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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 653/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NO ANTONIO, Presidente
LA RN, TO
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2691/2022 depositato il 15/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1652/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 2
e pubblicata il 15/10/2021
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190004991819000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello contro l'NZ delle Entrate, Direzione Provinciale di Agrigento, e
contro
NZ delle Entrate ON (già ON Sicilia S.p.a.) per la riforma della sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n.1652/02/2021, pronunciata sul ricorso avverso la cartella di pagamento n.29120190004991819000 emessa dall'agente della riscossione in conseguenza dell'iscrizione a ruolo di € 18.913,40 effettuata l'11/02/2019 dall'NZ delle Entrate, Direzione Provinciale di Agrigento, ai sensi dell'art.36 bis del DPR n.600/1973 e dell'art.54 bis del DPR n.633/1972, a titolo di Irpef, addizionale comunale Irpef, addizionale regionale Irpef, Iva, interessi e sanzioni, all'esito del controllo automatizzato del Modello Unico 2016 presentato dal contribuente per il periodo d'imposta 2015.
Il ricorrente formulava quattro motivi d'impugnazione: 1) Inesistenza della notifica della cartella poiché eseguita mediante p.e.c. senza firma digitale, formato P7m, ed attestazione di conformità; 2) Carenza di motivazione;
3) Nominativo_1 notifica della prodromica comunicazione d'irregolarità; 4) Mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi.
ON Sicilia S.p.a. chiedeva il rigetto del ricorso e, quanto ai motivi d'impugnazione afferenti all'attività dell'ente impositore, chiamava in giudizio l'NZ delle Entrate, Direzione Provinciale di Agrigento, la quale si costituiva con controdeduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso.
La C.T.P. di Agrigento ha rigettato il ricorso ed ha condannato il contribuente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 in favore di ognuna delle due controparti.
Con l'appello Ricorrente_1 ha insistito per l'annullamento della cartella di pagamento ed a tal fine ha censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto infondati i motivi d'impugnazione formulati nell'originario ricorso.
L'NZ delle Entrate, Direzione Provinciale di Agrigento, ed NZ delle Entrate ON, hanno chiesto, ognuna con proprie controdeduzioni, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Con nota depositata il 24/10/2024 l'appellante ha documentato di avere:
- presentato ad NZ delle Entrate ON, in data 23/03/2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (“rottamazione quater”) prevista dalla Legge n.197/2022, art.1, commi da 231 a 252,
e concernente la cartella di pagamento n.29120190004991819000;
- pagato, ai fini della definizione del relativo carico, le prime cinque rate previste dal piano di ammortamento comunicatogli dall'agente della riscossione, rispettivamente scadute: il 31/10/2023 (per € 3.507,86), il
30/11/2023 (per € 3.507,86), il 28/02/2024 (per € 1.753,72), il 31/05/2024 (per € 1.753,76) ed il 31/07/2024
(per € 1.753,81).
Con ordinanza n.3474/2024 dei 28-31/10/2024 questa Corte ha dichiarato la sospensione del processo ai sensi dell'art.1, comma 236, della Legge n.197/2022.
Per la prosecuzione del giudizio è stata fissata l'udienza del 19/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art.12 bis del D.L. n.84/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2025.
Ricorrente_1 ha:
- presentato ad NZ delle Entrate ON, in data 05/04/2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (“rottamazione quater”) prevista dalla Legge n.197/2022, art.1, commi da 231 a 252,
e concernente i carichi affidati all'agente della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022, tra i quali è compresa la cartella di pagamento n.29120190009001735;
- depositato: a) la determinazione, da parte di NZ delle Entrate ON, delle somme dovute in relazione a tale definizione agevolata;
b) l'attestazione del pagamento della prima rata nei termini di legge;
c) l'attestazione del tempestivo pagamento di quattro ulteriori rate con scadenza successiva alla prima, quali previste dal piano di ammortamento comunicatogli dall'agente della riscossione.
L'ultima di tali rate scadrà il 30/11/2027.
L'art. 1, comma 231, della legge n.197 del 2022 (cd. rottamazione quater), prevede che "Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento".
Inoltre, ai sensi del comma 236 dell'art. 1 della legge n.197 del 2022 "Nella dichiarazione di cui al comma
235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti".
L'articolo unico della L. 30 luglio 2025 n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17 giugno
2025 n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (in G.U. Serie generale n. 177 del 01-08-2025), ha infine introdotto, dopo l'art.12 di tale decreto, l'art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata), a tenore del quale "1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n.15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'NZ delle Entrate-ON che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n.197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del
2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma
236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili".
Nel caso in esame il contribuente ha effettuato gli adempimenti di legge prescritti per il perfezionamento della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, per cui, in applicazione dello ius superveniens, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Sussistono i presupposti per porre le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico di chi le ha anticipate, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio
(Cass. n.32849/2025).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art.12 bis, del D.L. n.84/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2025.
Pone le spese dei due gradi del giudizio a carico di chi le ha anticipate.
