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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 03/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2183/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
VERBALE DI UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI E DISCUSSIONE ORALE
DELLA CAUSA ex art. 281 sexies c.p.c. tra
Parte_1 Pt_2
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Controparte_2
CONVENUTO
Oggi 3 febbraio 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Agnese Currò Dossi, sono comparsi:
Per presente di persona, l'Avv. Alfonso Vaccari nonché la dott.ssa Beatrice Parte_3
Vaccari ai fini della pratica forense
Per presente di persona, l'avv. Emanuele Maganuco Controparte_1
Per presente di persona, l'avv. Greta Testa Controparte_3
Il Giudice
Dà atto che l'udienza è tenuta in modalità mista, da remoto con l'avv. Maganuco e in presenza con tutte le altri parti.
Parte ricorrente si riporta ai propri atti e alle istanze istruttorie.
I procuratori delle parti convenute si riportano ai propri scritti difensivi.
Il Giudice ritenuto irrilevanti le prove istruttorie articolate dalle parti in quanto ininfluenti ai fini della decisione;
ritenuta la causa matura per la decisione invita le parti a precisare le proprie conclusioni
I procuratori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.
pagina 1 di 8 Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegandola al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Currò Dossi
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Agnese Currò Dossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2183/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], con l'Avv. VACCARI Parte_3
ALFONSO,
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], con l'avv. MAGANUCO EMANUELE, Controparte_1
ata a Cesena (FC) il 15.04.1985 con l'avv. GRETA TESTA Controparte_3
RESISTENTI
OGGETTO: alimenti
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, conveniva in giudizio le figlie Parte_3
e domandando la loro condanna a versare in suo favore un Controparte_1 Controparte_3
assegno alimentare di complessivi €800,00 mensili.
Esponeva il ricorrente di versare in condizioni di assoluta precarietà economica ed in una situazione personale disagiata. In particolare rappresentava di essersi trovato nella necessità di porre la propria residenza presso la Casa Comunale di Bellaria Igea Marina alloggiando in locali di fortuna, e di avere pagina 3 di 8 avuto la necessità di ricorrere al sostegno da parte del Comune di Bellaria Igea Marina al fine di ottenere buoni spesa emergenza Covid di euro 100,00 ad aprile 2020 ed euro 100,00 a dicembre 2021; di pacco viveri distrettuale mensile nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2021; erogazione di un contributo di euro 190,00 in data 6 dicembre 2022; nonché proposta in data 23 marzo 2023 e 25 gennaio 2024 di una accoglienza abitativa temporanea presso i servizi di assistenza Caritas;
oltre, infine, all'erogazione di pasto al domicilio gratuiti dal 3 aprile 2023 al 15 maggio 2023 ed una integrazione della domanda di Edilizia residenziale pubblica.
Riferiva inoltre di avere sempre provveduto al mantenimento delle due figlie fin dalla loro infanzia fornendo loro il mantenimento ordinario nonché quello straordinario per le loro esigenze, anche attraverso cospicue corresponsioni di somme di denaro. Di aver provveduto al loro mantenimento anche durante il periodo in cui è stato sottoposto alla misura carceraria ossia dall'anno 2000 all'anno
2006,; di non essere più anagraficamente in età lavorativa, di aver in precedenza vissuto di lavori particolarmente occasionali e di essere percettore di una pensione di €620,00 mensili.
Si costituivano in giudizio e con comparsa di risposta Controparte_1 Controparte_3
rispettivamente in data 19.11.2024 e 16.11.2024 chiedendo il rigetto della domanda con la condanna delle spese.
Le stesse, oltre a rappresentare di aver sempre sofferto un rapporto di tipo negativo e precario con il padre, caratterizzato da gravi abusi emotivi, ricatti, comportamenti deviati, disinteresse familiare e continue assenze volontarie dovute, in parte, alle numerose vicende penali che lo hanno interessato e contestare che lo stesso abbia mai contributo al loro mantenimento sia ordinario che straordinario eccepivano come l'asserita condizione di precarietà del fosse di fatto ascrivibile ad un suo CP_1
comportamento colpevole avendo lo stesso sempre vissuto nell'illegalità e non fosse in alcun modo provata;
riferivano di uno stile di vita incompatibile con il dichiarato stato di bisogno e denunciavano che lo stesso in realtà lavorerebbe stabilmente come agente immobiliare oltre a dedicarsi all'attività di rivenditore di orologi di lusso oltre che di autovetture e motocicli di lusso.
