TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1564/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore
Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1564/2023, promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. VIVONA GIANLUCA,
- Ricorrente -
contro
(c.f. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. BENENATI ANTONINO.
- Resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/09/2023 ha adito il Parte_1
Tribunale di Trapani per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia nata a [...] il Persona_1
pagina 1 di 9 09/02/2021 dalla relazione more uxorio con ormai Controparte_1
interrotta.
A tal fine, la ricorrente ha dedotto che: “il rapporto tra le parti sin da subito ha mostrato notevoli criticità sino ad essersi del tutto interrotto in seguito ad alcuni episodi di violenza che hanno raggiunto l'apice a metà del mese di luglio 2023” quando, a seguito di uno degli episodi di violenza messo in atto dal resistente, intervenivano le forze pubbliche.
Rappresentava che per tali fatti pende un procedimento penale.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- affidare la figlia minore della coppia, in via esclusiva alla Per_1
ricorrente;
- assegnare la casa familiare alla ricorrente affinché vi continui ad abitare unitamente alla figlia minore;
- effettuati all'occorrenza gli opportuni accertamenti reddituali, stabilire
l'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento della Controparte_1
figlia minore, mediante la corresponsione alla ricorrente di un assegno mensile non inferiore ad euro 300,00 oltre alle spese straordinarie nella misura del cinquanta per cento;
- adottare ogni altro provvedimento che dovesse ritenersi opportuno nell'interesse della prole.”
Alla luce delle risultanze istruttorie e delle relazioni dei servizi competenti, la ricorrente con note del 20/09/2024, a parziale modifica delle precedenti richieste, concludeva come di seguito:
“affidare la figlia minore della coppia, alla madre ricorrente Per_1 secondo le regole dell'affido “super” esclusivo, onerando la medesima comunque di informare il padre di ogni questione rilevante;
assegnare la casa coniugale alla madre ricorrente;
disporre l'obbligo del sig. CP_1
di versare un assegno mensile per il mantenimento della minore
[...]
pagina 2 di 9 non inferiore ad euro 300,00 oltre che al pagamento del 50% Per_1
delle spese straordinarie;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, per intero,
l'assegno unico, alla luce della collocazione presso sé della minore e del regime dell'affidamento; adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario nell'interesse della prole Con vittoria di spese e competenze professionali.”
*****
Si è costituito il resistente contestando quanto dedotto dalla ricorrente, deducendo di non aver mai ha usato violenza nei confronti della , Pt_1
allegando, invece, che la ricorrente in tal senso non si sarebbe mai risparmiata, arrivando in più occasioni ad aggredire il sia CP_1
verbalmente e che moralmente con espressioni denigratorie ed insulti.
Tutto ciò premesso, il resistente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-Disporre l'affido condiviso in favore di entrambi i genitori della minore con residenza della stessa fissata con la madre Persona_1
collocataria presso la sua abitazione in Alcamo (TP) nella Contrada Timpi
Rossi n. 25.
− Stabilire, nell'esclusivo interesse della minore, tempi e modalità di esercizio del diritto di visita del GN , alla luce dei Controparte_1
numerosi punti comuni dei rispettivi piani genitoriali predisposti dai genitori.
− Determinare l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia nella misura di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese Persona_1
straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Trapani adito.
pagina 3 di 9 − Stabilire che l'Assegno Unico per i figli ex Legge di bilancio n.
46/2021 sia percepito interamente dalla GNa , anche in Parte_1
quanto genitore collocatario della figlia minore.
− Disporre la fruizione delle detrazioni per i figli in ragione del 50% ciascuno tra i genitori.
− Spese come per legge.”
*****
Con decreto del 15/09/2023 la causa veniva istruita a mezzo di verifiche del CPG e dei SS territorialmente competenti circa le condizioni di vita e personali della minore presso la madre.
Alla udienza del 16/11/2023 venivano ascoltate le parti e mentre la ricorrente dichiarava di essere preoccupata dal consumo di alcol fatto dal resistente e per i messaggi insistenti che questo le mandava per chiederle di tornare insieme e minacciarla, il resistente rappresentava di aver iniziato un percorso presso il Ser.D. e di ripromettersi di evitare l'invio di messaggi alla ricorrente.
Entrambe le parti manifestavano la disponibilità a aderire ai percorsi consigliati e raggiungevano un parziale accordo sui contenuti economici
(“l'assegno mensile a carico del papà ammonterà ad € 200,00 eventualmente anche divisibili nel corso del mese in caso di difficoltà, nonché che l'assegno universale per il nucleo familiare, che attualmente viene percepito dalla mamma così rimarrà a sua esclusiva disponibilità nell'interesse di L'avv. Benenati aggiunge che le parti Per_1
percepiscono o meglio la RA percepisce il bonus Nido, che il CP_1
del pari è d'accordo che venga gestito dalla RA ed integralmente destinato alla copertura delle spese dell'asilo.” Cfr. verbale).
