA la valutazione del revisore è inferiore di due aggettivazioni rispetto a quella del compilatore.
Con tale giudizio il I° revisore, non concordando con alcune aggettivazioni espresse dal compilatore sulle qualità e sul rendimento della valutanda, dequalificava la valutazione da “nella media” a “inferiore alla media”.
2.1 - La ricorrente fonda l’interesse al ricorso su eventuali ripercussioni negative per la propria carriera, che una valutazione poco lusinghiera le potrebbe riservare e ritenendola, nel contempo, viziata per eccesso di potere sotto plurimi profili, ne ha chiesto l’annullamento unitamente alla correlata lettera di ammonizione del 14 ottobre 2023.
3 - Il TRGA adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.
4 - L’originaria ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
4.1 - Con il primo motivo, l’appellante lamenta l’incoerenza tra i giudizi interni espressi nelle parti I, II e III e la valutazione complessiva espressa nella parte IV; nonché tra il giudizio del compilatore e quello del revisore.
4.2 - Con il secondo motivo, l’appellante lamenta il contrasto tra le valutazioni del Rapporto informativo n. 12 e le precedenti (nello specifico, le valutazioni del Rapporto informativo n. 11), in assenza di una valida giustificazione per l’abbassamento delle singole voci e del giudizio complessivo.
4.3 - Con il terzo motivo, l’appellante eccepisce la carenza di istruttoria e il travisamento dei fatti e presupposti posti alla base della valutazione, posto che - contrariamente a quanto sostenuto dal Revisore e avallato in sentenza - non vi sarebbero stati “più comportamenti disdicevoli”. L’appellante lamenta di aver dimostrato, anche nel corso del giudizio, le proprie capacità professionali e personali.
4.4 - Con il quarto e ultimo motivo, l’appellante eccepisce il difetto di motivazione per aver il revisore dato una valutazione deteriore senza tener conto delle valutazioni del compilatore e/o, in ogni caso, senza motivare sulle ragioni per cui si è discostato da tali valutazioni.
5 - L’appello è inammissibile e/o infondato.
Ai sensi dell’art. 1025 del d.lgs. n. 66/2010, gli ufficiali, i sottoufficiali, i graduati e i militari di truppa delle Forze Armate sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici, che consistono nella scheda valutativa, nel rapporto informativo e nel foglio di comunicazione. Secondo l’indirizzo costante della giurisprudenza, i giudizi formulati nei documenti caratteristici sono ampiamente discrezionali e come tali sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo in caso di manifesti vizi logici, o nel ricorrere di altre palesi figure dell’eccesso di potere (cfr. Cons. Stato, sez. II, 19 aprile 2019, n. 2559).
Ciò precisato, va sin da subito evidenziato come l’appello tenti, inammissibilmente, di proporre una diversa prospettazione soggettiva degli aspetti oggetto di valutazione, sconfinando nel merito del giudizio che si sottrae al sindacato di questo Giudice.
5.1 - Quanto alla discordanza tra le opinioni espresse dal diretto superiore rispetto al revisore, correttamente il Tar ha posto in luce come ciò appartenga alla fisiologia del processo valutativo e non ne riflette necessariamente una patologia.
Nel caso in esame, la discrasia non risulta idonea a sfociare in vizio di legittimità del provvedimento, tenuto conto che la valutazione deteriore del revisore, seppure opinabile come qualunque genere di valutazione, appare comunque giustificata da precisi e circostanziati accadimenti come di seguito meglio spiegato.
Sotto il profilo prettamente giuridico, la giurisprudenza ha inoltre affermato che la contraddittorietà dei due (o tre) giudizi – che restano autonomi e non si fondono – è “risolta” dalla normativa in materia sul piano organizzativo, attribuendo prevalenza al giudizio del revisore, chiamato ad esprimere il giudizio finale (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere n. 1495/2022).
5.2 - Contrariamente alla prospettazione di parte appellante, non manca il requisito dell’armonia e della consequenzialità, che potrebbe configurare profili di illegittimità che determinano l’annullamento dell’atto.
Invero, i giudizi espressi dal compilatore nelle parti I, II e III del rapporto informativo n. 12 sono comunque coerenti con il giudizio discorsivo dallo stesso espresso nella parte IV del medesimo rapporto, nonché con il giudizio complessivo finale.
Richiamando le considerazioni già svolte, va inoltre evidenziato che il parere di non concordanza espresso dal revisore non è espressione di contraddittorietà, posto che la normativa di settore (I.D.C. ed. 2008, cap. III, par. 3, lett. c, n. 2 – cfr. doc. 10) dispone che il revisore, nel proprio giudizio complessivo finale, esprima concordanza con il giudizio del compilatore e, al contempo, motivi l’eventuale discordanza, sia in termini negativi sia in termini positivi.
