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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 17/02/2026, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1009/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA MARIA, Presidente e Relatore
D'URSO MARIA TERESA, Giudice
PIERONI MARCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6109/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Comune di RO - Via Ostiense, 131/l 00154 RO RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6304/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 36
e pubblicata il 10/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4943 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 635/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RO LE presenta appello avverso la sentenza n. 6304/36/24 adottata dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di RO del 19/04/2024, depositata in data 10/05/2024, che ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla Resistente_1, avverso avviso di accertamento IMU per l'annualità 2018.
L'Ente impositore propone i motivi di appello di seguito riportati.
Nullita'/illegittimita' della sentenza impugnata per violazione di legge ex art. 36 d.lgs. 546/1992 in tema di motivazione delle sentenze ed erronea applicazione articolo 13, comma 13, del decreto legge n.
201/2011. Premette che la Corte di Giustizia adita ha accolto il ricorso per i soli immobili ubicati in Indirizzo_1
, censiti al fgl. 405, part. 99, subb. 501 e 502.
Richiama poi il quadro normativo di riferimento.
Nel caso di specie, si controverte del riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 in tema di ICI, applicabile anche all'IMU oggetto di causa, in virtù del rinvio operato dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011, in combinato disposto con l'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011.
Tale esenzione, nella versione modificata dall'art. 91 bis del d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 12, opera per “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”.
Rileva che trattandosi di una norma che prevede una agevolazione fiscale ha natura speciale e, perciò, è di stretta interpretazione, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva (v. Cass.
n.15407 del 2017).
Si sofferma poi sull'incidenza dell'onere probatorio: vertendosi in tema di richiesta di esenzione, la prova della sussistenza dei requisiti necessari per riconoscerla, o della mancanza di detti requisiti, è totalmente a carico del ricorrente e richiama giurisprudenza di legittimità al riguardo. Per quel che concerne la fattispecie in esame, dai documenti rinvenuti sul sito web dell'Resistente_1
emerge che negli immobili di cui è causa l'attività di istruzione viene svolta a fronte della corresponsione di rette annuali che variano da € 1.950,00 ad € 6.200,00 a seconda delle fasce di reddito.
Il conseguimento di ricavi è di per sé indice sufficiente del carattere commerciale dell'attività svolta:
l'appellante richiama giurisprudenza della Cassazione al riguardo (sentenza n. 24243 del 08/09/2021, ordinanza sez. 6 Num. 9037 del 15/05/2020, ordinanze 19035/19036/19037/19038/19039 depositate il 27 settembre 2016.
Richiama, inoltre, l'orientamento della Suprema Corte che nell'ordinanza n. 10124 del 11/04/2019 ha stabilito che nessun valore vincolante può essere attribuito al decreto del Ministero del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 200 del 19 novembre 2012 che “non ha valore di legge”, perché la norma (articolo 91-bis del DL 1/2012) “non demandava al decreto ministeriale il compito di definire autoritativamente il concetto di 'modalità non commerciali', ma solo il compito di stabilire modalità e procedure da seguire in caso di utilizzazione mista di un immobile, al fine di individuare il rapporto percentuale tra utilizzazione commerciale e utilizzazione non commerciale dell' immobile stesso”…in altri termini, la linea che separa paganti ed esenti non può essere quella scritta nel decreto perché, chiariscono ancora i giudici nell'ordinanza, va ritenuta “commerciale” qualsiasi “attività organizzata per la prestazione di servizi a terzi dietro pagamento - da parte dell'utente o di altri, compresi lo Stato, le regioni o altre pubbliche amministrazioni - di un corrispettivo funzionale ed adeguato alla copertura dei costi e alla remunerazione dei fattori della produzione”.
D'altra parte, il richiamato criterio del raffronto tra costo standard per studente e tariffa media richiesta è fissato dal Ministero nelle istruzioni al modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali, cioè in un atto che nella gerarchia delle fonti è ancora più in basso del decreto ministeriale censurato dai giudici.
Richiama giurisprudenza in senso conforme.
Chiede conclusivamente di ritenere legittimo l'avviso di accertamento impugnato, con vittoria di spese.
Controdeduce la Resistente_1 e propone appello incidentale. Richiama giurisprudenza a sua favore: tra le altre, la sentenza n. 2102/2024 depositata il 2.4.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. XIII (già agli atti del giudizio di prime cure), che pronunziandosi in merito all'IMU, per l'anno 2015, con riferimento agli stessi immobili oggetto della presente controversia, rileva che
“nell'immobile in questione non viene svolta alcuna attività commerciale” e che “d'altra parte, nella specie,
è evidente la inferiorità del corrispettivo richiesto agli studenti rispetto al costo effettivo per il medesimo servizio reso dallo Stato”. I giudici di secondo grado, pertanto, concludono nel senso che “è evidente la mancanza di ogni carattere speculativo dell'Università in questione, con la conseguente piena giustificazione dell'esenzione richiesta”.
L'appellata sottolinea che il costo medio per studente, per l'anno 2018, è stato rilevato dal Ministero, ai sensi del D.M. del 26.6.2014, in € 8.361,00.
È quindi indubbio che, sulla base dei dati rilevati dal Ministero, il costo del servizio didattico erogato dalle
Università statali ai propri studenti è pari a tale indicatore (c.d. “C.M.S.”). L'importo richiesto in media, nell'anno 2018, dalla Resistente_1 ai propri studenti, è largamente inferiore a quello “medio” rilevato dal Ministero, ed è pari ad € 3.698,00: l'importo richiesto dalla Resistente_1 è meno della metà del parametro ministeriale. Tale circostanza non è mai stata contestata dal Comune.
Propone appello incidentale. La Resistente_1 conferma quanto già sostenuto nel ricorso introduttivo, che anche negli immobili siti in Indirizzo_3, in indirizzo _4 ed in Indirizzo_2 venisse stabilmente svolta attività didattica ed attività ausiliare ed indispensabili alla stessa, come risulta anche dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio di prime cure.
I giudici di prime cure hanno riconosciuto che sussiste il diritto all'esenzione dall'IMU “con riferimento ai soli locali in cui la Resistente_1 svolge stabilmente attività didattica, ma non per gli immobili in cui ciò non accade, se non occasionalmente” (cfr. pag. 4, primo capoverso della sentenza).
La Resistente_1 ritiene, pertanto, che i giudici di prime cure abbiano riconosciuto, “anche se con una formulazione non immediatamente intellegibile”, la sussistenza del diritto all'esenzione dall'IMU anche con riferimento a tali immobili, escludendolo, ovviamente, con riferimento agli altri immobili, indicati nell'avviso di accertamento, per i quali la stessa Università ha versato correttamente l'IMU nell'anno
2018.
Tuttavia, qualora si dovesse ritenere che, nella sentenza indicata in oggetto, la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di RO abbia inteso negare la sussistenza del diritto all'esenzione dell'IMU con riferimento ai suddetti immobili (siti in Indirizzo_3, in indirizzo _4 ed in Indirizzo_2 a RO), svolge le seguenti considerazioni a sostegno della riforma della sentenza di prime cure in senso integralmente favorevole alla Resistente_1. Afferma che, invero, anche con riferimento a tali immobili sussistono tutti i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'esenzione dall'IMU. Gli immobili ubicati in Indirizzo_3, indirizzo _4 e in Indirizzo_2, costituiscono il complesso “Giubileo”, inaugurato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel dicembre
2016, che accoglie aule destinate allo svolgimento dell'attività didattica, la segreteria studenti, i servizi per master e corsi di perfezionamento, l'Ufficio economato e diritto allo Studio, l'ufficio stage e tirocini, l'ufficio relazioni internazionali, l'immobile di Indirizzo_2 e la nuova Biblioteca Centrale d'Ateneo, il cui ingresso è sito in Indirizzo_3. In tali immobili non viene svolta alcuna attività commerciale da parte dell'Università e si tratta, con estrema chiarezza, di immobili destinati all'attività didattica: infatti, le attività ivi svolte, oltre a quella dell'insegnamento, sono inequivocabilmente ancillari all'esercizio dell'attività universitaria ed indispensabili allo stesso. Ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d), del D.M. n. 200/2012 tra le attività didattiche, per le quali vige l'esenzione dall'IMU, rientrano non solo le attività di insegnamento, ma tutte quelle riconducibili alla formazione, di cui alla L. n. 53/2003, nonché da ultimo con il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n.1154 del 14.10.2021 che, ai fini dell'accreditamento dei corsi di studio, richiede la sussistenza di “strutture messe a disposizione dei singoli Corsi di Studio (aule, laboratori, ecc.) o di Corsi di Studio afferenti a medesime strutture di riferimento (Dipartimenti, Strutture di Raccordo quali biblioteche, aule studio, ecc.)”, pena la soppressione della sede universitaria.
Come già esposto nel ricorso introduttivo, il complesso denominato “Giubileo” ospita la Biblioteca
Centrale di Ateneo, aperta agli studenti ed alla comunità universitaria, il cui accesso è consentito anche ad utenti esterni. Si tratta, senza alcun dubbio, di una attività culturale, oltre che didattica, strettamente connessa alla natura stessa dell'insegnamento universitario. Irrilevante è altresì il richiamo alla circostanza, adombrata dal Comune a pag. 2 dell'avviso, che, nel 2018, nel complesso venissero svolte anche attività teatrali: infatti, il Laboratorio Teatrale costituiva un'attività didattica all'interno dei corsi di laurea dell'Università e la sua frequenza consentiva agli studenti partecipanti il riconoscimento di n. 2 crediti formativi.
Sostiene altresì l'intervenuta formazione del giudicato esterno.
La Commissione Tributaria Provinciale di RO, sez. XXXI, con la sentenza n. 6285/2022, accogliendo il ricorso proposto dalla Resistente_1 si è pronunciata in senso favorevole all'Università, annullando l'avviso di accertamento impugnato in tale sede, per mancato pagamento della TASI per l'anno 2015 e con riferimento ad alcuni degli immobili per i quali si pretende il pagamento della TASI con l'atto da cui origina la presente controversia.
A differenza di quanto sostenuto nella sentenza di prime cure, l'autonomia dei periodi d'imposta non osta affatto al riconoscimento del giudicato esterno, quando la situazione di fatto non si è modificata: si richiama in tal senso quanto autorevolmente statuito dalle SS.UU. della Suprema Corte con la sentenza n. 13916 del 16.06.2006. B) La Resistente_1 contesta altresì che, in ogni caso, la motivazione dell'avviso di accertamento è palesemente carente: l'Università ha presentato la dichiarazione con riferimento a tutti gli immobili posseduti. La contestazione del Comune non riguarda la mancata indicazione nella dichiarazione di taluni immobili posseduti: il Comune rileva “l'insufficienza dei versamenti” effettuati dall'ente.
Ma se tale è la contestazione del Comune, cioè l'insufficiente versamento, è priva di qualsiasi motivazione l'irrogazione della sanzione per infedele dichiarazione.
