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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/09/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 945/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 945/2023 promossa da:
, nata a [...] il giorno 8 marzo 1974, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Parte_1
Piazza del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di nato ad [...] il giorno 1 settembre 1971, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Massimo De Matteis del Foro di Roma, domiciliato presso lo studio del medesimo difensore, in Parma, via Partigiani d'Italia n. 7
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 15 aprile 2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto a ruolo il 27 febbraio 2023 , premesso di avere sposato in data 29 Parte_1 agosto 2009 , che dalla loro unione è nato (il 2 aprile 2011) il figlio , Controparte_1 Per_1 che la loro separazione personale era stata oggetto di sentenza definitiva (n. 47/2022) pronunciata da questo Tribunale il 16 dicembre 2021 (pubblicata il 14 gennaio 2022) e che non era sopravvenuta riconciliazione alcuna dall'udienza presidenziale precedentemente celebrata il 26 ottobre 2017, conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, formulando ulteriori domande in ordine all'affidamento (condiviso) del figlio minorenne, alla sua collocazione (preferenziale materna), alle sue frequentazioni con il genitore non collocatario (appunto, il padre) e al suo mantenimento, nonché ad ulteriori questioni di natura prettamente patrimoniale.
Con atto depositato il 23 maggio 2023 non si opponeva alla domanda di Controparte_1 cessazione del vincolo matrimoniale, per il resto chiedendo conferma delle condizioni adottate all'esito del procedimento di separazione personale.
Celebrata l'udienza presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione e confermate le condizioni concordate derivanti dal giudizio di separazione, rimessa la causa davanti al giudice istruttore e depositati atti integrativi di quelli introduttivi, il 5 gennaio 2024 era pubblicata sentenza non definitiva (n. 12/2024) dichiarativa dello scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi.
Depositate le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., a seguito delle dichiarazioni rilasciate spontaneamente da (all'udienza del 26 marzo 2024) e dell'accordo raggiunto dalle CP_2 parti in tema di affidamento, collocazione preferenziale e frequentazioni genitoriali del figlio
, il giudice istruttore provvedeva temporaneamente in conformità. Per_1
Senza incombenti istruttori, disattese le relative istanze, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 15 aprile 2025 e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
*****
A seguito della sentenza non definitiva (n. 12/2024) dichiarativa dello scioglimento del matrimonio un tempo contratto dai coniugi (sentenza pubblicata il 5 gennaio 2024), da cui la perdita, da parte della moglie, del cognome del marito che aveva acquisito per effetto del matrimonio, il residuo thema decidendum riguarda anzitutto il regime di affidamento, di collocazione e di frequentazioni genitoriali da destinare al figlio minorenne delle parti di nome , nato il 2 Persona_2 aprile 2011.
Con riguardo a tali aspetti si rimarca che padre e madre, in termini non tanto dissimili rispetto alle concordate condizioni della loro separazione, hanno raggiunto nel corso del procedimento una nuova soluzione di accordo, così come già validata con ordinanza provvisoria del 10 dicembre 2024.
Anche in questa sede va senz'altro ribadita la decisione in oggetto – con la conseguente ricezione dell'accordo nei termini di cui in dispositivo – giacché le condizioni concordate dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sono rispondenti all'interesse del figlio minorenne in quanto ispirate a rapporti di effettiva e ponderata bigenitorialità.
Tanto considerato, conviene quindi osservare che il tema oggetto di contenzioso attiene propriamente alla determinazione degli obblighi di contribuzione economica atta al mantenimento della prole.
