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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/12/2025, n. 2945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2945 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 8987/2025 R.G., promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...] rappresentate e difese con mandato in atti dall'avv. Giannini Giuliano Parte_8
Ricorrente
CONTRO in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso dal Controparte_1 funzionario autorizzato dott.ssa Rosa Tanzarella
Resistente
Oggetto: Carta elettronica ex art. 1, co. 121-123, L. n. 107/2015
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.07.2025 i ricorrenti indicati in epigrafe esponevano di aver lavorato alle dipendenze del come docenti in forza di Controparte_1 incarichi di supplenza annuale rispettivamente per i seguenti anni scolastici:
- per gli anni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_2
- per gli anni 2020/2021 e 2021/2022; Parte_3
- per gli anni 2022/2023 e 2023/2024; Parte_4
- per gli anni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_5
- per gli anni 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022; Parte_6
- per gli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Parte_7
- per gli anni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; Parte_8
- per gli anni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; Parte_1
- per gli anni 2022/2023 e 2023/2024; Parte_9 che per tali anni non era stata riconosciuta loro la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, di importo pari ad euro 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. 1 Precisavano che, secondo la disciplina vigente di cui alla l. n. 107/2015, art. 1, co. 121-124 e di cui al DPCM 28 novembre 2016, detto beneficio viene riconosciuto ai soli docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione quindi, dei docenti assunti a termine. Ritenendo tale disciplina discriminatoria per contrasto con il diritto comunitario, con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt.
63 e 64 del CCNL di categoria, chiedevano di accertare e dichiarare il loro diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni di servizio non di ruolo prestati;
in subordine, condannare il convenuto al risarcimento del danno ex art.1218 c.c., con vittoria delle CP_1 spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo preliminarmente l'incompetenza CP_1 territoriale relativamente alla posizione di , assunto in ruolo nella provincia di Roma, Parte_9
e contestando nel merito con riferimento agli altri ricorrenti quanto dedotto dalle parti ricorrenti e concludendo per il rigetto del ricorso, anche per intervenuta prescrizione.
All'udienza del 23.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, questo Tribunale ha disposto la separazione del presente giudizio RG n. 8987/2025 con la creazione di un autonomo fascicolo per avente R.G. n. 13408/2025 per il quale ha rinviato la causa per la Parte_9 discussione sull'eccezione preliminare di incompetenza territoriale all'udienza del 13.11.2025.
Istruita la causa in via documentale, all'esito dell'udienza del 13.11.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, il Tribunale decide con la presente sentenza contestuale.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
La normativa di riferimento in materia di “Carta docenti” è rappresentata dall'art. 1, co. 121, L. 13 luglio 2015, n. 107 il quale prevede che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno può scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo Controparte_2 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
2 Il successivo DPCM 28.11.2016, all'art. 3 co. 1, ha chiarito poi che “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni Scolastiche Statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (cfr. CGUE, sezione VI, ord. 18 maggio 2022, c-450/21).
Da ultimo, con sentenza n.29961 del 27.10.2023, la Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il
3 risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per
i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Tanto premesso si procederà alla disamina della posizione di ogni singolo ricorrente.
- Parte_2
La ricorrente ha ricevuto negli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023 incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche come documentato dai contratti a tempo determinato allegati al ricorso e come confermato dallo stato matricolare prodotto dall'Amministrazione resistente nella comparsa di risposta.
La domanda può essere accolta anche in relazione al beneficio richiesto per l' a.s. 2021/2022, in quanto dalla documentazione allegata risulta che seppur in tale anno la ricorrente ha ricevuto incarichi di supplenza “breve e saltuaria (come documentato dallo stato matricolare) tali rapporti di lavoro risultano de facto continui e in essere fino al termine delle attività didattiche con la conseguenza che, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'articolo 1 comma 121 della L. n.
107/2015, la posizione della ricorrente è equiparabile a quella del docente di ruolo poiché ella ha di fatto prestato una docenza annua.
Ne consegue che deve essere riconosciuto il beneficio economico in questione anche per l'a.s.
2021/2022, attesa la piena equiparabilità tra il suo impegno lavorativo e quello del docente di ruolo
(cfr. Sentenza del 3 luglio 2025 della Corte di Giustizia Europea).
Inoltre, al momento della pronuncia la ricorrente è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, perché svolge attualmente supplenza fino al 30.06.2026 presso la Scuola Primaria L.
Tempesta - Lecce (cfr. stato matricolare).
L'eccezione di prescrizione non è fondata, in quanto il termine di cinque anni iniziava a decorrere dal 19.10.2020 (data di conferimento del primo incarico di supplenza) ed è stato interrotto dalla diffida a mezzo pec del 9.12.2023, prodotta in allegato al ricorso.
4 Pertanto, ricorrono le condizioni per riconoscere a il diritto all'attribuzione Parte_2 del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di € 1.500,00, con conseguente condanna del convenuto CP_1 all'adempimento in forma specifica mediante l'attribuzione della Carta Docente oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione.
- Parte_3
La ricorrente ha ricevuto nell'anno scolastico 2021/2022 un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30.06.2022) come documentato dal contratto a tempo determinato allegato al ricorso e come confermato dallo stato matricolare prodotto dall'Amministrazione resistente nella comparsa di risposta.
La domanda può essere accolta anche in relazione al beneficio richiesto per l'a.s. 2020/2021, in quanto dalla documentazione allegata risulta che seppur in tale anno la ricorrente ha ricevuto incarichi di supplenza breve (come documentato dallo stato matricolare) tali rapporti di lavoro risultano de facto continui e in essere fino al termine delle attività didattiche con la conseguenza che, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'articolo 1 comma 121 della L. n. 107/2015, la posizione della ricorrente è equiparabile a quella del docente di ruolo poiché ella ha di fatto prestato una docenza annua.
Ne consegue che deve essere riconosciuto il beneficio economico in questione anche per l'a.s.
2020/2021, attesa la piena equiparabilità tra il suo impegno lavorativo e quello del docente di ruolo
(cfr. Sentenza del 3 luglio 2025 della Corte di Giustizia Europea).
Inoltre, al momento della pronuncia la ricorrente è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, perché svolge attualmente supplenza fino al 30.06.2026 presso la Scuola Primo Grado
- G. AS di NA (cfr. stato matricolare).
L'eccezione di prescrizione non è fondata, in quanto il termine di cinque anni iniziava a decorrere dal 4.11.2020 (data di conferimento del primo incarico di supplenza) ed è stato interrotto dalla diffida a mezzo pec del 28.11.2023, prodotta in allegato al ricorso.
Pertanto, ricorrono le condizioni per riconoscere a il diritto Parte_3 all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022, per un importo complessivo di € 1.000,00, con conseguente condanna del CP_1 convenuto all'adempimento in forma specifica mediante l'attribuzione della Carta Docente oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione.
- Parte_4
5 La ricorrente ha ricevuto negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 incarichi di supplenza annuale (31 agosto) come documentato dai contratti a tempo determinato allegati al ricorso e come confermato dallo stato matricolare prodotto dall'Amministrazione resistente nella comparsa di risposta.
Inoltre, al momento della pronuncia la ricorrente è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, perché svolge attualmente supplenza fino al 31.08.2026 presso la Scuola Primaria Don
Bosco Educatore di Collepasso (cfr. stato matricolare).
L'eccezione di prescrizione non è fondata, in quanto il termine quinquennale di cui all'art. 2948, n.
4 c.c. non è ancora decorso.
Pertanto, ricorrono le condizioni per riconoscere a il diritto Parte_4 all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024, per un importo complessivo di € 1.000,00, con conseguente condanna del CP_1 convenuto all'adempimento in forma specifica mediante l'attribuzione della Carta Docente oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione.
- Parte_5
La ricorrente ha ricevuto negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) come documentato dai contratti a tempo determinato allegati al ricorso e come confermato dallo stato matricolare prodotto dall'Amministrazione resistente nella comparsa di risposta.
La domanda può essere accolta anche in relazione al beneficio richiesto per l'a.s. 2020/2021, in quanto dalla documentazione allegata risulta che seppur in tale anno la ricorrente ha ricevuto un incarico di supplenza fino al 30.05.2021 (come documentato dallo stato matricolare) tale rapporto di lavoro risulta de facto continuo e in essere fino al termine delle attività didattiche con la conseguenza che, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'articolo 1 comma 121 della L. n.
107/2015, la posizione della ricorrente è equiparabile a quella del docente di ruolo poiché ella ha di fatto prestato una docenza annua.
Ne consegue che può essere riconosciuto il beneficio economico in questione anche per l'a.s.
2020/2021, attesa la piena equiparabilità tra il suo impegno lavorativo e quello del docente di ruolo
(cfr. sentenza del 3 luglio 2025 della Corte di Giustizia Europea).
Inoltre, al momento della pronuncia il MIM non ha fornito la prova che la ricorrente non è più interna al sistema scolastico.
Pertanto, ricorrono le condizioni per riconoscere a il diritto Parte_5 all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021,
6 2021/2022 e 2022/2023 per un importo complessivo di € 1.500,00, con conseguente condanna del convenuto all'adempimento in forma specifica mediante l'attribuzione della Carta CP_1
Docente oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione.
- Parte_6
La ricorrente ha ricevuto negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022 incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno per ogni anno di riferimento), come documentato dai contratti a tempo determinato allegati al ricorso e dallo stato matricolare prodotto dall'Amministrazione resistente nella comparsa di risposta.
Inoltre, dagli atti di causa risulta anche che dal 01.09.2022 è stata immessa nel ruolo docente. Al momento della pronuncia, dunque la ricorrente è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, perché immessa in ruolo (cfr. stato matricolare).
L'eccezione di prescrizione non è fondata, in quanto il termine di cinque anni iniziava a decorrere dal 25.09.2017 (data di conferimento del primo incarico di supplenza del 2017) ed è stato interrotto dalla diffida a mezzo raccomandata a.r. del 23.06.2022, prodotta in allegato al ricorso.
Pertanto, ricorrono le condizioni per riconoscere a il diritto all'attribuzione Parte_6 del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021 e
2021/2022 per un importo complessivo di € 2.000,00, con conseguente condanna del CP_1 convenuto all'adempimento in forma specifica mediante l'attribuzione della Carta Docente oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione.
- Parte_7
La ricorrente ha ricevuto negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno per ogni anno di riferimento), come documentato dai contratti a tempo determinato allegati al ricorso e dallo stato matricolare prodotto dall'Amministrazione resistente nella comparsa di risposta.
Inoltre, dagli atti di causa risulta anche che dal 01.09.2022 è stata immessa nel ruolo docente. Al momento della pronuncia, dunque la ricorrente è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, perché immessa in ruolo (cfr. stato matricolare).
L'eccezione di prescrizione non è fondata, in quanto il termine di cinque anni iniziava a decorrere dal 25.09.2017 (data di conferimento del primo incarico di supplenza del 2017) ed è stato interrotto dalla diffida a mezzo raccomandata a.r. del 25.11.2023, prodotta in allegato al ricorso.
Pertanto, ricorrono le condizioni per riconoscere a il diritto Parte_7 all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui solo per i predetti anni di servizio precario
7 ossia per agli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per un importo complessivo di
€ 2.000,00, con conseguente condanna del convenuto all'adempimento in forma specifica CP_1 mediante l'attribuzione della Carta Docente oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione.
- Parte_8
La ricorrente ha ricevuto negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno per ogni anno di riferimento), come documentato dai contratti a tempo determinato allegati al ricorso e dallo stato matricolare prodotto dall'Amministrazione resistente nella comparsa di risposta.
La domanda può essere accolta anche in relazione al beneficio richiesto per l'a.s. 2018/2019, in quanto dalla documentazione allegata risulta che seppur in tale anno la ricorrente ha ricevuto incarichi di supplenza brevi e saltuari (come documentato dallo stato matricolare) tale rapporto di lavoro risulta de facto continuo e in essere fino al termine delle attività didattiche con la conseguenza che, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'articolo 1 comma 121 della L. n. 107/2015, la posizione della ricorrente è equiparabile a quella del docente di ruolo poiché ella ha di fatto prestato una docenza annua.
Ne consegue che può essere riconosciuto il beneficio economico in questione anche per l'a.s.
2018/2019, attesa la piena equiparabilità tra il suo impegno lavorativo e quello del docente di ruolo
(cfr. Corte d'Appello di Torino sent. n. 165/2024, nonché sentenza del 3 luglio 2025 della Corte di
Giustizia Europea).
Inoltre, dagli atti di causa risulta anche che dal 01.09.2021 è stata immessa nel ruolo docente. Al momento della pronuncia, dunque la ricorrente è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, perché immessa in ruolo (cfr. stato matricolare).
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 ha precisato che la prescrizione del diritto alla carta docente è di 5 anni e inizia a decorrere dal giorno in cui è stipulato il contratto relativo all'anno scolastico per il quale è domandata la carta.
Tenuto conto che il termine di cinque anni di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. iniziava a decorrere dal
7.11.2018 per l'a.s. 2018/2019 (data di conferimento del relativo incarico di supplenza) ed il primo atto interruttivo è costituito dalla notifica dell'atto di diffida a mezzo pec del 16.01.2024, ne consegue l'intervenuta prescrizione del diritto per l'anno scolastico 2018/2019, mentre la prescrizione è stata interrotta tempestivamente per gli anni successivi.
Pertanto, ricorrono le condizioni per riconoscere a il diritto Parte_8 all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui solo per gli anni scolastici 2019/2020 e
8 2020/2021 per un importo complessivo di € 1.000,00, con conseguente condanna del CP_1 convenuto all'adempimento in forma specifica mediante l'attribuzione della Carta Docente oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione.
- Parte_1
La ricorrente ha ricevuto negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 incarichi di supplenza annuale (31 agosto per ogni anno di riferimento), come documentato dai contratti a tempo determinato allegati al ricorso e dallo stato matricolare prodotto dall'Amministrazione resistente nella comparsa di risposta.
Inoltre, dagli atti di causa risulta anche che dal 01.09.2021 è stata immessa nel ruolo docente. Al momento della pronuncia, dunque la ricorrente è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, perché immessa in ruolo (cfr. stato matricolare).
L'eccezione di prescrizione non è fondata, in quanto il termine di cinque anni iniziava a decorrere dal 1.09.2018 (data di conferimento del primo incarico di supplenza per l'a.s. 2019/2020) ed è stato interrotto dalla diffida a mezzo raccomandata a.r. del 4.09.2023, prodotta in allegato alle note di trattazione scritta del 19.11.2025.
Pertanto, ricorrono le condizioni per riconoscere a il diritto Parte_1 all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui solo per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021 per un importo complessivo di € 1.500,00, con conseguente condanna del convenuto all'adempimento in forma specifica mediante l'attribuzione della Carta CP_1
Docente oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione.
Le spese processuali vanno poste a carico del convenuto secondo la regola della CP_1 soccombenza e liquidate come da dispositivo, con distrazione e tenuto conto che trattasi di ricorso collettivo riguardante 8 ricorrenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara che ha diritto all'attribuzione del beneficio economico della Parte_2
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 e per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
all'attribuzione in suo favore del beneficio economico suddetto, per l'importo di € CP_3
1.500,00 oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione;
9 - dichiara che ha diritto all'attribuzione del beneficio Parte_3 economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni 2020/2021 e
2021/2022 e per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
p.t., all'attribuzione in suo favore del beneficio economico suddetto, per l'importo di € 1.000,00 oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione;
- dichiara che ha diritto all'attribuzione del beneficio economico Parte_4 della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni 2022/2023 e 2023/2024
e per l'effetto, condanna il , in persona del p.t., Controparte_1 CP_3 all'attribuzione in suo favore del beneficio economico suddetto, per l'importo di € 1.000,00 oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione;
- dichiara che ha diritto all'attribuzione del beneficio economico Parte_5 della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 e per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
all'attribuzione in suo favore del beneficio economico suddetto, per l'importo di € CP_3
1.500,00 oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione;
- dichiara che ha diritto all'attribuzione del beneficio economico della Parte_6
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021
e 2021/2022 e per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
all'attribuzione in suo favore del beneficio economico suddetto, per l'importo di € CP_3
2.000,00 oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione;
- dichiara che ha diritto all'attribuzione del beneficio economico della Parte_7
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022 e per l'effetto, condanna il , in Controparte_1 persona del all'attribuzione in suo favore del beneficio economico suddetto, per CP_3
l'importo di € 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione;
- dichiara che ha diritto all'attribuzione del beneficio economico della Parte_8
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, L.
10 107/2015, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni 2019/2020 e 2020/2021 e per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3 all'attribuzione in suo favore del beneficio economico suddetto, per l'importo di € 1.000,00 oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione;
- dichiara che ha diritto all'attribuzione del beneficio economico Parte_1 della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021 e per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
p.t., all'attribuzione in suo favore del beneficio economico suddetto, per l'importo di € 1.500,00 oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione;
- condanna il al pagamento delle spese di giudizio Controparte_4 liquidate in complessivi € 4.100,00 oltre spese generali IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito delle ricorrenti dichiaratosi anticipatario.
Lecce, 4.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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