Conclusivamente chiede di respingere l'appello principale e accogliere l'appello incidentale, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ai fini della definizione dell'ordine delle questioni da esaminare, va precisato che la decisione è assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242), che consente dare priorità nell'esame delle questioni, indipendentemente dall'ordine sequenziale proposto dalle parti, a quelle logicamente pregiudiziali, condizionanti, o prioritarie, in modo che in ogni caso le questioni vagliate esauriscano la vicenda sottoposta a questo organo giudicante, essendo toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n.
3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez.
VI, 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che (Consiglio di Stato sez. VI, 31.8.2021, n.6119) gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Il giudizio attiene alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esenzione IMU, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.l. 30 dicembre 1992 n. 504, per le attività didattiche. Ai fini dell'esenzione sono richiesti due requisiti: uno soggettivo, non contestato nel caso di specie, e l'altro oggettivo, lo svolgimento dell'attività in modalità non commerciale ritenuto, invece, non sussistente dall'ente impositore Un particolare focus è riservato, dunque, all'assolvimento dell'onere probatorio, gravante sulla parte contribuente sul richiesto carattere simbolico della retta pagata dagli studenti, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio e non potersi, pertanto, considerare retribuzione del servizio prestato.
Anzitutto, va precisato, considerato che l'appellato ritiene la formulazione della sentenza di prime cure sul punto “non immediatamente intellegibile” che questo Collegio interpreta la decisione appellata negli stessi termini dell'appellante, ossia come un accoglimento parziale del ricorso, con il riconoscimento dell'esenzione per gli immobili in Indirizzo_1 non anche per gli altri immobili oggetto di accertamento. Si legge, infatti, nella sentenza appellata: “E' invece parzialmente fondato, e va accolto, il secondo motivo, che invoca –in sintesi- la natura non commerciale dell'attività didattica condotta dalla
Resistente_1 nei locali di Indirizzo_1, e, di conseguenza, delle attività ausiliarie alla prima condotte negli altri cespiti immobiliari, può trovare accoglimento nei seguenti limiti. ll Collegio prende atto che sul punto insiste il contrasto giurisprudenziale documentato dalle parti;
ritiene però di propendere per l'impostazione di cui alla recente sentenza di questa CGT di I grado n. 2102\2024, che ha riconosciuto l'assenza di scopo lucrativo della Resistente_1 in relazione alla circostanza che il costo medio per studente non fosse, per l'anno d'imposta qui in discussione, inferiore alla retta mediamente percepita, così come è accaduto anche per l'anno d'imposta qui in discussione. Assumono poi rilievo le disposizioni dello Statuto dell'Ateneo ricorrente, depositato in atti, secondo cui esso non ha scopo lucrativo e, soprattutto, reimpiega i proventi della propria attività per il proprio sviluppo e per perseguire lo scopo statutario: il che evidenzia che l'Ateneo in questione persegue un lucro di natura esclusivamente oggettiva, e non soggettiva (ossia destinata ad essere suddivisa tra soci o altri soggetti comunque qualificati). Questa caratteristica, peraltro, deve essere tradotta in beneficio fiscale soltanto per gli immobili in cui si svolge l'attività statutaria, e non certo per quelli in cui quest'ultima non viene in considerazione: così induce a ritenere la lettera dell'art. 7 comma 1 lettera “i”, che restringe l'esenzione ai soli immobili in cui si svolge l'attività che vale a godere della stessa. Ne segue che il motivo in esame va accolto con riferimento ai soli locali in cui la Resistente_1 svolge stabilmente attività didattica, ma non per gli immobili in cui ciò non accade, se non occasionalmente”.
Ciò precisato, questo Collegio richiama, sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori, il principio affermato da costante giurisprudenza e del tutto condiviso da questo Gudice secondo cui il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale» (Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2015, n.6711; Cass., Sez. 6^-5, 16 luglio 2019, n.
19072). In particolare laddove -come nel caso di specie- si discuta del requisito oggettivo di applicazione dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) cit., l'interessato non può assolvere all'onere della prova facendo esclusivamente riferimento a documenti che attestino la propria natura di ente non commerciale,
i propri fini istituzionali o il tipo di attività cui l'immobile è a priori destinato, e deve, invece, dimostrate che l'attività concretamente svolta rientra tra quelle esentate e non è svolta con le modalità di un'attività commerciale (Sez. 5, Sentenza n. 20776 del 26/10/2005; Sez. 5, Sentenza n. 4502 del 21/03/2012; Sez.
5, Sentenza n. 14226 del 08/07/2015; Cass. 18831/2020).
Appare quindi centrale la definizione di cosa deve intendersi come modalità non commerciale di svolgimento delle attività previste come suscettibili di esenzione.
Al riguardo deve tenersi conto della giurisprudenza unionale e, in particolare, della decisione della
Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012 (n. 2013/284/UE) e relativa giurisprudenza di legittimità.
Al riguardo, rileva la Cassazione con l'ordinanza n.3443/2021 dep. l'11.2.2021:
“con particolare riguardo alle attività didattiche, la Commissione dell'Unione Europea [con la decisione adottata il 19 dicembre 2012] ha stabilito che “queste si ritengono svolte con modalità non commerciali se sono soddisfatte alcune condizioni specifiche. In particolare, l'attività deve essere paritaria rispetto all'istruzione pubblica e la scuola deve garantire la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
la scuola deve inoltre accogliere gli alunni portatori di handicap, applicare la contrattazione collettiva, avere strutture adeguate agli standard previsti e prevedere la pubblicazione del bilancio. Oltre a ciò, l'attività deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso… La natura non economica dell'istruzione pubblica non viene in linea di principio contraddetta dal fatto che talvolta gli alunni o i loro genitori debbano versare tasse scolastiche o di iscrizione, che contribuiscono ai costi di esercizio del sistema scolastico, purchè tali contributi finanziari coprano solo una frazione del costo effettivo del servizio e non possano pertanto considerarsi una retribuzione del servizio prestato”. Come anche la Commissione ha riconosciuto nella comunicazione sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale, tali principi riguardano la formazione professionale, la scuola elementare e gli asili nido privati e pubblici, l'attività d'insegnamento esercitata in via accessoria nelle università, nonchè l'offerta di istruzione universitaria. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le rette di importo simbolico cui si riferisce il decreto non possano essere considerate una remunerazione del servizio fornito. Pertanto, nella fattispecie, considerati i requisiti generali e soggettivi di cui agli artt. 1 e 3 del regolamento e i requisiti oggettivi specifici di cui all'art. 4, la Commissione ritiene che il servizio didattico fornito dagli enti in questione non possa essere considerato un'attività economica”.
Nei successivi punti, la medesima ordinanza chiarisce quali siano i suddetti requisiti:
“1.5 Tali requisiti sono stati successivamente recepiti e confermati dalla normativa nazionale. Difatti, in ossequio alla previsione del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91-bis, comma 3, convertito – con modificazioni – nella L. 24 marzo 2012, n. 27, il D.M. 19 novembre 2012, n. 200, art. 4, comma 3,
(portante regolamento in materia di I.M.U. per gli enti non commerciali) ha previsto che: “Lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se: a) l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;
c) l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso”.
1.6 Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione a fini dell'I.M.U. per gli enti non commerciali (sempre in allegato al D.M. 26 giugno 2014) hanno chiarito che l'attività didattica è svolta con modalità non commerciali e, quindi, non è assoggettabile a imposizione allorquando il corrispettivo medio
(in sigla, CM, il corrispettivo medio percepito dalla scuola paritaria, equivalente alla media degli importi annui che vengono corrisposti alla scuola dalle famiglie) è inferiore o uguale al costo medio per studente
(in sigla, CMS, il costo medio per studente secondo la tabella ministeriale per l'anno di riferimento)”.
Questi i principi affermati dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.3443/2021 dep. l'11.2.2021, che questo Collegio condivide e dai quali non intende discostarsi.
Posto nei siffatti termini il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel caso di specie, va rilevato che, come precisato dall'appellato e non contestato dall'appellante, il costo medio per studente
(c.d. “C.M.S.”), per il servizio didattico erogato dalle Università statali ai propri studenti, per l'anno 2018, rilevato dal Ministero, ai sensi del D.M. del 26.6.2014, è pari ad € 8.361,00. L'importo richiesto in media, nell'anno 2018, dalla Resistente_1 ai propri studenti è pari ad € 3.698,00: per cui l'importo richiesto dalla Resistente_1 è meno della metà del parametro ministeriale. Emerge, dunque, che il corrispettivo medio richiesto dalla Resistente_1 ai propri studenti nel 2018 è di gran lunga inferiore al costo effettivo del servizio didattico erogato dall'Università. Tale circostanza non è stata contestata dal Comune.
L'appello principale formulato da RO LE è, pertanto, da respingere.
Tale decisione non è contraddetta ma piuttosto confortata anche dalle ordinanze della Cassazione n.
17875/2024 e n. 17934/2024, che hanno riguardato la medesima contribuente. In disparte la circostanza che le suddette ordinanze fanno riferimento all'ICI per gli anni 2010 e 2011 (ossia, ad un'imposta diversa dall'IMU, relativa a periodi d'imposta precedenti all'emanazione del D.M. dell'Economia e delle Finanze n.200 del 19.11.2012 che ha dato attuazione alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 91-bis del D.L. n
1 del 24.1.2012), si deve rilevare che con tali ordinanze la Cassazione ha rinviato alla Corte di Giustizia
Tributaria del Lazio di verificare se, nel caso di specie, la retta pagata in tali anni dagli studenti della Resistente_1 fosse inferiore ai costi di produzione. I relativi giudizi, riassunti dalla Resistente_1, si sono conclusi con le sentenze 3807 e 3808 del 2025 favorevolmente all'ente impositore, sostanzialmente, per carenza di prova di tale requisito. Tale carenza probatoria non ricorre nella fattispecie, in cui contrariamente a quanto affermato da RO LE, parte contribuente non si è limitato a produrre lo Statuto, ma ha supportato la propria tesi con elementi probatori coerenti con quanto richiesto dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Passando ad esaminare l'appello incidentale, afferma parte contribuente che negli altri immobili, siti in Indirizzo_3, in indirizzo _4 ed in Indirizzo_2 viene stabilmente svolta attività didattica ed attività ausiliare ed indispensabili alla stessa, “come risulta anche dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio di prime cure”.
In realtà in primo grado, in disparte lo Statuto, con riferimento ai suddetti immobili è prodotto soltanto un certificato che mette in relazione la biblioteca di Ateneo con l'Associazione_1 per il catalogo unico. Peraltro, non risultano elementi probatori della esclusiva destinazione dell'immobile ove ha sede la biblioteca. Per l'immobile in Indirizzo_2 non è detto assolutamente nulla sulla sua destinazione.
E, comunque, per tutti gli immobili in questione, oggetto dell'appello incidentale, è soltanto affermata, ma non risulta provata o documentata né una attività didattica né altra attività culturale/di formazione svolta in maniera esclusiva e con modalità non commerciali.
Va respinto, pertanto, anche l'appello incidentale, con conferma integrale della sentenza di prime cure.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, respinge l'appello principale e l'appello incidentale. Spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA MARIA, Presidente e Relatore
D'URSO MARIA TERESA, Giudice
PIERONI MARCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6109/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Comune di RO - Via Ostiense, 131/l 00154 RO RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6304/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 36
e pubblicata il 10/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4943 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 635/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RO LE presenta appello avverso la sentenza n. 6304/36/24 adottata dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di RO del 19/04/2024, depositata in data 10/05/2024, che ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla Resistente_1, avverso avviso di accertamento IMU per l'annualità 2018.
L'Ente impositore propone i motivi di appello di seguito riportati.
Nullita'/illegittimita' della sentenza impugnata per violazione di legge ex art. 36 d.lgs. 546/1992 in tema di motivazione delle sentenze ed erronea applicazione articolo 13, comma 13, del decreto legge n.
201/2011. Premette che la Corte di Giustizia adita ha accolto il ricorso per i soli immobili ubicati in Indirizzo_1
, censiti al fgl. 405, part. 99, subb. 501 e 502.
Richiama poi il quadro normativo di riferimento.
Nel caso di specie, si controverte del riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 in tema di ICI, applicabile anche all'IMU oggetto di causa, in virtù del rinvio operato dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011, in combinato disposto con l'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011.
Tale esenzione, nella versione modificata dall'art. 91 bis del d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 12, opera per “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”.
Rileva che trattandosi di una norma che prevede una agevolazione fiscale ha natura speciale e, perciò, è di stretta interpretazione, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva (v. Cass.
n.15407 del 2017).
Si sofferma poi sull'incidenza dell'onere probatorio: vertendosi in tema di richiesta di esenzione, la prova della sussistenza dei requisiti necessari per riconoscerla, o della mancanza di detti requisiti, è totalmente a carico del ricorrente e richiama giurisprudenza di legittimità al riguardo. Per quel che concerne la fattispecie in esame, dai documenti rinvenuti sul sito web dell'Resistente_1
emerge che negli immobili di cui è causa l'attività di istruzione viene svolta a fronte della corresponsione di rette annuali che variano da € 1.950,00 ad € 6.200,00 a seconda delle fasce di reddito.
Il conseguimento di ricavi è di per sé indice sufficiente del carattere commerciale dell'attività svolta:
l'appellante richiama giurisprudenza della Cassazione al riguardo (sentenza n. 24243 del 08/09/2021, ordinanza sez. 6 Num. 9037 del 15/05/2020, ordinanze 19035/19036/19037/19038/19039 depositate il 27 settembre 2016.
Richiama, inoltre, l'orientamento della Suprema Corte che nell'ordinanza n. 10124 del 11/04/2019 ha stabilito che nessun valore vincolante può essere attribuito al decreto del Ministero del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 200 del 19 novembre 2012 che “non ha valore di legge”, perché la norma (articolo 91-bis del DL 1/2012) “non demandava al decreto ministeriale il compito di definire autoritativamente il concetto di 'modalità non commerciali', ma solo il compito di stabilire modalità e procedure da seguire in caso di utilizzazione mista di un immobile, al fine di individuare il rapporto percentuale tra utilizzazione commerciale e utilizzazione non commerciale dell' immobile stesso”…in altri termini, la linea che separa paganti ed esenti non può essere quella scritta nel decreto perché, chiariscono ancora i giudici nell'ordinanza, va ritenuta “commerciale” qualsiasi “attività organizzata per la prestazione di servizi a terzi dietro pagamento - da parte dell'utente o di altri, compresi lo Stato, le regioni o altre pubbliche amministrazioni - di un corrispettivo funzionale ed adeguato alla copertura dei costi e alla remunerazione dei fattori della produzione”.
D'altra parte, il richiamato criterio del raffronto tra costo standard per studente e tariffa media richiesta è fissato dal Ministero nelle istruzioni al modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali, cioè in un atto che nella gerarchia delle fonti è ancora più in basso del decreto ministeriale censurato dai giudici.
Richiama giurisprudenza in senso conforme.
Chiede conclusivamente di ritenere legittimo l'avviso di accertamento impugnato, con vittoria di spese.
Controdeduce la Resistente_1 e propone appello incidentale. Richiama giurisprudenza a sua favore: tra le altre, la sentenza n. 2102/2024 depositata il 2.4.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. XIII (già agli atti del giudizio di prime cure), che pronunziandosi in merito all'IMU, per l'anno 2015, con riferimento agli stessi immobili oggetto della presente controversia, rileva che
“nell'immobile in questione non viene svolta alcuna attività commerciale” e che “d'altra parte, nella specie,
è evidente la inferiorità del corrispettivo richiesto agli studenti rispetto al costo effettivo per il medesimo servizio reso dallo Stato”. I giudici di secondo grado, pertanto, concludono nel senso che “è evidente la mancanza di ogni carattere speculativo dell'Università in questione, con la conseguente piena giustificazione dell'esenzione richiesta”.
L'appellata sottolinea che il costo medio per studente, per l'anno 2018, è stato rilevato dal Ministero, ai sensi del D.M. del 26.6.2014, in € 8.361,00.
È quindi indubbio che, sulla base dei dati rilevati dal Ministero, il costo del servizio didattico erogato dalle
Università statali ai propri studenti è pari a tale indicatore (c.d. “C.M.S.”). L'importo richiesto in media, nell'anno 2018, dalla Resistente_1 ai propri studenti, è largamente inferiore a quello “medio” rilevato dal Ministero, ed è pari ad € 3.698,00: l'importo richiesto dalla Resistente_1 è meno della metà del parametro ministeriale. Tale circostanza non è mai stata contestata dal Comune.
