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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 144/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PANARIELLO CIRO, OR
TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11638/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale AN - Don Luigi Filannino 6 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07177202500043909000 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21594/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente: chiede il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, propone ricorso
contro
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE avverso modulo di pagamento n. 07177202500043909000 relativo a IRES anno 2018 per la società Società_1 srl per un importo di euro 58.594,89 comprensivo di sanzioni ed interessi. Il ricorrente fa presente che la società, di cui era socio al 5%, è stata dichiarata fallita a febbraio 2023 e il curatore fallimentare ha notificato il provvedimento alla Agenzia delle Entrate di Trani per un eventuale inserimento di crediti tributari nel passivo.
L'Agenzia insiste affinché venga dichiarata l'inammissibilità dell'azione di parte ricorrente in quanto esercitata avverso un atto non impugnabile (avviso di presa in carico) ai sensi art.19 D.lgs. 546/92 oltre che per mancata prova della tempestività del ricorso in quanto non viene depositata prova della notifica dell'atto impugnato e per eccezioni relative al ruolo e all'avviso di accertamento di competenza dell'Ade di
AN non evocata in giudizio (Ader ha provveduto ad integrare il contraddittorio). Infine, fa presente il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla fase impositiva.
L'Ade si costituisce in giudizio e osserva che con avviso di accertamento n. TVS070201292/2024 accertava nei confronti della Società_1 srl maggiori ritenute non versate in qualità di sostituto di imposta dei soci Ricorrente_1 e Nominativo_2 che sono coobbligati in solido ai sensi art. 35 DPR 602/73. Precisa che la notifica di tale avviso al ricorrente, effettuata a mani proprie il 29.11.2024, è avvenuta proprio per la coobbligazione e non, come sostiene lo stesso, quale socio minoritario (allega copia racc.
AG38605357296-9).
Inoltre, la parte non ha impugnato tale avviso e, quindi, non può sollevare vizi relativi all'atto prodromico in quanto consolidatosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente, il Collegio fa presente che l'eccezione sollevata dal ricorrente sulla circostanza che la società Società_1 srl è priva di fondamento e non incide sull'ammissibilità né sulla legittimità della pretesa tributaria azionata.
Il fallimento della suddetta società, intervenuto nel febbraio 2023, non determina l'estinzione dell'obbligazione tributaria, né preclude all'Amministrazione finanziaria l'esercizio dell'azione di accertamento e riscossione nei confronti dei soggetti coobbligati in solido, ove previsti dalla legge.
Nel caso di specie, la pretesa trae origine da maggiori ritenute non versate dalla società in qualità di sostituto d'imposta, per le quali il ricorrente è stato legittimamente chiamato a rispondere in via solidale ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 602/1973. La responsabilità solidale del coobbligato ha natura autonoma rispetto alla procedura concorsuale e non viene meno per effetto della dichiarazione di fallimento del debitore principale.
La circostanza che il curatore fallimentare abbia provveduto a comunicare il fallimento all'Agenzia delle
Entrate ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo riguarda esclusivamente i rapporti tra l'AR e la massa fallimentare e non incide sul potere dell'Amministrazione di agire nei confronti del coobbligato solidale, il quale rimane personalmente tenuto all'adempimento dell'obbligazione tributaria.
Il Collegio ritiene, inoltre, che l'atto impugnato è qualificabile come avviso di presa in carico/modulo di pagamento, non rientrando, quindi, tra gli atti autonomamente impugnabili indicati dall'art. 19 del D.lgs. n.
546/1992. Tale atto, infatti, non ha natura impositiva né incide in via diretta e immediata sulla sfera giuridica del contribuente, limitandosi a dare esecuzione a una pretesa già cristallizzata in un precedente atto impositivo.
In secondo luogo, il ricorrente non ha fornito prova della tempestività del ricorso, non avendo depositato in giudizio la prova della notifica dell'atto impugnato, circostanza che impedisce al Collegio di verificare il rispetto del termine decadenziale per l'impugnazione, con conseguente ulteriore causa di inammissibilità.
Riguardo all'atto presupposto, dagli atti di causa risulta che l'Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di accertamento n. TVS070201292/2024, con il quale sono state accertate nei confronti della Società_1 s.r.l. maggiori ritenute non versate in qualità di sostituto d'imposta, ritenute per le quali il ricorrente, unitamente ad altro socio, è stato ritenuto coobbligato in solido ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 602/1973.
Tale avviso di accertamento è stato regolarmente notificato al ricorrente in data 29.11.2024, a mani proprie, proprio in ragione della sua qualità di coobbligato solidale, come documentalmente provato in atti. Il ricorrente non ha proposto impugnazione avverso detto atto impositivo, che deve pertanto ritenersi definitivo e consolidato.