Con successiva ordinanza del 17/11/2023, venivano emessi i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
pagina 4 di 9 “ -Dispone in via provvisoria l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, con onere tuttavia di concertazione con il padre, Per_1
anche per il tramite di servizi o dei legali, le scelte più importanti inerenti salute e residenza abituale;
conferma allo stato il regime di visite in atto in favore del padre (tre volte a settimana, il martedì, il giovedì dalle ore 17;00 alle ore 21;00 circa e poi a settimane alterne una volta il sabato ed una volta la domenica, dalla mattina intorno alle 8;00 fino alle ore 17:00), con la supervisione ed alla presenza dei nonni paterni;
-dispone darsi corso a tutti gli interventi di sostegno ed ai percorsi suggeriti dai servizi e dal CPG, riportati in parte motiva, con onere di relazione unitaria entro il 19.4.24, salve urgenze da segnalare immediatamente;
-pone a carico del (con decorrenza dalla domanda) l'obbligo di CP_1 versare alla ricorrente un assegno mensile di € 200,00 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, entro il gg 10 di ogni mese (come da accordo, al netto di assegno unico universale e bonus Nido, che saranno percepiti dalla madre ed integralmente destinati alle esigenze della minore), nonché di partecipare nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie secondo protocollo, da sostenere nell'interesse della stessa prole minore;
”
Nella stessa sede, veniva disposta la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali e del CPG.
All'esito dell'udienza del 20/11/2024, pervenute le relazioni da parte dei servizi competenti, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, quanto al regime inerente all'affidamento della figlia minore si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione Per_1 legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un pagina 5 di 9 rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore. Tuttavia, è vero anche che suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicofisico dei figli minori.
È noto, infatti, che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore” (v. Cass. Civ. sent. N. 28244/2019).
Pertanto, occorre valorizzare l'esito del percorso attivato con il C.P.G. in sinergia con i Servizi sociali e il Ser.D., che innanzitutto espongono particolari criticità in ordine alla figura del padre. Il resistente, infatti, “nel corso dei colloqui non riconosce la dipendenza alcolica, a questo riguardo dice: “bevo tutte le sere al termine di una giornata di lavoro faticosa e pesante, faccio i colloqui con lo psicologo del SERD di Alcamo”. (cfr. rel.
CPG del 10/10/2023).
Detta mancanza di consapevolezza rispetto all'abuso di bevande alcoliche ha portato anche il resistente ad interrompere il percorso intrapreso presso il
Ser.D. di Alcamo adducendo motivazioni lavorative, (cfr. rel. C.P.G. del
25/06/2024), pure apparendo minimizzare la portata delle proprie azioni di pagina 6 di 9 “rabbia incontrollata”. Del resto, il procedimento penale per maltrattamenti ex art. 572 c.p., concluso con sentenza di condanna a carico del e i CP_1
gravi indici emergenti da detta motivazione non possono non essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione delle modalità di affidamento e di accesso al minore, dovendosi escludere la percorribilità di una generale opzione bi-genitoriale (cfr. sent. 229/2024).
Dal canto proprio, la ricorrente “ha mostrato sempre una spiccata attenzione alle necessità della figlia nell'educazione, nell'accudimento e nella protezione della stessa, sperando di poterla guidare al meglio, nonostante il vuoto della separazione e si mostra disponibile a un confronto con il signor presso le sedi dei servizi adeguati per il CP_1 raggiungimento di una sana cogenitorialità.” (cfr. rel. C.P.G. del
26/06/2024)
I monitoraggi svolti, così, lasciano propendere per l'opportunità dell'affido monogenitoriale alla madre, con permanenza in capo a costei della responsabilità di tutte le decisioni di maggiore interesse, fatta eccezione solo per quelle inerenti la salute (limitatamente ad interventi e trattamenti invasivi) e residenza abituale, affinché le funzioni genitoriali di cura e assistenza siano esercitate con tempestività dalla figura materna, ben potendo una condizione di dipendenza del padre (o gli esiti, non adeguatamente trattati, di una pregressa dipendenza) incidere sulle capacità genitoriali tra cui anche quelle di interlocuzione e confronto con il genitore collocatario, con conseguente rischio di paralisi o stagnazione dei processi decisionali in favore della prole minore.
Quanto al diritto di visita del genitore non collocatario, se da una parte appare necessario garantire un diritto della minore, che ne ha mostrato frequente desiderio a mantenere un contatto regolare con il padre, d'altra parte è necessario che tali contatti avvengano con opportune cautele;
di talchè, non essendo stata richiesta dalla madre una istituzionalizzazione dei pagina 7 di 9 contatti od operatori, la minore potrà proseguire ad incontrare il padre secondo le intese sin qui raggiunte, ma alla presenza di almeno due parenti di ramo paterno, di fiducia della madre. In difetto di accordo, almeno un pomeriggio a settimana nel rispetto degli impegni della minore e delle sue esigenze di svago e di salute, sempre alla presenza di familiari.
*****
Esaurita la trattazione del regime di affido, l'unico vero profilo rimasto controverso nelle opposte ricostruzioni delle parti, si osserva, quanto alla determinazione del contributo al mantenimento della prole, che entrambi i genitori, anche se non uniti in matrimonio, hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle loro sostanze, facendo fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Essendo le parti pervenute ad un accordo interlocutorio, valutate le rispettive risorse, vanno confermate le statuizioni vigenti, con obbligo, in capo al , di versare alla ricorrente un assegno mensile di € 200,00 a CP_1
titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, entro il gg 10 di ogni mese (come da accordo, al netto di assegno unico universale e bonus Nido, che saranno percepiti dalla madre ed integralmente destinati alle esigenze della minore), nonché di partecipare nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie secondo protocollo, da sostenere nell'interesse della stessa prole minore.
Il tenore delle statuizioni e la reciproca parziale disponibilità conciliativa depongono per la compensazione delle spese processuali.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- affida la minore alla madre, con permanenza in Persona_1
capo a costei della responsabilità delle decisioni di maggiore interesse ad eccezione di quelle in tema di salute per interventi invasivi e residenza abituale, con regime di visita protetto del padre come specificato in parte motiva;
- pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno mensile di € 200,00 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, entro il gg
10 di ogni mese (come da accordo, al netto di assegno unico universale e bonus Nido, che saranno percepiti dalla madre ed integralmente destinati alle esigenze della minore), nonché di partecipare nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie secondo protocollo, da sostenere nell'interesse della stessa prole minore;
- compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2025.
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore
Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1564/2023, promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. VIVONA GIANLUCA,
- Ricorrente -
contro
(c.f. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. BENENATI ANTONINO.
- Resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/09/2023 ha adito il Parte_1
Tribunale di Trapani per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia nata a [...] il Persona_1
pagina 1 di 9 09/02/2021 dalla relazione more uxorio con ormai Controparte_1
interrotta.
A tal fine, la ricorrente ha dedotto che: “il rapporto tra le parti sin da subito ha mostrato notevoli criticità sino ad essersi del tutto interrotto in seguito ad alcuni episodi di violenza che hanno raggiunto l'apice a metà del mese di luglio 2023” quando, a seguito di uno degli episodi di violenza messo in atto dal resistente, intervenivano le forze pubbliche.
Rappresentava che per tali fatti pende un procedimento penale.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- affidare la figlia minore della coppia, in via esclusiva alla Per_1
ricorrente;
- assegnare la casa familiare alla ricorrente affinché vi continui ad abitare unitamente alla figlia minore;
- effettuati all'occorrenza gli opportuni accertamenti reddituali, stabilire
l'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento della Controparte_1
figlia minore, mediante la corresponsione alla ricorrente di un assegno mensile non inferiore ad euro 300,00 oltre alle spese straordinarie nella misura del cinquanta per cento;
- adottare ogni altro provvedimento che dovesse ritenersi opportuno nell'interesse della prole.”
Alla luce delle risultanze istruttorie e delle relazioni dei servizi competenti, la ricorrente con note del 20/09/2024, a parziale modifica delle precedenti richieste, concludeva come di seguito:
“affidare la figlia minore della coppia, alla madre ricorrente Per_1 secondo le regole dell'affido “super” esclusivo, onerando la medesima comunque di informare il padre di ogni questione rilevante;
assegnare la casa coniugale alla madre ricorrente;
disporre l'obbligo del sig. CP_1
di versare un assegno mensile per il mantenimento della minore
[...]
pagina 2 di 9 non inferiore ad euro 300,00 oltre che al pagamento del 50% Per_1
delle spese straordinarie;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, per intero,
l'assegno unico, alla luce della collocazione presso sé della minore e del regime dell'affidamento; adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario nell'interesse della prole Con vittoria di spese e competenze professionali.”
