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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/05/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4893/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4893/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 30 ottobre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Tamara Lorenzi
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Silva Fronza ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da verbale di udienza di data 25 marzo
2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 30 ottobre 2024, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in GI LS (TN) in data 21 giugno 2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
1 di GI LS, Parte II, Serie A, N. 13, Anno 2008, e che dalla loro unione sono nati a Trento la figlia (il 27 marzo 2006, maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente) ed i figli minori (il 4 settembre 2010), Per_2
(il 1 maggio 2012) e (il 4 luglio 2017). Per_3 Per_4
Le parti hanno dedotto che l'appartamento familiare, sito a GI LS (TN) in Maso Pallaori n. 13 fraz. Canezza, è di proprietà della sig.ra ed è gravato Pt_1
da mutuo ipotecario, precedentemente cointestato ai coniugi ed attualmente intestato alla sola moglie, con rata mensile di € 1.100,00.
I coniugi hanno rappresentato che il sig. ha svolto fino al 30 settembre 2024 CP_1
attività di cameriere presso il Rifugio Kubelek ad Asiago con contratto a chiamata nei fine settimana, oltre ad essere dipendente a tempo indeterminato presso uno stabilimento di Trento in località Spini di Gardolo con stipendio medio mensile di €
1.600,00, in attesa di trasferirsi all'estero stabilmente nel corso del 2025, mentre la sig.ra è in disoccupazione e percepisce un'indennità di circa € 1.100,00 Pt_1
mensili, variabile a seconda delle entrate del lavoro a chiamata part-time in un esercizio commerciale di GI LS (TN), oltre a percepire erogazioni pubbliche per AUU, assistenze familiari ed altri emolumenti pubblici per un totale mensile medio attuale di circa € 1.600,00.
I ricorrenti hanno allegato che, previa stipula di una convenzione di negoziazione assistita dall'avvocato, hanno depositato un accordo di negoziazione assistita per la soluzione consensuale della separazione coniugale in data 23 giugno 2023, trascritto sull'atto di matrimonio in data 10 luglio 2023, e che hanno cessato ogni convivenza prima ancora della sottoscrizione della negoziazione assistita, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra le parti. Il sig. , infatti, d'intesa CP_1
con la ricorrente, dal 1 maggio 2023 si è trasferito in un appartamento in locazione sito a Trento in Via Cavour n. 20 con canone mensile di € 600,00 utenze escluse.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “1) ha trasferito, con decorrenza dal 01/05/2023, Controparte_1 la propria collocazione abitativa, nell'appartamento dallo stesso locato, sito a
Trento (TN) in Via Cavour n. 20.
2 2) L'immobile, costituente casa familiare, sito in 38057 GI LS (TN) in frazione Canezza in Maso Pallaori n. 13, in proprietà tavolare della OR
, è già stato alla stessa assegnato, insieme a tutti i suoi arredi, e così Parte_1
rimarrà in sua esclusiva assegnazione continuando ad abitarlo con i figli e i quali continueranno a ivi mantenere la loro residenza anagrafica.
3) La OR ha assunto in proprio, dal 01/05/2023, il mutuo residuo Parte_1 gravante sull'immobile di cui al numero 2), avendo procurato la liberazione del OR , dalla firma presso l'Istituto di Credito Cassa Rurale Controparte_1
Alta LS.
4) I figli minori continueranno ad abitare con la madre nella casa, già residenza coniugale, presso la quale avranno anche la residenza anagrafica. Nella casa continuerà ad abitare e a risiedere anche la figlia maggiorenne . I figli Persona_5
minori saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con attribuzione alla madre, su delega del padre, delle decisioni, anche di maggior importanza, scolastiche e sanitarie nell'interesse degli stessi, considerata la frequente assenza del sig. per ragioni lavorative, con obbligo della OR di darne CP_1 Pt_1
tempestiva comunicazione al padre. Per scelte scolastiche, che possono comportare anche spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle linee guida del CNF, esemplificativamente, ma non esaustivamente: corsi di lingue;
corsi di musica e strumentali;
attività sportive, spese per attività ludiche e ricreative;
viaggi di studio in Italia e all'estero; spese per conseguimento della patente;
corsi universitari o scuole di specializzazione private ecc. Per scelte sanitarie si intendono, esemplificativamente, quelle relative ad interventi chirurgici differibili;
cure odontoiatriche presso strutture private ecc.
5) Successivamente al trasferimento all'estero del sig. , nel corso del 2025, i CP_1
genitori concordano che i figli minori – e rimarranno Per_2 Per_3 Per_4
affidati in via super esclusiva alla madre,
6) I genitori concordano che nella gestione dei tempi di visita – incontro dei figli minori con il padre, si terrà conto degli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli e lavorativi dei genitori, nonché della attuale collocazione abitativa del padre, conseguente alla separazione che non consente, allo stato, il pernotto dei figli presso quest'ultimo, riservandosi di definire il rapporto padre-figli in separato atto
3 in conseguenza del trasferimento all'estero del padre. Il padre pertanto vedrà i figli
e li terrà con sé, come concordato in sede di separazione, secondo i reciproci impegni e possibilità, in ogni caso, previo accordo con la madre, due giorni prima, impegnandosi a mantenere con loro un buon rapporto genitoriale e con l'impegno, allorché avrà reperito una nuova migliore e stabile occupazione lavorativa, di trovare una nuova collocazione abitativa che gli consenta di accogliere i figli, anche per i pernotti.
7)Il OR continuerà a provvedere, entro il 15 di ogni mese, Controparte_1
a contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento dell'importo già concordato in sede di separazione, di complessivi € 400,00 mensili (comprensivo di spese straordinarie), rivalutabili ISTAT –primo scatto giugno 2024-, che i ricorrenti provvederanno a rinegoziare, sia in via ordinaria che straordinaria, non appena il OR avrà reperito una nuova occupazione lavorativa, Controparte_1
dando atto di essersi attivato in tal senso senza risultati utili sino ad oggi, impegnandosi a mantenere informata la OR dell'avvenuto futuro Pt_1
reperimento.
8) Viene riconosciuto il diritto alla OR di richiedere e percepire, Parte_1 per intero, gli assegni famigliari erogati dall'Inps, l'AUU, l'Assegno Regionale e ogni altro importo erogato dall'Ente Pubblico a favore del nucleo familiare, con diritto di beneficiare, al 100%, delle detrazioni fiscali.
9)Il veicolo VW Caddy tg. EZ 068 YW è già stato assegnato in proprietà ed uso esclusivo della OR . Parte_1
10)Il veicolo Lancia Musa, acquistato dal OR per Controparte_1
sopperire al veicolo Nissan Micra, ormai inutilizzabile, rimarrà in proprietà ed uso esclusivo al medesimo.
11)Il conto corrente cointestato ai coniugi, già in essere presso la Cassa Rurale
Alta LS, è stato estinto con effetto dal 01/07/2023.
12)Ai fini economico-patrimoniali, le parti dichiarano di non avere nulla reciprocamente a pretendere, né in relazione alla casa familiare, né per rapporti – pagamenti effettuati in costanza di convivenza coniugale, né a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, dichiarandosi economicamente indipendenti, essendo stato il OR liberato Controparte_1
4 da ogni impegno fideiussorio in relazione al mutuo ipotecario contratto per la ristrutturazione della casa di abitazione, intavolata esclusivamente alla OR
Pt_1
13)I ricorrenti esprimono il loro reciproco assenso al rilascio dei passaporti per
l'estero, mentre invece, per quanto riguarda l'espatrio dei minori, l'assenso dovrà essere rilasciato di volta in volta dai genitori.
14) Spese e competenze professionali interamente compensate.”.
Con ordinanza di data 19 febbraio 2025 il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria, disponendo la comparizione personale delle parti a chiarimenti sulla condizione n.
5.
All'udienza del 25 marzo 2025 il sig. ha dichiarato che è sua intenzione CP_1
trasferirsi in Polonia verso la fine dell'anno 2025 per avviare un'attività di ristorazione e che vuole tornare in Italia una volta al mese. Le parti hanno chiesto concordemente di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, ad eccezione della condizione n. 5, modificata nei termini che seguono: “Successivamente al trasferimento all'estero del sig. , nel corso del 2025, i genitori concordano CP_1
che i figli minori – e rimarranno affidati in via Per_2 Per_3 Per_4
condivisa ai genitori, prevedendosi che sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale venga esercitata in modo disgiunto e con delega alla madre per le questioni mediche urgenti e indifferibili”.
La domanda di divorzio – previa riqualificazione in domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultando dal doc. 1 in atti che le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario – è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato (23 giugno 2023, doc. 6) senza che sia stata eccepita l'interruzione della separazione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento
5 dei figli minori , e e al mantenimento di tutti i figli (anche Per_2 Per_3 Per_4
della figlia maggiorenne nonché corrispondenti al loro interesse morale e Per_1
materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie -, risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale.
Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i figli ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate, ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._1 Controparte_1
) a GI LS (TN) in data 21 giugno 2008, C.F._2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di GI LS,
Parte II, Serie A, N. 13, Anno 2008, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva (come precisate all'udienza del 25 marzo 2025), da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4893/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 30 ottobre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Tamara Lorenzi
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Silva Fronza ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da verbale di udienza di data 25 marzo
2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 30 ottobre 2024, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in GI LS (TN) in data 21 giugno 2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
1 di GI LS, Parte II, Serie A, N. 13, Anno 2008, e che dalla loro unione sono nati a Trento la figlia (il 27 marzo 2006, maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente) ed i figli minori (il 4 settembre 2010), Per_2
(il 1 maggio 2012) e (il 4 luglio 2017). Per_3 Per_4
Le parti hanno dedotto che l'appartamento familiare, sito a GI LS (TN) in Maso Pallaori n. 13 fraz. Canezza, è di proprietà della sig.ra ed è gravato Pt_1
da mutuo ipotecario, precedentemente cointestato ai coniugi ed attualmente intestato alla sola moglie, con rata mensile di € 1.100,00.
I coniugi hanno rappresentato che il sig. ha svolto fino al 30 settembre 2024 CP_1
attività di cameriere presso il Rifugio Kubelek ad Asiago con contratto a chiamata nei fine settimana, oltre ad essere dipendente a tempo indeterminato presso uno stabilimento di Trento in località Spini di Gardolo con stipendio medio mensile di €
1.600,00, in attesa di trasferirsi all'estero stabilmente nel corso del 2025, mentre la sig.ra è in disoccupazione e percepisce un'indennità di circa € 1.100,00 Pt_1
mensili, variabile a seconda delle entrate del lavoro a chiamata part-time in un esercizio commerciale di GI LS (TN), oltre a percepire erogazioni pubbliche per AUU, assistenze familiari ed altri emolumenti pubblici per un totale mensile medio attuale di circa € 1.600,00.
I ricorrenti hanno allegato che, previa stipula di una convenzione di negoziazione assistita dall'avvocato, hanno depositato un accordo di negoziazione assistita per la soluzione consensuale della separazione coniugale in data 23 giugno 2023, trascritto sull'atto di matrimonio in data 10 luglio 2023, e che hanno cessato ogni convivenza prima ancora della sottoscrizione della negoziazione assistita, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra le parti. Il sig. , infatti, d'intesa CP_1
con la ricorrente, dal 1 maggio 2023 si è trasferito in un appartamento in locazione sito a Trento in Via Cavour n. 20 con canone mensile di € 600,00 utenze escluse.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “1) ha trasferito, con decorrenza dal 01/05/2023, Controparte_1 la propria collocazione abitativa, nell'appartamento dallo stesso locato, sito a
Trento (TN) in Via Cavour n. 20.
2 2) L'immobile, costituente casa familiare, sito in 38057 GI LS (TN) in frazione Canezza in Maso Pallaori n. 13, in proprietà tavolare della OR
, è già stato alla stessa assegnato, insieme a tutti i suoi arredi, e così Parte_1
rimarrà in sua esclusiva assegnazione continuando ad abitarlo con i figli e i quali continueranno a ivi mantenere la loro residenza anagrafica.
3) La OR ha assunto in proprio, dal 01/05/2023, il mutuo residuo Parte_1 gravante sull'immobile di cui al numero 2), avendo procurato la liberazione del OR , dalla firma presso l'Istituto di Credito Cassa Rurale Controparte_1
Alta LS.
4) I figli minori continueranno ad abitare con la madre nella casa, già residenza coniugale, presso la quale avranno anche la residenza anagrafica. Nella casa continuerà ad abitare e a risiedere anche la figlia maggiorenne . I figli Persona_5
minori saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con attribuzione alla madre, su delega del padre, delle decisioni, anche di maggior importanza, scolastiche e sanitarie nell'interesse degli stessi, considerata la frequente assenza del sig. per ragioni lavorative, con obbligo della OR di darne CP_1 Pt_1
tempestiva comunicazione al padre. Per scelte scolastiche, che possono comportare anche spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle linee guida del CNF, esemplificativamente, ma non esaustivamente: corsi di lingue;
corsi di musica e strumentali;
attività sportive, spese per attività ludiche e ricreative;
viaggi di studio in Italia e all'estero; spese per conseguimento della patente;
corsi universitari o scuole di specializzazione private ecc. Per scelte sanitarie si intendono, esemplificativamente, quelle relative ad interventi chirurgici differibili;
cure odontoiatriche presso strutture private ecc.
5) Successivamente al trasferimento all'estero del sig. , nel corso del 2025, i CP_1
genitori concordano che i figli minori – e rimarranno Per_2 Per_3 Per_4
affidati in via super esclusiva alla madre,
6) I genitori concordano che nella gestione dei tempi di visita – incontro dei figli minori con il padre, si terrà conto degli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli e lavorativi dei genitori, nonché della attuale collocazione abitativa del padre, conseguente alla separazione che non consente, allo stato, il pernotto dei figli presso quest'ultimo, riservandosi di definire il rapporto padre-figli in separato atto
3 in conseguenza del trasferimento all'estero del padre. Il padre pertanto vedrà i figli
e li terrà con sé, come concordato in sede di separazione, secondo i reciproci impegni e possibilità, in ogni caso, previo accordo con la madre, due giorni prima, impegnandosi a mantenere con loro un buon rapporto genitoriale e con l'impegno, allorché avrà reperito una nuova migliore e stabile occupazione lavorativa, di trovare una nuova collocazione abitativa che gli consenta di accogliere i figli, anche per i pernotti.
7)Il OR continuerà a provvedere, entro il 15 di ogni mese, Controparte_1
a contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento dell'importo già concordato in sede di separazione, di complessivi € 400,00 mensili (comprensivo di spese straordinarie), rivalutabili ISTAT –primo scatto giugno 2024-, che i ricorrenti provvederanno a rinegoziare, sia in via ordinaria che straordinaria, non appena il OR avrà reperito una nuova occupazione lavorativa, Controparte_1
dando atto di essersi attivato in tal senso senza risultati utili sino ad oggi, impegnandosi a mantenere informata la OR dell'avvenuto futuro Pt_1
reperimento.
8) Viene riconosciuto il diritto alla OR di richiedere e percepire, Parte_1 per intero, gli assegni famigliari erogati dall'Inps, l'AUU, l'Assegno Regionale e ogni altro importo erogato dall'Ente Pubblico a favore del nucleo familiare, con diritto di beneficiare, al 100%, delle detrazioni fiscali.
9)Il veicolo VW Caddy tg. EZ 068 YW è già stato assegnato in proprietà ed uso esclusivo della OR . Parte_1
10)Il veicolo Lancia Musa, acquistato dal OR per Controparte_1
sopperire al veicolo Nissan Micra, ormai inutilizzabile, rimarrà in proprietà ed uso esclusivo al medesimo.
11)Il conto corrente cointestato ai coniugi, già in essere presso la Cassa Rurale
Alta LS, è stato estinto con effetto dal 01/07/2023.
12)Ai fini economico-patrimoniali, le parti dichiarano di non avere nulla reciprocamente a pretendere, né in relazione alla casa familiare, né per rapporti – pagamenti effettuati in costanza di convivenza coniugale, né a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, dichiarandosi economicamente indipendenti, essendo stato il OR liberato Controparte_1
4 da ogni impegno fideiussorio in relazione al mutuo ipotecario contratto per la ristrutturazione della casa di abitazione, intavolata esclusivamente alla OR
Pt_1
13)I ricorrenti esprimono il loro reciproco assenso al rilascio dei passaporti per
l'estero, mentre invece, per quanto riguarda l'espatrio dei minori, l'assenso dovrà essere rilasciato di volta in volta dai genitori.
14) Spese e competenze professionali interamente compensate.”.
Con ordinanza di data 19 febbraio 2025 il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria, disponendo la comparizione personale delle parti a chiarimenti sulla condizione n.
5.
All'udienza del 25 marzo 2025 il sig. ha dichiarato che è sua intenzione CP_1
trasferirsi in Polonia verso la fine dell'anno 2025 per avviare un'attività di ristorazione e che vuole tornare in Italia una volta al mese. Le parti hanno chiesto concordemente di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, ad eccezione della condizione n. 5, modificata nei termini che seguono: “Successivamente al trasferimento all'estero del sig. , nel corso del 2025, i genitori concordano CP_1
che i figli minori – e rimarranno affidati in via Per_2 Per_3 Per_4
condivisa ai genitori, prevedendosi che sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale venga esercitata in modo disgiunto e con delega alla madre per le questioni mediche urgenti e indifferibili”.
La domanda di divorzio – previa riqualificazione in domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultando dal doc. 1 in atti che le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario – è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato (23 giugno 2023, doc. 6) senza che sia stata eccepita l'interruzione della separazione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento
5 dei figli minori , e e al mantenimento di tutti i figli (anche Per_2 Per_3 Per_4
della figlia maggiorenne nonché corrispondenti al loro interesse morale e Per_1
materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie -, risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale.
Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i figli ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate, ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._1 Controparte_1
) a GI LS (TN) in data 21 giugno 2008, C.F._2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di GI LS,
Parte II, Serie A, N. 13, Anno 2008, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva (come precisate all'udienza del 25 marzo 2025), da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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