Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/02/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite nn. 5199/2021 e 5219/2021 RR.GG. promosse da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Barison Emanuela A. e Caporale Manuela;
- ATTRICE OPPONENTE -
e da
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1
Albertini Mauro;
- ATTORE OPPONENTE - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_2
dall'avv.to Mornico Klaus;
- CONVENUTA OPPOSTA -
e nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv.to Guidoni Maurizio;
- TERZA CHIAMATA -
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1086/2021 di questo Tribunale.
I procuratori di parte attrice opponente nelle cause riunite hanno Parte_1
concluso come da proprio foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 9.7.2024:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, rejectis adversis:
- in via preliminare e pregiudiziale:
a) revocare, annullare, dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alle memorie ex art.
1
Parte_1 CP_2
- nel merito: accertare e dichiarare che la pretesa creditoria formulata dalla è CP_2
destituita di fondamento in ragione dei vizi, difetti e danni nelle lavorazioni eseguite dalla subappaltatrice e, per l'effetto, respingere le domande ex adverso proposte siccome infondate in fatto ed in diritto, oltre che del tutto sfornite di prova mandando assolta Parte_1
[...]
- nel merito, in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità di per i CP_2
vizi e le difformità contestate nonché nella causazione dei danni lamentati da Parte_1
e, per l'effetto, condannarla al rimborso dei costi tutti sostenuti e da sostenere per
[...]
l'esecuzione dei ripristini ed al risarcimento degli ulteriori danni tutti patiti.
- in via subordinata: previa quantificazione dei danni patiti da per fatto e Parte_1
colpa di , rideterminare l'importo eventualmente dovuto alla ponendo le rispettive CP_2 CP_2
poste di debito/credito in compensazione.
- accertare il diritto di a ripetere le somme percepite da e, Parte_1 CP_2
per l'effetto, condannare la medesima alla restituzione del superiore importo incassato in esecuzione dell'ordinanza in data 4.4.2022 nella misura che verrà determinata in corso di causa.
Con vittoria di spese legali e tecniche.
Salvis juribus.”.
Il procuratore di parte attrice opponente nelle cause riunite ha concluso come Controparte_1
da come da proprio foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 10.7.2024:
“Voglia il Tribunale adito, previa ogni declaratoria occorrenda e contrariis rejectis, in via preliminare :
- Accertare e dichiarare la inammissibilità del procedimento monitorio nei confronti del
per i motivi già dedotti ed in particolare non sussistendo alcuna Controparte_1
posizione di credito liquido ed esigibile a favore della ricorrente ed a carico CP_2
del , con conseguente nullità del decreto opposto;
Controparte_1
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del , non parte Controparte_1
del rapporto contrattuale azionato da essendo unica legittimata la CP_2 [...]
Parte_2
nel merito :
- revocare, annullare, dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto, in ogni caso dichiarando che nulla deve il a per i titoli Controparte_1 CP_2
dedotti in giudizio;
2 in via subordinata:
- rideterminare l'importo effettivamente dovuto a nella misura che sarà ritenuta CP_2
di giustizia;
in via riconvenzionale :
- condannarsi la a tenere il manlevato e Parte_2 Controparte_1
indenne da ogni somma che fosse chiamato a corrispondere ad in esito al CP_2
presente giudizio, con condanna di a pagare al Parte_1 CP_1
tutto quanto versato a titolo di capitale, interessi e spese del giudizio, oltre ad
[...]
eventuali spese di qualunque natura dipendenti dalla partecipazione al presente giudizio;
In ogni caso :
Con vittoria di competenze e spese del giudizio”.
Il procuratore di parte convenuta opposta nelle cause riunite ha concluso come da come da proprio foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 10.7.2024, premettendo di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte:
“ogni avversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, nel merito, in via principale:
- respingere le opposizioni e le domande formulate da e dal Parte_1 CP_1
in quanto infondate in fatto e in diritto, confermandosi il decreto ingiuntivo opposto;
[...]
- accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, che Parte_1
(C.F. ) con sede in 10022 Carmagnola (TO), Via Salsasio n. 9, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e il (C.F. ) con sede in Piazza Controparte_1 P.IVA_2
XIII Martiri n. 1 - 30022 CEGGIA (VE), in persona del Sindaco pro tempore, sono debitrici, in solido tra loro, nei confronti di della somma di € 109.000,00 e, per l'effetto, CP_2
condannarli, in solido tra loro, al pagamento di detto importo maggiorato di interessi di mora ex
D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza indicata nella fattura azionata sino al saldo effettivo;
- per le ragioni indicate in narrativa, accertare e dichiarare l'insussistenza dei vizi e difformità lamentati da parte attrice-opponente e dei relativi danni asseritamente Parte_1
cagionati da o comunque accertare che eventuali vizi/difformità e danni, laddove CP_2
effettivamente dimostrati, non sono imputabili a fatto e colpa della convenuta-opposta, respingendosi ogni conseguente domanda di anche ex art. 1227, comma Parte_1
2, c.c.; nel merito, in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di una qualche responsabilità in capo a nella causazione dei vizi/difformità lamentati da e dei CP_2 Parte_1
3 relativi danni, accertare e dichiarare la corresponsabilità dell'appaltatrice nella causazione dei suddetti vizi e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c., ridurre in maniera proporzionale
a tale corresponsabilità il quantum della domanda risarcitoria formulata dall'attrice nei confronti della convenuta;
- nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di una qualche responsabilità in capo a nella causazione dei vizi/difformità lamentati e dei relativi danni, condannare CP_2
con sede in Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna (CF – PI Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne P.IVA_3
di quanto questa fosse costretta a pagare, anche tramite compensazione, a CP_2 [...]
a titolo di risarcimento dei danni asseritamente causati in relazione ai lavori di Parte_1
adeguamento antisismico della scuola media Istituto Comprensivo G. Marconi di;
CP_1
in ogni caso: con condanna di parte opponente alla rifusione integrale di spese e compensi di lite (oltre spese generali ed accessori); in via istruttoria: nella sola ipotesi in cui il Tribunale dovesse ammettere le istanze istruttorie richieste da ammettersi le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 sesto Parte_1
comma n. 2 di del 2 marzo 2023 e alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 3 di CP_2 CP_2 del 22 marzo 2023.”.
[...]
Il procuratore della terza chiamata nelle cause riunite ha concluso come da comparsa di risposta:
“- Nel merito, in via principale: respingersi ogni domanda, diretta o di manleva, siccome svolta nei confronti della Compagnia in quanto infondata in fatto ed in diritto;
CP_3
- Nel merito, in via subordinata: limitarsi la domanda di manleva rivolta alla Compagnia dalla convenuta chiamante alle sole previsioni di polizza;
CP_2
- In ogni caso: vittoria di spese e competenze di lite;
- In via istruttoria: riservate le richieste istruttorie alla lettura di quelle delle varie parti in causa.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parti attrici opponenti sono e il Parte_1 Controparte_1
Trattasi di soggetti nei confronti dei quali parte convenuta opposta ha conseguito da questo
Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1086/2021, avente ad oggetto l'importo, in sorte capitale, di € 109.000,00, oltre accessori e spese del procedimento.
Come emerge dall'intestazione della sentenza, il decreto ingiuntivo è stato opposto, originariamente, in separati processi, dalla società opponente nel processo R.G. n. 5199/2021 e dal opponente nel processo R.G. n. 5219/2021. CP_1
4 Nel procedimento R.G. n. 5219/2021 si costituivano le parti attrice opponente, e Controparte_1
i convenuti e CP_2 Parte_1
A seguito di discussione in sede di prima udienza, il procedimento veniva rimesso al Presidente di
Sezione per ogni opportuno provvedimento, ravvisandovi ragioni di connessione oggettiva e soggettiva con il procedimento R.G. n. 5199/2021, visto l'art. 274 c.p.c..
Ciò con sospensione, su congiunta richiesta delle parti, di tutte le questioni preliminari da svolgersi in prima udienza in ordine all'istanza ex art. 648 c.p.c. e alla richiesta autorizzazione alla chiamata in causa.
Intervenuta la riassegnazione del predetto procedimento allo scrivente Giudice, all'udienza del
14.12.2021 l'avvocato del chiedeva la riunione della causa a quella di cui al Controparte_1
R.G. n. 5199/2021, si opponeva alla richiesta di provvisoria esecuzione e chiedeva i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c..
L'avvocato di insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto CP_2
ingiuntivo opposto ed in subordine chiedeva i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.. Si associava poi alla richiesta di riunione dei fascicoli.
L'avvocato di si associava alla richiesta di riunione del procedimento, si Parte_1
opponeva alla richiesta della provvisoria esecuzione richiamando il contenuto della comparsa di costituzione e risposta e chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c..
Il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 4.4.2022, nel procedimento R.G. n. 5219/2021, a scioglimento della riserva che precede, lo scrivente Giudice considerava che l'art. 105 comma 13 d.lgs. n. 50/2016, l'art. 4 dell'autorizzazione al subappalto e l'art. 13 del contratto di subappalto non lascerebbero molti dubbi sulla legittimazione passiva del (richiamando altresì la delibera dell'ANAC di Controparte_1
novembre 2020 citata in atti dalle parti) e sulla debenza della somma pretesa dall'opposta.
Sebbene tra le parti non sarebbe stata controversa la modalità di instaurazione del contraddittorio, considerava essere pacifico o comunque orientamento assolutamente maggioritario quello per il quale legittimato all'opposizione all'ingiunzione è soltanto il soggetto contro il quale è stato chiesto ed è stato emesso il decreto ingiuntivo e legittimato passivo soltanto chi ha promosso la c.d. domanda ingiuntiva.
Osservava mancare, agli atti, la richiesta di autorizzazione a chiamare in causa l'altro ingiunto e rilevava che il principio sarebbe di ordine pubblico processuale, laddove venisse eccepito che avrebbe in qualche modo accettato il contraddittorio. Parte_1
Atteso che le parti chiedevano o non si opponevano alla riunione dei processi n. 5219/2021 e
5199/2021 R.G. ma in tal secondo processo veniva chiesta la chiamata in causa dell'Assicurazione e
5 tanto si sarebbe riferito visto che a verbale nessuno sembrava prendere atto della circostanza chiedendo in via principale o in via subordinata la concessione de plano dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c..
Tanto premesso, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto nel rapporto Parte_3
Il Giudice disponeva altresì la riunione dei processi n. 5199/2021 e 5219/2021 R.G. pendenti davanti a esso.
Il procedimento R.G. n. 5199/2021, invece, veniva instaurato da con atto di Parte_1
citazione in opposizione, datato 23.6.2021, con cui chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n.
1086/2021 emesso dal presente Tribunale.
Nell'esporre i fatti di causa, la società opponente rappresentava che, con contratto di appalto pubblico del 24.1.2020 Rep. 3119, il le avrebbe affidato l'esecuzione dei lavori Controparte_1
di adeguamento antisismico della scuola media “Istituto Comprensivo G. Marconi”.
Con contratto del 24.6.2020, la società avrebbe affidato in subappalto a la realizzazione CP_2
dei micropali, da eseguirsi conformemente al progetto esecutivo posto a base di gara e fornito alla subappaltatrice, con obbligo di quest'ultima di redigere il disegno costruttivo (planimetria) da sottoporre ad approvazione della Direzione Lavori (D.L.).
Con comunicazione del 15.7.2020, la D.L. ing. avrebbe trasmesso la planimetria dei pali con Per_1
approvazione della soluzione tecnica proposta da che prevedeva l'impiego di pali CP_2
autoperforanti e la riduzione del numero dei medesimi.
Tali lavorazioni sarebbero poi state realizzate dal 20.7.2020 al settembre 2020.
Il 23.9.2020 sarebbero state eseguite “le sole prove di carico sui pali di fondazione” e il giorno successivo avrebbe trasmesso il SAL dei lavori eseguiti, accettato dall'odierna attrice. CP_2
Il 2.10.2020 avrebbe emesso la fattura n. 120/001, oggetto del decreto ingiuntivo opposto. CP_2
Tuttavia, con ordine di servizio n. 3 datato 24.12.2020, la D.L. avrebbe accertato e contestato la presenza dei seguenti danni:
“- alcune pedate/alzate in marmo della scala interna;
- alcuni rivestimenti in marmo dei pilastri nella zona interessata dal futuro soppalco;
- una fascia di circa 30 cm di rivestimento in cotto in prossimità della zona bagni al piano terra;
- porta di accesso al “magazzino” posto al piano terra sul lato est del fabbricato (danneggiamento con benna a detta del sig. (impresa Edilcompany)”. CP_5
Tali danni venivano quindi contestati a con comunicazione pec del 25.1.2021. CP_2
Ancora, con verbale di constatazione sullo stato dei lavori del 17.3.2021, la D.L. avrebbe accertato la persistenza dei seguenti danni:
6 “- alcune pedate/alzate in marmo della scala interna;
- alcuni rivestimenti in marmo dei pilastri nella zona interessata dal futuro soppalco;
- una fascia di circa 30 cm di rivestimento in cotto in prossimità della zona bagni al piano terra;
- n. 3 porte di accesso al “magazzino” + servizi igienici zona nuova soppalco posto al piano terra sul lato est del fabbricato (danneggiamento con benna a detta del sig. (impresa CP_5
Edilcompany);
- macchia di diametro pari a circa 3 m presente all'intradosso del solaio orizzontale di copertura della zona atrio per esplosione di bomboletta spray;
- intasamento degli scarichi fognari durante la realizzazione delle nuove fondazioni in prossimità del controvento CXI;
- serramenti danneggiati durante le lavorazioni (vedi foto allegate)”.