Palermo, 19/01/2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
AR LL TO NO
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NO ANTONIO, Presidente
LA RN, TO
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2691/2022 depositato il 15/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1652/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 2
e pubblicata il 15/10/2021
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190004991819000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello contro l'NZ delle Entrate, Direzione Provinciale di Agrigento, e
contro
NZ delle Entrate ON (già ON Sicilia S.p.a.) per la riforma della sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n.1652/02/2021, pronunciata sul ricorso avverso la cartella di pagamento n.29120190004991819000 emessa dall'agente della riscossione in conseguenza dell'iscrizione a ruolo di € 18.913,40 effettuata l'11/02/2019 dall'NZ delle Entrate, Direzione Provinciale di Agrigento, ai sensi dell'art.36 bis del DPR n.600/1973 e dell'art.54 bis del DPR n.633/1972, a titolo di Irpef, addizionale comunale Irpef, addizionale regionale Irpef, Iva, interessi e sanzioni, all'esito del controllo automatizzato del Modello Unico 2016 presentato dal contribuente per il periodo d'imposta 2015.
Il ricorrente formulava quattro motivi d'impugnazione: 1) Inesistenza della notifica della cartella poiché eseguita mediante p.e.c. senza firma digitale, formato P7m, ed attestazione di conformità; 2) Carenza di motivazione;
3) Nominativo_1 notifica della prodromica comunicazione d'irregolarità; 4) Mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi.
ON Sicilia S.p.a. chiedeva il rigetto del ricorso e, quanto ai motivi d'impugnazione afferenti all'attività dell'ente impositore, chiamava in giudizio l'NZ delle Entrate, Direzione Provinciale di Agrigento, la quale si costituiva con controdeduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso.
La C.T.P. di Agrigento ha rigettato il ricorso ed ha condannato il contribuente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 in favore di ognuna delle due controparti.
Con l'appello Ricorrente_1 ha insistito per l'annullamento della cartella di pagamento ed a tal fine ha censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto infondati i motivi d'impugnazione formulati nell'originario ricorso.
L'NZ delle Entrate, Direzione Provinciale di Agrigento, ed NZ delle Entrate ON, hanno chiesto, ognuna con proprie controdeduzioni, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Con nota depositata il 24/10/2024 l'appellante ha documentato di avere:
- presentato ad NZ delle Entrate ON, in data 23/03/2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (“rottamazione quater”) prevista dalla Legge n.197/2022, art.1, commi da 231 a 252,
e concernente la cartella di pagamento n.29120190004991819000;
- pagato, ai fini della definizione del relativo carico, le prime cinque rate previste dal piano di ammortamento comunicatogli dall'agente della riscossione, rispettivamente scadute: il 31/10/2023 (per € 3.507,86), il
30/11/2023 (per € 3.507,86), il 28/02/2024 (per € 1.753,72), il 31/05/2024 (per € 1.753,76) ed il 31/07/2024
(per € 1.753,81).
Con ordinanza n.3474/2024 dei 28-31/10/2024 questa Corte ha dichiarato la sospensione del processo ai sensi dell'art.1, comma 236, della Legge n.197/2022.
Per la prosecuzione del giudizio è stata fissata l'udienza del 19/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art.12 bis del D.L. n.84/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2025.
Ricorrente_1 ha:
- presentato ad NZ delle Entrate ON, in data 05/04/2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (“rottamazione quater”) prevista dalla Legge n.197/2022, art.1, commi da 231 a 252,
e concernente i carichi affidati all'agente della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022, tra i quali è compresa la cartella di pagamento n.29120190009001735;
- depositato: a) la determinazione, da parte di NZ delle Entrate ON, delle somme dovute in relazione a tale definizione agevolata;
b) l'attestazione del pagamento della prima rata nei termini di legge;
c) l'attestazione del tempestivo pagamento di quattro ulteriori rate con scadenza successiva alla prima, quali previste dal piano di ammortamento comunicatogli dall'agente della riscossione.
L'ultima di tali rate scadrà il 30/11/2027.
L'art. 1, comma 231, della legge n.197 del 2022 (cd. rottamazione quater), prevede che "Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento".
Inoltre, ai sensi del comma 236 dell'art. 1 della legge n.197 del 2022 "Nella dichiarazione di cui al comma
235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti".
L'articolo unico della L. 30 luglio 2025 n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17 giugno
2025 n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (in G.U. Serie generale n. 177 del 01-08-2025), ha infine introdotto, dopo l'art.12 di tale decreto, l'art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata), a tenore del quale "1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n.15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'NZ delle Entrate-ON che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n.197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del
2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma
236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili".
Nel caso in esame il contribuente ha effettuato gli adempimenti di legge prescritti per il perfezionamento della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, per cui, in applicazione dello ius superveniens, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Sussistono i presupposti per porre le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico di chi le ha anticipate, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio
(Cass. n.32849/2025).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art.12 bis, del D.L. n.84/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2025.
Pone le spese dei due gradi del giudizio a carico di chi le ha anticipate.
Palermo, 19/01/2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
AR LL TO NO