Ordinanza cautelare 9 ottobre 2024
Decreto presidenziale 11 ottobre 2024
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 25/06/2025, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 02405/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02417/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2417 del 2024, proposto da
Epac S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ludovico Bruno Abiosi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Bianca Maria, 22;
contro
Comune di Palestro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via San Giovanni Sul Muro, 18;
nei confronti
Art Imm S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Colandrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota protocollo n° 1427/1549 del 26.8.2024, nella parte in cui in cui il responsabile dell''ufficio tecnico del Comune di Palestro ha ritenuto la FERDILA “non applicabile” per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 1 MW sulle aree di cui dispone la ricorrente, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, anche se non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palestro e della Art Imm S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe la Epac s.r.l. ha esposto:
di avere presentato, in data 16.6.2023, una dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) ai sensi dell’articolo 6 bis del d.lgs. 28/2011 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 1 MW con moduli a terra su aree di cui ha la disponibilità;
di avere depositato la DILA anche sulla piattaforma della Regione Lombardia denominata Procedimenti Fer (fonti energia rinnovabile), conformemente al decreto regionale Lombardia n. 8855 del 29 luglio 2020, sostenendo di avere presentato a tal fine una comunicazione relativa alle attività in edilizia libera (CEL) ma corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 4 dell'art. 6 bis del d.lgs. n. 28/2011, come sarebbe stato prescritto dalle linee guida regionali;
che il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Palestro, con nota del 26.8.2024, ha rilevato carenze documentali, alle quali la società avrebbe sopperito con un’integrazione, in data 4 settembre 2024;
che, con la medesima nota del 26.8.2024, il responsabile dell’ufficio tecnico ha anche affermato che la DILA non è titolo che consente la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, non potendosi considerare “area idonea” quella nella disponibilità della ricorrente poiché, appartenendo ad un ambito di trasformazione, necessita di un piano attuativo approvato per acquisire la definitiva destinazione d'uso industriale.
2. La Epac s.r.l. ha domandato l’annullamento di questo atto, articolando le seguenti doglianze:
I. violazione e falsa applicazione degli articoli 6 e 6-bis del d. lgs. 28/2011 e dell’articolo 20, comma 8, del d. lgs. 199/2021;
II. violazione e falsa applicazione dell’articolo 10-bis del d.l. 17/2022.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Palestro, deducendo, oltre all’infondatezza nel merito del ricorso:
I. l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse poiché la ricorrente ha presentato una nuova dichiarazione di inizio lavori asseverata in data 4.9.2024 che supererebbe la precedente DILA e farebbe venire meno l’interesse alla caducazione della nota del 26.8.2024;
II. l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse poiché nel marzo 2024, è stata presentata la richiesta di approvazione di un piano attuativo;
III. l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione poiché la ricorrente non è proprietaria delle aree ma mera comodataria;
IV. l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato;
V. l’improcedibilità del ricorso a seguito del perfezionamento della procedura abilitativa semplificata (PAS) avviata dalla ricorrente.
4. Con memoria depositata in data 4.4.2025 la ricorrente, a fronte di quest’ultima eccezione, ha sostenuto il permanere del proprio interesse alla decisione del ricorso, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod.proc.amm., riservandosi di proporre un separato giudizio per il risarcimento del danno subito.
4. Si è costituita in giudizio la Arti Imm s.r.l. - a cui il ricorso è stato notificato in data 23.10.2024 - affermando di non avere un interesse contrario alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico.
5. All’udienza del 7 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. La prima eccezione sollevata dalla difesa dell’amministrazione comunale, di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, è fondata.
5.1. A seguito della presentazione da parte della Epac s.r.l., in data 16.6.2023, di una dichiarazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’articolo 6 bis, d.lgs. 28/2011 (DILA) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 1 MW con moduli a terra, il Comune di Palestro, con la nota impugnata, ha affermato la non applicabilità della procedura prevista all’art. 6 bis, d.lgs n. 28/2011 per due ragioni:
I. come richiede l'art. 9, comma 1-quinqiues, d.l. 17/2022 occorre la precondizione dell’idoneità delle aree;
II. non è presente la dichiarazione asseverata accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie, come richiesto dall'art. 6 bis, comma 4, d.lgs 28/2011.
5.2 In conseguenza di questo secondo rilievo, la Epac s.r.l., in data 4.9.2024 ha presentato al Comune non, come sostenuto nel ricorso, una mera integrazione documentale ma una nuova dichiarazione di inizio lavori asseverata (doc. 6 della ricorrente), proprio perché la precedente dichiarazione del 16.6.2023 - in disparte la natura di tale atto, sia essa una comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11 (CEL) o, piuttosto, una dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6 bis – era priva di un documento essenziale, cioè proprio dell’asseverazione prevista al comma 4 dell’art. 6 bis, d.lgs 28/2011.
5.3 Al contempo la Epac s.r.l., con nota del 5.9.2024, ha comunicato al Comune l’intenzione di dare immediato avvio ai lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico (doc. 22 del Comune).
5.4 A fonte della presentazione della nuova DILA, il Comune, in data 10.9.2024 ha chiesto un parere alla Regione Lombardia, adottato in data 14.10.2024, parere in cui - nella parte della motivazione dedicata alla ricostruzione degli sviluppi del procedimento - viene affermato come, con la presentazione di una nuova DILA, la Epac s.r.l. abbia “evidentemente” rinunciato “alla CEL presentata in precedenza” (doc. 25 del Comune).
5.5 In effetti, la nuova DILA, presentata a settembre, ha superato la precedente, la quale era carente di un atto essenziale, cioè proprio dell’asseverazione richiesta dall'art. 6 bis, comma 4, d.lgs 28/2011.
5.6 Successivamente alla ricezione del parere della Regione – che pur ha ribadito la non applicabilità del regime autorizzatorio della DILA di cui all’art. 6 bis per l’inidoneità dell’area, che ricade in un ambito di trasformazione produttivo subordinato all’approvazione piano attuativo, e ciò a differenza della procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all’art. 6 in forza della previsione dettata al comma 9 bis - il Comune di Palestro non ha adottato alcun provvedimento, né per inibire i lavori oggetto della DILA né per intervenire in autotutela sul titolo abilitativo.
5.7 La ricorrente, sin dal deposito del ricorso, disponeva, quindi, di un titolo che la autorizzava alla costruzione e all’esercizio dell’impianto a fonte rinnovabile, circostanza di cui, d’altro canto, essa stessa era ben consapevole, come si evince dal tenore della comunicazione del 5.9.2024 (doc. 22 del Comune).
5.8 Non può pertanto ritenersi sussistente alcun interesse all’esame del ricorso.
6. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
7. Per la peculiarità della vicenda le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Cattaneo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO