Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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20 aprile 2019
20 aprile 2019
Giurisprudenza • 6
- 1. Trib. Salerno, sentenza 25/01/2024, n. 131Provvedimento: […] (beneficiario, non richiedente) per un reato diverso da quello di cui all'art. 7, comma 3, della legge 29/2019 porterebbe ai sensi dell'art. 7 ter cit a non tener conto di quel soggetto nel parametro della scala di equivalenzaLeggi di più...
- omessa comunicazione·
- riduzione scala di equivalenza·
- risarcimento danni·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- reddito di cittadinanza·
- dichiarazione mendace·
- misura cautelare·
- art. 2043 c.c.·
- indebito ripetuto·
- revoca beneficio