All'udienza del 27.11.2024 il Giudice interrogava liberamente le parti;
quindi, su richiesta di parte ricorrente, concedeva termine ai sensi dell'art. 281 decies quarto comma.
Quindi, all'udienza del 3.2.2025, rigettate le richieste istruttorie in quanto superflue ai fini della decisione, ritendendo la causa matura per la decisione, Il Giudice invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e a discutere oralmente la causa e la tratteneva in decisione.
Ciò premesso, va preliminarmente respinta in quanto infondata l'eccezione spiegata da parte convenuta pagina 4 di 8 circa la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda;
si osserva, infatti, che la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo postula la totale omissione o l'assoluta incertezza del petitum, non ricorrendo tali ipotesi quando l'individuazione del petitum sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo, non limitata alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva: nella fattispecie in esame;
orbene, nel caso in esame, non vi è dubbio che il ricorrente abbia inteso agire nei confronti delle figlie al fine di ottenere la loro condanna al pagamento in suo favore degli alimenti. L'eccezione va pertanto respinta.
Né può essere accolta l'eccezione di nullità per mancanza di requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo ai sensi e per gli effetti anche dell'art. 156 comma 3,4, c.p.c. Invero, si osserva che i convenuti hanno compiutamente articolato nel merito la propria difesa con la conseguenza che, quand'anche si aderisse alla valutazione di nullità per genericità di parte convenuta, non si potrebbe che ritenere il vizio sanato per il raggiungimento delle scopo secondo quanto previsto dall'art. 156 secondo comma c.p.c..
Nel merito, in via preliminare, occorre evidenziare l'assoluta irrilevanza nel presente giudizio di tutte le allegazioni delle parti riferite alle pregresse condotte ed alle asserite motivazioni delle stesse: il diritto agli alimenti di cui all'art. 433 c.c., infatti, si configura in connessione oggettiva alla sussistenza dei presupposti stabiliti dal legislatore con la conseguenza che ogni profilo soggettivo sollevato dalla parti non può essere preso in considerazione. Di nessun rilevo, ai fini della sussistenza del diritto agli alimenti, è quindi la circostanza del riferito mancato versamento in passato delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie per le figlie così come è del tutto irrilevante che lo stato di bisogno sia sorto per cause attribuibili al soggetto. La giurisprudenza ha precisato che il diritto agli alimenti sussiste anche se lo stato di bisogno deriva da comportamento colpevole dell'alimentando (C.
2066/1966).
Dal tenore letterale del combinato disposto degli artt. 433 e 438 c.c. emerge chiaramente che i presupposti per il riconoscimento del diritto agli alimenti sono: 1) lo stato di bisogno;
2) l'impossibilità di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni primari;
3) la capacità economica dell'obbligato e
4) il vincolo relazionale.
Deve rammentarsi che lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 cod. civ., esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e pagina 5 di 8 della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie. ((cfr. Cass. 25248/13, in precedenza cfr. Cass.
21572/06 e Cass. 1099/90)
Quanto all'onere della prova, spetta all'alimentando l'onere di provare lo stato di bisogno, incombendo diversamente sugli obbligati il diverso onere di provare la propria incapacità economica, avendo riguardo alle circostanze e alle sostanze di cui dispongono.
Nel caso di specie, non vi è prova che il versi in gravi condizioni di precarietà economica CP_1
tale da non riuscire a soddisfare le proprie esigenze primarie.
Il ricorrente in modo del tutto generico, senza fornire alcuna prova documentale relativamente alle entrate percepite e senza nulla dichiarare in merito a quali siano le spese a cui non riesce a fare fronte con la propria pensione, ha allegato “di versare in condizioni di assoluta precarietà economica, di non essere più anagraficamente in età lavorativa e che, in precedenza, ha vissuto di lavori particolarmente occasionali e che ora percepisce una pensione di euro 620,00 mensili (..) -che l'istante ritiene congrua per le proprie indifferibili esigenze, la corresponsione della somma mensile di euro 400,00 da parte di ciascuna figlia a titolo di alimenti” (cfr ricorso introduttivo).
Nessuna prova documentale è stata fornita dal ricorrente diretta a provare il suo stato di bisogno. In particolare, non risulta documentata l'entità degli emolumenti pensionistici percepiti, né è stata prodotta visura attestante la mancata titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, né gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni attestante la mancanza di risparmi ciò anche a riprova di quanto dichiarato dallo stesso Prima stavo bene, avevo Pt_2
una villa, un albergo e uno stabilimento;
sono state vendute tutte prima del 2.000; ho preso un fracco di soldi, ho regalato un appartamento a mia moglie, poi un altro appartamento l'ho venduto e ho lasciato i soldi al dott. che è il mio commercialista con l'ordine di dare €500 al mese alle mie figlie, questo Per_1
nel periodo in cui sono stato in carcere. Gli altri me li sono mangiati tutti “ (cfr.: verbale udienza
27.11.2024).
Anche con riferimento alle spese il ha dichiarato in udienza di essere onerato di canone di Pt_2 locazione pari ad €350 mensili ed ha chiesto un aiuto economico per detto pagamento “pago €350 per dormire in una pensione a Bellaria (…) Oggi chiedo un aiuto economico per pagare almeno la camera per dormire.” (cfr.: verbale udienza 27.11.2024) ma non ha fornito alcuna prova documentale della spesa sostenuta.
Unico documento prodotto è una dichiarazione ISEE presentata in data 23.1.2023 che riporta un reddito di €3.460,80 inidoneo a dimostrate l'attuale condizione economico patrimoniale del ricorrente. Si
pagina 6 di 8 osserva inoltre che la dichiarazione ISEE serve principalmente per determinare l'accesso a prestazioni sociali e agevolazioni economiche e non può essere utilizzato come prova documentale a dimostrazione della assenza di reddito e dell'indisponibilità economica, in quanto fondata su autodichiarazioni (vedi tra le altre Cass. 27288/2024).
Né può dirsi dimostrato lo stato di bisogno attuale, attraverso l'allegazione di buoni spesa di €100,00 ad aprile 2020 ed €100,00 a dicembre 2021, di pacco viveri distrettuale mensile nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2021, tutti risalenti nel tempo e riferiti per lo più al periodo pandemico;
così come non rappresentano la prova di una inidoneità a soddisfare i propri bisogni primari l'erogazione di sporadici contributi quale il contributo di euro 190,00 in data 6 dicembre 2022 e di pasti al domicilio gratuiti dal 3 aprile 2023 al 15 maggio 2023.
Come sopra evidenziato, l'importo dovuto a titolo di alimenti deve tendere solo a far fronte alle spese necessarie alla sopravvivenza. Quindi, considerato che il ha rifiutato, per usa stessa Pt_2
ammissione, una proposta, in data 23 marzo 2023 e 25 gennaio 2024, di accoglienza abitativa temporanea presso i servizi di assistenza Caritas “ E' vero che mi è stato proposto un alloggio dalla
Caritas, ma mi davano una camera con tre persone dentro e ho rifiutato. C'erano gli orari.” (cfr.: verbale udienza 27.11.2024) e il fatto che lo stesso non abbia avanzato al Comune alcuna richiesta nel corso dell'anno 2024 e in quello corrente (gli ultimi pasti gratuiti risalgono a maggio 2023), dimostra come il on versi affatto in una situazione di indigenza tale da non riuscire a soddisfare i Pt_2
propri bisogni primari quali per l'appunto il vitto e l'alloggio.
Si aggiunga che il diritto gli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa.
In altre parole, se il richiedente non prova la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabile, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata . Cass. civ.
14.02.2007, n. 3334, Cass. Sez. I, n., 21572 del 06/10/2006, Cass. Sei. 1, n.1099 del 14/02/1990, Cass.
Civ. sez. I, 12 aprile 2017, n 9415; Cass. 7358/1994).
Nel caso in esame, il non risulta in alcun modo aver dato prova di un suo impedimento al CP_1
lavoro. Anzi, è lo stesso a confermare di non avere alcun tipo di invalidità e di svolgere, specie nel periodo estivo, diversi lavori, con ciò dimostrando, di avere ancora, una capacità lavorativa “(...) qualche cosa di lavori faccio, magari trovo un appartamento ad un cliente che decide di fare le ferie a
Bellaria Igea Marina, trovo loro l'appartamento e mi faccio regalare €100, 200 perché ho girato io pagina 7 di 8 per loro;
questo lo faccio nel periodo estivo;
gli appartamenti sono richiesti molto a luglio e agosto
(…).(cfr.: verbale udienza 27.11.2024).
In conclusione, non risultano accertati i presupposti di cui all'art. 438 c.c. per quanto concerne il grave stato di bisogno del ricorrente.
La domanda deve essere pertanto rigettata.
La natura della controversia e il rapporto tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda.
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Rimini, 3.2.2025
Il Giudice dott.ssa Agnese Currò Dossi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
VERBALE DI UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI E DISCUSSIONE ORALE
DELLA CAUSA ex art. 281 sexies c.p.c. tra
Parte_1 Pt_2
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Controparte_2
CONVENUTO
Oggi 3 febbraio 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Agnese Currò Dossi, sono comparsi:
Per presente di persona, l'Avv. Alfonso Vaccari nonché la dott.ssa Beatrice Parte_3
Vaccari ai fini della pratica forense
Per presente di persona, l'avv. Emanuele Maganuco Controparte_1
Per presente di persona, l'avv. Greta Testa Controparte_3
Il Giudice
Dà atto che l'udienza è tenuta in modalità mista, da remoto con l'avv. Maganuco e in presenza con tutte le altri parti.
Parte ricorrente si riporta ai propri atti e alle istanze istruttorie.
I procuratori delle parti convenute si riportano ai propri scritti difensivi.
Il Giudice ritenuto irrilevanti le prove istruttorie articolate dalle parti in quanto ininfluenti ai fini della decisione;
ritenuta la causa matura per la decisione invita le parti a precisare le proprie conclusioni
I procuratori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.
pagina 1 di 8 Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegandola al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Currò Dossi
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Agnese Currò Dossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2183/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], con l'Avv. VACCARI Parte_3
ALFONSO,
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], con l'avv. MAGANUCO EMANUELE, Controparte_1
ata a Cesena (FC) il 15.04.1985 con l'avv. GRETA TESTA Controparte_3
RESISTENTI
OGGETTO: alimenti
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, conveniva in giudizio le figlie Parte_3
e domandando la loro condanna a versare in suo favore un Controparte_1 Controparte_3
assegno alimentare di complessivi €800,00 mensili.
Esponeva il ricorrente di versare in condizioni di assoluta precarietà economica ed in una situazione personale disagiata. In particolare rappresentava di essersi trovato nella necessità di porre la propria residenza presso la Casa Comunale di Bellaria Igea Marina alloggiando in locali di fortuna, e di avere pagina 3 di 8 avuto la necessità di ricorrere al sostegno da parte del Comune di Bellaria Igea Marina al fine di ottenere buoni spesa emergenza Covid di euro 100,00 ad aprile 2020 ed euro 100,00 a dicembre 2021; di pacco viveri distrettuale mensile nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2021; erogazione di un contributo di euro 190,00 in data 6 dicembre 2022; nonché proposta in data 23 marzo 2023 e 25 gennaio 2024 di una accoglienza abitativa temporanea presso i servizi di assistenza Caritas;
oltre, infine, all'erogazione di pasto al domicilio gratuiti dal 3 aprile 2023 al 15 maggio 2023 ed una integrazione della domanda di Edilizia residenziale pubblica.
Riferiva inoltre di avere sempre provveduto al mantenimento delle due figlie fin dalla loro infanzia fornendo loro il mantenimento ordinario nonché quello straordinario per le loro esigenze, anche attraverso cospicue corresponsioni di somme di denaro. Di aver provveduto al loro mantenimento anche durante il periodo in cui è stato sottoposto alla misura carceraria ossia dall'anno 2000 all'anno
2006,; di non essere più anagraficamente in età lavorativa, di aver in precedenza vissuto di lavori particolarmente occasionali e di essere percettore di una pensione di €620,00 mensili.
Si costituivano in giudizio e con comparsa di risposta Controparte_1 Controparte_3
rispettivamente in data 19.11.2024 e 16.11.2024 chiedendo il rigetto della domanda con la condanna delle spese.
Le stesse, oltre a rappresentare di aver sempre sofferto un rapporto di tipo negativo e precario con il padre, caratterizzato da gravi abusi emotivi, ricatti, comportamenti deviati, disinteresse familiare e continue assenze volontarie dovute, in parte, alle numerose vicende penali che lo hanno interessato e contestare che lo stesso abbia mai contributo al loro mantenimento sia ordinario che straordinario eccepivano come l'asserita condizione di precarietà del fosse di fatto ascrivibile ad un suo CP_1
comportamento colpevole avendo lo stesso sempre vissuto nell'illegalità e non fosse in alcun modo provata;
riferivano di uno stile di vita incompatibile con il dichiarato stato di bisogno e denunciavano che lo stesso in realtà lavorerebbe stabilmente come agente immobiliare oltre a dedicarsi all'attività di rivenditore di orologi di lusso oltre che di autovetture e motocicli di lusso.
All'udienza del 27.11.2024 il Giudice interrogava liberamente le parti;
quindi, su richiesta di parte ricorrente, concedeva termine ai sensi dell'art. 281 decies quarto comma.
Quindi, all'udienza del 3.2.2025, rigettate le richieste istruttorie in quanto superflue ai fini della decisione, ritendendo la causa matura per la decisione, Il Giudice invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e a discutere oralmente la causa e la tratteneva in decisione.
Ciò premesso, va preliminarmente respinta in quanto infondata l'eccezione spiegata da parte convenuta pagina 4 di 8 circa la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda;
si osserva, infatti, che la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo postula la totale omissione o l'assoluta incertezza del petitum, non ricorrendo tali ipotesi quando l'individuazione del petitum sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo, non limitata alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva: nella fattispecie in esame;
orbene, nel caso in esame, non vi è dubbio che il ricorrente abbia inteso agire nei confronti delle figlie al fine di ottenere la loro condanna al pagamento in suo favore degli alimenti. L'eccezione va pertanto respinta.
Né può essere accolta l'eccezione di nullità per mancanza di requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo ai sensi e per gli effetti anche dell'art. 156 comma 3,4, c.p.c. Invero, si osserva che i convenuti hanno compiutamente articolato nel merito la propria difesa con la conseguenza che, quand'anche si aderisse alla valutazione di nullità per genericità di parte convenuta, non si potrebbe che ritenere il vizio sanato per il raggiungimento delle scopo secondo quanto previsto dall'art. 156 secondo comma c.p.c..
Nel merito, in via preliminare, occorre evidenziare l'assoluta irrilevanza nel presente giudizio di tutte le allegazioni delle parti riferite alle pregresse condotte ed alle asserite motivazioni delle stesse: il diritto agli alimenti di cui all'art. 433 c.c., infatti, si configura in connessione oggettiva alla sussistenza dei presupposti stabiliti dal legislatore con la conseguenza che ogni profilo soggettivo sollevato dalla parti non può essere preso in considerazione. Di nessun rilevo, ai fini della sussistenza del diritto agli alimenti, è quindi la circostanza del riferito mancato versamento in passato delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie per le figlie così come è del tutto irrilevante che lo stato di bisogno sia sorto per cause attribuibili al soggetto. La giurisprudenza ha precisato che il diritto agli alimenti sussiste anche se lo stato di bisogno deriva da comportamento colpevole dell'alimentando (C.
2066/1966).
Dal tenore letterale del combinato disposto degli artt. 433 e 438 c.c. emerge chiaramente che i presupposti per il riconoscimento del diritto agli alimenti sono: 1) lo stato di bisogno;
2) l'impossibilità di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni primari;
3) la capacità economica dell'obbligato e
4) il vincolo relazionale.
Deve rammentarsi che lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 cod. civ., esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e pagina 5 di 8 della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie. ((cfr. Cass. 25248/13, in precedenza cfr. Cass.
21572/06 e Cass. 1099/90)
Quanto all'onere della prova, spetta all'alimentando l'onere di provare lo stato di bisogno, incombendo diversamente sugli obbligati il diverso onere di provare la propria incapacità economica, avendo riguardo alle circostanze e alle sostanze di cui dispongono.
Nel caso di specie, non vi è prova che il versi in gravi condizioni di precarietà economica CP_1
tale da non riuscire a soddisfare le proprie esigenze primarie.
Il ricorrente in modo del tutto generico, senza fornire alcuna prova documentale relativamente alle entrate percepite e senza nulla dichiarare in merito a quali siano le spese a cui non riesce a fare fronte con la propria pensione, ha allegato “di versare in condizioni di assoluta precarietà economica, di non essere più anagraficamente in età lavorativa e che, in precedenza, ha vissuto di lavori particolarmente occasionali e che ora percepisce una pensione di euro 620,00 mensili (..) -che l'istante ritiene congrua per le proprie indifferibili esigenze, la corresponsione della somma mensile di euro 400,00 da parte di ciascuna figlia a titolo di alimenti” (cfr ricorso introduttivo).
Nessuna prova documentale è stata fornita dal ricorrente diretta a provare il suo stato di bisogno. In particolare, non risulta documentata l'entità degli emolumenti pensionistici percepiti, né è stata prodotta visura attestante la mancata titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, né gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni attestante la mancanza di risparmi ciò anche a riprova di quanto dichiarato dallo stesso Prima stavo bene, avevo Pt_2
una villa, un albergo e uno stabilimento;
sono state vendute tutte prima del 2.000; ho preso un fracco di soldi, ho regalato un appartamento a mia moglie, poi un altro appartamento l'ho venduto e ho lasciato i soldi al dott. che è il mio commercialista con l'ordine di dare €500 al mese alle mie figlie, questo Per_1
nel periodo in cui sono stato in carcere. Gli altri me li sono mangiati tutti “ (cfr.: verbale udienza
27.11.2024).
Anche con riferimento alle spese il ha dichiarato in udienza di essere onerato di canone di Pt_2 locazione pari ad €350 mensili ed ha chiesto un aiuto economico per detto pagamento “pago €350 per dormire in una pensione a Bellaria (…) Oggi chiedo un aiuto economico per pagare almeno la camera per dormire.” (cfr.: verbale udienza 27.11.2024) ma non ha fornito alcuna prova documentale della spesa sostenuta.
Unico documento prodotto è una dichiarazione ISEE presentata in data 23.1.2023 che riporta un reddito di €3.460,80 inidoneo a dimostrate l'attuale condizione economico patrimoniale del ricorrente. Si
pagina 6 di 8 osserva inoltre che la dichiarazione ISEE serve principalmente per determinare l'accesso a prestazioni sociali e agevolazioni economiche e non può essere utilizzato come prova documentale a dimostrazione della assenza di reddito e dell'indisponibilità economica, in quanto fondata su autodichiarazioni (vedi tra le altre Cass. 27288/2024).
Né può dirsi dimostrato lo stato di bisogno attuale, attraverso l'allegazione di buoni spesa di €100,00 ad aprile 2020 ed €100,00 a dicembre 2021, di pacco viveri distrettuale mensile nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2021, tutti risalenti nel tempo e riferiti per lo più al periodo pandemico;
così come non rappresentano la prova di una inidoneità a soddisfare i propri bisogni primari l'erogazione di sporadici contributi quale il contributo di euro 190,00 in data 6 dicembre 2022 e di pasti al domicilio gratuiti dal 3 aprile 2023 al 15 maggio 2023.
Come sopra evidenziato, l'importo dovuto a titolo di alimenti deve tendere solo a far fronte alle spese necessarie alla sopravvivenza. Quindi, considerato che il ha rifiutato, per usa stessa Pt_2
ammissione, una proposta, in data 23 marzo 2023 e 25 gennaio 2024, di accoglienza abitativa temporanea presso i servizi di assistenza Caritas “ E' vero che mi è stato proposto un alloggio dalla
Caritas, ma mi davano una camera con tre persone dentro e ho rifiutato. C'erano gli orari.” (cfr.: verbale udienza 27.11.2024) e il fatto che lo stesso non abbia avanzato al Comune alcuna richiesta nel corso dell'anno 2024 e in quello corrente (gli ultimi pasti gratuiti risalgono a maggio 2023), dimostra come il on versi affatto in una situazione di indigenza tale da non riuscire a soddisfare i Pt_2
propri bisogni primari quali per l'appunto il vitto e l'alloggio.
Si aggiunga che il diritto gli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa.
In altre parole, se il richiedente non prova la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabile, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata . Cass. civ.
14.02.2007, n. 3334, Cass. Sez. I, n., 21572 del 06/10/2006, Cass. Sei. 1, n.1099 del 14/02/1990, Cass.
Civ. sez. I, 12 aprile 2017, n 9415; Cass. 7358/1994).
Nel caso in esame, il non risulta in alcun modo aver dato prova di un suo impedimento al CP_1
lavoro. Anzi, è lo stesso a confermare di non avere alcun tipo di invalidità e di svolgere, specie nel periodo estivo, diversi lavori, con ciò dimostrando, di avere ancora, una capacità lavorativa “(...) qualche cosa di lavori faccio, magari trovo un appartamento ad un cliente che decide di fare le ferie a
Bellaria Igea Marina, trovo loro l'appartamento e mi faccio regalare €100, 200 perché ho girato io pagina 7 di 8 per loro;
questo lo faccio nel periodo estivo;
gli appartamenti sono richiesti molto a luglio e agosto
(…).(cfr.: verbale udienza 27.11.2024).
In conclusione, non risultano accertati i presupposti di cui all'art. 438 c.c. per quanto concerne il grave stato di bisogno del ricorrente.
La domanda deve essere pertanto rigettata.
La natura della controversia e il rapporto tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda.
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Rimini, 3.2.2025
Il Giudice dott.ssa Agnese Currò Dossi
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