TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/12/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1410/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo
Marescalco, all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. , esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione , ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 1410/2023 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Scala Greca n. 287, presso lo studio C.F._1 dell'avv. Giambattista Rizza, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
Contro
(C.F. , P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, Via P.IVA_2
Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Manlio Galeano, Ivano Marcedone e Ugo Nucciarone, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso CP_ Gelone n. 90, presso l'Ufficio Legale
Resistente
Avente ad oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.05.2023 parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale
l' , previa richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, per ivi sentire dichiarare CP_1
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 01-001918687 notificata il 07.04.2023, relativa a sanzioni amministrative per la presunta violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D. Lgs. 463/1983 e ss. mm. ii., a titolo di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno 2018, per un importo complessivo di Euro 10.000,00.
A fondamento della domanda deduceva preliminarmente l'omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto CP_ da parte dell' Deduceva, nel merito, l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2, comma 1-bis, D.L.
463/1983, per avere la ricorrente provveduto al pagamento dei contributi di giugno 2018 entro il termine di tre mesi dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, in assenza di notifica del presupposto avviso di accertamento.
Deduceva, inoltre, la violazione dell'art. 14, L. 689/1981, con decadenza dell'Ente previdenziale dal potere di irrogare la sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata. Deduceva, infine, l'evidente irragionevolezza e sproporzione tra l'importo dell'omissione contributiva e la sanzione amministrativa.
Chiedeva, dunque, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria di spese e compensi.
Con provvedimento depositato in cancelleria il 15.06.2023 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale, pur eccependo la rituale notifica dell'atto prodromico e l'infondatezza delle eccezioni ex adverso proposte, deduceva tuttavia di avere provveduto a rideterminare la sanzione, ex art. 23, D.L. n. 48/2023, nella misura di Euro 106,50. Chiedeva, pertanto, in caso di integrale pagamento nei termini anzidetti della sanzione rideterminata e delle spese di notifica, dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
in caso di non accettazione del nuovo debito rideterminato, respingere il ricorso perché infondato, con conferma dell'ordinanza ingiunzione con la sanzione nella misura rideterminata e vittoria delle spese di lite.
Nelle more del giudizio la parte ricorrente depositava la prova dell'avvenuto pagamento della sanzione, per CP_ come rideterminata dall'
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 03.12.2024 la causa veniva posta in decisione. CP_ Assorbente su ogni prospettazione, stante la rideterminazione della sanzione da parte dell' ed il relativo pagamento da parte della società ricorrente, è la declaratoria di cessazione della materia del contendere. CP_ L'intervenuta rideterminazione della sanzione da parte dell' ed il pagamento di questa somma da parte della ricorrente giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo
Marescalco, all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. , esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione , ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 1410/2023 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Scala Greca n. 287, presso lo studio C.F._1 dell'avv. Giambattista Rizza, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
Contro
(C.F. , P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, Via P.IVA_2
Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Manlio Galeano, Ivano Marcedone e Ugo Nucciarone, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso CP_ Gelone n. 90, presso l'Ufficio Legale
Resistente
Avente ad oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.05.2023 parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale
l' , previa richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, per ivi sentire dichiarare CP_1
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 01-001918687 notificata il 07.04.2023, relativa a sanzioni amministrative per la presunta violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D. Lgs. 463/1983 e ss. mm. ii., a titolo di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno 2018, per un importo complessivo di Euro 10.000,00.
A fondamento della domanda deduceva preliminarmente l'omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto CP_ da parte dell' Deduceva, nel merito, l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2, comma 1-bis, D.L.
463/1983, per avere la ricorrente provveduto al pagamento dei contributi di giugno 2018 entro il termine di tre mesi dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, in assenza di notifica del presupposto avviso di accertamento.
Deduceva, inoltre, la violazione dell'art. 14, L. 689/1981, con decadenza dell'Ente previdenziale dal potere di irrogare la sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata. Deduceva, infine, l'evidente irragionevolezza e sproporzione tra l'importo dell'omissione contributiva e la sanzione amministrativa.
Chiedeva, dunque, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria di spese e compensi.
Con provvedimento depositato in cancelleria il 15.06.2023 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale, pur eccependo la rituale notifica dell'atto prodromico e l'infondatezza delle eccezioni ex adverso proposte, deduceva tuttavia di avere provveduto a rideterminare la sanzione, ex art. 23, D.L. n. 48/2023, nella misura di Euro 106,50. Chiedeva, pertanto, in caso di integrale pagamento nei termini anzidetti della sanzione rideterminata e delle spese di notifica, dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
in caso di non accettazione del nuovo debito rideterminato, respingere il ricorso perché infondato, con conferma dell'ordinanza ingiunzione con la sanzione nella misura rideterminata e vittoria delle spese di lite.
Nelle more del giudizio la parte ricorrente depositava la prova dell'avvenuto pagamento della sanzione, per CP_ come rideterminata dall'
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 03.12.2024 la causa veniva posta in decisione. CP_ Assorbente su ogni prospettazione, stante la rideterminazione della sanzione da parte dell' ed il relativo pagamento da parte della società ricorrente, è la declaratoria di cessazione della materia del contendere. CP_ L'intervenuta rideterminazione della sanzione da parte dell' ed il pagamento di questa somma da parte della ricorrente giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco