Decreto cautelare 5 maggio 2023
Ordinanza cautelare 1 giugno 2023
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 15/12/2025, n. 8133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8133 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08133/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05294/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 5294 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
ME VE, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta De Mauro, Antonio Bruno, Fabio Calì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’ordinanza (disposizione dirigenziale) n. 155/A del 26.05.2022 – contenzioso amministrativo n. 179-2019 – notificata in data 25.07.2022, recante ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, per opere abusive realizzate, in Napoli, alla via Pallucci, 118;
d’ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compreso il richiamato verbale d’accertamento di violazione urbanistico – edilizia, prot. n. 83587/54266/PG2019 del 20.01.2019, redatto dal personale del Settore Antiabusivismo e da agenti dell’Unità di Tutela Edilizia (U.O.T.E.) del Servizio Autonomo Polizia Locale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
della Disposizione Dirigenziale n. 1014 del 13 dicembre 2022, depositata presso la Segreteria della Sezione, in data 18.02.2023, consistente in un provvedimento d’improcedibilità/diniego all’istanza di accertamento di conformità presentata in data 24.10.2022, presso l’Ufficio SUE, ex art. 36 d.P.R. 380/2001, protocollata con numero n. 2559-2022;
d’ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025, il dott. PA SE;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, comproprietaria per 685/1000 dell’intero del seguente immobile sito nel Comune di Napoli – Pianura – località Monteoliveto: “appezzamento di terreno avente accesso dall’esistente strada privata che si diparte da Via Pallucci 118, e raggiunge la Masseria Monteoliveto, della superficie effettiva di mq.5.441, riportato al C.T. del Comune di Napoli, al foglio 65, particella 870, frutteto classe 1ª, are 58, ca 89, (mq 5.889)”, mentre i corpi di fabbrica realizzati abusivamente erano censiti al C.F. foglio 6, part. 1535, sub 2, 3, 4, 5 e 6, con l’atto introduttivo del giudizio, impugnava l’ordinanza di demolizione del Comune di Napoli, in epigrafe specificata; affermava e documentava di avere presentato, relativamente a tali abusi, in data 24.10.2022, presso l’Ufficio S.U.E. del Comune di Napoli, istanza di accertamento di conformità, ex art. 36 d.P.R. 380/2001, protocollata con numero n. 2559-2022; deduceva, quale unico motivo di ricorso, la sanabilità degli abusi contestati (VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 37 D.P.R. 6/6/2001 N. 380 – ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA, STANTE LA OMESSA VALUTAZIONE CIRCA LA POSSIBILITÀ DI SANATORIA EX ART. 36 DPR 380/01: “La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità comporta, ex se, la temporanea inefficacia dell’ordinanza di demolizione – oggetto del presente gravame – fino alla definizione, espressa o tacita, del relativo procedimento. Ove questo si concludesse in senso favorevole, l’ordinanza di demolizione, pur legittima all’epoca della sua emanazione, diverrebbe definitivamente priva di effetti, non potendo costituire oggetto di sanzione demolitoria un intervento edilizio legittimato, sia pure ex post, con conseguente improcedibilità del ricorso”) Seguiva il deposito di un atto di motivi aggiunti, diretto contro la Disposizione Dirigenziale n. 1014 del 13 dicembre 2022, depositata presso la Segreteria di codesta Sezione, in data 18.02.2023 e consistente in un provvedimento di improcedibilità/diniego dell’istanza di accertamento di conformità presentata in data 24.10.2022 presso l’Ufficio SUE, ex art. 36 d.P.R. 380/2001, protocollata con numero n. 2559-2022.
La Quarta Sezione di questo Tribunale, con ordinanza n. 918 dell’1.06.2023, respingeva la domanda cautelare, proposta da parte ricorrente, con la seguente motivazione: “Rilevato, quanto all’atto introduttivo del giudizio, proposto avverso l’ordinanza di demolizione indicata in epigrafe, che lo stesso non presenta censure specificamente rivolte a tale atto, limitandosi ad asserirne la sanabilità, che peraltro il Comune non era tenuto a vagliare, in sede di emanazione dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, come da giurisprudenza consolidata, anche della Sezione; Rilevato, quanto ai motivi aggiunti, che la domanda cautelare neppure può essere favorevolmente delibata, apparendo prima facie non priva di fondamento la loro tardività, dedotta dal Comune per le ragioni, esplicitate nella memoria del 26.05.2023, e rimaste incontestate; Rilevato, in ogni caso, ed anche in disparte quanto sopra, che la domanda d’accertamento di conformità, dichiarata improcedibile/respinta con il provvedimento, ivi gravato, non pare prima facie, nella sua originaria formulazione, sottrarsi alle ragioni, che ne hanno impedito l’accoglimento, come esplicitate nella relazione del Servizio S.U.E. del Comune di Napoli, prot. 420851 del 19.05.2023, in atti, e ferma restando, ad avviso del Tribunale la possibilità, in astratto, di un’integrazione della stessa domanda, in grado d’ovviare alle carenze documentali e tecniche, in detta relazione evidenziate, avuto riguardo alla concreta natura delle opere realizzate”.
Seguiva, nell’imminenza della discussione, il deposito di memorie riepilogative per le parti; in particolare il Comune di Napoli osservava, quanto all’atto introduttivo del giudizio, che esso non conteneva motivi specifici di impugnazione avverso la D.D. n. 155/A/2022, essendosi parte ricorrente soltanto lamentata della violazione dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, stante la “omessa valutazione circa la possibilità di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001”; ma, giacché il provvedimento ivi impugnato era stato notificato il 25.07.2022 (ed il ricorso, notificato il 24.10.2022), l’istanza di accertamento di conformità era stata depositata dopo la notifica dell’ordinanza di demolizione, “senza, dunque, che vi fosse alcun onere del Comune di valutare preventivamente una sanatoria, all’epoca non richiesta, degli abusi realizzati”; la qual cosa “dovrebbe comportare l’inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio in quanto ricorso “apparente” (o strumentale) ovvero “generico”; o, in subordine, il suo rigetto per evidente infondatezza”; del resto, “come documentato in giudizio con il deposito della D.D. n. 1014 del 13.12.2022, di improcedibilità di detta istanza di accertamento di conformità (allegata alla nota del servizio procedente n. 923024/2022), il mancato accoglimento di tale istanza ha comportato che la D.D. di demolizione n. 155/A/2022 è tornata ad essere pienamente efficace”, conformemente all’orientamento della più recente giurisprudenza amministrativa, secondo cui: “La domanda di accertamento di conformità determina un arresto dell'efficacia dell'ordine di demolizione, ma tale inefficacia opera in termini di mera sospensione”; “La presentazione di una istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2011 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso; non vi è dunque una automatica necessità per l'amministrazione di adottare, se del caso, un nuovo provvedimento di demolizione”, in quanto, “In caso di rigetto dell'istanza di sanatoria, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia” (Consiglio di Stato, sez. VI, 22/01/2021, n. 666 e, in termini analoghi, T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 27/08/2021, n. 1305; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 02/08/2021, n. 5388; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 01/02/2021, n. 1245).
Quanto ai motivi aggiunti, il Comune di Napoli osservava che la D.D. n. 1014 del 13.12.2022, di improcedibilità dell’istanza di accertamento di conformità (prodotta in giudizio il 18.02.2023, unitamente all’allegata nota del Servizio procedente n. 923024/2022), era già stata notificata, via p.e.c., al tecnico di parte il 16.12.2022: e ne eccepiva dunque, in via preliminare, l’irricevibilità per tardività, essendo stati i motivi aggiunti notificati all’ente il 14.4.2023 (e depositati al T.A.R. il 4.05.2023, non essendo stati depositati i motivi aggiunti prima notificati il 20.02.2023) ed essendo, quindi, da tale notifica, decorsi quasi 4 mesi dalla conoscenza legale del provvedimento da parte del tecnico, che la stessa ricorrente aveva indicato come soggetto titolato a ricevere le comunicazioni amministrative a seguito della presentazione della predetta istanza di accertamento di conformità (cfr. la ricevuta di consegna della p.e.c. con cui è stata inviata al tecnico la D.D. di improcedibilità n. 1014/2022, e l’elezione di domicilio elettronico alla p.e.c. del tecnico. sottoscritta dalla ricorrente il 20.10.2022: atti prodotti in giudizio, quali all. 1 e 2 della nota n. 154261/2023).
Dal canto suo, parte ricorrente, relativamente a tale eccezione, si limitava ad osservare che: “Il Comune eccepisce la tardività con riferimento ad un primo ricorso per motivi aggiunti che gli era stato notificato avverso il suo silenzio che, però, successivamente, è stato seguito da un provvedimento espresso che è stato impugnato con un successivo ricorso per motivi aggiunti, tempestivamente notificato e depositato”, sicché “alcun ritardo e decadenza possono ascriversi alla ricorrente”.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato dell’11.12.2025, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il ricorso ed i motivi aggiunti erano trattenuti in decisione; parte ricorrente rilevando, nel corso della camera di consiglio, l’irritualità della notifica della declaratoria di improcedibilità/diniego dell’istanza di accertamento di conformità, alla p.e.c. del tecnico di fiducia, anziché alla parte personalmente.
Rileva il Tribunale che il ricorso introduttivo è infondato.
Parte ricorrente in esso solleva, come unica censura, la pendenza dell’istanza d’accertamento di conformità presentata dopo la notifica dell’ordinanza di demolizione, ivi gravata.
Ma dalla mera circostanza della presentazione di detta istanza ex art. 36 T.U.Ed. non può, evidentemente, derivare alcuna illegittimità della pregressa ordinanza di demolizione.
Il Comune, non essendo stata detta istanza presentata, all’epoca della notifica dell’ordinanza di demolizione, non poteva - evidentemente - vagliarla, e, del resto, la giurisprudenza è fermissima, nel ritenere che: “L'intervento repressivo in materia edilizia non è condizionato dalla previa verifica della sanabilità dell'abuso accertato” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 24/03/2025, n. 2424); cfr. anche T.A.R. Catania (Sicilia), Sez. IV, 3/10/2024, n. 3222: “In presenza di abusi edilizi, la vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo all'Autorità comunale, prima di emanare l'ordinanza di demolizione, di verificarne la sanabilità. Le possibilità sananti possono essere valutate solo a seguito di apposita istanza ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 che rimette all'esclusiva iniziativa della parte interessata l'attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica ivi disciplinato. Peraltro, la presentazione di una istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2011 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso, ma determina una mera sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione con la conseguenza che, in caso di rigetto dell'istanza di sanatoria, anche per silentium dopo 60 giorni dall'avvenuta presentazione dell'istanza, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia”.
Ne deriva il rigetto dell’atto introduttivo del giudizio, non ravvisandosi alcuna illegittimità dell’ordinanza di demolizione sotto l’unico profilo di censura, sollevato dalla ricorrente; la quale, del resto, ha gravato con i motivi aggiunti il provvedimento espresso di diniego/improcedibilità della suddetta istanza d’accertamento di conformità (circostanza la quale, del resto, sarebbe tale da comportare anche l’improcedibilità del ricorso originario, traslandosi l’interesse della ricorrente su detto provvedimento negativo, adottato dal Comune di Napoli).
Quanto ai motivi aggiunti, va accolta l’eccezione di irricevibilità per tardività degli stessi, sollevata dalla difesa del Comune di Napoli, il quale ha affermato e documentato che la ricorrente aveva eletto domicilio per le notificazioni, relativamente alla sua istanza di accertamento di conformità, presso l’indirizzo p.e.c. del tecnico abilitato, e che il provvedimento impugnato, di diniego/improcedibilità dell’istanza di sanatoria de qua era stato notificato, a tale indirizzo p.e.c. (come comprovato dal deposito della relativa ricevuta di consegna), in data 16.12.2022, mentre il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato, al Comune di Napoli, il 14.04.2023, oltre il termine perentorio ex art. 29 c.p.a. La ricorrente ha replicato a tale eccezione di tardività, nella memoria conclusiva, con la seguente argomentazione: “Il Comune eccepisce la tardività con riferimento ad un primo ricorso per motivi aggiunti che gli era stato notificato avverso il suo silenzio che, però, successivamente, è stato seguito da un provvedimento espresso che è stato impugnato con un successivo ricorso per motivi aggiunti, tempestivamente notificato e depositato”, ma detta sua convinzione non trova riscontro dall’esame degli atti del fascicolo. Invero. il provvedimento di diniego/improcedibilità dell’istanza di accertamento di conformità è stato depositato in giudizio dal Comune di Napoli, in data 18.02.2023. Se effettivamente, rispetto a tale data, il ricorso – notificato al Comune il 14.04.2023, sarebbe stato tempestivo, sta di fatto che, ben prima di tale data, e precisamente il 16.12.2022, il provvedimento in questione era stato notificato, alla ricorrente, per il tramite del suo tecnico, presso il cui indirizzo p.e.c. la stessa aveva eletto domicilio, e – rispetto a tale notifica – sia alla data di deposito in giudizio del provvedimento, sia – tanto più – alla data di notifica, al Comune, dei motivi aggiunti, era già abbondantemente decorso il termine di legge di 60 giorni, per gravare il provvedimento negativo in questione. Del resto, il provvedimento notificato al tecnico deve presumersi, in assenza di elementi di segno contrario, che fosse lo stesso, poi depositato dal Comune in giudizio, né la ricorrente del resto afferma, e tanto meno prova, che non sia così.
Piuttosto, in camera di consiglio parte ricorrente ha dedotto l’irritualità della notifica di detto provvedimento, effettuato al tecnico presso la casella p.e.c. del medesimo, piuttosto che alla parte personalmente.
Opina tuttavia il Collegio che il rilievo non può condurre al rigetto della suddetta eccezione di tardività, conformemente al precedente rappresentato dalla sentenza – depositata dalla difesa del Comune – di questo Tribunale, Sez. IV, n. 3270 del 16.05.2022, resa nel ricorso R.G. 4446 del 2018, che in parte motiva osserva quanto segue: “(…) Il ricorso è irricevibile per tardività. Coerentemente a quanto eccepito in proposito dal Comune di Napoli, deve preliminarmente osservarsi che il provvedimento contenente la comunicazione di inefficacia fatto oggetto di impugnativa è stato regolarmente notificato al sig. (omissis), unico intestatario della SCIA, per il tramite del tecnico (omissis), in data 15.5.2017, alle ore 13.21. Il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta notificato al Comune di Napoli solo in data 16.10.2018. In proposito, se è vero che il manuale esplicativo per la presentazione di SCIA e CIL di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 77 del 27 Gennaio 2011 (consultabile sul sito internet del Comune di Napoli) richiede all’art. 3 (rubricato “evasione della pratica”) che il provvedimento comunicazione di irricevibilità o di inefficacia sia notificato a mezzo p.e.c. all’indirizzo del tecnico e della parte, è altrettanto vero che, nel caso di specie, a mezzo di apposita delega, la parte sostanziale ha espressamente incaricato il proprio tecnico di ricevere per suo conto tutte le comunicazioni comprese quelle di eventuale irricevibilità o di inefficacia. Laddove si legga per esteso il doc_03_SCIA_404_2017 Nomina e Delega tecnico, in atti, emerge in tutta evidenza come il ricorrente (omissis) abbia inteso delegare espressamente l’ing. (omissis) tra l’altro “a ricevere in vece del sottoscritto le eventuali comunicazioni provenienti dal Comune di Napoli mediante posta elettronica certificata”. Tale conferimento di incarico risulta integrato dall’accettazione espressa del tecnico che “accetta l'incarico conferitogli e si impegna, nel contempo, a rendere edotto il sig. (omissis) di ogni comunicazione relativa alla segnalazione certificata di inizio attività in argomento che dovesse giungere dal Comune di Napoli”. Pertanto, a fronte di una chiara ed inequivocabile elezione di domicilio speciale per tale pratica, e senza aver comunque indicato una p.e.c. diversa dove comunque eventualmente spedire il provvedimento alla parte, la comunicazione di improcedibilità ed inefficacia oggetto di impugnativa è entrata nella sfera di piena conoscibilità del destinatario sin dalla ricezione della medesima da parte del tecnico incaricato. Conseguentemente, su tali presupposti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività (…)”.
Analogamente a quanto rilevato nella predetta sentenza, anche nel caso in esame la ricorrente VE ME, con apposita dichiarazione a sua firma, del 20.10.2022, dichiarava di eleggere – relativamente all’istanza di accertamento di conformità contestualmente presentata al S.U.E. del Comune di Napoli – “domicilio speciale elettronico” per tutti gli atti e le comunicazioni, inerenti la pratica edilizia, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del tecnico incaricato, Giuseppe Abalsamo, il quale, dal canto suo, sottoscriveva la predetta dichiarazione, “per accettazione”.
Ne consegue che, in virtù di tale elezione speciale di domicilio, deve ritenersi, come la sentenza suddetta ha statuito, che, anche nella specie, “la comunicazione di improcedibilità ed inefficacia oggetto di impugnativa è entrata nella sfera di piena conoscibilità del destinatario sin dalla ricezione della medesima, da parte del tecnico incaricato” (comprovata del resto, lo si ribadisce, dalla ricevuta di consegna della p.e.c. del 16.12.2022, spedita da sportello.unico.edilizia@pec.comune.napoli.it, all’indirizzo di posta elettronica certificata del tecnico incaricato, giuseppe.abalsamo@geopec.it).
E, d’altronde, nella predetta dichiarazione di elezione di domicilio speciale, la ricorrente s’impegnava, per di più, “ad effettuare tempestivamente una nuova comunicazione” all’Ufficio, ove l’indirizzo indicato avesse subito variazioni.
Ne risulta confermata l’irricevibilità per tardività dei motivi aggiunti.
Le spese di lite, per il parziale esito in rito della controversia, e per la peculiarità e la risalenza temporale della specie, possono essere peraltro compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui successivi motivi aggiunti, così provvede:
Rigetta il ricorso introduttivo;
Dichiara irricevibili i motivi aggiunti;
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
PA SE, Presidente, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PA SE |
IL SEGRETARIO