Art. 5. Modifiche all'articolo 65 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernenti semplificazioni in favore del mercato dell'arte 1. All' articolo 65 del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «ad euro 13.500» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 50.000»;
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) dei beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore a euro 13.500»;
b) al comma 4:
1) alla lettera b), le parole: «ad euro 13.500» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 50.000»;
2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) dei beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia inferiore a euro 13.500».
Note all'art. 5:
- Per il testo dell' articolo 65 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si vedano le note all'articolo 4.
a) al comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «ad euro 13.500» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 50.000»;
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) dei beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore a euro 13.500»;
b) al comma 4:
1) alla lettera b), le parole: «ad euro 13.500» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 50.000»;
2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) dei beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia inferiore a euro 13.500».
Note all'art. 5:
- Per il testo dell' articolo 65 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si vedano le note all'articolo 4.