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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/05/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al nr° 3248/2024 R.G.L. promosso
DA
rappresentato e difeso dagli avvocati Rosaria Pollarà e Parte_1
Agostino Sansone ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palermo, Via
Enzo ed Elvira Sellerio, 34.
-ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, ed elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Ufficio Legale dell'Ente, sito in Via Laurana, 59, con gli avvocati Silvana
Mostacchi e Delia Cernigliaro che lo rappresentano e lo difendono.
-resistente
Oggetto: Fondo di garanzia per TFR CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'01.08.2024, , dipendente della società Parte_1
in amministrazione straordinaria dal 09/01/2020, conveniva in giudizio Parte_2
l' , quale gestore del Fondo di Tesoreria, per ottenerne la condanna al pagamento CP_1
della residua somma di € 6.449,79, a titolo di TFR.
1 Lamentava che l' convenuto, nonostante l'ammissione del credito al passivo CP_1
fallimentare per la somma complessiva di € 8.290,54, di cui € 1.840,75 per TFR accantonato in azienda, ed € 6.449,79 per TFR destinato al Fondo di Tesoreria ma non ancora versato, non aveva provveduto alla liquidazione di quanto allo stesso spettante.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di: “condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a norma dell'art. 2 Legge 297/1982, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 6.449,79 al lordo di ritenute ad integrazione del TFR da considerare rimasto in azienda, relativo al rapporto di lavoro dedotto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge Condannare l' CP_1
convenuto alle spese e compensi del giudizio”.
L' si costituiva in giudizio chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della CP_1
materia del contendere, atteso che l' aveva accolto la domanda di intervento al CP_1
Fondo di Garanzia per le spettanze economiche dovute a titolo di TFR e, nel mese di settembre 2024, aveva provveduto alla liquidazione dell'importo richiesto dal ricorrente.
A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione alla scadenza del termine del 27.05.2025 per il deposito delle note scritte.
Orbene, essendo venuto meno ogni motivo di contrasto tra le parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso che i benefici economici oggetto di causa sono stati riconosciuti alla parte ricorrente il mese successivo alla notifica del ricorso (il ricorso è stato notificato il 05.08.2024 e l' ha liquidato la CP_1
prestazione il 19.09.2024), sussistono giusti motivi per compensare per metà le spese di lite, con condanna della parte resistente a rifondere la restante parte, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
-dichiara cessata la materia del contendere;
2 -compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante CP_1
parte che liquida in complessivi € 900,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Termini Imerese il 28.05.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al nr° 3248/2024 R.G.L. promosso
DA
rappresentato e difeso dagli avvocati Rosaria Pollarà e Parte_1
Agostino Sansone ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palermo, Via
Enzo ed Elvira Sellerio, 34.
-ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, ed elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Ufficio Legale dell'Ente, sito in Via Laurana, 59, con gli avvocati Silvana
Mostacchi e Delia Cernigliaro che lo rappresentano e lo difendono.
-resistente
Oggetto: Fondo di garanzia per TFR CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'01.08.2024, , dipendente della società Parte_1
in amministrazione straordinaria dal 09/01/2020, conveniva in giudizio Parte_2
l' , quale gestore del Fondo di Tesoreria, per ottenerne la condanna al pagamento CP_1
della residua somma di € 6.449,79, a titolo di TFR.
1 Lamentava che l' convenuto, nonostante l'ammissione del credito al passivo CP_1
fallimentare per la somma complessiva di € 8.290,54, di cui € 1.840,75 per TFR accantonato in azienda, ed € 6.449,79 per TFR destinato al Fondo di Tesoreria ma non ancora versato, non aveva provveduto alla liquidazione di quanto allo stesso spettante.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di: “condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a norma dell'art. 2 Legge 297/1982, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 6.449,79 al lordo di ritenute ad integrazione del TFR da considerare rimasto in azienda, relativo al rapporto di lavoro dedotto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge Condannare l' CP_1
convenuto alle spese e compensi del giudizio”.
L' si costituiva in giudizio chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della CP_1
materia del contendere, atteso che l' aveva accolto la domanda di intervento al CP_1
Fondo di Garanzia per le spettanze economiche dovute a titolo di TFR e, nel mese di settembre 2024, aveva provveduto alla liquidazione dell'importo richiesto dal ricorrente.
A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione alla scadenza del termine del 27.05.2025 per il deposito delle note scritte.
Orbene, essendo venuto meno ogni motivo di contrasto tra le parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso che i benefici economici oggetto di causa sono stati riconosciuti alla parte ricorrente il mese successivo alla notifica del ricorso (il ricorso è stato notificato il 05.08.2024 e l' ha liquidato la CP_1
prestazione il 19.09.2024), sussistono giusti motivi per compensare per metà le spese di lite, con condanna della parte resistente a rifondere la restante parte, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
-dichiara cessata la materia del contendere;
2 -compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante CP_1
parte che liquida in complessivi € 900,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Termini Imerese il 28.05.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
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