*****
Si è costituito il resistente contestando quanto dedotto dalla ricorrente, deducendo di non aver mai ha usato violenza nei confronti della , Pt_1
allegando, invece, che la ricorrente in tal senso non si sarebbe mai risparmiata, arrivando in più occasioni ad aggredire il sia CP_1
verbalmente e che moralmente con espressioni denigratorie ed insulti.
Tutto ciò premesso, il resistente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-Disporre l'affido condiviso in favore di entrambi i genitori della minore con residenza della stessa fissata con la madre Persona_1
collocataria presso la sua abitazione in Alcamo (TP) nella Contrada Timpi
Rossi n. 25.
− Stabilire, nell'esclusivo interesse della minore, tempi e modalità di esercizio del diritto di visita del GN , alla luce dei Controparte_1
numerosi punti comuni dei rispettivi piani genitoriali predisposti dai genitori.
− Determinare l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia nella misura di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese Persona_1
straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Trapani adito.
pagina 3 di 9 − Stabilire che l'Assegno Unico per i figli ex Legge di bilancio n.
46/2021 sia percepito interamente dalla GNa , anche in Parte_1
quanto genitore collocatario della figlia minore.
− Disporre la fruizione delle detrazioni per i figli in ragione del 50% ciascuno tra i genitori.
− Spese come per legge.”
*****
Con decreto del 15/09/2023 la causa veniva istruita a mezzo di verifiche del CPG e dei SS territorialmente competenti circa le condizioni di vita e personali della minore presso la madre.
Alla udienza del 16/11/2023 venivano ascoltate le parti e mentre la ricorrente dichiarava di essere preoccupata dal consumo di alcol fatto dal resistente e per i messaggi insistenti che questo le mandava per chiederle di tornare insieme e minacciarla, il resistente rappresentava di aver iniziato un percorso presso il Ser.D. e di ripromettersi di evitare l'invio di messaggi alla ricorrente.
Entrambe le parti manifestavano la disponibilità a aderire ai percorsi consigliati e raggiungevano un parziale accordo sui contenuti economici
(“l'assegno mensile a carico del papà ammonterà ad € 200,00 eventualmente anche divisibili nel corso del mese in caso di difficoltà, nonché che l'assegno universale per il nucleo familiare, che attualmente viene percepito dalla mamma così rimarrà a sua esclusiva disponibilità nell'interesse di L'avv. Benenati aggiunge che le parti Per_1
percepiscono o meglio la RA percepisce il bonus Nido, che il CP_1
del pari è d'accordo che venga gestito dalla RA ed integralmente destinato alla copertura delle spese dell'asilo.” Cfr. verbale).
Con successiva ordinanza del 17/11/2023, venivano emessi i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
pagina 4 di 9 “ -Dispone in via provvisoria l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, con onere tuttavia di concertazione con il padre, Per_1
anche per il tramite di servizi o dei legali, le scelte più importanti inerenti salute e residenza abituale;
conferma allo stato il regime di visite in atto in favore del padre (tre volte a settimana, il martedì, il giovedì dalle ore 17;00 alle ore 21;00 circa e poi a settimane alterne una volta il sabato ed una volta la domenica, dalla mattina intorno alle 8;00 fino alle ore 17:00), con la supervisione ed alla presenza dei nonni paterni;
-dispone darsi corso a tutti gli interventi di sostegno ed ai percorsi suggeriti dai servizi e dal CPG, riportati in parte motiva, con onere di relazione unitaria entro il 19.4.24, salve urgenze da segnalare immediatamente;
-pone a carico del (con decorrenza dalla domanda) l'obbligo di CP_1 versare alla ricorrente un assegno mensile di € 200,00 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, entro il gg 10 di ogni mese (come da accordo, al netto di assegno unico universale e bonus Nido, che saranno percepiti dalla madre ed integralmente destinati alle esigenze della minore), nonché di partecipare nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie secondo protocollo, da sostenere nell'interesse della stessa prole minore;
”
Nella stessa sede, veniva disposta la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali e del CPG.
All'esito dell'udienza del 20/11/2024, pervenute le relazioni da parte dei servizi competenti, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, quanto al regime inerente all'affidamento della figlia minore si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione Per_1 legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un pagina 5 di 9 rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore. Tuttavia, è vero anche che suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicofisico dei figli minori.
È noto, infatti, che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore” (v. Cass. Civ. sent. N. 28244/2019).
Pertanto, occorre valorizzare l'esito del percorso attivato con il C.P.G. in sinergia con i Servizi sociali e il Ser.D., che innanzitutto espongono particolari criticità in ordine alla figura del padre. Il resistente, infatti, “nel corso dei colloqui non riconosce la dipendenza alcolica, a questo riguardo dice: “bevo tutte le sere al termine di una giornata di lavoro faticosa e pesante, faccio i colloqui con lo psicologo del SERD di Alcamo”. (cfr. rel.
CPG del 10/10/2023).
Detta mancanza di consapevolezza rispetto all'abuso di bevande alcoliche ha portato anche il resistente ad interrompere il percorso intrapreso presso il
Ser.D. di Alcamo adducendo motivazioni lavorative, (cfr. rel. C.P.G. del
25/06/2024), pure apparendo minimizzare la portata delle proprie azioni di pagina 6 di 9 “rabbia incontrollata”. Del resto, il procedimento penale per maltrattamenti ex art. 572 c.p., concluso con sentenza di condanna a carico del e i CP_1
gravi indici emergenti da detta motivazione non possono non essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione delle modalità di affidamento e di accesso al minore, dovendosi escludere la percorribilità di una generale opzione bi-genitoriale (cfr. sent. 229/2024).
Dal canto proprio, la ricorrente “ha mostrato sempre una spiccata attenzione alle necessità della figlia nell'educazione, nell'accudimento e nella protezione della stessa, sperando di poterla guidare al meglio, nonostante il vuoto della separazione e si mostra disponibile a un confronto con il signor presso le sedi dei servizi adeguati per il CP_1 raggiungimento di una sana cogenitorialità.” (cfr. rel. C.P.G. del
26/06/2024)
I monitoraggi svolti, così, lasciano propendere per l'opportunità dell'affido monogenitoriale alla madre, con permanenza in capo a costei della responsabilità di tutte le decisioni di maggiore interesse, fatta eccezione solo per quelle inerenti la salute (limitatamente ad interventi e trattamenti invasivi) e residenza abituale, affinché le funzioni genitoriali di cura e assistenza siano esercitate con tempestività dalla figura materna, ben potendo una condizione di dipendenza del padre (o gli esiti, non adeguatamente trattati, di una pregressa dipendenza) incidere sulle capacità genitoriali tra cui anche quelle di interlocuzione e confronto con il genitore collocatario, con conseguente rischio di paralisi o stagnazione dei processi decisionali in favore della prole minore.
Quanto al diritto di visita del genitore non collocatario, se da una parte appare necessario garantire un diritto della minore, che ne ha mostrato frequente desiderio a mantenere un contatto regolare con il padre, d'altra parte è necessario che tali contatti avvengano con opportune cautele;
di talchè, non essendo stata richiesta dalla madre una istituzionalizzazione dei pagina 7 di 9 contatti od operatori, la minore potrà proseguire ad incontrare il padre secondo le intese sin qui raggiunte, ma alla presenza di almeno due parenti di ramo paterno, di fiducia della madre. In difetto di accordo, almeno un pomeriggio a settimana nel rispetto degli impegni della minore e delle sue esigenze di svago e di salute, sempre alla presenza di familiari.
*****
Esaurita la trattazione del regime di affido, l'unico vero profilo rimasto controverso nelle opposte ricostruzioni delle parti, si osserva, quanto alla determinazione del contributo al mantenimento della prole, che entrambi i genitori, anche se non uniti in matrimonio, hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle loro sostanze, facendo fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Essendo le parti pervenute ad un accordo interlocutorio, valutate le rispettive risorse, vanno confermate le statuizioni vigenti, con obbligo, in capo al , di versare alla ricorrente un assegno mensile di € 200,00 a CP_1
titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, entro il gg 10 di ogni mese (come da accordo, al netto di assegno unico universale e bonus Nido, che saranno percepiti dalla madre ed integralmente destinati alle esigenze della minore), nonché di partecipare nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie secondo protocollo, da sostenere nell'interesse della stessa prole minore.
Il tenore delle statuizioni e la reciproca parziale disponibilità conciliativa depongono per la compensazione delle spese processuali.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- affida la minore alla madre, con permanenza in Persona_1
capo a costei della responsabilità delle decisioni di maggiore interesse ad eccezione di quelle in tema di salute per interventi invasivi e residenza abituale, con regime di visita protetto del padre come specificato in parte motiva;
- pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno mensile di € 200,00 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, entro il gg
10 di ogni mese (come da accordo, al netto di assegno unico universale e bonus Nido, che saranno percepiti dalla madre ed integralmente destinati alle esigenze della minore), nonché di partecipare nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie secondo protocollo, da sostenere nell'interesse della stessa prole minore;
- compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2025.
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 9 di 9