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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/06/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TRANI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Francesca Pastore, all'esito della discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. ha emesso la seguente
-============== SENTENZA ================ nella causa iscritta al n.1999 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a precetto
-======================TRA=======================
Controparte_1 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo Chieffi, gusta procura in atti------------------------------------------------opponenti
===E===
a mezzo della mandataria Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Controparte_4
Donvito, giusta procura in atti--------------------------opposta
******* CONCLUSIONI: come da verbale odierno in atti da intendersi allegato alla sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno Controparte_1 Controparte_2 proposto opposizione al precetto di con il quale la CP_3 banca aveva richiesto il pagamento e preannunciato l'esecuzione quanto alle somme dovute in relazione a due mutui.
In particolare, per il mutuo n.554021583 era richiesta la somma di € 16.823,32 e per quello n. 5540366070 era richiesta la somma di € 40.718,33. pagina 1 di 4 Entrambi i mutui vedevano il nella posizione di CP_1 mutuatario e la quale garante personalmente. CP_2
Con l'opposizione era eccepita la prescrizione del credito derivante dal mutuo n. 554021583, adducendo che la mera rinnovazione dell'ipoteca concessa non valeva a interrompere il decorso della prescrizione e che nessun'altra iniziativa interruttiva era stata assunta dalla banca.
dal canto suo, invocava l'interruzione della CP_5 prescrizione, evidenziando tra l'altro tutti gli atti interruttivi della stessa.
Era quindi rigettata l'istanza di sospensione valorizzando il fatto che la prescrizione, comunque eccepita per il solo credito del mutuo n. 54021583 era superata dalla documentazione in atti, ivi inclusa la proposta transattiva del 26.10.2020 a firma degli stessi opponenti.
2. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
In primo luogo, gli opponenti nulla hanno osservato in ordine a quella parte del credito portata in precetto, pari a €
40.718,33, ricollegabile al mutuo n. 5540366070. Va quindi considerato che per questa parte del credito non v'è stata alcuna difesa né tanto meno è stata formulata eccezione di prescrizione, la quale, invece, è stata specificamente formulata solo con riguardo al credito derivante dall'altro mutuo
(contraddistinto in precetto dal n.554021583).
A quest'ultimo proposito deve osservarsi che è in atti la lettera raccomandata dell'11.10.2012 (a firma dell'Avv. Capone) inviata al la cui ricezione deve darsi per avvenuta CP_1 atteso che è in atti la prova della compiuta giacenza presso l'indirizzo del Rutigliano.
Quella lettera, dal chiaro tenore di una messa in mora e riferita proprio al credito derivante dal mutuo n. 554021583 è idoneo atto interruttivo della prescrizione e il suo effetto si pagina 2 di 4 estende e comunica al condebitore solidale Jouve ex art.1310
c.c.
Inoltre, anche a prescindere dalle lettere del 12.12.2018 e del
17.1.2019 (per le quali non v'è prova della ricezione), emerge documentalmente che in data 26.10.2020 i due debitori formulavano una proposta transattiva alla banca dal chiaro tenore pienamente ammissivo sull'esistenza del credito e volta solo a trovare un accordo bonario sulla quantificazione del credito: in quella missiva, firmata anche dal legale dei due debitori, si fa aperto riferimento ai due mutui indicati numericamente, alla volontà di “definire l'esposizione debitoria” e alla difficile situazione economica che i clienti attraversavano, concludendo poi con una proposta di pagare una somma specifica, con modalità e tempistica dei pagamenti.
Sul punto deve richiamarsi l'interpretazione consolidata della
Suprema Corte per cui “Le trattative di amichevole composizione possono comportare l'interruzione della prescrizione, ex art.
2944 c.c., quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e la transazione sia mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione, ma non anche all'esistenza, del diritto, sicché,
"a fortiori", l'effetto interruttivo si realizza quando le trattative abbiano avuto ad oggetto esclusivamente la liquidazione del "quantum" e si siano svolte in circostanze e con modalità tali da implicare l'ammissione del diritto stesso”
(v, Cass.n.18879/2015).
Quindi, anche per questa parte del credito di cui al precetto,
l'opposizione è infondata e va respinta.
3. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo d.m.55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalle parti, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e dichiara sussistente il diritto di
[...]
a procedere esecutivamente nei confronti di CP_3 CP_1
e in base al
[...] CP_2 Controparte_2 precetto del 19.4.2023;
b) condanna e Controparte_1 Controparte_2
, in solido, alla rifusione in favore di
[...] CP_3 delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15% come per legge.
Si dà atto che, in assenza dei difensori, si dà lettura della sentenza che deve intendersi allegata al verbale.
Così deciso in Trani il 9.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Pastore
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TRANI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Francesca Pastore, all'esito della discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. ha emesso la seguente
-============== SENTENZA ================ nella causa iscritta al n.1999 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a precetto
-======================TRA=======================
Controparte_1 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo Chieffi, gusta procura in atti------------------------------------------------opponenti
===E===
a mezzo della mandataria Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Controparte_4
Donvito, giusta procura in atti--------------------------opposta
******* CONCLUSIONI: come da verbale odierno in atti da intendersi allegato alla sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno Controparte_1 Controparte_2 proposto opposizione al precetto di con il quale la CP_3 banca aveva richiesto il pagamento e preannunciato l'esecuzione quanto alle somme dovute in relazione a due mutui.
In particolare, per il mutuo n.554021583 era richiesta la somma di € 16.823,32 e per quello n. 5540366070 era richiesta la somma di € 40.718,33. pagina 1 di 4 Entrambi i mutui vedevano il nella posizione di CP_1 mutuatario e la quale garante personalmente. CP_2
Con l'opposizione era eccepita la prescrizione del credito derivante dal mutuo n. 554021583, adducendo che la mera rinnovazione dell'ipoteca concessa non valeva a interrompere il decorso della prescrizione e che nessun'altra iniziativa interruttiva era stata assunta dalla banca.
dal canto suo, invocava l'interruzione della CP_5 prescrizione, evidenziando tra l'altro tutti gli atti interruttivi della stessa.
Era quindi rigettata l'istanza di sospensione valorizzando il fatto che la prescrizione, comunque eccepita per il solo credito del mutuo n. 54021583 era superata dalla documentazione in atti, ivi inclusa la proposta transattiva del 26.10.2020 a firma degli stessi opponenti.
2. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
In primo luogo, gli opponenti nulla hanno osservato in ordine a quella parte del credito portata in precetto, pari a €
40.718,33, ricollegabile al mutuo n. 5540366070. Va quindi considerato che per questa parte del credito non v'è stata alcuna difesa né tanto meno è stata formulata eccezione di prescrizione, la quale, invece, è stata specificamente formulata solo con riguardo al credito derivante dall'altro mutuo
(contraddistinto in precetto dal n.554021583).
A quest'ultimo proposito deve osservarsi che è in atti la lettera raccomandata dell'11.10.2012 (a firma dell'Avv. Capone) inviata al la cui ricezione deve darsi per avvenuta CP_1 atteso che è in atti la prova della compiuta giacenza presso l'indirizzo del Rutigliano.
Quella lettera, dal chiaro tenore di una messa in mora e riferita proprio al credito derivante dal mutuo n. 554021583 è idoneo atto interruttivo della prescrizione e il suo effetto si pagina 2 di 4 estende e comunica al condebitore solidale Jouve ex art.1310
c.c.
Inoltre, anche a prescindere dalle lettere del 12.12.2018 e del
17.1.2019 (per le quali non v'è prova della ricezione), emerge documentalmente che in data 26.10.2020 i due debitori formulavano una proposta transattiva alla banca dal chiaro tenore pienamente ammissivo sull'esistenza del credito e volta solo a trovare un accordo bonario sulla quantificazione del credito: in quella missiva, firmata anche dal legale dei due debitori, si fa aperto riferimento ai due mutui indicati numericamente, alla volontà di “definire l'esposizione debitoria” e alla difficile situazione economica che i clienti attraversavano, concludendo poi con una proposta di pagare una somma specifica, con modalità e tempistica dei pagamenti.
Sul punto deve richiamarsi l'interpretazione consolidata della
Suprema Corte per cui “Le trattative di amichevole composizione possono comportare l'interruzione della prescrizione, ex art.
2944 c.c., quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e la transazione sia mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione, ma non anche all'esistenza, del diritto, sicché,
"a fortiori", l'effetto interruttivo si realizza quando le trattative abbiano avuto ad oggetto esclusivamente la liquidazione del "quantum" e si siano svolte in circostanze e con modalità tali da implicare l'ammissione del diritto stesso”
(v, Cass.n.18879/2015).
Quindi, anche per questa parte del credito di cui al precetto,
l'opposizione è infondata e va respinta.
3. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo d.m.55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalle parti, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e dichiara sussistente il diritto di
[...]
a procedere esecutivamente nei confronti di CP_3 CP_1
e in base al
[...] CP_2 Controparte_2 precetto del 19.4.2023;
b) condanna e Controparte_1 Controparte_2
, in solido, alla rifusione in favore di
[...] CP_3 delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15% come per legge.
Si dà atto che, in assenza dei difensori, si dà lettura della sentenza che deve intendersi allegata al verbale.
Così deciso in Trani il 9.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Pastore
pagina 4 di 4