Ai fini d'interesse si rileva che, con la sentenza di separazione n. 47/2022 pubblicata il 14 gennaio 2022, questo Tribunale aveva provveduto in conformità delle intese raggiunte dalle parti secondo le quali, tra l'altro, sarebbe stato obbligato a contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio mediante la corresponsione mensile dell'importo monetario pari ad Euro 300,00, Per_1 soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, ad un tempo obbligandosi a proseguire unilateralmente nel pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile in comproprietà sito in località MI di NO e ad acquistare la quota di titolarità di una volta conseguita l'abitabilità del fabbricato. Parte_1
Orbene, considerato incidentalmente che non è ammissibile in questa sede un ulteriore sindacato sui diritti disponibili delle parti riguardanti le sorti del mutuo e della titolarità dell'immobile da loro acquistato in comproprietà (che, allo stato, manterranno la vigente disciplina come già concordata e ratificata dal Tribunale), trattandosi di domande prive di legami di connessione qualificata rispetto a quella vertente sul vincolo matrimoniale, occorre indubbiamente tenere conto, ai sensi dell'art. 337 ter comma 4 c.c., delle risorse economiche di madre e padre ai tempi della separazione e della presente decisione. , titolare unitamente al marito del fabbricato di MI e del relativo terreno, ha Parte_1 dimostrato documentalmente di avere conservato la proprietà di un ulteriore immobile adibito a civile abitazione, con pertinenza, sempre in località NO.
Dall'anno 2019 al 30 aprile 2023 tale immobile è stato locato a terzi per canoni annui lordi pari ad Euro 6.000,00 (Euro 4.740,00 netti).
Tale contrazione reddituale ultima non ha prodotto evidenti alterazioni della situazione complessiva della ricorrente (sebbene l'ultima dichiarazione dei redditi acquisita in atti attenga proprio all'anno d'imposta 2023), essendo emerso che ella ha dichiarato redditi netti pari ad Euro 21.825,00 per l'anno 2020, pari ad Euro 24.051,00 per l'anno 2021, pari ad Euro 23.671,00 per l'anno 2022 e pari ad Euro 24.459 per il 2023.
Dalle allegazioni contenute nella nota di deposito autorizzata datata 29 maggio 2023, Parte_1 dovrebbe avere inoltre estinto ogni obbligo di restituzione rateale dei finanziamenti che la avevano esposta nel tempo precedente ad obblighi mensili pari a circa Euro 550,00.
svolgeva, ai tempi della separazione e anche agli esordi del presente Controparte_1 procedimento, attività di agente di commercio nel settore alimentare, ha dichiarato redditi netti pari ad Euro 21.913,00 per l'anno d'imposta 2020 e redditi netti pari ad Euro 23.431,00 per il 2021 e ha riferito all'udienza del 6 giugno 2023 di percepire mensilmente circa Euro 2.000,00.
Il 18 giugno 2024 il medesimo convenuto, cessata la suddetta attività parasubordinata, ha concluso un rapporto di lavoro dipendente (con mansioni di operaio agricolo) a tempo determinato, beneficiando di retribuzioni nette medie documentate pari ad Euro 1.200,00 circa.
Dal gennaio 2025 egli, per quanto indubbiamente provvisto di capacità lavorativa, non presta alcuna attività remunerata e nemmeno beneficia di provvidenze assistenziali.
Per inciso, egli si è obbligato alla restituzione integrale del mutuo un tempo contratto per l'acquisto in comune della proprietà di MI (per importi mensili che la ricorrente ha indicato in Euro 750,00 circa e il resistente in Euro 1.000,00 circa) incorrendo in ritardi nel relativo adempimento.
Tenuto conto dei dati così compendiati, ponderate le plausibili esigenze economiche del minorenne
, laddove rapportate primariamente alla sua accresciuta età anagrafica, e valorizzata la Per_1 circostanza per cui egli vive e vivrà in misura del tutto prevalente con la madre, si ritiene congruo porre a carico del padre – dal giorno 1 gennaio 2025 e fatte salve le previgenti condizioni – l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento mensile dell'importo pari ad Euro 250,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come disciplinate in dispositivo.
E ciò, invero, anche sulla base dell'incontroverso presupposto per cui continuerà a Parte_1 percepire integralmente l'assegno unico universale per i figli (assestatosi durante il processo a ratei mensili pari ad Euro 163,40).
La natura necessaria del giudizio, peraltro contraddistinto dal sindacato su diritti indisponibili, e la presenza di molteplici profili esenti da contenzioso giustificano, infine, l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo a seguito della sentenza non definitiva (n. 12/2024) dichiarativa dello scioglimento del matrimonio un tempo contratto dai coniugi (sentenza pubblicata il 5 gennaio 2024):
1) dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
2) il figlio minore rimane affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e con Per_1 collocazione presso l'abitazione della madre, la quale si occuperà della cura e delle necessità quotidiane del figlio;
3) Il padre potrà settimanalmente incontrare e prelevare il figlio nei giorni di mercoledì Per_1
e venerdì dopo scuola, compatibilmente con gli impegni didattici ed extrascolastici e fatta salva la possibilità di concordare con lui un diverso giorno in caso di impedimento (dandone nel caso congruo preavviso alla madre), con l'impegno a riportarlo presso l'abitazione della madre entro le ore 19,00;
4) Il padre potrà stare con il figlio anche nel fine settimana (alternativamente in giorno di sabato o di domenica), tenuto sempre conto degli impegni di e dei suoi desideri, rendendosi Per_1 disponibile a prelevarlo per accompagnarlo alle eventuali attività sportive in programma, anche in caso di trasferta in giornata fuori provincia;
5) Il padre potrà trascorrere con il figlio quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, compatibilmente con le esigenze e i desideri di , impegnandosi a concordare Per_1 preventivamente il periodo con la madre almeno entro il 15 maggio di ogni anno;
6) a decorrere dal giorno 1 gennaio 2025, e fatte salve le previgenti condizioni, pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minorenne Controparte_1 Per_1 mediante il versamento alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, dell'importo pari ad Euro 250,00, soggetto a rivalutazione monetaria secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
7) dispone che l'assegno unico universale per i figli continui ad essere percepito integralmente, nella misura del 100%, da;
Parte_1
8) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 2 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 945/2023 promossa da:
, nata a [...] il giorno 8 marzo 1974, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Parte_1
Piazza del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di nato ad [...] il giorno 1 settembre 1971, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Massimo De Matteis del Foro di Roma, domiciliato presso lo studio del medesimo difensore, in Parma, via Partigiani d'Italia n. 7
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 15 aprile 2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto a ruolo il 27 febbraio 2023 , premesso di avere sposato in data 29 Parte_1 agosto 2009 , che dalla loro unione è nato (il 2 aprile 2011) il figlio , Controparte_1 Per_1 che la loro separazione personale era stata oggetto di sentenza definitiva (n. 47/2022) pronunciata da questo Tribunale il 16 dicembre 2021 (pubblicata il 14 gennaio 2022) e che non era sopravvenuta riconciliazione alcuna dall'udienza presidenziale precedentemente celebrata il 26 ottobre 2017, conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, formulando ulteriori domande in ordine all'affidamento (condiviso) del figlio minorenne, alla sua collocazione (preferenziale materna), alle sue frequentazioni con il genitore non collocatario (appunto, il padre) e al suo mantenimento, nonché ad ulteriori questioni di natura prettamente patrimoniale.
Con atto depositato il 23 maggio 2023 non si opponeva alla domanda di Controparte_1 cessazione del vincolo matrimoniale, per il resto chiedendo conferma delle condizioni adottate all'esito del procedimento di separazione personale.
Celebrata l'udienza presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione e confermate le condizioni concordate derivanti dal giudizio di separazione, rimessa la causa davanti al giudice istruttore e depositati atti integrativi di quelli introduttivi, il 5 gennaio 2024 era pubblicata sentenza non definitiva (n. 12/2024) dichiarativa dello scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi.
