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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/05/2024, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 467 / 2024 promossa congiuntamente da:
c.f. con l'avv. MAINIERO CARLOTTA e l'avv. Parte_1 C.F._1
FEDERICA VITTORIO, presso il cui Studio ha eletto domicilio e
, c.f. , con l'avv. MAINIERO CARLOTTA e Parte_2 C.F._2
l'avv. FEDERICA VITTORIO, presso il cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473bis.51 c.p.c.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 11.04.2024 e ritualmente notificato, e Parte_1
hanno proposto domanda congiunta al fine di ottenere la Parte_2
Per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore , nato Per fuori dal matrimonio, e nello specifico hanno demandato: 1) l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Prato – via B. Buricchi n. 11/B; 2) la determinazione delle modalità di esplicazione del regime di frequentazione padre/figlio alle condizioni dettagliatamente pattuite tra i genitori;
3) la determinazione di un assegno mensile di € 200,00, a carico del padre ed in favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento economico del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrende;
4) la devoluzione dell'assegno unico universale per il figlio integralmente in favore della madre.
A sostegno del ricorso, i ricorrenti hanno dedotto: (1) di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio fino al 04/11/2023; (2) che, dalla loro relazione, in data 14/03/2023, è nato il figlio attualmente residente insieme alla madre nella casa Persona_2 familiare di Prato, via B. Buricchi n. 11/B, acquistata in comproprietà dalla sig.ra e dal Pt_1 sig. (4) che la ha già due figlie minorenni avute dal precedente Persona_3 Pt_1
Per_ matrimonio di anni 9 e i anni 6), entrambe residenti con la medesima nella casa di Per_5
Via Buricchi;
(5) che anche il ha già due figlie avute da una precedente relazione Parte_2
( di anni 13 e di anni 8); (6) che la è titolare dell'omonima ditta Persona_6 Persona_7 Pt_1 individuale presso cui svolge l'attività di dermopigmentista ed è proprietaria – per la quota del
50% - dell'immobile adibito a casa familiare, dell'autovettura Fiat 500L tg. FJ542FP e del cane WI di razza Bulldog francese, regolarmente intestato alla medesima;
(7) che il è Parte_2 responsabile di magazzino assunto presso la società ed è proprietario Controparte_1 dell'autovettura Opel Astra tg. EN110FV; (8) che la sostiene le seguenti spese mensili: € Pt_1
500,00 a titolo di rata del mutuo acceso sull'immobile di cui è comproprietaria insieme al sig.
€ 200,00 a titolo di finanziamenti contratti per il depuratore dell'acqua; € 683,72 a titolo di Per_3 canone per la locazione dei locali in cui svolge la propria attività lavorativa;
(9) che il Parte_2 sostiene le seguenti spese mensili: € 550,00 a titolo di canone per la locazione dell'immobile in cui attualmente risiede;
€ 400,0 a titolo di mantenimento per le figlie e (oltre extra per Per_6 Per_7 le spese straordinarie); € 200,00 a titolo di cessione del quinto per finanziamento pregresso;
€
172,00 per finanziamento per cure odontoiatriche.
In particolare, i ricorrenti hanno chiesto che l'intestato Tribunale Voglia disciplinare i rapporti tra i Per medesimi ed il minore alle seguenti condizioni: Per
“1. il figlio minore verrà affidato in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale Per separatamente. Il piccolo avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Prato, Via B. Buricchi n. Per 11 B, con collocamento prevalente con la madre sig.ra le decisioni di maggiore interesse per , Pt_1 relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del piccolo;
2. sino all'età di tre anni, il minore pernotterà esclusivamente con la sig.ra e il sig. Pt_1 Parte_2 potrà stare con il figlio durante la settimana: il lunedì dall'uscita di scuola alle 16.30 fino alle 20:30 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna già cenato, il giovedì dall'uscita da lavoro alle 17.00 circa fino alle 21.00, periodo che trascorrerà assieme al figlio presso l'abitazione della sig.ra il sig. Pt_1
Parte_2
3. il padre trascorrerà con il figlio a weekend alternati la giornata del sabato – ossia i sabati in cui la sig.ra Per_ non terrà con sé le figlie e dalle 8:30 fino alle 18:00 momento in cui riaccompagnerà il Pt_1 Per_5
Per piccolo presso l'abitazione materna e nella settimana successiva l'intera giornata della domenica dalla mattina dalle ore 11.00 alle ore 18:00 che trascorrerà assieme al figlio presso l'abitazione della sig.ra Pt_1 in modo da garantire la frequentazione con le sorelle maggiori;
4. fino ai tre anni del piccolo, il sig. non effettuerà vacanze con pernottamenti assieme al figlio;
il Parte_2 Per piccolo trascorrerà le vacanze di Natale, Santo Stefano, San Silvestro, il primo dell'anno, il giorno dell'Epifania, Pasqua e Pasquetta, compleanni, festività del 25 aprile, primo maggio, due giugno, primo novembre e 8 dicembre, ad anni alterni con i genitori e durante i periodi di suddette vacanze il sig. potrà tenere con sè il figlio con più disponibilità, dalla mattina alle 9.00 alla sera alle 20:30, Parte_2 orario in cui riporterà il bambino presso l'abitazione della madre, nei giorni che concorderà con la mamma con preavviso di tre giorni.
5. Le parti concordano che i nonni da parte della famiglia paterna potranno vedere il minore presso abitazione l'abitazione della sig.ra oppure nei momenti di cura del padre Pt_1 presso la sua abitazione o quella dei nonni paterni alla presenza del sig. Parte_2
6. Le parti concordano che il figlio potrà stare con i fratelli di sangue e uterini nei momenti rispettivamente trascorsi con il padre e con la madre;
Per
7. DOPO I 3 ANNI, il piccolo trascorrerà due weekend al mese alternati presso l'abitazione del padre dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle 20:30 quando verrà riportato presso l'abitazione materna;
Per
8. - nelle altre due settimane in cui il padre non terrà il bimbo il fine settimana, terrà con sé il martedì all'uscita di scuola fino al mercoledì mattina quando lo riporterà a scuola ed il giovedì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina all'entrata di scuola;
9. il piccolo trascorrerà le festività natalizie, pasquali ed i ponti ad anni alterni tra i genitori. Per
10. DAI TRE ANNI FINO AI CINQUE ANNI di , il padre potrà trascorrere con il figlio una settimana Per consecutiva per le vacanze estive e dal quinto anno di età di due settimane;
11. il padre si impegnerà fin dalla sottoscrizione del presente accordo ad intraprendere un percorso di terapia psicologica per gestire la sua ludopatia che porterà avanti finchè non sarà riuscito a gestire la patologia, documentando ogni semestre la sig.ra sugli incontri effettivamente svolti fino a completa Pt_1 guarigione.
12. Le parti concordano che il sig. provveda al mantenimento del figlio, in via indiretta, mediante Parte_2 versamento alla sig.ra dell'importo di Euro 200,00 da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 Pt_1 di ogni mese. La somma, fissata con decorrenza dal mese di febbraio 2024, è soggetta a rivalutazione Org monetaria secondo gli indici 13. Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra le parti, come indicate nel protocollo CNF a cui si fa riferimento e che si allega;
14. L'assegno unico verrà interamente percepito dalla sig.ra . Pt_1
Con provvedimento del 14/05/2024, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Preso atto del tempestivo deposito dei ricorrenti delle note sostitutive d'udienza ex art. 127ter c.p.c. nei termini loro assegnati, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate dalle parti.
In particolare, in ordine al regime di affidamento ed alle modalità di frequentazione padre/figlio Per pattuite, il Collegio ritiene che la richiesta di affidamento congiunto del minore , con collocamento prevalente presso la madre, la quale continuerà a risiedere unitamente al figlio presso l'immobile adibito a casa familiare sito in Prato – Via B. Buricchi n. 11/B – sia pienamente condivisibile, tenuto anche conto del fatto che il regime di affido condiviso costituisce la regola dettata dal legislatore ex art. 337ter c.p.c., derogabile soltanto in presenza di situazioni contrarie all'interesse morale e materiale dei minori. Lo stesso può dirsi in ordine alla scelta del regime di frequentazione del minore col genitore non collocatario – analiticamente indicato dalle parti - tenuto conto della tenera età del bambino, che ha soltanto un anno, e delle sue esigenze di vita, con conseguente determinazione del contributo al mantenimento del medesimo, disposto a carico del padre ed in favore della madre, nella somma mensile di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie.
Rileva, infine, il Tribunale che, in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento instaurato - quale quella relativa all'impegno del sig. nell'intraprendere un percorso di Parte_2 terapia psicologica volto a gestire definitivamente la sua ludopatia e quella relativa alla devoluzione integrale dell'assegno unico universale per il figlio in favore della madre - si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: omologa l'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni di seguito integralmente riportate: Per
1. il figlio minore verrà affidato in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità Per genitoriale separatamente. Il piccolo avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in
Prato, Via B. Buricchi n. 11 B, con collocamento prevalente con la madre sig.ra le Pt_1
Per decisioni di maggiore interesse per , relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del piccolo;
2. sino all'età di tre anni, il minore pernotterà esclusivamente con la sig.ra e il sig. Pt_1
potrà stare con il figlio durante la settimana: il lunedì dall'uscita di scuola alle 16.30 Parte_2 fino alle 20:30 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna già cenato, il giovedì dall'uscita da lavoro alle 17.00 circa fino alle 21.00, periodo che trascorrerà assieme al figlio presso l'abitazione della sig.ra il sig. ; Pt_1 Parte_2
3. il padre trascorrerà con il figlio a weekend alternati la giornata del sabato – ossia i sabati in cui la Per_ sig.ra non terrà con sé le figlie e dalle 8:30 fino alle 18:00 momento in cui Pt_1 Per_5
Per riaccompagnerà il piccolo presso l'abitazione materna e nella settimana successiva l'intera giornata della domenica dalla mattina dalle ore 11.00 alle ore 18:00 che trascorrerà assieme al figlio presso l'abitazione della sig.ra in modo da garantire la frequentazione con le sorelle Pt_1 maggiori;
4. fino ai tre anni del piccolo, il sig. non effettuerà vacanze con pernottamenti assieme Parte_2
Per al figlio;
il piccolo trascorrerà le vacanze di Natale, Santo Stefano, San Silvestro, il primo dell'anno, il giorno dell'Epifania, Pasqua e Pasquetta, compleanni, festività del 25 aprile, primo maggio, due giugno, primo novembre e 8 dicembre, ad anni alterni con i genitori e durante i periodi di suddette vacanze il sig. potrà tenere con sè il figlio con più disponibilità, Parte_2 dalla mattina alle 9.00 alla sera alle 20:30, orario in cui riporterà il bambino presso l'abitazione della madre, nei giorni che concorderà con la mamma con preavviso di tre giorni. Per
5. DOPO I 3 ANNI, il piccolo trascorrerà due weekend al mese alternati presso l'abitazione del padre dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle 20:30 quando verrà riportato presso l'abitazione materna;
Per 6. - nelle altre due settimane in cui il padre non terrà il bimbo il fine settimana, terrà con sé il martedì all'uscita di scuola fino al mercoledì mattina quando lo riporterà a scuola ed il giovedì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina all'entrata di scuola;
7. il piccolo trascorrerà le festività natalizie, pasquali ed i ponti ad anni alterni tra i genitori. Per
8. DAI TRE ANNI FINO AI CINQUE ANNI di , il padre potrà trascorrere con il figlio una Per settimana consecutiva per le vacanze estive e dal quinto anno di età di due settimane;
9. pone a carico del sig. l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio, in via Parte_2 indiretta, mediante versamento alla sig.ra dell'importo di Euro 200,00 da versarsi in via Pt_1 anticipata entro il giorno 25 di ogni mese. La somma, fissata con decorrenza dal mese di febbraio Org_ 2024, è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici
12. Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra le parti, come indicate nel protocollo CNF a cui si fa riferimento;
Prende atto che:
a. Le parti concordano che i nonni da parte della famiglia paterna potranno vedere il minore presso abitazione l'abitazione della sig.ra oppure nei momenti di cura del padre presso la Pt_1 sua abitazione o quella dei nonni paterni alla presenza del sig. ; Parte_2
b. Le parti concordano che il figlio potrà stare con i fratelli di sangue e uterini nei momenti rispettivamente trascorsi con il padre e con la madre;
c. l'assegno unico verrà interamente percepito dalla sig.ra Pt_1
d. il padre si impegnerà fin dalla sottoscrizione del presente accordo ad intraprendere un percorso di terapia psicologica per gestire la sua ludopatia che porterà avanti finchè non sarà riuscito a gestire la patologia, documentando ogni semestre la sig.ra sugli incontri effettivamente Pt_1 svolti fino a completa guarigione;
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 22.5.2024
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale