Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/05/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.ssa Marzia Mingione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 5309 anno 2019 Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “Proprietà”;
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Giuseppe Vespertina, presso il cui studio, sito in Taranto, viale
Trentino n. 80, è elettivamente domiciliata;
-attrice-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Ugo Vettor, presso il cui studio, sito in Taranto, via Medaglie D'Oro n. 80, è elettivamente domiciliato;
-convenuta-
All'udienza del 19.09.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi;
all'esito, la causa veniva riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra esponeva: - di essere Parte_1
proprietaria di un immobile sito al primo piano del Condominio di via De Cesare n. 60 in Taranto, da lei abitato insieme al proprio nucleo familiare;
- che al piano terra del suddetto Condominio vi era un locale, al civico n.62, condotto in locazione dalla unitamente ad altro locale, sito al civico n.64 e facente parte di altro CP_1 condominio adiacente, e destinato all'esercizio di ristorazione;
- che sin dal mese di agosto 2017, lei e la sua famiglia erano costretti a subire immissioni acustiche provenienti da tale locale, superiori alla normale tollerabilità, che impedivano loro di
1
In particolare, si evidenziava che il ristorante era dotato di un gazebo, posto su via De
Cesare, che ogni giorno viene allestito per il pranzo e per la cena con spostamenti di tavoli e sedie dall'interno dei locali verso l'esterno e viceversa;
inoltre, in prossimità della finestra della camera da letto dei bambini era posto un impianto di aereazione che emetteva un rumore fastidioso e continuo, risultando spento solo per circa tre ore al giorno, dalle 15:00 alle 18:00.
Aggiungeva di aver appurato che, nell'anno 2011, la ” aveva provveduto ad CP_1
aprire un varco nel muro perimetrale condominiale, unendo i due locali condotti in locazione, senza il preventivo consenso degli altri condomini;
così disponendo indebitamente della cosa comune, perché, di fatto, alterava la destinazione del muro comune.
Pertanto, agiva ai sensi dell'art.844 c.c. chiedendo la condanna della alla CP_1
messa in opera di tutte quelle misure necessarie al fine di assicurare il rispetto del limite della tollerabilità dei rumori provenienti dal locale e, per l'effetto, ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza delle immissioni moleste, da liquidarsi in via equitativa ex art.1226 c.c.; ovvero, in subordine, con condanna a corrispondere l'indennizzo ex art.844, comma secondo, c.c. Chiedeva, inoltre, la condanna della società convenuta, al ripristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno da valutare in via equitativa;
in alternativa, condannare la società al pagamento della somma di denaro necessaria all'esecuzione delle opere.
Con comparsa depositata in data 04.11.2019, si costituiva in giudizio la CP_1
contestando la fondatezza delle domande attoree di cui chiedeva il rigetto.
In particolare, con riguardo alle immissioni asseritamente provenienti dal gazebo, evidenziava che “via De Cesare” è una via nel pieno centro cittadino, ad ampio scorrimento di veicoli e dove sono presenti numerose attività commerciali;
in ogni caso, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice, per l'esiguo numero di tavoli che vengono apparecchiati sotto al gazebo, il servizio dei camerieri richiede pochi minuti.
Quanto al rumore proveniente dagli aspiratori, precisava che gli impianti vengono accesi esclusivamente durante il funzionamento delle cucine e, quindi, solo per qualche ora nel corso dell'intera giornata;
evidenziava, che gli aspiratori installati nel locale, conformemente alle prescrizioni normative vigenti, sono dotati di silenziatori, come
2 desumibile dalla relativa scheda tecnica e dalla certificazione di conformità allegate.
In ordine all'“indebito uso della cosa comune”, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per materia del Giudice adito, a favore del Giudice di Pace;
nel merito, osservava che in più occasioni la aveva manifestato la propria disponibilità CP_1
alla remissione in pristino dello stato dei luoghi, al momento della dismissione dei locali, con conseguente rigetto della domanda per carenza d'interesse.
Subentrata la scrivente al precedente Giudice istruttore, con ricorso ex art 700 c.p.c. depositato il 10.09.2021, l'attrice introduceva giudizio cautelare in corso di causa, deducendo l'incremento delle immissioni moleste nel periodo estivo con forti ripercussioni sullo svolgimento delle normali attività quotidiane e chiedendo di inibire alla la prosecuzione delle immissioni moleste di rumori e fumi;
e, in ogni CP_1
caso, di ordinare alla resistente di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari e le modifiche che si rendano opportune per ottenere la cessazione delle molestie e turbative dovute alle immissioni lamentate.
Si costituiva la resistente, chiedendo il rigetto del ricorso ex art.700 c.p.c., CP_1 in difetto dei requisiti del fumus boni iuris, per l'assoluta carenza probatoria in ordine alle asserite immissioni di rumori e di fumi nell'abitazione della ricorrente;
oltre che del periculum in mora, essendo la tutela in via d'urgenza invocata trascorsi due anni dall'introduzione del giudizio di merito con conseguente insussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile.
Istruita la domanda cautelare mediante C.T.U., la stessa trovava parziale accoglimento con l'ordinanza dell'11.06.2023, che ordinava alla di adottare le misure CP_1
idonee individuate dal CTU al fine di ricondurre le immissioni di rumore entro la soglia della normale tollerabilità e di eseguire i lavori indicati (cfr. pag. 22 ss. dell'elaborato peritale (…) depositato in data 08.03.2023).
Tenuto conto dell'esito della C.T.U. ed espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti (cfr. ord. del 11.06.2023), all'udienza del 19.09.2024, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusivi.
In tale udienza, l'avv. Vettor Ugo, per la convenuta, dava atto che, nelle more, la CP_1
aveva cessato la propria attività e rilasciato gli immobili, nello stato di fatto
[...]
antecedente la locazione, con conseguente cessazione della materia del contendere in ordine ad entrambi i capi della domanda attorea.
3 Preliminarmente occorre dare atto della cessazione della materia del contendere, con riguardo alla domanda di inibitoria spiegata dall'attrice, mirante alla cessazione delle immissioni moleste, nonché in ordine alla domanda volta al ripristino dello stato dei luoghi, mediante la chiusura del varco aperto dal tra i due immobili CP_1
condotti in locazione (siti al civico n. 62 e n. 64).
Ed infatti, la cessazione dell'attività commerciale per cui è causa e il rilascio spontaneo del locale da parte della convenuta, nelle condizioni iniziali dell'immobile, hanno determinato il sopravvenuto difetto di interesse rispetto alla decisione in ordine a tali domande.
Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale, secondo il principio della soccombenza virtuale. L'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza (Cass. n. 24714/2022;
Cass. n. 24234/2016).
Tanto premesso, deve rilevarsi che – in un giudizio prognostico, basato su un'indagine di delibazione nel merito qualora non fosse intervenuta la dichiarazione di cessata materia del contendere - la domanda dell'attrice è fondata, nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
In particolare, dalle risultanze della C.T.U. espletata nel corso del procedimento cautelare, emerge che le immissioni sovra soglia sono causate dal cassone con all'interno l'aspiratore centrifugo, posto al di sotto della finestra della “camera dei ragazzi.
Oltre alle rilevazioni oggettive effettuate, l'ausiliario evidenzia che lo stesso produttore del complesso aspiratore-cassone accredita il macchinario di un'emissione di 70 dB, valore di emissione decisamente alto per il tipo di sistemazione scelto.
Quanto alle prove effettuate, il CTU afferma che in pratica una conferma di quanto asserito si ottiene analizzando il diagramma afferente il file 423 (precedentemente illustrato nella relativa restituzione grafica delle elaborazioni fonometriche) acquisito nel corso del sopralluogo del 06/09/2022 (cfr. verbale di sopralluogo allegato). E' infatti possibile rilevare, dalle ore 22:31 circa alle ore 22:33 circa come il TH (Time
History) vada a rappresentare l'accensione di un condizionatore di terzi la cui contribuzione ai fine del valore globale di Leq e quindi di disturbo, sono ben lontani da
4 quelli misurati in concomitanza, appunto, dell'accensione dell'aspiratore: vuoi con
l'inserimento del regolatore di frequenza a 40 Hz, vuoi con la relativa esclusione per assicurare il funzionamento del motore dell'aspiratore a 50 Hz e quindi alla massima potenza (cfr. verbali di sopralluogo allegati).
Con riguardo ai rumori prodotti negli altri vani dell'abitazione, il CTU accerta che non può attribuirsi all'attività responsabilità sulle immissioni di rumore che CP_1
pure attingono l'abitazione nella camera matrimoniale, quella che prospetta la Via De
Cesare, posta al di sopra e immediatamente prossima ai due gazebo realizzati dalla
in quanto i rumori prodotti su questo fronte (Via De Cesare) dalla CP_1 CP_1
sono paragonabili e sovrapponibili ai rumori prodotti dalle altre attività presenti
[...]
nel circondario e, sopratutto dal rumore da traffico (la Via De Cesare è attraversata, anche nel periodo notturno dai mezzi di trasporto pubblico); né nel corso dei sopralluoghi, per un totale di 6 (sei) nell'intervallo di tempo compreso tra il 21/02/2022 ed il 09/11/2022, si è mai assistito allo spostamento di tavoli e sedie da dentro il ristorante verso i due gazebo e viceversa.
In merito agli interventi da eseguire al fine di contenere entro soglia il disturbo da immissioni, a pag. 23 dell'elaborato tecnico, il CTU prospetta quale intervento in concreto praticabile, quello di spostare il cassone dell'aspiratore di proprietà della
con all'interno l'aspiratore stesso, dall'esterno (dove ora si CP_2 CP_1
trova sotto la finestra della camera ragazzi) a dentro la struttura nel ristorante, nell'ambito dei locali di servizio (…) ferma ogni altra ulteriore attività necessaria per addurre la corrente elettrica nel nuovo punto di installazione. Sempre sul terrazzo (…) conviene spostare gli split dei due condizionatori (sala prospettante Via De Cesare e
- quest'ultimo all'epoca dei sopralluoghi non funzionante) nel punto più Pt_2
lontano dalla finestra ragazzi, in pratica ponendoli in adiacenza alla parete dove è già posizionato lo split a servizio delle sala destinata alla ristorazione (cfr. elaborato grafico a pag. 3 del verbale di sopralluogo N.2 del 06/6/2022). In termini di corretta gestione, i tre condizionatori non devono mai essere accessi contemporaneamente ovvero non devono mai funzionare congiuntamente tra loro e con l'aspiratore. Per tale motivo le relative linee di alimentazione elettrica devono essere comandate attraverso un relè di priorità.
Alla luce delle risultanze dell'accertamento peritale - le cui argomentazioni sono pienamente condivisibili, in quanto dotate di adeguata e coerente motivazione ed
5 espresse all'esito di vari sopralluoghi, applicando la normativa di riferimento (L.
447/'95 e D.P.C.M. 14/11/97) e utilizzando il criterio comparativo giurisprudenziale (ex art. 844 C.c.) – è, dunque, ragionevole prevedere che la domanda inibitoria spiegata dall'attrice avrebbe trovato accoglimento, con ordine alla convenuta di attenersi alle prescrizioni impartite dal C.T.U.
Con l'azione ex art.844 c.c., in via cumulativa alla tutela inibitoria, l'attrice chiede il risarcimento di tutti i danni (biologici e morali) patiti a causa delle immissioni rumorose intollerabili, con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Com'è noto, dimostrata la sussistenza dell'illecito di cui all'art. 844 c.c., il criterio di imputazione della responsabilità va ricercato nella fattispecie di cui all' art. 2043 c.c.
In via generale, l'azione di natura “reale”, esperita per l'accertamento dell'illegittimità delle immissioni e per la realizzazione delle modifiche strutturali necessarie al fine di far cessare le stesse nei confronti del proprietario del fondo da cui tali immissioni provengono, è distinta e può essere cumulata con la domanda ex art. 2043 c.c. volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale dalle immissioni cagionato.
La domanda risarcitoria va proposta secondo i principi della responsabilità aquiliana e, quindi, nei confronti dell'autore del fatto illecito (materiale o morale), secondo il criterio di imputazione della colpa o del dolo (Cass. n. 16407/2017; Cass. n. 232452016).
Una volta verificato il necessario nesso eziologico tra le immissioni nocive e il danno non patrimoniale, deve essere riconosciuto il diritto dei danneggiati ad essere congruamente risarciti per i disagi e le sofferenze subìte nel tempo, anche se non tramutatisi in danno biologico in senso stretto. Tale danno non patrimoniale, a differenza del danno biologico, risulta riferito alla lesione del diritto dei danneggiati al normale svolgimento della loro vita familiare all'interno delle proprie abitazioni e pertinenze e del correlato diritto alla libera, piena e salubre esplicazione delle rispettive abitudini di vita. In più occasioni, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 11930/2022; Cass.
Ord. n.10861/2018; Cass. S.U. n.2611/2017) ha statuito che l'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti (con riferimento, in particolare, all'art. 42, comma 2, Cost., che tutela la proprietà privata e detta i limiti per la compressione del relativo diritto),
6 nonché tutelati dall'art. 8 CEDU, posto a tutela della vita privata e familiare.
Tuttavia, il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiore alla normale tollerabilità non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie quello al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed a configurare un vero e proprio danno punitivo.
Ne consegue che, il danneggiato che chieda in giudizio il risarcimento del c.d. danno conseguenza, è tenuto a provare di aver subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalersi anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari, diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità (cfr. Cass. n. 26882/2019).
La prova del pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni e sulla base delle nozioni di comune esperienza (cfr. Cass. S.U. n. 2611/2017; Cass. n. 26899/2014).
Tanto premesso, nella specie, l'attrice ha dedotto il pregiudizio arrecato all'attività di studio e al riposo, alla qualità della vita e alla serenità dei componenti il nucleo familiare e, più in generale, alla vivibilità della propria casa.
L'istruttoria orale consente di ritenere provata la sussistenza del pregiudizio al diritto al normale svolgimento della vita familiare e alla piena esplicazione delle abitudini di vita dell'attrice (“Il gazebo è a ridosso del marciapiede. All'ora in cui frequento l'abitazione di mia sorella intorno alle ore 19:00 (…) il vociare dei clienti del ristorante è insistente.
L'ho sentito personalmente. Posso precisare che si intensifica man mano e si sente fino ad ora tarda e preciso che il vociare che io sento è di gente che mangia. Confermo la circostanza sub 5) per quanto riguarda l'ascolto della televisione. Anche con riferimento al riposo, è capitato talvolta quando mettevo a letto i miei figli di sentire rumori “metallici” al di sotto della loro camera da letto. Ciò è capitato all'incirca 6 anni fa. Mia sorella mi ha fatto notare che c'è una cappa sotto la finestra che produce questo rumore. Confermo che ho sentito tale rumore sempre nel periodo serale in cui vado a trovare mia sorella”, cfr. verbale di udienza del 23.11.2023, teste
[...]
). Tes_1
La propagazione per circa sette anni di rumori di fonte meccanica (causati dal cassone con all'interno l'aspiratore centrifugo installato per aspirare i fumi provenienti dalla
7 cucina del ristorante), durante l'intero arco della settimana "dalle ore 10.30 alle ore
15.00 e la sera dalle ore 19 fino a chiusura del ristorante” (come riferito dal teste di parte convenuta, sig. , all'udienza del 23.11.2023) e la prossimità tra il Testimone_2
locale e l'abitazione dell'attrice sono indici da cui si può ragionevolmente presumere il detto pregiudizio, sulla base delle nozioni di comune esperienza.
In merito alla liquidazione di un simile danno, tenuto conto che - le immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità si sono protratte per circa sette anni (da agosto 2017 ad agosto 2024) nell'intervallo temporale dalle 10:30 alle 15:00 e dalle
19:00 sino alla chiusura del ristorante, anche nei giorni festivi;
- che le stesse hanno riguardato la sola camera dei ragazzi (non, invece, la camera matrimoniale, come dedotto da parte attrice); si ritiene congrua la liquidazione di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale pari a complessivi € 3.300,00 (pari ad € 500,00 per il periodo da agosto 2017 al 2019 e dal 2021 al 2024 e ad € 300,00 per l'anno 2020 essendo notoria la prolungata chiusura dei bar ristoranti, specialmente in orario notturno, almeno per metà del 2020, in ragione delle misure eccezionali di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19).
Con riguardo al brusio e al vociare proveniente dal gazebo non risulta provato il c.d. danno-conseguenza, anche in ragione di quanto accertato dal CTU.
Del pari deve essere rigettata, per carenza di allegazione e prova, la domanda risarcitoria con riferimento al varco aperto dalla sul muro perimetrale del CP_1
Parte_3
Le spese di lite, da liquidarsi anche con riguardo al procedimento ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, seguono la soccombenza (anche virtuale, in ordine alla domanda inibitoria di cui al presente giudizio) e si liquidano come in dispositivo, ai valori minimi del D.M. n.147/2022, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia e della non complessità delle questioni di fatto e diritto affrontate. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
il Tribunale, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda inibitoria ex art. 844 c.c. e sulla domanda avente ad oggetto l'uso indebito della cosa comune;
2. accertata l'intollerabilità delle immissioni rumorose sopportate dall'attrice,
8 condanna la convenuta al pagamento in favore di , della somma di Parte_1
€ 3.300,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
3. condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese processuali, comprensive di quelle del procedimento cautelare, che si liquidano in complessivi € 4.292,00 per compensi ed € 382,50 per esborsi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4. pone le spese di C.T.U., nella misura già liquidata in corso di causa con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in solido.
Così deciso in Taranto, 07.05.2025 Il Giudice
dr.ssa Marzia Mingione
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