Depositate le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., a seguito delle dichiarazioni rilasciate spontaneamente da (all'udienza del 26 marzo 2024) e dell'accordo raggiunto dalle CP_2 parti in tema di affidamento, collocazione preferenziale e frequentazioni genitoriali del figlio
, il giudice istruttore provvedeva temporaneamente in conformità. Per_1
Senza incombenti istruttori, disattese le relative istanze, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 15 aprile 2025 e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
*****
A seguito della sentenza non definitiva (n. 12/2024) dichiarativa dello scioglimento del matrimonio un tempo contratto dai coniugi (sentenza pubblicata il 5 gennaio 2024), da cui la perdita, da parte della moglie, del cognome del marito che aveva acquisito per effetto del matrimonio, il residuo thema decidendum riguarda anzitutto il regime di affidamento, di collocazione e di frequentazioni genitoriali da destinare al figlio minorenne delle parti di nome , nato il 2 Persona_2 aprile 2011.
Con riguardo a tali aspetti si rimarca che padre e madre, in termini non tanto dissimili rispetto alle concordate condizioni della loro separazione, hanno raggiunto nel corso del procedimento una nuova soluzione di accordo, così come già validata con ordinanza provvisoria del 10 dicembre 2024.
Anche in questa sede va senz'altro ribadita la decisione in oggetto – con la conseguente ricezione dell'accordo nei termini di cui in dispositivo – giacché le condizioni concordate dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sono rispondenti all'interesse del figlio minorenne in quanto ispirate a rapporti di effettiva e ponderata bigenitorialità.
Tanto considerato, conviene quindi osservare che il tema oggetto di contenzioso attiene propriamente alla determinazione degli obblighi di contribuzione economica atta al mantenimento della prole.
Ai fini d'interesse si rileva che, con la sentenza di separazione n. 47/2022 pubblicata il 14 gennaio 2022, questo Tribunale aveva provveduto in conformità delle intese raggiunte dalle parti secondo le quali, tra l'altro, sarebbe stato obbligato a contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio mediante la corresponsione mensile dell'importo monetario pari ad Euro 300,00, Per_1 soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, ad un tempo obbligandosi a proseguire unilateralmente nel pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile in comproprietà sito in località MI di NO e ad acquistare la quota di titolarità di una volta conseguita l'abitabilità del fabbricato. Parte_1
Orbene, considerato incidentalmente che non è ammissibile in questa sede un ulteriore sindacato sui diritti disponibili delle parti riguardanti le sorti del mutuo e della titolarità dell'immobile da loro acquistato in comproprietà (che, allo stato, manterranno la vigente disciplina come già concordata e ratificata dal Tribunale), trattandosi di domande prive di legami di connessione qualificata rispetto a quella vertente sul vincolo matrimoniale, occorre indubbiamente tenere conto, ai sensi dell'art. 337 ter comma 4 c.c., delle risorse economiche di madre e padre ai tempi della separazione e della presente decisione. , titolare unitamente al marito del fabbricato di MI e del relativo terreno, ha Parte_1 dimostrato documentalmente di avere conservato la proprietà di un ulteriore immobile adibito a civile abitazione, con pertinenza, sempre in località NO.
Dall'anno 2019 al 30 aprile 2023 tale immobile è stato locato a terzi per canoni annui lordi pari ad Euro 6.000,00 (Euro 4.740,00 netti).
Tale contrazione reddituale ultima non ha prodotto evidenti alterazioni della situazione complessiva della ricorrente (sebbene l'ultima dichiarazione dei redditi acquisita in atti attenga proprio all'anno d'imposta 2023), essendo emerso che ella ha dichiarato redditi netti pari ad Euro 21.825,00 per l'anno 2020, pari ad Euro 24.051,00 per l'anno 2021, pari ad Euro 23.671,00 per l'anno 2022 e pari ad Euro 24.459 per il 2023.
Dalle allegazioni contenute nella nota di deposito autorizzata datata 29 maggio 2023, Parte_1 dovrebbe avere inoltre estinto ogni obbligo di restituzione rateale dei finanziamenti che la avevano esposta nel tempo precedente ad obblighi mensili pari a circa Euro 550,00.
svolgeva, ai tempi della separazione e anche agli esordi del presente Controparte_1 procedimento, attività di agente di commercio nel settore alimentare, ha dichiarato redditi netti pari ad Euro 21.913,00 per l'anno d'imposta 2020 e redditi netti pari ad Euro 23.431,00 per il 2021 e ha riferito all'udienza del 6 giugno 2023 di percepire mensilmente circa Euro 2.000,00.
Il 18 giugno 2024 il medesimo convenuto, cessata la suddetta attività parasubordinata, ha concluso un rapporto di lavoro dipendente (con mansioni di operaio agricolo) a tempo determinato, beneficiando di retribuzioni nette medie documentate pari ad Euro 1.200,00 circa.
Dal gennaio 2025 egli, per quanto indubbiamente provvisto di capacità lavorativa, non presta alcuna attività remunerata e nemmeno beneficia di provvidenze assistenziali.
Per inciso, egli si è obbligato alla restituzione integrale del mutuo un tempo contratto per l'acquisto in comune della proprietà di MI (per importi mensili che la ricorrente ha indicato in Euro 750,00 circa e il resistente in Euro 1.000,00 circa) incorrendo in ritardi nel relativo adempimento.
Tenuto conto dei dati così compendiati, ponderate le plausibili esigenze economiche del minorenne
, laddove rapportate primariamente alla sua accresciuta età anagrafica, e valorizzata la Per_1 circostanza per cui egli vive e vivrà in misura del tutto prevalente con la madre, si ritiene congruo porre a carico del padre – dal giorno 1 gennaio 2025 e fatte salve le previgenti condizioni – l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento mensile dell'importo pari ad Euro 250,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come disciplinate in dispositivo.
E ciò, invero, anche sulla base dell'incontroverso presupposto per cui continuerà a Parte_1 percepire integralmente l'assegno unico universale per i figli (assestatosi durante il processo a ratei mensili pari ad Euro 163,40).
La natura necessaria del giudizio, peraltro contraddistinto dal sindacato su diritti indisponibili, e la presenza di molteplici profili esenti da contenzioso giustificano, infine, l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo a seguito della sentenza non definitiva (n. 12/2024) dichiarativa dello scioglimento del matrimonio un tempo contratto dai coniugi (sentenza pubblicata il 5 gennaio 2024):
1) dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
2) il figlio minore rimane affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e con Per_1 collocazione presso l'abitazione della madre, la quale si occuperà della cura e delle necessità quotidiane del figlio;
3) Il padre potrà settimanalmente incontrare e prelevare il figlio nei giorni di mercoledì Per_1
e venerdì dopo scuola, compatibilmente con gli impegni didattici ed extrascolastici e fatta salva la possibilità di concordare con lui un diverso giorno in caso di impedimento (dandone nel caso congruo preavviso alla madre), con l'impegno a riportarlo presso l'abitazione della madre entro le ore 19,00;
4) Il padre potrà stare con il figlio anche nel fine settimana (alternativamente in giorno di sabato o di domenica), tenuto sempre conto degli impegni di e dei suoi desideri, rendendosi Per_1 disponibile a prelevarlo per accompagnarlo alle eventuali attività sportive in programma, anche in caso di trasferta in giornata fuori provincia;
5) Il padre potrà trascorrere con il figlio quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, compatibilmente con le esigenze e i desideri di , impegnandosi a concordare Per_1 preventivamente il periodo con la madre almeno entro il 15 maggio di ogni anno;
6) a decorrere dal giorno 1 gennaio 2025, e fatte salve le previgenti condizioni, pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minorenne Controparte_1 Per_1 mediante il versamento alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, dell'importo pari ad Euro 250,00, soggetto a rivalutazione monetaria secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
7) dispone che l'assegno unico universale per i figli continui ad essere percepito integralmente, nella misura del 100%, da;
Parte_1
8) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 2 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto