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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/06/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 462/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
462/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F. C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi, giusta procura apposta in calce al C.F._4
ricorso, dall'Avv.to Claudia Candeloro del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliati presso il relativo studio professionale sito in Bologna, Via Indipendenza,
n. 30;
RICORRENTI contro
(C.F. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Parma, Via Ugo Bassi n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Angelo Di Monte del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via Carducci n. 12;
RESISTENTE nonché con la chiamata in causa di
, (C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2
sede legale in Parma, rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli
Avv.ti Valeria Giroldi e Nilla Barusi del Foro di Parma, con domicilio eletto in
Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell CP_2
medesimo;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 22.06.2022 e ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio la società
[...]
e - premettendo di aver lavorato, senza Controparte_1
soluzione di continuità, alle dipendenze di parte convenuta, con qualifica e mansioni di operaio comune al servizio di igiene ambientale presso l'area territoriale di Parma, inquadrati al livello IV° CCNL Cooperative sociali e di aver percepito una retribuzione mensile inferiore a quella prevista dal CCNL per i dipendenti delle imprese e società esercenti servizi ambientali (c.d. CCNL FISE) – chiedevano la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore della differenze retributive maturate, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
A sostegno della domanda rappresentavano: a) che la società resistente, nata come cooperativa finalizzata all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate ex art. 4 della L. n. 381/1991, era divenuta col tempo una società che operava prevalentemente nel settore dell'igiene ambientale e della raccolta rifiuti (doc.ti 4 e 4 bis fasc. parte ricorrente); b) che la società resistente, nell'ambito del contratto di appalto sottoscritto con la si occupava del recupero e dello stoccaggio delle CP_3
frazioni di carta, cartone, plastica e vetro all'interno della provincia di Parma (doc. 5 fasc. parte ricorrente); c) che nel predetto appalto era espressamente previsto l'onere in capo all'appaltatore di garantire ai lavoratori impiegati il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Servizi Ambientali (doc. 5 fasc. parte ricorrente); d) che la società resistente ricavava il 91% del proprio fatturato dal predetto appalto, per un totale di € 7.222.222,00 nell'anno 2020, e ivi impiegava gran parte del proprio personale (doc. 4 fasc. parte ricorrente); e) di essere stati assunti in qualità di addetti alla raccolta dei rifiuti di cui al lotto 4 dell'appalto IREN (doc.ti 8-11 fasc. parte ricorrente); f) che, in particolare: - era stato assunto in data Parte_1
02.11.2015 per svolgere la mansione di addetto alla raccolta dei rifiuti differenziati in ausilio ai veicoli (c.d. “pedanista”) con inquadramento al livello B1 del CCNL
Cooperative Sociali (doc.ti 3, 6 e 8 fasc. parte ricorrente;
- Parte_2
era stato assunto in data 25.04.2016 per svolgere la mansione di
[...]
addetto alla raccolta dei rifiuti differenziati in ausilio ai veicoli (c.d. “pedanista”) con inquadramento al livello B1 del CCNL Cooperative Sociali (doc.ti 3, 6 bis e 9 fasc. parte ricorrente); - era stato assunto in data 06.06.2018 per Parte_3
svolgere la mansione di conducente di veicolo pesante adibito alla raccolta dei rifiuti con compattatore, attività per la quale è obbligatoria la patente CQC, con inquadramento al livello CCNL Cooperative Sociali (doc.ti 3, 7 e 10 fasc. parte ricorrente); - era stato assunto in data 06.02.2019 Parte_4
per svolgere la mansione di conducente di veicolo pesante adibito alla raccolta dei rifiuti con compattatore, attività per la quale è obbligatoria la patente CQC, con inquadramento al livello C1 del CCNL Cooperative Sociali (doc.ti 3 e 11 fasc. parte ricorrente); g) che la società datrice, pertanto, non ha mai applicato il CCNL FISE, bensì il deteriore del CCNL Cooperative Sociali, nelle cui declaratorie i profili professionali dei ricorrenti non erano neanche presenti;
h) che la società datrice, invece, applicava il CCNL FISE ad altri dipendenti, assunti in ragione di clausola sociale al momento del subentro nella gestione della raccolta differenziata per conto della con mansioni del tutto equiparabili a quelle dei ricorrenti (doc. 4 CP_3
bis fasc. parte ricorrente); i) di aver rivendicato, sin da subito, la maggiore retribuzione dovuta, concludendo, ad eccezione del sig. Parte_4
accordi transattivi a chiusura delle differenze maturate sino al
[...]
31.12.2018; l) di avere tuttavia continuato, sin dal 2019, a svolgere la propria attività per una retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL FISE;
m) che la società datrice, a seguito di formale messa in mora in data 08.11.2021 e in data 17.01.2022, confermava la bontà dell'applicazione del CCNL Cooperative Sociali ai lavoratore impiegati nell'appalto (doc.ti 16-21 fasc. parte ricorrente); n) di avere diritto, a CP_3
titolo di differenze retributive in applicazione del CCNL FISE: - , Parte_1
inquadrato al livello 2B, alla somma di € 20.198,15 per il periodo dal 01.01.2019 al
31.07.2021 (doc. 12 fasc. parte ricorrente); - , Parte_2
inquadrato al livello 2B, alla somma di € 22.278,62 per il periodo dal 01.01.2019 al
30.09.2021 (doc. 13 fasc. parte ricorrente); - , inquadrato al Parte_3
livello 3B, alla somma di € 25.372,22 per il periodo dal 01.01.2019 al 30.09.2021
(doc. 14 fasc. parte ricorrente); - , inquadrato al Parte_4
livello 3B, alla somma di € 29.915,93 per il periodo dal 01.02.2019 al 02.02.2022
(doc. 15 fasc. parte ricorrente).
A fondamento della domanda, deducevano che il CCNL FISE, in quanto unico contratto che definiva compiutamente i profili professionali degli addetti del settore dei servizi ambientali, era il solo contratto collettivo idoneo a costituire, per i ricorrenti, il parametro alla stregua del quale valutare la sussistenza dei requisiti di proporzionalità e di sufficienza della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost..
Su tali premesse, rassegnavano, dunque, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza reietta:
1. Accertare e dichiarare il diritto dei Sig.ri Parte_1 Parte_2
e lavoratori dipendenti della
[...] Parte_3 Parte_4
a r.l. impiegati presso l'appalto concluso da quest'ultima con Controparte_4 [...]
per la raccolta dei rifiuti differenziati presso l'area territoriale di Parma, a CP_3
ricevere, ai sensi dell'art. 36 Cost., una retribuzione paramentrata sui livelli 2B Parte (Sig.ri e e 3B (Sig.ri e del CCNL per i Pt_2 Pt_3 Parte_4
dipendenti di imprese e società esercenti Servizi Ambientali (c.d. CCNL FISE, doc.
1), secondo quanto esposto nel presente ricorso.
2. Per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, a corrispondere loro pro futuro la relativa Parte retribuzione e, in particolare, ai Sig.ri e la retribuzione base Pt_5
prevista per il livello 2B (1.648,00 euro/mese, doc. 2) e ai Sig.ri e Pt_3 Pt_4
la retribuzione base prevista per il livello 3B (1.839,16 euro/mese, doc. 2).
[...]
3. Per l'effetto del primo accertamento, dichiarare tenuta e condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai CP_5
lavoratori ricorrenti le differenze retributive maturate in ragione dell'illegittima applicazione a loro danno dei minimi retributivi di cui al CCNL Cooperative Sociali, quantificate come risulta dai conteggi allegati (docc. 12-15), in: 20.198,15 euro a Parte favore del Sig. al 31.07.2022, 22.278,62 euro a favore del Sig. al Pt_2
30.09.2021, 25.372,22 euro a favore del Sig. al 30.09.2021 e 2 9. 915, 93 Pt_3
euro a favore del Sig. al 28.02.2022, oltre che alla Parte_4
regolarizzazione della posizione previdenziale di ciascuno.
Con vittoria di spese, diritti, competenze ed onorari, oltre ad accessori di legge.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 03.11.2022, si costituiva in giudizio
, eccependo, in via preliminare, la Controparte_1
improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 38 del CCNL Cooperative Sociali, oltre che l'inammissibilità per mancanza degli elementi essenziali e, nel merito, contestando la fondatezza delle pretese attoree.
1.3. Con ordinanza dell'1.12.2022 il Giudice, ravvisata un'ipotesi di litisconsorzio necessario con l , disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti CP_6
dell . Controparte_7
1.4. Con memoria difensiva depositata in 02.03.2023 si costituiva in giudizio , CP_6
chiedendo che, in ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, la società convenuta fosse condannata alla regolarizzazione contributiva dei ricorrenti.
1.5. La causa veniva, dunque, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale;
istruttoria all'esito della quale veniva disposta una CTU tecnico-contabile ai fini della quantificazione delle differenze retributive eventualmente spettanti a parte ricorrente.
1.6. All'udienza del 5.06.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione
2.1. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
2.2. L'eccezione di improcedibilità della domanda non è fondata e va rigettata.
L'art. 38 CCNL Cooperative Sociali – la cui applicazione alla fattispecie in controversia è stata invocata dalla società convenuta - prevede quanto segue:
“
1. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di Procedura
Civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 80 e dal Decreto
Legislativo 29.10.1998 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati Misti Paritetici territoriali oppure dove hanno sede le
Associazioni Cooperative, o presso le Organizzazioni Sindacali competenti territorialmente, alla quale aderiscono o conferiscono mandato la cooperativa o il lavoratore interessato...”. Ad avviso della società convenuta, confortata, sul punto, da una pronuncia resa dall'intestato Tribunale1, l'esperimento del tentativo di conciliazione nelle modalità e nelle sedi previste dalla richiamata disposizione contrattuale costituirebbe una condizione di procedibilità dell'azione giudiziale.
Parte ricorrente, per contro, da un lato, ha sostenuto che alcuna sanzione di improcedibilità è contemplata, né dalla legge – dal momento che la disposizione di cui all'art. 412 ter c.p.c., pur facoltizzando la contrattazione collettiva ad individuare sedi e modalità per svolgere conciliazioni e arbitrati, non legittima le parti sociali a sanzionare con l'improcedibilità il mancato esperimento degli stessi –, né, tanto meno, dalla richiamata disposizione contrattuale, e, dall'altro, ha evidenziato che, anche volendo opinare diversamente, tale clausola sarebbe affetta da nullità, dato che, dopo l'abrogazione del tentativo obbligatorio di conciliazione precedentemente previsto dall'art. 412 bis c.p.c. a pena di improcedibilità delle domande giudiziali in materia di lavoro, non sarebbe più consentito introdurre condizioni di procedibilità in via convenzionale.
La tesi attorea, ad avviso di questo Giudice, è pienamente condivisibile, non solo poiché conforme ai principi che ispirano ed informano l'ordinamento processual- civilistico, ma anche poiché recepita dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza richiamata dalla difesa dei ricorrenti.
Occorre preliminarmente evidenziare che, dal punto di vista strutturale, il proprium dell'improcedibilità della domanda va cercato nell'attinenza della figura all'esclusiva sfera processuale, senza influsso dal o sul merito.
Essa può definirsi, dunque, come la conseguenza, di natura sanzionatoria, e, perciò, doverosamente testuale, di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto, espressamente configurato come necessario a tal fine, della sequenza di avvio di un dato processo. Per quanto riguarda, in particolare, la causa della improcedibilità, ovvero la ragione giustificatrice della invalidità, si può osservare che, pur essendo le ipotesi previste dal codice di rito a pena di improcedibilità indubbiamente eterogenee fra loro, le ipotesi di improcedibilità si ricollegano a fattispecie nelle quali l'inosservanza di forme: a) o impedisce l'individuazione del potere esercitato;
b) o impedisce l'esercizio dei poteri degli altri soggetti del processo, per il quale pieno esercizio la forma violata era stata prevista;
c) o impedisce entrambe le cose.
Per quanto riguarda, invece, il profilo funzionale, occorre rilevare che – come per le ipotesi di inosservanza di forme previste a pena d'inammissibilità – anche la conseguenza della verificazione di una fattispecie di improcedibilità è la mancata produzione dell'effetto tipico dell'atto.
Nell'ambito della giurisprudenza di merito, come noto, si è manifestato un contrasto in relazione alle conseguenze del mancato esperimento del tentativo di conciliazione laddove la disposizione normativa (o, come nel caso di specie, contrattuale), pur contemplando tale preliminare incombente, non preveda espressamente l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Ritiene questo Giudice che, alla stregua dei principi che ispirano il nostro sistema processual-civilistico, la clausola con la quale le parti conferiscano ad un terzo il solo incarico di esperire un tentativo di conciliazione per le eventuali controversie che insorgano sull'interpretazione ed esecuzione di un determinato contratto non implichi rinuncia alla tutela giurisdizionale2, con la conseguenza che il mancato esperimento del suddetto tentativo non è di ostacolo alla proponibilità e procedibilità dell'azione giudiziaria.
A riguardo, occorre invero ricordare che il principio del giusto processo di cui agli artt. 6 CEDU e 111 Cost., non si esplicita nella sola ragionevole durata dello stesso3 e che quest'ultimo valore non può essere salvaguardato a scapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio e, in definitiva, il diritto ad un giudizio nel merito (Cass., S.U., 12.3.2014, n. 5700).
E, anzi, il principio del giusto processo impone all'interprete di preferire le scelte ermeneutiche in grado di assicurare che il processo pervenga ad una decisione di merito (Cass., ord. 30.3.2015, n. 6427); con l'inevitabile corollario per cui le limitazioni all'accesso alla tutela giurisdizionale sono compatibili con i principi del giusto processo solo qualora vi sia una ragionevole relazione di proporzionalità tra il mezzo impiegato e lo scopo perseguito (Cass., 5.2.2015, n. 2143), fermo restando che tali limitazioni devono essere stabilite in modo chiaro e prevedibile, vale a dire alla stregua di una giurisprudenza non ondivaga o non specifica (Cass., S.U., 12.3.2014,
n. 5700).
Questa è, peraltro, a differenza di quanto sostenuto dall'intestato Tribunale nella sentenza richiamata, la tesi fatta propria dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 16092 del 21.09.2012, ha così osservato: “In assenza - a quanto risulta - di precedenti specifici di questa Corte, deve rilevarsi come nell'ambito della giurisprudenza di merito si sia manifestato un contrasto in relazione alle conseguenze del mancato esperimento del tentativo di conciliazione in esame, nel senso che, da una parte, si è ritenuto, come nella sentenza impugnata (v. anche Trib. Prato, 5 ottobre 2010) che il tentativo di conciliazione in esame sia “sfornito di sanzioni processuali”, dall'altra (Trib. Reggio Emilia, 27 gennaio 2011) si è affermata l'improcedibilità della domanda in relazione al mancato esperimento di detto tentativo. Ad avviso della Corte, movendo dalla condivisibile nozione di procedibilità intesa quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario a tal fine, della sequenza di avvio di un dato processo, deve condividersi l'assunto della corte territoriale secondo cui la procedibilità stessa deve essere espressamente prevista, né può procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese anche le gravi conseguenze del rilievo dell'improcedibilità (anche se autorevole dottrina, sulla base della disciplina positiva, individua un diverso regime a seconda che si tratti di impugnazioni ovvero di domande proposte nel primo grado del giudizio, nel quale le conseguenze sono temporanee e removibili, onde evitare una lesione irrimediabile del diritto di azione). Giova richiamare, per i fini che qui interessano, il principio secondo cui le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., non possono essere interpretate neppure in senso estensivo (Cass., 21 gennaio 2004, n. 967)”.
E, peraltro, in termini ancora più radicali, ritiene questo Giudice che, dopo l'abrogazione del tentativo obbligatorio di conciliazione precedentemente previsto dall'art. 412 bis c.p.c. a pena di improcedibilità delle domande giudiziali in materia di lavoro, non sarebbe più consentito introdurre condizioni di procedibilità in via convenzionale, essendo la disciplina processuale, preordinata alla tutela di interessi pubblicistici, sottratta alla derogabilità pattizia.
2.3. Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità delle domande proposte dagli odierni ricorrenti per essere questi soci della cooperativa ed avere i medesimi partecipato all'approvazione del bilancio.
Come correttamente rilevato dalla difesa dei ricorrenti, invero, il rapporto mutualistico e quello lavorativo sono del tutto autonomi e dai due rapporti discendono diversi diritti, in quanto tali autonomamente azionabili in giudizio;
di talché, la mera approvazione del bilancio da parte dei soci lavoratori non può in alcun modo comportare rinuncia e/o acquiescenza dei medesimi ai diritti derivanti dal distinto rapporto di lavoro.
2.4. Nel merito, la domanda attorea è fondata.
Come evidenziato, i ricorrenti hanno richiesto, pro-futuro, la condanna della propria datrice di lavoro al pagamento a loro favore di una retribuzione Controparte_4
parametrata sui minimi stabiliti dal CCNL FISE (e, in particolare, su quella del livello Parte 2B per quanto riguarda i Sig.ri e e su quella del livello 3B con Pt_2 riferimento ai Sig.ri e , con riconoscimento, per il passato, Pt_3 Parte_4
delle differenze retributive già maturate.
Tali richieste si fondano sull'impiego esclusivo degli odierni ricorrenti nell'appalto gestito dalla datrice di lavoro per conto di con riguardo all'attività di raccolta CP_3
dei rifiuti nella città e nella provincia di Parma (c.d. lotto 4); appalto nell'ambito del Parte quale gli istanti svolgono, per un verso, quanto ai Sig.ri e l'attività Pt_2
di “pedanista”, essendo i medesimi addetti alla raccolta di rifiuti in ausilio ai veicoli,
e, per altro, quanto ai Sig.ri e quella di conduzione dei Pt_3 Parte_4
veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti con compattatore (attività per la quale è necessario il possesso della patente speciale CQC).
Parte ricorrente in particolare - muovendo dal rilievo per cui anche ai soci delle cooperative di produzione e lavoro va riconosciuto il diritto, per le prestazioni erogate in favore della società, ad una retribuzione che, in applicazione del disposto dell'art. 36 Cost, sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto e sia sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa ai soci e alle loro famiglie, nella misura in cui non risulti vulnerata la funzione sociale della cooperazione a finalità di mutualità
– ha invocato l'applicazione, quali parametri per l'accertamento della proporzionalità della retribuzione in concreto ricevuta dai lavoratori, dei minimi retributivi stabiliti dalle parti sociali (comparativamente più rappresentative) con riferimento al settore e alle mansioni in cui questi ultimi risultano effettivamente impiegati.
2.5. A riguardo, è, anzitutto, opportuno ricordare l'insegnamento della Suprema Corte di cassazione in ordine alla ripartizione dell'onere della prova nelle cause relative a rapporti obbligatori.
Secondo questo insegnamento, il quale trova applicazione anche nelle obbligazioni nascenti da un contralto di lavoro, il creditore che agisce in giudizio per ottenere la condanna del debitore all'adempimento ha l'onere (art. 2697, 1 co., c.c.) di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, ossia dell'esistenza dell'obbligo che si assume inadempiuto. Provato il diritto di credito, il creditore non deve dare la dimostrazione specifica dell'inadempimento, in quanto incombe sul debitore l'opposto onere di eccepire e. conseguentemente, di provare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto medesimo (art. 2697, 2co., c.c.), ivi compreso il regolare adempimento
(cfr. già Cass. 5 aprile 1984 n. 2221 e, più recentemente, Cass. febbraio 1996 n. 1996
n. 973: da ultimo v. Cass., Sez. Un., (6 aprile - 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel caso in esame, non essendo stata contestata la sussistenza di un rapporto di lavoro, la durata dello stesso, le mansioni svolte secondo i tempi e gli orari indicati in ricorso, non residuava a carico della parte ricorrente alcun ulteriore onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa azionata4.
Parte convenuta non ha formulato eccezione di adempimento ma ha contestato, in diritto, la fondatezza della pretesa azionata.
2.6. E, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, la pretesa attorea è fondata.
Invero, come rilevato dalla difesa dei ricorrenti, occorre individuare, quali parametri per l'accertamento della proporzionalità della retribuzione in concreto ricevuta dal lavoratore, i minimi retributivi stabiliti dalle parti sociali (comparativamente più rappresentative) con riferimento al settore e alle mansioni in cui quest'ultimo è impiegato.
Orbene, pur rientrando l'attività di raccolta e spazzamento dei rifiuti oggetto dell'appalto in controversia nell'ambito di applicazione del CCNL cooperative sociali, va escluso che l'ambito di possibile operatività delle cooperative sociali (che non ha, in realtà, confini in tema di servizi) possa essere considerato un “settore” di riferimento del contratto collettivo delle cooperative sociali stesse;
il fatto, cioè, che le possano svolgere raccolta di rifiuti in base al CCNL CP_4
COOPERATIVE SOCIALI non significa che tale contratto disciplini specificamente il settore della raccolta dei rifiuti. Non può, detto altrimenti, sostenersi che - avendo il CCNL cooperative sociali un ambito di applicazione potenzialmente illimitato (“attività diverse di tipo artigianale, industriale, agricolo, commerciale e di servizi”) - tale contratto possa essere considerato, ai fini de quibus, quale un contratto di questo o quel determinato settore
“artigianale, industriale, agricolo, commerciale e di servizi”.
E, dunque, il riferimento al contratto di settore va inteso come il contratto che disciplina effettivamente e proprio quel determinato settore di riferimento dell'appalto.
Peraltro, attenendo la fattispecie in controversia ad un appalto pubblico, va ulteriormente evidenziato come trovi in questa sede applicazione anche l'art. 11
D.lgs. 36/2023, il quale, recependo il precedente art. 30 D.lgs. 50/2016, così prevede:
“al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”.
Prevedendo tale disposizione che al personale impiegato nell'ambito di appalti pubblici vada applicato il contratto collettivo che, non solo sia siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, ma il cui ambito di applicazione sia, altresì, strettamente connesso all'attività oggetto dell'appalto, risulta d'immediata evidenza come, nell'ipotesi in controversia, debba trovare applicazione, non già il CCNL siglato per i dipendenti delle Cooperative Sociali impegnati, ma il
Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi
Ambientali (c.d. CCNL FISE).
D'altra parte, un tale obbligo è stato ribadito anche dalla committente nel CP_3
capitolato d'appalto predisposto ai fini del servizio di raccolta dei rifiuti qui in rilievo, laddove si è in effetti stabilito che “l'appaltatore (Sirio, n.d.r.) deve garantire al personale impiegato il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL del settore Servizi Ambientali” (doc. 5, punto 9, pag. 8).
Di talché, alla stregua delle suesposte considerazioni, non può che riconoscersi il diritto dei ricorrenti a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, retribuzione cioè da parametrarsi, in ragione dei rilievi svolti, ai minimi contenuti nel CCNL FISE.
2.7. Ciò posto in ordine all'an del credito, va ribadito che, ai fini della quantificazione delle differenze retributive maturate dagli odierni ricorrenti, si è dato corso ad una
CTU tecnico-contabile.
In particolare, al CTU è stato richiesto di quantificare: i) le somme lorde spettanti ai ricorrenti sulla base dei minimi tabellari previsti dal CCNL per i dipendenti di imprese operanti nei servizi ambientali, considerando, da un lato, un inquadramento Parte al livello 1B per i signori e ed un inquadramento al livello 3B per i Pt_2
Part 5 Con riferimento alla posizione dei Sig.ri e (i pedanisti), il parametro da prendere Pt_2 in considerazione per il calcolo della retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro dai medesimi svolto è quello stabilito dal CCNL FISE per il livello 1B, svolgendo essi, come confermato dall'istruttoria testimoniale, la mansione di “addetti alle attività di raccolta e spazzamento con l'ausilio di veicoli”; mansione, questa, riconducibile nelle declaratorie del livello 1B del richiamato contratto.
Il livello 2B del CCNL Fise presuppone, invero, la conduzione di un veicolo per il quale è richiesta Part la patente B;
mentre, per contro, i sigg.ri e non guidano alcun mezzo, ma Pt_2 provvedono alla raccolta manuale porta a porta, “al servizio di autocompattatori”, occupando la pedana in coda ad un camion guidato da un collega;
pedana da cui scendono, di volta in volta, per prelevare i rifiuti dalla sede stradale e caricarli nel mezzo.
E, come correttamente rilevato dalla convenuta, l'art. 15 del richiamato CCNL colloca tale attività al livello J e, ai sensi del comma 8 della medesima disposizione, al livello 1B dopo due anni e mezzo (“30 mesi di servizio”). Sotto tale profilo, risulta infondata la doglianza della società resistente, secondo cui, avendo i ricorrenti richiesto la condanna alla corresponsione di una retribuzione parametrata a quella prevista dal CCNL Fise per il livello 2B (sul presupposto, appunto, di svolgere mansioni riconducibili a detto esclusivo livello), senza avanzare domande subordinate, sarebbe precluso al Giudice ricondurre tali mansioni al livello contrattuale inferiore, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La doglianza è infondata dal momento che, nella fattispecie in controversia, i ricorrenti, invocata l'immediata precettività dell'art. 36 Cost., dopo aver analiticamente descritto le mansioni disimpegnate, si sono limitati a rivendicare il riconoscimento di una retribuzione adeguata alla qualità del lavoro svolto sulla base di un parametro contrattuale, che, in quanto mutuato da un
CCNL diverso da quello in concreto applicato, funge da mero tertium comparationis e che, dunque, signori e 6, e, dall'altro, l'orario di lavoro indicato nelle Pt_3 Parte_4
buste paghe in atti;
ii) le somme effettivamente percepite dai ricorrente7; iii) le somme eventualmente ancora spettanti ai ricorrenti, quale differenza tra quanto spettante e quanto percepito.
Il Tecnico nominato, esposta con chiarezza la metodologia adottata nello svolgimento dell'incarico, in risposta al quesito, nella propria relazione, ha, dunque, concluso che per i titoli in controversia, la società convenuta è debitrice delle seguenti somme:
- della somma complessiva di euro 3.475,00 in favore di Parte_1
- della somma complessiva di euro 4.603,00 a favore di Parte_2
- della somma complessiva di euro 13.351,00 a favore di;
Parte_3
- della somma complessiva di euro 21.510,00 a favore di . Parte_4
Le conclusioni del CTU, rassegnate all'esito di un accertamento tecnico integralmente condivisibile poiché immune da vizi logici e di metodo, aderente ai principi sopra illustrati, neppure contrastate, in punto di metodologia di calcolo, da rilievi critici di sorta, ben possono essere prese a fondamento della decisione di accoglimento, pressoché integrale, della domanda attorea.
ben può essere diverso rispetto a quello indicato dai ricorrenti (ciò, beninteso, avendo comunque riguardo, nei limiti delle allegazioni delle parti, ai CCNL dalle medesime individuati e prodotti). 6 Con riferimento alla posizione dei Sig.ri e il parametro da prendere in Pt_3 Pt_4 considerazione per il calcolo della retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro dai medesimi svolto è quello stabilito dal CCNL FISE per il livello 3B, svolgendo essi, come confermato dall'istruttoria testimoniale, la mansione di conducenti di veicoli pesanti adibiti alla raccolta dei rifiuti con compattatore, per la quale è necessario il possesso della patente speciale Nume
mansione, questa, espressamente prevista dal richiamato contratto nelle declaratorie del livello 3B, nel quale sono inquadrabili gli “addetti alla conduzione di veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria C o superiore”. 7 Nel percepito, se, da un lato, debbono essere considerate le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di “PREMIO”, di “PREMIO DI PRODUZIONE” ovvero di “UNA TANTUM”, dall'altro, non possono, per contro, essere conteggiate le somme corrisposte a titolo di ristorni. Quanto alle prime, come rilevato dal perito dell'Ufficio, si tratta di somme che confluiscono nella retribuzione, concorrendo a comporre l'imponibile contributivo, e che, pertanto, debbono essere necessariamente considerate ai fini del calcolo delle differenze retributive.
Sotto il secondo profilo, occorre evidenziare che – come correttamente rilevato dalla parte ricorrente - il diritto al ristorno è derivato agli odierni ricorrenti dalla loro qualità di soci della cooperativa, quale redistribuzione del “profitto” acquisito dalla società; di talché, tali importi non risultano correlati allo svolgimento della prestazione lavorativa (e riconducibili, dunque, nel concetto di retribuzione), bensì al risultato economico della società. A tale somma devono aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, permanendo il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria solo con riguardo ai crediti previdenziali e con riguardo ai crediti retributivi vantati dai dipendenti pubblici, mentre con riguardo ai crediti vantati (come nel caso di specie) dai dipendenti privati si è verificata la reviviscenza della disciplina già prevista dall'art. 429 c.p.c..
Quanto, infine, al criterio di calcolo del cumulo tra interessi e rivalutazione, deve essere effettuato, a partire dalla data di scadenza dei singoli crediti, con riferimento, non già all'importo della somma come definitivamente rivalutata, ma alle frazioni di capitale annualmente rivalutate, in base agli indici di svalutazione, sino al saldo effettivo (Cass., Sez. un., 29 gennaio 2001 n.38; cfr. anche Cass.4 luglio 2001
n.9036).
3. Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate come da dispositivo – segue la soccombenza.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminabile e complessità media): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti e tenuto conto dell'aumento previsto in ragione della rappresentanza in giudizio di una pluralità di parti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 10.761,60
Le spese concernenti le consulenze tecniche di ufficio, liquidate come da separato decreto, restano definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, retribuzione cioè da parametrarsi, in ragione dei rilievi svolti in motivazione, ai minimi contenuti nel CCNL FISE, e, per l'effetto, condanna in persona Controparte_8
del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione, per i titoli di cui in motivazione, della somma complessiva di euro 3.475,00 in favore di Parte_1
della somma complessiva di euro 4.603,00 a favore di Parte_2
della somma complessiva di euro 13.351,00 a favore di e della somma Parte_3
complessiva di euro 21.510,00 a favore di , il tutto oltre Parte_4
interessi legali da calcolarsi dalla data di scadenza dei singoli crediti sulle frazioni di capitale annualmente rivalutate secondo gli indici ISTAT sino al saldo effettivo.
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_8
tempore, alla relativa regolarizzazione contributiva.
3. Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_8
tempore, alla rifusione delle spese di lite a favore della parte ricorrente, spese che si liquidano in euro 10.761,60 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
4. Pone definitivamente in capo alla società convenuta le spese di CTU come separatamente liquidate in corso di causa.
Così deciso in Parma, il 5 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza n. 118 resa dal Tribunale di Parma, in funzione di
Giudice del Lavoro, in data 18.02.2025. 2 Come nel diverso caso del compromesso per arbitrato irrituale, in cui il terzo ha il compito di definire la contesa in via transattiva con effetto vincolante per i contraenti. 3 Principio alla stregua del quale, in considerazione delle scarse risorse attualmente disponibili per il settore giustizia, il legislatore da un lato e la giurisprudenza prevalente dall'altro ricorrono sempre più spesso a figure quali l'inammissibilità o l'improcedibilità per “filtrare” le domande meritevoli di un esame del merito. 4 Lo svolgimento delle predette mansioni è stato, peraltro, confermata alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
462/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F. C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi, giusta procura apposta in calce al C.F._4
ricorso, dall'Avv.to Claudia Candeloro del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliati presso il relativo studio professionale sito in Bologna, Via Indipendenza,
n. 30;
RICORRENTI contro
(C.F. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Parma, Via Ugo Bassi n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Angelo Di Monte del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via Carducci n. 12;
RESISTENTE nonché con la chiamata in causa di
, (C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2
sede legale in Parma, rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli
Avv.ti Valeria Giroldi e Nilla Barusi del Foro di Parma, con domicilio eletto in
Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell CP_2
medesimo;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 22.06.2022 e ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio la società
[...]
e - premettendo di aver lavorato, senza Controparte_1
soluzione di continuità, alle dipendenze di parte convenuta, con qualifica e mansioni di operaio comune al servizio di igiene ambientale presso l'area territoriale di Parma, inquadrati al livello IV° CCNL Cooperative sociali e di aver percepito una retribuzione mensile inferiore a quella prevista dal CCNL per i dipendenti delle imprese e società esercenti servizi ambientali (c.d. CCNL FISE) – chiedevano la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore della differenze retributive maturate, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
A sostegno della domanda rappresentavano: a) che la società resistente, nata come cooperativa finalizzata all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate ex art. 4 della L. n. 381/1991, era divenuta col tempo una società che operava prevalentemente nel settore dell'igiene ambientale e della raccolta rifiuti (doc.ti 4 e 4 bis fasc. parte ricorrente); b) che la società resistente, nell'ambito del contratto di appalto sottoscritto con la si occupava del recupero e dello stoccaggio delle CP_3
frazioni di carta, cartone, plastica e vetro all'interno della provincia di Parma (doc. 5 fasc. parte ricorrente); c) che nel predetto appalto era espressamente previsto l'onere in capo all'appaltatore di garantire ai lavoratori impiegati il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Servizi Ambientali (doc. 5 fasc. parte ricorrente); d) che la società resistente ricavava il 91% del proprio fatturato dal predetto appalto, per un totale di € 7.222.222,00 nell'anno 2020, e ivi impiegava gran parte del proprio personale (doc. 4 fasc. parte ricorrente); e) di essere stati assunti in qualità di addetti alla raccolta dei rifiuti di cui al lotto 4 dell'appalto IREN (doc.ti 8-11 fasc. parte ricorrente); f) che, in particolare: - era stato assunto in data Parte_1
02.11.2015 per svolgere la mansione di addetto alla raccolta dei rifiuti differenziati in ausilio ai veicoli (c.d. “pedanista”) con inquadramento al livello B1 del CCNL
Cooperative Sociali (doc.ti 3, 6 e 8 fasc. parte ricorrente;
- Parte_2
era stato assunto in data 25.04.2016 per svolgere la mansione di
[...]
addetto alla raccolta dei rifiuti differenziati in ausilio ai veicoli (c.d. “pedanista”) con inquadramento al livello B1 del CCNL Cooperative Sociali (doc.ti 3, 6 bis e 9 fasc. parte ricorrente); - era stato assunto in data 06.06.2018 per Parte_3
svolgere la mansione di conducente di veicolo pesante adibito alla raccolta dei rifiuti con compattatore, attività per la quale è obbligatoria la patente CQC, con inquadramento al livello CCNL Cooperative Sociali (doc.ti 3, 7 e 10 fasc. parte ricorrente); - era stato assunto in data 06.02.2019 Parte_4
per svolgere la mansione di conducente di veicolo pesante adibito alla raccolta dei rifiuti con compattatore, attività per la quale è obbligatoria la patente CQC, con inquadramento al livello C1 del CCNL Cooperative Sociali (doc.ti 3 e 11 fasc. parte ricorrente); g) che la società datrice, pertanto, non ha mai applicato il CCNL FISE, bensì il deteriore del CCNL Cooperative Sociali, nelle cui declaratorie i profili professionali dei ricorrenti non erano neanche presenti;
h) che la società datrice, invece, applicava il CCNL FISE ad altri dipendenti, assunti in ragione di clausola sociale al momento del subentro nella gestione della raccolta differenziata per conto della con mansioni del tutto equiparabili a quelle dei ricorrenti (doc. 4 CP_3
bis fasc. parte ricorrente); i) di aver rivendicato, sin da subito, la maggiore retribuzione dovuta, concludendo, ad eccezione del sig. Parte_4
accordi transattivi a chiusura delle differenze maturate sino al
[...]
31.12.2018; l) di avere tuttavia continuato, sin dal 2019, a svolgere la propria attività per una retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL FISE;
m) che la società datrice, a seguito di formale messa in mora in data 08.11.2021 e in data 17.01.2022, confermava la bontà dell'applicazione del CCNL Cooperative Sociali ai lavoratore impiegati nell'appalto (doc.ti 16-21 fasc. parte ricorrente); n) di avere diritto, a CP_3
titolo di differenze retributive in applicazione del CCNL FISE: - , Parte_1
inquadrato al livello 2B, alla somma di € 20.198,15 per il periodo dal 01.01.2019 al
31.07.2021 (doc. 12 fasc. parte ricorrente); - , Parte_2
inquadrato al livello 2B, alla somma di € 22.278,62 per il periodo dal 01.01.2019 al
30.09.2021 (doc. 13 fasc. parte ricorrente); - , inquadrato al Parte_3
livello 3B, alla somma di € 25.372,22 per il periodo dal 01.01.2019 al 30.09.2021
(doc. 14 fasc. parte ricorrente); - , inquadrato al Parte_4
livello 3B, alla somma di € 29.915,93 per il periodo dal 01.02.2019 al 02.02.2022
(doc. 15 fasc. parte ricorrente).
A fondamento della domanda, deducevano che il CCNL FISE, in quanto unico contratto che definiva compiutamente i profili professionali degli addetti del settore dei servizi ambientali, era il solo contratto collettivo idoneo a costituire, per i ricorrenti, il parametro alla stregua del quale valutare la sussistenza dei requisiti di proporzionalità e di sufficienza della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost..
Su tali premesse, rassegnavano, dunque, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza reietta:
1. Accertare e dichiarare il diritto dei Sig.ri Parte_1 Parte_2
e lavoratori dipendenti della
[...] Parte_3 Parte_4
a r.l. impiegati presso l'appalto concluso da quest'ultima con Controparte_4 [...]
per la raccolta dei rifiuti differenziati presso l'area territoriale di Parma, a CP_3
ricevere, ai sensi dell'art. 36 Cost., una retribuzione paramentrata sui livelli 2B Parte (Sig.ri e e 3B (Sig.ri e del CCNL per i Pt_2 Pt_3 Parte_4
dipendenti di imprese e società esercenti Servizi Ambientali (c.d. CCNL FISE, doc.
1), secondo quanto esposto nel presente ricorso.
2. Per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, a corrispondere loro pro futuro la relativa Parte retribuzione e, in particolare, ai Sig.ri e la retribuzione base Pt_5
prevista per il livello 2B (1.648,00 euro/mese, doc. 2) e ai Sig.ri e Pt_3 Pt_4
la retribuzione base prevista per il livello 3B (1.839,16 euro/mese, doc. 2).
[...]
3. Per l'effetto del primo accertamento, dichiarare tenuta e condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai CP_5
lavoratori ricorrenti le differenze retributive maturate in ragione dell'illegittima applicazione a loro danno dei minimi retributivi di cui al CCNL Cooperative Sociali, quantificate come risulta dai conteggi allegati (docc. 12-15), in: 20.198,15 euro a Parte favore del Sig. al 31.07.2022, 22.278,62 euro a favore del Sig. al Pt_2
30.09.2021, 25.372,22 euro a favore del Sig. al 30.09.2021 e 2 9. 915, 93 Pt_3
euro a favore del Sig. al 28.02.2022, oltre che alla Parte_4
regolarizzazione della posizione previdenziale di ciascuno.
Con vittoria di spese, diritti, competenze ed onorari, oltre ad accessori di legge.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 03.11.2022, si costituiva in giudizio
, eccependo, in via preliminare, la Controparte_1
improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 38 del CCNL Cooperative Sociali, oltre che l'inammissibilità per mancanza degli elementi essenziali e, nel merito, contestando la fondatezza delle pretese attoree.
1.3. Con ordinanza dell'1.12.2022 il Giudice, ravvisata un'ipotesi di litisconsorzio necessario con l , disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti CP_6
dell . Controparte_7
1.4. Con memoria difensiva depositata in 02.03.2023 si costituiva in giudizio , CP_6
chiedendo che, in ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, la società convenuta fosse condannata alla regolarizzazione contributiva dei ricorrenti.
1.5. La causa veniva, dunque, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale;
istruttoria all'esito della quale veniva disposta una CTU tecnico-contabile ai fini della quantificazione delle differenze retributive eventualmente spettanti a parte ricorrente.
1.6. All'udienza del 5.06.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione
2.1. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
2.2. L'eccezione di improcedibilità della domanda non è fondata e va rigettata.
L'art. 38 CCNL Cooperative Sociali – la cui applicazione alla fattispecie in controversia è stata invocata dalla società convenuta - prevede quanto segue:
“
1. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di Procedura
Civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 80 e dal Decreto
Legislativo 29.10.1998 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati Misti Paritetici territoriali oppure dove hanno sede le
Associazioni Cooperative, o presso le Organizzazioni Sindacali competenti territorialmente, alla quale aderiscono o conferiscono mandato la cooperativa o il lavoratore interessato...”. Ad avviso della società convenuta, confortata, sul punto, da una pronuncia resa dall'intestato Tribunale1, l'esperimento del tentativo di conciliazione nelle modalità e nelle sedi previste dalla richiamata disposizione contrattuale costituirebbe una condizione di procedibilità dell'azione giudiziale.
Parte ricorrente, per contro, da un lato, ha sostenuto che alcuna sanzione di improcedibilità è contemplata, né dalla legge – dal momento che la disposizione di cui all'art. 412 ter c.p.c., pur facoltizzando la contrattazione collettiva ad individuare sedi e modalità per svolgere conciliazioni e arbitrati, non legittima le parti sociali a sanzionare con l'improcedibilità il mancato esperimento degli stessi –, né, tanto meno, dalla richiamata disposizione contrattuale, e, dall'altro, ha evidenziato che, anche volendo opinare diversamente, tale clausola sarebbe affetta da nullità, dato che, dopo l'abrogazione del tentativo obbligatorio di conciliazione precedentemente previsto dall'art. 412 bis c.p.c. a pena di improcedibilità delle domande giudiziali in materia di lavoro, non sarebbe più consentito introdurre condizioni di procedibilità in via convenzionale.
La tesi attorea, ad avviso di questo Giudice, è pienamente condivisibile, non solo poiché conforme ai principi che ispirano ed informano l'ordinamento processual- civilistico, ma anche poiché recepita dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza richiamata dalla difesa dei ricorrenti.
Occorre preliminarmente evidenziare che, dal punto di vista strutturale, il proprium dell'improcedibilità della domanda va cercato nell'attinenza della figura all'esclusiva sfera processuale, senza influsso dal o sul merito.
Essa può definirsi, dunque, come la conseguenza, di natura sanzionatoria, e, perciò, doverosamente testuale, di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto, espressamente configurato come necessario a tal fine, della sequenza di avvio di un dato processo. Per quanto riguarda, in particolare, la causa della improcedibilità, ovvero la ragione giustificatrice della invalidità, si può osservare che, pur essendo le ipotesi previste dal codice di rito a pena di improcedibilità indubbiamente eterogenee fra loro, le ipotesi di improcedibilità si ricollegano a fattispecie nelle quali l'inosservanza di forme: a) o impedisce l'individuazione del potere esercitato;
b) o impedisce l'esercizio dei poteri degli altri soggetti del processo, per il quale pieno esercizio la forma violata era stata prevista;
c) o impedisce entrambe le cose.
Per quanto riguarda, invece, il profilo funzionale, occorre rilevare che – come per le ipotesi di inosservanza di forme previste a pena d'inammissibilità – anche la conseguenza della verificazione di una fattispecie di improcedibilità è la mancata produzione dell'effetto tipico dell'atto.
Nell'ambito della giurisprudenza di merito, come noto, si è manifestato un contrasto in relazione alle conseguenze del mancato esperimento del tentativo di conciliazione laddove la disposizione normativa (o, come nel caso di specie, contrattuale), pur contemplando tale preliminare incombente, non preveda espressamente l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Ritiene questo Giudice che, alla stregua dei principi che ispirano il nostro sistema processual-civilistico, la clausola con la quale le parti conferiscano ad un terzo il solo incarico di esperire un tentativo di conciliazione per le eventuali controversie che insorgano sull'interpretazione ed esecuzione di un determinato contratto non implichi rinuncia alla tutela giurisdizionale2, con la conseguenza che il mancato esperimento del suddetto tentativo non è di ostacolo alla proponibilità e procedibilità dell'azione giudiziaria.
A riguardo, occorre invero ricordare che il principio del giusto processo di cui agli artt. 6 CEDU e 111 Cost., non si esplicita nella sola ragionevole durata dello stesso3 e che quest'ultimo valore non può essere salvaguardato a scapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio e, in definitiva, il diritto ad un giudizio nel merito (Cass., S.U., 12.3.2014, n. 5700).
E, anzi, il principio del giusto processo impone all'interprete di preferire le scelte ermeneutiche in grado di assicurare che il processo pervenga ad una decisione di merito (Cass., ord. 30.3.2015, n. 6427); con l'inevitabile corollario per cui le limitazioni all'accesso alla tutela giurisdizionale sono compatibili con i principi del giusto processo solo qualora vi sia una ragionevole relazione di proporzionalità tra il mezzo impiegato e lo scopo perseguito (Cass., 5.2.2015, n. 2143), fermo restando che tali limitazioni devono essere stabilite in modo chiaro e prevedibile, vale a dire alla stregua di una giurisprudenza non ondivaga o non specifica (Cass., S.U., 12.3.2014,
n. 5700).
Questa è, peraltro, a differenza di quanto sostenuto dall'intestato Tribunale nella sentenza richiamata, la tesi fatta propria dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 16092 del 21.09.2012, ha così osservato: “In assenza - a quanto risulta - di precedenti specifici di questa Corte, deve rilevarsi come nell'ambito della giurisprudenza di merito si sia manifestato un contrasto in relazione alle conseguenze del mancato esperimento del tentativo di conciliazione in esame, nel senso che, da una parte, si è ritenuto, come nella sentenza impugnata (v. anche Trib. Prato, 5 ottobre 2010) che il tentativo di conciliazione in esame sia “sfornito di sanzioni processuali”, dall'altra (Trib. Reggio Emilia, 27 gennaio 2011) si è affermata l'improcedibilità della domanda in relazione al mancato esperimento di detto tentativo. Ad avviso della Corte, movendo dalla condivisibile nozione di procedibilità intesa quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario a tal fine, della sequenza di avvio di un dato processo, deve condividersi l'assunto della corte territoriale secondo cui la procedibilità stessa deve essere espressamente prevista, né può procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese anche le gravi conseguenze del rilievo dell'improcedibilità (anche se autorevole dottrina, sulla base della disciplina positiva, individua un diverso regime a seconda che si tratti di impugnazioni ovvero di domande proposte nel primo grado del giudizio, nel quale le conseguenze sono temporanee e removibili, onde evitare una lesione irrimediabile del diritto di azione). Giova richiamare, per i fini che qui interessano, il principio secondo cui le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., non possono essere interpretate neppure in senso estensivo (Cass., 21 gennaio 2004, n. 967)”.
E, peraltro, in termini ancora più radicali, ritiene questo Giudice che, dopo l'abrogazione del tentativo obbligatorio di conciliazione precedentemente previsto dall'art. 412 bis c.p.c. a pena di improcedibilità delle domande giudiziali in materia di lavoro, non sarebbe più consentito introdurre condizioni di procedibilità in via convenzionale, essendo la disciplina processuale, preordinata alla tutela di interessi pubblicistici, sottratta alla derogabilità pattizia.
2.3. Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità delle domande proposte dagli odierni ricorrenti per essere questi soci della cooperativa ed avere i medesimi partecipato all'approvazione del bilancio.
Come correttamente rilevato dalla difesa dei ricorrenti, invero, il rapporto mutualistico e quello lavorativo sono del tutto autonomi e dai due rapporti discendono diversi diritti, in quanto tali autonomamente azionabili in giudizio;
di talché, la mera approvazione del bilancio da parte dei soci lavoratori non può in alcun modo comportare rinuncia e/o acquiescenza dei medesimi ai diritti derivanti dal distinto rapporto di lavoro.
2.4. Nel merito, la domanda attorea è fondata.
Come evidenziato, i ricorrenti hanno richiesto, pro-futuro, la condanna della propria datrice di lavoro al pagamento a loro favore di una retribuzione Controparte_4
parametrata sui minimi stabiliti dal CCNL FISE (e, in particolare, su quella del livello Parte 2B per quanto riguarda i Sig.ri e e su quella del livello 3B con Pt_2 riferimento ai Sig.ri e , con riconoscimento, per il passato, Pt_3 Parte_4
delle differenze retributive già maturate.
Tali richieste si fondano sull'impiego esclusivo degli odierni ricorrenti nell'appalto gestito dalla datrice di lavoro per conto di con riguardo all'attività di raccolta CP_3
dei rifiuti nella città e nella provincia di Parma (c.d. lotto 4); appalto nell'ambito del Parte quale gli istanti svolgono, per un verso, quanto ai Sig.ri e l'attività Pt_2
di “pedanista”, essendo i medesimi addetti alla raccolta di rifiuti in ausilio ai veicoli,
e, per altro, quanto ai Sig.ri e quella di conduzione dei Pt_3 Parte_4
veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti con compattatore (attività per la quale è necessario il possesso della patente speciale CQC).
Parte ricorrente in particolare - muovendo dal rilievo per cui anche ai soci delle cooperative di produzione e lavoro va riconosciuto il diritto, per le prestazioni erogate in favore della società, ad una retribuzione che, in applicazione del disposto dell'art. 36 Cost, sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto e sia sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa ai soci e alle loro famiglie, nella misura in cui non risulti vulnerata la funzione sociale della cooperazione a finalità di mutualità
– ha invocato l'applicazione, quali parametri per l'accertamento della proporzionalità della retribuzione in concreto ricevuta dai lavoratori, dei minimi retributivi stabiliti dalle parti sociali (comparativamente più rappresentative) con riferimento al settore e alle mansioni in cui questi ultimi risultano effettivamente impiegati.
2.5. A riguardo, è, anzitutto, opportuno ricordare l'insegnamento della Suprema Corte di cassazione in ordine alla ripartizione dell'onere della prova nelle cause relative a rapporti obbligatori.
Secondo questo insegnamento, il quale trova applicazione anche nelle obbligazioni nascenti da un contralto di lavoro, il creditore che agisce in giudizio per ottenere la condanna del debitore all'adempimento ha l'onere (art. 2697, 1 co., c.c.) di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, ossia dell'esistenza dell'obbligo che si assume inadempiuto. Provato il diritto di credito, il creditore non deve dare la dimostrazione specifica dell'inadempimento, in quanto incombe sul debitore l'opposto onere di eccepire e. conseguentemente, di provare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto medesimo (art. 2697, 2co., c.c.), ivi compreso il regolare adempimento
(cfr. già Cass. 5 aprile 1984 n. 2221 e, più recentemente, Cass. febbraio 1996 n. 1996
n. 973: da ultimo v. Cass., Sez. Un., (6 aprile - 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel caso in esame, non essendo stata contestata la sussistenza di un rapporto di lavoro, la durata dello stesso, le mansioni svolte secondo i tempi e gli orari indicati in ricorso, non residuava a carico della parte ricorrente alcun ulteriore onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa azionata4.
Parte convenuta non ha formulato eccezione di adempimento ma ha contestato, in diritto, la fondatezza della pretesa azionata.
2.6. E, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, la pretesa attorea è fondata.
Invero, come rilevato dalla difesa dei ricorrenti, occorre individuare, quali parametri per l'accertamento della proporzionalità della retribuzione in concreto ricevuta dal lavoratore, i minimi retributivi stabiliti dalle parti sociali (comparativamente più rappresentative) con riferimento al settore e alle mansioni in cui quest'ultimo è impiegato.
Orbene, pur rientrando l'attività di raccolta e spazzamento dei rifiuti oggetto dell'appalto in controversia nell'ambito di applicazione del CCNL cooperative sociali, va escluso che l'ambito di possibile operatività delle cooperative sociali (che non ha, in realtà, confini in tema di servizi) possa essere considerato un “settore” di riferimento del contratto collettivo delle cooperative sociali stesse;
il fatto, cioè, che le possano svolgere raccolta di rifiuti in base al CCNL CP_4
COOPERATIVE SOCIALI non significa che tale contratto disciplini specificamente il settore della raccolta dei rifiuti. Non può, detto altrimenti, sostenersi che - avendo il CCNL cooperative sociali un ambito di applicazione potenzialmente illimitato (“attività diverse di tipo artigianale, industriale, agricolo, commerciale e di servizi”) - tale contratto possa essere considerato, ai fini de quibus, quale un contratto di questo o quel determinato settore
“artigianale, industriale, agricolo, commerciale e di servizi”.
E, dunque, il riferimento al contratto di settore va inteso come il contratto che disciplina effettivamente e proprio quel determinato settore di riferimento dell'appalto.
Peraltro, attenendo la fattispecie in controversia ad un appalto pubblico, va ulteriormente evidenziato come trovi in questa sede applicazione anche l'art. 11
D.lgs. 36/2023, il quale, recependo il precedente art. 30 D.lgs. 50/2016, così prevede:
“al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”.
Prevedendo tale disposizione che al personale impiegato nell'ambito di appalti pubblici vada applicato il contratto collettivo che, non solo sia siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, ma il cui ambito di applicazione sia, altresì, strettamente connesso all'attività oggetto dell'appalto, risulta d'immediata evidenza come, nell'ipotesi in controversia, debba trovare applicazione, non già il CCNL siglato per i dipendenti delle Cooperative Sociali impegnati, ma il
Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi
Ambientali (c.d. CCNL FISE).
D'altra parte, un tale obbligo è stato ribadito anche dalla committente nel CP_3
capitolato d'appalto predisposto ai fini del servizio di raccolta dei rifiuti qui in rilievo, laddove si è in effetti stabilito che “l'appaltatore (Sirio, n.d.r.) deve garantire al personale impiegato il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL del settore Servizi Ambientali” (doc. 5, punto 9, pag. 8).
Di talché, alla stregua delle suesposte considerazioni, non può che riconoscersi il diritto dei ricorrenti a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, retribuzione cioè da parametrarsi, in ragione dei rilievi svolti, ai minimi contenuti nel CCNL FISE.
2.7. Ciò posto in ordine all'an del credito, va ribadito che, ai fini della quantificazione delle differenze retributive maturate dagli odierni ricorrenti, si è dato corso ad una
CTU tecnico-contabile.
In particolare, al CTU è stato richiesto di quantificare: i) le somme lorde spettanti ai ricorrenti sulla base dei minimi tabellari previsti dal CCNL per i dipendenti di imprese operanti nei servizi ambientali, considerando, da un lato, un inquadramento Parte al livello 1B per i signori e ed un inquadramento al livello 3B per i Pt_2
Part 5 Con riferimento alla posizione dei Sig.ri e (i pedanisti), il parametro da prendere Pt_2 in considerazione per il calcolo della retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro dai medesimi svolto è quello stabilito dal CCNL FISE per il livello 1B, svolgendo essi, come confermato dall'istruttoria testimoniale, la mansione di “addetti alle attività di raccolta e spazzamento con l'ausilio di veicoli”; mansione, questa, riconducibile nelle declaratorie del livello 1B del richiamato contratto.
Il livello 2B del CCNL Fise presuppone, invero, la conduzione di un veicolo per il quale è richiesta Part la patente B;
mentre, per contro, i sigg.ri e non guidano alcun mezzo, ma Pt_2 provvedono alla raccolta manuale porta a porta, “al servizio di autocompattatori”, occupando la pedana in coda ad un camion guidato da un collega;
pedana da cui scendono, di volta in volta, per prelevare i rifiuti dalla sede stradale e caricarli nel mezzo.
E, come correttamente rilevato dalla convenuta, l'art. 15 del richiamato CCNL colloca tale attività al livello J e, ai sensi del comma 8 della medesima disposizione, al livello 1B dopo due anni e mezzo (“30 mesi di servizio”). Sotto tale profilo, risulta infondata la doglianza della società resistente, secondo cui, avendo i ricorrenti richiesto la condanna alla corresponsione di una retribuzione parametrata a quella prevista dal CCNL Fise per il livello 2B (sul presupposto, appunto, di svolgere mansioni riconducibili a detto esclusivo livello), senza avanzare domande subordinate, sarebbe precluso al Giudice ricondurre tali mansioni al livello contrattuale inferiore, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La doglianza è infondata dal momento che, nella fattispecie in controversia, i ricorrenti, invocata l'immediata precettività dell'art. 36 Cost., dopo aver analiticamente descritto le mansioni disimpegnate, si sono limitati a rivendicare il riconoscimento di una retribuzione adeguata alla qualità del lavoro svolto sulla base di un parametro contrattuale, che, in quanto mutuato da un
CCNL diverso da quello in concreto applicato, funge da mero tertium comparationis e che, dunque, signori e 6, e, dall'altro, l'orario di lavoro indicato nelle Pt_3 Parte_4
buste paghe in atti;
ii) le somme effettivamente percepite dai ricorrente7; iii) le somme eventualmente ancora spettanti ai ricorrenti, quale differenza tra quanto spettante e quanto percepito.
Il Tecnico nominato, esposta con chiarezza la metodologia adottata nello svolgimento dell'incarico, in risposta al quesito, nella propria relazione, ha, dunque, concluso che per i titoli in controversia, la società convenuta è debitrice delle seguenti somme:
- della somma complessiva di euro 3.475,00 in favore di Parte_1
- della somma complessiva di euro 4.603,00 a favore di Parte_2
- della somma complessiva di euro 13.351,00 a favore di;
Parte_3
- della somma complessiva di euro 21.510,00 a favore di . Parte_4
Le conclusioni del CTU, rassegnate all'esito di un accertamento tecnico integralmente condivisibile poiché immune da vizi logici e di metodo, aderente ai principi sopra illustrati, neppure contrastate, in punto di metodologia di calcolo, da rilievi critici di sorta, ben possono essere prese a fondamento della decisione di accoglimento, pressoché integrale, della domanda attorea.
ben può essere diverso rispetto a quello indicato dai ricorrenti (ciò, beninteso, avendo comunque riguardo, nei limiti delle allegazioni delle parti, ai CCNL dalle medesime individuati e prodotti). 6 Con riferimento alla posizione dei Sig.ri e il parametro da prendere in Pt_3 Pt_4 considerazione per il calcolo della retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro dai medesimi svolto è quello stabilito dal CCNL FISE per il livello 3B, svolgendo essi, come confermato dall'istruttoria testimoniale, la mansione di conducenti di veicoli pesanti adibiti alla raccolta dei rifiuti con compattatore, per la quale è necessario il possesso della patente speciale Nume
mansione, questa, espressamente prevista dal richiamato contratto nelle declaratorie del livello 3B, nel quale sono inquadrabili gli “addetti alla conduzione di veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria C o superiore”. 7 Nel percepito, se, da un lato, debbono essere considerate le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di “PREMIO”, di “PREMIO DI PRODUZIONE” ovvero di “UNA TANTUM”, dall'altro, non possono, per contro, essere conteggiate le somme corrisposte a titolo di ristorni. Quanto alle prime, come rilevato dal perito dell'Ufficio, si tratta di somme che confluiscono nella retribuzione, concorrendo a comporre l'imponibile contributivo, e che, pertanto, debbono essere necessariamente considerate ai fini del calcolo delle differenze retributive.
Sotto il secondo profilo, occorre evidenziare che – come correttamente rilevato dalla parte ricorrente - il diritto al ristorno è derivato agli odierni ricorrenti dalla loro qualità di soci della cooperativa, quale redistribuzione del “profitto” acquisito dalla società; di talché, tali importi non risultano correlati allo svolgimento della prestazione lavorativa (e riconducibili, dunque, nel concetto di retribuzione), bensì al risultato economico della società. A tale somma devono aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, permanendo il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria solo con riguardo ai crediti previdenziali e con riguardo ai crediti retributivi vantati dai dipendenti pubblici, mentre con riguardo ai crediti vantati (come nel caso di specie) dai dipendenti privati si è verificata la reviviscenza della disciplina già prevista dall'art. 429 c.p.c..
Quanto, infine, al criterio di calcolo del cumulo tra interessi e rivalutazione, deve essere effettuato, a partire dalla data di scadenza dei singoli crediti, con riferimento, non già all'importo della somma come definitivamente rivalutata, ma alle frazioni di capitale annualmente rivalutate, in base agli indici di svalutazione, sino al saldo effettivo (Cass., Sez. un., 29 gennaio 2001 n.38; cfr. anche Cass.4 luglio 2001
n.9036).
3. Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate come da dispositivo – segue la soccombenza.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminabile e complessità media): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti e tenuto conto dell'aumento previsto in ragione della rappresentanza in giudizio di una pluralità di parti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 10.761,60
Le spese concernenti le consulenze tecniche di ufficio, liquidate come da separato decreto, restano definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, retribuzione cioè da parametrarsi, in ragione dei rilievi svolti in motivazione, ai minimi contenuti nel CCNL FISE, e, per l'effetto, condanna in persona Controparte_8
del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione, per i titoli di cui in motivazione, della somma complessiva di euro 3.475,00 in favore di Parte_1
della somma complessiva di euro 4.603,00 a favore di Parte_2
della somma complessiva di euro 13.351,00 a favore di e della somma Parte_3
complessiva di euro 21.510,00 a favore di , il tutto oltre Parte_4
interessi legali da calcolarsi dalla data di scadenza dei singoli crediti sulle frazioni di capitale annualmente rivalutate secondo gli indici ISTAT sino al saldo effettivo.
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_8
tempore, alla relativa regolarizzazione contributiva.
3. Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_8
tempore, alla rifusione delle spese di lite a favore della parte ricorrente, spese che si liquidano in euro 10.761,60 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
4. Pone definitivamente in capo alla società convenuta le spese di CTU come separatamente liquidate in corso di causa.
Così deciso in Parma, il 5 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza n. 118 resa dal Tribunale di Parma, in funzione di
Giudice del Lavoro, in data 18.02.2025. 2 Come nel diverso caso del compromesso per arbitrato irrituale, in cui il terzo ha il compito di definire la contesa in via transattiva con effetto vincolante per i contraenti. 3 Principio alla stregua del quale, in considerazione delle scarse risorse attualmente disponibili per il settore giustizia, il legislatore da un lato e la giurisprudenza prevalente dall'altro ricorrono sempre più spesso a figure quali l'inammissibilità o l'improcedibilità per “filtrare” le domande meritevoli di un esame del merito. 4 Lo svolgimento delle predette mansioni è stato, peraltro, confermata alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale.