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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/11/2025, n. 3522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3522 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 5530/2019 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto promessa di paga- mento - ricognizione di debito e vertente
TRA
, Parte_1
in persona del Curatore giudiziale dott. , Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv.to Cristiano Marrazzo, eletti- vamente domiciliato come in atti;
- OPPONENTE -
in persona del legale rappresentan- Controparte_1
te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Di Stazio, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con ricorso monitorio ritualmente notificato, CP_1
chiedeva ingiungersi al il pagamento
[...] Parte_1
della somma di € 29.941,13, oltre interessi moratori e spese, a titolo di corrispettivo per canoni di locazione di automezzi, sulla base di nove fatture regolarmente emesse e annotate nei registri IVA, nonché dei relativi contratti di locazione.
Avverso il decreto ingiuntivo il proponeva Parte_1
opposizione deducendo in sintesi la nullità del provvedimento monitorio poiché fondato su nove fatture asseritamente mai ricevute, la mancata prova del credito in sede di merito, la parziale inesattezza dell'importo richiesto in quanto l'opponente assumeva di aver già versato complessivi €
12.000,00 mediante tre bonifici e, infine, l'illegittimità della condotta dell'opposta che non avrebbe accettato una proposta di rateizzazione del debito residuo pari ad € 14.941,13, chie-
2 dendo per tale ragione la condanna di ai Controparte_1
sensi dell'art. 96 c.p.c.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giu- dizio la parte opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa oppo- sizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Chiede- va infine la concessione della provvisoria esecutività del de- creto ingiuntivo, ovvero l'ingiunzione delle somme non con- testate, oltre alla condanna dell'opponente per lite temeraria.
Con ordinanza del 29/05/2023 il Giudice, ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., ingiungeva al il pagamento, in Parte_1
favore di della somma di € 14.941,13, ri- Controparte_1
tenuta non contestata quale debito residuo dopo i pagamenti parziali.
Nelle more, in data 09/01/2024, parte opponente depositava estratto della sentenza n. 42/2023 del Tribunale di Nocera In- feriore, con la quale veniva dichiarata l'apertura della liquida- zione giudiziale del Con ordinanza del Parte_1
24/04/2024 il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio ai sensi della normativa concorsuale.
Con ricorso ritualmente notificato, riassu- Controparte_1
meva il giudizio nei confronti del Controparte_2
3 zione , in persona del curatore dott. Parte_1 Persona_1
.
[...]
Alla successiva udienza l'opposta depositava note conclusive chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decre- to ingiuntivo opposto mentre l'opponente in liquidazione giu- diziale non si costituiva, rimanendo contumace.
Successivamente, all'udienza del 13/11/2025, il Giudice ri- servava la causa in decisione.
Ciò premesso, l'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicita- mente ammesso, ovvero la difesa sia stata impostata su circo- stanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del 17/11/2003).
Infatti, nel giudizio di opposizione spetta all'attore in senso sostanziale convenuto in opposizione l'onere di provare il ti- tolo dal quale deriva l'obbligazione ossia il titolo, l'entità e la consistenza del credito vantato ma una volta identificato il fat-
4 to costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o le- gale dell'obbligazione, nel caso di specie il contratto di confe- rimento dell'incarico professionale posto alla base del decreto ingiuntivo non disconosciuto dal debitore, è onere dell'opponente eccepire la sua inefficacia fornendo la prova concreta del suo adempimento.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, emerge in modo chiaro che il credito azionato con ricorso monitorio tro- va fondamento in contratti di locazione di automezzi regolar- mente sottoscritti e prodotti già in sede monitoria e mai conte- stati dall'opponente, né sotto il profilo della loro esistenza né sotto quello della loro validità. Le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo risultano tutte regolarmente emesse, annotate nei registri IVA, trasmesse al Parte_1
nell'ambito dei ripetuti solleciti bonari prodotti dall'opposta,
e soprattutto mai contestate prima della notifica del decreto monitorio.
La deduzione dell'opponente secondo cui le fatture sarebbero
“sconosciute” risulta, pertanto, smentita sia dai documenti di- fensivi, sia dal comportamento successivo della stessa oppo- nente. Infatti, i pagamenti parziali eseguiti dal Parte_1
costituiscono riconoscimento tacito e inequivoco del debito.
Ulteriori pagamenti sono stati eseguiti dopo la notifica del de- creto, riducendo il debito residuo all'importo di € 14.941,13.
5 Inoltre, con la e-mail del 24/09/2019, prodotta proprio dall'opponente, la stessa proponeva un piano di rateizzazione
“comprensivo delle spese legali liquidate nel decreto”, rico- noscendo in modo espresso l'intero importo ingiunto, residuo e spese comprese.
Tale comportamento extraprocessuale integra un inequivoco riconoscimento del credito e rende del tutto infondato l'assunto secondo cui le fatture non sarebbero mai state cono- sciute o ricevute.
Sotto il profilo probatorio incombeva sull'opponente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dimostrare l'avvenuto adempimento o cir- costanze idonee ad escludere la debenza, mentre nel caso di specie i pagamenti dedotti, pari ad € 12.000,00, non risultano idonei a coprire l'intero importo dovuto, né è stata fornita prova che fossero riferibili a rapporti diversi o estintivi delle fatture azionate, né infine è stata formulata alcuna contesta- zione specifica circa singole prestazioni, periodi di locazione, importi fatturati o clausole contrattuali.
Per contro, l'opposta ha correttamente imputato i versamenti ai sensi degli artt. 1193 ss. c.c. e ha dimostrato che, all'atto della proposizione dell'opposizione, il debito residuo era pa- cificamente pari a € 14.941,13, importo sul quale è intervenu- ta l'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. del 29/05/2023, rimasta
6 inoppugnata e dunque consolidata come accertamento inci- dentale sul quantum non contestato.
Pertanto, l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto il quale viene dichiarato definitivamente esecutivo.
Non sussistono, infine, i presupposti per l'accoglimento delle domande ex art. 96 c.p.c., non essendo emersa la prova della mala fede o colpa grave nella proposizione o resistenza della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistata- rio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
b) Condanna parte opponente alla refusione a favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro
3.200,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
7 Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 18/11/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 5530/2019 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto promessa di paga- mento - ricognizione di debito e vertente
TRA
, Parte_1
in persona del Curatore giudiziale dott. , Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv.to Cristiano Marrazzo, eletti- vamente domiciliato come in atti;
- OPPONENTE -
in persona del legale rappresentan- Controparte_1
te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Di Stazio, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con ricorso monitorio ritualmente notificato, CP_1
chiedeva ingiungersi al il pagamento
[...] Parte_1
della somma di € 29.941,13, oltre interessi moratori e spese, a titolo di corrispettivo per canoni di locazione di automezzi, sulla base di nove fatture regolarmente emesse e annotate nei registri IVA, nonché dei relativi contratti di locazione.
Avverso il decreto ingiuntivo il proponeva Parte_1
opposizione deducendo in sintesi la nullità del provvedimento monitorio poiché fondato su nove fatture asseritamente mai ricevute, la mancata prova del credito in sede di merito, la parziale inesattezza dell'importo richiesto in quanto l'opponente assumeva di aver già versato complessivi €
12.000,00 mediante tre bonifici e, infine, l'illegittimità della condotta dell'opposta che non avrebbe accettato una proposta di rateizzazione del debito residuo pari ad € 14.941,13, chie-
2 dendo per tale ragione la condanna di ai Controparte_1
sensi dell'art. 96 c.p.c.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giu- dizio la parte opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa oppo- sizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Chiede- va infine la concessione della provvisoria esecutività del de- creto ingiuntivo, ovvero l'ingiunzione delle somme non con- testate, oltre alla condanna dell'opponente per lite temeraria.
Con ordinanza del 29/05/2023 il Giudice, ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., ingiungeva al il pagamento, in Parte_1
favore di della somma di € 14.941,13, ri- Controparte_1
tenuta non contestata quale debito residuo dopo i pagamenti parziali.
Nelle more, in data 09/01/2024, parte opponente depositava estratto della sentenza n. 42/2023 del Tribunale di Nocera In- feriore, con la quale veniva dichiarata l'apertura della liquida- zione giudiziale del Con ordinanza del Parte_1
24/04/2024 il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio ai sensi della normativa concorsuale.
Con ricorso ritualmente notificato, riassu- Controparte_1
meva il giudizio nei confronti del Controparte_2
3 zione , in persona del curatore dott. Parte_1 Persona_1
.
[...]
Alla successiva udienza l'opposta depositava note conclusive chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decre- to ingiuntivo opposto mentre l'opponente in liquidazione giu- diziale non si costituiva, rimanendo contumace.
Successivamente, all'udienza del 13/11/2025, il Giudice ri- servava la causa in decisione.
Ciò premesso, l'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicita- mente ammesso, ovvero la difesa sia stata impostata su circo- stanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del 17/11/2003).
Infatti, nel giudizio di opposizione spetta all'attore in senso sostanziale convenuto in opposizione l'onere di provare il ti- tolo dal quale deriva l'obbligazione ossia il titolo, l'entità e la consistenza del credito vantato ma una volta identificato il fat-
4 to costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o le- gale dell'obbligazione, nel caso di specie il contratto di confe- rimento dell'incarico professionale posto alla base del decreto ingiuntivo non disconosciuto dal debitore, è onere dell'opponente eccepire la sua inefficacia fornendo la prova concreta del suo adempimento.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, emerge in modo chiaro che il credito azionato con ricorso monitorio tro- va fondamento in contratti di locazione di automezzi regolar- mente sottoscritti e prodotti già in sede monitoria e mai conte- stati dall'opponente, né sotto il profilo della loro esistenza né sotto quello della loro validità. Le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo risultano tutte regolarmente emesse, annotate nei registri IVA, trasmesse al Parte_1
nell'ambito dei ripetuti solleciti bonari prodotti dall'opposta,
e soprattutto mai contestate prima della notifica del decreto monitorio.
La deduzione dell'opponente secondo cui le fatture sarebbero
“sconosciute” risulta, pertanto, smentita sia dai documenti di- fensivi, sia dal comportamento successivo della stessa oppo- nente. Infatti, i pagamenti parziali eseguiti dal Parte_1
costituiscono riconoscimento tacito e inequivoco del debito.
Ulteriori pagamenti sono stati eseguiti dopo la notifica del de- creto, riducendo il debito residuo all'importo di € 14.941,13.
5 Inoltre, con la e-mail del 24/09/2019, prodotta proprio dall'opponente, la stessa proponeva un piano di rateizzazione
“comprensivo delle spese legali liquidate nel decreto”, rico- noscendo in modo espresso l'intero importo ingiunto, residuo e spese comprese.
Tale comportamento extraprocessuale integra un inequivoco riconoscimento del credito e rende del tutto infondato l'assunto secondo cui le fatture non sarebbero mai state cono- sciute o ricevute.
Sotto il profilo probatorio incombeva sull'opponente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dimostrare l'avvenuto adempimento o cir- costanze idonee ad escludere la debenza, mentre nel caso di specie i pagamenti dedotti, pari ad € 12.000,00, non risultano idonei a coprire l'intero importo dovuto, né è stata fornita prova che fossero riferibili a rapporti diversi o estintivi delle fatture azionate, né infine è stata formulata alcuna contesta- zione specifica circa singole prestazioni, periodi di locazione, importi fatturati o clausole contrattuali.
Per contro, l'opposta ha correttamente imputato i versamenti ai sensi degli artt. 1193 ss. c.c. e ha dimostrato che, all'atto della proposizione dell'opposizione, il debito residuo era pa- cificamente pari a € 14.941,13, importo sul quale è intervenu- ta l'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. del 29/05/2023, rimasta
6 inoppugnata e dunque consolidata come accertamento inci- dentale sul quantum non contestato.
Pertanto, l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto il quale viene dichiarato definitivamente esecutivo.
Non sussistono, infine, i presupposti per l'accoglimento delle domande ex art. 96 c.p.c., non essendo emersa la prova della mala fede o colpa grave nella proposizione o resistenza della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistata- rio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
b) Condanna parte opponente alla refusione a favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro
3.200,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
7 Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 18/11/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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