Trib. Viterbo, sentenza 09/01/2025, n. 4
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Sentenza 9 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale Civile di Viterbo, in funzione di Giudice del Lavoro, dalla Dott.ssa Michela Mignucci. La ricorrente ha richiesto la condanna dell'INPS al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento, sostenendo di aver soddisfatto i requisiti per il riconoscimento della prestazione, come accertato da un decreto di omologa. L'INPS, dal canto suo, ha documentato l'avvenuta liquidazione della prestazione e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, proponendo anche la compensazione delle spese processuali.

Il Giudice ha accolto la richiesta dell'INPS, dichiarando la cessazione della materia del contendere poiché la prestazione era stata liquidata dopo la presentazione del ricorso. Ha argomentato che, nonostante la ricorrente avesse richiesto il pagamento delle spese legali, queste non potevano essere poste a carico dell'INPS, in quanto la liquidazione era avvenuta successivamente al deposito del ricorso stesso. Inoltre, ha dichiarato le spese di lite irripetibili, in conformità con l'art. 152 disp. att. c.p.c., evidenziando così la volontà di evitare oneri processuali a carico di una parte che ha successivamente adempiuto ai propri obblighi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Viterbo, sentenza 09/01/2025, n. 4
    Giurisdizione : Trib. Viterbo
    Numero : 4
    Data del deposito : 9 gennaio 2025

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