Propone appello incidentale. La Resistente_1 conferma quanto già sostenuto nel ricorso introduttivo, che anche negli immobili siti in Indirizzo_3, in indirizzo _4 ed in Indirizzo_2 venisse stabilmente svolta attività didattica ed attività ausiliare ed indispensabili alla stessa, come risulta anche dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio di prime cure.
I giudici di prime cure hanno riconosciuto che sussiste il diritto all'esenzione dall'IMU “con riferimento ai soli locali in cui la Resistente_1 svolge stabilmente attività didattica, ma non per gli immobili in cui ciò non accade, se non occasionalmente” (cfr. pag. 4, primo capoverso della sentenza).
La Resistente_1 ritiene, pertanto, che i giudici di prime cure abbiano riconosciuto, “anche se con una formulazione non immediatamente intellegibile”, la sussistenza del diritto all'esenzione dall'IMU anche con riferimento a tali immobili, escludendolo, ovviamente, con riferimento agli altri immobili, indicati nell'avviso di accertamento, per i quali la stessa Università ha versato correttamente l'IMU nell'anno
2018.
Tuttavia, qualora si dovesse ritenere che, nella sentenza indicata in oggetto, la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di RO abbia inteso negare la sussistenza del diritto all'esenzione dell'IMU con riferimento ai suddetti immobili (siti in Indirizzo_3, in indirizzo _4 ed in Indirizzo_2 a RO), svolge le seguenti considerazioni a sostegno della riforma della sentenza di prime cure in senso integralmente favorevole alla Resistente_1. Afferma che, invero, anche con riferimento a tali immobili sussistono tutti i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'esenzione dall'IMU. Gli immobili ubicati in Indirizzo_3, indirizzo _4 e in Indirizzo_2, costituiscono il complesso “Giubileo”, inaugurato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel dicembre
2016, che accoglie aule destinate allo svolgimento dell'attività didattica, la segreteria studenti, i servizi per master e corsi di perfezionamento, l'Ufficio economato e diritto allo Studio, l'ufficio stage e tirocini, l'ufficio relazioni internazionali, l'immobile di Indirizzo_2 e la nuova Biblioteca Centrale d'Ateneo, il cui ingresso è sito in Indirizzo_3. In tali immobili non viene svolta alcuna attività commerciale da parte dell'Università e si tratta, con estrema chiarezza, di immobili destinati all'attività didattica: infatti, le attività ivi svolte, oltre a quella dell'insegnamento, sono inequivocabilmente ancillari all'esercizio dell'attività universitaria ed indispensabili allo stesso. Ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d), del D.M. n. 200/2012 tra le attività didattiche, per le quali vige l'esenzione dall'IMU, rientrano non solo le attività di insegnamento, ma tutte quelle riconducibili alla formazione, di cui alla L. n. 53/2003, nonché da ultimo con il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n.1154 del 14.10.2021 che, ai fini dell'accreditamento dei corsi di studio, richiede la sussistenza di “strutture messe a disposizione dei singoli Corsi di Studio (aule, laboratori, ecc.) o di Corsi di Studio afferenti a medesime strutture di riferimento (Dipartimenti, Strutture di Raccordo quali biblioteche, aule studio, ecc.)”, pena la soppressione della sede universitaria.
Come già esposto nel ricorso introduttivo, il complesso denominato “Giubileo” ospita la Biblioteca
Centrale di Ateneo, aperta agli studenti ed alla comunità universitaria, il cui accesso è consentito anche ad utenti esterni. Si tratta, senza alcun dubbio, di una attività culturale, oltre che didattica, strettamente connessa alla natura stessa dell'insegnamento universitario. Irrilevante è altresì il richiamo alla circostanza, adombrata dal Comune a pag. 2 dell'avviso, che, nel 2018, nel complesso venissero svolte anche attività teatrali: infatti, il Laboratorio Teatrale costituiva un'attività didattica all'interno dei corsi di laurea dell'Università e la sua frequenza consentiva agli studenti partecipanti il riconoscimento di n. 2 crediti formativi.
Sostiene altresì l'intervenuta formazione del giudicato esterno.
La Commissione Tributaria Provinciale di RO, sez. XXXI, con la sentenza n. 6285/2022, accogliendo il ricorso proposto dalla Resistente_1 si è pronunciata in senso favorevole all'Università, annullando l'avviso di accertamento impugnato in tale sede, per mancato pagamento della TASI per l'anno 2015 e con riferimento ad alcuni degli immobili per i quali si pretende il pagamento della TASI con l'atto da cui origina la presente controversia.
A differenza di quanto sostenuto nella sentenza di prime cure, l'autonomia dei periodi d'imposta non osta affatto al riconoscimento del giudicato esterno, quando la situazione di fatto non si è modificata: si richiama in tal senso quanto autorevolmente statuito dalle SS.UU. della Suprema Corte con la sentenza n. 13916 del 16.06.2006. B) La Resistente_1 contesta altresì che, in ogni caso, la motivazione dell'avviso di accertamento è palesemente carente: l'Università ha presentato la dichiarazione con riferimento a tutti gli immobili posseduti. La contestazione del Comune non riguarda la mancata indicazione nella dichiarazione di taluni immobili posseduti: il Comune rileva “l'insufficienza dei versamenti” effettuati dall'ente.
Ma se tale è la contestazione del Comune, cioè l'insufficiente versamento, è priva di qualsiasi motivazione l'irrogazione della sanzione per infedele dichiarazione.
Conclusivamente chiede di respingere l'appello principale e accogliere l'appello incidentale, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ai fini della definizione dell'ordine delle questioni da esaminare, va precisato che la decisione è assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242), che consente dare priorità nell'esame delle questioni, indipendentemente dall'ordine sequenziale proposto dalle parti, a quelle logicamente pregiudiziali, condizionanti, o prioritarie, in modo che in ogni caso le questioni vagliate esauriscano la vicenda sottoposta a questo organo giudicante, essendo toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n.
3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez.
VI, 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che (Consiglio di Stato sez. VI, 31.8.2021, n.6119) gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Il giudizio attiene alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esenzione IMU, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.l. 30 dicembre 1992 n. 504, per le attività didattiche. Ai fini dell'esenzione sono richiesti due requisiti: uno soggettivo, non contestato nel caso di specie, e l'altro oggettivo, lo svolgimento dell'attività in modalità non commerciale ritenuto, invece, non sussistente dall'ente impositore Un particolare focus è riservato, dunque, all'assolvimento dell'onere probatorio, gravante sulla parte contribuente sul richiesto carattere simbolico della retta pagata dagli studenti, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio e non potersi, pertanto, considerare retribuzione del servizio prestato.
Anzitutto, va precisato, considerato che l'appellato ritiene la formulazione della sentenza di prime cure sul punto “non immediatamente intellegibile” che questo Collegio interpreta la decisione appellata negli stessi termini dell'appellante, ossia come un accoglimento parziale del ricorso, con il riconoscimento dell'esenzione per gli immobili in Indirizzo_1 non anche per gli altri immobili oggetto di accertamento. Si legge, infatti, nella sentenza appellata: “E' invece parzialmente fondato, e va accolto, il secondo motivo, che invoca –in sintesi- la natura non commerciale dell'attività didattica condotta dalla
Resistente_1 nei locali di Indirizzo_1, e, di conseguenza, delle attività ausiliarie alla prima condotte negli altri cespiti immobiliari, può trovare accoglimento nei seguenti limiti. ll Collegio prende atto che sul punto insiste il contrasto giurisprudenziale documentato dalle parti;
ritiene però di propendere per l'impostazione di cui alla recente sentenza di questa CGT di I grado n. 2102\2024, che ha riconosciuto l'assenza di scopo lucrativo della Resistente_1 in relazione alla circostanza che il costo medio per studente non fosse, per l'anno d'imposta qui in discussione, inferiore alla retta mediamente percepita, così come è accaduto anche per l'anno d'imposta qui in discussione. Assumono poi rilievo le disposizioni dello Statuto dell'Ateneo ricorrente, depositato in atti, secondo cui esso non ha scopo lucrativo e, soprattutto, reimpiega i proventi della propria attività per il proprio sviluppo e per perseguire lo scopo statutario: il che evidenzia che l'Ateneo in questione persegue un lucro di natura esclusivamente oggettiva, e non soggettiva (ossia destinata ad essere suddivisa tra soci o altri soggetti comunque qualificati). Questa caratteristica, peraltro, deve essere tradotta in beneficio fiscale soltanto per gli immobili in cui si svolge l'attività statutaria, e non certo per quelli in cui quest'ultima non viene in considerazione: così induce a ritenere la lettera dell'art. 7 comma 1 lettera “i”, che restringe l'esenzione ai soli immobili in cui si svolge l'attività che vale a godere della stessa. Ne segue che il motivo in esame va accolto con riferimento ai soli locali in cui la Resistente_1 svolge stabilmente attività didattica, ma non per gli immobili in cui ciò non accade, se non occasionalmente”.
Ciò precisato, questo Collegio richiama, sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori, il principio affermato da costante giurisprudenza e del tutto condiviso da questo Gudice secondo cui il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale» (Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2015, n.6711; Cass., Sez. 6^-5, 16 luglio 2019, n.
19072). In particolare laddove -come nel caso di specie- si discuta del requisito oggettivo di applicazione dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) cit., l'interessato non può assolvere all'onere della prova facendo esclusivamente riferimento a documenti che attestino la propria natura di ente non commerciale,
i propri fini istituzionali o il tipo di attività cui l'immobile è a priori destinato, e deve, invece, dimostrate che l'attività concretamente svolta rientra tra quelle esentate e non è svolta con le modalità di un'attività commerciale (Sez. 5, Sentenza n. 20776 del 26/10/2005; Sez. 5, Sentenza n. 4502 del 21/03/2012; Sez.
5, Sentenza n. 14226 del 08/07/2015; Cass. 18831/2020).
Appare quindi centrale la definizione di cosa deve intendersi come modalità non commerciale di svolgimento delle attività previste come suscettibili di esenzione.
Al riguardo deve tenersi conto della giurisprudenza unionale e, in particolare, della decisione della
Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012 (n. 2013/284/UE) e relativa giurisprudenza di legittimità.
Al riguardo, rileva la Cassazione con l'ordinanza n.3443/2021 dep. l'11.2.2021:
“con particolare riguardo alle attività didattiche, la Commissione dell'Unione Europea [con la decisione adottata il 19 dicembre 2012] ha stabilito che “queste si ritengono svolte con modalità non commerciali se sono soddisfatte alcune condizioni specifiche. In particolare, l'attività deve essere paritaria rispetto all'istruzione pubblica e la scuola deve garantire la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
la scuola deve inoltre accogliere gli alunni portatori di handicap, applicare la contrattazione collettiva, avere strutture adeguate agli standard previsti e prevedere la pubblicazione del bilancio. Oltre a ciò, l'attività deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso… La natura non economica dell'istruzione pubblica non viene in linea di principio contraddetta dal fatto che talvolta gli alunni o i loro genitori debbano versare tasse scolastiche o di iscrizione, che contribuiscono ai costi di esercizio del sistema scolastico, purchè tali contributi finanziari coprano solo una frazione del costo effettivo del servizio e non possano pertanto considerarsi una retribuzione del servizio prestato”. Come anche la Commissione ha riconosciuto nella comunicazione sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale, tali principi riguardano la formazione professionale, la scuola elementare e gli asili nido privati e pubblici, l'attività d'insegnamento esercitata in via accessoria nelle università, nonchè l'offerta di istruzione universitaria. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le rette di importo simbolico cui si riferisce il decreto non possano essere considerate una remunerazione del servizio fornito. Pertanto, nella fattispecie, considerati i requisiti generali e soggettivi di cui agli artt. 1 e 3 del regolamento e i requisiti oggettivi specifici di cui all'art. 4, la Commissione ritiene che il servizio didattico fornito dagli enti in questione non possa essere considerato un'attività economica”.
Nei successivi punti, la medesima ordinanza chiarisce quali siano i suddetti requisiti:
“1.5 Tali requisiti sono stati successivamente recepiti e confermati dalla normativa nazionale. Difatti, in ossequio alla previsione del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91-bis, comma 3, convertito – con modificazioni – nella L. 24 marzo 2012, n. 27, il D.M. 19 novembre 2012, n. 200, art. 4, comma 3,
(portante regolamento in materia di I.M.U. per gli enti non commerciali) ha previsto che: “Lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se: a) l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;
c) l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso”.
1.6 Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione a fini dell'I.M.U. per gli enti non commerciali (sempre in allegato al D.M. 26 giugno 2014) hanno chiarito che l'attività didattica è svolta con modalità non commerciali e, quindi, non è assoggettabile a imposizione allorquando il corrispettivo medio
(in sigla, CM, il corrispettivo medio percepito dalla scuola paritaria, equivalente alla media degli importi annui che vengono corrisposti alla scuola dalle famiglie) è inferiore o uguale al costo medio per studente
(in sigla, CMS, il costo medio per studente secondo la tabella ministeriale per l'anno di riferimento)”.
Questi i principi affermati dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.3443/2021 dep. l'11.2.2021, che questo Collegio condivide e dai quali non intende discostarsi.
Posto nei siffatti termini il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel caso di specie, va rilevato che, come precisato dall'appellato e non contestato dall'appellante, il costo medio per studente
(c.d. “C.M.S.”), per il servizio didattico erogato dalle Università statali ai propri studenti, per l'anno 2018, rilevato dal Ministero, ai sensi del D.M. del 26.6.2014, è pari ad € 8.361,00. L'importo richiesto in media, nell'anno 2018, dalla Resistente_1 ai propri studenti è pari ad € 3.698,00: per cui l'importo richiesto dalla Resistente_1 è meno della metà del parametro ministeriale. Emerge, dunque, che il corrispettivo medio richiesto dalla Resistente_1 ai propri studenti nel 2018 è di gran lunga inferiore al costo effettivo del servizio didattico erogato dall'Università. Tale circostanza non è stata contestata dal Comune.
L'appello principale formulato da RO LE è, pertanto, da respingere.
Tale decisione non è contraddetta ma piuttosto confortata anche dalle ordinanze della Cassazione n.
17875/2024 e n. 17934/2024, che hanno riguardato la medesima contribuente. In disparte la circostanza che le suddette ordinanze fanno riferimento all'ICI per gli anni 2010 e 2011 (ossia, ad un'imposta diversa dall'IMU, relativa a periodi d'imposta precedenti all'emanazione del D.M. dell'Economia e delle Finanze n.200 del 19.11.2012 che ha dato attuazione alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 91-bis del D.L. n
1 del 24.1.2012), si deve rilevare che con tali ordinanze la Cassazione ha rinviato alla Corte di Giustizia
Tributaria del Lazio di verificare se, nel caso di specie, la retta pagata in tali anni dagli studenti della Resistente_1 fosse inferiore ai costi di produzione. I relativi giudizi, riassunti dalla Resistente_1, si sono conclusi con le sentenze 3807 e 3808 del 2025 favorevolmente all'ente impositore, sostanzialmente, per carenza di prova di tale requisito. Tale carenza probatoria non ricorre nella fattispecie, in cui contrariamente a quanto affermato da RO LE, parte contribuente non si è limitato a produrre lo Statuto, ma ha supportato la propria tesi con elementi probatori coerenti con quanto richiesto dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Passando ad esaminare l'appello incidentale, afferma parte contribuente che negli altri immobili, siti in Indirizzo_3, in indirizzo _4 ed in Indirizzo_2 viene stabilmente svolta attività didattica ed attività ausiliare ed indispensabili alla stessa, “come risulta anche dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio di prime cure”.
In realtà in primo grado, in disparte lo Statuto, con riferimento ai suddetti immobili è prodotto soltanto un certificato che mette in relazione la biblioteca di Ateneo con l'Associazione_1 per il catalogo unico. Peraltro, non risultano elementi probatori della esclusiva destinazione dell'immobile ove ha sede la biblioteca. Per l'immobile in Indirizzo_2 non è detto assolutamente nulla sulla sua destinazione.
E, comunque, per tutti gli immobili in questione, oggetto dell'appello incidentale, è soltanto affermata, ma non risulta provata o documentata né una attività didattica né altra attività culturale/di formazione svolta in maniera esclusiva e con modalità non commerciali.
Va respinto, pertanto, anche l'appello incidentale, con conferma integrale della sentenza di prime cure.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, respinge l'appello principale e l'appello incidentale. Spese compensate.