5.3 - Non può rilevare nel senso voluto dall’appellante l’esperienza positiva nel periodo precedente a quello di valutazione, tenuto conto che i criteri per la redazione delle valutazioni previste nella premessa alle Istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle Forze armate (I.D.C.), stabiliscono che: “I giudizi espressi in ciascun documento caratteristico sono riferiti esclusivamente all’arco temporale contemplato dal documento. Le valutazioni sono autonome ed indipendenti l’una dall’altra, sia relativamente al tempo sia relativamente alle autorità che intervengono nella formazione di uno stesso documento caratteristico. Altre valutazioni non possono vincolare né la coscienza né la facoltà di giudizio del superiore”.
La giurisprudenza (Cons. St.,31 gennaio 2022, n. 664) ha precisato che l’attribuzione di determinati giudizi non fa sorgere in capo al valutando alcun diritto a mantenere gli stessi giudizi in corso di carriera, posto che, in caso contrario, verrebbe vanificata e snaturata la ratio della periodicità della valutazione medesima, nonché l’autonomia di giudizio dei valutatori.
Per altro, si osserva che non vi è stato alcun repentino abbassamento della valutazione rispetto ai documenti valutativi dei periodi immediatamente antecedenti (rispettivamente rapporti informativi nn. 11 e 10), nei quali l’appellante, benché valutata da altri soggetti e in altro contesto lavorativo (Stazione C.C. di Ortisei), ha riportato comunque dei giudizi superiori di un solo livello rispetto al rapporto informativo oggetto di contestazione.
5.4 - Quanto all’episodio sul quale si concentra il terzo motivo di appello – (l’appellante, fuori servizio, si sarebbe recata in compagnia di altre persone in una discoteca, non distante dal Comando della Stazione dei Carabinieri di Bolzano. Nel locale la sua appartenenza all’Arma era conosciuta. Nel corso della notte, soggetti della compagnia avrebbero sottratto sei bottiglie di alcolici dal bancone del locale, che non era accessibile al pubblico. L’appellante non solo non sarebbe intervenuta per bloccare quanto stava accadendo, ma avrebbe anche accettato di consumare le bevute cedutele. In seguito alla denuncia dell’accaduto, sporta dal gestore del locale ai superiori della ricorrente e dopo una interlocuzione con il Comandante del NORM, l’appellante si sarebbe recata, insieme ad una ragazza, che era anche presente quella sera, nel locale per risarcire il danno con il pagamento di € 300) - ed anche a prescindere dal fatto che l’appellante non avrebbe risarcito immediatamente e di sua sponte il titolare della discoteca in cui si è verificato l’evento oggetto del provvedimento disciplinare, bensì avrebbe agito a distanza di più di 15 giorni su “consiglio” del Comandante in carica, al quale il proprietario del locale si rivolse subito dopo i fatti - non appare condivisibile il tentativo dell’appellante di sminuirne la gravità, tenuto conto che per lo stesso fatto l’appellante è stata oggetto di sanzione disciplinare pari a 7 giorni di consegna.
Non solo, va inoltre dato atto che l’appellante era già stata sanzionata disciplinarmente con la medesima misura punitiva (7 giorni di consegna) comminata in data 9 giugno 2023 per altri episodi, avvenuti in un periodo antecedente a quello pertinente il documento impugnato, che hanno condotto alla richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano del 15 giugno 2023, successivamente accolta dal G.U.P. del Tribunale di Bolzano il 6 dicembre 2023.
In relazione a detti episodi, tenuto conto dell’oggetto del presente giudizio, va ricordato che nella documentazione caratteristica non è possibile fare alcun riferimento a procedimenti penali o disciplinari (art. 694 del t.u.o.m.); tuttavia, la circolare applicativa delle I.D.C. ed. 2008 n. M_D GMIL V SS 0610740 del 23 dicembre 2008 paragrafo n. 12 – lett. g, n. 2, stabilisce che in caso di procedimenti pendenti (disciplinari o penali) si possano estrapolare dai fatti contestati aspetti comportamentali di autonoma rilevanza che le autorità ritengano opportuno considerare in sede di valutazione.
Alla luce della precisazione che precede appaiono del tutto appropriate le considerazioni esposte dal revisore per cui l’appellante “[…] si ritiene abbia denotato minore maturità e capacità di discernimento e comprensione del disvalore delle proprie condotte, avendo posto in essere, libera dal servizio, comportamenti disdicevoli per un appartenente dell’Arma dei Carabinieri, verosimilmente influenzata da pregresse controindicate frequentazioni intrecciate sul territorio”.
5.6 - La mancata valutazione dei riconoscimenti positivi richiamati da parte appellante non appare invece idonea ad inficiare tale giudizio, a fronte del grave disvalore delle condotte comunque pacificamente poste in essere dall’appellante.
6 - Per le ragioni esposte l’appello deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata, che si liquidano in €1.500, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone citate in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO De IC, Presidente
DA MB, Consigliere, Estensore
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA MB | IO De IC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.