Articolo 7 della Legge 22 marzo 2019, n. 29
Articolo 6Articolo 8
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20 aprile 2019
Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entrata in vigore il 20 aprile 2019
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