Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00564/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01754/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1754 del 2025, proposto da
LL AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Aleardo Lizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1129/2024 pubblicata il 6.9.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. GO Di ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del 19/11/2025, prodotta in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
Con memoria depositata il 26 marzo 2026, tardivamente rispetto ai termini di legge, il difensore di parte ricorrente ha rappresentato l’intervenuto pagamento, dopo la proposizione del ricorso ( in data 11/12/2025), del bonus “carta del docente” per gli anni indicati in ricorso, insistendo per la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza.
All’udienza camerale del 26 marzo 2026 la causa è stata introitata.
Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm., come del resto riconosciuto dalla stessa interessata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza virtuale parziale e liquidate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto della limitata attività difensiva con distrazione delle spese a favore dei difensori.
Sotto il profilo della soccombenza virtuale, infatti, va osservato che la richiesta originaria di ottenere una somma a titolo di penalità di mora è infondata in quanto la sentenza del G.O. di cui si chiede l’ottemperanza ha già previsto la corresponsione degli “interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;”, la cui misura appare equa anche ai fini dell’articolo 114, comma quarto, del c.p.a.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza virtuale parziale con distrazione delle spese a favore dei difensori.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna (Sezione Seconda) sul ricorso in epigrafe indicato dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 600 (seicento), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato, se versato, con distrazione delle spese a favore dei difensori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di ET, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GO Di ET |
IL SEGRETARIO