Ne consegue che nel presente giudizio non possono essere dedotti vizi attinenti all'atto presupposto, non essendo consentito contestare indirettamente un atto impositivo ormai definitivo mediante l'impugnazione di un atto meramente consequenziale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €2000,00 oltre IVA e CPA oltre altri oneri come per legge in favore di AdE-R.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PANARIELLO CIRO, OR
TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11638/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale AN - Don Luigi Filannino 6 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07177202500043909000 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21594/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente: chiede il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, propone ricorso
contro
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE avverso modulo di pagamento n. 07177202500043909000 relativo a IRES anno 2018 per la società Società_1 srl per un importo di euro 58.594,89 comprensivo di sanzioni ed interessi. Il ricorrente fa presente che la società, di cui era socio al 5%, è stata dichiarata fallita a febbraio 2023 e il curatore fallimentare ha notificato il provvedimento alla Agenzia delle Entrate di Trani per un eventuale inserimento di crediti tributari nel passivo.
L'Agenzia insiste affinché venga dichiarata l'inammissibilità dell'azione di parte ricorrente in quanto esercitata avverso un atto non impugnabile (avviso di presa in carico) ai sensi art.19 D.lgs. 546/92 oltre che per mancata prova della tempestività del ricorso in quanto non viene depositata prova della notifica dell'atto impugnato e per eccezioni relative al ruolo e all'avviso di accertamento di competenza dell'Ade di
AN non evocata in giudizio (Ader ha provveduto ad integrare il contraddittorio). Infine, fa presente il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla fase impositiva.
L'Ade si costituisce in giudizio e osserva che con avviso di accertamento n. TVS070201292/2024 accertava nei confronti della Società_1 srl maggiori ritenute non versate in qualità di sostituto di imposta dei soci Ricorrente_1 e Nominativo_2 che sono coobbligati in solido ai sensi art. 35 DPR 602/73. Precisa che la notifica di tale avviso al ricorrente, effettuata a mani proprie il 29.11.2024, è avvenuta proprio per la coobbligazione e non, come sostiene lo stesso, quale socio minoritario (allega copia racc.
AG38605357296-9).
Inoltre, la parte non ha impugnato tale avviso e, quindi, non può sollevare vizi relativi all'atto prodromico in quanto consolidatosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente, il Collegio fa presente che l'eccezione sollevata dal ricorrente sulla circostanza che la società Società_1 srl è priva di fondamento e non incide sull'ammissibilità né sulla legittimità della pretesa tributaria azionata.
Il fallimento della suddetta società, intervenuto nel febbraio 2023, non determina l'estinzione dell'obbligazione tributaria, né preclude all'Amministrazione finanziaria l'esercizio dell'azione di accertamento e riscossione nei confronti dei soggetti coobbligati in solido, ove previsti dalla legge.
Nel caso di specie, la pretesa trae origine da maggiori ritenute non versate dalla società in qualità di sostituto d'imposta, per le quali il ricorrente è stato legittimamente chiamato a rispondere in via solidale ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 602/1973. La responsabilità solidale del coobbligato ha natura autonoma rispetto alla procedura concorsuale e non viene meno per effetto della dichiarazione di fallimento del debitore principale.
La circostanza che il curatore fallimentare abbia provveduto a comunicare il fallimento all'Agenzia delle
Entrate ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo riguarda esclusivamente i rapporti tra l'AR e la massa fallimentare e non incide sul potere dell'Amministrazione di agire nei confronti del coobbligato solidale, il quale rimane personalmente tenuto all'adempimento dell'obbligazione tributaria.
Il Collegio ritiene, inoltre, che l'atto impugnato è qualificabile come avviso di presa in carico/modulo di pagamento, non rientrando, quindi, tra gli atti autonomamente impugnabili indicati dall'art. 19 del D.lgs. n.
546/1992. Tale atto, infatti, non ha natura impositiva né incide in via diretta e immediata sulla sfera giuridica del contribuente, limitandosi a dare esecuzione a una pretesa già cristallizzata in un precedente atto impositivo.
In secondo luogo, il ricorrente non ha fornito prova della tempestività del ricorso, non avendo depositato in giudizio la prova della notifica dell'atto impugnato, circostanza che impedisce al Collegio di verificare il rispetto del termine decadenziale per l'impugnazione, con conseguente ulteriore causa di inammissibilità.
Riguardo all'atto presupposto, dagli atti di causa risulta che l'Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di accertamento n. TVS070201292/2024, con il quale sono state accertate nei confronti della Società_1 s.r.l. maggiori ritenute non versate in qualità di sostituto d'imposta, ritenute per le quali il ricorrente, unitamente ad altro socio, è stato ritenuto coobbligato in solido ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 602/1973.
Tale avviso di accertamento è stato regolarmente notificato al ricorrente in data 29.11.2024, a mani proprie, proprio in ragione della sua qualità di coobbligato solidale, come documentalmente provato in atti. Il ricorrente non ha proposto impugnazione avverso detto atto impositivo, che deve pertanto ritenersi definitivo e consolidato.
Ne consegue che nel presente giudizio non possono essere dedotti vizi attinenti all'atto presupposto, non essendo consentito contestare indirettamente un atto impositivo ormai definitivo mediante l'impugnazione di un atto meramente consequenziale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €2000,00 oltre IVA e CPA oltre altri oneri come per legge in favore di AdE-R.