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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1497/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione CP_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. BOSIO GIORGIO MARIA per la parte ricorrente e della per parte Controparte_2 resistente;
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visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 09/01/2025
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1497 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli, 47/a, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Maria Bosio che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico.
RICORRENTE E
(C.F. , Controparte_3 P.IVA_1 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dal funzionario , giusta delega allegata Controparte_2 alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.10.2024 adiva questo Tribunale in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro chiedendo: “- accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare l al pagamento CP_1 in favore della Sig.ra dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto di cui all'art. 1 Parte_1 legge 18/1980 (indennità di accompagnamento), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa del 21.02.2023 come da Decreto di Omologa RG 915/2023 del 28.03.2024 reso dal Tribunale ordinario di Viterbo sezione lavoro, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- condannare, in ogni caso, l'Ente competente al pagamento delle spese e compensi di lite, oltre maggiorazione forfettaria ed oneri di legge e, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. CP_ Esponeva la ricorrente che con decreto di omologa, ritualmente notificato all' in data 28.3.2024, era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento in proprio favore dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/1980; che nonostante fosse stata inviata all'Istituto tutta la documentazione per la liquidazione della prestazione, lo stesso non aveva provveduto al pagamento. CP_ Si costituiva in giudizio l' rappresentando l'avvenuta liquidazione della prestazione e chiedendo, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese processuali. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. CP_ Va dichiarata la cessata materia del contendere avendo l' documentato l'avvenuta liquidazione della prestazione in data 16.9.2024, con pagamento dal 7.10.2024. CP_ La spese del giudizio non possono essere poste a carico dell' come richiesto dalla ricorrente, in quanto la liquidazione ed il pagamento della prestazione sono avvenute successivamente al deposito del presente ricorso. Le spese di lite vanno comunque dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
Viterbo lì, 9 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Michela Mignucci