Pertanto, con comunicazione del 14.4.2021, la società attrice avrebbe contestato la pretesa creditoria di ribadendo l'errata esecuzione dei lavori nonché la sussistenza dei danni accertati in CP_2
cantiere dalla D.L..
Precisati i rispettivi costi di ripristino, in quanto importo “effettivamente corrisposto dalla alla che interveniva in cantiere per Parte_1 Controparte_6
l'esecuzione degli interventi di ripristino dei danni causati da ”, CP_2 Parte_1 chiedeva a l'emissione di nota di credito a parziale storno della fattura emessa. CP_2
Rappresentato come sarebbero stati tuttora in corso gli interventi di ripristino e il conseguente
“grave rallentamento proprio in ragione della necessaria preliminare risoluzione delle problematiche su esposte”, l'attrice opponente si doleva che avrebbe contestato CP_2
genericamente i vizi e i danni, senza provvedere al ripristino “eseguito integralmente a cura e spese dell'odierna opponente al fine di non incorrere nella contestazione di inadempimento nei confronti
CP_ della .
Con verbale di compensazione n. 1 del 5.5.2021, la S.A. e l'appaltatrice avrebbero convenuto di porre in compensazione il ritardo fino ad allora maturato con conseguente concessione di una proroga del termine di ultimazione lavori, con le migliorie e le maggiori opere eseguite dall'appaltatrice in favore del nonché con la rinuncia ai maggiori costi e agli Controparte_1
indennizzi Covid.
In punto di diritto, la società opponente richiamava innanzitutto vizi, difformità e danni imputabili alla responsabilità di e l'infondatezza della pretesa di pagamento di quest'ultima. CP_2
Si doleva dapprima che non potrebbe essere attribuita alcuna efficacia alla propria sottoscrizione del
SAL cui si riferirebbe la fattura emessa. La società opponente, infatti, escludeva trattarsi di riconoscimento di debito, tanto più considerando che l'esistenza dei vizi sarebbe stata contestata
7 dalla S.A. dopo tale autorizzazione.
Inoltre, escludeva che il SAL potesse costituire accettazione dell'opera, trattandosi di atto meramente contabile, non idoneo ad escludere la responsabilità per la cattiva esecuzione delle opere.
Individuava poi i danni provocati da : Controparte_8
- intasamento degli scarichi fognari quale diretta conseguenza delle palificazioni.
si doleva di come, in occasione del tracciamento dei pali, sarebbero stati bucati i Parte_1
tubi di fognatura e scarico all'interno della scuola. Pertanto, successivamente, iniettando il bitume,
l'operatore incaricato da avrebbe riempito sia l'intercapedine sotto il pavimento, sia CP_2
tutti i tubi interni ai servizi igienici e la condotta principale fino ai pozzetti e zona di collegamento alla rete pubblica di scolo acque fognarie.
Ciò avrebbe provocato una maggiore quantità di macerie, che sarebbero poi state estratte per la realizzazione delle travi di fondazione e debitamente smaltite, con ulteriori costi non previsti.
Anche lo scostamento dei pali rispetto al progetto iniziale avrebbe provocato la necessità, dietro richiesta della D.L., di modificare e integrare i lavori previsti a carico di Parte_1
con relativo aumento del materiale necessario.
- il danneggiamento di marmi e serramenti durante il trasporto dei pali nei locali;
- i danni accertati dalla D.L. nel proprio verbale di constatazione del 17.3.2021.
Premettendo che la quantificazione dei costi di ripristino sarebbe stata subordinata alla conclusione della relativa eliminazione dei danni, la società opponente eccepiva l'infondatezza dell'avversa pretesa di pagamento poiché l'asserito credito non potrebbe ritenersi liquido ed esigibile, nonché in ragione dell'inadempimento alle obbligazioni assunte.
Nel merito, in via riconvenzionale, rilevava il proprio diritto ad ottenere la Parte_1
rifusione di tutti i costi sostenuti per l'esecuzione dei ripristini e il risarcimento dei danni patiti e patiendi in ragione del comportamento della subappaltatrice, quantificandoli “solo in modo parziale sulla base delle lavorazioni già eseguite”.
Ribadito d'aver dovuto rinunciare al riconoscimento di maggiori opere ed indennizzi Covid, avendone posto i relativi costi in compensazione con i ritardi maturati in ragione della necessaria esecuzione dei ripristini dei danni, la società opponente concludeva rilevando che ai predetti importi dovrebbero ulteriormente sommarsi i costi ancora da sostenere nonché le eventuali penali che la
S.A. dovesse ritenere di applicare in ragione del ritardo ulteriormente maturato anche a seguito della nuova scadenza contrattuale, trascorsa senza ultimazione dei ripristini.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.9.2021, si costituiva il Controparte_1
Il Comune opponente eccepiva innanzitutto essergli stato ingiunto assieme a , Parte_1
8 con decreto n. 1086/2021, il pagamento a favore di CP_2
Precisava che, mentre sarebbe stata ritenuta obbligata al pagamento di tale Parte_1
somma quale corrispettivo asseritamente dovuto a per l'esecuzione dei lavori commissionati CP_2
e quantificati nella fattura n. 120/001 emessa nei confronti dell'appaltatrice, il Controparte_1
sarebbe stato ritenuto coobbligato al pagamento ex art. 105 d.lgs. 50/2016 (Codice appalti).
In via preliminare, il rappresentava d'aver instaurato autonomo giudizio di opposizione e CP_1
dichiarava che avrebbe proceduto a richiederne la riunione al portante R.G. n. 5199/2021.
Nel merito della questione, il opponente ribadiva l'intervenuta conclusione del contratto di CP_1
appalto e di quello di subappalto, regolarmente autorizzato, per i lavori di esecuzione dei micropali, da eseguirsi conformemente al progetto esecutivo posto a base di gara fornito ad CP_2
Il 24.9.2020 sarebbe poi stata trasmessa da a la contabilità dei lavori CP_2 Parte_1
eseguiti da ricomprendere nel SAL n. 1 e a tanto avrebbe fatto seguito l'emissione della fattura n.
120/001 del 2.10.2020 emessa da a , del valore di € 109.000,00. CP_2 Parte_1
Nel frattempo, l'appaltatrice e la S.A. avrebbero formalizzato l'approvazione del SAL n. 1, ricomprendendovi i lavori eseguiti dalla subappaltatrice, oggetto della contabilità approvata dalle parti e, il 21.10.2020, avrebbe emesso la propria fattura n. 202/2020 Parte_1 intestata al per € 109.000,00. Controparte_1
Il 9.11.2020, il avrebbe provveduto al saldo dell'importo di cui alla fattura Controparte_1 emessa dall'appaltatrice, “l'unica che aveva ricevuto fino a quel momento”.
Il successivo 8.4.2021, in qualità di soggetto obbligato in solido con l'appaltatrice ex art. 105 comma 13 d.lgs. 50/2016, il sarebbe stato informato da del mancato Controparte_1 CP_2
pagamento della sopraindicata fattura con relativa richiesta di saldo.
Nel dare riscontro alla comunicazione, il avrebbe informato la subappaltatrice di Controparte_1
aver già provveduto al pagamento dell'appaltatrice, avendo ricevuto unicamente la fattura emessa da quest'ultima. Il avrebbe quindi provveduto a sollecitare a far CP_1 Parte_1
fronte ai propri obblighi nei confronti della subappaltatrice e, solo con la risposta di quest'ultima, avrebbe avuto contezza dell'intervenuta contestazione di vari inadempimenti ad che CP_2
avrebbero portato alla mancata liquidazione del pagamento da parte dell'appaltatrice.
Nel merito della vertenza, il opponente richiamava innanzitutto le circostanze a cui CP_1 CP_2
collegherebbe il pagamento diretto da parte delle stazioni appaltanti ai subappaltatori, ove
[...]
questi dovessero rientrare nella definizione di piccole imprese.
Sul punto, si doleva di come, previa corretta ricostruzione dei rapporti tra le parti, emergerebbe invece l'onere di di informare il Comune dell'emissione della fattura da Parte_1
parte della subappaltatrice.
9 Nel caso de quo, invece, il Comune opponente avrebbe saputo della fattura n. 120/001 del
2.10.2020, solamente con la pec di dell'8.4.2021. CP_2
Tanto, contestava il sarebbe quindi imputabile all'appaltatrice per la mancata trasmissione CP_1
della fattura e alla stessa subappaltatrice per non aver operato con la dovuta diligenza a garanzia del proprio credito. Eccepiva, infatti, che nulla gli sarebbe imputabile, atteso che l'unica fattura portata a sua conoscenza (n. 202/2020 del 21.10.2020 intestata a sarebbe stata Parte_1
regolarmente pagata e così l'integrale importo risultante dal primo SAL.
A supporto, osservava inoltre che la società opponente, nel costituirsi, non avrebbe contestato d'essere soggetto debitore nei confronti di limitandosi a contestare la fondatezza della CP_2 pretesa e il relativo quantum. In altre parole, l'appaltatrice pur non provvedendo al pagamento fino a definizione dell'esatto importo dei minori lavori e dei danni addebitabili ad non CP_2
avrebbe contestato la propria esclusiva legittimazione.
Il Comune opponente insisteva pertanto per l'esclusiva legittimazione della società opponente.
Relativamente alla natura dell'obbligo posto a proprio carico, poi, rilevava come sarebbe
“pacificamente riconosciuto che l'art. 105 del D.lgs. 50/2016 non determini mai alcuna posizione debitoria a carico della stazione appaltante, la quale non assume mai la qualità di debitore del subappaltatore, ma solo di delegato al pagamento (al subappaltatore) di somme dovute comunque dall'appaltatore/subappaltante”. Precisando che il delegato al pagamento risulterebbe obbligato a versare quanto dovuto solamente ove a conoscenza del debito e del suo ammontare, circostanze che non si sarebbero verificate nel caso di specie.
Proseguiva poi distinguendo la figura del delegato e quella del debitore e, a supporto delle proprie eccezioni, richiamava interventi dell'attuale ANAC (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) e giurisprudenza volta a evidenziare come i rapporti sorti in virtù di distinti contratti rimarrebbero autonomi, con conseguente esclusione dell'instaurazione di relazioni dirette tra il committente e il subappaltatore.
A riguardo, il concludeva quindi eccependo che la subappaltatrice avrebbe semmai potuto CP_1
agire in via risarcitoria ex art. 2043 c.c., sulla base di un'ipotetica responsabilità extracontrattuale.
Circostanza che, però, non troverebbe applicazione al caso di specie attesi la mancanza di domande in tal senso e l'assenza di colpe a sé imputabili, privo degli strumenti per poter procedere al pagamento nei confronti della subappaltatrice.
Su tali assunti, il opponente escludeva la possibilità di ravvisare i caratteri di certezza, CP_1
liquidità ed esigibilità nel credito vantato da e ribadiva di non poter assumere altra CP_2
veste che non quella di delegato al pagamento, senza dunque sostituirsi alla società debitrice.
Premesso come il credito vantato potrebbe essere azionato esclusivamente nei confronti di
10 per l'ipotesi in cui dovesse essere accolta la domanda rivolta da Parte_1 CP_2 nei confronti del quest'ultimo formulava apposita domanda di manleva nei confronti
[...] CP_1
di per ogni onere che dovesse essere posto a proprio carico in relazione ai Parte_1
fatti dedotti nel presente giudizio, ivi comprese le spese del giudizio e in genere ogni onere derivante dal contenzioso.
Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo depositata il 13.9.2021, si costituiva CP_2
Parte opposta ripercorreva, in primo luogo, la conclusione del contratto di appalto tra il CP_1
e e il successivo contratto di subappalto con quest'ultima per i
[...] Parte_1
lavori di esecuzione dei micropali, da eseguirsi conformemente al progetto esecutivo, fornitole e posto a base di gara.
Sul punto, rilevava d'aver eseguito tali lavorazioni in conformità alle richieste e agli ordini impartiti dal D.L. ing. e dall'appaltatrice, terminandole nel settembre 2020, quando sarebbero altresì Per_1
state fatte oggetto di positivo collaudo e verifica.
Il 24.9.2020 sarebbe stato redatto e sottoscritto il SAL n. 1 per l'importo di € 109.000,00 e, successivamente, sarebbe stata emessa la fattura n. 120/001 del 2.10.2020.
Stante il mancato pagamento della fattura, ne avrebbe sollecitato il saldo rivolgendosi CP_2
alla società appaltatrice, la quale avrebbe replicato con comunicazione del 25.1.2021 mediante la quale sarebbero state formulate “per la prima volta” contestazioni sulle lavorazioni eseguite.
Il 27.1.2021, pertanto, oltre a contestare tali assunzioni dell'appaltatrice, ribadendo la legittimità del credito vantato, avrebbe altresì contattato il in ragione della CP_2 Controparte_1 disposizione di cui all'art. 105 comma 13 d.lgs. 50/2016.
Dal riscontro di quest'ultimo, la subappaltatrice sarebbe venuta a conoscenza dell'intervenuto pagamento dalla S.A. all'appaltatrice, sulla base della fattura emessa da quest'ultima.
Con successiva pec dell'8.4.2021, pertanto, provvedeva a diffidare il CP_2 [...]
e, a riscontro, il 14.4.2021, si sarebbe visto svolgere Parte_4 dall'appaltatrice contestazioni “peraltro palesemente infondate, in ragione delle quali riconosceva comunque come dovuto a il minor importo di € 79.650,00”. Contestate tali CP_2 affermazioni, la subappaltatrice preannunciava l'avvio dell'azione giudiziale.
Sulla richiesta di risarcimento dei danni formulata da la subappaltatrice Parte_1
eccepiva innanzitutto che i lavori sarebbero terminati nel settembre 2020 e sarebbero stati sottoposti a positivo collaudo. Da tal momento, non sarebbe più tornata in cantiere, mentre CP_2 sarebbero iniziati i lavori dell'appaltatrice e di altre ditte. si doleva, poi, della tempistica della verifica e della denuncia dei vizi e danni, avvenute CP_2
11 dopo mesi dalla ultimazione dei lavori ad essa affidati, mesi in cui altri soggetti avrebbero prestato la propria opera in cantiere, nonché in concomitanza con le proprie richieste di pagamento.
Osservava, inoltre, di non essere stata messa nelle condizioni di verificare l'effettiva sussistenza di quanto lamentato dall'appaltatrice.
Nello specifico, su vizi, difformità e danni contestati, osservava che quelli oggetto di CP_2 doglianza con comunicazione del 25.1.2021 sarebbero stati esclusivamente l'otturazione dei tubi fognari e l'esecuzione errata dei pali con conseguente necessità di ingrossare le fondazioni.
Tale documento, avente valore confessorio attesa la provenienza da Parte_1 confermerebbe l'assenza di altri vizi riferibili al suo operato.
A supporto, segnalava altresì le plurime verifiche al tempo già svolte che, altrimenti, avrebbero fatto emergere ulteriori danni.
A replica di tali prime contestazioni del 25.1.2021, osservava: CP_2
- sul riempimento di impianti fognari, con conseguente otturazione dei tubi di scarico che il tracciamento dei punti esatti in cui la subappaltatrice avrebbe dovuto posare i pali sarebbe stato eseguito da in forza di preciso obbligo contrattuale sub art. 10. Pertanto, la Parte_1
subappaltatrice non avrebbe potuto sapere se, sotto al punto in cui aveva Parte_1
segnato il posizionamento del palo, vi fossero delle tubazioni, né sarebbe stato suo onere accertarsene, dal momento che il tracciamento e quindi la valutazione sul posizionamento dei pali rispetto agli impianti presenti nel sottosuolo, sarebbe stato onere della società opponente.
- sull'esecuzione di pali in modo errato con conseguente necessità, come ordinato dall'ing. Per_1
di ingrossare le fondazioni, con conseguenti maggiori costi e tempistiche, esponeva CP_2
innanzitutto le proprie qualifiche e specializzazioni nella realizzazione di tale lavorazione. Rilevava, poi, che, riscontrate delle criticità nei progetti esecutivi, avrebbe proposto una diversa soluzione che avrebbe permesso di eseguire i lavori in modo più agevole.
Tale soluzione avrebbe trovato l'assenso del D.L., che avrebbe affidato a l'esecuzione CP_2
delle relazioni di calcolo necessarie per la diversa lavorazione. Tutte le parti presenti in cantiere, il
D.L., e avrebbero quindi deciso di procedere con tale diversa Parte_1 CP_2
scelta progettuale. In particolare, il D.L. ing. avrebbe ridotto il numero dei pali, avendo i Per_1
diversi pali proposti dalla subappaltatrice una portata superiore a quelli di cui al progetto.
Analogamente, su proposta di sarebbe stata eseguita anche una diversa lavorazione CP_2
nella zona della vetrata che avrebbe consentito un ulteriore risparmio di costi grazie all'eliminazione delle demolizioni di architrave vetrata e fondazioni.
Proprio per tali modifiche, proposte da e accettate dall'appaltatrice e dalla D.L., CP_2
sarebbe stato necessario ingrossare, in quella sede, le fondazioni.
12 La subappaltatrice evidenziava, infatti, trattarsi di una lavorazione prescritta dalla D.L. nell'ordine di servizio n. 3 del 24.12.2020 (“allargamento delle fondazioni per controventi CX3 e CX4 in virtù della posizione di as built dei pali di fondazione (sviluppo circa 10 metri)”).
Si doleva quindi del fatto che tale lavorazione sarebbe necessariamente conseguita alla nuova e diversa scelta progettuale e non a una errata esecuzione di pali di fondazione, come asserito dalla società opponente.
A ulteriore supporto del fatto che tali scelte operative sarebbero state migliorative e avrebbero consentito un notevole risparmio, richiamava le relazioni del D.L. ing. e, in CP_2 Per_1 particolare, l'ordine di servizio n. 3 del 24.12.2020.
Proseguendo poi con riguardo, invece, agli altri danni di cui all'atto di citazione di
[...]
la subappaltatrice escludeva fossero ad essa attribuibili e osservava come nella Parte_1
relazione del 24.12.2020 sarebbe stato lo stesso D.L. in sede di verifica ad attribuire a
[...]
i relativi danni. Parte_1
Sul punto, rilevava che, seppur successiva alla predetta relazione del D.L., con la contestazione del
25.1.2021 mossa a l'appaltatrice non avrebbe ascritto a quest'ultima i danni ravvisati. CP_2
Eccepiva trattarsi di circostanza avente valore confessorio, decisiva nell'escludere l'imputabilità di tali danni al proprio operato.
Successivamente, con la relazione di contestazione dello stato dei lavori del 17.3.2021 sarebbero stati ravvisati quelli già precedentemente descritti, oltre a danni ulteriori. Anche per questi, CP_2
escludeva la riferibilità al proprio operato, non essendo essa più stata in cantiere dal settembre
[...]
2020 e avendovi invece lavorato altre ditte.
Ad ogni modo, pur escludendone l'attribuibilità a sé, parte opposta contestava i danni in quanto inesistenti, indimostrati e comunque non ad essa riferibili e le quantificazioni in quanto irreali ed esplorative. Analogamente, si doleva dell'inesistenza o, comunque, della mancata prova degli asseriti rallentamenti nell'esecuzione dei lavori e della loro riferibilità al proprio operato.
Richiamate poi le allegazioni della società opponente secondo cui avrebbe già provveduto al ripristino di vizi e danni, osservava la mancata verifica degli stessi in contraddittorio o CP_2
la proposizione di procedimenti di a.t.p., con conseguente definitiva preclusione di un accertamento sulla loro esistenza e imputabilità soggettiva.
Provvedeva, inoltre, a contestare il verbale di compensazione del 5.5.2021, ritenendolo non pertinente con il proprio operato e le fotografie dimesse.
Proseguendo quindi con riguardo alla responsabilità solidale del e di Controparte_1 [...] per il pagamento del credito di quest'ultima richiamava il disposto di cui Parte_1 CP_2 all'art. 105 comma 13 d.lgs. 50/2016 e le circostanze per cui essa sarebbe una “piccola impresa” ai
13 sensi di tal normativa.
Osservava, inoltre, che tale circostanza sarebbe stata riconosciuta anche dall'appaltatrice e dalla in sede di richiesta e autorizzazione al subappalto. Insistendo nel ritenere l'obbligazione CP_7
solidale a carico delle parti debitrici rilevava come, correttamente, nel decreto ingiuntivo opposto vi sarebbe stata la condanna solidale al pagamento del proprio credito.
Per quanto concerne il la subappaltatrice rilevava che quest'ultimo avrebbe a Controparte_1
propria volta proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo e esplicitava la necessità di riunione dei due procedimenti di opposizione.
Chiedeva quindi la disposizione della riunione tra le cause di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo n. 1086/2021 portanti R.G. n. 5199/2021 e R.G. n. 5219/2021.
Inoltre, in via prudenziale, per la non creduta ipotesi di accertamento della sussistenza di vizi, difformità e danni a essa imputabili, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa ex art. 106
c.p.c. della propria assicurazione tenuta a manlevare e tenere Controparte_3
indenne la subappaltatrice per danni causati a terzi.
In via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande riconvenzionali svolte dalla società opponente, formulava nei confronti di CP_2 Controparte_3
domanda di manleva di quanto la stessa fosse costretta a pagare, anche tramite
[...]
compensazione, a a titolo di risarcimento dei danni per i lavori di Parte_1
adeguamento antisismico in parola. proseguiva quindi argomentando sul comportamento di e del CP_2 Parte_1
Controparte_1
Richiamati i fatti che avrebbero giustificato l'instaurazione del presente giudizio ed osservato come
“nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante in favore del subappaltatore, quest'ultimo, una volta approvata la contabilità ed il relativo S.A.L., è obbligato ad emettere la fattura a carico dell'appaltatore, che, a sua volta, è obbligato a trasmetterla alla S.A. perché questa provveda al pagamento diretto in favore del subappaltatore”, ribadiva CP_2 che all'emissione della propria fattura n. 120/001 del 2.10.2020 non sarebbe seguita la trasmissione al ed il relativo saldo. Controparte_1
Diversamente, avrebbe emesso la propria fattura n. 202/2020 del Parte_1
21.10.2020 per € 109.000,00 che, una volta trasmessa al sarebbe stata saldata, Controparte_1
così di fatto finendo per percepire il corrispettivo destinato alla subappaltatrice.
Quest'ultima, sul punto, eccepiva la dolosità di tale condotta, lesiva e delle norme di legge e delle clausole contrattuali (art. 13 contratto di subappalto e art. 4 autorizzazione della S.A. al subappalto) nonché della colpa grave della condotta assunta dal Osservava, inoltre, come Controparte_1
14 avrebbe avuto contezza di tali circostanze solamente dopo aver ricevuto dal la Controparte_1
fattura intestata alla società appaltatrice e di come le doglianze sulla propria opera in cantiere sarebbero state formulate solamente dopo le richieste di pagamento.
A conclusione della propria comparsa di costituzione, ribadiva che: “a) i lavori sono CP_2
stati correttamente eseguiti e collaudati;
b) è stato sottoscritto e approvato (anche da
[...]
il per l'importo di € 109.000,00; c) il Comune di ha approvato la Parte_1 CP_9 CP_1
contabilità e provveduto al pagamento dell'intero importo del e ha CP_9 Parte_1 accettato il pagamento.”.
Osservava, inoltre, come il fatto che il avrebbe approvato la contabilità e Controparte_1
provveduto al pagamento e avrebbe accettato il pagamento, integrerebbero Parte_1
il riconoscimento della sussistenza del proprio credito.
A tanto, asseriva si contrapporrebbe una “opposizione non è fondata su prova scritta CP_2
né è di pronta soluzione (richiedendo l'esame delle domande riconvenzionali di parte opponente complessi accertamenti peritali, laddove ammissibili).” che opporrebbe “un preteso controcredito tutto da dimostrare, che anzi appare sin da subito inesistente”.
Insisteva pertanto nel sostenere la sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata, invece, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, premesso che con pec del Parte_1
14.4.2021, avrebbe espressamente riconosciuto come dovuto il minor importo di € 79.650,00 con uno scritto dal “pieno valore confessorio”, chiedeva la provvisoria esecuzione parziale nei limiti della somma riconosciuta, oltre agli interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo, alle spese della procedura monitoria e alle successive occorrende.
Con nota di deposito del 21.9.2021, il procuratore della società opposta dimetteva il fascicolo del procedimento monitorio R.G. n. 3136/2021 del presente Tribunale.
All'udienza del 13.10.2021, i difensori rappresentavano che pendeva davanti a un Giudice diverso dal sottoscritto la diversa causa di cui chiedevano pertanto la riunione, rammentando che la prima udienza sarebbe stata l'11.11.2021.
Il Giudice, impregiudicati i diritti di udienza, per i medesimi incombenti, attesa la necessità di attendere le determinazioni sulla riunione dei fascicoli, rinviava l'udienza.
All'udienza del 14.12.2021, l'avvocato di si associava alla richiesta di Parte_1
riunione dei procedimenti e si opponeva alla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, dal momento che l'opposizione sarebbe fondata su prova scritta, come da argomentazioni in atti.
15 Richiamava, in particolare, i vizi e difetti delle opere, già contestati unitamente ai danni cagionati e su conforme indicazioni della stazione appaltante.
Chiedeva i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c..
L'avvocato di chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto CP_2
opposto in quanto il credito sarebbe certo, liquido ed esigibile, riconosciuto sia da parte opponente che dal Controparte_1
Inoltre, faceva presente che i lavori sarebbero stati correttamente eseguiti e collaudati tant'è che parte opponente avrebbe approvato il SAL, emesso la fattura per i lavori eseguiti da parte opposta e accettato il pagamento di tale importo ad opera del Il poi, avrebbe approvato la CP_1 CP_1
contabilità e provveduto al pagamento.
L'opposizione di parte opponente non sarebbe fondata su prova scritta in quanto i danni sarebbero privi di supporto probatorio e, in ogni caso, confutati da . CP_2
In subordine chiedeva la concessione quanto meno della provvisoria esecuzione parziale nei limiti della somma di € 79.650,00 sempre nei confronti di entrambi i debitori solidali.
Insisteva anche per la chiamata in causa dell'assicurazione a seguito della domanda riconvenzionale di parte opponente.
In subordine chiedeva i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c..
L'avvocato del non si opponeva alla riunione e chiedeva il rigetto dell'istanza di Controparte_1
provvisoria esecuzione del decreto nei confronti del il quale non assumerebbe Controparte_1
alcun debito nei confronti delle parti, essendo solo delegato al pagamento ad di somme CP_2
eventualmente dovute a parte opponente. Rappresentava poi l'insussistenza di debiti del CP_1
verso parte opponente, in quanto i SAL sarebbero stati interamente pagati prima ancora che le fatture di fossero trasmesse al CP_2 Controparte_1
Chiedeva i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c..
L'avvocato nulla opponeva alla chiamata in causa dell'assicurazione.
L'avvocato di rilevava che il avrebbe erroneamente pagato a parte opponente, CP_2 CP_1
non liberandosi dell'obbligazione sia in forza dell'art. 105 cod. appalti pubblici come anche dedotto in comparsa in costituzione.
L'avvocato di nulla opponeva alla chiamata in causa e rilevava che anche Parte_1
la minor somma sarebbe stata contestata per i danni indicati in atto di citazione.
Il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 4.4.2022, a scioglimento della riserva che precede, il Giudice richiamava innanzitutto il provvedimento con cui era stata disposta la riunione, nel fascicolo R.G.
n. 5219/2021.
16 Considerava, poi, che anche nei rapporti tra e si potrebbe riferire Parte_1 Controparte_1
quanto sopra ed aggiungere che: sia per le chiamate in causa richieste dall'opponente sia per quelle richieste dall'opposto, questo Giudice condividerebbe gli orientamenti per i quali sia le prime che le seconde andrebbero disposte dopo la prima udienza, perché avvallati dalla Suprema Corte.
Precisando, sul punto, che nel primo caso (opponente), l'opposizione era rivolta direttamente al decreto ingiuntivo e, quindi, l'estensione delle parti processuali doveva avvenire superata la fase di cognizione sua propria (v. decisioni ex art. 648-649 c.p.c.) mentre nel secondo caso si avrebbe riguardo all'art. 269 terzo comma c.p.c., in quanto il convenuto formale sarebbe attore sostanziale.
Invece, nei rapporti tra e , riteneva l'opposizione non fondata su prove di pronta Parte_1 CP_2
soluzione, anche considerato l'ammesso mutamento dello stato dei luoghi e fermo che la pretesa sarebbe stata fatturata e richiesta già a settembre 2020 e che quindi vi sarebbero stati mesi dove alcun chiarimento sarebbe stato chiesto all'opposta. Rilevava, inoltre, che parte opponente avrebbe ricevuto il pagamento, pacificamente e quindi sarebbe tenuta a riversarlo all'opposta alla quale interesserebbe ricevere il corrispettivo da una delle due ingiunte, essendogli irrilevante chi.
Prendeva quindi atto della richiesta di parte opposta di chiamare in causa l'Assicurazione ancorché in via subordinata.
Tanto premesso, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. nei rapporti tra e Parte_1 CP_2
Prendeva poi atto della riunione del fascicolo R.G. n. 5219/2021 al fascicolo R.G. n. 5199/2021.
Autorizzava la chiamata in causa richiesta dall'opposta dell'impresa di assicurazione indicata in comparsa di costituzione e rinviava la prima udienza di trattazione e comparizione, nei fascicoli riuniti.
Con nota di deposito del 4.5.2022, l'avvocato di depositava atto di chiamata del terzo, CP_2
notificato a Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.7.2022, Controparte_3 rappresentava d'essere l'assicuratore per il rischio responsabilità civile diversi (R.C.D.) di CP_2
che l'avrebbe evocata in giudizio, e svolgeva talune precisazioni in via preliminare.
[...]
In particolare, dopo aver integrato la documentazione concernente il rapporto intercorrente con la propria assicurata, svolgeva talune considerazioni sulle garanzie prestate, osservando CP_3
come la copertura assicurativa dovrebbe essere riferita solo a quanto previsto dalle clausole di contratto.
In particolare, richiamando l'art.
2.6 dell'Allegato a Polizza lett. h) asseriva che emergerebbe un profilo per cui la garanzia non dovrebbe considerarsi operante giacché la pretesa responsabilità di si riferirebbe ad un comportamento posto in essere nell'esecuzione di lavorazioni ed CP_2
17 opere (danno causato da un errato posizionamento dei micropali).
Inoltre, per gli eventuali danni causati a condutture e/o a impianti sotterranei richiamava la statuizione di una franchigia assoluta di € 500,00.
Nel merito, poi, la compagnia assicurativa rilevava di far proprie tutte le deduzioni in fatto ed in diritto svolte dall'assicurata. Per chiarire i rapporti con rappresentava che il 20.4.2021 CP_2 quest'ultima avrebbe trasmesso al proprio broker assicurativo una lettera ricevuta da
[...]
con cui veniva contestata l'opera svolta. Parte_1
Ad ogni modo, “tutto ignorando dei fatti di causa, non avendo mai ricevuto alcuna CP_3
diversa indicazione e/o descrizione delle richieste formulate dalla (o di altri Parte_1
soggetti), non può che ancorarsi alla linea di ripulsa di ogni richiesta formulata nei confronti dell'assicurata . CP_2
Quindi, ripercorse le ragioni di lite e lo sviluppo processuale delle controversie tra CP_1
e la compagnia assicurativa concludeva contestando
[...] Parte_1 CP_2 ogni domanda svolta contro l'odierna parte opposta.
All'udienza del 15.9.2022, l'avvocato di si riportava ai propri atti e Parte_1
chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c..
L'avvocato di si riportava ai propri atti e chiedeva la concessione dei termini ex art. CP_2
183 sesto comma c.p.c..
Inoltre, precisava di ritenere operante la garanzia assicurativa in relazione alle doglianze fatte valere da nella denegata ipotesi in cui fossero state ritenute fondate. Parte_1
Il procuratore del si riportava agli atti e chiedeva la concessione dei termini ex Controparte_1
art. 183 sesto comma c.p.c..
L'avvocato di si riportava agli atti e chiedeva la concessione dei Controparte_3
termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.. Contestava le deduzioni dell'avvocato di CP_2
riservandosi di argomentare negli scritti difensivi da concedersi.
Il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. e fissava udienza per l'esame delle istanze istruttorie.
Con prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. depositata il 27.1.2023, il Controparte_1
precisava le proprie conclusioni confermando quelle già formulate negli atti introduttivi dei due giudizi riuniti, ivi riprodotte.
Con prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. depositata il 31.1.2023, prendeva CP_2
posizione in particolare in merito a:
- la fondatezza del proprio credito;
- l'obbligo di pagamento del e di Controparte_1 Parte_1
18 - l'infondatezza delle contestazioni formulate da e l'insussistenza dei Parte_1
lamentati vizi/difetti/danni;
- l'obbligo di manleva di Controparte_3
In primo luogo, sulla circostanza “pacifica e non in discussione” della sussistenza del credito di
€ 109.000,00 per le prestazioni eseguite in forza del contratto di subappalto e di cui alla fattura n.
120/001 del 2.10.2020, richiamata la conclusione dei contratti di appalto e subappalto, osservava come i lavori sarebbero stati eseguiti secondo quanto previsto nei progetti, in conformità alle richieste e agli ordini impartiti dal D.L. ing. e dall'appaltatrice, nonché come i relativi Per_1
collaudo e verifica avrebbero avuto esito positivo. Ribadiva poi la redazione e sottoscrizione del
SAL per € 109.000,00 e la successiva emissione di fattura, concludendo con l'allegazione per cui il avrebbe provveduto al pagamento del predetto importo quale corrispettivo delle proprie CP_1
opere seppure, erroneamente, all'appaltatrice che avrebbe ricevuto tale Parte_1
pagamento.
Assumendo che tali circostanze risulterebbero dimostrate dalla documentazione in atti nonché “non solo non specificamente contestate da e dal nei Parte_1 CP_1 CP_1
rispettivi atti di opposizione, ma altresì nei medesimi atti espressamente riconosciute da entrambe le controparti”, il convenuto opposto insisteva nel ritenere provato il proprio diritto al pagamento del corrispettivo.
In secondo luogo, sull'obbligo di pagamento del e di Controparte_1 Parte_1 richiamava l'art. 105 comma 13 d.lgs. 50/2016, le circostanze che la qualificherebbero CP_2 quale “piccola impresa” ai sensi di tale disciplina, nonché gli elementi da cui tanto risulterebbe espressamente riconosciuto dalle controparti, insistendo, quindi, nel ritenere la sussistenza dell'obbligo di pagamento diretto della subappaltatrice da parte del sia per espressa CP_1
previsione di legge sia in forza delle espresse previsioni contrattuali.
Ravvisata nel pagamento del una condotta connotata da colpa grave, CP_1 CP_2
osservava come sarebbe inefficace e comunque ad essa inopponibile.
A supporto, richiamava inoltre l'istituto della delegazione cumulativa ex art. 1268 c.c., l'emissione a proprio favore del decreto ingiuntivo nei confronti dei debitori in solito e l'intervenuta concessione della provvisoria esecuzione dello stesso.
In terzo luogo, sull'infondatezza delle contestazioni dell'appaltatrice in punto di vizi, difetti e danni, ribadiva essere intervenuta una prima contestazione il 25.1.2021 mediante la quale non CP_2 sarebbero stati eccepiti “i danni già precedentemente rilevati e accertati in cantiere anche da parte della DL a carico di e una seconda contestazione, in risposta alla diffida Parte_1 di con aggravio delle voci di danno, “peraltro accertate con ordine di servizio n. 3 del CP_2
19 marzo 2022 (si ricorda che il cantiere è stato rilasciato a settembre 2020 da .”. CP_2
Nonché, con l'atto di citazione di anche ulteriori asseriti danni per pretesi Parte_1
ritardi addebitabili alla subappaltatrice.
Sul punto, ribadiva le proprie perplessità relativamente alle tempistiche di CP_2 contestazione (mesi dopo l'ultimazione delle opere e solo a seguito di formale richiesta di pagamento del corrispettivo) nonché le incongruenze in termini di specifiche voci di danno
(“formale contestazione del 25.01.2021, abbia contestato solo due precisi Parte_1
danni (riempimento impianto fognario e errato posizionamento dei pali), senza riportare le precedenti contestazioni svolte dal D.L. ing. nell'ordine di servizio n. 2 del 20.12.2020”). Per_1
Esplicitava, in particolare, che, qualora tali danni fossero stati relativi all'operato di CP_2
sarebbero stati contestati nella pec del 25.1.2021, successiva alle doglianze del D.L..
Analogamente, solo nella pec del 14.4.2021, in risposta alle richieste di CP_2 [...]
avrebbe chiesto anche i danni successivi, indicati nell'ordine di servizio n. 3 del Parte_1
24.12.2020.
Infine, sugli ulteriori danni di cui all'atto di citazione, richiamava essere stata CP_2 contestata “addirittura la “saldatura delle armature ripristino degli elementi in c.a. danneggiati durante l'installazione della carpenteria metallica”, carpenteria che è stata installata dalla stessa opponente”.
Su tali assunti si doleva dell'atteggiamento palesemente pretestuoso e dilatorio di
[...]
finalizzato a sottrarsi al pagamento del dovuto, analogamente alla condotta assunta Parte_1
omettendo di trasmettere la fattura della subappaltatrice al e, anzi, chiedendo essa stessa il CP_1
pagamento del corrispettivo spettante a CP_2
Parte opposta ribadiva poi il comportamento di che assumerebbe valore Parte_1 confessorio e ravvisava, in particolare, essere stato “espressamente riconosciuto di essere essa stessa la responsabile dei danni causati, come risulta riportato in più parti nel certificato di ultimazione lavori sottoscritto dall'opponente”.
Inoltre, a ulteriore esclusione della propria responsabilità, richiamava l'ordine di CP_2 servizio n. 1 del novembre 2020, asserendo che “tra il DL ing. e il responsabile di Per_1
geom. , dopo aver constatato lo stato del cantiere Parte_1 Controparte_10
“considerato lo stato dell'arte del cantiere come da ultimo sopralluogo effettuato in data
29.10.2020” non sono stati riscontrati danni”. Esclusa la sussistenza al 29.10.2020 (“oltre un mese dopo il rilascio del cantiere da parte di ) di tutti gli asseriti danni lamentati CP_2
dall'opponente, escludeva essere ad essa riferibili. CP_2
Ancora, esaminando nel merito le singole contestazioni sollevate da al Parte_1
20 fine di confermare la loro infondatezza e palese strumentalità, prendeva posizione per CP_2
quanto concerne:
- la contestazione via pec del 25.1.2021 di errata posa dei pali eccependo che: il proprio operato avrebbe consentito un notevole risparmio di tempi e di costi, come risulta chiaramente dai documenti dell'appalto; dalla lettura dei verbali della D.L. non risulterebbe l'errata esecuzione dei micropali;
l'opera sarebbe stata fatta oggetto di verifica e di positivo collaudo. ribadiva, poi le variazioni al progetto iniziale apportate su suo suggerimento, con CP_2
l'approvazione del D.L. e di ovverosia l'impiego di micropali di Parte_1
caratteristiche differenti, con conseguente riduzione del numero di micropali e la modifica del posizionamento dei pali di fondazione nella zona della vetrata, con conseguente necessità di ingrossare successivamente in quella sede la fondazione.
Atteso che nell'allargamento delle fondazioni sarebbe ravvisabile una delle due contestazioni di la subappaltatrice precisava come la volontarietà di tale modifica Parte_1
emergerebbe dall'ordine di servizio n. 3 del 24.12.2020 ove, tra le varianti prescritte dal D.L., si rinverrebbe “l'allargamento delle fondazioni per controventi CX3 e CX4 in virtù della posizione di as built dei pali di fondazione”.
Il medesimo ordine di servizio confermerebbe anche che le scelte operative proposte da CP_2
e successivamente realizzate sarebbero state migliorative. Tanto a provare la conoscenza di delle suddette circostanze. Parte_1
- la contestazione via pec del 25.1.2021 di intasamento degli scarichi: la società opposta osservava innanzitutto che, trattandosi di circostanza contestata, dovrebbe essere dimostrata dall'appaltatrice, la quale avrebbe “peraltro ammesso di avere già mutato lo stato dei luoghi”.
Eccepiva, poi, che il tracciamento e quindi l'individuazione dei punti esatti in cui avrebbero dovuto essere posati i pali sarebbe stato eseguito da in forza di preciso obbligo ex Parte_1
art. 10 del contratto di subappalto.
La subappaltatrice, invece, si sarebbe limitata all'inserimento dei pali nei punti prestabiliti.
Proseguiva, nel merito, dolendosi del mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla dimostrazione dei fatti, alla verificazione dei danni, all'imputazione degli stessi e alla loro quantificazione. Contestava altresì la “pretesa fattura” di Edilcompany s.r.l. del 20.5.2021, lamentandone la mancata prova di pagamento, il notevole dettaglio delle varie voci che apparirebbe
“del tutto fuori luogo in quella sede” nonché l'esorbitante quantificazione. rilevava inoltre come l'infondatezza delle affermazioni di controparte sarebbe CP_2
confermato dalla stessa appaltatrice nella comunicazione del 27.04.2022 inviata al Comune di al D.L. e a Edilcompany s.r.l. essendo ivi precisato che “con la presente siamo a CP_1
21 comunicare che nessun importo oltre al subappalto da voi approvato risulta da noi dovuto alla ditta non essendo stata richiesta, autorizzata né, comunque, eseguita alcuna Controparte_6 lavorazione ulteriore rispetto a quelle già contabilizzate e saldate”.
Sul punto, osservava inoltre: l'avvenuto mutamento dei luoghi che precluderebbe la prova dei fatti;
che il fatto che le tubature siano di proprietà del comporterebbe la qualificazione CP_1 CP_1 dell'eventuale responsabilità di quale extracontrattuale, con conseguente mancata CP_2 assoluzione dell'onere probatorio.
- le ulteriori contestazioni via pec del 14.4.2021: la subappaltatrice richiamava a tal proposito la sequenza di eventi per cui si sarebbero susseguiti la relazione dell'ing. del 24.12.2020, in Per_1
cui lo stesso D.L., in sede di verifica, avrebbe rilevato taluni danni provocati dall'appaltatrice,
l'esclusione degli stessi dalla pec di contestazione del 25.1.2021, la successiva relazione di constatazione sullo stato dei lavori del 17.3.2021 in cui si sarebbero aggiunti degli ulteriori danni
(di cui sarebbe esclusa l'attribuibilità alla subappaltatrice “dal momento che la stessa non ha più messo piede in cantiere dal mese di settembre 2020 e che quando ha lavorato in cantiere (da sola, in quanto le altre ditte non erano mai presenti insieme a non si sono manifestati CP_2 danni.”).
Evidenziava altresì come: dall'esame del giornale dei lavori risulterebbe accertato dal D.L. che il danneggiamento delle soglie di marmo sarebbe stato operato da Edilcompany s.r.l. “durante la demolizione dei pavimenti”; il danneggiamento della lampada e della porta sarebbe stato attestato dal D.L. riportando “riscontrato lampada danneggiata mensa + porta danneggiata” in occasione del sopralluogo del 24.3.2021; il D.L. avrebbe anche accertato “in corso ripristino travi in c.a. danneggiate durante installazione della carpenteria metallica” in occasione del sopralluogo del
3.3.2021.
Tanto a riprova dell'attribuzione a della responsabilità per fatti avvenuti mesi dopo il CP_2
rilascio del cantiere e posti in essere da altri soggetti.
- le ulteriori contestazioni di cui all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo: si doleva CP_2
di aver eseguito le prestazioni nei termini contrattuali, essendo semmai l'appaltatrice ad essere stata in ritardo nell'esecuzione delle proprie lavorazioni come risulterebbe “con tutta evidenza sia degli ordini di servizio del D.L. ing. che dal giornale dei lavori”. Inoltre, escludeva che le Per_1
asserzioni di cui al verbale di constatazione avrebbero a che vedere con il proprio operato.
Evidenziava, peraltro, come le sarebbe stata contestata addirittura una saldatura installata dalla stessa appaltatrice.
A conclusione, ribadendo la carenza di prova della propria responsabilità per danni, insisteva nel ritenere sussistenti elementi che confermerebbero la riferibilità a dei danni Parte_1
22 contestati dalla S.A. (in particolare “non ultimo l'espresso riconoscimento della propria responsabilità contenuto nel certificato di ultimazione dei lavori del 09.09.2021 (v. doc. 28), che costituisce confessione stragiudiziale”).
Sull'obbligo di manleva della terza chiamata l'odierna convenuta Controparte_3
opposta eccepiva di ritenere operante la garanzia assicurativa in relazione a tutte le doglianze fatte valere da nella denegata ipotesi in cui fossero state ritenute fondate le Parte_1
avverse domande. Precisava a riguardo: non essere stata individuata con chiarezza l'attività generatrice di responsabilità per che, atteso che le opere affidate a CP_2 CP_2
sarebbero consistite nel solo posizionamento dei micropali nel sottosuolo, le varie ipotesi di danno contestatele sarebbero coperte dalla polizza assicurativa, non contrastando con il disposto dell'art.
2.6 dell'Allegato a Polizza lett. h).
Con prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. depositata il 1°.2.2023, Parte_1
contestava le difese di CP_2
Si doleva, in particolare, del fatto che il SAL non integrerebbe né sostituirebbe la verifica dell'opera che il committente avrebbe diritto di eseguire a seguito dell'ultimazione, non precludendo il diritto delle parti di provare l'esecuzione di quantità di lavori diverse o la presenza di difformità e vizi né quello di pretendere una diversa liquidazione dei lavori. Analogamente il collaudo statico sarebbe del tutto differente dal collaudo finale dell'opera (che l'appaltatrice precisava non essere ancora stato eseguito dalla . CP_7
Sulla condotta della subappaltatrice, eccepiva che, ricevuta la Parte_1
contestazione dei lavori, a seguito di conforme rilievo opposto dalla per il tramite della D.L. CP_7
all'appaltatrice, non avrebbe provveduto ai dovuti ripristini, insistendo invece nella pretesa di pagamento dell'intero corrispettivo previo generico rigetto della denuncia avversaria.
Contestando i singoli danni, l'appaltatrice rilevava:
- sull'intasamento delle tubazioni fognarie: essere stata formalizzata la contestazione non appena avuto contezza della problematica. Infatti, non sarebbe stata possibile alcuna verifica mentre “i servizi igienici all'interno dei bagni erano smontati e la scuola era, nel corso dei lavori, inutilizzata”. Replicava a riguardo che con la dovuta perizia e competenza sarebbe stato ravvisabile nell'immediatezza l'eccessivo consumo di malta che, invece, nel caso di specie avrebbe finito con il danneggiare l'impianto, successivamente ripristinato a spese dell'appaltatrice.
Anche la circostanza che il tracciamento dei pali (attività attribuita alla subappaltatrice) sarebbe stato onere di altro soggetto non escluderebbe la responsabilità della subappaltatrice. Infatti, in ogni caso, nel corso dell'esecuzione della lavorazione, quest'ultima avrebbe dovuto adottare tutte le cautele e la perizia necessarie ad evitare eventuali danni.
23 - sul tracciamento ed errato posizionamento pali, con conseguente ingrossamento delle fondazioni, premesso che il tracciamento in cantiere, seppure contrattualmente previsto a carico della società opponente, sarebbe poi stato concretamente eseguito dalla stessa CP_2 Parte_1
affermava che i pali sarebbero stati realizzati in posizione difforme rispetto al progetto,
[...]
rendendo necessario l'ingrossamento delle fondazioni (con conseguente maggiore quantità di ferro, cemento e casseratura).
- su variante e ingrossamento fondazioni controventi CX3 CX4: l'appaltatrice premetteva che la diversa lavorazione eseguita nella zona vetrata sarebbe stata concordata tra le varie parti (D.L.,
e in ragione degli ingombri delle macchine della stessa CP_2 Parte_1 subappaltatrice che avrebbero richiesto l'individuazione di una soluzione alternativa rispetto a quella a progetto.
Ne derivava che la nuova disposizione dei pali, con ingrossamento delle fondazioni dei controventi
CX3 e CX4, non sarebbe stata oggetto di contestazione limitatamente a tale zona dove la variante sarebbe stata invece approvata.
- sugli ulteriori danni: insisteva nell'affermare la tempestività delle Parte_1 contestazioni, formulate “non appena le zone interessate, che durante l'esecuzione erano protette da teli e protezioni lignee, venivano rimosse” e indirizzate a per quanto riconducibile al CP_2
suo operato, oltre che all'impresa edile intervenuta successivamente in cantiere (Edilcompany s.r.l.).
, inoltre, sarebbe stata invitata più volte a intervenire in cantiere per verificare e risolvere le CP_2
problematiche, non rendendosi tuttavia disponibile, neppure all'esecuzione del sopralluogo.
Sullo stato del cantiere, l'appaltatrice rilevava essere intervenuti i ripristini di cui avrebbe sostenuto integralmente gli oneri e che, sebbene i lavori fossero terminati, la non avrebbe ancora CP_7
provveduto alle operazioni di collaudo.
Richiamando la possibile applicazione da parte dell'Amministrazione pubblica di eventuali penali per ritardi “che, per tutto il periodo dei necessari ripristini, non possono che essere imputati a responsabilità dell'odierna convenuta opposta”, in punto di Parte_1
quantificazione dei costi per i ripristini, rinviava al conto di cui agli atti e ai documenti di causa, compreso quanto di cui al fascicolo del procedimento riunito, per un ammontare pari a € 33.215,78,
Co precisando doversi sommare eventuali addebiti di penali e/o detrazioni da parte della ..
A conclusione, la società opponente rilevava di aver provveduto all'integrale pagamento dell'importo ingiunto mediante delegazione di pagamento al a seguito Controparte_1
dell'emissione del provvedimento di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, nell'auspicata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, insisteva nel proprio diritto di
24 ottenere da la rifusione del maggior importo corrisposto, nella misura accertata in corso CP_2
di causa.
Con seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. depositata il 22.2.2023, ferme restando tutte le eccezioni sollevate, insisteva nella propria “posizione di assicuratore Controparte_3 che non contesta l'esistenza della polizza, ma ribadisce e sottolinea i limiti in essa contenuti”, assumendo, pertanto, un atteggiamento neutro sulle richieste istruttorie da svolgere.
In via istruttoria, quindi, asseriva di limitarsi ad associarsi alle istanze istruttorie che presumibilmente sarebbero state dedotte nella memoria del n. 2 da parte dell'assicurata CP_2
la quale avrebbe contestato ogni propria responsabilità per gli addebiti rivoltile dagli altri soggetti in causa.
inoltre, si riservava di analiticamente dedurre in contrario alle svolgende richieste a CP_3
seguito della loro formulazione.
Con seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. depositata il 1°.3.2023, Parte_1
formulava istanza di istruttoria orale, indicandone i relativi testimoni e i capitoli di prova.
[...]
Si riservava, poi, di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare ed indicare testi (in replica e a prova contraria) nel rispetto dei termini assegnati e richiamava la produzione documentale già in atti.
Con seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. depositata il 2.3.2023, il Controparte_1
premetteva che il rapporto principale dedotto in giudizio intercorrerebbe tra e CP_2
Parte_1
Pertanto, nel merito di tale rapporto eccepiva di non poter dedurre alcunché e si limitava a rendere la propria disponibilità per la produzione di eventuali documenti.
Dimessa copia della delegazione di pagamento rilasciata dalla società appaltatrice, il si CP_1
riservava ogni ulteriore deduzione in replica alle istanze istruttorie formulate dalle altre parti.
Con seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. depositata il 2.3.2023, prima di avanzare le proprie domande istruttorie, svolgeva talune considerazioni sulla mancanza di CP_2
contestazione specifica di taluni fatti nonché sulla prima memoria di Parte_1
Per quanto concerne il la società opposta rilevava che quest'ultimo si sarebbe Controparte_1
limitato a precisare le conclusioni senza contestare specificamente i fatti dedotti nella propria comparsa di risposta, quali l'approvazione della contabilità dei lavori che supporterebbe la sussistenza del proprio credito.
Per quanto concerne elencava le circostanze che sarebbero Parte_1 CP_2
state espressamente riconosciuti o non specificamente contestate nella memoria dell'appaltatrice e che dovrebbero quindi ritenersi provate. ha espressamente riconosciuto: Parte_1
25 1) l'esistenza del preciso obbligo posto a suo carico (come contrattualmente previsto) del tracciamento e dell'individuazione dei punti in cui posare i pali (pag. 3 prima memoria 183 c.p.c. del 01.02.2023 di . Parte_1
2) il fatto che la diversa lavorazione eseguita nella zona vetrata è stata concordata tra le varie parti (Direzione Lavori, e ). CP_2 Parte_1
Tale riconoscimento vale quale confessione che conferma tali fatti, già peraltro provati documentalmente. Inoltre non ha nemmeno contestato il fatto: Parte_1
1) che le contestazioni sono state sollevate per la prima volta solo con la comunicazione del
25.01.2021 (doc. 7);
2) che i lavori di sono terminati nel settembre del 2020 e sono stati positivamente CP_2
collaudati;
3) che da settembre 2020 avendo terminato i lavori subappaltati, ha rilasciato il CP_2
cantiere e non vi è mai più ritornata;
4) che dal mese di ottobre 2020 sono stati eseguiti i successivi lavori da parte di
[...]
e delle altre ditte subappaltatrici;
Parte_1
5) che era preciso obbligo di di sincerarsi che la posa dei pali di Parte_1 fondazione non interferisse con gli impianti presenti nel sottosuolo.”.
Assunto che tali circostanze risulterebbero già provate dalla documentazione in atti, insisteva nel ritenerle dimostrate anche per la mancata specifica contestazione, come previsto dall'art. 115 c.p.c..
Ancora, sulla prima memoria di e, in particolare, sul diritto al pagamento Parte_1
del corrispettivo del subappalto, eccepiva che sarebbe stata la stessa appaltatrice ad CP_2
affermare e far valere tale diritto mediante richiesta e ottenimento dal del pagamento del CP_1
corrispettivo, con conseguente conferma del diritto della subappaltatrice al pagamento del corrispettivo per le opere.
Sul preteso diritto al risarcimento dei danni di invece, richiamando le Parte_1
precedenti deduzioni, rilevava che in materia di appalti pubblici il D.L. assumerebbe la qualifica di pubblico ufficiale nella redazione del SAL (Stato Avanzamento Lavori), atto pubblico nel quale il
D.L. attesterebbe le verifiche dallo stesso effettuate e il compimento di attività e opere eseguite sotto il suo diretto controllo. Pertanto, nel caso de quo, quanto contenuto nel SAL e nella relativa contabilità di cantiere, sottoscritta anche dal responsabile del procedimento della S.A. e dall'appaltatrice, farebbe piena prova nei confronti di tutti i soggetti coinvolti e sarebbe contestabile solo mediante proposizione di querela di falso.
Sulla prova del danno, la società opposta ribadiva l'impossibilità di prova derivata dal mutamento dello stato dei luoghi senza previa verifica in contraddittorio o instaurazione di un a.t.p..
26 Sulla contestazione di intasamento dell'impianto fognario, replicava che la CP_2
contestazione del gennaio 2021 sarebbe avvenuta quando ancora i servizi igienici erano smontati e la scuola inutilizzata, contrariamente a quanto allegato dall'appaltatrice. Osservava, inoltre, che sarebbe stato appreso nel corso del presente giudizio che tale problematica sarebbe stata già conosciuta da dal D.L. e dalla S.A. quantomeno dal mese di ottobre 2020. Parte_1
Insisteva, comunque, nel ritenere la questione non di propria competenza, non spettandole il tracciamento dei pali.
Concludeva, sul punto, sostenendo che “l'intasamento delle tubazioni dovuto alla rottura delle stesse nelle operazioni di perforazione è una normale e inevitabile conseguenza di tale attività
(inserimento dei pali di fondazione), tanto più nell'eventualità in cui, come nel caso di specie, non esista, per la vetustà del fabbricato, una planimetria dei sottoservizi”.
Sulla contestazione di errata posa dei pali, eccepiva che l'appaltatrice non sarebbe CP_2
chiara nel distinguere le operazioni di tracciamento dei pali e di perforazione del terreno, usando anche l'espressione “posizionamento dei pali” astrattamente riferibile sia all'una che all'altra.
Precisando le operazioni, invece, il tracciamento consisterebbe nell'individuare e determinare il punto esatto in cui piantare i singoli pali. Tanto sarebbe stato eseguito in cantiere direttamente da come da previsione contrattuale. Mentre la perforazione del terreno nei Parte_1
precisi punti tracciati da sarebbe stata eseguita da Parte_1 CP_2
Sull'ingrossamento delle fondazioni, asserito l'avvenuto riconoscimento da parte dell'appaltatrice dell'accordo nell'esecuzione della diversa lavorazione e dell'ingrossamento delle fondazioni in talune zone, ribadiva che anche tale variazione sarebbe stata oggetto di approvazione CP_2
dalle parti in cantiere e sarebbe stata migliorativa.
Sugli ulteriori danni, replicava all'affermazione per cui le contestazioni sarebbero state CP_2 svolte appena rimosse le protezioni dalle zone d'interesse, osservando come le stesse sarebbero state invece rinvenute già il 24.12.2020 con l'ordine di servizio n. 3 e non riportate nella successiva lettera trasmessale da il 25.1.2021, a esclusione della possibile riferibilità degli Parte_1
stessi alla subappaltatrice.
Ribadiva, inoltre, le proprie doglianze relativamente ai ripristini di Edilcompany s.r.l..
A conclusione, in via istruttoria, pur ritenendo che il diritto al pagamento del corrispettivo delle opere eseguite da risulterebbe già provato sulla scorta della documentazione in atti e CP_2
dei riconoscimenti delle controparti, parte opposta formulava istanza di assunzione di prova testimoniale di cui indicava i relativi testi nonché i capitoli di prova.
Esplicitato, poi, di opporsi alla richiesta di ammissione di c.t.u., anche in considerazione dell'avvenuto mutamento dello stato dei luoghi, provvedeva alla produzione documentale,
27 riservandosi ulteriori deduzioni e/o produzioni a replica delle istanze istruttorie avverse.
Con terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. depositata il 15.3.2023, Controparte_3
replicava alle memorie istruttorie delle controparti.
[...]
In particolare: contestava le richieste di prova testimoniale della memoria di Parte_1
osservava che la delegazione di pagamento dimessa con la memoria del
[...] Controparte_1
apparirebbe superflua rispetto alla difesa dell'Amministrazione; asseriva di non opporsi alle istanze istruttorie promosse da CP_2
Con terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. depositata il 22.3.2023, contestava CP_2
integralmente la memoria istruttoria di e la richiesta di prova per testi di Parte_1
cui provvedeva a specifica contestazione.
Chiedeva quindi l'abilitazione a prova contraria diretta sui capitoli eventualmente ammessi con i testi già indicati nella propria seconda memoria e depositava talune fotografie del cantiere a prova contraria sui capitoli nn. 7, 8 e 9 della memoria istruttoria di Parte_1
Con terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. depositata il 23.3.2023, Parte_1
replicava innanzitutto che non vi sarebbe stato alcun riconoscimento di aver eseguito il tracciamento dei pali, essendo stato invece “precisato (memoria 183 n. 1 pag. 2) che, nonostante
l'originaria previsione contrattuale, l'adempimento veniva poi eseguito da (nella persona CP_2 del Sig. ) unitamente al D.L. . Persona_2 Per_1
Tanto, inoltre, sarebbe dimostrato dal giornale lavori ove verrebbe dato atto dell'esecuzione del sopralluogo del D.L. e del sig. (per il 15.7.2020. Persona_2 CP_2
L'appaltatrice asseriva altresì che la circostanza emergerebbe anche nella comunicazione del
27.1.2021.
Ancora, la società opponente richiamava la responsabilità della subappaltatrice per l'esecuzione delle proprie opere e osservava come non sarebbero stati contestati da quest'ultima: la sussistenza di vizi, difetti e danni nell'esecuzione dei lavori;
la quantificazione dei costi di ripristino;
che l'intasamento dell'impianto idraulico/fognario sarebbe riconducibile a lavorazioni da essa eseguite, essendosi limitata “ad affermare di aver posizionato i pali come da progetto (circostanza comunque contestata) e così pretendendo illegittimamente di escludere una propria responsabilità”.
Svolgeva quindi talune considerazioni in punto di imperizia di in occasione CP_2
dell'esecuzione delle palificazioni e allegava che proprio quest'ultima non si sarebbe resa disponibile a verificare in cantiere quanto lamentato dall'appaltatrice (la quale, successivamente, avrebbe provveduto al necessario ripristino in sostituzione della controparte). concludeva svolgendo specifiche contestazioni alle istanze istruttorie di Parte_1
parte opposta e, per la denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova di quest'ultima, dava
28 indicazione dei testi a prova contraria.
All'udienza del 13.4.2023, l'avvocato di insisteva per l'ammissione delle Parte_1
proprie istanze istruttorie chiedendo il rigetto di quelle avverse come dedotto in atti.
L'avvocato di pur ritenendo il diritto di già dimostrato, insisteva per le istanze CP_2 CP_2
istruttorie formulate in atti opponendosi a quelle avversarie.
Con riferimento alla terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice, eccepiva l'inammissibilità del doc. 15 in quanto documento a prova diretta tardivamente depositato e non a prova contraria. Contestava poi l'autenticità della mail prodotta da controparte.
Ancora, eccepiva l'inammissibilità delle deduzioni in replica alla propria seconda memoria perché infondate ed inammissibili in quanto la terza memoria potrebbe contenere soltanto istanze a prova contraria.
L'avvocato del si riportava al contenuto delle proprie memorie ex art. 183 sesto CP_1 CP_1
comma c.p.c. e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
L'avvocato di si richiamava alla memoria n. 3 del 15.3.2023. Controparte_3
L'avvocato di contestava le deduzioni avversarie in merito alla terza Parte_1
memoria e alla documentazione allegata rilevando la contraddittorietà delle allegazioni avversarie visto che entrerebbero nel merito del documento prodotto che si ritiene assolutamente valido visto che non sarebbero previste determinate forme per produrre la corrispondenza via mail, comunque depositata a prova contraria.
Il Giudice si riservava.
Con provvedimento del 12.9.2023, a scioglimento della riserva che precede, il Giudice considerava che la causa presenterebbe molti profili documentali e comunque, come anche riferito nell'ordinanza che avrebbe concesso la provvisoria esecuzione, che il mutamento dello stato dei luoghi renderebbe alquanto complicato un accertamento postumo.
In ogni caso, escludeva che le prove orali richieste dalle parti sarebbero in grado per come formulate di fornire rigorosi appigli in un senso o nell'altro, in senso difforme da quanto risultante documentalmente.
Su tali premesse il Giudice fissava udienza per precisazione delle conclusioni.
Con note depositate il 9.7.2024 provvedeva alla precisazione delle proprie Parte_1
conclusioni.
Con note depositate il 10.7.2024 provvedeva alla precisazione delle proprie CP_2
conclusioni.
Con note depositate il 10.7.2024 il provvedeva alla precisazione delle proprie Controparte_1
conclusioni.
29 All'udienza dell'11.7.2024 gli avvocati di e del Parte_1 CP_2 CP_1
concludevano come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati in vista
[...]
dell'udienza.
L'avvocato di concludeva come da comparsa di risposta. Controparte_3
Il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. e si riservava all'esito di provvedere.
Con comparsa conclusionale depositata il 3.10.2024, ribadiva le Controparte_3
considerazioni svolte in punto di limiti contrattuali di copertura assicurativa, soffermandosi, in particolare sulle previsioni di cui all'art.
2.6 dell'Allegato a Polizza lett. h).
Nel merito della vertenza, la compagnia assicurativa osservava non esserle mai pervenuta alcuna descrizione delle richieste formulate da (o da altri soggetti), né altri Parte_1
elementi che le avrebbero consentito di meglio comprendere le richieste rivolte alla propria assicurata.
Concordava, dunque, con la tesi difensiva di CP_2
Sulle richieste istruttorie asseriva unicamente di essersi associata alle istanze svolte da CP_2
Infine, a commento dell'ordinanza del 12.9.2023, affermava d'essere concorde con la decisione del
Giudice relativamente all'istruzione del presente giudizio.
Con comparsa conclusionale depositata il 10.10.2024, ripercorreva innanzitutto lo CP_2
svolgimento del presente processo, tenendo conto dell'intervenuta riunione dei distinti procedimenti di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a suo favore dal presente Tribunale.
In punto di fondatezza del proprio credito, poi, la subappaltatrice ripercorreva, in particolare, la conclusione dei contratti di appalto e subappalto, il positivo collaudo e verifica dei lavori eseguiti, le circostanze relative alle emissioni di fattura propria e da parte dell'appaltatrice e, da ultimo,
l'intervenuto pagamento da parte della CP_7
Per quanto concerne poi l'obbligo di pagamento di Parte_4 richiamava i dettami dell'art. 105 comma 13 d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti CP_2
Pubblici) e la propria qualificazione quale “piccola impresa”, sostenendone l'intervenuta prova documentale. Ribadiva, inoltre, le osservazioni svolte relativamente al meccanismo di pagamento diretto (quale delegazione cumulativa) e l'avvenuto riconoscimento della solidarietà del debito di e sia in occasione dell'emissione del decreto ingiuntivo Controparte_1 Parte_1
che con la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Sulle contestazioni e domande formulate dalla società opponente, eccepiva non essere CP_2
stato assolto l'onere probatorio a suo carico.
Richiamava, poi, in particolare:
- l'espresso riconoscimento da parte di della propria responsabilità nella Parte_1
30 causazione dei danni, come da certificato di ultimazione lavori del 9.9.2021 sottoscritto dall'opponente. Tale documento, sottoscritto dall'appaltatrice, avrebbe carattere confessorio e valore di piena prova contro di essa;
- l'ordine di servizio n. 1 del 2.11.2020 che farebbe riferimento al sopralluogo del 29.10.2020 tra il
D.L. ing. e il responsabile di e che attesterebbe il mancato riscontro Per_1 Parte_1 di danni “oltre un mese dopo il rilascio del cantiere da parte di ; CP_2
- le tempistiche della formale contestazione del 25.1.2021 e l'omessa menzione dei danni che la
D.L. avrebbe precedentemente accertato e addebitato all'appaltatrice (v. ordine di servizio n. 2);
- che i danni contestati successivamente con pec del 14.4.2021 e con l'atto di citazione non potrebbero esserle addebitabili avendo rilasciato il cantiere ormai da diversi mesi.
Ancora, avuto riguardo agli specifici danni, replicava con riguardo a: CP_2
- la contestazione via pec del 25.1.2021 di intasamento degli scarichi giacché il tracciamento e quindi l'individuazione dei punti esatti in cui avrebbero dovuto essere posati i pali sarebbe stato eseguito da Parte_1
- la contestazione via pec del 25.1.2021 di errata posa dei pali rilevando come tale contestazione non risulterebbe dai verbali della D.L. nonché evidenziando che l'opera sarebbe stata fatta oggetto di verifica e di positivo collaudo.
Ribadiva, inoltre, le variazioni del progetto effettuate su proprio suggerimento e con l'approvazione delle parti in cantiere.
- gli ulteriori danni contestati con pec del 14.4.2021 e con l'atto di citazione in opposizione verificatisi successivamente dopo che la subappaltatrice aveva già lasciato il cantiere.
Richiamava a supporto: la relazione del D.L. del 24.12.2020 ove verrebbero individuati i danni provocati dall'appaltatrice, non contestati a con pec del 25.1.2021; la relazione di CP_2
constatazione sullo stato dei lavori del 17.3.2021; i sopralluoghi del 4.8.2020, del 24.3.2021 e del
3.3.2021 di cui veniva dato atto nel giornale dei lavori (1ª parte); gli ordini di servizio del D.L. e il giornale dei lavori con riguardo ai ritardi contestati a a partire dal mese di Parte_1
ottobre 2020.
A conclusione, la subappaltatrice richiamava altresì gli elementi che confermerebbero l'esclusiva riferibilità all'appaltatrice di taluni danni contestati dalla CP_7
Per quanto concerne l'obbligo di manleva di la parte opposta Controparte_3
asseriva che non risulterebbe chiara la responsabilità ascrittale o l'attività generatrice di tale responsabilità, con conseguente preclusione dell'individuazione dell'operatività della polizza.
Ad ogni modo, per la sola denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte da chiedeva di essere tenuta indenne da Parte_1 CP_2
31 Controparte_3
Con comparsa conclusionale depositata il 10.10.2024, ripercorreva Parte_1
innanzitutto le questioni in fatto e lo svolgimento del processo.
Nel merito, sotto profilo della prova dei fatti di causa la società opponente evidenziava che le proprie contestazioni risulterebbero documentalmente accertate, analogamente alle spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento della subappaltatrice. Ribadiva, inoltre, come nel giudizio de quo l'onere di fornire compiuta prova dell'adempimento esatto, perfetto ed a regola d'arte della propria obbligazione incomberebbe su escludendo la sussistenza di alcun CP_2
riconoscimento di debito da parte propria.
Sulla lavorazione mediante utilizzo di pali, la società opponente asseriva che risulterebbe documentalmente dal giornale lavori e dalla comunicazione in pari data del D.L. l'esecuzione del tracciamento dei pali ad opera di CP_2
Escludeva, inoltre, lo svolgimento da parte di quest'ultima di eccezioni in fase esecutiva o l'azione quale “nudus minister”, con conseguente piena responsabilità di vizi e danni successivamente ripristinati con oneri a carico dell'appaltatrice. Cont Escludeva poi che il costituisse accettazione dell'opera o che fosse idoneo ad escludere la responsabilità per la cattiva esecuzione delle opere. Rilevando, come, nel caso di specie, infatti, proprio l'esecuzione di opere a carico di avrebbe comportato l'intasamento delle fogne. CP_2
Ribadiva, a tal proposito, la necessità di estrarre le macerie, la necessità di integrazione dei lavori con aumento del materiale per adeguarsi alla modifica progettuale apportata su proposta della subappaltatrice, nonché l'intervenuta sostituzione e/o ripristino delle superfici danneggiate durante il trasporto dei pali all'interno dei locali.
Ancora, dimettendo giurisprudenza concernente l'istituto dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., affermava d'aver inteso sospendere ogni valutazione in ordine Parte_1
alla debenza delle somme richieste da in ragione dei ripristini e delle determinazione CP_2
della S.A..
Richiamava, pertanto, il verbale di compensazione del 5.5.2021 adducendo le necessità di ripristino ed il ritardo nell'ultimazione dei lavori e dimetteva precisa elencazione delle spese sostenute per il predetto ripristino.
Con riguardo poi alle doglianze di l'appaltatrice osservava che quest'ultima avrebbe CP_2 violato la previsione contrattuale di cui all'art. 9 del contratto di subappalto sulla garanzia delle opere per difetti di esecuzione, che non si sarebbe resa disponibile alla verifica delle doglianze dell'appaltatrice e che avrebbe del tutto omesso di fornire prova del proprio diritto al corrispettivo nella misura pretesa con il presente giudizio.
32 A conclusione, nel merito, in via riconvenzionale, insisteva per il proprio Parte_1
diritto alla rifusione di tutti i costi sostenuti per l'esecuzione dei ripristini e al risarcimento dei danni per un importo non inferiore ad € 33.215,78.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, con conseguente proprio diritto al rimborso delle maggiori somme corrisposte in esecuzione dell'ordinanza del presente Tribunale, quantificata in misura pari quantomeno ai danni documentati per € 33.215,78, oltre rivalutazione, interessi e spese.
Con comparsa conclusionale depositata il 10.10.2024, ripercorsi lo svolgimento del procedimento riunito nonché quello dei fatti di causa, il richiamava le doglianze che avrebbero Controparte_1 portato all'instaurazione dei due procedimenti di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo.
Asseriva, in particolare che:
“Il eccepiva di non aver alcun obbligo di pagamento : Controparte_1
- da un lato, avendo già pagato il corrispettivo a ed evidenziando che Parte_1
l'art. 105 D.Lgs. 50/2016 la definiva come mero delegato al pagamento, che non aveva alcun obbligo non avendo la disponibilità di alcuna somma di competenza di Parte_1
, da cui trarre quanto necessario a soddisfare;
o da altro lato, non potendosi
[...] CP_2
attribuire al alcuna responsabilità né omissione non avendo ricevuto da CP_1 CP_2
alcuna fattura né richiesta di pagamento prima del citato pagamento.
da parte sua eccepiva che il credito di doveva ritenersi insussistente o Parte_1 CP_2
compensato con gli obblighi risarcitori in capo ad per i danni da questa cagionati nella CP_2 esecuzione dei lavori, in particolare per il fatto che nell'infissione dei pali avrebbe CP_2
determinato la rottura e la inutilizzabilità delle sottostanti condutture fognarie, che Parte_1
aveva dovuto ripristinare sostenendo i relativi costi.”.
[...]
Mentre, ribadendo la sussistenza di una responsabilità solidale in capo al Controparte_1 CP_2
avrebbe sostenuto la riconducibilità dei pretesi vizi a precedenti attività, svolte dalla stessa
[...]
appaltatrice.
In via preliminare, il opponente osservava essere intervenuto medio tempore il pagamento CP_1
a in osservanza dell'ordinanza del 4.4.2022. CP_2
Ribadiva, comunque, il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione degli obblighi propri del delegato oltre che della differenza rispetto a quella del debitore o della responsabilità solidale con quest'ultimo. A sostegno, oltre a richiamare taluni interventi e giurisprudenza, il osservava CP_1
il rilievo che assumerebbe la stessa formalizzazione della delega di pagamento effettuata da in occasione del pagamento a favore di Parte_1 CP_2
Sul piano processuale, poi, il escludeva la possibilità di utilizzo del Controparte_1
33 procedimento monitorio, ammissibile unicamente a fronte di crediti certi, liquidi ed esigibili.
In punto di responsabilità extracontrattuale, invece, ribadiva non essere stata formulata alcuna domanda in tal senso nonché la circostanza per cui al momento del pagamento del corrispettivo a comprensivo dei lavori eseguiti da non gli sarebbe ancora Parte_1 CP_2
stata trasmessa alcuna fattura o richiesta di pagamento, con conseguente carenza di diligenza e da parte dell'appaltatrice e da parte della subappaltatrice.
Tanto premesso, il esplicitava che l'intervenuto pagamento della somma richiesta da CP_1
rileverebbe ancora con riferimento alla specifica questione del ristoro spese legali CP_2
poiché, nel momento in cui era stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti del non sarebbe sussistito alcun obbligo nei confronti di né di natura contrattuale CP_1 CP_2
né di natura extracontrattuale.
Pertanto, il chiedeva la condanna di e, in subordine, di Controparte_1 CP_2 [...] all'intero ristoro delle spese legali del procedimento. Parte_1
Infine, quanto agli obblighi di nei propri confronti, ritenendo pacifico il Parte_1
sorgere del credito a carico dell'appaltatrice, il eccepiva che l'onere di ogni Controparte_1
pagamento a favore di ricadrebbe su CP_2 Pt_1
Formulava, pertanto, apposita domanda di manleva nei suoi confronti in relazione ai fatti dedotti nel presente giudizio, ivi comprese le spese del giudizio e in genere ogni onere derivante dal contenzioso.
In punto di spese di lite, dimetteva poi uno schema relativo ai parametri di cui al D.M. 55/2014.
Con memoria di replica depositata il 29.10.2024, il ribadiva innanzitutto Controparte_1
l'intervenuto pagamento ad di quanto richiesto, eseguito dal su CP_2 Controparte_1 delega di con l'utilizzo di somme a questa destinate, in adempimento agli Parte_1 obblighi posti a carico di dall'ordinanza del 4.4.2022. Parte_1
Ribadiva poi le doglianze già mosse in punto di: natura dell'obbligo posto a carico del CP_1
e conseguente difetto di legittimazione passiva;
conseguenze e sul piano processuale e su
[...]
quello sostanziale dell'inesistenza di una vera posizione creditoria, oltre all'infondatezza di un'eventuale pretesa responsabilità a titolo extracontrattuale;
richiesta della condanna di CP_2
e, in subordine, di all'intero ristoro delle spese legali inerenti al
[...] Parte_1
procedimento, nella misura indicata in sede di comparsa conclusionale.
Con memoria di replica depositata il 30.10.2024, replicava innanzitutto alle asserzioni CP_2
del ed eccepiva che le sentenze e i pareri citati non sarebbero pertinenti in Controparte_1
quanto pronunciate sulla base della normativa anteriore all'art. 105 d.lgs. 50/2016.
Proseguiva poi svolgendo talune contestazioni sulle argomentazioni del opponente. CP_1
34 Avverso le argomentazioni giuridiche replicava sostenendo la sussistenza di un obbligo di natura vincolante in capo alla S.A. di provvedere al pagamento diretto del subappaltatore ed il correlativo diritto di quest'ultimo di ricevere tale pagamento, oltre alla qualificazione di simile meccanismo non con quello della mera delega di pagamento bensì con quello della delega cumulativa ex art. 1268 c.c..
Eccepiva, inoltre, che il riferimento di controparte alla delegazione di pagamento che CP_1
e avrebbero sottoscritto in corso di causa al fine di corrisponderle
[...] Parte_1
quanto dovuto in forza della concessione della provvisoria esecuzione al decreto integrerebbe una mera delegazione di pagamento scelta convenzionalmente dalle parti obbligate al pagamento.
Avverso le argomentazioni fattuali replicava che l'obbligo di pagamento diretto della subappaltatrice da parte del sarebbe sorto già, ex lege e per contratto, con Controparte_1
l'avvenuta esecuzione delle prestazioni da parte di oltre al fatto che il sarebbe CP_2 CP_1
stato in possesso di tutta la documentazione contrattuale e contabile necessaria a conoscere il proprio obbligo di pagamento, con conseguente colpa grave di quest'ultimo.
Replicava poi alle contestazioni che gli avrebbero attribuito un difetto di diligenza nel curare il proprio diritto di credito.
Sulla comparsa conclusionale dell'appaltatrice, invece, eccepiva che, contrariamente CP_2 all'affermazione per cui non sarebbe stato assolto il proprio onere di prova del corretto adempimento, la sussistenza del credito di € 109.000,00 per le prestazioni eseguite risulterebbe provata in considerazione di comportamenti di valore confessorio. Tali comportamenti darebbero inequivocabile conferma della corretta esecuzione delle opere, dell'accettazione delle stesse e della loro quantificazione.
In merito alle domande di aventi ad oggetto pretesi vizi, difetti e danni, Parte_1
ripercorreva nuovamente le specifiche doglianze e le singole voci di danno, ribadendo le CP_2
proprie contestazioni.
In particolare, sulla doglianza relativa al tracciamento dei pali, asseriva non essere stata dimostrata l'esecuzione “in proprio” del tracciamento, oltre all'inconferenza dei documenti citati dall'appaltatrice in ordine alla pretesa esecuzione del tracciamento da , risultando semmai la CP_2
mera consegna da parte del D.L. di una planimetria dei pali. Eccepiva pertanto derivarne che “o è stata ad eseguire il tracciamento (in forza dell'obbligo contrattuale) o è stata Parte_5 la DL, delegata a ciò da , come potrebbe ricavarsi dall'esame dei documenti Parte_1 sopra citati”.
Sul verbale di compensazione del 5.5.2021, osservava, poi, come si tratterebbe di un “tentativo di
di voler addebitare la responsabilità dei ritardi da essa accumulati alle Parte_1
35 tempistiche per i ripristini di danni che essa addebita a quando, comunque, il ritardo CP_2 dell'appaltatrice nelle proprie lavorazioni sarebbe documentalmente comprovato.
In punto di quantificazione dei predetti danni, la subappaltatrice contestava le richieste risarcitorie e la “pretesa fattura” di Edilcompany s.r.l., anche in considerazione del ruolo di quest'ultima in cantiere.
Osservava, inoltre, che le allegazioni attoree avrebbero comportato la necessità di chiamare in causa la compagnia assicurativa “posto che nell'atto di opposizione risultavano affermati in maniera del tutto generica tutta una serie di danni e di ipotesi di responsabilità di ” dai quali “non CP_2
risultava nemmeno chiara quale sarebbe stata la responsabilità di e quale l'attività CP_2
generatrice di tale responsabilità, con la conseguenza che non era nemmeno possibile individuare quali degli ipotetici e non determinati “danni” fossero coperti dalla polizza”.
In conclusione, ribadendo come le affermazioni di in ordine a pretesi danni e/o Parte_1
addebiti di , oltre che infondate, sarebbero rimaste sfornite di qualsivoglia supporto CP_2
probatorio, parte opposta insisteva per la condanna delle parti opponenti alla rifusione integrale di spese e compensi di lite (oltre spese generali ed accessori).
Sulla riunione delle cause, rilevava come secondo giurisprudenza consolidata la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione dovrebbe essere liquidata separatamente per ciascuna causa in relazione all'attività prestata.
Invece, per la fase successiva alla riunione, potrebbe essere liquidato un compenso unico con facoltà del giudice di applicare la maggiorazione prevista ex art. 4 comma 2 D.M. 55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa.
Con memoria di replica depositata il 30.10.2024, replicava alle asserzioni Parte_1 dell'opposta sostenendo l'insufficienza del SAL e del collaudo strutturale, anche in considerazione della disciplina contrattuale che regola i rapporti tra le parti. Ribadiva, invece, il rilievo assunto dal momento successivo all'ultimazione dell'opera nel suo complesso, dalla consegna e dalla successiva accettazione da parte della CP_7
Richiamato poi il disposto del d.lgs. 50/2016, l'appaltatrice evidenziava come non avrebbe potuto esimersi dall'intervenire per ripristinare e limitare i danni cagionati da con CP_2 conseguente suo diritto di agire in regresso verso quest'ultima. Asseriva poi che l'eccezione sulla sussistenza dei vizi e danni già nel corso dell'esecuzione dell'opera avrebbe comportato l'inesigibilità del corrispettivo da parte di fino all'eliminazione dei vizi o con rispettiva CP_2 riduzione dell'importo dovuto.
Ancora, distingueva come anteriormente all'ultimazione dell'opera sarebbe stato onere del Pt_1
subappaltatore, agente per il pagamento del prezzo, comprovare l'esatta esecuzione dell'opera
36 mentre ad opera ultimata, consegnata ed accettata (a differenza del caso di specie nel momento di contestazione dell'inadempimento), troverebbe applicazione la disciplina speciale relativa alle garanzie dell'appalto.
Assunta poi la mancata contestazione dell'effettiva sussistenza dei vizi e danni lamentati dalla CP_7
e dall'appaltatrice, la società opponente insisteva nel ritenere la circostanza provata in causa ex art. 115 c.p.c..
Analogamente eccepiva essere comprovato in causa l'intervenuto ripristino dei vizi e danni, in ossequio all'obbligazione contrattuale assunta, con integrale carico degli oneri, documentalmente comprovati.
Infine, con riguardo al verbale di compensazione si doleva che sarebbe stato “del tutto travisato dalla convenuta”, dovendo invece emergere dallo stesso il proprio diritto al rimborso delle superiori somme incassate da in ragione del pagamento avvenuto in esecuzione dell'ordinanza di CP_2
conferimento della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, quantificate nei costi sostenuti e documentati per l'eliminazione dei vizi e danni.
Orbene, si ritiene che la pretesa di parte opposta sia fondata.
E' pacifico in causa che abbia richiesto al il pagamento dei corrispettivi Parte_1 CP_1
inerenti le opere eseguite da parte opposta così come è pacifico che il abbia eseguito il CP_1
pagamento. Co L'art. 13 del contratto di subappalto con nonché l'art. 4 dell'autorizzazione della Parte_1
sono molto chiari nel prevedere il pagamento diretto in favore di da parte del da CP_2 CP_1
dichiararsi legittimato passivo.
L'approvazione, altrettanto pacifica, del SAL rende, senz'altro, verosimile e dimostrata la prestazione in sé e per sé.
D'altronde, la stessa contesta la diligenza e la correttezza nell'esecuzione, come visto, Parte_1 non l'esecuzione in sé.
Altro profilo, è che l'approvazione del SAL, come ha ripetuto più volte in corso del Parte_1
processo, ha rilievo ai fini contabili e ciò rende se non formalmente confessato quanto meno adeguatamente dimostrato e verosimile il quantum della pretesa, tra l'altro quantificata pure nel contratto di subappalto in misura lievemente superiore.
Per quanto riguarda i vizi ed i danni pretesi, si evidenzia come il tracciamento dei pali fosse previsto contrattualmente a carico di ai sensi del contratto di subappalto. Parte_1
Le prove orali richieste, e non accolte, non fornirebbero dettagli maggiori su chi abbia preso eventuali iniziative, assumendone le responsabilità, oltre ad essere indefinite in termini cronologici.
D'altronde, in corso di causa, è stata la stessa ad asserire che l'operazione fosse stata Parte_1
37 eseguita su intesa i tecnici di parte opposta ed il direttore dei lavori, più volte citato negli atti di causa, come sopra ampiamente descritto.
Insomma, parte opposta, al più, avrebbe eseguito una prestazione su indicazione del direttore dei
Co lavori, rappresentante tecnico della e legittimato ad impartire quelle prescrizioni cui, ai sensi del subappalto, parte opposta avrebbe comunque dovuto adeguarsi (v. art. 3).
Si ritiene, poi, inverosimile che parte opposta si sia assunta l'onere e le responsabilità senza chiedere adeguamento del prezzo del subappalto.
In ordine agli ingrossamenti, si è visto come l'ordine di servizio del direttore dei lavori del
24.12.2020 financo indicava la riduzione del numero dei pali come semplificazione dei lavori.
Il direttore, poi, indicava ritardi già a dicembre e non risulta da nessuna affermazione che gli stessi fossero dipesi da eventuali negligenze dell'opposta.
Il Comune, d'altronde, riferisce di aver saputo delle contestazioni di verso parte Parte_1
opposta soltanto ad aprile 2021, con termine per ultimazione dei lavori a maggio 2021.
Per quanto concerne gli altri danni dedotti, il pacifico mutamento dello stato dei luoghi non consente analisi tecniche tali da giustificare addebiti all'opposta.
E' irrilevante indagare se tale mutamento sia stato dovuto o meno secondo le leges artis o secondo specifiche norme giuridiche, rimanendo il fatto compiuto che il diritto alla prova di parte opposta non può trovare così realizzazione, data per eseguita a monte la prestazione e per sopravvenute le modifiche.
Insomma, tale mutamento è un fatto impeditivo della prova positiva o negativa dei vizi denunciati.
Il ha riferito che, in corso di causa, gli importi recati dal decreto ingiuntivo opposto sono CP_1
stati versati a parte opposta, che, quindi, va dichiarata legittimata a trattenerli.
Si rammenta che allorquando sia stato eseguito il pagamento di quanto previsto nel decreto ingiuntivo opposto, dopo la sua notifica, il decreto ingiuntivo va revocato (principio pacifico, v. infra multis cass. 8428/2014), residuando le questioni inerenti le spese processuali.
Quanto alla domanda di manleva del si ritiene la stessa inammissibile e da rigettare in rito. CP_1
In corso di processo, si è avuto modo di rammentare come la chiamata in causa del terzo debba essere autorizzata dal Giudice, trattandosi di principio di ordine pubblico processuale.
Tale rilievo è stato svolto con le ordinanze rese a seguito delle due prime udienze (una per processo riunito) e nessuna parte ha svolto rilievi.
Così ragionando, la domanda di manleva del è inammissibile perché o volta contro una CP_1 parte che non è stato autorizzato a chiamare in causa o perché svolta contro l'opponente sulla base di una chiamata in causa a sua volta inammissibile.
Mai il hanno riferito che la costituzione potesse valere come intervento del CP_1 Parte_6
38 terzo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con riguardo allo scaglione € 52.000,01-€ 260.000,00.
Si può ritenere che la fase monitoria sia già stata rimborsata in esecuzione del decreto ingiuntivo, valendo in quella sede la solidarietà.
Quanto alla fase di merito, le due fasi di studio e introduzione possono essere raddoppiate visto che ha dovuto costituirsi su due fronti processuali, pure a livello formale. CP_2
Dopo la riunione e, quindi, con riferimento alla fase di istruzione e di decisione, si possono aumentare i valori medi del 50% vista la pluralità di parti e la concentrazione degli atti.
La solidarietà va, parimenti, ribadita anche in ordine alla fase di opposizione.
Il mai conferma e mai nega la sussistenza in sé della pretesa dell'opposta, generando CP_1 quell'ambiguità, che poi è alla base dell'iniziativa processuale anche nei suoi confronti.
La tesi della delegazione di pagamento a fronte dei dati contrattuali e legislativi (v. ordinanza di questo Giudice ex art. 648 c.p.c.) non ha colto nel segno (si fa notare che è lo stesso a CP_1
riferire senza che vi siano contestazioni di sorta che abbia legittimazione passiva, che, Parte_1
quindi, si cumula a quella del . CP_1
Con riferimento all'assicurazione, è chiamata a rimborsare le spese di lite alla terza Parte_1
chiamata perché: solo formula addebiti che avrebbero potuto comportare in ipotesi Parte_1
l'attivazione della polizza, pure promuovendo domande riconvenzionali, come visto;
il principio di causalità da decenni viene applicato in materia di spese di lite con riferimento alla terza chiamata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nelle cause riunite RR.GG. nn. 5199/2021 e n. 5219/2021:
- rigetta le due opposizioni avverso il decreto ingiuntivo opposto indicato in oggetto;
- dichiara inammissibili le citazioni in giudizio del e di Controparte_1 Parte_1
nei procedimenti riuniti in cui rispettivamente non sono opponenti;
[...]
- dichiara inammissibile la domanda di manleva del comunque formulata nei Controparte_1
processi riuniti;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto per effetto del pagamento intervenuto in corso di causa, autorizzando parte opposta a trattenere quanto ricevuto vista la fondatezza della sua pretesa, anche sotto il profilo delle spese di lite del procedimento monitorio;
- condanna in solido ed il a rimborsare ad Parte_1 Controparte_1 CP_2 le spese dei due processi di opposizione riuniti che si liquidano complessivamente in €
[...]
22.430,50, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge;
39 - condanna a rimborsare ad le spese di Parte_1 Controparte_3
lite che si liquidano in complessivi € 14.103,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 17.2.2025.
Il Giudice
Fabio Massimo Saga
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