Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2002, n. 4440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4440 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
10/02/10/010 Discipli nes 0444 0 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ORTE EMAD CASSAZIONE Oggetto Discipliney SEZIONE TERZA CIVILE Motors Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 19028/01 Cron. 10319 Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Francesco SABATINI Rep. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere -> Ud. 12/12/01 Dott. Antonio SEGRETO Rel. Consigliere- C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BE AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE CALVI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE DELLA RAPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
intimato avverso la sentenza n. 445/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, Prima sezione civile emessa il 10/5/2000, 2001 2158 depositata 1'8/06/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12/12/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato RANIERI RODA per delega ) Avv.Romanelli Enrico ); lette le conclusioni scritte dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, confermate in camera di consiglio dal Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso, si riporta alle richieste sritte. -2- Svolgimento del processo La Corte di appello di Brescia, con sentenza depositata 1'8.6.2000, confermava la sentenza del tribunale di Bergamo, con cui il notaio SA AN veniva condannato al pagamento dell'ammenda di £. 100.000, in quanto riconosciuto responsabile della violazione di cui all'art. N.89 del 1913, per avere nell'atto pubblico n. 57 1. not. 22329 racc. del 16.6.1997, in cui era parte un sordomuto, fatto sottoscrivere il sordomuto e l'interprete dopo aver sottoscrizioni degli altri intervenuti ed raccolto le apposto, dopo di queste, la dichiarazione del sordomuto di aver letto l'atto e di averlo riconosciuto conforme alla sua volontà. Avverso questa sentenza proponeva ricorso per Cassazione il SA. Motivi della decisione Rileva questa Corte che, rispetto all'esame dei motivi di ricorso, è preliminare ed assorbente il fatto che l'azione disciplinare è prescritta. Infatti la prescrizione dell'azione disciplinare contro i espressamente previsto dall'art. 146 1.notai, come è 89,16.2.1913, n. si compie per effetto del decorso di quattro anni dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa, "ancorchè vi siano stati atti di procedura", e quindi non subisce interruzione per effetto del procedimento 3 disciplinare, della contestazione delle infrazioni, delle pronunce del Consiglio notarile o del tribunale ( un'ipotesi di sospensione essendo , invece, configurabile, per effetto della pendenza del procedimento penale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 2.2.1990, n. 40). Detta prescrizione determina l'improcedibilità dell'azione disciplinare, che opera "ex lege" e deve quindi essere rilevata anche d'ufficio ed in sede di legittimità, ove deve cassarsi senza rinvio la sentenza impugnata, con preclusione di ogni esame nel merito dei motivi di ricorso, pur sotto il profilo della violazione di legge (Cass. 2.11.1994, n. 9214; Cass. 2.4.1995, n. 4055). commessaNe consegue che nella fattispecie, essendo stata l'infrazione contestata nel giugno del 1997, l'azione disciplinare è prescritta per il decorso di quattro anni. Per effetto della detta prescrizione dell'azione disciplinare, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.
P.Q.M.
Dichiara estinta per prescrizione l'infrazione ascritta. Cassa senza rinvio l'impugnata sentenza. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2001. Il Presidente Il cons. est.Antonio Segrets Inducin Depositata in Cancelleria 9111 2713.01 IL CANCELLIERE 01 Gina Casal IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli